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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/07/2025, n. 3107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3107 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 9253/2024 R.G.
Oggi 12.7.2025, il Giudice dott.ssa Liana Pernice, dopo avere dato atto del deposito delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate dal solo resistente nella causa sopra emarginata promossa da Controparte_1
e Parte_1 Parte_2 contro
, pronuncia, all'esito della camera di consiglio, la sentenza che segue e che viene Controparte_1 allegata a verbale.
Liana Pernice G.O.T.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Liana Pernice, ha pronunciato a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9253 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, posta in deliberazione e decisa nelle date del 19.6.2025 ed avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo - locazione”
TRA
(cod. fisc. ) e (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuseppe Nobile (domicilio C.F._2 digitale: , che li rappresenta e giusta procura ad litem in atti Email_1
RICORRENTI
CONTRO
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. Pietro Brancato (domicilio digitale: , che lo rappresenta e difende Email_2 per procura ad litem in atti
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1. – Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. datato 18.7.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza il 31.7.2024, e proponevano opposizione avverso il D.I. Parte_1 Parte_2
n. 4379, reso tra le parti dal Tribunale di Palermo il 22.11.2023, notificatogli l'8.6.2024, chiedendo che venisse dichiarato inefficace posto che era stato notificato per la prima volta oltre il termine di giorni sessanta dalla sua emissione previsto dall'art. 644 c.p.c. Con tale decreto erano stati condannati a corrispondere in favore di la somma di €. 8.230,00, oltre interessi e spese del Controparte_1 procedimento monitorio, a titolo di canone di locazione afferenti il periodo agosto 2022- luglio 2023 e di cui al contratto di locazione del 5.6.2020 reg. to in Palermo (Palermo 1) il 26.6.2020 al n.7346 serie 3 T avente ad oggetto l'immobile sito in Palermo, via San Raffaele Arcangelo n. 35, piano T, foglio 71, part. 693, sub. 13, di proprietà del e condotto in locazione dagli opponenti per il canone annuo di CP_1
€.
6.840 da corrispondersi in n. 12 rate mensili anticipate di €. 570,00 ciascuna.
1.2.- Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di riposta del 7.10.2024, contestava Controparte_1
l'opposizione e ne chiedeva il rigetto. Nello specifico, adduceva che, posto che l'opposizione a decreto ingiuntivo viene ad instaurare un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa 2 originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione, l'eventuale tardiva notifica del decreto ingiuntivo, sebbene da un lato comporti effettivamente l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, dall'altro attribuisce al giudice dell'opposizione il potere/dovere di valutare e decidere sulla fondatezza della pretesa azionata dall'opposto con la domanda giudiziale, quale è anche quella spiegata con il ricorso per d.i. Soggiungeva che, mediante il deposito del contratto di locazione in atti, aveva provato il fondamento della pretesa creditoria posta a base della domanda giudiziale con la conseguenza che gravava sugli opponenti la prova dell'esatto adempimento e quindi dell'estinzione dell'obbligazione nascente dal contratto di locazione.
1.3.- Il procedimento, espletata la mediazione in data 8.1.2025 con esito negativo e istruito con i soli documenti offerti in comunicazione dalle parti, era rinviato per discussione all'udienza del 19.6.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e quindi deciso.
2.- Merito della lite
Giova premettere che laddove il creditore munito di decreto ingiuntivo provveda alla sua notifica oltre il termine di efficacia di gg. 60 stabilito dall'art. 644 c.p.c. il debitore che voglia fare valere tale inefficacia unitamente alle ragioni di merito deve necessariamente proporre l'ordinaria opposizione nel termine di gg. 40 dalla notifica del provvedimento impugnato (cfr. Cass. n. 36496/2021).
In tale giudizio, tuttavia, il debitore opponente non può limitarsi ad eccepire l'inefficacia del decreto ingiuntivo sul rilievo che è stato notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c. ma deve necessariamente prendere posizione nel merito dell'opposizione, considerato che il giudice della opposizione deve provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio, mentre l'eventuale inefficacia dell'ingiunzione rileva solo ai fini dell'esclusione delle spese del procedimento di ingiunzione (cfr. Cass. n. 27062/2021), ma non impedisce al giudice dell'opposizione, cui è attribuito dal legislatore il relativo dovere/potere, dopo avere valutato l'eccezione di inefficacia, di decidere anche sulla fondatezza dell'opposizione (cfr. Cass.
n.951/2013).
Ciò posto, se da una parte va in effetti dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto all'evidenza notificato per la prima volta in data 8.6.2024 (circostanza peraltro pacifica tra le parti), e dunque oltre il termine di gg. 60 previsto dall'art. 644 c.p.c., - con refluenza sulla liquidazione delle spese di ingiunzione che vanno escluse - dall'altra, in accoglimento della domanda avanzata dall'opposto con la domanda giudiziale spiegata con il ricorso per decreto ingiuntivo, gli opponenti vanno condannati a pagare in favore di la somma di €.8.230,00, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_1 monitorio, a titolo di canone di locazione afferenti il periodo agosto 2022- luglio 2023 e di cui al contratto di locazione del 5.6.2020 reg. to in Palermo (Palermo 1) il 26.6.2020 al n.7346 serie 3 T avente ad oggetto l'immobile sito in Palermo, via San Raffaele Arcangelo n. 35, piano T, foglio 71, part. 693, sub.
13.
Va in proposito evidenziato infatti che mediante il deposito del contratto di locazione sopra richiamato ha provato, come era suo onere, la fonte della obbligazione posta a fondamento della CP_1 domanda e, ad un tempo, il fatto costitutivo della pretesa azionata. Conseguentemente, i conduttori in applicazione dei comuni principi di riparto ex art. 2679 cod. civ., avrebbero dovuto fornire la prova dell'avvenuto pagamento dei canoni. In “..tema di prova di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza , limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
3 mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento..” (cfr. Cass. civ. sez. un. 30.10.2001 n. 13533; conf. Cass. n.
826/2015). Il creditore che agisce per il pagamento “.. ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, ma non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca.” (Cass. n. 18991/2016).
Tale onere probatorio, tuttavia, non è stato assolto dagli opponenti, che si sono limitati ad eccepire la mera inefficacia del d.i., per inosservanza del termine di cui all'art. 644 c.p.c., senza null'altro dedurre.
Per i predetti motivi, in conclusione, i conduttori vanno condannati a corrispondere al locatore i canoni di locazione afferenti il periodo agosto 2022/ luglio 2023 pari ad €. 8.230, oltre interessi al saggio legale a decorrere dalla maturazione di ogni singola voce di credito sino all'effettivo soddisfo.
3.- Spese.
Le spese processuali relative al giudizio di opposizione, in esse comprese quella della mediazione, vanno poste in applicazione del principio della soccombenza a carico degli opponenti nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita:
- dichiara inefficace ex art. 644 c.p.c. per le ragioni di cui in motivazione il D.I. n. 4379/2023 reso dal
Tribunale di Palermo nell'ambito del proced. n. 12285/2023 R.G.;
- condanna gli opponenti a corrispondere, per le causali di cui in motivazione, in favore dell'opposto la somma €. 8.230, oltre interessi al saggio legale a decorrere dalla maturazione di ogni singola voce di credito sino all'effettivo soddisfo;
- condanna gli opponenti a rifondere all'opposto le spese di lite del giudizio di opposizione che liquida tenuto conto anche dell'attività espletata per la mediazione, in €. 2.850, oltre €.250 per esborsi, spese generali, iva e cpa.
Palermo, li 12.7.2025.
Liana Pernice – CP_2
4
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 9253/2024 R.G.
Oggi 12.7.2025, il Giudice dott.ssa Liana Pernice, dopo avere dato atto del deposito delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate dal solo resistente nella causa sopra emarginata promossa da Controparte_1
e Parte_1 Parte_2 contro
, pronuncia, all'esito della camera di consiglio, la sentenza che segue e che viene Controparte_1 allegata a verbale.
Liana Pernice G.O.T.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Liana Pernice, ha pronunciato a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9253 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, posta in deliberazione e decisa nelle date del 19.6.2025 ed avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo - locazione”
TRA
(cod. fisc. ) e (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuseppe Nobile (domicilio C.F._2 digitale: , che li rappresenta e giusta procura ad litem in atti Email_1
RICORRENTI
CONTRO
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. Pietro Brancato (domicilio digitale: , che lo rappresenta e difende Email_2 per procura ad litem in atti
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1. – Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. datato 18.7.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza il 31.7.2024, e proponevano opposizione avverso il D.I. Parte_1 Parte_2
n. 4379, reso tra le parti dal Tribunale di Palermo il 22.11.2023, notificatogli l'8.6.2024, chiedendo che venisse dichiarato inefficace posto che era stato notificato per la prima volta oltre il termine di giorni sessanta dalla sua emissione previsto dall'art. 644 c.p.c. Con tale decreto erano stati condannati a corrispondere in favore di la somma di €. 8.230,00, oltre interessi e spese del Controparte_1 procedimento monitorio, a titolo di canone di locazione afferenti il periodo agosto 2022- luglio 2023 e di cui al contratto di locazione del 5.6.2020 reg. to in Palermo (Palermo 1) il 26.6.2020 al n.7346 serie 3 T avente ad oggetto l'immobile sito in Palermo, via San Raffaele Arcangelo n. 35, piano T, foglio 71, part. 693, sub. 13, di proprietà del e condotto in locazione dagli opponenti per il canone annuo di CP_1
€.
6.840 da corrispondersi in n. 12 rate mensili anticipate di €. 570,00 ciascuna.
1.2.- Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di riposta del 7.10.2024, contestava Controparte_1
l'opposizione e ne chiedeva il rigetto. Nello specifico, adduceva che, posto che l'opposizione a decreto ingiuntivo viene ad instaurare un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa 2 originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione, l'eventuale tardiva notifica del decreto ingiuntivo, sebbene da un lato comporti effettivamente l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, dall'altro attribuisce al giudice dell'opposizione il potere/dovere di valutare e decidere sulla fondatezza della pretesa azionata dall'opposto con la domanda giudiziale, quale è anche quella spiegata con il ricorso per d.i. Soggiungeva che, mediante il deposito del contratto di locazione in atti, aveva provato il fondamento della pretesa creditoria posta a base della domanda giudiziale con la conseguenza che gravava sugli opponenti la prova dell'esatto adempimento e quindi dell'estinzione dell'obbligazione nascente dal contratto di locazione.
1.3.- Il procedimento, espletata la mediazione in data 8.1.2025 con esito negativo e istruito con i soli documenti offerti in comunicazione dalle parti, era rinviato per discussione all'udienza del 19.6.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e quindi deciso.
2.- Merito della lite
Giova premettere che laddove il creditore munito di decreto ingiuntivo provveda alla sua notifica oltre il termine di efficacia di gg. 60 stabilito dall'art. 644 c.p.c. il debitore che voglia fare valere tale inefficacia unitamente alle ragioni di merito deve necessariamente proporre l'ordinaria opposizione nel termine di gg. 40 dalla notifica del provvedimento impugnato (cfr. Cass. n. 36496/2021).
In tale giudizio, tuttavia, il debitore opponente non può limitarsi ad eccepire l'inefficacia del decreto ingiuntivo sul rilievo che è stato notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c. ma deve necessariamente prendere posizione nel merito dell'opposizione, considerato che il giudice della opposizione deve provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio, mentre l'eventuale inefficacia dell'ingiunzione rileva solo ai fini dell'esclusione delle spese del procedimento di ingiunzione (cfr. Cass. n. 27062/2021), ma non impedisce al giudice dell'opposizione, cui è attribuito dal legislatore il relativo dovere/potere, dopo avere valutato l'eccezione di inefficacia, di decidere anche sulla fondatezza dell'opposizione (cfr. Cass.
n.951/2013).
Ciò posto, se da una parte va in effetti dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto all'evidenza notificato per la prima volta in data 8.6.2024 (circostanza peraltro pacifica tra le parti), e dunque oltre il termine di gg. 60 previsto dall'art. 644 c.p.c., - con refluenza sulla liquidazione delle spese di ingiunzione che vanno escluse - dall'altra, in accoglimento della domanda avanzata dall'opposto con la domanda giudiziale spiegata con il ricorso per decreto ingiuntivo, gli opponenti vanno condannati a pagare in favore di la somma di €.8.230,00, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_1 monitorio, a titolo di canone di locazione afferenti il periodo agosto 2022- luglio 2023 e di cui al contratto di locazione del 5.6.2020 reg. to in Palermo (Palermo 1) il 26.6.2020 al n.7346 serie 3 T avente ad oggetto l'immobile sito in Palermo, via San Raffaele Arcangelo n. 35, piano T, foglio 71, part. 693, sub.
13.
Va in proposito evidenziato infatti che mediante il deposito del contratto di locazione sopra richiamato ha provato, come era suo onere, la fonte della obbligazione posta a fondamento della CP_1 domanda e, ad un tempo, il fatto costitutivo della pretesa azionata. Conseguentemente, i conduttori in applicazione dei comuni principi di riparto ex art. 2679 cod. civ., avrebbero dovuto fornire la prova dell'avvenuto pagamento dei canoni. In “..tema di prova di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza , limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
3 mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento..” (cfr. Cass. civ. sez. un. 30.10.2001 n. 13533; conf. Cass. n.
826/2015). Il creditore che agisce per il pagamento “.. ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, ma non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca.” (Cass. n. 18991/2016).
Tale onere probatorio, tuttavia, non è stato assolto dagli opponenti, che si sono limitati ad eccepire la mera inefficacia del d.i., per inosservanza del termine di cui all'art. 644 c.p.c., senza null'altro dedurre.
Per i predetti motivi, in conclusione, i conduttori vanno condannati a corrispondere al locatore i canoni di locazione afferenti il periodo agosto 2022/ luglio 2023 pari ad €. 8.230, oltre interessi al saggio legale a decorrere dalla maturazione di ogni singola voce di credito sino all'effettivo soddisfo.
3.- Spese.
Le spese processuali relative al giudizio di opposizione, in esse comprese quella della mediazione, vanno poste in applicazione del principio della soccombenza a carico degli opponenti nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita:
- dichiara inefficace ex art. 644 c.p.c. per le ragioni di cui in motivazione il D.I. n. 4379/2023 reso dal
Tribunale di Palermo nell'ambito del proced. n. 12285/2023 R.G.;
- condanna gli opponenti a corrispondere, per le causali di cui in motivazione, in favore dell'opposto la somma €. 8.230, oltre interessi al saggio legale a decorrere dalla maturazione di ogni singola voce di credito sino all'effettivo soddisfo;
- condanna gli opponenti a rifondere all'opposto le spese di lite del giudizio di opposizione che liquida tenuto conto anche dell'attività espletata per la mediazione, in €. 2.850, oltre €.250 per esborsi, spese generali, iva e cpa.
Palermo, li 12.7.2025.
Liana Pernice – CP_2
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