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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 07/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 527/2023 promossa con ricorso depositato in data 17.03.2023 da
C.F. , nato il [...] a [...] _1 C.F._1
Benedetto del Tronto e domiciliato in San Benedetto del Tronto alla via Dei Laureati n°115, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Buonomano del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. nata a [...] il CP_1 C.F._2
19.01.1973 e residente in [...]° Maggio n.5 piano 1 interno 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Cicchi del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 17.05.2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER IL RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, chiede ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo IV bis libro secondo c.p.c. art. 473 bis 29 e 17, la modifica delle condizioni della separazione consensuale tra lo stesso e la sig.ra CP_1
omologata in data 22.9.2022, ed in particolare che l'intestato Tribunale I-In via
[...] principale e nel merito, disporre il collocamento del figlio presso il padre, Per_1 ratificando di fatto l'accordo già raggiunto in merito dalle parti ed il consenso prestato dalla resistente con la comparsa di costituzione e per l'effetto dichiarare cessato il diritto all'assegno di mantenimento disposto in favore del figlio a far data dal Per_1 mese di agosto 2022, ordinando conseguentemente la restituzione di tutto quanto versato a tale titolo dalla medesima data, per euro 180,00 mensili, e sino alle nuove determinazioni o in subordine a far data dal deposito del presente ricorso;
Sempre in via principale e nel merito: accertato e dichiarato cessato il diritto della sig.ra CP_1
a percepire l'assegno unico universale per il figlio accertato il diritto dello Per_1
a percepirlo integralmente, disporne la restituzione al ricorrente a far data Pt_1 dal mese di agosto, o in subordine dalla data del deposito del presente ricorso. Sempre in via principale nel merito: Voglia, modificare i provvedimenti inerenti al diritto di visita del figlio nel suo interesse e compatibilmente con i suoi impegni previa Per_1 valutazione e predisposizione di un piano genitoriale, al fine di favorire la frequentazione di con la madre anche tenuto conto degli accordi intercorsi tra Per_1 le parti in sede di separazione in ordine al diritto di visita della figlia in favore Per_2 del ricorrente (Cfr. art. 10 ricorso separazione All. n°5). Sempre nel merito: Voglia porre a carico della sig.ra un contributo al mantenimento per il figlio CP_1 Per_1 per un importo di euro 180,00 mensili o di quella maggior o minor somma ritenuta di giustizia;
In subordine: Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse doversi pronunciare in ordine alla domanda riconvenzionale piaccia accertare le somme effettivamente ancora dovute dallo in forza degli accordi intercorsi in sede di Pt_1 separazione e procedere alla parziale compensazione anche di quanto dovuto dalla sig.ra a titolo di spese straordinarie o ad altro titolo;
Sempre nella denegata CP_1 ipotesi in cui il Giudice ritenesse dover accogliere la domanda riconvenzionale in ordine all'Assegno unico, Piaccia disporre che ciascun coniuge percepisca il 50% dell'assegno per ciascun figlio”.
PER LA RESISTENTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via preliminare, > rigettare la richiesta di adozione dei provvedimenti necessari ed indifferibili ex art.473 bis 15 cpc;
in via principale e nel merito, posto che la resistente non si oppone alla CP_1 collocazione del minore presso il ricorrente , ma si Persona_3 _1 oppone a tutte le ulteriori richieste avanzate da controparte, > rigettare la richiesta avversaria di cessazione e restituzione del mantenimento percepito dalla sig.ra CP_1
per il minore a far data dall'Agosto 2022; > rigettare la richiesta
[...] Persona_3 avversaria di percepire integralmente l'AUU Assegno Unico Universale per il minore
e, al contempo, disporre che questo venga ripartito al 50% tra i Persona_3 coniugi come previsto dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021; > rigettare la richiesta avversaria di porre a carico della sig.ra un contributo al CP_1 mantenimento di euro 180,00 in favore del minore in via Persona_3 riconvenzionale, > accertare e dichiarare che il ricorrente non ha _1 provveduto al pagamento delle spese condominiali residue anno 2021 (punto 14 ultimo capoverso accordi di separazione consensuale) e non ha provveduto al pagamento delle spese straordinarie (punto 9 degli accordi di separazione consensuale) anticipate in sua vece dalla sig.ra per i minori e e, CP_1 Persona_3 Persona_4 per l'effetto, condannare al pagamento, in favore della resistente _1
, della somma di euro 514,14 s.e.o, o di quella somma, anche maggiore o CP_1 minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. > a modifica del punto 6 degli accordi di separazione consensuale, disporre a far data dal 1.5.2023, l'aumento del contributo al mantenimento a carico dello
per la minore ad euro 250,00 euro mensili > a _1 Persona_4 modifica del punto 13 degli accordi di separazione consensuale, accertato che il contratto di finanziamento Agos Ducato n. 065848047 del 28.5.2021 venne stipulato per far fronte ai bisogni della famiglia disporre, a far data dal 1.5.2023, che tutte le rate residue del finanziamento Agos n. 065848047 del 28.5.2021 della durata di mesi
84 (scadenza 1.8.2028 rata mensile di 382,00 euro) vengano pagate dai coniugi
e al 50% tra loro per una rata mensile di euro 191,00 _1 CP_1 ciascuno. Con vittoria di spese ed onorari di causa”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.03.2023 sulla premessa che: _1
- in data 5.8.2006 contraeva matrimonio civile in Monteprandone (AP) con la sig.ra
CP_1
- dall'unione coniugale erano nati due figli: nato a [...] Persona_3
del Tronto il 30.6.2007, C.F. , e nata a C.F._3 Persona_4
San Benedetto del Tronto l'8.4.2014, C.F. ; C.F._4 - a causa di un'insanabile crisi coniugale, con ricorso ex art. 711 c.p.c. del 31.5.2022, le parti chiedevano che questo Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni riportate nel ricorso;
- con decreto del 22.9.2022 n. cron. 8196/2022, reso nel procedimento R.G. n.
865/2022, il Tribunale di Ascoli Piceno omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da loro indicate nel ricorso ex art. 711 c.p.c.;
- tra queste era previsto l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale – peraltro di sua proprietà -, sita in Monteprandone alla Via 1° Maggio n.5, piano 1, interno 2; veniva altresì regolamentato il diritto di visita del padre, il quale era tenuto a corrispondere alla moglie un contributo per il mantenimento della prole pari a complessivi euro
360,00, oltre all'assegno unico familiare per entrambi i minori che si stabiliva venisse percepito al 100% dalla sig.ra CP_1
- in ottemperanza a quanto disposto nell'accordo di separazione, il sig. Pt_1
lasciava l'abitazione coniugale per trasferirsi, dapprima presso l'abitazione della suocera, sig.ra per poi spostarsi, a far data dal mese di agosto 2022, Persona_5
dapprima temporaneamente a casa della cugina e successivamente Parte_2
presso un'abitazione sita in San Benedetto del Tronto alla Via dei Laureati n°115;
- a seguito dell'instaurazione da parte della resistente di una nuova convivenza, il figlio decideva di lasciare la ex casa coniugale e, da agosto 2022, andava a vivere con Per_1
il padre;
- pertanto, risultava irragionevole oltre che iniquo il versamento da parte del ricorrente di un assegno in favore della per il mantenimento del figlio stante la CP_1 Per_1
nuova collocazione di quest'ultimo presso il padre;
allo stesso modo, non vi era più motivo perché la convenuta continuasse a percepire il 100% dell'Assegno Unico corrisposto dall'INPS per Per_1
- nondimeno, ogni tentativo di addivenire a un accordo consensuale con la controparte era risultato vano. Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di disporre la modifica delle condizioni di separazione stabilite nel sopra indicato decreto di omologa e, pertanto, di disporre il collocamento del figlio presso di lui con conseguente revoca dell'obbligo, Per_1
posto a suo carico, di versare alla resistente un assegno mensile per il mantenimento dello stesso nonché della disposizione che stabiliva la percezione del Persona_3
100% dell'Assegno Unico Universale per il figlio da parte della dovendo questo CP_1
essere erogato dall'INPS in favore del ricorrente in ragione della mutata situazione di fatto;
infine, chiedeva di porre a carico dell'ex coniuge un contributo per il mantenimento di pari ad euro 180,00 mensili. Per_1
Le parti comparivano all'udienza del 15.06.2023, ai sensi dell'art. 473 bis. 14 e 21 cpc.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla collocazione del minore presso il padre, ma chiedeva il rigetto di tutte le altre richieste Persona_3
avanzate dal ricorrente;
in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'ex marito al pagamento in suo favore degli oneri condominiali non versati per l'anno 2021 e del
50% delle spese straordinarie da lei anticipate nell'interesse dei figli minori. La convenuta domandava inoltre un aumento del contributo per il mantenimento della figlia collocata presso di lei, nonché di porre a carico del ricorrente la metà Per_2
della rata per un finanziamento concluso con Agos Ducato s.p.a..
All'udienza del 4.4.2023, il Giudice disponeva la revoca immediata dell'assegno di mantenimento posto a carico dello e stabiliva che la resistente, in via Pt_1
provvisoria, salvo approfondimenti istruttori, contribuisse al mantenimento del figlio con il versamento dell'assegno di € 100,00 mensili e, preso atto della possibilità di concludere un accordo transattivo tra le parti, rinviava la causa all'udienza del
12.10.2023, disponendone la sostituzione mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 23.04.2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti con cui disponeva il collocamento prevalente del figlio presso il padre, regolamentava il Persona_3
diritto di visita della madre, stabiliva che nessun genitore dovesse versare all'altro un contributo per il mantenimento della prole collocata presso di lui, atteso che il ricorrente provvedeva al mantenimento diretto del figlio con lui convivente, Per_1
mentre la resistente a quello della figlia la quale era collocata prevalentemente Per_2
presso di lei;
disponeva altresì che, a decorrere dalla data della domanda, il sig. avesse diritto di percepire dall'INPS il 100% dell'Assegno Unico _1
Universale per il figlio infine, fissava per l'audizione del predetto minore e, Per_1
ritenuta la causa matura per la decisione, per discussione orale, l'udienza del
14.05.2024, all'esito della quale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che la resistente non si è opposta al collocamento del minore presso il padre, sicché deve essere confermato il provvedimento del Persona_3
Giudice relatore che aveva già disposto in tal senso con ordinanza del 23.04.2024.
Tale circostanza muta evidentemente la situazione di fatto esistente al momento della pronuncia del decreto di omologa della separazione, ove entrambi i figli erano infatti stati collocati presso la madre, con conseguente obbligo del padre di versare in favore dell'altro genitore un contributo per il loro mantenimento.
Ciò implica che il ricorrente, dal momento che è ora collocato presso Persona_3
di lui, non possa più essere tenuto a corrispondere alla controparte un assegno di mantenimento per il figlio, risolvendosi altrimenti tale versamento in una locupletazione per la resistente, avendo l'assegno di mantenimento per la prole una funzione perequativa, in quanto volto a compensare le maggiori spese a carico del genitore collocatario.
Va pertanto confermata la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio posto a carico del ricorrente in sede di separazione.
