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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/01/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2771/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23/1/2025, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2771 /2024 R.G PREVIDENZA
TRA
Parte_1 rapp.ta e difesa dall' avv. PEZONE PIETRO
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE fatto e diritto
Con ricorso depositato il 01/03/2024 la ricorrente indicata in epigrafe chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati a titolo di assegno di invalidità civile e CP_1
non corrisposti per il periodo decorrente dal 26.05.2017 al Maggio 2019, sulla base del decreto di omologa del 28.7.2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord e notificato all' in data 15.5.2023, con ulteriori solleciti notificati rispettivamente in data CP_1
23.11.2023 e 26.1.2024.
Ciò premesso, l'istante ha chiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione dei ratei della prestazione in esame oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese del giudizio ed attribuzione.
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, è rimasto contumace. CP_1 Disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di trattazione di parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La domanda è fondata.
L'istante ha dedotto e documentato di avere ottenuto il decreto di omologa del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione assistenziale dell'assegno di invalidità civile e di avere notificato tale decreto all' (v. documentazione in atti); ha dedotto, CP_1
altresì, di non avere ricevuto il pagamento dei ratei maturati nei 120 giorni successivi.
Quanto ai requisiti socio-economici, la ricorrente ha prodotto certificazione attestante la sussistenza del requisito reddituale per usufruire della prestazione in esame (v. certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, in atti). CP_ L' , al contrario, non ha provato – scegliendo di restare contumace - di aver provveduto al pagamento della prestazione né ha provato altri fatti estintivi/impeditivi.
CP_ Osserva il giudice che l'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. pone a carico dell' l'onere di provvedere al pagamento della prestazione nel termine di 120 gg dalla notifica del decreto di omologa, previa verifica, nel suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Non è dunque prevista alcuna condizione di esigibilità della prestazione, cosicché non è preclusivo del pagamento il mancato invio dei modelli AP70 o AP23 predisposti dall' . CP_1
Lo stesso Ente previdenziale, nei messaggi n. 20715 del 17.12.2013 e n. 4818 del
16.7.2015, recanti disposizioni operative in materia di esecuzione dei decreti di omologa di invalidità civile, ha affermato che l'accertamento dei requisiti socio-economici conseguente all'accertamento del requisito sanitario contenuto in un decreto di omologa deve fondarsi, ove possibile, su indagini d'ufficio, prescindendo dalla richiesta di AP70. E' vero, però, che ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere, secondo i principi di correttezza e buona fede, di collaborare all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi, le informazioni necessarie se non direttamente acquisibili dall'Ente.
Ed, invero, sul piano generale, si osserva che la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'istituto, della necessità di compilare un modulo definito AP70 in cui vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta delle modalità di pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti ministeriali. Si tratta di una autocertificazione resa ai sensi del dpr
445/2000 ossia con l'assunzione di responsabilità penali in caso di sua mendacia. È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all'istituto attraverso l'acquisizione della domanda amministrativa e quelli relativi al reddito sono acquisibili dall' mediante CP_1
accesso diretto alle banche dati dell'agenzia delle Entrate ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione essendo anche necessario che la parte compili tutti i campi del modulo, tra cui quello relativo alle predette circostanze.
CP_ Parte ricorrente ha, in ogni caso, provato di aver notificato all' il modello ap70, cooperando diligentemente alla procedura di liquidazione della prestazione in esame e, CP_ ciononostante, l è rimasto inadempiente. CP_ Considerato, quindi, che il decreto di omologa è stato regolarmente notificato all' e che la ricorrente ha documentato di aver inviato all' il modello AP70, la domanda va CP_1
CP_ accolta e l va condannato al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti di assegno di invalidità civile a decorrere dal 1.06.2017 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 26.5.2017) e fino a maggio 2019, oltre interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla maturazione del diritto.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
CP_ Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l , ove non vi abbia già provveduto, al pagamento in favore della ricorrente dei ratei di assegno di invalidità civile dal 1.6.2017 al maggio 2019, oltre interessi al saggio legale dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto;
CP_ condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.200,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 24.01.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23/1/2025, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2771 /2024 R.G PREVIDENZA
TRA
Parte_1 rapp.ta e difesa dall' avv. PEZONE PIETRO
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE fatto e diritto
Con ricorso depositato il 01/03/2024 la ricorrente indicata in epigrafe chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati a titolo di assegno di invalidità civile e CP_1
non corrisposti per il periodo decorrente dal 26.05.2017 al Maggio 2019, sulla base del decreto di omologa del 28.7.2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord e notificato all' in data 15.5.2023, con ulteriori solleciti notificati rispettivamente in data CP_1
23.11.2023 e 26.1.2024.
Ciò premesso, l'istante ha chiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione dei ratei della prestazione in esame oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese del giudizio ed attribuzione.
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, è rimasto contumace. CP_1 Disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di trattazione di parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La domanda è fondata.
L'istante ha dedotto e documentato di avere ottenuto il decreto di omologa del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione assistenziale dell'assegno di invalidità civile e di avere notificato tale decreto all' (v. documentazione in atti); ha dedotto, CP_1
altresì, di non avere ricevuto il pagamento dei ratei maturati nei 120 giorni successivi.
Quanto ai requisiti socio-economici, la ricorrente ha prodotto certificazione attestante la sussistenza del requisito reddituale per usufruire della prestazione in esame (v. certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, in atti). CP_ L' , al contrario, non ha provato – scegliendo di restare contumace - di aver provveduto al pagamento della prestazione né ha provato altri fatti estintivi/impeditivi.
CP_ Osserva il giudice che l'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. pone a carico dell' l'onere di provvedere al pagamento della prestazione nel termine di 120 gg dalla notifica del decreto di omologa, previa verifica, nel suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Non è dunque prevista alcuna condizione di esigibilità della prestazione, cosicché non è preclusivo del pagamento il mancato invio dei modelli AP70 o AP23 predisposti dall' . CP_1
Lo stesso Ente previdenziale, nei messaggi n. 20715 del 17.12.2013 e n. 4818 del
16.7.2015, recanti disposizioni operative in materia di esecuzione dei decreti di omologa di invalidità civile, ha affermato che l'accertamento dei requisiti socio-economici conseguente all'accertamento del requisito sanitario contenuto in un decreto di omologa deve fondarsi, ove possibile, su indagini d'ufficio, prescindendo dalla richiesta di AP70. E' vero, però, che ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere, secondo i principi di correttezza e buona fede, di collaborare all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi, le informazioni necessarie se non direttamente acquisibili dall'Ente.
Ed, invero, sul piano generale, si osserva che la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'istituto, della necessità di compilare un modulo definito AP70 in cui vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta delle modalità di pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti ministeriali. Si tratta di una autocertificazione resa ai sensi del dpr
445/2000 ossia con l'assunzione di responsabilità penali in caso di sua mendacia. È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all'istituto attraverso l'acquisizione della domanda amministrativa e quelli relativi al reddito sono acquisibili dall' mediante CP_1
accesso diretto alle banche dati dell'agenzia delle Entrate ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione essendo anche necessario che la parte compili tutti i campi del modulo, tra cui quello relativo alle predette circostanze.
CP_ Parte ricorrente ha, in ogni caso, provato di aver notificato all' il modello ap70, cooperando diligentemente alla procedura di liquidazione della prestazione in esame e, CP_ ciononostante, l è rimasto inadempiente. CP_ Considerato, quindi, che il decreto di omologa è stato regolarmente notificato all' e che la ricorrente ha documentato di aver inviato all' il modello AP70, la domanda va CP_1
CP_ accolta e l va condannato al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti di assegno di invalidità civile a decorrere dal 1.06.2017 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 26.5.2017) e fino a maggio 2019, oltre interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla maturazione del diritto.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
CP_ Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l , ove non vi abbia già provveduto, al pagamento in favore della ricorrente dei ratei di assegno di invalidità civile dal 1.6.2017 al maggio 2019, oltre interessi al saggio legale dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto;
CP_ condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.200,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 24.01.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo