Articolo 11 della Legge 29 giugno 1977, n. 349
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 luglio 1977
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Versione
28 gennaio 1985
Art. 11.
Sono abrogati il sesto comma dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, l'articolo 8 della legge 21 febbraio 1963, n. 244 , ed ogni altra disposizione di legge o regolamento incompatibile con quelle della presente legge. ((2)) Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresi' tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.
In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanita' e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro per la sanita', sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 25 gennaio 1985, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 marzo 1985, n. 103 ha disposto (con l' art. 6 comma 1 ) che l' articolo 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349 va inteso nel senso che fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate nella legge 29 giugno 1977, n. 349 , ai medici, farmacisti e appartenenti alle categorie sanitarie ausiliarie convenzionati con gli enti mutualistici sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata con le categorie professionali prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , da intendersi prorogata fino alle sopraindicate convenzioni nazionali uniche, senza aumenti o adeguamenti di alcun genere. Sono comunque irripetibili le somme gia' corrisposte sulla base di diverse interpretazioni delle disposizioni sopra indicate.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1985
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