Con riferimento all'Assegno Unico familiare erogato dall'INPS per lo stesso
[...]
rileva il Collegio come ne possa essere disposta la percezione del 100% da Per_3
parte del sig. in quanto genitore collocatario del minore. _1
Si consideri invero che, sebbene la norma preveda che ciascun genitore debba ricevere il 50% dell'importo, nell'accordo di separazione le parti avevano espressamente convenuto che l'integralità di quello corrisposto per fosse percepita dalla Per_1 madre. La volontà dei coniugi era dunque quella di far riscuotere il 100% dell'assegno unico al genitore collocatario, sicché, attualmente, stante il mutamento di tale situazione di fatto, appare equo che esso venga riscosso dal padre.
D'altra parte, se si volesse applicare la lettera della disposizione legislativa anche in relazione all'assegno erogato in favore della minore dovrebbe essere stabilita Per_2
la percezione di quest'ultimo al 50% da parte di ciascun genitore e non l'integralità in favore della madre. Non si ravvisa, tuttavia, la necessità di modificare quella disposizione contenuta nell'accordo di separazione, atteso che, per evitare inutili scambi di denaro, appare opportuno disporre che ciascun genitore riscuota dall'INPS il 100% dell'assegno unico erogato per il figlio collocato presso di lui.
Con riferimento all'assegno di mantenimento per la minore osserva Persona_4
il Collegio come la resistente non abbia dimostrato quali siano le ragioni giustificatrici dell'aumento del contributo posto a carico del ricorrente, sicché la domanda dovrà essere rigettata con conferma di quanto stabilito, sul punto, in sede di separazione.
Per l'altro figlio, tenuto conto che tra i principi fondanti della quantificazione dell'assegno di mantenimento vi è il godimento dello stesso tenore di vita avuto dalla prole quando i genitori erano conviventi, deve, in linea teorica, essere disposto un contributo a carico della resistente, in quanto è attualmente collocato Persona_3
presso il padre, per le ragioni di seguito illustrate.
Sebbene vi sia una sperequazione tra i redditi dei coniugi, si deve considerare che il ricorrente deve sostenere un esborso mensile di euro 500,00 per il canone di locazione della casa ove vive con il figlio mentre la sig.ra abita nella casa di sua Per_1 CP_1
proprietà. Inoltre, risulta incontestato che la resistente, a differenza del sig. _1
che non ha iniziato una nuova convivenza more uxorio, conviva con un altro
[...]
uomo, sicché è indubbio che le spese alimentari e quelle per la gestione dell'immobile da lei sostenute (utenze domestiche, oneri condominiali ecc.), sono sicuramente inferiori rispetto a quelle che potrebbero gravare su una persona che vive da sola, potendo ella, verosimilmente, contare anche sul contributo del nuovo compagno. D'altro canto, non risulta idonea a giustificare la previsione di un contributo per il mantenimento della figlia a carico del ricorrente neanche la circostanza che il Per_2
minore faccia cena circa due volte alla settimana dalla nonna materna, Persona_3
la quale provvede anche, unitamente al padre, alla sistemazione dei suoi abiti, come dallo stesso dichiarato all'udienza del 14.05.2024. Ciò in quanto il figlio ha riferito altresì di vedere raramente la madre mentre si deve ritenere, in mancanza di prova contraria, che il padre eserciti il diritto di visita nei confronti della figlia Per_2
secondo le modalità stabilite in sede di separazione, con conseguenti maggiori costi rispetto a quelli gravanti sulla ex moglie, la quale non ha neppure chiarito se, effettivamente, provveda a rimborsare le spese sostenute dalla nonna materna per i pasti consumati dal nipote presso di lei.
In definitiva, dunque, si deve ritenere che le spese per il mantenimento ordinario dei due minori siano equivalenti e che, pertanto, ciascuno dei genitori, convivendo ognuno con uno dei figli, nulla debba all'altro genitore, potendosi operare una
“compensazione” fra i due crediti.
Ciò posto, va specificato che gli effetti della revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio a carico del ricorrente devono decorrere dalla data della domanda. Per_1
Invero, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il diritto di un coniuge di percepire l'assegno di mantenimento e il corrispondente obbligo dell'altro coniuge di versarlo conservano la loro efficacia fino al momento della modifica di tali provvedimenti, trovando applicazione, in mancanza di specifiche disposizioni, i principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità (sia pure rebus sic stantibus) del giudicato, i quali impediscono di far retroagire gli effetti del provvedimento di revisione al momento in cui sono di fatto maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno (ex plurimis, Cass. civ., sez. I, ord. 13 luglio 2023, n. 20101; conforme Cass., Sez. I, 12/03/2012, n. 3922; Cass., Sez. I,
07/01/2008, n. 28). Analogo principio vale anche per le statuizioni relative alla percezione dell'assegno unico familiare erogato dall'INPS per il minore
[...] da parte del padre, che pertanto ne ha diritto a decorrere dalla data di deposito Per_3
del ricorso.
In merito al diritto di visita della madre nei confronti del figlio, ivi compresa la previsione dell'assenza dell'attuale compagno della n quelle occasioni, si ritiene CP_1
di dover confermare, fino al raggiungimento della maggiore età, che avverrà tra pochi mesi, quanto disposto dal Giudice relatore nell'ordinanza del 23.04.2024, alla cui motivazione il Collegio si riporta integralmente.
Per quanto riguarda la domanda di restituzione delle somme indebitamente versate dal ricorrente in favore della controparte nonché la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, rileva il Collegio come le stesse siano tutte inammissibili.
La giurisprudenza è costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande
“connesse” sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40
c.p.c. consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” tra l'azione di separazione o divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sez. IX civile, sent. 6 marzo 2013;
Trib. Milano, sez. IX, sent. 3 luglio 2013), essendo queste ultime soggette a rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. civ. sez. I, 21 maggio
2009, n. 11828; Cass. civ. sez. I, sent. 8 settembre 2014 n. 18870).
Si è, ulteriormente, rilevato che nel procedimento di divorzio, come in quello di separazione (Cass. civ. sez. I, 10 marzo 2006 n. 5304) non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole (cfr. Trib. Rieti, sentenza cit.).
Possono dunque essere formulate domande relative alla responsabilità genitoriale
(affidamento, collocamento, diritto di visita), all'assegno divorzile e a quello perequativo per i figli, all'assegnazione della casa coniugale nonché la domanda di prestazione di garanzia reale o personale o di autorizzazione a procedere a sequestro.
Tutte le altre domande sono inammissibili, per violazione dell'art. 40 c.p.c. (si veda
Cass. civ. 24 aprile 2007, n. 9915, in tema di restituzione somme).
Con particolare riferimento alla richiesta di condanna del ricorrente al pagamento del
50% delle spese straordinarie anticipate dalla resistente, va considerato che neanche dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 164/2024 (c.d. correttivo Cartabia), tale domanda può essere ritenuta ammissibile, avendo la norma consentito, nei giudizi di separazione e divorzio introdotti dopo il 28.2.2023, di poter chiedere esclusivamente il risarcimento del danno endofamiliare.
Quest'ultimo costituisce un danno cagionato dalla violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c., ossia fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia, coabitazione, contribuzione ai bisogni della famiglia, utilizzando lo schema della responsabilità aquiliana ex artt. 2043 e 2059 cod. civ.
Ciò significa che esso è configurabile quando la lesione abbia alterato l'assetto dato dalle relazioni familiari e abbia inciso sulla persona, ovvero quando la lesione di un diritto fondamentale della personalità avviene da parte di altro componente della famiglia, non potendo ritenersi che i diritti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare (cfr. Cassazione civile sez. I - 15/09/2011, n. 18853).
D'altra parte, il risarcimento del danno endofamiliare non discende automaticamente dalla mera violazione dei doveri ex art. 143 cod. civ. dovendo, in particolare, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art. 2059 cod. civ. riconnette detta responsabilità (cfr. Tribunale - Ragusa, 15/11/2017, n. 1278).
Di talché, per il risarcimento del danno endofamiliare è necessario che la condotta illecita produca un danno ingiusto, inquadrabile nel danno non patrimoniale di natura esistenziale, ovvero vìoli un diritto fondamentale di rango costituzionale, quale la dignità della persona, e sia di particolare gravità, essendo realizzata con modalità insultante, ingiuriosa e offensiva (cfr. Tribunale sez. II - Reggio Emilia, 24/06/2020,
n. 558). A titolo esemplificativo, sussiste il diritto al risarcimento del danno endofamiliare nel caso in cui alla procreazione non sia seguito il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, con la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione (cfr. sul punto, Corte appello sez. famiglia - Torino, 19/11/2020, n. 1138).
Pertanto, la richiesta di rimborso della metà delle spese straordinarie anticipate non può costituire un illecito per violazione dei doveri di cui all'art. 143 cod. civ., come sopra definito, potendo la resistente, in forza del decreto di omologa della separazione, agire esecutivamente nei confronti del sig. ovvero avviare un procedimento Pt_1
monitorio, a seconda che si tratti di spese scolastiche e sanitarie oppure spese ludiche ed extrascolastiche.
Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, le domande di cui sopra devono essere, in definitiva, dichiarate inammissibili, siccome connesse a quella di separazione ma soggette a rito diverso.
Tenuto conto della non opposizione della convenuta alla collocazione prevalente del figlio presso il padre e della soccombenza reciproca – che pure ricorre nel caso Per_1
in cui non vengano accolte alcune domande o alcuni capi di un'unica domanda –, ritiene il Collegio che vi siano i presupposti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per compensare integralmente, tra le parti, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, a modifica delle condizioni di separazione statuite da questo Tribunale nel decreto di omologa n. cronol. 8196/2022, pubblicato in data 22.09.2022, all'esito del procedimento n. 865/2022 R.G., così provvede:
1) dispone che il figlio minore sia collocato in via prevalente presso Persona_3
il padre;
2) dispone che, fino al raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, la madre possa vederlo e tenerlo con sé per due pomeriggi alla settimana, da individuarsi, in accordo con il padre, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, nonché, a settimane alterne, dall'uscita di scuola nel giorno di sabato (o dalle ore 9:00 in mancanza di lezioni scolastiche) fino alle ore 22:00 o dalle 09:00 alle 22:00 della domenica;
3) stabilisce che gli incontri tra e la madre avvengano in assenza del Persona_3
convivente di quest'ultima;
4) dispone che lo con decorrenza dalla data della domanda, non debba versare Pt_1
alcuna somma alla a titolo di mantenimento della figlia provvedendo CP_1 Per_2
egli al figlio nelle forme di contribuzione diretta e che la con decorrenza Per_1 CP_1
dalla data dalla domanda, nulla debba allo per il mantenimento del figlio Pt_1
in quanto contribuisce in maniera diretta al mantenimento della figlia Per_1 Per_2
5) stabilisce che , con decorrenza dalla data dalla domanda, abbia il _1
diritto di riscuotere dall'INPS l'assegno unico familiare, per il figlio Persona_3
nella misura del 100% con eventuale conguaglio rispetto alla somma di € 100,00 posta provvisoriamente a carico della dal giudice relatore in data 4/7/2024; CP_1
6) dichiara inammissibili tutte le altre domande proposte dalle parti;
7) conferma per il resto il decreto di omologa della separazione;
8) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali;
9) provvede, come da separato decreto, alla liquidazione dei compensi in favore dell'Avv. Andrea Cicchi, in quanto la sig.ra è stata ammessa al patrocinio CP_1
a spese dello Stato.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 31/01/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 527/2023 promossa con ricorso depositato in data 17.03.2023 da
C.F. , nato il [...] a [...] _1 C.F._1
Benedetto del Tronto e domiciliato in San Benedetto del Tronto alla via Dei Laureati n°115, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Buonomano del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. nata a [...] il CP_1 C.F._2
19.01.1973 e residente in [...]° Maggio n.5 piano 1 interno 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Cicchi del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 17.05.2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER IL RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, chiede ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo IV bis libro secondo c.p.c. art. 473 bis 29 e 17, la modifica delle condizioni della separazione consensuale tra lo stesso e la sig.ra CP_1
omologata in data 22.9.2022, ed in particolare che l'intestato Tribunale I-In via
[...] principale e nel merito, disporre il collocamento del figlio presso il padre, Per_1 ratificando di fatto l'accordo già raggiunto in merito dalle parti ed il consenso prestato dalla resistente con la comparsa di costituzione e per l'effetto dichiarare cessato il diritto all'assegno di mantenimento disposto in favore del figlio a far data dal Per_1 mese di agosto 2022, ordinando conseguentemente la restituzione di tutto quanto versato a tale titolo dalla medesima data, per euro 180,00 mensili, e sino alle nuove determinazioni o in subordine a far data dal deposito del presente ricorso;
Sempre in via principale e nel merito: accertato e dichiarato cessato il diritto della sig.ra CP_1
a percepire l'assegno unico universale per il figlio accertato il diritto dello Per_1
a percepirlo integralmente, disporne la restituzione al ricorrente a far data Pt_1 dal mese di agosto, o in subordine dalla data del deposito del presente ricorso. Sempre in via principale nel merito: Voglia, modificare i provvedimenti inerenti al diritto di visita del figlio nel suo interesse e compatibilmente con i suoi impegni previa Per_1 valutazione e predisposizione di un piano genitoriale, al fine di favorire la frequentazione di con la madre anche tenuto conto degli accordi intercorsi tra Per_1 le parti in sede di separazione in ordine al diritto di visita della figlia in favore Per_2 del ricorrente (Cfr. art. 10 ricorso separazione All. n°5). Sempre nel merito: Voglia porre a carico della sig.ra un contributo al mantenimento per il figlio CP_1 Per_1 per un importo di euro 180,00 mensili o di quella maggior o minor somma ritenuta di giustizia;
In subordine: Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse doversi pronunciare in ordine alla domanda riconvenzionale piaccia accertare le somme effettivamente ancora dovute dallo in forza degli accordi intercorsi in sede di Pt_1 separazione e procedere alla parziale compensazione anche di quanto dovuto dalla sig.ra a titolo di spese straordinarie o ad altro titolo;
Sempre nella denegata CP_1 ipotesi in cui il Giudice ritenesse dover accogliere la domanda riconvenzionale in ordine all'Assegno unico, Piaccia disporre che ciascun coniuge percepisca il 50% dell'assegno per ciascun figlio”.
PER LA RESISTENTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via preliminare, > rigettare la richiesta di adozione dei provvedimenti necessari ed indifferibili ex art.473 bis 15 cpc;
in via principale e nel merito, posto che la resistente non si oppone alla CP_1 collocazione del minore presso il ricorrente , ma si Persona_3 _1 oppone a tutte le ulteriori richieste avanzate da controparte, > rigettare la richiesta avversaria di cessazione e restituzione del mantenimento percepito dalla sig.ra CP_1
per il minore a far data dall'Agosto 2022; > rigettare la richiesta
[...] Persona_3 avversaria di percepire integralmente l'AUU Assegno Unico Universale per il minore
e, al contempo, disporre che questo venga ripartito al 50% tra i Persona_3 coniugi come previsto dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021; > rigettare la richiesta avversaria di porre a carico della sig.ra un contributo al CP_1 mantenimento di euro 180,00 in favore del minore in via Persona_3 riconvenzionale, > accertare e dichiarare che il ricorrente non ha _1 provveduto al pagamento delle spese condominiali residue anno 2021 (punto 14 ultimo capoverso accordi di separazione consensuale) e non ha provveduto al pagamento delle spese straordinarie (punto 9 degli accordi di separazione consensuale) anticipate in sua vece dalla sig.ra per i minori e e, CP_1 Persona_3 Persona_4 per l'effetto, condannare al pagamento, in favore della resistente _1
, della somma di euro 514,14 s.e.o, o di quella somma, anche maggiore o CP_1 minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. > a modifica del punto 6 degli accordi di separazione consensuale, disporre a far data dal 1.5.2023, l'aumento del contributo al mantenimento a carico dello
per la minore ad euro 250,00 euro mensili > a _1 Persona_4 modifica del punto 13 degli accordi di separazione consensuale, accertato che il contratto di finanziamento Agos Ducato n. 065848047 del 28.5.2021 venne stipulato per far fronte ai bisogni della famiglia disporre, a far data dal 1.5.2023, che tutte le rate residue del finanziamento Agos n. 065848047 del 28.5.2021 della durata di mesi
84 (scadenza 1.8.2028 rata mensile di 382,00 euro) vengano pagate dai coniugi
e al 50% tra loro per una rata mensile di euro 191,00 _1 CP_1 ciascuno. Con vittoria di spese ed onorari di causa”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.03.2023 sulla premessa che: _1
- in data 5.8.2006 contraeva matrimonio civile in Monteprandone (AP) con la sig.ra
CP_1
- dall'unione coniugale erano nati due figli: nato a [...] Persona_3
del Tronto il 30.6.2007, C.F. , e nata a C.F._3 Persona_4
San Benedetto del Tronto l'8.4.2014, C.F. ; C.F._4 - a causa di un'insanabile crisi coniugale, con ricorso ex art. 711 c.p.c. del 31.5.2022, le parti chiedevano che questo Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni riportate nel ricorso;
- con decreto del 22.9.2022 n. cron. 8196/2022, reso nel procedimento R.G. n.
865/2022, il Tribunale di Ascoli Piceno omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da loro indicate nel ricorso ex art. 711 c.p.c.;
- tra queste era previsto l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale – peraltro di sua proprietà -, sita in Monteprandone alla Via 1° Maggio n.5, piano 1, interno 2; veniva altresì regolamentato il diritto di visita del padre, il quale era tenuto a corrispondere alla moglie un contributo per il mantenimento della prole pari a complessivi euro
360,00, oltre all'assegno unico familiare per entrambi i minori che si stabiliva venisse percepito al 100% dalla sig.ra CP_1
- in ottemperanza a quanto disposto nell'accordo di separazione, il sig. Pt_1
lasciava l'abitazione coniugale per trasferirsi, dapprima presso l'abitazione della suocera, sig.ra per poi spostarsi, a far data dal mese di agosto 2022, Persona_5
dapprima temporaneamente a casa della cugina e successivamente Parte_2
presso un'abitazione sita in San Benedetto del Tronto alla Via dei Laureati n°115;
- a seguito dell'instaurazione da parte della resistente di una nuova convivenza, il figlio decideva di lasciare la ex casa coniugale e, da agosto 2022, andava a vivere con Per_1
il padre;
- pertanto, risultava irragionevole oltre che iniquo il versamento da parte del ricorrente di un assegno in favore della per il mantenimento del figlio stante la CP_1 Per_1
nuova collocazione di quest'ultimo presso il padre;
allo stesso modo, non vi era più motivo perché la convenuta continuasse a percepire il 100% dell'Assegno Unico corrisposto dall'INPS per Per_1
- nondimeno, ogni tentativo di addivenire a un accordo consensuale con la controparte era risultato vano. Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di disporre la modifica delle condizioni di separazione stabilite nel sopra indicato decreto di omologa e, pertanto, di disporre il collocamento del figlio presso di lui con conseguente revoca dell'obbligo, Per_1
posto a suo carico, di versare alla resistente un assegno mensile per il mantenimento dello stesso nonché della disposizione che stabiliva la percezione del Persona_3
100% dell'Assegno Unico Universale per il figlio da parte della dovendo questo CP_1
essere erogato dall'INPS in favore del ricorrente in ragione della mutata situazione di fatto;
infine, chiedeva di porre a carico dell'ex coniuge un contributo per il mantenimento di pari ad euro 180,00 mensili. Per_1
Le parti comparivano all'udienza del 15.06.2023, ai sensi dell'art. 473 bis. 14 e 21 cpc.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla collocazione del minore presso il padre, ma chiedeva il rigetto di tutte le altre richieste Persona_3
avanzate dal ricorrente;
in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'ex marito al pagamento in suo favore degli oneri condominiali non versati per l'anno 2021 e del
50% delle spese straordinarie da lei anticipate nell'interesse dei figli minori. La convenuta domandava inoltre un aumento del contributo per il mantenimento della figlia collocata presso di lei, nonché di porre a carico del ricorrente la metà Per_2
della rata per un finanziamento concluso con Agos Ducato s.p.a..
All'udienza del 4.4.2023, il Giudice disponeva la revoca immediata dell'assegno di mantenimento posto a carico dello e stabiliva che la resistente, in via Pt_1
provvisoria, salvo approfondimenti istruttori, contribuisse al mantenimento del figlio con il versamento dell'assegno di € 100,00 mensili e, preso atto della possibilità di concludere un accordo transattivo tra le parti, rinviava la causa all'udienza del
12.10.2023, disponendone la sostituzione mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 23.04.2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti con cui disponeva il collocamento prevalente del figlio presso il padre, regolamentava il Persona_3
diritto di visita della madre, stabiliva che nessun genitore dovesse versare all'altro un contributo per il mantenimento della prole collocata presso di lui, atteso che il ricorrente provvedeva al mantenimento diretto del figlio con lui convivente, Per_1
mentre la resistente a quello della figlia la quale era collocata prevalentemente Per_2
presso di lei;
disponeva altresì che, a decorrere dalla data della domanda, il sig. avesse diritto di percepire dall'INPS il 100% dell'Assegno Unico _1
Universale per il figlio infine, fissava per l'audizione del predetto minore e, Per_1
ritenuta la causa matura per la decisione, per discussione orale, l'udienza del
14.05.2024, all'esito della quale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che la resistente non si è opposta al collocamento del minore presso il padre, sicché deve essere confermato il provvedimento del Persona_3
Giudice relatore che aveva già disposto in tal senso con ordinanza del 23.04.2024.
Tale circostanza muta evidentemente la situazione di fatto esistente al momento della pronuncia del decreto di omologa della separazione, ove entrambi i figli erano infatti stati collocati presso la madre, con conseguente obbligo del padre di versare in favore dell'altro genitore un contributo per il loro mantenimento.
Ciò implica che il ricorrente, dal momento che è ora collocato presso Persona_3
di lui, non possa più essere tenuto a corrispondere alla controparte un assegno di mantenimento per il figlio, risolvendosi altrimenti tale versamento in una locupletazione per la resistente, avendo l'assegno di mantenimento per la prole una funzione perequativa, in quanto volto a compensare le maggiori spese a carico del genitore collocatario.
Va pertanto confermata la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio posto a carico del ricorrente in sede di separazione.
Con riferimento all'Assegno Unico familiare erogato dall'INPS per lo stesso
[...]
rileva il Collegio come ne possa essere disposta la percezione del 100% da Per_3
parte del sig. in quanto genitore collocatario del minore. _1
Si consideri invero che, sebbene la norma preveda che ciascun genitore debba ricevere il 50% dell'importo, nell'accordo di separazione le parti avevano espressamente convenuto che l'integralità di quello corrisposto per fosse percepita dalla Per_1 madre. La volontà dei coniugi era dunque quella di far riscuotere il 100% dell'assegno unico al genitore collocatario, sicché, attualmente, stante il mutamento di tale situazione di fatto, appare equo che esso venga riscosso dal padre.
D'altra parte, se si volesse applicare la lettera della disposizione legislativa anche in relazione all'assegno erogato in favore della minore dovrebbe essere stabilita Per_2
la percezione di quest'ultimo al 50% da parte di ciascun genitore e non l'integralità in favore della madre. Non si ravvisa, tuttavia, la necessità di modificare quella disposizione contenuta nell'accordo di separazione, atteso che, per evitare inutili scambi di denaro, appare opportuno disporre che ciascun genitore riscuota dall'INPS il 100% dell'assegno unico erogato per il figlio collocato presso di lui.
Con riferimento all'assegno di mantenimento per la minore osserva Persona_4
il Collegio come la resistente non abbia dimostrato quali siano le ragioni giustificatrici dell'aumento del contributo posto a carico del ricorrente, sicché la domanda dovrà essere rigettata con conferma di quanto stabilito, sul punto, in sede di separazione.
Per l'altro figlio, tenuto conto che tra i principi fondanti della quantificazione dell'assegno di mantenimento vi è il godimento dello stesso tenore di vita avuto dalla prole quando i genitori erano conviventi, deve, in linea teorica, essere disposto un contributo a carico della resistente, in quanto è attualmente collocato Persona_3
presso il padre, per le ragioni di seguito illustrate.
Sebbene vi sia una sperequazione tra i redditi dei coniugi, si deve considerare che il ricorrente deve sostenere un esborso mensile di euro 500,00 per il canone di locazione della casa ove vive con il figlio mentre la sig.ra abita nella casa di sua Per_1 CP_1
proprietà. Inoltre, risulta incontestato che la resistente, a differenza del sig. _1
che non ha iniziato una nuova convivenza more uxorio, conviva con un altro
[...]
uomo, sicché è indubbio che le spese alimentari e quelle per la gestione dell'immobile da lei sostenute (utenze domestiche, oneri condominiali ecc.), sono sicuramente inferiori rispetto a quelle che potrebbero gravare su una persona che vive da sola, potendo ella, verosimilmente, contare anche sul contributo del nuovo compagno. D'altro canto, non risulta idonea a giustificare la previsione di un contributo per il mantenimento della figlia a carico del ricorrente neanche la circostanza che il Per_2
minore faccia cena circa due volte alla settimana dalla nonna materna, Persona_3
la quale provvede anche, unitamente al padre, alla sistemazione dei suoi abiti, come dallo stesso dichiarato all'udienza del 14.05.2024. Ciò in quanto il figlio ha riferito altresì di vedere raramente la madre mentre si deve ritenere, in mancanza di prova contraria, che il padre eserciti il diritto di visita nei confronti della figlia Per_2
secondo le modalità stabilite in sede di separazione, con conseguenti maggiori costi rispetto a quelli gravanti sulla ex moglie, la quale non ha neppure chiarito se, effettivamente, provveda a rimborsare le spese sostenute dalla nonna materna per i pasti consumati dal nipote presso di lei.
In definitiva, dunque, si deve ritenere che le spese per il mantenimento ordinario dei due minori siano equivalenti e che, pertanto, ciascuno dei genitori, convivendo ognuno con uno dei figli, nulla debba all'altro genitore, potendosi operare una
“compensazione” fra i due crediti.
Ciò posto, va specificato che gli effetti della revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio a carico del ricorrente devono decorrere dalla data della domanda. Per_1
Invero, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il diritto di un coniuge di percepire l'assegno di mantenimento e il corrispondente obbligo dell'altro coniuge di versarlo conservano la loro efficacia fino al momento della modifica di tali provvedimenti, trovando applicazione, in mancanza di specifiche disposizioni, i principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità (sia pure rebus sic stantibus) del giudicato, i quali impediscono di far retroagire gli effetti del provvedimento di revisione al momento in cui sono di fatto maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno (ex plurimis, Cass. civ., sez. I, ord. 13 luglio 2023, n. 20101; conforme Cass., Sez. I, 12/03/2012, n. 3922; Cass., Sez. I,
07/01/2008, n. 28). Analogo principio vale anche per le statuizioni relative alla percezione dell'assegno unico familiare erogato dall'INPS per il minore
[...] da parte del padre, che pertanto ne ha diritto a decorrere dalla data di deposito Per_3
del ricorso.
In merito al diritto di visita della madre nei confronti del figlio, ivi compresa la previsione dell'assenza dell'attuale compagno della n quelle occasioni, si ritiene CP_1
di dover confermare, fino al raggiungimento della maggiore età, che avverrà tra pochi mesi, quanto disposto dal Giudice relatore nell'ordinanza del 23.04.2024, alla cui motivazione il Collegio si riporta integralmente.
Per quanto riguarda la domanda di restituzione delle somme indebitamente versate dal ricorrente in favore della controparte nonché la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, rileva il Collegio come le stesse siano tutte inammissibili.
La giurisprudenza è costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande
“connesse” sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40
c.p.c. consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” tra l'azione di separazione o divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sez. IX civile, sent. 6 marzo 2013;
Trib. Milano, sez. IX, sent. 3 luglio 2013), essendo queste ultime soggette a rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. civ. sez. I, 21 maggio
2009, n. 11828; Cass. civ. sez. I, sent. 8 settembre 2014 n. 18870).
Si è, ulteriormente, rilevato che nel procedimento di divorzio, come in quello di separazione (Cass. civ. sez. I, 10 marzo 2006 n. 5304) non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole (cfr. Trib. Rieti, sentenza cit.).
Possono dunque essere formulate domande relative alla responsabilità genitoriale
(affidamento, collocamento, diritto di visita), all'assegno divorzile e a quello perequativo per i figli, all'assegnazione della casa coniugale nonché la domanda di prestazione di garanzia reale o personale o di autorizzazione a procedere a sequestro.
Tutte le altre domande sono inammissibili, per violazione dell'art. 40 c.p.c. (si veda
Cass. civ. 24 aprile 2007, n. 9915, in tema di restituzione somme).
Con particolare riferimento alla richiesta di condanna del ricorrente al pagamento del
50% delle spese straordinarie anticipate dalla resistente, va considerato che neanche dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 164/2024 (c.d. correttivo Cartabia), tale domanda può essere ritenuta ammissibile, avendo la norma consentito, nei giudizi di separazione e divorzio introdotti dopo il 28.2.2023, di poter chiedere esclusivamente il risarcimento del danno endofamiliare.
Quest'ultimo costituisce un danno cagionato dalla violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c., ossia fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia, coabitazione, contribuzione ai bisogni della famiglia, utilizzando lo schema della responsabilità aquiliana ex artt. 2043 e 2059 cod. civ.
Ciò significa che esso è configurabile quando la lesione abbia alterato l'assetto dato dalle relazioni familiari e abbia inciso sulla persona, ovvero quando la lesione di un diritto fondamentale della personalità avviene da parte di altro componente della famiglia, non potendo ritenersi che i diritti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare (cfr. Cassazione civile sez. I - 15/09/2011, n. 18853).
D'altra parte, il risarcimento del danno endofamiliare non discende automaticamente dalla mera violazione dei doveri ex art. 143 cod. civ. dovendo, in particolare, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art. 2059 cod. civ. riconnette detta responsabilità (cfr. Tribunale - Ragusa, 15/11/2017, n. 1278).
Di talché, per il risarcimento del danno endofamiliare è necessario che la condotta illecita produca un danno ingiusto, inquadrabile nel danno non patrimoniale di natura esistenziale, ovvero vìoli un diritto fondamentale di rango costituzionale, quale la dignità della persona, e sia di particolare gravità, essendo realizzata con modalità insultante, ingiuriosa e offensiva (cfr. Tribunale sez. II - Reggio Emilia, 24/06/2020,
n. 558). A titolo esemplificativo, sussiste il diritto al risarcimento del danno endofamiliare nel caso in cui alla procreazione non sia seguito il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, con la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione (cfr. sul punto, Corte appello sez. famiglia - Torino, 19/11/2020, n. 1138).
Pertanto, la richiesta di rimborso della metà delle spese straordinarie anticipate non può costituire un illecito per violazione dei doveri di cui all'art. 143 cod. civ., come sopra definito, potendo la resistente, in forza del decreto di omologa della separazione, agire esecutivamente nei confronti del sig. ovvero avviare un procedimento Pt_1
monitorio, a seconda che si tratti di spese scolastiche e sanitarie oppure spese ludiche ed extrascolastiche.
Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, le domande di cui sopra devono essere, in definitiva, dichiarate inammissibili, siccome connesse a quella di separazione ma soggette a rito diverso.
Tenuto conto della non opposizione della convenuta alla collocazione prevalente del figlio presso il padre e della soccombenza reciproca – che pure ricorre nel caso Per_1
in cui non vengano accolte alcune domande o alcuni capi di un'unica domanda –, ritiene il Collegio che vi siano i presupposti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per compensare integralmente, tra le parti, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, a modifica delle condizioni di separazione statuite da questo Tribunale nel decreto di omologa n. cronol. 8196/2022, pubblicato in data 22.09.2022, all'esito del procedimento n. 865/2022 R.G., così provvede:
1) dispone che il figlio minore sia collocato in via prevalente presso Persona_3
il padre;
2) dispone che, fino al raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, la madre possa vederlo e tenerlo con sé per due pomeriggi alla settimana, da individuarsi, in accordo con il padre, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, nonché, a settimane alterne, dall'uscita di scuola nel giorno di sabato (o dalle ore 9:00 in mancanza di lezioni scolastiche) fino alle ore 22:00 o dalle 09:00 alle 22:00 della domenica;
3) stabilisce che gli incontri tra e la madre avvengano in assenza del Persona_3
convivente di quest'ultima;
4) dispone che lo con decorrenza dalla data della domanda, non debba versare Pt_1
alcuna somma alla a titolo di mantenimento della figlia provvedendo CP_1 Per_2
egli al figlio nelle forme di contribuzione diretta e che la con decorrenza Per_1 CP_1
dalla data dalla domanda, nulla debba allo per il mantenimento del figlio Pt_1
in quanto contribuisce in maniera diretta al mantenimento della figlia Per_1 Per_2
5) stabilisce che , con decorrenza dalla data dalla domanda, abbia il _1
diritto di riscuotere dall'INPS l'assegno unico familiare, per il figlio Persona_3
nella misura del 100% con eventuale conguaglio rispetto alla somma di € 100,00 posta provvisoriamente a carico della dal giudice relatore in data 4/7/2024; CP_1
6) dichiara inammissibili tutte le altre domande proposte dalle parti;
7) conferma per il resto il decreto di omologa della separazione;
8) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali;
9) provvede, come da separato decreto, alla liquidazione dei compensi in favore dell'Avv. Andrea Cicchi, in quanto la sig.ra è stata ammessa al patrocinio CP_1
a spese dello Stato.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 31/01/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo