Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 118/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 118/2025 V.G. posta in decisione il 06/03/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata ad [...] il [...], residente a [...]C.F._1
SI (RA), via Faentina Nord n. 311 (avv. Losco Giuseppina)
e
LM FA ER (C.F. , nato a [...] il C.F._2
26/02/1974, residente a [...] (avv. Benini Carlo)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
14/01/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario a Monteforte Irpino (AV) il
18/01/2009, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 1, Parte II, serie A, anno 2009;
preso atto che l'udienza del 06/03/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Monteforte Irpino (AV) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente, la sig.ra in SI (RA) alla via Faentina Nord Parte_1
n. 311 presso l'abitazione acquistata in comproprietà con il marito, già casa coniugale, ove conviverà con i due figli minorenni e e il sig. DI IO RG presso l'abitazione Per_1 Per_2
che prenderà in affitto oppure in altra soluzione, fermo l'obbligo di comunicarsi preventivamente eventuali cambi di residenza e/o di domicilio;
2. DI IO RG provvederà a rilasciare la casa coniugale inderogabilmente entro e non oltre il 31 dicembre 2024.
3. I due figli minorenni, e di restano affidati in Persona_3 Per_3 Persona_4
regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre nella casa coniugale.
4. La casa coniugale ubicata in SI (RA) alla via Faentina Nord n. 311, riportata in Catasto
Fabbricati del Comune di SI (RA) al Foglio 50, p.lle 112 sub 2 e 118 e 120 tra loro graffate e 119 sub 1, resta assegnata a , che l'abiterà unitamente ai figli e Parte_1 Per_1 Per_2
conservando l'uso dei beni mobili e suppellettili ivi contenuti.
5. Il padre provvederà ad asportare dalla casa coniugale i suoi effetti personali ed altre cose di esclusiva proprietà entro e non oltre il 31 dicembre 2024.
6. In considerazione delle attuali attività lavorative dei coniugi il padre, operaio idraulico, verserà,
a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la somma di euro 300.00 mensile, Per_1 Per_2
ovvero euro 150 cadauno per dodici mensilità, con previsione di adeguamento annuale Istat. La predetta somma verrà corrisposta dal padre mediante accredito sul seguente IBAN:
[...], carta Postepay Evolution.
7. Per patto espresso, considerata l'esiguità del contributo al mantenimento dei figli, l'assegno unico per i due figli minori e che attualmente la madre già richiede e percepisce al Per_1 Per_2
100% continuerà ad essere corrisposto direttamente dall'Inps in suo favore per il 100% per entrambi i figli, con rinunzia del padre al 50%. ne farà richiesta ed all'uopo fin da ora è Parte_1
autorizzata e presta il consenso . Ovviamente l'assegno unico sarà Parte_2
accreditato sul conto intestato esclusivamente a . Parte_1
8. Il padre contribuirà al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie extra assegno per i figli e in ragione del 50%, da corrispondere alla madre entro e non oltre il giorno 5 Per_1 Per_2
del mese successivo, da versarsi direttamente sul predetto Iban indicato al punto 6.
9. Il padre potrà vedere i figli minori quando lo vorrà, compatibilmente con le proprie esigenze di lavoro, con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e con la distanza tra i rispettivi domicili, previo accordo con la madre. In ogni caso il padre potrà tenere i figli con sé:
- due giorni alla settimana, il lunedì e il giovedì dalle ore 14 all'uscita da scuola oppure, se il padre
è impegnato per lavoro, dalle 17 alle 21,30 e, a week-end alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera alle 20.00;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 dicembre con la madre e il 25 con padre, il 31 dicembre con il padre e l'1 gennaio con la madre, salvo impegni con amici;
- ad anni alterni durante le vacanze scolastiche pasquali, il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di Pasquetta con il padre,
- nel periodo estivo, per 2 settimane, anche non consecutive, nel periodo compreso tra giugno ed agosto;
il piano vacanze estive potrà essere comunicato entro il 31 maggio se la partenza comprende giugno oppure entro il 30 giugno.
Entrambi i genitori si impegnano a far sì che i figli minori conservino significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Entrambi i genitori si impegnano affinché nuovi ed eventuali compagni vengano introdotti in maniera graduale nella vita dei figli e nel massimo rispetto dell'integrità morale e della serenità degli stessi.
I figli minori trascorreranno i giorni del loro compleanno e del loro onomastico con entrambi i genitori. Qualora mancasse l'accordo, sarà a pranzo con un genitore e a cena con l'altro al compleanno e viceversa in occasione dell'onomastico. I minori trascorreranno con il padre il giorno del compleanno dello stesso e il giorno della festa del papà e parimenti con la madre il giorno del compleanno della stessa ed il giorno della festa della mamma.
10. , docente precaria di scuola primaria e - , operaio Parte_1 Per_3 Parte_2
idraulico, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti. 11. e DI IO RG sono comproprietari della casa coniugale, ubicata Parte_1
in SI (RA) alla via Faentina Nord n. 311, riportata in Catasto Fabbricati del Comune di SI al riportata in Catasto Fabbricati del Comune di SI (RA) al Foglio 50, p.lle 112 sub 2 e 118 e 120 tra loro graffate e 119 sub 1.
12. il sig. DI IO si impegna e si obbliga a trasferire senza corrispettivo a favore dei figli la nuda proprietà dell'immobile, adibito a casa familiare.
