TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/04/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2891 del 2023, e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. TRICOLI Parte_1
GIANCARLO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 29.11.23 adiva il Tribunale di Agrigento in Parte_1 funzione del Giudice del Lavoro esponendo, in punto di fatto, di avere prestato attività lavorativa come bracciante agricolo alle dipendenze della a Ditta “Contrino Stefano” nel periodo decorrente dal 01.08.2017 al 31.12.2017 e dal 01.08.2018 al
31.12.2018, per un totale di 107 giornate lavorative per l'anno 2017 e 123 giornate lavorative per l'anno 2018. CP_ Allegava di aver ricevuto dall' in data 10.2.2023, due distinti provvedimenti di disconoscimento parziale del rapporto di lavoro subordinato per gli anni sopra indicati.
Riferiva di aver presentato ricorso amministrativo avverso le suddette note in data
7.3.2023, respinti in sede di Commissione Cisoa nelle date del 27.03.2023 e
21.06.2023.
1 Regolarmente citato in giudizio, si costituiva l' , eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza e chiedendone, nel merito, il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.
Senza alcuna attività istruttoria la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza dell'1.4.2025.
Motivi della decisione
La domanda è inammissibile per intervenuta decadenza.
Il sistema delle impugnazioni amministrative avverso i provvedimenti di iscrizione/non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è stato modificato dal
D.Lgs. 11.8.93 n. 375, che ha non solo attribuito a soggetti diversi la competenza a decidere sui ricorsi degli interessati, ma ha anche introdotto il diverso principio del silenzio-rigetto per le ipotesi di mancata adozione, nei termini fissati dalla legge, di un provvedimento da parte del soggetto competente. L'art. 11 del D.Lgs. 375/93 prevede, infatti: “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU — oggi cfr. art. CP_1
19 L. 729/94 — possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione
Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
La giurisprudenza di legittimità, al cui orientamento si aderisce, ha affermato che
"In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (Cass. n.
29070/2011).
Interpretando in combinato disposto le due previsioni, quindi, il D.L. n. 7 del 1970, art. 22, nel riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o
2 altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la "procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio (così Cass. n. 813\2007).
Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11.
Ebbene mutuando le coordinate ermeneutiche al caso di specie osserva il Tribunale che parte ricorrente, avuto riguardo agli anni 2017 e 2018, ha ricevuto i provvedimenti di disconoscimento dall' in data 10.2.23. CP_1
Ebbene, da tale momento, ossia dalla conoscenza del disconoscimento, inizia a decorrere il termine per l'impugnazione amministrativa e giudiziaria. Pertanto, avuto riguardo ai termini per le impugnative amministrative va rilevato che l'odierno ricorrente ha presentato il relativo ricorso amministrativo di prima istanza entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in data 7.3.23 Da tale data, decorrono i 90 giorni per l'emanazione di un provvedimento esplicito o per la formazione del silenzio rigetto.
Nel caso di specie vi è stato un provvedimento di rigetto tempestivo del 27.3.23 ed uno tardivo del 21.6.23, in ordine al quale deve considerarsi maturato il silenzio rigetto in data 5.6.23.
Invero, la Suprema Corte, in una chiarificatrice pronuncia (Cass. 12809/2011) ha opportunamente precisato che la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza;
così come irrilevante, agli stessi fini, resta un'eventuale decisione tardiva (come avvenuto nel caso di specie in data 27.10.22) sul ricorso.
Diversamente, verrebbero a dilatarsi senza limiti i tempi di accertamento dello
"status" di lavoratore agricolo e, per ciò solo, verrebbero negati ogni spazio e utilità
3 alla previsione del D.L. n. 7 del 1970 cit., art. 22, con il rischio di vanificazione del sistema, dovendo escludersi la decadenza, in contrasto con la ratio della norma (cfr.
Corte cost. sent. n. 192 del 2005), quante volte l'azione giudiziaria risulti tempestiva rispetto alla comunicazione della decisione sul ricorso o alla scadenza del termine per pronunciarla.
Dal 27.3.23 e dal 5.6.23, in base alla giurisprudenza richiamata, sono iniziati a decorrere i successivi 30 giorni per l'impugnativa amministrativa del silenzio rigetto, con scadenza rispettivamente al 26.4.23 e al 5.7.23.
Da tali date si inizia a computare il successivo termine di 120 giorni per l'impugnativa giudiziale.
Il termine ultimo di presentazione del ricorso è, dunque, spirato per il primo ricorso amministrativo in data 24.8.23 e per il secondo ricorso amministrativo in data
2.11.23.
A fronte di tali termini di decadenza, il ricorso è stato tardivamente introdotto in data 29.11.23. Va rilevato, infine, come l'operatività della decadenza di cui all'art. 22 della legge
83/70 trova conforto nell'orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso dall'odierno giudicante, secondo il quale “In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. n, V del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del 1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. I della l. n. 533 del 7973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in agni stato e grado del giudizio,
a norma dell'art.2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno” (cfr. Cass. ord. n.
17653/2020; in senso conforme Cass. ord. n. 8457/2017). Va, dunque, accolta l'eccezione di decadenza sollevata dall' posto che è CP_1 ormai definitiva la cancellazione delle giornate lavorative del ricorrente nell'elenco agricolo per gli anni 2017-2018, sicché la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola non può trovare accoglimento essendo il riconoscimento delle giornate lavorative presupposto per il pagamento della prestazione.
Altrettanto infondate sono le doglianze relative alla nullità/annullabilità/inefficacia dei provvedimenti impugnati per carenza di motivazione e violazione di legge.
4 L'atto è infatti sufficientemente motivato nella parte in cui informa che “a seguito di accertamento ispettivo di cui al verbale n. 2018007089/DDL del 27.06.2022, cui si pieno ed integrale riferimento, depositato agli atti presso la scrivente Direzione,
è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato dichiarato con l'
[...] dal 01.01.2017 al 31.12.2018 in quanto risultato Parte_2 insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c.”.
Pacifica in giurisprudenza la possibilità esplicitare la motivazione per relationem ad altro provvedimento.
Né appare meritevole di accoglimento la doglianza circa l'assenza di contraddittorio e violazione del diritto di difesa atteso che il provvedimento di disconoscimento riportava correttamente la possibilità di proporre ricorso ai sensi dell'art. 42 l.
88/1989 presso il CISOA;
quanto alla circostanza che il ricorrente non abbia potuto visionare il verbale ispettivo, si tratta di una mera petizione di principio, non risultando in atti una richiesta di accesso al verbale ingiustamente disattesa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo della materia e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, disattesa ogni istanza, eccezione e difesa, dichiara l'intervenuta decadenza dalla impugnazione;
rigetta per il resto;
pone le spese di lite in capo a , liquidandole in euro 886,00 oltre Parte_1
IVA e CPA se dovute.
Così deciso in Agrigento, 01/04/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
5