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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 02/08/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 74/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] ed Parte_1 ivi residente, alla via C. Maiorini, n. 3, cod. fisc. , rappresentato e C.F._1 difeso, in virtù di mandato a margine dell'atto di appello, dall'avv. Ugo Della Monica, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni, al viale Garibaldi, n. 19; appellante
E
, nata a [...] il [...] ed Controparte_1 ivi residente, alla via L. Gaspari, n. 8, cod. fisc. , C.F._2 CP_2
, nato a [...] il [...], residente in [...], alla via
[...]
Milanesi, n. 22, cod. fisc. quali eredi di e C.F._3 Persona_1
rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla comparsa di Persona_2 costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Foglia, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Montecorvino Rovella, alla via A. Diaz, n. 41; appellati
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 5736/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: 1 per l'appellante (come da atto di appello) – “in via preliminare e pregiudiziale, ricorrendone i presupposti sia della manifesta fondatezza della impugnazione, sia del pericolo di un grave ed irreparabile pregiudizio che deriverebbe dall'esecuzione della sentenza, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza stessa inaudita altera parte, ravvisando la sussistenza anche di giusti e gravi motivi di urgenza, ovvero, in diversa ipotesi, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, in camera di consiglio;
riformare la sentenza di primo grado ed in accoglimento dell'appello proposto, accogliere la opposizione spiegata dal sig. e le Parte_1 conclusioni vi rassegate, ivi compreso l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale;
condannare le parti appellate, in solido, al pagamento dei diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per gli appellati (come da comparsa di costituzione e risposta) – “si conclude, pertanto, per il rigetto dell'appello manifestamente infondato in fatto ed in diritto ed inammissibile e/o improcedibile”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5736/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di ex art. Parte_1 Persona_1
645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 15 dicembre 2016, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2826/2016, emesso su ricorso spiegato dal per ottenere il pagamento della Per_1 somma di euro 58.204,37 in forza dell'assegno bancario n. 3048024044-00 di euro
34.086,17, tratto sull' “Unicredit s.p.a.” il 30 marzo 2005, dell'assegno bancario n.
0664171625-00 di euro 6.500,00, tratto sulla “Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.”, di due vaglia cambiari di euro 2.500,00 ciascuno, di quattro vaglia cambiari di euro 1.000,00 ciascuno e di diciassette vaglia cambiari di euro 500,00 ciascuno, titoli di credito sottoposti a sequestro il 24 febbraio 2005 nell'ambito del procedimento penale n. 1704/2005
R.G.N.R. e restituiti all'istante l'8 luglio 2016 a seguito dell'irrevocabilità della sentenza n. 969/2014, con la quale il Tribunale Penale di Salerno, assolvendolo dal reato di usura,
a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., ne aveva disposto il dissequestro;
2) condannava il alla refusione delle spese processuali Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione Parte_1 notificato il 17 gennaio 2024, assumendo che: 1) il giudice di primo grado aveva dichiarato l'inammissibilità della querela di falso spiegata per contestare l'abusivo riempimento dei 2 ventitré vaglia cambiari azionati dal sull'erroneo presupposto della sua Per_1 proposizione dopo che le parti avevano precisato le rispettive conclusioni;
in realtà,
l'udienza di precisazione delle conclusioni, originariamente fissata per il 19 settembre
2019, aveva subito diversi rinvii, l'ultimo dei quali al 13 aprile 2022, per essere poi anticipata, su istanza dell'opponente, al 4 novembre 2021, data nella quale veniva tenuta con modalità cartolare, sensi dell'art. 221, comma 4, decreto legge n. 34/2020; la querela di falso era stata depositata il 28 ottobre 2021 unitamente alle note di trattazione per l'udienza del 4 novembre 2021, sicché era stata tempestivamente proposta;
la querela di falso era fondata e meritevole di accoglimento, non avendo l'opponente mai sottoscritto e compilato i predetti effetti cambiari;
2) l'assegno bancario n. 3048024044-00 di euro
34.086,17, tratto sull' “Unicredit s.p.a.” il 30 marzo 2005, l'assegno bancario n.
0664171625-00 di euro 6.500,00, tratto sulla “Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.”, e i due vaglia cambiari protestati di euro 500,00 ciascuno, non essendo stati oggetto del sequestro disposto nel procedimento penale a carico del erano attinti da Per_1 prescrizione;
3) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Salerno in violazione dell'art. 2697 cod. civ., l'opposto non vantava alcun credito, avendone l'opponente eccepito l'inesistenza e la prescrizione;
inoltre, con le note di trattazione scritta depositate il 28 ottobre 2021, l'opponente aveva infruttuosamente chiesto la revoca dell'ordinanza del 10 gennaio 2018, con la quale gli erano state rigettate le istanze istruttorie articolate per dimostrare la fondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni arrecatigli dall'opposto, avendo il Tribunale di Salerno omesso di pronunciarsi al riguardo.
Con ordinanza del 17/29 aprile 2024, resa nel subprocedimento di cui agli artt. 283, comma 1, e 351, comma 3, c.p.c., questa Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 5736/2023 del Tribunale di Salerno.
Costituitisi anche nella fase di merito del giudizio con comparsa di risposta depositata il
6 maggio 2024, e , quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 Per_1
e a sua volta erede di quest'ultimo, contestavano la fondatezza
[...] Persona_2 dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 24 aprile 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 22 maggio/5 giugno 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
3 L'appello è parzialmente fondato e, come tale, va accolto per quanto di ragione.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale il lamenta che il Tribunale Parte_1 di Salerno ha dichiarato inammissibile la querela di falso per tardiva proposizione, occorre premettere che la previsione dell'art. 221, comma 1, c.p.c., ai sensi del quale tale rimedio giuridico può essere azionato in qualsiasi stato e grado del giudizio, deve essere intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire, a pena di inammissibilità, prima della rimessione della causa in decisione e, quindi, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, non potendo essere avanzata con atti, come la comparsa di cui all'art. 190 c.p.c., successivi a tale scansione processuale e riservati alla sola illustrazione delle difese delle parti (cfr., ex ceteris, Cass. 31 agosto 2011, n. 17900;
Cass. 1 febbraio 2016, n. 1870; Cass. ord. 21 settembre 2021, n. 25487).
Ne deriva che la querela di falso spiegata dal per denunciare l'abusivo Parte_1 riempimento dei ventitré vaglia cambiari azionati dal anche nella parte Per_1 riservata all'apposizione della sottoscrizione, essendo stata depositata il 28 ottobre 2021
e, dunque, ben prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 marzo 2023, vale a dire di quella nella quale, a seguito di numerosi rinvii disposti per tale incombente, venivano effettivamente concessi alle parti i termini perentori previsti dagli artt. 190, comma 1, e 281 quinquies, comma 1, c.p.c., al cui decorso la causa era trattenuta in decisione e definita con la sentenza impugnata, era stata tempestivamente proposta.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il dies ad quem per l'esperimento della querela di falso non coincideva con l'originaria udienza di precisazione delle conclusioni del 19 settembre 2019, giacché meramente differita, dapprima, al 17 febbraio 2021 e, di seguito, a date successive, ma con quella del 2 marzo
2023, nella quale soltanto la causa entrava nella fase decisionale.
Tuttavia, la querela depositata dal in data 28 ottobre 2021, pur non essendo Parte_1 inammissibile per tardiva proposizione, era comunque affetta da nullità, ai sensi dell'art. 221, comma 2, c.p.c., per non contenere alcuna indicazione degli elementi e delle prove dell'eccepita falsità dei ventitré vaglia cambiari azionati dal in via monitoria, Per_1 sicché la sentenza impugnata, sebbene sulla base di differenti ragioni, deve essere confermata nella parte in cui il Tribunale di Salerno non ne ha autorizzato la presentazione e non ha disposto la sospensione del giudizio, a norma degli artt. 225, comma 2, e 295
c.p.c., ben potendo, del resto, il giudice di appello, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio a correggere, modificare ed integrare la motivazione della decisione di primo grado, purché la modifica non riguardi statuizioni adottate con efficacia di giudicato
4 e non sia incentrata su elementi probatori che non siano già stati ritualmente acquisiti al processo (cfr., ex ceteris, Cass. 6 giugno 1987, n. 4945; Cass. 22 gennaio 2002, n. 696;
Cass. 14 marzo 2016, n. 4889).
In effetti, come emerge per tabulas, il , nel proporre la querela di falso, Parte_1 eccepiva l'abusivo riempimento dei ventitré effetti cambiari prodotti in giudizio dal anche nella parte destinata all'apposizione della firma, ma, oltre a non Per_1 enunciare gli elementi rivelatori di tale contraffazione, non articolava mezzi di prova, né produceva documenti idonei a dimostrare la fondatezza di quanto asserito, limitandosi, in via istruttoria, a chiedere l'acquisizione dei titoli di credito di cui trattasi in originale, sicché incorreva nella nullità comminata dall'art. 221, comma 2, c.p.c..
In particolare, il non indicava, né, tanto meno, depositava scritture autentiche Parte_1 di comparazione necessarie ad accertare la dedotta apocrificità delle firme apparentemente apposte sui ventitré vaglia cambiari, né chiedeva, a tal fine, di sottoporsi ad un saggio grafico, né instava per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, né, comunque, formulava mezzi istruttori finalizzati a recidere ogni forma di riconducibilità alla sua volontà dei titoli di credito in contestazione.
In definitiva, sebbene tempestivamente proposta, la querela di falso, in ogni caso, era priva dei requisiti di validità previsti dall'art. 221, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la sua insanabile nullità impediva ab imis al Tribunale di Salerno di autorizzarne la presentazione e di valutarla nel merito.
Parzialmente fondato, invece, è il secondo motivo di gravame, con il quale il Parte_1 eccepisce la prescrizione del credito vantato dagli eredi del in forza Per_1 dell'assegno bancario n. 3048024044-00 di euro 34.086,17, tratto sull' “Unicredit s.p.a.” il 30 marzo 2005, dell'assegno bancario n. 0664171625-00 di euro 6.500,00, tratto sulla
“Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.”, e dei due vaglia cambiari protestati di euro
500,00 ciascuno, per non essere tali titoli di credito stati assoggettati al sequestro penale.
Al riguardo, è necessario preliminarmente osservare che il sequestro penale, disposto prima della scadenza, di assegni bancari o effetti cambiari emessi o girati in favore dell'imputato costituisce un impedimento di ordine giuridico all'esercizio del diritto, impedimento incidente, a norma dell'art. 2935 cod. civ., sull'inizio del decorso della prescrizione dei diritti cartolari fino al dissequestro disposto con la sentenza definitiva di assoluzione, giacché, da un lato, quando i titoli di credito costituiscono il corpo del reato, nessun provvedimento di dissequestro è ipotizzabile in un momento precedente e, dall'altro, ai sensi dell'art. 258 c.p.p., la copia autentica dei documenti in sequestro può
5 essere rilasciata soltanto a coloro che li detenevano legittimamente (cfr., ex ceteris, Cass.
18 febbraio 1994, n. 1613; Cass. 29 maggio 1997, n. 4737).
Ne consegue che, essendo l'assegno bancario n. 0664171625-00 di euro 6.500,00, tratto sulla “Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.” senza data di emissione, stato oggetto del sequestro eseguito il 24 febbraio 2005 nell'ambito del procedimento penale a carico del costui poteva azionarlo, come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 Per_1 cod. civ., soltanto a decorrere dall'8 luglio 2016, data in cui gli veniva restituito dalla
Guardia di Finanza, unitamente ad altri documenti, a seguito dell'irrevocabilità della sentenza n. 969/2014, con la quale il Tribunale di Salerno, nell'assolverlo dal reato di usura, a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., ne aveva disposto il dissequestro, sicché, al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo del 12 ottobre 2016, nessuna prescrizione era configurabile in relazione al credito derivante dal predetto titolo.
Prescritto, di contro, è il credito incorporato nell'assegno bancario n. 3048024044-00 di euro 34.086,17, tratto sull' “Unicredit s.p.a.” il 30 marzo 2005 senza l'indicazione del luogo di emissione, e nei due vaglia cambiari di euro 500,00 ciascuno protestati il 2 marzo
2005, atteso che tali titoli, non essendo stati attinti dal sequestro eseguito il 24 febbraio
2005, come emerge dal verbale di esame della relativa documentazione del 12 settembre
2005 e da quello di dissequestro e restituzione dell'8 luglio 2016, potevano essere escussi dal quali promesse di pagamento, entro i dieci anni dalla rispettiva emissione, Per_1 per non essere configurabile, in assenza del vincolo di indisponibilità disposto nel procedimento penale, alcun impedimento giuridico all'esercizio del proprio diritto.
Né assume rilevanza, in senso contrario, con riguardo all'assegno bancario n.
3048024044-00 di euro 34.086,17, la circostanza che, come riportato dal consulente tecnico della Procura della Repubblica di Salerno nella relazione peritale depositata nel corso delle indagini preliminari il 31 ottobre 2006, il direttore della filiale di Battipaglia dell' “Unicredit s.p.a.”, in occasione dell'incontro del 25 maggio 2006, gli aveva riferito che tale titolo “era stato bloccato e quindi non poteva più essere riscosso da alcuno a seguito della presentazione da parte del correntista della denuncia-querela”, non costituendo l'iniziativa assunta dall'istituto bancario, ex se, un ostacolo giuridico alla sua escussione, proprio in ragione della mancanza di un provvedimento giudiziario di sequestro che impedisse al di azionarlo e, di conseguenza, comportasse la Per_1 sospensione del decorso della prescrizione del relativo credito.
Pertanto, essendo prescritto il credito sotteso all'assegno bancario n. 3048024044-00, tratto sull' “Unicredit s.p.a.” il 30 marzo 2005, e ai vaglia cambiari protestati il 2 marzo
6 2005, gli eredi del hanno il diritto di ottenere dal , rispetto alla Per_1 Parte_1 somma ingiunta di euro 58.204,37, il pagamento del minore importo di euro 23.118,20, su cui non sono dovuti gli interessi moratori, non avendone il loro dante causa chiesto la corresponsione con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Fondato è anche il terzo motivo di gravame nella parte in cui l'appellante sostiene che il giudice di prime cure, nel rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2826/2016, ha violato l'art. 2697 cod. civ., atteso che il , nell'eccepire la prescrizione del Parte_1 credito derivante dall'assegno bancario n. 3048024044-00 e dai vaglia cambiari protestati il 2 marzo 2005, ha dimostrato l'esistenza di un fatto parzialmente estintivo del diritto azionato dal in via monitoria, con la conseguenza che il Tribunale di Salerno Per_1 avrebbe dovuto revocare il provvedimento monitorio ed accogliere l'avversa domanda di pagamento nella sola misura di euro 23.118,20.
Il terzo motivo di gravame, di contro, è infondato nella parte in cui il lamenta Parte_1 che il Tribunale di Salerno ha omesso di pronunciarsi sull'istanza di revoca dell'ordinanza del 30 gennaio 2018, con la quale gli erano state rigettate le istanze istruttorie articolate per dimostrare la fondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni asseritamente arrecatigli dal Per_1
Ed invero, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. si configura con esclusivo riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto e, dunque, con riguardo alla decisione di merito, e non anche in relazione ad istanze istruttorie, per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. 11 febbraio 2009, n. 3357; Cass. 18 marzo 2013, n. 6715; Cass. ord. 5 luglio 2016, n. 13716; Cass. ord. 20 ottobre 2017, n. 24830).
In ogni caso, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, inteso come difetto del momento decisorio, non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente pretermesso il provvedimento che risulta indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della domanda o dell'eccezione formulata dalla parte, anche se non sia svolta in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto qualora la domanda o l'eccezione non esplicitamente esaminate risultino incompatibili con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. ord. 13 agosto
2018, n. 20718; Cass. 29 gennaio 2021, n. 2151).
7 Ne deriva che, quand'anche si volesse ritenere che l'omessa pronuncia sulla richiesta di revoca dell'ordinanza di rigetto di deduzioni istruttorie integri la violazione dell'art. 112
c.p.c., il Tribunale di Salerno non sarebbe comunque incorso in tale vizio, atteso che, nel ritenere infondata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2826/2016, ha implicitamente disatteso l'istanza di cui trattasi, per non essere compatibile l'ammissione di mezzi di prova della sussistenza del diritto del di ottenere il risarcimento dei danni che Parte_1 avrebbe subito dal con il riconoscimento del credito fatto valere da Per_1 quest'ultimo in via monitoria.
La parziale fondatezza dei motivi di appello con i quali è stata eccepita la prescrizione di alcuni dei titoli di credito posti a base del decreto ingiuntivo n. 2826/2016 del Tribunale di Salerno comporta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la revoca di tale provvedimento monitorio e la condanna del al pagamento, in favore degli eredi Parte_1
della minore somma di euro 23.118,20. Per_1
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'inadempimento del quale il si è reso Parte_1 responsabile rispetto alle obbligazioni restitutorie non attinte da prescrizione, devono gravare sull'opponente e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'ammontare del credito effettivamente vantato dagli eredi del Per_1 che hanno comunque ottenuto l'accoglimento della domanda proposta dal loro dante causa, ancorché per un somma inferiore a quella richiesta (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un.,
31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. ord. 22 marzo 2023, n. 8175; Cass. 17 maggio 2024, n.
13827), ed in rapporto all'attività difensiva da costoro espletata, per il primo grado, nella misura già determinata dal Tribunale di Salerno con la sentenza impugnata, e, per il secondo grado, in euro 3.000,00 per compenso, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio,
8 euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Giuseppe Foglia, quale procuratore distrattario degli appellati, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 5736/2023 del Tribunale di Salerno con Parte_1 atto di citazione notificato il 17 gennaio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo n. 2826/2016 e condanna al Parte_1 pagamento, in favore di e , della minore Controparte_1 Controparte_2 somma di euro 23.118,20;
2. condanna alla refusione, in favore dell'avv. Giuseppe Foglia, Parte_1 quale procuratore distrattario di e , ex art. Controparte_1 Controparte_2
93, comma 1, c.p.c., delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, nella misura già determinata dal Tribunale di Salerno con la sentenza impugnata, e, per il secondo grado, in euro 3.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro
1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e ss. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
9
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 74/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] ed Parte_1 ivi residente, alla via C. Maiorini, n. 3, cod. fisc. , rappresentato e C.F._1 difeso, in virtù di mandato a margine dell'atto di appello, dall'avv. Ugo Della Monica, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni, al viale Garibaldi, n. 19; appellante
E
, nata a [...] il [...] ed Controparte_1 ivi residente, alla via L. Gaspari, n. 8, cod. fisc. , C.F._2 CP_2
, nato a [...] il [...], residente in [...], alla via
[...]
Milanesi, n. 22, cod. fisc. quali eredi di e C.F._3 Persona_1
rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla comparsa di Persona_2 costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Foglia, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Montecorvino Rovella, alla via A. Diaz, n. 41; appellati
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 5736/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: 1 per l'appellante (come da atto di appello) – “in via preliminare e pregiudiziale, ricorrendone i presupposti sia della manifesta fondatezza della impugnazione, sia del pericolo di un grave ed irreparabile pregiudizio che deriverebbe dall'esecuzione della sentenza, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza stessa inaudita altera parte, ravvisando la sussistenza anche di giusti e gravi motivi di urgenza, ovvero, in diversa ipotesi, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, in camera di consiglio;
riformare la sentenza di primo grado ed in accoglimento dell'appello proposto, accogliere la opposizione spiegata dal sig. e le Parte_1 conclusioni vi rassegate, ivi compreso l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale;
condannare le parti appellate, in solido, al pagamento dei diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per gli appellati (come da comparsa di costituzione e risposta) – “si conclude, pertanto, per il rigetto dell'appello manifestamente infondato in fatto ed in diritto ed inammissibile e/o improcedibile”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5736/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di ex art. Parte_1 Persona_1
645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 15 dicembre 2016, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2826/2016, emesso su ricorso spiegato dal per ottenere il pagamento della Per_1 somma di euro 58.204,37 in forza dell'assegno bancario n. 3048024044-00 di euro
34.086,17, tratto sull' “Unicredit s.p.a.” il 30 marzo 2005, dell'assegno bancario n.
0664171625-00 di euro 6.500,00, tratto sulla “Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.”, di due vaglia cambiari di euro 2.500,00 ciascuno, di quattro vaglia cambiari di euro 1.000,00 ciascuno e di diciassette vaglia cambiari di euro 500,00 ciascuno, titoli di credito sottoposti a sequestro il 24 febbraio 2005 nell'ambito del procedimento penale n. 1704/2005
R.G.N.R. e restituiti all'istante l'8 luglio 2016 a seguito dell'irrevocabilità della sentenza n. 969/2014, con la quale il Tribunale Penale di Salerno, assolvendolo dal reato di usura,
a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., ne aveva disposto il dissequestro;
2) condannava il alla refusione delle spese processuali Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione Parte_1 notificato il 17 gennaio 2024, assumendo che: 1) il giudice di primo grado aveva dichiarato l'inammissibilità della querela di falso spiegata per contestare l'abusivo riempimento dei 2 ventitré vaglia cambiari azionati dal sull'erroneo presupposto della sua Per_1 proposizione dopo che le parti avevano precisato le rispettive conclusioni;
in realtà,
l'udienza di precisazione delle conclusioni, originariamente fissata per il 19 settembre
2019, aveva subito diversi rinvii, l'ultimo dei quali al 13 aprile 2022, per essere poi anticipata, su istanza dell'opponente, al 4 novembre 2021, data nella quale veniva tenuta con modalità cartolare, sensi dell'art. 221, comma 4, decreto legge n. 34/2020; la querela di falso era stata depositata il 28 ottobre 2021 unitamente alle note di trattazione per l'udienza del 4 novembre 2021, sicché era stata tempestivamente proposta;
la querela di falso era fondata e meritevole di accoglimento, non avendo l'opponente mai sottoscritto e compilato i predetti effetti cambiari;
2) l'assegno bancario n. 3048024044-00 di euro
34.086,17, tratto sull' “Unicredit s.p.a.” il 30 marzo 2005, l'assegno bancario n.
0664171625-00 di euro 6.500,00, tratto sulla “Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.”, e i due vaglia cambiari protestati di euro 500,00 ciascuno, non essendo stati oggetto del sequestro disposto nel procedimento penale a carico del erano attinti da Per_1 prescrizione;
3) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Salerno in violazione dell'art. 2697 cod. civ., l'opposto non vantava alcun credito, avendone l'opponente eccepito l'inesistenza e la prescrizione;
inoltre, con le note di trattazione scritta depositate il 28 ottobre 2021, l'opponente aveva infruttuosamente chiesto la revoca dell'ordinanza del 10 gennaio 2018, con la quale gli erano state rigettate le istanze istruttorie articolate per dimostrare la fondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni arrecatigli dall'opposto, avendo il Tribunale di Salerno omesso di pronunciarsi al riguardo.
Con ordinanza del 17/29 aprile 2024, resa nel subprocedimento di cui agli artt. 283, comma 1, e 351, comma 3, c.p.c., questa Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 5736/2023 del Tribunale di Salerno.
Costituitisi anche nella fase di merito del giudizio con comparsa di risposta depositata il
6 maggio 2024, e , quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 Per_1
e a sua volta erede di quest'ultimo, contestavano la fondatezza
[...] Persona_2 dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 24 aprile 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 22 maggio/5 giugno 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
3 L'appello è parzialmente fondato e, come tale, va accolto per quanto di ragione.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale il lamenta che il Tribunale Parte_1 di Salerno ha dichiarato inammissibile la querela di falso per tardiva proposizione, occorre premettere che la previsione dell'art. 221, comma 1, c.p.c., ai sensi del quale tale rimedio giuridico può essere azionato in qualsiasi stato e grado del giudizio, deve essere intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire, a pena di inammissibilità, prima della rimessione della causa in decisione e, quindi, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, non potendo essere avanzata con atti, come la comparsa di cui all'art. 190 c.p.c., successivi a tale scansione processuale e riservati alla sola illustrazione delle difese delle parti (cfr., ex ceteris, Cass. 31 agosto 2011, n. 17900;
Cass. 1 febbraio 2016, n. 1870; Cass. ord. 21 settembre 2021, n. 25487).
Ne deriva che la querela di falso spiegata dal per denunciare l'abusivo Parte_1 riempimento dei ventitré vaglia cambiari azionati dal anche nella parte Per_1 riservata all'apposizione della sottoscrizione, essendo stata depositata il 28 ottobre 2021
e, dunque, ben prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 marzo 2023, vale a dire di quella nella quale, a seguito di numerosi rinvii disposti per tale incombente, venivano effettivamente concessi alle parti i termini perentori previsti dagli artt. 190, comma 1, e 281 quinquies, comma 1, c.p.c., al cui decorso la causa era trattenuta in decisione e definita con la sentenza impugnata, era stata tempestivamente proposta.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il dies ad quem per l'esperimento della querela di falso non coincideva con l'originaria udienza di precisazione delle conclusioni del 19 settembre 2019, giacché meramente differita, dapprima, al 17 febbraio 2021 e, di seguito, a date successive, ma con quella del 2 marzo
2023, nella quale soltanto la causa entrava nella fase decisionale.
Tuttavia, la querela depositata dal in data 28 ottobre 2021, pur non essendo Parte_1 inammissibile per tardiva proposizione, era comunque affetta da nullità, ai sensi dell'art. 221, comma 2, c.p.c., per non contenere alcuna indicazione degli elementi e delle prove dell'eccepita falsità dei ventitré vaglia cambiari azionati dal in via monitoria, Per_1 sicché la sentenza impugnata, sebbene sulla base di differenti ragioni, deve essere confermata nella parte in cui il Tribunale di Salerno non ne ha autorizzato la presentazione e non ha disposto la sospensione del giudizio, a norma degli artt. 225, comma 2, e 295
c.p.c., ben potendo, del resto, il giudice di appello, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio a correggere, modificare ed integrare la motivazione della decisione di primo grado, purché la modifica non riguardi statuizioni adottate con efficacia di giudicato
4 e non sia incentrata su elementi probatori che non siano già stati ritualmente acquisiti al processo (cfr., ex ceteris, Cass. 6 giugno 1987, n. 4945; Cass. 22 gennaio 2002, n. 696;
Cass. 14 marzo 2016, n. 4889).
In effetti, come emerge per tabulas, il , nel proporre la querela di falso, Parte_1 eccepiva l'abusivo riempimento dei ventitré effetti cambiari prodotti in giudizio dal anche nella parte destinata all'apposizione della firma, ma, oltre a non Per_1 enunciare gli elementi rivelatori di tale contraffazione, non articolava mezzi di prova, né produceva documenti idonei a dimostrare la fondatezza di quanto asserito, limitandosi, in via istruttoria, a chiedere l'acquisizione dei titoli di credito di cui trattasi in originale, sicché incorreva nella nullità comminata dall'art. 221, comma 2, c.p.c..
In particolare, il non indicava, né, tanto meno, depositava scritture autentiche Parte_1 di comparazione necessarie ad accertare la dedotta apocrificità delle firme apparentemente apposte sui ventitré vaglia cambiari, né chiedeva, a tal fine, di sottoporsi ad un saggio grafico, né instava per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, né, comunque, formulava mezzi istruttori finalizzati a recidere ogni forma di riconducibilità alla sua volontà dei titoli di credito in contestazione.
In definitiva, sebbene tempestivamente proposta, la querela di falso, in ogni caso, era priva dei requisiti di validità previsti dall'art. 221, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la sua insanabile nullità impediva ab imis al Tribunale di Salerno di autorizzarne la presentazione e di valutarla nel merito.
Parzialmente fondato, invece, è il secondo motivo di gravame, con il quale il Parte_1 eccepisce la prescrizione del credito vantato dagli eredi del in forza Per_1 dell'assegno bancario n. 3048024044-00 di euro 34.086,17, tratto sull' “Unicredit s.p.a.” il 30 marzo 2005, dell'assegno bancario n. 0664171625-00 di euro 6.500,00, tratto sulla
“Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.”, e dei due vaglia cambiari protestati di euro
500,00 ciascuno, per non essere tali titoli di credito stati assoggettati al sequestro penale.
Al riguardo, è necessario preliminarmente osservare che il sequestro penale, disposto prima della scadenza, di assegni bancari o effetti cambiari emessi o girati in favore dell'imputato costituisce un impedimento di ordine giuridico all'esercizio del diritto, impedimento incidente, a norma dell'art. 2935 cod. civ., sull'inizio del decorso della prescrizione dei diritti cartolari fino al dissequestro disposto con la sentenza definitiva di assoluzione, giacché, da un lato, quando i titoli di credito costituiscono il corpo del reato, nessun provvedimento di dissequestro è ipotizzabile in un momento precedente e, dall'altro, ai sensi dell'art. 258 c.p.p., la copia autentica dei documenti in sequestro può
5 essere rilasciata soltanto a coloro che li detenevano legittimamente (cfr., ex ceteris, Cass.
18 febbraio 1994, n. 1613; Cass. 29 maggio 1997, n. 4737).
Ne consegue che, essendo l'assegno bancario n. 0664171625-00 di euro 6.500,00, tratto sulla “Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.” senza data di emissione, stato oggetto del sequestro eseguito il 24 febbraio 2005 nell'ambito del procedimento penale a carico del costui poteva azionarlo, come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 Per_1 cod. civ., soltanto a decorrere dall'8 luglio 2016, data in cui gli veniva restituito dalla
Guardia di Finanza, unitamente ad altri documenti, a seguito dell'irrevocabilità della sentenza n. 969/2014, con la quale il Tribunale di Salerno, nell'assolverlo dal reato di usura, a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., ne aveva disposto il dissequestro, sicché, al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo del 12 ottobre 2016, nessuna prescrizione era configurabile in relazione al credito derivante dal predetto titolo.
Prescritto, di contro, è il credito incorporato nell'assegno bancario n. 3048024044-00 di euro 34.086,17, tratto sull' “Unicredit s.p.a.” il 30 marzo 2005 senza l'indicazione del luogo di emissione, e nei due vaglia cambiari di euro 500,00 ciascuno protestati il 2 marzo
2005, atteso che tali titoli, non essendo stati attinti dal sequestro eseguito il 24 febbraio
2005, come emerge dal verbale di esame della relativa documentazione del 12 settembre
2005 e da quello di dissequestro e restituzione dell'8 luglio 2016, potevano essere escussi dal quali promesse di pagamento, entro i dieci anni dalla rispettiva emissione, Per_1 per non essere configurabile, in assenza del vincolo di indisponibilità disposto nel procedimento penale, alcun impedimento giuridico all'esercizio del proprio diritto.
Né assume rilevanza, in senso contrario, con riguardo all'assegno bancario n.
3048024044-00 di euro 34.086,17, la circostanza che, come riportato dal consulente tecnico della Procura della Repubblica di Salerno nella relazione peritale depositata nel corso delle indagini preliminari il 31 ottobre 2006, il direttore della filiale di Battipaglia dell' “Unicredit s.p.a.”, in occasione dell'incontro del 25 maggio 2006, gli aveva riferito che tale titolo “era stato bloccato e quindi non poteva più essere riscosso da alcuno a seguito della presentazione da parte del correntista della denuncia-querela”, non costituendo l'iniziativa assunta dall'istituto bancario, ex se, un ostacolo giuridico alla sua escussione, proprio in ragione della mancanza di un provvedimento giudiziario di sequestro che impedisse al di azionarlo e, di conseguenza, comportasse la Per_1 sospensione del decorso della prescrizione del relativo credito.
Pertanto, essendo prescritto il credito sotteso all'assegno bancario n. 3048024044-00, tratto sull' “Unicredit s.p.a.” il 30 marzo 2005, e ai vaglia cambiari protestati il 2 marzo
6 2005, gli eredi del hanno il diritto di ottenere dal , rispetto alla Per_1 Parte_1 somma ingiunta di euro 58.204,37, il pagamento del minore importo di euro 23.118,20, su cui non sono dovuti gli interessi moratori, non avendone il loro dante causa chiesto la corresponsione con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Fondato è anche il terzo motivo di gravame nella parte in cui l'appellante sostiene che il giudice di prime cure, nel rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2826/2016, ha violato l'art. 2697 cod. civ., atteso che il , nell'eccepire la prescrizione del Parte_1 credito derivante dall'assegno bancario n. 3048024044-00 e dai vaglia cambiari protestati il 2 marzo 2005, ha dimostrato l'esistenza di un fatto parzialmente estintivo del diritto azionato dal in via monitoria, con la conseguenza che il Tribunale di Salerno Per_1 avrebbe dovuto revocare il provvedimento monitorio ed accogliere l'avversa domanda di pagamento nella sola misura di euro 23.118,20.
Il terzo motivo di gravame, di contro, è infondato nella parte in cui il lamenta Parte_1 che il Tribunale di Salerno ha omesso di pronunciarsi sull'istanza di revoca dell'ordinanza del 30 gennaio 2018, con la quale gli erano state rigettate le istanze istruttorie articolate per dimostrare la fondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni asseritamente arrecatigli dal Per_1
Ed invero, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. si configura con esclusivo riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto e, dunque, con riguardo alla decisione di merito, e non anche in relazione ad istanze istruttorie, per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. 11 febbraio 2009, n. 3357; Cass. 18 marzo 2013, n. 6715; Cass. ord. 5 luglio 2016, n. 13716; Cass. ord. 20 ottobre 2017, n. 24830).
In ogni caso, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, inteso come difetto del momento decisorio, non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente pretermesso il provvedimento che risulta indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della domanda o dell'eccezione formulata dalla parte, anche se non sia svolta in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto qualora la domanda o l'eccezione non esplicitamente esaminate risultino incompatibili con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. ord. 13 agosto
2018, n. 20718; Cass. 29 gennaio 2021, n. 2151).
7 Ne deriva che, quand'anche si volesse ritenere che l'omessa pronuncia sulla richiesta di revoca dell'ordinanza di rigetto di deduzioni istruttorie integri la violazione dell'art. 112
c.p.c., il Tribunale di Salerno non sarebbe comunque incorso in tale vizio, atteso che, nel ritenere infondata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2826/2016, ha implicitamente disatteso l'istanza di cui trattasi, per non essere compatibile l'ammissione di mezzi di prova della sussistenza del diritto del di ottenere il risarcimento dei danni che Parte_1 avrebbe subito dal con il riconoscimento del credito fatto valere da Per_1 quest'ultimo in via monitoria.
La parziale fondatezza dei motivi di appello con i quali è stata eccepita la prescrizione di alcuni dei titoli di credito posti a base del decreto ingiuntivo n. 2826/2016 del Tribunale di Salerno comporta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la revoca di tale provvedimento monitorio e la condanna del al pagamento, in favore degli eredi Parte_1
della minore somma di euro 23.118,20. Per_1
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'inadempimento del quale il si è reso Parte_1 responsabile rispetto alle obbligazioni restitutorie non attinte da prescrizione, devono gravare sull'opponente e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'ammontare del credito effettivamente vantato dagli eredi del Per_1 che hanno comunque ottenuto l'accoglimento della domanda proposta dal loro dante causa, ancorché per un somma inferiore a quella richiesta (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un.,
31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. ord. 22 marzo 2023, n. 8175; Cass. 17 maggio 2024, n.
13827), ed in rapporto all'attività difensiva da costoro espletata, per il primo grado, nella misura già determinata dal Tribunale di Salerno con la sentenza impugnata, e, per il secondo grado, in euro 3.000,00 per compenso, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio,
8 euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Giuseppe Foglia, quale procuratore distrattario degli appellati, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 5736/2023 del Tribunale di Salerno con Parte_1 atto di citazione notificato il 17 gennaio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo n. 2826/2016 e condanna al Parte_1 pagamento, in favore di e , della minore Controparte_1 Controparte_2 somma di euro 23.118,20;
2. condanna alla refusione, in favore dell'avv. Giuseppe Foglia, Parte_1 quale procuratore distrattario di e , ex art. Controparte_1 Controparte_2
93, comma 1, c.p.c., delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, nella misura già determinata dal Tribunale di Salerno con la sentenza impugnata, e, per il secondo grado, in euro 3.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro
1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e ss. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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