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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 24/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 638/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, rito Lavoro, iscritta al n. r.g. 638/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. MONICA OLIVI domiciliata in VIA GIORDANI N. 7 Pt_1
C/O STUDIO AVV. L. BLASI 61121 PESARO
PARTE RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO LUZI domiciliata in VIA GRAMSCI, 6/10 (UFFICIO CP_1
LEGALE I.N.P.S.) 61100 PESARO
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie il ricorso ed accerta e dichiara che sussistono in capo alla ricorrente i requisiti sanitari sottesi ai benefici richiesti (indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della Legge 11/2/1980 n. 18 ed handicap con carattere di permanenza e gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92) a far data dalla domanda amministrativa;
2) accerta e dichiara ai fini dei benefici fiscali che la ricorrente è gravata di sostanziale incapacità deambulatoria;
3) condanna al pagamento delle competenze in favore del difensore antistatario nella misura di € CP_1
3.800,00 oltre 15% spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge;
pagina 1 di 2 4) pone definitivamente le spese di CTU a carico di CP_1
Gg 30 per motivi
Pesaro, li 24 marzo 2025
Il GOP
Gianfranco Tamburini
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, rito Lavoro, iscritta al n. r.g. 638/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. MONICA OLIVI domiciliata in VIA GIORDANI N. 7 Pt_1
C/O STUDIO AVV. L. BLASI 61121 PESARO
PARTE RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO LUZI domiciliata in VIA GRAMSCI, 6/10 (UFFICIO CP_1
LEGALE I.N.P.S.) 61100 PESARO
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie il ricorso ed accerta e dichiara che sussistono in capo alla ricorrente i requisiti sanitari sottesi ai benefici richiesti (indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della Legge 11/2/1980 n. 18 ed handicap con carattere di permanenza e gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92) a far data dalla domanda amministrativa;
2) accerta e dichiara ai fini dei benefici fiscali che la ricorrente è gravata di sostanziale incapacità deambulatoria;
3) condanna al pagamento delle competenze in favore del difensore antistatario nella misura di € CP_1
3.800,00 oltre 15% spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge;
pagina 1 di 2 4) pone definitivamente le spese di CTU a carico di CP_1
Gg 30 per motivi
Pesaro, li 24 marzo 2025
Il GOP
Gianfranco Tamburini
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