Art. 14.
Saranno disciplinati in relazione alle disposizioni contenute nella presente legge, gli effetti dei nuovi stipendi, paghe e retribuzioni sui compensi per lavoro straordinario, sui cottimi e soprassoldi e sui trattamenti aventi carattere di retribuzione, rapportati allo stipendio, paga o retribuzione, fermi restando i normali effetti sugli aumenti periodici, sulla tredicesima mensilita' e sulle indennita' di licenziamento e di buonuscita.
((Al personale a pieno impiego sara' assicurato, con i nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, un miglioramento minimo mensile di lire 10.000 mediante attribuzione, ove occorra, degli aumenti periodici strettamente necessari))
Ove occorra, saranno attribuiti gli aumenti periodici necessari per evitare che i nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, alla data della loro integrale attribuzione, risultino inferiori a quelli che sarebbero spettati qualora l'interessato, alla stessa data, si fosse ancora trovato nella qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita o nella qualifica iniziale della carriera.
((Al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno applicati i criteri previsti dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 304)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 28 ottobre 1970, n.775 ha disposto (con l'art. 27) che "Nella prima attuazione della presente legge le disposizioni contenute negli articoli 10 , 11 , 13 , 14 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , come risultano modificati dalla presente legge ed il conferimento di classi di stipendio da attribuire per effetto delle disposizioni stesse hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970. Le promozioni conferibili per effetto delle ristrutturazioni delle dotazioni organiche previste dalla presente legge hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970 per il personale delle Amministrazioni dello Stato e dal 1 gennaio 1971 per il personale delle Amministrazioni ed aziende autonome dello Stato."
Saranno disciplinati in relazione alle disposizioni contenute nella presente legge, gli effetti dei nuovi stipendi, paghe e retribuzioni sui compensi per lavoro straordinario, sui cottimi e soprassoldi e sui trattamenti aventi carattere di retribuzione, rapportati allo stipendio, paga o retribuzione, fermi restando i normali effetti sugli aumenti periodici, sulla tredicesima mensilita' e sulle indennita' di licenziamento e di buonuscita.
((Al personale a pieno impiego sara' assicurato, con i nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, un miglioramento minimo mensile di lire 10.000 mediante attribuzione, ove occorra, degli aumenti periodici strettamente necessari))
Ove occorra, saranno attribuiti gli aumenti periodici necessari per evitare che i nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, alla data della loro integrale attribuzione, risultino inferiori a quelli che sarebbero spettati qualora l'interessato, alla stessa data, si fosse ancora trovato nella qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita o nella qualifica iniziale della carriera.
((Al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno applicati i criteri previsti dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 304)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 28 ottobre 1970, n.775 ha disposto (con l'art. 27) che "Nella prima attuazione della presente legge le disposizioni contenute negli articoli 10 , 11 , 13 , 14 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , come risultano modificati dalla presente legge ed il conferimento di classi di stipendio da attribuire per effetto delle disposizioni stesse hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970. Le promozioni conferibili per effetto delle ristrutturazioni delle dotazioni organiche previste dalla presente legge hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970 per il personale delle Amministrazioni dello Stato e dal 1 gennaio 1971 per il personale delle Amministrazioni ed aziende autonome dello Stato."