13. il sig. DI IO si impegna e si obbliga a riservare il diritto di usufrutto vitalizio, sull'immobile descritto al precedente n. 11 a favore della sig.ra la quale si obbliga ad Pt_1
accettare;
14. le parti, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori , si Per_5
obbligano immediatamente dopo l'omologazione della separazione consensuale a chiedere congiuntamente al Giudice Tutelare competente che la sig.ra sia autorizzata ad accettare Pt_1
l'acquisto della nuda proprietà a favore dei figli minori e ovvero a chiedere al Per_1 Per_2
giudice tutelare ove fosse ravvisato un conflitto di interessi fra i genitori e il figli minori-di nominare un curatore speciale ex art. 320 c.c., incaricato di accettare l'acquisto;
15. il contratto definitivo con cui sarà data attuazione agli impegni preliminari contenuti nelle precedenti lett. a) e b) sarà redatto nella forma dell'atto pubblico notarile, a cura del Notaio scelto di comune accordo tra le parti, entro 40 giorni dal deposito del provvedimento di omologazione della separazione consensuale, applicandosi l'art. 2932 c.c., in caso di inadempimento;
le spese saranno a carico della sig.ra Pt_1
16. L'alienazione della proprietà ai figli e del diritto di usufrutto vitalizio al coniuge trova causa nella definizione dei rapporti economico-patrimoniali fra i ricorrenti nonché nell'adempimento del contributo al mantenimento dei figli da parte del padre pertanto, pur trattandosi di atto non avente natura gratuita, nessun corrispettivo sarà dovuto a quest'ultimo. In particolare alcun onere graverà sui figli;
17.
considerato che
i suddetti trasferimenti verranno effettuati nell'ambito di una convenzione che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare, sotto il controllo del Giudice, i rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti conseguenti alla separazione, i coniugi provvederanno a richiedere il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 19 Legge n.74/1987, nel testo attualmente vigente così come integrato a seguito della sentenza della Corte Costituzione del 10 maggio1999 n. 154, nonché della circolare Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate del
16 marzo 2000 n. 49/E, e, da ultima, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno
2012, per cui i suddetti trasferimenti dovranno ritenersi esenti da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi compresa l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le imposte ipotecaria e catastale. 18. Per l'acquisto della casa coniugale i coniugi hanno stipulato un mutuo n.8E53056160545 cointestato presso la Banca Intesa San Paolo con scadenza01 febbraio 2026.
19. I coniugi continueranno a versare in ragione della metà ciascuno, come fanno attualmente,
l'importo della rata addebitata sul conto corrente cointestato n. 66971/1000/00004859. In caso di inadempimento l'altro coniuge avrà diritto al regresso e potrà chiedere ingiunzione di pagamento immediata.
20. Il sig. DI IO RG provvederà al pagamento di metà della rata di mutuo fino al momento del trasferimento del 50% della casa coniugale ai figli minori. Dal mese successivo alla stipula dell'atto di donazione la rata di mutuo verrà pagata in maniera esclusiva da Parte_1
la quale pur restando contitolare nella misura del 50% del contratto di mutuo fondiario, si impegna e si obbliga ad accollarsi per intero (quindi anche per la quota di spettanza del sig. DI
IO) le rate del suddetto mutuo.
21. I coniugi continueranno a pagare in ragione della metà ciascuno, come fanno attualmente,
l'importo della rata del finanziamento n. 8900827 stipulato con Intesa San Paolo addebitata sul conto corrente cointestato n.66971/1000/00004859 con scadenza 01.11.2027. In caso di inadempimento l'altro coniuge avrà diritto al regresso e potrà chiedere ingiunzione di pagamento immediata.
22. Alla scadenza del mutuo, ovvero entro e non oltre il mese di marzo 2026 i separandi coniugi si obbligano a chiudere il conto corrente cointestato predetto presso la Banca Intesa San Paolo.
23. I coniugi si obbligano a restituire alla Banca Intesa San Paolo le carte di credito in loro possesso e legate al conto corrente cointestato entro e non oltre il 15 gennaio 2025.
24. I separandi coniugi si obbligano a chiudere il conto corrente a loro cointestato presso entro e non oltre il 15 gennaio 2025. CP_1
25. I coniugi resteranno ognuno nel possesso dell'autovettura a loro intestata.
Pertanto, resterà proprietaria dell'auto tipo Fiat 500 L tg. Parte_1
FX011NM e DI IO RG resterà proprietario dell'auto tipo
Nissan Micra tg. EW381GN.
26. 1 figli resteranno intestatari dei buoni fruttiferi postali e del conto corrente bancario già a loro esclusivamente intestati.
27. si obbliga a corrispondere il 50% di n. 2 cartelle esattoriali n. Parte_1
09320230010578765000 dell'importo di € 559,68
n.09320220009439536000 dell'importo di € 209,86 già notificate ad
[...]
entro e non oltre il 9 gennaio 2025. Parte_2
28. Con la sottoscrizione del verbale di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale i coniugi presteranno il loro consenso acchè le Autorità Consolari odi P.S. rilascino e/o rinnovino i loro passaporti.
29. Le spese legali sono compensate tra le parti, con rinuncia al vincolo di solidarietà.”
Così deciso il 25.03.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi