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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 07/03/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 138/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 138/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
9.4.2024 da
già C.F. , in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del Procuratore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO Parte_3
BONALUME del Foro di Milano, indirizzo pec: per Email_1
procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Pordenone sub RG
703/19
APPELLANTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. DIEGO MODESTI del Foro di Udine, presso il cui studio in Cervignano del Friuli (UD), Piazzale del Porto, 5, risulta elettivamente domiciliata, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello e decreto di conferimento incarico n.
309/2024
APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 635/2023 del Tribunale di Pordenone, pubblicata il 9.10.2023 e non notificata
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 18.12.2024:
“Voglia la Corte d'Appello di Trieste, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata la sentenza n. 635/23 emessa dal Tribunale di Pordenone e pubblicata il 9 ottobre
2023 nel giudizio RG 1527/19 tra – nuova denominazione di Parte_1 [...]
e e non notificata Parte_2 Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti di : Parte_1 Controparte_1
• € 7.090,59 per sorte capitale, di cui alle seguenti 7 fatture, già decurtate le note di credito ivi indicate: • gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
• € 280 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 7 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con il decreto ingiuntivo n.
470/19 opposto dall' e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' CP_1 CP_1
e portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1: interessi
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – – scadenza riportata nel predetto elenco (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento (indicata anche nel predetto elenco)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' che, alla data CP_1 di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo • € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall'
[...]
al relativo pagamento in favore di Parte_4 [...]
ltre alle spese del giudizio di primo grado e alle spese di CTU e con condanna Parte_1
Parte di a restituire a le somme da essa eventualmente Controparte_1
pagate a titolo di spese di lite e di CTU in esecuzione della sentenza appellata
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1
confronti di della diversa somma ritenuta dovuta e, per Controparte_1
l'effetto, condannare la diversa somma ritenuta dovuta Controparte_1
a titolo di sorte capitale, interessi di mora, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6
D. Lgs. n. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n.
55/14, oltre CPA e successive”.
Per l'appellata: come da come da note depositate il 20.12.2024:
“In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità ovvero la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. Spese rifuse.
Nel merito: accertato e dichiarato che nulla è dovuto dalla parte appellata per i titoli dedotti in causa, rigettare l'impugnazione per infondatezza così confermando integralmente la sentenza n. 635/2023 del Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Maria Paola Costa, RG
n. 1527/2019, pubblicata in data 09.10.2023, Repert. n. 1087/2023 del 09.10.2023, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo dd. 14.3.2019 (ora Parte_2
denominata chiedeva al Tribunale di Pordenone di ingiungere all' Parte_1 [...]
Pt_
del il pagamento delle seguenti somme: Controparte_3 Controparte_1
- Euro 257.809,23 in linea capitale, pari al credito a titolo di corrispettivo di forniture e prestazioni di servizi, credito di cui la ricorrente allegava di essere cessionaria, oltre ai relativi interessi di mora e a quelli anatocistici;
- Euro 2.840,00, corrispondente all'importo di Euro 40,00 dovuto per ciascuna delle 71 fatture insolute ai sensi dell'art. 6, co. 2 D.Lgs. 231/2002; - Euro 99.623,50, oltre ai relativi interessi anatocistici, maturata a titolo di interessi moratori per il ritardato pagamento da parte della stessa di una serie di crediti ulteriori rispetto CP_1
a quelli costituenti la sorte capitale sopra indicata.
2. Avverso il decreto ingiuntivo, emesso in data 19.4.2019 in conformità alla domanda, proponeva opposizione l (di Parte_6
seguito anche e ora denominata ), la CP_1 Controparte_1
quale eccepiva, in primo luogo, l'integrale pagamento della somma capitale di Euro
257.809,23, non essendo conseguentemente dovuti i relativi interessi, moratori e anatocistici, né l'importo calcolato ai sensi dell'art. 6, co. 2 D.Lgs. 231/2002.
Quanto all'ulteriore credito di Euro 99.623,50 azionato dalla società ricorrente, l'ingiunta deduceva che una parte, pari a Euro 54.027,50, riguardava gli interessi moratori maturati su una serie di fatture, analiticamente elencate, le quali avevano costituito oggetto di un precedente decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano e revocato all'esito dell'opposizione per incompetenza territoriale del giudice adito;
la causa, non essendo stata riassunta nel termine assegnato, si era perciò estinta, con la conseguenza che i crediti per interessi moratori riferiti a tali fatture dovevano essere “stralciati” in forza del “principio del ne bis in idem” (pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione), ferma la contestazione del loro ammontare. Il rimanente importo di Euro 45.494,00 non era invece dovuto, in quanto il pagamento era avvenuto nei termini, o doveva comunque essere ricalcolato nel minor importo di Euro 4.601,50, tenendo conto della data di decorrenza degli interessi (non la data di emissione della fattura, ma la “data in cui la fattura viene ricevuta al protocollo aziendale o nel programma applicativo SDI … per la trasmissione delle fatture elettroniche” (pag. 6 dell'atto di opposizione), nonché del termine – 60 giorni, anziché 30 – di pagamento dei debiti Parte delle e dello storno di alcune delle fatture in questione.
Nelle conclusioni l'opponente eccepiva anche la prescrizione decennale dei crediti sorti prima del 2009, e insisteva – in via principale - per la revoca del decreto opposto, e in subordine per la riduzione del credito.
3. Resisteva all'opposizione la quale rilevava in primo luogo Parte_2
l'infondatezza dell'eccezione di pagamento del credito di Euro 257.809,23, atteso che la documentazione prodotta dall'opponente, costituita da meri avvisi di emissione di ordini di pagamento, era inidonea a provare gli accrediti i quali, in ogni caso, pareva fossero avvenuti in favore degli originari creditori successivamente alla notifica degli atti di cessione dei crediti, risultando quindi inopponibili alla cessionaria. In particolare, la somma di Euro
240.930,10 sarebbe stata pagata dalla debitrice all'originaria creditrice in data Parte_8
20.4.2016, dopo la notifica, in data 16.4.2016, della cessione dei crediti.
In secondo luogo, relativamente al credito di 99.623,50, l'opposta sosteneva che l'omessa riassunzione del giudizio avente a oggetto le fatture il cui ritardato pagamento aveva determinato il maturare di interessi moratori pari a Euro 54.027,50 non poteva certo comportare l'estinzione dell'azione, rimanendo quindi fermo il diritto di
[...]
di promuovere un nuovo giudizio per ottenerne il pagamento;
quanto al Parte_2
residuo importo di Euro 45.596,00, contestava le modalità della rideterminazione operata dall'opponente.
L'opposta insisteva quindi in via principale per il rigetto dell'opposizione; in via subordinata, per la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma ritenuta dovuta, anche - in via ulteriormente subordinata – a titolo di arricchimento senza causa.
4. In corso di causa l' opponente allegava di avere pagato per errore la somma di Euro CP_1
240.930,10 a la quale l'aveva peraltro rimborsata alla Banca opposta. Parte_8
Quest'ultima riduceva il credito in linea capitale a Euro 13.894,13, importo ulteriormente ridotto a Euro 7.080,59 dopo l'espletamento della c.t.u. volta alla ricostruzione dei rapporti dare/avere tra le parti.
Depositata la relazione del consulente d'ufficio, la causa era infine definita con la sentenza oggetto del presente appello.
5. Il Tribunale di Pordenone riteneva non provato dalla Banca opposta il credito in linea capitale (né, conseguentemente, quelli accessori per interessi e risarcimento forfetario ex art. 6, co. 2 D.Lgs. 231/2002), e comunque insussistente sulla base della c.t.u., evidenziando che la prova non era ricavabile “dalla pur copiosa documentazione” allegata in corso di causa,
“prodotta senza essere accompagnata da una qualunque, tanto meno dettagliata ed analitica, deduzione meritale circa gli elementi probatori che dai singoli allegati avrebbero dovuto ricavarsi ovvero di lettura niente affatto agevole a causa della mera elencazione di una serie indistinta di dati riferiti agli asseriti crediti ovvero ancora consistente in scritture contabili o altri documenti di formazione unilaterale, in quanto tali privi di valenza probatoria a fronte della recisa contestazione volta per volta mossa da ASFO” (pag. 9 della sentenza).
Motivazioni analoghe, relative alla mancanza di una “valida e completa prova documentale”
e alla “esposizione circostanziata” dei fatti costitutivi del credito (pagg.
9-10 della sentenza), conducevano a escludere anche la debenza della somma di Euro 99.623,50 a titolo di interessi moratori.
Il giudice accoglieva quindi l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Respingeva infine la domanda di arricchimento senza causa, stante il difetto di allegazione e prova dei relativi presupposti, condannando l'opposta alla rifusione delle spese di lite.
6. Quest'ultima ha proposto appello, affidato ai seguenti motivi, distinti sulla base dell'oggetto dei crediti.
I primi quattro motivi attengono al credito in linea capitale di (residui) Euro 7.090,59.
6.1 Con il primo motivo, ha lamentato che la parte del credito portata dalle fatture Parte_1
emesse da IS GI S.p.a. e ceduta prima a e quindi Controparte_4
all'appellante, sia stata ritenuta non dovuta in quanto pagata dalla debitrice, nonostante quest'ultima – limitatasi ad allegare il mero mandato di pagamento non quietanzato - non avesse provato l'estinzione del debito.
6.2 Con il secondo, ha rilevato che il giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto che la parte del credito corrispondente alla fattura emessa da A. AR IC sia stato stornato dalla società fornitrice mediante emissione di note di credito, non provate e comunque inopponibili alla cessionaria.
6.3 Il terzo motivo attiene al rigetto della domanda di pagamento di ulteriore parte del capitale,
Parte portata dalla fattura ceduta a da SO, che il Tribunale ha motivato sul presupposto che l' avrebbe richiesto l'emissione di nota di credito, circostanza priva di rilievo, sia CP_1
in quanto controparte non aveva allegato le ragioni della non debenza delle somme, né le ragioni per cui i prezzi fatturati sarebbero superiori a quelli corretti, peraltro non pagati, sia in quanto le note di credito, quand'anche emesse, sarebbero comunque successive alla notifica della cessione di credito e pertanto inopponibili.
6.4 Con il quarto motivo è stata censurata la sentenza per avere ritenuto che il credito ceduto
Parte a da riguardasse ordini non riferibili all'Azienda appellata. Al riguardo CP_5
l'appellante ha sostenuto che le relative forniture erano state effettivamente eseguite da CP_5
e non contestate dalla debitrice. Parte ha quindi richiesto, in primo luogo e in riforma della sentenza appellata, la condanna dell' , al pagamento della somma di Euro 7.090,59, Controparte_1
oggetto delle sette fatture elencate nelle conclusioni e al netto delle note di credito pure ivi indicate, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, agli interessi anatocistici prodotti da quelli moratori, e alla somma di Euro 280,00 ai sensi dell'art. 6, co. 2 D.Lgs. 231/2002.
6.5 Con il quinto motivo l'appellante ha lamentato il mancato riconoscimento degli interessi moratori e anatocistici e degli importi ex art. 6, co. 2 D.Lgs. 231/2002 dovuti per il ritardato Parte pagamento di parte della sorte capitale azionata con il decreto ingiuntivo. In particolare, ha rilevato come il Tribunale abbia omesso di considerare che la cessione dei crediti avesse ricompreso anche gli interessi di mora relativi al capitale, e che le fatture e l'ulteriore documentazione prodotta recassero tutti gli elementi idonei a individuare le date di decorrenza e scadenza degli interessi, la data dei pagamenti, la conseguente quantificazione del ritardo della debitrice.
L'appellante ha insistito dunque per la condanna dell'appellata al pagamento degli interessi di mora e anatocistici maturati sulla sorte capitale azionata in via monitoria e pagata dall' appellata in ritardo, nonché della somma di Euro 40,00 moltiplicata per ciascuna CP_1
delle fatture in questione. Parte 6.6 Con il sesto motivo ha censurato il capo della sentenza con cui sono stati posti a suo carico gli oneri della c.t.u., nonostante l' avesse pagato parte dei crediti azionati. CP_1
6.7 Con l'ultimo motivo, infine, è stata richiesta la riforma, conseguente all'accoglimento dei motivi che precedono, della statuizione relativa alle spese di lite, con domanda di restituzione della somma pagata in esecuzione della sentenza appellata.
7. L'appellata si è costituita, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità o la manifesta infondatezza dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
L' ha evidenziato come l'appello non si sia confrontato né con le deduzioni che essa CP_1
aveva svolto, né con le conclusioni della c.t.u., ma si sia limitato a reiterare le considerazioni esposte nel corso del giudizio di primo grado, omettendo inoltre di formulare doglianze di sorta in relazione al mancato accoglimento della domanda di pagamento della somma di Euro
99.623,50 a titolo di interessi moratori.
7.1 Nel merito, l' premesso di essere sottoposta – quale ente del SSN - agli obblighi CP_1
di fatturazione elettronica in base al D.M. 55/2013, il quale prevede che il credito di cui alla fattura elettronica diventa esigibile solo dalla data in cui si perfeziona il corretto inoltro delle fatture delle ditte fornitrici all'interno dello , ha sostenuto Parte_9
Contr l'infondatezza dei primi quattro motivi di appello, rilevando innanzitutto che aveva omesso di depositare copia delle fatture e delle ricevute Sdi delle fatture stesse, così giustificando la motivazione posta a fondamento della sentenza appellata, con la quale era stata evidenziata la carenza della prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito.
7.2 In secondo luogo, l'appellata ha ribadito: che le fatture emesse dalla IS erano state tempestivamente pagate nei mesi di maggio, giugno e luglio 2015 e quindi prima della cessione del credito dd.
3.12.2015 in favore della e dunque, Controparte_4
Parte evidentemente, prima della successiva cessione del credito da quest'ultima a che, quanto alle eccezioni dell'appellante riguardanti i mandati di pagamento, l' quale ente del CP_1
SSN, è tenuta a saldare le fatture emesse nei propri confronti attraverso ordinativi informatici trasmessi al tesoriere;
che la fattura n. 517099 del 29.7.2010 della A. AR IC era stata stornata dalla nota di credito già emessa dalla stessa società; che la fattura n.
2018300773 del 29.01.2018 della SO dell'importo di Euro 305,00 era stata tempestivamente pagata dall' nella misura di Euro 203,30, mentre per il restante CP_1
importo di Euro 101,70 era stata richiesta l'emissione di una nota di accredito, trattandosi di somma derivante da errati addebiti;
che le fatture nn. 15104362 del 24.11.2015 e 15111659 dell'11.12.2015 della erano state respinte dallo Sdi, non avendo a oggetto forniture di CP_5
competenza dell' che la fondatezza delle contestazioni in esame era stata confermata CP_1
Parte dalla c.t.u., senza obiezioni di sorta da parte del c.t.p. nominato da
7.3 Quanto al quinto motivo di appello, l' ha eccepito l'inammissibilità della CP_1
domanda da esso sottesa, in quanto introdotta per la prima volta in secondo grado, nonché la genericità delle censure mosse, prive di riferimento alle fatture asseritamente corrisposte in ritardo.
Ha in ogni caso rilevato l'infondatezza della domanda, richiamandosi alle risultanze della c.t.u. – non criticate dal c.t.p. avversario – che avevano confermato il tempestivo pagamento da parte dell' di ogni fattura emessa nei suoi confronti, ed evidenziando che la pretesa CP_1
Parte a titolo di interessi e accessori di era frutto dell'erronea applicazione dell'art. 2, co. 4
D.M. 55/2013 e dell'art. 4, co. 2 e co. 5 D.Lgs. 231/2002.
7.4 Infine, l' ha evidenziato che le statuizioni – relative alle spese di lite e di c.t.u. - CP_1
censurate con gli ultimi due motivi di appello risultano pienamente giustificate dal rigetto di Parte ogni domanda di
L'appellata ha quindi concluso per il rigetto dell'appello. 8. Disposto lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, co. 1, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., e scaduto il
18.2.2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio. Parte 9. Va premesso che la sentenza impugnata ha respinto la domanda di la quale aveva a oggetto due distinti crediti: il primo, di Euro 7.090,59 (importo così ridotto in corso di causa rispetto a quello originariamente azionato in via monitoria di Euro 257.809,23), corrispondente alla complessiva somma in linea capitale portata dalle sette fatture elencate nelle conclusioni al netto delle note di credito pure ivi indicate, oltre ai relativi accessori, costituiti dagli interessi moratori maturati sulla predetta somma, dagli interessi anatocistici prodotti da questi ultimi e dalla somma di Euro 280,00, pari all'importo di Euro 40,00
“moltiplicato per ciascuna delle 7 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello” (così nelle conclusioni) ai sensi dell'art. 6, co. 2 D.Lgs. 231/2002.
Il secondo (l'”ulteriore credito” di cui al punto 2 del ricorso per decreto ingiuntivo), di Euro
99.623,50, corrispondente agli interessi di mora asseritamente dovuti a seguito del ritardato pagamento di crediti diversi rispetto a quelli che costituivano l'originaria sorte capitale di
Euro 257.809,23.
Con l'appello è stato lamentato il solo rigetto della domanda relativa alla somma di Euro
7.090,51, ma non anche quello della domanda di pagamento del secondo credito di Euro
99.623,50, la quale non costituisce quindi oggetto del presente giudizio di appello. Parte 10. Ciò premesso, il giudice di primo grado ha respinto la domanda di osservando, in primo luogo, che la creditrice “non ha fornito la prova dell'esistenza e dell'entità del credito Parte azionato”, di talché “nulla è dovuto a per sorte capitale” (pag. 9 della sentenza), né per i titoli accessori (interessi moratori e anatocistici, importo ex art. 6, co. 2 D.Lgs. 231/2002).
In secondo luogo, il rigetto è stato anche ulteriormente motivato “per quanto accertato dal
Ctu in assenza di confacenti argomentazioni di segno contrario” (ibidem), e quindi in base al rilievo, riscontrato dal consulente, dell'insussistenza del credito per le ragioni dedotte dall'opponente (in parte per pagamento, in parte a seguito di storno di fatture, in parte ancora in quanto non dovuto).
La domanda è stata quindi rigettata in base a due autonome ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico.
I motivi di appello (da 1 a 4) sono peraltro volti esclusivamente a confutare le conclusioni - recepite dalla sentenza impugnata con la seconda ragione della decisione - della c.t.u., rispettivamente censurando il ritenuto pagamento delle fatture emesse da IS GI
Parte S.p.a. e cedute prima a e quindi a l'avvenuto storno Controparte_4
della fattura ceduta da A. AR IC, la richiesta di nota di credito per la fattura ceduta da SO, e la non riferibilità all'Azienda appellata delle fatture cedute da CP_5
Nessuna doglianza è stata invece rivolta alla prima e autonoma ragione, costituita dall'omesso Parte assolvimento, da parte di dell'onere di provare esistenza e ammontare del credito, per inidoneità della documentazione allegata.
10.1 Costituisce indirizzo consolidato quello secondo cui “qualora la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la decisione (come nel caso in esame), la parte soccombente ha
l'onere di censurare con l'atto d'appello ciascuna delle ragioni della decisione, non potendosi, in difetto, trattare successivamente della ragione non tempestivamente contestata
e non potendosi, conseguentemente, più nemmeno utilmente discutere, sotto qualsiasi profilo, della stessa statuizione che nella detta ragione trova autonomo sostegno, a nulla valendo a tal fine la richiesta di integrale riforma della sentenza, poiché la non contestata autonoma ragione di decisione resta anche in tal caso idonea a sorreggere la pronunzia impugnata, non potendo il giudice d'appello estendere il suo esame a punti non compresi neppure per implicito nei termini prospettati dal gravame, senza violare il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato” (Cass., 20.3.2018, n. 6854; nello stesso senso, v. anche Cass.
30.8.2007, n. 18310; Cass. 8.6.2001, n. 7809).
L'omessa censura della prima ratio decidendi la quale - attenendo alla carenza dei fatti costitutivi del credito, che era onere della convenuta opposta provare - è di per sé sufficiente a fondare il rigetto della domanda, determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, dei primi quattro motivi di appello i quali, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbero produrre in ogni caso la riforma della sentenza (v. Cass.,
11.2.2011, n. 3386).
11. In ogni caso, osserva la Corte come i motivi stessi siano comunque infondati nel merito.
Parte 11.1 In primo luogo, ha contestato che l' appellata abbia provato di avere pagato CP_1
le seguenti tre fatture emesse da IS GI S.p.a., cedute a e Controparte_4
quindi da quest'ultima a Parte_2
a) n. 5750152222 dd. 12.6.2015 di Euro 78,21
b) n. 5750112731 dd. 23.4.2015 di Euro 3.204,42 c) n. 5750154450 dd. 12.6.2015 di residui Euro 6.824,76
In particolare, l'appellante ha sostenuto che non sarebbe sufficiente a integrare idonea prova la mera emissione del mandato di pagamento da parte dell' CP_1
11.1.1 Quest'ultima ha dedotto, richiamando nell'atto di citazione in opposizione il documento prodotto sub 2 (costituito dallo schema, già allegato da , Parte_2
delle fatture cedute, con note aggiuntive redatte dall'opponente), che le prime due fatture furono pagate mediante due distinti mandati, rispettivamente n. 7075 dd. 10.7.2015 e n. 4875 dd. 23.4.2015.
I due mandati sono stati allegati dall'opponente tra i numerosi documenti che fanno parte del citato allegato 2 all'atto di citazione in opposizione: in particolare, il mandato n. 7075 al foglio
28, e il mandato n. 4875 al foglio 25.
L'appellante ha sostenuto che la sola emissione dei mandati non dimostrerebbe l'effettivo accredito delle rispettive somme.
Al riguardo si osserva che i mandati, contenenti l'ordine di pagamento impartito al tesoriere di estinguere i debiti nelle modalità indicate, vennero comunicati alla creditrice, circostanza desumibile dalla menzione di questa come destinataria e dall'apposizione del timbro postale.
Trova quindi applicazione il principio secondo cui, in tema di pagamenti da parte della pubblica amministrazione, la comunicazione al creditore dell'avvenuta emissione del mandato di pagamento riveste carattere liberatorio per l'amministrazione debitrice (v. Cass.
4.1.2022, n. 77; Cass. 16.11.2005, n. 23084; Cass. 30.10.2013, n. 24481, resa in una controversia di cui era parte, quale amministrazione, la Gestione Liquidatoria di una ). Pt_10
11.1.2 Nessun dubbio sull'estinzione del terzo credito di Euro 6.824,76 può sussistere, avendo l' prodotto, oltre al mandato di pagamento della maggior somma di Euro 157.128,07, CP_1
Parte di cui Euro 157.128,07 a saldo della fattura n. n. 5750154450, di cui ha infondatamente sostenuto l'estinzione solo parziale, anche la corrispondente quietanza (v. fogli 67 e 68 sub doc. 36.1).
Va quindi respinto il primo motivo di appello.
11.2 E' infondato pure il secondo motivo, in quanto l' ha documentato l'avvenuta CP_1 emissione, da parte dell'originaria creditrice A. AR IC, della nota di accredito n. 50343 dd. 21.10.2010 di Euro 204,60 (v. doc. 2, foglio 19), che determina lo “storno” del debito di pari importo di cui alla fattura n. 0517099. Parte 11.3 Con il terzo motivo lamenta che sia stata respinta la domanda di pagamento del credito di Euro 83,36 cedutole da SO S.p.a. (residuo dell'importo di Euro 250,00 di cui alla fattura n. 2018300773), credito che l' aveva contestato richiedendo l'emissione CP_1
della corrispondente nota di credito.
11.3.1 In caso di contestazione, da parte del debitore, dell'esistenza e dell'ammontare del credito, grava sul creditore il relativo onere probatorio.
Parte E nella specie, non ha provato che l'ammontare del credito corrisponda a quello richiesto,
e sia, in particolare, di entità superiore a quella riconosciuta, e pagata, dall'appellata.
Anche tale motivo va quindi respinto.
11.4 Analoghe considerazioni, infine, conducono al rigetto del quarto motivo, con il quale l'appellante censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non dovute le somme di Euro
1.760,00 portate da ciascuna delle due fatture cedute da Baxter S.p.a..
11.4.1 Anche in questo caso l' opponente aveva contestato i fatti costitutivi del CP_1
credito, sostenendo che le fatture erano state illegittimamente emesse, in quanto riferite a ordini non di propria pertinenza.
Parte Tale contestazione ha determinato l'insorgere, in capo a dell'onere di provare l'esistenza del rapporto sotteso dall'emissione delle due fatture, segnatamente dimostrando la provenienza dell'ordine dall' CP_1
Non essendo l'onere di prova, e, ancora prima, di allegazione, stato assolto, correttamente la domanda è stata respinta.
Parte 12. Con il quinto motivo contesta la mancata liquidazione degli interessi, moratori e anatocistici, e della somma determinata ai sensi dell'art. 6, co. 2 D.Lgs. 231/2002, accessori che sarebbero maturati sulle somme capitali pagate in ritardo dall'Azienda debitrice, e quindi diverse da quelle esaminate al paragrafo che precede, di cui l'appellante ha invece allegato il mancato pagamento.
12.1 Come eccepito dall'appellata, il motivo attiene a una domanda che non risulta ricompresa tra quelle rassegnate nelle conclusioni precisate in primo grado, e che è quindi da ritenersi nuova e come tale preclusa ai sensi dell'art. 345, co. 1 c.p.c.. Parte In particolare, nelle predette conclusioni richiese la condanna dell' oltre che al CP_1
pagamento della somma capitale di Euro 7.090,59, anche degli interessi moratori anatocistici e degli importi di cui all'art. 6, co. 2 D.Lgs. 231/2002 calcolati sulla maggior somma di Euro 13.894,13, nonché della somma di Euro 99.623,50 maturata a titolo di interessi di mora a causa del ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli azionati in giudizio.
Nelle conclusioni in appello, invece, l'appellante ha richiesto il pagamento degli “interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con il decreto ingiuntivo n. 470/19 opposto dall' e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e portata dalle CP_1 CP_1
fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1”.
Si tratta, in particolare, di una serie di fatture di importo, in linea capitale, ben superiore a quella di Euro 13.894,13, e che ricomprendono anche fatture emesse da che non Parte_8
figurano tra quelle cui si riferiva la domanda formulata in primo grado. Parte 12.2 In ogni caso, si osserva che il c.t.u., con accertamento non contestato da in esito al deposito della relazione, ha escluso ritardi, rispetto alle scadenze concordate, nei pagamenti effettuati dall' (v. pag. 16 della relazione), con conseguente insussistenza del fatto CP_1
generatore della produzione di interessi moratori.
E' quindi infondato anche il quinto motivo di gravame.
13. Gli ultimi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, avendo a oggetto le censure riguardanti, rispettivamente, la regolazione degli oneri di c.t.u. e delle spese di lite, posta a carico della convenuta opposta.
13.1 Le statuizioni impugnate risultano invero pienamente giustificate dalla integrale
Parte soccombenza di la cui domanda monitoria – formulata per l'originaria somma capitale di Euro 360.272,73, e quindi sensibilmente ridimensionata in Euro 7.090,59 – è stata respinta.
Né è fondato il rilievo dell'appellante, secondo cui la riduzione del petitum sarebbe conseguita a pagamenti in corso di causa effettuati dall' essendo stata accertata dal c.t.u., come CP_1
appena evidenziato, la tempestività dei pagamenti, eseguiti prima dell'instaurazione della controversia.
14. Disattesi gli ultimi due motivi, l'appello viene pertanto respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 (e aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione di riferimento (da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00) quanto alle fasi di studio e introduttiva, e di valori prossimi al minimo (Euro 1.000,00) per la fase decisionale1, considerato che i due scritti conclusivi dell'appellata si sono limitati al mero rinvio a quanto già allegato.
15.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 138/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 635/2023 del Parte_1
Tribunale di Pordenone che, per l'effetto, conferma;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite, liquidate in
Euro 3.055,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA – se dovuta - ex lege;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Trieste, 4 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Conformemente alla nota spese allegata dal difensore, non viene invece liquidato il compenso per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 138/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
9.4.2024 da
già C.F. , in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del Procuratore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO Parte_3
BONALUME del Foro di Milano, indirizzo pec: per Email_1
procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Pordenone sub RG
703/19
APPELLANTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. DIEGO MODESTI del Foro di Udine, presso il cui studio in Cervignano del Friuli (UD), Piazzale del Porto, 5, risulta elettivamente domiciliata, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello e decreto di conferimento incarico n.
309/2024
APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 635/2023 del Tribunale di Pordenone, pubblicata il 9.10.2023 e non notificata
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 18.12.2024:
“Voglia la Corte d'Appello di Trieste, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata la sentenza n. 635/23 emessa dal Tribunale di Pordenone e pubblicata il 9 ottobre
2023 nel giudizio RG 1527/19 tra – nuova denominazione di Parte_1 [...]
e e non notificata Parte_2 Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti di : Parte_1 Controparte_1
• € 7.090,59 per sorte capitale, di cui alle seguenti 7 fatture, già decurtate le note di credito ivi indicate: • gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
• € 280 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 7 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con il decreto ingiuntivo n.
470/19 opposto dall' e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' CP_1 CP_1
e portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1: interessi
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – – scadenza riportata nel predetto elenco (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento (indicata anche nel predetto elenco)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' che, alla data CP_1 di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo • € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall'
[...]
al relativo pagamento in favore di Parte_4 [...]
ltre alle spese del giudizio di primo grado e alle spese di CTU e con condanna Parte_1
Parte di a restituire a le somme da essa eventualmente Controparte_1
pagate a titolo di spese di lite e di CTU in esecuzione della sentenza appellata
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1
confronti di della diversa somma ritenuta dovuta e, per Controparte_1
l'effetto, condannare la diversa somma ritenuta dovuta Controparte_1
a titolo di sorte capitale, interessi di mora, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6
D. Lgs. n. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n.
55/14, oltre CPA e successive”.
Per l'appellata: come da come da note depositate il 20.12.2024:
“In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità ovvero la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. Spese rifuse.
Nel merito: accertato e dichiarato che nulla è dovuto dalla parte appellata per i titoli dedotti in causa, rigettare l'impugnazione per infondatezza così confermando integralmente la sentenza n. 635/2023 del Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Maria Paola Costa, RG
n. 1527/2019, pubblicata in data 09.10.2023, Repert. n. 1087/2023 del 09.10.2023, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo dd. 14.3.2019 (ora Parte_2
denominata chiedeva al Tribunale di Pordenone di ingiungere all' Parte_1 [...]
Pt_
del il pagamento delle seguenti somme: Controparte_3 Controparte_1
- Euro 257.809,23 in linea capitale, pari al credito a titolo di corrispettivo di forniture e prestazioni di servizi, credito di cui la ricorrente allegava di essere cessionaria, oltre ai relativi interessi di mora e a quelli anatocistici;
- Euro 2.840,00, corrispondente all'importo di Euro 40,00 dovuto per ciascuna delle 71 fatture insolute ai sensi dell'art. 6, co. 2 D.Lgs. 231/2002; - Euro 99.623,50, oltre ai relativi interessi anatocistici, maturata a titolo di interessi moratori per il ritardato pagamento da parte della stessa di una serie di crediti ulteriori rispetto CP_1
a quelli costituenti la sorte capitale sopra indicata.
2. Avverso il decreto ingiuntivo, emesso in data 19.4.2019 in conformità alla domanda, proponeva opposizione l (di Parte_6
seguito anche e ora denominata ), la CP_1 Controparte_1
quale eccepiva, in primo luogo, l'integrale pagamento della somma capitale di Euro
257.809,23, non essendo conseguentemente dovuti i relativi interessi, moratori e anatocistici, né l'importo calcolato ai sensi dell'art. 6, co. 2 D.Lgs. 231/2002.
Quanto all'ulteriore credito di Euro 99.623,50 azionato dalla società ricorrente, l'ingiunta deduceva che una parte, pari a Euro 54.027,50, riguardava gli interessi moratori maturati su una serie di fatture, analiticamente elencate, le quali avevano costituito oggetto di un precedente decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano e revocato all'esito dell'opposizione per incompetenza territoriale del giudice adito;
la causa, non essendo stata riassunta nel termine assegnato, si era perciò estinta, con la conseguenza che i crediti per interessi moratori riferiti a tali fatture dovevano essere “stralciati” in forza del “principio del ne bis in idem” (pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione), ferma la contestazione del loro ammontare. Il rimanente importo di Euro 45.494,00 non era invece dovuto, in quanto il pagamento era avvenuto nei termini, o doveva comunque essere ricalcolato nel minor importo di Euro 4.601,50, tenendo conto della data di decorrenza degli interessi (non la data di emissione della fattura, ma la “data in cui la fattura viene ricevuta al protocollo aziendale o nel programma applicativo SDI … per la trasmissione delle fatture elettroniche” (pag. 6 dell'atto di opposizione), nonché del termine – 60 giorni, anziché 30 – di pagamento dei debiti Parte delle e dello storno di alcune delle fatture in questione.
Nelle conclusioni l'opponente eccepiva anche la prescrizione decennale dei crediti sorti prima del 2009, e insisteva – in via principale - per la revoca del decreto opposto, e in subordine per la riduzione del credito.
3. Resisteva all'opposizione la quale rilevava in primo luogo Parte_2
l'infondatezza dell'eccezione di pagamento del credito di Euro 257.809,23, atteso che la documentazione prodotta dall'opponente, costituita da meri avvisi di emissione di ordini di pagamento, era inidonea a provare gli accrediti i quali, in ogni caso, pareva fossero avvenuti in favore degli originari creditori successivamente alla notifica degli atti di cessione dei crediti, risultando quindi inopponibili alla cessionaria. In particolare, la somma di Euro
240.930,10 sarebbe stata pagata dalla debitrice all'originaria creditrice in data Parte_8
20.4.2016, dopo la notifica, in data 16.4.2016, della cessione dei crediti.
In secondo luogo, relativamente al credito di 99.623,50, l'opposta sosteneva che l'omessa riassunzione del giudizio avente a oggetto le fatture il cui ritardato pagamento aveva determinato il maturare di interessi moratori pari a Euro 54.027,50 non poteva certo comportare l'estinzione dell'azione, rimanendo quindi fermo il diritto di
[...]
di promuovere un nuovo giudizio per ottenerne il pagamento;
quanto al Parte_2
residuo importo di Euro 45.596,00, contestava le modalità della rideterminazione operata dall'opponente.
L'opposta insisteva quindi in via principale per il rigetto dell'opposizione; in via subordinata, per la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma ritenuta dovuta, anche - in via ulteriormente subordinata – a titolo di arricchimento senza causa.
4. In corso di causa l' opponente allegava di avere pagato per errore la somma di Euro CP_1
240.930,10 a la quale l'aveva peraltro rimborsata alla Banca opposta. Parte_8
Quest'ultima riduceva il credito in linea capitale a Euro 13.894,13, importo ulteriormente ridotto a Euro 7.080,59 dopo l'espletamento della c.t.u. volta alla ricostruzione dei rapporti dare/avere tra le parti.
Depositata la relazione del consulente d'ufficio, la causa era infine definita con la sentenza oggetto del presente appello.
5. Il Tribunale di Pordenone riteneva non provato dalla Banca opposta il credito in linea capitale (né, conseguentemente, quelli accessori per interessi e risarcimento forfetario ex art. 6, co. 2 D.Lgs. 231/2002), e comunque insussistente sulla base della c.t.u., evidenziando che la prova non era ricavabile “dalla pur copiosa documentazione” allegata in corso di causa,
“prodotta senza essere accompagnata da una qualunque, tanto meno dettagliata ed analitica, deduzione meritale circa gli elementi probatori che dai singoli allegati avrebbero dovuto ricavarsi ovvero di lettura niente affatto agevole a causa della mera elencazione di una serie indistinta di dati riferiti agli asseriti crediti ovvero ancora consistente in scritture contabili o altri documenti di formazione unilaterale, in quanto tali privi di valenza probatoria a fronte della recisa contestazione volta per volta mossa da ASFO” (pag. 9 della sentenza).
Motivazioni analoghe, relative alla mancanza di una “valida e completa prova documentale”
e alla “esposizione circostanziata” dei fatti costitutivi del credito (pagg.
9-10 della sentenza), conducevano a escludere anche la debenza della somma di Euro 99.623,50 a titolo di interessi moratori.
Il giudice accoglieva quindi l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Respingeva infine la domanda di arricchimento senza causa, stante il difetto di allegazione e prova dei relativi presupposti, condannando l'opposta alla rifusione delle spese di lite.
6. Quest'ultima ha proposto appello, affidato ai seguenti motivi, distinti sulla base dell'oggetto dei crediti.
I primi quattro motivi attengono al credito in linea capitale di (residui) Euro 7.090,59.
6.1 Con il primo motivo, ha lamentato che la parte del credito portata dalle fatture Parte_1
emesse da IS GI S.p.a. e ceduta prima a e quindi Controparte_4
all'appellante, sia stata ritenuta non dovuta in quanto pagata dalla debitrice, nonostante quest'ultima – limitatasi ad allegare il mero mandato di pagamento non quietanzato - non avesse provato l'estinzione del debito.
6.2 Con il secondo, ha rilevato che il giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto che la parte del credito corrispondente alla fattura emessa da A. AR IC sia stato stornato dalla società fornitrice mediante emissione di note di credito, non provate e comunque inopponibili alla cessionaria.
6.3 Il terzo motivo attiene al rigetto della domanda di pagamento di ulteriore parte del capitale,
Parte portata dalla fattura ceduta a da SO, che il Tribunale ha motivato sul presupposto che l' avrebbe richiesto l'emissione di nota di credito, circostanza priva di rilievo, sia CP_1
in quanto controparte non aveva allegato le ragioni della non debenza delle somme, né le ragioni per cui i prezzi fatturati sarebbero superiori a quelli corretti, peraltro non pagati, sia in quanto le note di credito, quand'anche emesse, sarebbero comunque successive alla notifica della cessione di credito e pertanto inopponibili.
6.4 Con il quarto motivo è stata censurata la sentenza per avere ritenuto che il credito ceduto
Parte a da riguardasse ordini non riferibili all'Azienda appellata. Al riguardo CP_5
l'appellante ha sostenuto che le relative forniture erano state effettivamente eseguite da CP_5
e non contestate dalla debitrice. Parte ha quindi richiesto, in primo luogo e in riforma della sentenza appellata, la condanna dell' , al pagamento della somma di Euro 7.090,59, Controparte_1
oggetto delle sette fatture elencate nelle conclusioni e al netto delle note di credito pure ivi indicate, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, agli interessi anatocistici prodotti da quelli moratori, e alla somma di Euro 280,00 ai sensi dell'art. 6, co. 2 D.Lgs. 231/2002.
6.5 Con il quinto motivo l'appellante ha lamentato il mancato riconoscimento degli interessi moratori e anatocistici e degli importi ex art. 6, co. 2 D.Lgs. 231/2002 dovuti per il ritardato Parte pagamento di parte della sorte capitale azionata con il decreto ingiuntivo. In particolare, ha rilevato come il Tribunale abbia omesso di considerare che la cessione dei crediti avesse ricompreso anche gli interessi di mora relativi al capitale, e che le fatture e l'ulteriore documentazione prodotta recassero tutti gli elementi idonei a individuare le date di decorrenza e scadenza degli interessi, la data dei pagamenti, la conseguente quantificazione del ritardo della debitrice.
L'appellante ha insistito dunque per la condanna dell'appellata al pagamento degli interessi di mora e anatocistici maturati sulla sorte capitale azionata in via monitoria e pagata dall' appellata in ritardo, nonché della somma di Euro 40,00 moltiplicata per ciascuna CP_1
delle fatture in questione. Parte 6.6 Con il sesto motivo ha censurato il capo della sentenza con cui sono stati posti a suo carico gli oneri della c.t.u., nonostante l' avesse pagato parte dei crediti azionati. CP_1
6.7 Con l'ultimo motivo, infine, è stata richiesta la riforma, conseguente all'accoglimento dei motivi che precedono, della statuizione relativa alle spese di lite, con domanda di restituzione della somma pagata in esecuzione della sentenza appellata.
7. L'appellata si è costituita, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità o la manifesta infondatezza dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
L' ha evidenziato come l'appello non si sia confrontato né con le deduzioni che essa CP_1
aveva svolto, né con le conclusioni della c.t.u., ma si sia limitato a reiterare le considerazioni esposte nel corso del giudizio di primo grado, omettendo inoltre di formulare doglianze di sorta in relazione al mancato accoglimento della domanda di pagamento della somma di Euro
99.623,50 a titolo di interessi moratori.
7.1 Nel merito, l' premesso di essere sottoposta – quale ente del SSN - agli obblighi CP_1
di fatturazione elettronica in base al D.M. 55/2013, il quale prevede che il credito di cui alla fattura elettronica diventa esigibile solo dalla data in cui si perfeziona il corretto inoltro delle fatture delle ditte fornitrici all'interno dello , ha sostenuto Parte_9
Contr l'infondatezza dei primi quattro motivi di appello, rilevando innanzitutto che aveva omesso di depositare copia delle fatture e delle ricevute Sdi delle fatture stesse, così giustificando la motivazione posta a fondamento della sentenza appellata, con la quale era stata evidenziata la carenza della prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito.
7.2 In secondo luogo, l'appellata ha ribadito: che le fatture emesse dalla IS erano state tempestivamente pagate nei mesi di maggio, giugno e luglio 2015 e quindi prima della cessione del credito dd.
3.12.2015 in favore della e dunque, Controparte_4
Parte evidentemente, prima della successiva cessione del credito da quest'ultima a che, quanto alle eccezioni dell'appellante riguardanti i mandati di pagamento, l' quale ente del CP_1
SSN, è tenuta a saldare le fatture emesse nei propri confronti attraverso ordinativi informatici trasmessi al tesoriere;
che la fattura n. 517099 del 29.7.2010 della A. AR IC era stata stornata dalla nota di credito già emessa dalla stessa società; che la fattura n.
2018300773 del 29.01.2018 della SO dell'importo di Euro 305,00 era stata tempestivamente pagata dall' nella misura di Euro 203,30, mentre per il restante CP_1
importo di Euro 101,70 era stata richiesta l'emissione di una nota di accredito, trattandosi di somma derivante da errati addebiti;
che le fatture nn. 15104362 del 24.11.2015 e 15111659 dell'11.12.2015 della erano state respinte dallo Sdi, non avendo a oggetto forniture di CP_5
competenza dell' che la fondatezza delle contestazioni in esame era stata confermata CP_1
Parte dalla c.t.u., senza obiezioni di sorta da parte del c.t.p. nominato da
7.3 Quanto al quinto motivo di appello, l' ha eccepito l'inammissibilità della CP_1
domanda da esso sottesa, in quanto introdotta per la prima volta in secondo grado, nonché la genericità delle censure mosse, prive di riferimento alle fatture asseritamente corrisposte in ritardo.
Ha in ogni caso rilevato l'infondatezza della domanda, richiamandosi alle risultanze della c.t.u. – non criticate dal c.t.p. avversario – che avevano confermato il tempestivo pagamento da parte dell' di ogni fattura emessa nei suoi confronti, ed evidenziando che la pretesa CP_1
Parte a titolo di interessi e accessori di era frutto dell'erronea applicazione dell'art. 2, co. 4
D.M. 55/2013 e dell'art. 4, co. 2 e co. 5 D.Lgs. 231/2002.
7.4 Infine, l' ha evidenziato che le statuizioni – relative alle spese di lite e di c.t.u. - CP_1
censurate con gli ultimi due motivi di appello risultano pienamente giustificate dal rigetto di Parte ogni domanda di
L'appellata ha quindi concluso per il rigetto dell'appello. 8. Disposto lo scambio degli atti previsto dall'art. 352, co. 1, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., e scaduto il
18.2.2025 il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa è stata riservata dall'istruttore alla decisione del collegio. Parte 9. Va premesso che la sentenza impugnata ha respinto la domanda di la quale aveva a oggetto due distinti crediti: il primo, di Euro 7.090,59 (importo così ridotto in corso di causa rispetto a quello originariamente azionato in via monitoria di Euro 257.809,23), corrispondente alla complessiva somma in linea capitale portata dalle sette fatture elencate nelle conclusioni al netto delle note di credito pure ivi indicate, oltre ai relativi accessori, costituiti dagli interessi moratori maturati sulla predetta somma, dagli interessi anatocistici prodotti da questi ultimi e dalla somma di Euro 280,00, pari all'importo di Euro 40,00
“moltiplicato per ciascuna delle 7 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello” (così nelle conclusioni) ai sensi dell'art. 6, co. 2 D.Lgs. 231/2002.
Il secondo (l'”ulteriore credito” di cui al punto 2 del ricorso per decreto ingiuntivo), di Euro
99.623,50, corrispondente agli interessi di mora asseritamente dovuti a seguito del ritardato pagamento di crediti diversi rispetto a quelli che costituivano l'originaria sorte capitale di
Euro 257.809,23.
Con l'appello è stato lamentato il solo rigetto della domanda relativa alla somma di Euro
7.090,51, ma non anche quello della domanda di pagamento del secondo credito di Euro
99.623,50, la quale non costituisce quindi oggetto del presente giudizio di appello. Parte 10. Ciò premesso, il giudice di primo grado ha respinto la domanda di osservando, in primo luogo, che la creditrice “non ha fornito la prova dell'esistenza e dell'entità del credito Parte azionato”, di talché “nulla è dovuto a per sorte capitale” (pag. 9 della sentenza), né per i titoli accessori (interessi moratori e anatocistici, importo ex art. 6, co. 2 D.Lgs. 231/2002).
In secondo luogo, il rigetto è stato anche ulteriormente motivato “per quanto accertato dal
Ctu in assenza di confacenti argomentazioni di segno contrario” (ibidem), e quindi in base al rilievo, riscontrato dal consulente, dell'insussistenza del credito per le ragioni dedotte dall'opponente (in parte per pagamento, in parte a seguito di storno di fatture, in parte ancora in quanto non dovuto).
La domanda è stata quindi rigettata in base a due autonome ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico.
I motivi di appello (da 1 a 4) sono peraltro volti esclusivamente a confutare le conclusioni - recepite dalla sentenza impugnata con la seconda ragione della decisione - della c.t.u., rispettivamente censurando il ritenuto pagamento delle fatture emesse da IS GI
Parte S.p.a. e cedute prima a e quindi a l'avvenuto storno Controparte_4
della fattura ceduta da A. AR IC, la richiesta di nota di credito per la fattura ceduta da SO, e la non riferibilità all'Azienda appellata delle fatture cedute da CP_5
Nessuna doglianza è stata invece rivolta alla prima e autonoma ragione, costituita dall'omesso Parte assolvimento, da parte di dell'onere di provare esistenza e ammontare del credito, per inidoneità della documentazione allegata.
10.1 Costituisce indirizzo consolidato quello secondo cui “qualora la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la decisione (come nel caso in esame), la parte soccombente ha
l'onere di censurare con l'atto d'appello ciascuna delle ragioni della decisione, non potendosi, in difetto, trattare successivamente della ragione non tempestivamente contestata
e non potendosi, conseguentemente, più nemmeno utilmente discutere, sotto qualsiasi profilo, della stessa statuizione che nella detta ragione trova autonomo sostegno, a nulla valendo a tal fine la richiesta di integrale riforma della sentenza, poiché la non contestata autonoma ragione di decisione resta anche in tal caso idonea a sorreggere la pronunzia impugnata, non potendo il giudice d'appello estendere il suo esame a punti non compresi neppure per implicito nei termini prospettati dal gravame, senza violare il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato” (Cass., 20.3.2018, n. 6854; nello stesso senso, v. anche Cass.
30.8.2007, n. 18310; Cass. 8.6.2001, n. 7809).
L'omessa censura della prima ratio decidendi la quale - attenendo alla carenza dei fatti costitutivi del credito, che era onere della convenuta opposta provare - è di per sé sufficiente a fondare il rigetto della domanda, determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, dei primi quattro motivi di appello i quali, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbero produrre in ogni caso la riforma della sentenza (v. Cass.,
11.2.2011, n. 3386).
11. In ogni caso, osserva la Corte come i motivi stessi siano comunque infondati nel merito.
Parte 11.1 In primo luogo, ha contestato che l' appellata abbia provato di avere pagato CP_1
le seguenti tre fatture emesse da IS GI S.p.a., cedute a e Controparte_4
quindi da quest'ultima a Parte_2
a) n. 5750152222 dd. 12.6.2015 di Euro 78,21
b) n. 5750112731 dd. 23.4.2015 di Euro 3.204,42 c) n. 5750154450 dd. 12.6.2015 di residui Euro 6.824,76
In particolare, l'appellante ha sostenuto che non sarebbe sufficiente a integrare idonea prova la mera emissione del mandato di pagamento da parte dell' CP_1
11.1.1 Quest'ultima ha dedotto, richiamando nell'atto di citazione in opposizione il documento prodotto sub 2 (costituito dallo schema, già allegato da , Parte_2
delle fatture cedute, con note aggiuntive redatte dall'opponente), che le prime due fatture furono pagate mediante due distinti mandati, rispettivamente n. 7075 dd. 10.7.2015 e n. 4875 dd. 23.4.2015.
I due mandati sono stati allegati dall'opponente tra i numerosi documenti che fanno parte del citato allegato 2 all'atto di citazione in opposizione: in particolare, il mandato n. 7075 al foglio
28, e il mandato n. 4875 al foglio 25.
L'appellante ha sostenuto che la sola emissione dei mandati non dimostrerebbe l'effettivo accredito delle rispettive somme.
Al riguardo si osserva che i mandati, contenenti l'ordine di pagamento impartito al tesoriere di estinguere i debiti nelle modalità indicate, vennero comunicati alla creditrice, circostanza desumibile dalla menzione di questa come destinataria e dall'apposizione del timbro postale.
Trova quindi applicazione il principio secondo cui, in tema di pagamenti da parte della pubblica amministrazione, la comunicazione al creditore dell'avvenuta emissione del mandato di pagamento riveste carattere liberatorio per l'amministrazione debitrice (v. Cass.
4.1.2022, n. 77; Cass. 16.11.2005, n. 23084; Cass. 30.10.2013, n. 24481, resa in una controversia di cui era parte, quale amministrazione, la Gestione Liquidatoria di una ). Pt_10
11.1.2 Nessun dubbio sull'estinzione del terzo credito di Euro 6.824,76 può sussistere, avendo l' prodotto, oltre al mandato di pagamento della maggior somma di Euro 157.128,07, CP_1
Parte di cui Euro 157.128,07 a saldo della fattura n. n. 5750154450, di cui ha infondatamente sostenuto l'estinzione solo parziale, anche la corrispondente quietanza (v. fogli 67 e 68 sub doc. 36.1).
Va quindi respinto il primo motivo di appello.
11.2 E' infondato pure il secondo motivo, in quanto l' ha documentato l'avvenuta CP_1 emissione, da parte dell'originaria creditrice A. AR IC, della nota di accredito n. 50343 dd. 21.10.2010 di Euro 204,60 (v. doc. 2, foglio 19), che determina lo “storno” del debito di pari importo di cui alla fattura n. 0517099. Parte 11.3 Con il terzo motivo lamenta che sia stata respinta la domanda di pagamento del credito di Euro 83,36 cedutole da SO S.p.a. (residuo dell'importo di Euro 250,00 di cui alla fattura n. 2018300773), credito che l' aveva contestato richiedendo l'emissione CP_1
della corrispondente nota di credito.
11.3.1 In caso di contestazione, da parte del debitore, dell'esistenza e dell'ammontare del credito, grava sul creditore il relativo onere probatorio.
Parte E nella specie, non ha provato che l'ammontare del credito corrisponda a quello richiesto,
e sia, in particolare, di entità superiore a quella riconosciuta, e pagata, dall'appellata.
Anche tale motivo va quindi respinto.
11.4 Analoghe considerazioni, infine, conducono al rigetto del quarto motivo, con il quale l'appellante censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non dovute le somme di Euro
1.760,00 portate da ciascuna delle due fatture cedute da Baxter S.p.a..
11.4.1 Anche in questo caso l' opponente aveva contestato i fatti costitutivi del CP_1
credito, sostenendo che le fatture erano state illegittimamente emesse, in quanto riferite a ordini non di propria pertinenza.
Parte Tale contestazione ha determinato l'insorgere, in capo a dell'onere di provare l'esistenza del rapporto sotteso dall'emissione delle due fatture, segnatamente dimostrando la provenienza dell'ordine dall' CP_1
Non essendo l'onere di prova, e, ancora prima, di allegazione, stato assolto, correttamente la domanda è stata respinta.
Parte 12. Con il quinto motivo contesta la mancata liquidazione degli interessi, moratori e anatocistici, e della somma determinata ai sensi dell'art. 6, co. 2 D.Lgs. 231/2002, accessori che sarebbero maturati sulle somme capitali pagate in ritardo dall'Azienda debitrice, e quindi diverse da quelle esaminate al paragrafo che precede, di cui l'appellante ha invece allegato il mancato pagamento.
12.1 Come eccepito dall'appellata, il motivo attiene a una domanda che non risulta ricompresa tra quelle rassegnate nelle conclusioni precisate in primo grado, e che è quindi da ritenersi nuova e come tale preclusa ai sensi dell'art. 345, co. 1 c.p.c.. Parte In particolare, nelle predette conclusioni richiese la condanna dell' oltre che al CP_1
pagamento della somma capitale di Euro 7.090,59, anche degli interessi moratori anatocistici e degli importi di cui all'art. 6, co. 2 D.Lgs. 231/2002 calcolati sulla maggior somma di Euro 13.894,13, nonché della somma di Euro 99.623,50 maturata a titolo di interessi di mora a causa del ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli azionati in giudizio.
Nelle conclusioni in appello, invece, l'appellante ha richiesto il pagamento degli “interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con il decreto ingiuntivo n. 470/19 opposto dall' e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e portata dalle CP_1 CP_1
fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1”.
Si tratta, in particolare, di una serie di fatture di importo, in linea capitale, ben superiore a quella di Euro 13.894,13, e che ricomprendono anche fatture emesse da che non Parte_8
figurano tra quelle cui si riferiva la domanda formulata in primo grado. Parte 12.2 In ogni caso, si osserva che il c.t.u., con accertamento non contestato da in esito al deposito della relazione, ha escluso ritardi, rispetto alle scadenze concordate, nei pagamenti effettuati dall' (v. pag. 16 della relazione), con conseguente insussistenza del fatto CP_1
generatore della produzione di interessi moratori.
E' quindi infondato anche il quinto motivo di gravame.
13. Gli ultimi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, avendo a oggetto le censure riguardanti, rispettivamente, la regolazione degli oneri di c.t.u. e delle spese di lite, posta a carico della convenuta opposta.
13.1 Le statuizioni impugnate risultano invero pienamente giustificate dalla integrale
Parte soccombenza di la cui domanda monitoria – formulata per l'originaria somma capitale di Euro 360.272,73, e quindi sensibilmente ridimensionata in Euro 7.090,59 – è stata respinta.
Né è fondato il rilievo dell'appellante, secondo cui la riduzione del petitum sarebbe conseguita a pagamenti in corso di causa effettuati dall' essendo stata accertata dal c.t.u., come CP_1
appena evidenziato, la tempestività dei pagamenti, eseguiti prima dell'instaurazione della controversia.
14. Disattesi gli ultimi due motivi, l'appello viene pertanto respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 (e aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione di riferimento (da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00) quanto alle fasi di studio e introduttiva, e di valori prossimi al minimo (Euro 1.000,00) per la fase decisionale1, considerato che i due scritti conclusivi dell'appellata si sono limitati al mero rinvio a quanto già allegato.
15.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 138/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 635/2023 del Parte_1
Tribunale di Pordenone che, per l'effetto, conferma;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite, liquidate in
Euro 3.055,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA – se dovuta - ex lege;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Trieste, 4 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Conformemente alla nota spese allegata dal difensore, non viene invece liquidato il compenso per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi