TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 4914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4914 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Giuseppina
Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo al N. 3751/2016, vertente
TRA
c.f. , rappresentato e difeso, giusta mandato in calce Parte_1 C.F._1 alla comparsa di costituzione in sostituzione, dall'Avv. Daniela Costa (Cod. Fisc.
), elettivamente domiciliata nel suo studio in Catanzaro, Viale de Filippis n. C.F._2
85;
APPELLANTE
E
in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Mafalda Di Controparte_1
Florio;
PPELLATA Pt_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Eboli , n. 631/2015, resa in data
24.03.2015, pubblicata il 06.10.2015, non notificata;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 03.12.2024, in atti.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Salerno la per l'annullamento e la riforma parziale Controparte_2 in appello della sentenza n. 631/2015, resa dal GdP di Eboli in data 24.03.2015 e pubblicata il
06.10.2015, non notificata.
Premetteva l'appellante che, nel primo grado del giudizio, con atto di citazione del 27.02.2014, regolarmente notificato, la propria madre in qualità di esercente la Parte_3 responsabilità genitoriale, conveniva in giudizio innanzi al GdP di Eboli la compagnia odierna appellata, per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di € 20.000,00, quale refusione per le lesioni patite, oltre il danno morale ed estetico, a seguito del sinistro verificatosi il giorno
03.02.2013 in Eboli, sulla SS 19, in prossimità del km. 3200, alle ore 16:00 circa.
La causa veniva istruita mediante espletamento di una c.t.u. medica per la quantificazione delle lesioni riportate dall'attore, la cui relazione veniva depositata a seguito della visita medico-legale; nonché mediante escussione dei testi indicati dall'attrice, ovvero il teste , quale Testimone_1 conducente della vettura sulla quale era trasportato , ed il teste , Parte_1 Testimone_2 terzo trasportato.
In data 24.03.2015, veniva emessa l'appellata sentenza, con la quale il GdP adito dichiarava la responsabilità del , conducente del veicolo tg. AY037MG, nella causazione del Testimone_1 sinistro;
e condannava la al pagamento in favore della Controparte_2 Parte_4
, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sull'allora minorenne
[...] [...]
, della somma di € 7.054,32, oltre interessi e rivalutazione;
condannava altresì la Parte_1 compagnia assicurativa al pagamento delle spese processuali da questa sostenute, che si liquidavano in € 232,32 per esborsi, € 2.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 7,5 % del compenso liquidato, iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Avverso la menzionata sentenza, , nelle more divenuto maggiorenne, proponeva Parte_1 appello, affermando la validità e legittimità della statuizione, resa in primo grado, in ordine all'accertamento della responsabilità della controparte e all'esistenza del nesso di causalità, ed invece l'inesattezza della sentenza nella parte in cui si afferma: “(..) in punto alla testimonianza dei testi e , rispettivamente conducente e trasportato del veicolo Testimone_1 Testimone_2
BMW, si rileva l'incapacità e l'inattendibilità (..)”.
Deducendo, in particolare, che, quantunque detta asserzione non abbia inciso sull'an debeatur, ha, tuttavia, inciso sul quantum, e ciò in quanto, non tenendo conto delle deposizioni testimoniali, il giudicante contestava a il mancato uso della cintura di sicurezza, così riducendo Parte_1
l'ammontare del risarcimento del danno del 20%, liquidando definitivamente il danno subito con una somma pari ad € 7.054,32.
L'appellante richiamava in proposito la giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto, in quest'ultima ipotesi, il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione, che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva e di carattere soggettivo.
In relazione al sinistro per cui è causa, deduceva l'appellante, entrambi i testimoni hanno dichiarato formalmente che lo stesso appellante indossava la cintura di sicurezza al momento del sinistro, ed erano i soli a poter garantire il diritto alla prova, visto che i Carabinieri accorsi non hanno potuto constatare tale onere, essendo, prima di loro, intervenuto il 118 provvedendo al trasporto dei feriti in ospedale.
Pertanto, l'appellante chiedeva, anzitutto, la riforma di tale parte della sentenza, nella parte in cui riteneva non sussistenti la capacità ed attendibilità dei testi.
Come ulteriore motivo d'appello, l'appellante rappresentava l'erroneità – riportando, testualmente, la parte della sentenza a ciò relativa – della rimodulazione della quantificazione in ordine alla relazione medica del c.t.u. medico legale nominato dallo stesso giudice di prime cure.
La quantificazione fatta dal c.t.u. riconosceva all'odierno appellante un danno biologico nella misura del 6%, una ITT di giorni 10 al 100%, una ITP al 50% di giorni 25, riconoscendo altresì €
188,59 per le spese mediche, per un totale di € 9.081,21, mentre – esponeva l'appellante – il giudice di prime cure aveva ridotto, senza un evidente e provato motivo dal punto di vista medico legale, i
10 giorni di inabilità dal 100% al 75%, i 25 giorni riconosciuti al 50% a 10 giorni, poi riconoscendo ulteriori 15 giorni al 25%, riconoscendo le spese mediche sostenute per un ammontare totale di €
8.817,90.
Deduceva, poi, l'appellante che – come da giurisprudenza costante –, prima di valutare se l'azione omessa (nel caso di specie, il mancato uso delle cinture di sicurezza) fu effettivamente idonea ad impedire l'evento (la rottura del vetro in seguito al ribaltamento del veicolo). Nella fattispecie in esame, ciò sicuramente non appare plausibile, a dire dell'appellante, in quanto le lesioni dal medesimo riportate sono state provocate dalla rottura del vetro posteriore laterale, in seguito a cappottamento del veicolo.
Infine, l'ultima contestazione riguarda il mancato riconoscimento, da parte del giudice di prime cure, del danno morale e delle spese future per il danno estetico subito al viso, relazionato nella consulenza chirurgica redatta dal Dott. . A tale proposito, l'appellante Persona_1 lamentava l'infondatezza dell'impostazione assunta dalle compagnie di assicurazione che, uniformemente, rifiutano di risarcire il danno morale in presenza di lesioni micropermanenti. Tanto soprattutto se si considera che la giurisprudenza di legittimità ha espressamente riconosciuto la risarcibilità del danno morale anche per esse. In punto prova del danno morale, precisava l'appellante che la sofferenza derivante da una lesione fisica, sia pure di non grave entità, può essere provata con riferimento all'id quod plerumque accidit, ovvero in modo presuntivo, come riconosciuto dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito. In tale contesto, le Sezioni Unite hanno altresì avuto modo di precisare che, se pure il danneggiato deve offrire la prova del danno lamentato, detta prova può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici.
Orbene, atteso che, nel caso di specie, la lesione dell'integrità fisica e psichica si è manifestata in forme capaci oggettivamente di alterare e deturpare l'aspetto esteriore della persona, potendo potenzialmente pregiudicare nei rapporti interpersonali il danneggiato, il Tribunale deve tener conto, a dire dell'appellante, di tale danno estetico nella statuizione risarcitoria, così come espressamente richiesto. Tale specifica voce di danno dovrebbe trovare adeguato riconoscimento proprio in sede di liquidazione del danno biologico, atteso che del medesimo costituisce una essenziale componente dinamico-relazionale, mediante una personalizzazione qualitativa e quantitativa dei parametri adottati a tal fine.
Alla luce di tali considerazioni, l'appellante chiedeva, da un lato, che, riconosciuta l'attendibilità dei testi – si ritenesse provato l'uso della cintura di sicurezza;
che si ritenesse, che, comunque, anche in caso di mancato uso della cintura, le lesioni, vista la tipologia dell'impatto, non potevano essere evitate;
dall'altro, che si riconoscesse in favore di parte attorea il danno biologico per come determinato dal c.t.u., nonché il danno morale per i motivi sopra espressi.
Tutto ciò premesso, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione in parziale riforma della sentenza n. 631/15 resa inter partes dal Giudice di Pace di Eboli e pubblicata il
06.10.2015, ribadita l'accertata e dichiarata responsabilità del sig. nella Testimone_1 causazione del sinistro per cui è causa e il nesso causale tra l'evento e le lesioni per cui è giudizio e per l'effetto l'intervenuta condanna della – in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore – al risarcimento integrale del danno biologico ma, e qui in riforma della sentenza appellata, determinare la misura del risarcimento in favore di parte appellante nella misura quantificata dal c.t.u. medico nominato dal giudice di prime cure, con il contestuale riconoscimento del danno morale quantificabile in 1/3 del danno biologico ed il riconoscimento delle spese future come da relazione allegata del dott. o in quella diversa Persona_2 maggiore o minore che meglio risulterà di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e di risposta del 07.07.2016, si costituiva in giudizio la la quale, preliminarmente, puntualizzava di aver dato esecuzione alla Controparte_3 sentenza di primo grado, esecutiva ope legis, corrispondendo all'avente diritto gli importi con essa liquidati.
Ciò premesso, l'appellata, nel riportarsi integralmente alle argomentazioni difensive svolte in primo grado, impugnava estensivamente l'atto d'appello proposto, evidenziando l'ineccepibilità della sentenza di prime cure.
Deduceva anzitutto l'infondatezza delle censure relative alla dichiarata incapacità ed inattendibilità dei testi escussi ed al riconoscimento della cooperazione colposa del danneggiato, con conseguente applicazione, nella liquidazione del danno, degli artt. 1227, co. 2, c.c. e 2056 c.c. (1° e 2° motivo d'appello). All'uopo, deduceva che il GdP correttamente riteneva incapace a deporre ex art. 246
c.p.c. il teste , in quanto questi era il conducente dell'auto sulla quale il Testimone_1 danneggiato viaggiava quale trasportato e quindi il responsabile del sinistro. Dunque – deduceva l'appellata – che era da ritenersi evidente ed incontrovertibile il suo interesse nella causa che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione al giudizio. Altrettanto correttamente, il GdP aveva ritenuto inattendibile il teste , in quanto le circostanze riferite rispetto all'uso (a suo Testimone_2 dire, certo) della cintura di sicurezza sono contrastate dalla tipologia delle lesioni subite che, essendo scaturite da urto del capo e di altri distretti del corpo contro vetri ed altre parti rigide dell'abitacolo, presuppongono il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
Conseguentemente, la decisione del giudice di liquidare il danno in base al combinato disposto degli artt. 1227, co. 2, e 2056 c.c. sarebbe da ritenersi ineccepibile.
In relazione, poi, alla doglianza relativa alla ingiusta rimodulazione dell'inabilità temporanea in difformità alle valutazioni del c.t.u. (3° motivo d'appello), controdeduceva l'appellata che, anche sotto tale profilo, la decisione del giudice di prime cure non fosse censurabile. Rientra, infatti, nel potere-dovere del giudice discostarsi, in tutto o in parte, dalle valutazioni del suo ausiliare, ove non ne condivida i contenuti;
la decisione sarebbe comunque legittima, purchè, come nel caso di specie, adeguatamente motivata. Ebbene, nel caso che ci occupa, a dire dell'appellata la decisione è stata articolatamente motivata, perché il giudice, partendo dal presupposto che, ai fini del riconoscimento della inabilità temporanea totale, non è sufficiente la certificazione del ricovero ospedaliero, ma occorre che il soggetto si trovi nella assoluta impossibilità di attendere alle ordinarie necessità, sia lavorative, che personali e/o domestiche, ha ritenuto che non sussistessero le condizioni determinanti l'invalidità temporanea totale, ma solo quelle relative ad una parziale invalidità, che ha rimodulato, determinandone graduazione e durata, in base alla reale compromissione del modus vivendi quotidiano ed alla reale gravità ed incidenza dei pregiudizi che la malattia ha determinato nella persona del soggetto leso.
Infine, per quel che concerne il lamentato disconoscimento del c.d. danno morale e la richiesta di riforma della sentenza di primo grado con la sua autonoma liquidazione in misura corrispondente all'1/3 del danno biologico (4° motivo d'appello), eccepiva l'infondatezza della censura, evidenziando, all'uopo, che le note sentenze della S.C. del 2008, segnando un autentico spartiacque in materia di risarcimento del danno da responsabilità aquiliana, definitivamente collocato nell'ambito del sistema bipolare, hanno cristallizzato il principio secondo cui il danno conseguente a lesioni personali va scisso esclusivamente nelle due componenti del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, puntualizzando, con riferimento a quest'ultimo, come esso vada configurato come una categoria unitaria e generale, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate.
Principio, quello della unitarietà del danno non patrimoniale, ulteriormente esplicitato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 145 del 16.10.2014, nella quale, e proprio in relazione alle lesioni micropermanenti, si è ribadito che il riconoscimento del danno non patrimoniale deve ritenersi ampiamente riconosciuto con l'applicazione dei valori monetari stabiliti nella tabella delle micropermanenti.
La richiamata sentenza, deduceva l'appellata, in verità fa espresso riferimento all'art. 139 del
Codice delle Assicurazioni ed alla possibilità, ivi prevista, che il Giudice, ove sussistano i presupposti per farvi ricorso e motivando adeguatamente, proceda ad un aumento percentuale, fino al massimo di 1/5 (20%) dell'importo tabellare per personalizzazione del danno. Norma che il legislatore ha emanato per consentire al Giudice, pur nell'ambito della valutazione risarcitoria unitaria, di tenere conto di eventuali peculiari modalità di atteggiarsi del danno stesso, fornendogli gli strumenti per procedere alla loro liquidazione, attraverso, appunto, il meccanismo della personalizzazione.
La personalizzazione del danno con conseguente aumento percentuale dell'importo tabellare, deduceva l'appellata, non è finalizzata a risarcire il danno morale e/o il danno esistenziale, già ricompresi e quindi risarciti con la liquidazione prevista dalle tabelle, bensì aspetti soggettivi del danno, caratterizzati dal requisito della particolarità e/o dell'eccezionalità, che abbiano avuto sul soggetto danneggiato una incidenza negativa particolare e, quindi, superiore rispetto a quella standard.
In definitiva, evidenziava l'appellata, il principio fondamentale della unitarietà del danno non patrimoniale sancito dalla S.C. a S.S.U.U. nel 2008 non risulta superato dalla normativa e dalla giurisprudenza successive, che, contrariamente a quanto argomentato dall'appellante, non hanno legittimato una autonoma liquidazione del danno morale e/o esistenziale attraverso il meccanismo della personalizzazione, ma hanno solo precisato che, nell'ambito di una valutazione unitaria ed evitando duplicazioni, il giudice deve comunque tener conto di eventuali peculiari modalità di atteggiarsi del danno stesso e, sulla scorta di circostanze particolari ed eccezionali che vengano a profilarsi, personalizzare il risarcimento stesso, incrementando la somma da liquidarsi.
Per quanto esposto, nel contestare tutto l'avverso dedotto, l'appellata concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: i) dichiarare l'atto di appello proposto da
[...]
manifestamente infondato e quindi rigettarlo, confermando integralmente l'impugnata Parte_1 sentenza n. 631/2015 del Giudice di Pace di Eboli;
ii) condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente grado di giudizio.
Alla prima udienza, il Giudice rinviava la causa, ai fini dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza dell'11.05.2017, all'esito della quale, su richiesta dei procuratori costituiti, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.12.2018.
Dopo diversi rinvii motivati da esigenze d'ufficio, all'udienza del 03.12.2024 la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le comparse conclusionali venivano ritualmente depositate dai nuovi procuratori costituiti delle parti.
Motivi della decisione
Va rilevato d'ufficio il difetto di integrità del contraddittorio;
invero l'attrice in primo grado, quale esercente la potestà genitoriale sul minore , nelle more divenuto maggiorenne, Parte_1 promuoveva indiscutibilmente in primo grado un'azione di risarcimento danni da circolazione stradale ai sensi dell'art. 141 C.d.s, citando, però, in giudizio, il solo soggetto assicuratore del veicolo a bordo del quale viaggiava il trasportato e non anche il responsabile civile, vale a dire il proprietario del veicolo sul quale era trasportato il minore.
Che l'azione promossa fosse un 141 C.d.S si desume non solo dalla qualificazione fattane dall'attrice, ma, altresì, dal fatto che il terzo trasportato (per esso il genitore) conveniva la compagnia che garantiva per la r.c.a. la vettura sulla quale viaggiava il minore come terzo trasportato;
ed, inoltre, l'applicabilità del 141 C.d.S. è indiscutibile perché il sinistro aveva origine dalla collisione di due veicoli (il che, come noto, costituisce presupposto imprescindibile per l'operatività del meccanismo dell'azione del terzo trasportato.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, (cfr. ex plurimis Cassazione civile , sez. III ,
25/08/2025 , n. 23822), nell'azione promossa dal terzo trasportato ai sensi dell' art. 141 cod. ass. sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti del proprietario del veicolo vettore. La partecipazione di quest'ultimo al giudizio è indispensabile per garantire l'opponibilità della sentenza e per regolare, con efficacia di giudicato, i rapporti interni tra assicurato e assicuratore.
L'indirizzo trova sicura conferma negli arresti recenti, che ribadiscono che (cfr. Cassazione civile , sez. III , 14/09/2022 , n. 27078), in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c.
e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell' art. 383, comma 3, c.p.c.
Ne consegue che va dichiarata la nullità della sentenza impugnata e il processo va rimesso al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., affinché il contraddittorio venga integrato nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso.
Invero, come noto (cfr. Cassazione civile , sez. III , 07/11/2024 , n. 28766) se il giudice di appello rileva la violazione del litisconsorzio necessario con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio, deve rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell' art. 354 c.p.c. ; tale sentenza, che ha il carattere di definitività perché chiude il processo dinanzi al giudice che ha pronunciato la rimessione, è immediatamente ricorribile per cassazione per lo scrutinio della legittimità della rimessione al primo giudice.
Va evidenziato, per completezza, che non può applicarsi al caso di specie il principio della inapplicabilità del 354 c.p.c. alla ipotesi di formazione di giudicato interno su una questione, in quanto (cfr. Cassazione civile , sez. III , 17/05/2001 , n. 6758) il litisconsorzio necessario di carattere sostanziale tra più parti non richiede l'integrazione del contraddittorio nella fase di impugnazione quando, per la formazione del giudicato interno, è rimasta accertata l'estraneità della parte, nei cui confronti non è stato notificato l'atto di impugnazione, rispetto all'obbligazione risarcitoria su cui ancora si controverte.
Nel caso di specie, invece, la sentenza di primo grado ha accertato la responsabilità del conducente della vettura su cui viaggiava il minore, con conseguente rilievo della responsabilità del proprietario, ex art. 2054 c.c., tal ché, in difetto di integrità del contraddittorio, tale statuizione non era passibile di passare in giudicato.
D'altro canto, (cfr. Cassazione civile , sez. III , 18/03/2025 , n. 7200) il giudice è tenuto a promuovere il contraddittorio quando le questioni rilevate d'ufficio implicano la necessità di acquisire nuove prove o di valutare il materiale probatorio sotto una luce differente, non già quando si tratta di questioni di puro diritto, le quali possono essere decise sulla base delle norme giuridiche applicabili e dell'interpretazione delle stesse.
E, per vero, la non integrità del contraddittorio rispetto al litisconsorte necessario è questione di puro diritto, rilevabile d'ufficio, che non necessita di previa stimolazione del contraddittorio tra le parti.
In questa decisione resta assorbito l'esame di ogni ulteriore motivo di appello. La eventuale riassunzione del processo dinanzi al Giudice di Pace competente potrà eventualmente essere effettuata ai sensi dell'art. 353 c.p.c..
Quanto alle spese di lite, mette conto ricordare che (cfr. Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 16765 del
16/7/2010) che il giudice di appello, qualora annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello, e può, inoltre, provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice. Cfr., in senso analogo, Cass. civ., sez. 6 - 2, ordinanza n. 11865 del 6/5/2021. Nel caso in esame, non disponendosi di elementi sufficienti quanto al primo grado – si ritiene di compensare le spese del secondo grado, in ragione dell'oscillazione in giurisprudenza sulla esistenza del litisconsorzio necessario del responsabile civile nella azione ex art. 141 Cd.s.
Invero, per un arco di tempo, la giurisprudenza ha manifestato oscillazioni tra la tesi per cui il proprietario del veicolo è litisconsorte necessario per il terzo trasportato (in base all'art. 141 CdS)
e quella che invece lo ritiene litisconsorte facoltativo, assestandosi, ormai da tempo, sulla tesi – accolta dalla Suprema Corte, della esistenza di litisconsorzio necessario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Giuseppina
Valiante, definitivamente pronunziando sull'appello, ogni diversa istanza, eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara la nullità della sentenza di primo grado, per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, litisconsorte necessario nell'azione ex art. 141 C.d.s;
2) Rimette, ex art. 354 c.p.c., il giudizio innanzi al giudice del primo grado, innanzi al quale le parti potranno riassumere il giudizio entro tre mesi dalla notifica della presente sentenza;
3) Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio, rimettendo quelle del primo grado già svolto alla valutazione del giudice del primo grado.
Salerno, 30.11.2025
Il giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante