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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/12/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 464 / 2025 avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento-avviso di addebito.
promosso da: nato a [...] il [...], ivi Parte_1 residente in [...], (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. DI PIETRO MARCO, con domicilio eletto presso lo studio legale,come da procura in atti;
Opponente
Contro
:
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GALEANO
AN , con domicilio eletto presso la sede di RA ,come da procura come in atti , opposto in persona del legale rappresentante ( Controparte_2
C.F. P.IVA_2 opposto - contumace
1 Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso depositato in data 23/02/2025 , il sig. ha proposto opposizione – Parte_1 previa sospensiva - avverso l'intimazione di pagamento n. 297 2024 9004331242 notificata in data 26/10/2024 e per la Giurisdizione di Codesto Giudice avverso un avviso di addebito
(contributi IVS) per il pagamento di €.10.778,57.
Il ricorrente deduce la prescrizione quinquennale e la mancata notifica dell'avviso di addebito.
L' si è costituito depositando atti relativi alla notifica dell' avviso di addebito e CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, evidenziando che non è maturata alcuna prescrizione in considerazione del periodo di sospensione durante l'emergenza da covid 19. E deducendo il proprio difetto di legittimazione per le eccezioni relative agli atti di esecuzione posti in essere da successivamente all'iscrizione a ruolo. CP_2
Non si è costituita l' , nonostante sia stata ritualmente Controparte_2 evocata in giudizio a seguito dell'ordinanza di Codesto Giudice per l' integrazione del contradittorio (risulta in atti che l'ordinanza , il ricorso e il decreto di comparizione delle parti
è stato notificato in data 23/06/2025 presso l'indirizzo pec t») Email_1
e quindi già dichiarata contumace.
Sospesa l'esecutività dell'atto opposto, la causa è istruita documentalmente , e previa udienza del 15 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta (art.127 ter c.p.c.) sulla base nelle note scritte delle parti costituite, decisa da Codesto Giudice con la presente sentenza.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Premesso che l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione (art.615 c.p.c. richiamato dall'art.29 D.Lgs 46/1999) perché si contesta l'ommessa notifica dell'avviso di addebito e quindi la prescrizione già maturata, si contesta anche il verificarsi della prescrizione successivamente alla data di notifica dell'avviso di addebito e quindi si contesta il diritto di agire in esecuzione ,l'opposizione e può essere proposta in ogni momento fino a quando non è iniziata l'esecuzione.
L'eccezione di prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito è fondata :
Per come emerge dagli atti del giudizio l' ha dato prova che l'avviso di addebito n. 597 CP_1
2014 0003148204 è stato notificato direttamente tramite raccomandata a/r presso
2 l'indirizzo RA, Via Ugo La Malfa 49/A, (indirizzo non contestato) per compiuta giacenza.
Nel caso di compiuta giacenza il plico si considera recapitato al destinatario alla data in cui si perfeziona la compiuta giacenza (dopo 10 giorni dalla data dell'emissione dell'avviso)
(Cass.Civ. 27526/2013) e quindi nella fattispecie alla data del 21/03/2015. (doc.
1. memoria di costituzione ). CP_1
Non essendosi costituita non risultano successivi atti interruttivi della prescrizione . CP_2
Considerato che i termini di prescrizione per l'attività di Riscossione, sono stati sospesi durante l'emergenza da covid-19 per il periodo dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (art.68 D.L.18/2020-art.12
D.L. 159/2015).
Il termine di prescrizione che nella fattispecie sarebbe scaduto il 21-03-2020 è prorogato dalla normativa per emergenza covid al 31-12-2023, e l'intimazione di pagamento in oggetto notificata in data 26/10/2024 è tardiva essendo da tempo maturato il termine di prescrizione .
Nessuna somma per i contributi previdenziali e accessori è dovuta perché ormai prescritti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione previdenza sino a €. 26.000,00) e dell'attività processuale svolta, ma compensate con l' che ha provato la notifica dell'avviso di addebito CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo sull'opposizione, in contraddittorio tra le parti ma contumace l' , ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_2 disattesa o assorbita :
- accoglie l'opposizione,
- annulla l'avviso di addebito n. 597 2014 0003148204,
- condanna l' , in persona del legale rappresentante, alla Controparte_2 rifusione delle spese di lite a favore dell'opponente ,che si liquidano in complessive €.2.000,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A. da pagarsi direttamente a favore dell'avv. Di Pietro Marco, difensore antistatario.
-Compensa le spese con l' CP_1
RA, 29 dicembre 2025
Il Giudice onorario dott. ssa Salvatrice Gurrieri
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