TRIB
Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 27/08/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 658/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 27 agosto 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, nessuno personalmente compare.
Il Giudice dà atto:
- che con provvedimento a verbale di udienza del 11.7.2025 è stato disposto che l'odierna udienza si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 11.7.2025, il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 27.8.2025, il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 658/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dall'Avv. Parte_1 C.F._1 DOMENICO NASO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Ministro pro tempore, con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. della dott. SOPPELSA CRISTIANA, elettivamente domiciliato presso l' Controparte_2
, sede di , sito in Via Don Minzoni 15;
[...] CP_2
non costituti;
Controparte_3 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“- ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente con conseguente disapplicazione della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo Cont determinato stipulati con il , della monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola;
E PER L'EFFETTO
- CONDANNARE le Amministrazioni resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute in relazione agli aa.ss. 2020/21 - 2021/22 – 2022/23 e 2023/24, per complessivi € 3.807,83 ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge.
[...] Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre al rimborso del cu qualora versato”.
Per parte resistente: pagina 2 di 19 “- Rigettare le domande attoree in quanto del tutto infondate nel merito;
- In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, dichiarare errato il conteggio effettuato da controparte delle ferie per gli AA. SS. 2020/21 e 2023/24 con conseguente rideterminazione delle relative spettanze.
- Vittoria di spese o, in subordine, compensazione delle stesse”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 6.10.2024 ha convenuto in giudizio il Parte_1 per sentire accogliere le conclusioni riportate in Controparte_5 epigrafe, allegando a tal fine (i) di aver prestato servizio negli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 in qualità di docente c.d. precaria di scuola primaria, in forza di contratti con decorrenza dal 16.09.2020 al 30.6.2021 (a.s. 2020/2021), dal 04.09.2021 al 30.06.2022 (a.s. 2021/2022), dal 21.09.2022 al 30.06.2023 (a.s. 2022/2023) e dal
06.09.2023 al 30.06.2024 (a.s. 2023/2024); (ii) di aver maturato giorni di ferie sulla base di quelli di servizio effettivamente prestati nel corso dei suddetti anni scolastici, così come previsto dall'art. 35 CCNL Scuola vigente;
(iii) di non aver usufruito di alcun giorno di ferie volontario, ma di essere stata collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni;
(iv) di aver diritto al pagamento di una indennità sostitutiva tanto per le ferie maturate e non godute, quanto per quelle godute d'ufficio in corrispondenza dei periodi di sospensione delle attività scolastiche, lamentando di non essere stata né invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione.
Ha, in particolare, dedotto la violazione ed erronea applicazione da parte dell'Amministrazione convenuta (i) dell'art. 5, comma 8 d.l. 95/2012 nell'interpretazione conforme all'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE, che non consentirebbe la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, senza che il lavoratore sia stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, e della quale disposizione, nella formulazione letterale, ha pertanto invocato la disapplicazione per contrasto con la normativa eurounitaria;
(ii) dell'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
(iii) dell'art. 36, comma 3 Cost.; (iv) dell'art. 2109
c.c.; (v) dell'art. 45, comma 2 del D.lgs. 165/2001; (vi) dell'art. 35 CCNL Scuola vigente;
chiedendo la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento della predetta indennità sostitutiva.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta. Cont Si è costituito ritualmente in giudizio il , il quale, negando la sussistenza di un diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha eccepito come la ricorrente sia stata posta pagina 3 di 19 nelle condizioni di poter usufruire delle ferie maturate attraverso la programmazione delle attività didattiche e dei conseguenti impegni richiesti al personale docente contenuta nel Piano
Annuale delle Attività predisposto prima dell'inizio delle lezioni, e sia stata avvisata della perdita delle ferie in caso di mancato godimento mediante la sottoscrizione del contratto di lavoro che qualificava il pagamento delle stesse solo come ipotesi “eventuale”.
Ha contestato come erroneo il conteggio delle ferie spettanti alla ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024, evidenziando come ella abbia in tali annualità svolto orario di lavoro part time ricalcolando al ribasso sia le ferie maturate sia l'importo lordo giornaliero, in particolare:
- nell'a.s. 2020/2021, in servizio presso l' con contratto dal 16.09.2020 al CP_6
30.06.2021 per 14 ore settimanali su 24 distribuite per 3 giorni alla settimana (cfr. docc. 1 e 2 all. alla memoria), il numero di ferie maturate sarebbe da individuare in complessivi 16 giorni
(12 giorni ai quali aggiungere le 4 festività soppresse) con conseguente riduzione dell'importo lordo giornaliero ad € 32,63 (55,94 : 24 = x : 14 -> x = € 32,63);
- nell'a.s. 2023/2024, in servizio presso l' con contratto dal 06.09.2023 al CP_6
30.06.2024 per 10 ore settimanali distribuite su due giorni (cfr. docc. 3 e 4 all. al ricorso), il numero di ferie maturate sarebbe da individuare in complessivi 12 (8 giorni ai quali aggiungere le 4 festività soppresse) e l'importo lordo giornaliero ridotto ad € 23,30
(55,94:24=x:10); ha dunque negato l'esistenza di giorni idonei alla monetizzazione per tutte le annualità, una volta decurtati dal numero di ferie complessivo rideterminato sia i giorni corrispondenti alla sospensione delle attività didattiche sia quelli ulteriori di cui il docente abbia fruito a domanda (ancorchè, nel caso di specie, pari a zero), ed ha pertanto chiesto il rigetto della domanda attorea.
La causa, documentale, è stata discussa e decisa all'udienza del 27 agosto 2025.
Preliminarmente, occorre ricordare, con la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. L.
27.12.2024, n. 34605; Cass., Sez. L.18.7.2023, n. 20916), che “«il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione statale della Pubblica
Istruzione … e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa;
conseguentemente, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto» (Cass. n. 6372/2011, che cita, conformi, Cass. nn. 9752/2005 e 20521/2008). Più di recente è stato ulteriormente chiarito che gli uffici scolastici territoriali, con i loro dirigenti, sono muniti della veste di organi del e di poteri di rappresentanza verso l'esterno, CP_1
pagina 4 di 19 ma non di un'autonoma soggettività, distinta da quella del stesso (Cass. n. CP_1
32938/2021). Il rapporto processuale, così come il rapporto di lavoro, è unico e fa capo, sul lato datoriale, al , senza che possa porsi un problema di integrazione del CP_1 contraddittorio con la sua singola articolazione periferica” (Cass., Sez. L.18.7.2023, n.
20916, cit.).
Poiché, però, la giurisprudenza di legittimità a sezioni unite ha anche, nel frattempo e successivamente alle prime pronunce appena sopra richiamate, chiarito la distinzione che corre tra legittimazione al processo (attiva o passiva) e titolarità (attiva o passiva) della posizione soggettiva oggetto dell'azione (si v. la fondamentale pronuncia di Cass. S.U.
16.2.2016 n. 2951), occorre precisare i principi di diritto sopra ricordati nel senso che va, nel caso di specie, escluso che gli Istituti scolastici convenuti siano effettivi titolari del rapporto di lavoro e dunque anche del rapporto processuale instaurato con la domanda di parte ricorrente che nel rapporto di lavoro trova la sua giustificazione, dal che consegue la necessità non già di dichiarare il difetto di legittimazione passiva di questi ultimi ma direttamente di rigettare la domanda, nel merito, nei loro confronti, in quanto formulata contro soggetti non titolari del rapporto.
3. La normativa di riferimento.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che si è occupata della questione della monetizzazione delle ferie non godute da parte del personale docente e, in particolare, dei docenti c.d. precari assunti con contratti di lavoro aventi durata fino al termine delle lezioni o comunque fino al 30 giugno di ciascun anno (da ultimo, si v. Cass.
7.5.2025 n. 11968),
l'analisi del contesto normativo di riferimento deve muovere dal contratto collettivo del personale della scuola per il quadriennio 2006/2009, su cui è successivamente intervenuta la fondamentale normativa primaria entrata in vigore nel corso dell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto , del 29.11.2007, disciplinava le Per_1 ferie del personale all'art. 13, i cui commi 9 e 10 si occupavano nello specifico del personale docente.
In base al comma 9, le ferie dovevano essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione “delle attività didattiche”; durante la rimanente parte dell'anno poteva essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi.
pagina 5 di 19 Il comma dieci stabiliva, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non potessero essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - fossero godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dalle attività didattiche.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, poneva alcune precisazioni: in particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato fosse stata tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sarebbero state liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico), e si prevedeva altresì, espressamente, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. 11968/2025, cit.), la norma doveva essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non poteva considerarsi obbligato a fruire delle ferie “nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificassero tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico»”.
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il personale docente a termine non era tenuto a chiedere le ferie né poteva essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le eventuali ferie non godute sarebbero state liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore nell'anno 2012, nel contesto di più ampi interventi di contenimento della spesa pubblica.
Dapprima l'art. 5 co. 8 del d.l. n. 95 del 6.7.2012, conv. in l. n. 135/2012, ha così disposto:
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici pagina 6 di 19 sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Sulla norma è intervenuta la Corte costituzionale con sentenza n. 95 del 6.5.2016 che, pur dichiarando non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice rimettente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
“In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea” (Cass.
11968/2025 cit.).
Successivamente il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della l. n. 228 del 2012 (entrato in vigore l'1.1.2013 ed applicabile a partire dall'anno scolastico 2013/2014, come chiarito più volte dalla Suprema Corte: ad es. da Cass.
14268/2022) - dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1 “il personale docente di tutti i gradi di istruzione [quindi, senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato] fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
pagina 7 di 19 Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del
2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche [la previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto): Cass. 11968/2025], limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
“In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n.
95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie e al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013” (Cass. 11968/2025 cit.).
Quanto alla corretta comprensione del riferimento normativo ai “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, vale richiamare l'art. 74 d.lgs. 297/1994, il quale prevede che “Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”.
Il periodo destinato invece allo svolgimento delle lezioni in senso stretto, solitamente compreso tra la prima decade dei mesi di settembre e di giugno di ciascun anno scolastico, è pagina 8 di 19 determinato con apposite deliberazioni delle Giunte regionali, nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regioni dall'art. 138 comma 1 lett. a e d del d.lgs. n. 112/1998.
All'interno del più ampio “calendario scolastico” stabilito a livello regionale sono indicati, ovviamente, anche i giorni di “sospensione delle lezioni”, solitamente collocati in prossimità delle festività riconosciute a livello nazionale (Natale, Pasqua, 1° novembre, 25 aprile, 1° maggio, etc.).
4. La giurisprudenza della CGUE.
In via preliminare è opportuno ricordare che, con riferimento ai docenti a tempo determinato, la Corte di Giustizia ha affermato che “l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che consente di porre fine, alla data di conclusione del periodo di lezioni, al rapporto di lavoro a tempo determinato dei docenti assunti per un anno scolastico in qualità di funzionari ad interim, quantunque ciò privi tali docenti dei giorni di ferie annuali estive retribuite inerenti a tale anno scolastico, purché tali docenti percepiscano un'indennità finanziaria a tale titolo”
(sentenza della Prima Sezione 21.11.2018, nella causa C-245/17).
In termini più generali, “secondo costante giurisprudenza della Corte, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 […] il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio essenziale del diritto sociale dell'Unione, in quanto tale diritto alle ferie annuali retribuite comprende anche il diritto all'ottenimento di un pagamento. Infatti, l'espressione «ferie annuali retribuite», utilizzata dal legislatore dell'Unione, tra l'altro, all'articolo 7 della direttiva 2003/88, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi del medesimo, la retribuzione del lavoratore deve essere mantenuta. In altre parole, quest'ultimo deve continuare a percepire la retribuzione ordinaria nel corso di tale periodo di riposo e di svago (sentenza 12.11.2014,
C-118/13, § 20 e 21).
Con tre sentenze della Grande Sezione del 6.11.2018 (rispettivamente, in cause riunite C-
569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), pur rese in relazione a rapporti di lavoro diversi da quello di docente pubblico, la Corte, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il pagina 9 di 19 lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, demandando al giudice del rinvio il compito di “verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione” (causa C-684/16).
Più di recente, e con specifico riferimento al divieto di monetizzazione delle ferie non godute imposto dalla legge italiana per i dipendenti pubblici con il già citato art. 5, comma 8, D.L. n.
95/2012, la Corte di Giustizia ha da un lato ampliato il novero delle vicende estintive del rapporto di lavoro dalle quali scaturisce comunque il diritto alla monetizzazione e, dall'altro, ha confermato che il legislatore nazionale possa apportare limitazioni al diritto alla monetizzazione delle ferie, purchè sia rispettato il contenuto essenziale del diritto e osservato il principio di proporzionalità, tenendo adeguatamente conto delle sottese finalità, di interesse generale per l'ordinamento, della normativa.
In particolare, dopo aver premesso che l'articolo 7 par. 1 della direttiva UE n. 2003/88 riflette e concretizza il diritto fondamentale a un periodo annuale di ferie retribuite sancito dall'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, ha rilevato come con lo stesso articolo non sia incompatibile, in linea di principio, “una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce” (§ 35) affermando che “tale direttiva non può, in linea di principio, vietare una disposizione nazionale ai sensi della quale, al termine di tale periodo, i giorni di ferie annuali retribuite non goduti non potranno più essere sostituiti da un'indennità finanziaria, neppure in caso di successiva cessazione del rapporto di lavoro, allorché il lavoratore ha avuto la possibilità di esercitare il diritto che detta direttiva gli attribuisce” (§ 39), e ribadendo quanto già in precedenza statuito, e cioè che “il datore di pagina 10 di 19 lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punti 45 e 46). Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018,
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punti 46 e 55)” (§ 49 e 50).
Non è irrilevante sottolineare come anche la giurisprudenza della CGUE presupponga che l'indennità sostitutiva, come tale, debba essere riconosciuta al lavoratore quando egli non abbia potuto effettivamente godere delle ferie retribuite riconosciutegli.
5. La giurisprudenza interna.
La Corte di Cassazione si è più volte pronunciata in materia affermando il principio per cui “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande pagina 11 di 19 Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”
(Cass.
7.5.2025 n. 11968; Cass. 17.6.2024, n. 16715; Cass. ord. n. 13440 del 15.5.2024 e n.
14268 del 5.5.2022, perlopiù rese in giudizi aventi ad oggetto rapporti di lavoro instaurati prima del 1.1.2013).
In particolare, nella pronuncia n. 16715/2024, la Suprema Corte, decidendo sul ricorso proposto da una docente che aveva dedotto (e deve ritenersi, pur nel silenzio della pronuncia sul punto, anche provato in causa) che “i suoi dirigenti scolastici avevano considerato come giorni di ferie fruiti anche quelli intercorsi fra l'8 giugno di ogni anno, data di conclusione delle lezioni, e il 30 giugno, nonostante non avesse mai chiesto di godere di dette ferie e non fosse mai stata collocata in congedo d'ufficio”, laddove invece ella “sarebbe rimasta a disposizione dell'istituto scolastico nel periodo compreso fra la fine delle lezioni (di solito, l'8 giugno) e il termine delle attività didattiche (che coincideva sempre con il 30 giugno)”, ha espressamente affermato che “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art.
74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
Ha ribadito il principio di diritto già in precedenza affermato (e sopra riportato), con la precisazione per cui “In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
pagina 12 di 19 In senso analogo deve richiamarsi anche Cass.
6.11.2024 n. 28587, che dopo aver richiamato la precedente pronuncia n. 16715/2024, ha aggiunto: “l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno ministero ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
Quanto, infine, alla prova della mancata fruizione delle ferie, la giurisprudenza di legittimità, pur con diversi accenti (si v. quanto in proposito ricostruito da Cass.
8.7.2022 n. 21780), ha ripetutamente affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare
l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (Cass. n. 8521 del 2015; n. 26985 del 2009; n. 22751 del 2004) oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto (così Cass. n. 21780 del 2022). Analoghi principi valgono per la domanda relativa a festività o riposi non goduti (v. Cass. n. 5649 del 2004; n.
4223 del 1992)” (Cass. 31.5.2024 n. 15258).
Nella giurisprudenza di merito si registrano orientamenti parzialmente diversi, dovuti sia alle peculiarità dei singoli casi in esame, sia ad una affermata necessità di considerare diversamente, ai fini che qui rilevano, il periodo di “sospensione delle lezioni” in senso stretto
(corrispondente alle festività stabilite dal calendario scolastico annuale nel periodo compreso tra l'inizio e la conclusione delle lezioni), ed il periodo di sospensione delle attività compreso, pagina 13 di 19 per i docenti a tempo determinato e con contratti in scadenza al 30 giugno di ciascun anno, tra la data di termine delle lezioni stabilita dal calendario regionale (solitamente corrispondente alla prima decade del mese di giugno) ed il 30 giugno di ciascun anno.
A tal proposito appare condivisibile quanto rilevato dalla giurisprudenza di merito (ad es.,
Trib. Milano n. 3074/2025 del 4.7.2025, reperibile in https://bdp.giustizia.it/), secondo cui, in conformità alle pronunce della Suprema Corte in materia, e sempre che il dipendente non riceva un diverso invito a godere delle ferie a pena di perdita delle stesse, nel periodo di tempo compreso tra la data di fine delle lezioni ed il 30 giugno il docente debba considerarsi
“a disposizione” della pubblica amministrazione di appartenenza, come confermato a livello amministrativo dalle ordinanze ministeriali emesse annualmente per dettare le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, le quali prevedono
“il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell'istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2024, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte” (in tal senso si esprime l'art. 13 comma 4 dell'ordinanza ministeriale. n.
55 del 22.3.2024, reperibile in https://www.mim.gov.it/, ed analogamente quelle precedenti).
Il legislatore non ha espressamente disciplinato le modalità di gestione delle ferie nel suddetto periodo (immediatamente precedente il 30 giugno) in cui il docente deve considerarsi “nella disponibilità” del . Sulla scorta della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, CP_1 egli non può ritenersi in ferie, salvo che non sussista una esplicita richiesta del docente e la successiva autorizzazione del Dirigente scolastico, od il diverso invito del datore di lavoro a fruire delle ferie residue in quel periodo.
Diversamente, nei giorni di sospensione “delle lezioni” in senso stretto (ossia i periodi di chiusura delle scuole nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle lezioni, determinati dai calendari scolastici regionali), l'art. 1 co. 54 della l. n. 228/2012 prescrive che il personale docente di tutti i gradi di istruzione “fruisca delle ferie”.
In tal caso, il docente non può essere considerato il servizio, né sussiste altra ragione, logica o giuridica, né risulta disposizione normativa od amministrativa che consenta di ritenere in quei periodi il docente “nella disponibilità” dell'amministrazione di appartenenza, ovvero impegnato in attività didattiche diverse dallo svolgimento delle lezioni in senso stretto, potendo dirsi fatto notorio – cui consegue il regime probatorio di cui all'art. 115 co. 2 cpc – quello per cui in quei periodi di sospensione le scuole sono chiuse proprio per consentire il godimento del dovuto riposo all'interno della organizzazione dell'intero anno scolastico. pagina 14 di 19 È evidentemente salvo il caso in cui il docente, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento della corrispondente indennità sostitutiva, alleghi e provi di non aver effettivamente goduto del riposo feriale in quei periodi, quale fatto costitutivo della sua pretesa.
Secondo la medesima giurisprudenza di merito sopra richiamata, peraltro, se non si tenesse conto di tale specificità del rapporto dei docenti e del riposo di cui abbiano, comunque, beneficiato nei periodi di sospensione delle lezioni come sopra ricordati, si giungerebbe alla illogica conseguenza di riconoscere loro un arricchimento ingiustificato, e di negare lo stesso presupposto logico da cui anche tutta la giurisprudenza di legittimità ed europea sopra richiamata muove, e cioè quello per cui l'indennità “sostitutiva per le ferie non godute” in tanto possa riconoscersi in quanto non sussista, da parte del lavorate, il godimento effettivo dei giorni di ferie maturati.
6. Il caso di specie.
ha chiesto in questo giudizio la condanna del a Parte_1 CP_1 corrisponderle l'indennità sostitutiva relativamente alle annualità 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, nelle quali ha stipulato con la P.A. i seguenti contratti di lavoro: (i) nell'a.s. 2020/2021 contratto di lavoro con decorrenza dal 16.09.2020 al 30.06.2021 per 14 ore settimanali complessive;
(ii) nell'a.s. 2021/2022 contratto di lavoro con decorrenza dal
04.09.2021 al 30.06.2022 per 23 ore settimanali complessive;
(iii) nell'a.s. 2022/2023 contratto di lavoro con decorrenza dal 21.09.2022 al 30.06.2023 per 24 ore settimanali complessive;
(iv) nell'a.s. 2023/2024 contratto di lavoro con decorrenza dal 06.09.2023 al
30.06.2024 per 10 ore settimanali complessive.
Nel caso di specie, però, ella ha espressamente dedotto di essere stata collocata in ferie d'ufficio, e di averne pertanto goduto, “durante i giorni di sospensione delle lezioni”, chiedendo la corresponsione di compensi “sostitutivi” sia “per i periodi di ferie maturati e non goduti”, sia “per i periodi di sospensione delle attività scolastiche nei quali è stata posta in ferie d'ufficio” (ricorso, pagg. 2, 5 e 6), senza neppure allegare la circostanza per cui nei giorni del collocamento in ferie d'ufficio ella avrebbe comunque prestato l'attività lavorativa,
e dunque omesso di godere dell'effettivo riposto connesso alle ferie.
Sulla scorta di quanto ampiamente esposto supra, la domanda di pagamento della indennità sostitutiva per ferie in realtà effettivamente godute dal lavoratore va rigettata in quanto manifestamente infondata.
pagina 15 di 19 Quanto al computo delle ferie maturate, si evidenzia che, come correttamente rilevato – senza contestazioni da parte della ricorrente all'udienza del 10.12.2024 – dal convenuto e CP_1 come già esposto supra, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024 la ha Pt_1 osservato un orario di lavoro part time, del quale non può non tenersi conto in sede di calcolo dei giorni di ferie maturati, che vanno pertanto determinati nel seguente modo:
- per l'anno scolastico 2020/2021 nel numero di 12, ai quali aggiungere le 4 festività soppresse, per un totale di giorni 16;
- per l'anno scolastico 2021/2022nel numero di 24,66, ai quali aggiungere le 4 festività soppresse, per un totale di giorni 28,66;
- per l'anno scolastico 2022/2023nel numero di 23,25, ai quali aggiungere le 4 festività soppresse, per un totale di giorni 27,25;
- per l'anno scolastico 2023/2024 nel numero di 8, ai quali aggiungere le 4 festività soppresse, per un totale di giorni 12.
Come emerge dalla documentazione depositata dal , anche su ordine pronunciato ex CP_1 art. 213 e 421 cpc (in particolare, il piano delle attività didattiche e prospetto dei giorni di sospensione delle lezioni per ciascuno degli anni scolastici di riferimento), i giorni di
“sospensione delle lezioni” in senso stretto, stabiliti dal calendario regionale, sono stati per l 020/2021 i seguenti 15 (cfr. doc. 5 di parte resistente): Pt_2
- 8 giorni dal 24.12.2020 al 6.1.2020 (festività natalizie);
- 3 giorni dal 15.02.2021 al 17.02.2021(carnevale e mercoledì delle Ceneri);
- 4 giorni dal 01.04.2021 al 06.04.2021(festività pasquali); per l'A.S. 2021/2022 i seguenti 18 (cfr. doc. 6 di parte resistente):
- 11 giorni dal 24.12.2021 al 08.01.2022 (festività natalizie);
- 3 giorni dal 28.2.2022 al 2.3.2022 (carnevale e mercoledì delle Ceneri);
- 4 giorni dal 14 al 19.4.2022 (festività pasquali); per l'A.S. 2022/2023 i seguenti 22 (cfr. doc. 7 di parte resistente):
- 1 giorno il 31 ottobre 2022 (ponte della solennità di Ognissanti);
- 2 giorni dall' 8 al 10.12.2022 (ponte dell' Immacolata);
- 11 giorni dal 24.12.2022 al 7.1.2023 (festività natalizie);
- 3 giorni dal 20 al 22.2.2023 (carnevale e mercoledì delle Ceneri);
- 3 giorni dal 6 all'8.4.2023 (festività pasquali);
- 1 giorno il 24 aprile 2023 (ponte anniversario della Liberazione);
- 1 giorno il 3 giugno 2023 (ponte della festa nazionale della Repubblica). pagina 16 di 19 per l'A.S. 2023/2024 i seguenti 19 (cfr. doc. 8 di parte resistente):
- 1 giorno il 9 dicembre 2023 (ponte dell'Immacolata);
- 9 giorni dal 23.12.2023 al 6.1.2024 (festività natalizie);
- 3 giorni dal 12 al 14.2.2024 (carnevale e mercoledì delle Ceneri);
- 4 giorni dal 28.3.2023 al 2.4.2024 (festività pasquali);
- 2 giorni dal 26 al 27.4.2024 (ponte anniversario della Liberazione).
Avendo la ricorrente goduto delle ferie in tali periodi, nulla le è dovuto a titolo di indennità sostitutiva.
Quanto ai residui 16,91 giorni di ferie, così suddivisi:
- per l'anno scolastico 2020/2021 1 giorno (16 – 15);
- per l'anno scolastico 2021/202210,66 giorni (28,66 – 18);
- per l'anno scolastico 2022/20235,25 giorni (27,25 – 22);
- per l'anno scolastico 2023/2024non residuano giorni di ferie (12 – 19); facendo applicazione dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte (in particolare nelle sentenze nn. 16715/2024 e 28587/2024), va escluso che la ricorrente possa considerarsi in ferie nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e la scadenza contrattuale del 30.6, dovendo ella nello stesso periodo essere considerata “a disposizione” dell'amministrazione convenuta.
Va altresì escluso che il piano annuale delle attività stabilito dall'amministrazione resistente
(docc. da 1 a 4 di parte resistente depositati il 22.7) possa considerarsi valido invito da parte del datore di lavoro a godere delle ferie nei giorni diversi da quelli predestinati a specifiche attività, ovvero come espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva (Cass. 16715/2024 cit.), e ciò sia perché nulla di tutto ciò risulta dal contenuto del documento menzionato, sia perché la sua stessa formulazione conferma il fatto che nel periodo successivo alla fine delle lezioni e fino al 30 giugno il docente deve considerarsi “a disposizione” dell'amministrazione, senza una chiara predeterminazione dei giorni comunque da destinare al riposo, sia perché non rinvia ad alcuna disposizione di legge che preveda il collocamento in ferie d'ufficio e possa dirsi presuntivamente conosciuta dal docente, anche all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro contenente la clausola di rinvio alla legislazione vigente in materia.
A sostegno della tesi secondo la quale la docente nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30.06 debba considerarsi “a disposizione” concorre la stessa produzione dei Piani delle Attività prodotti dall'Amministrazione convenuta, per esempio (i) i Piani degli aa.ss. pagina 17 di 19 2020/2021 e 2021/2022 indicano la data del “Collegio Docenti” utilizzando l'espressione generica “fine giugno”; (ii) il Piano dell'a.s. 2022/2023 indica i giorni 12, 13 e 14 giugno per gli scrutini, il 28 e il 30 giugno rispettivamente per il “Coordinamento infanzia verifica attività e formazioni sezioni” e il “Collegio Docenti”, mentre non fissa alcuna data per altre attività da effettuarsi tra il 14 e il 28.06 (riunione preliminare, inizio esami di stato e Scrutini
2° quadrimestre sc. Primaria), riportando la dicitura “date da stabilire in funzione della circolare sugli esami di stato e sui conseguenti impegni del DS nella scuola di titolarità e nella scuola di reggenza” (cfr. pagg. 6 e 7 doc. 3 di parte resistente); (iii) il Piano dell'a.s.
2023/2024 avverte che lo stesso “fornisce indicazioni di massima, suscettibili di variazioni, integrazioni e/o aggiustamenti in corso d'anno, per sopravvenute esigenze di servizio”, indica con data “da definire” alcune attività da effettuarsi tra il 17.06 e il 28 o 29.06 e stabilisce quale ultimo impegno per il docente il “Collegio Docenti” da svolgersi “Venerdì 28 o Sabato
29” giugno (cfr. pag. 1 e 5 doc. 4 di parte resistente).
Ai fini della quantificazione, il ha riconosciuto come corretto il calcolo del valore CP_1 della indennità giornaliera in misura di € 55,94 solo per gli anni scolastici 2021/2022 e
2022/2023, per cui alla ricorrente andrà riconosciuta complessivamente la somma di € 922,64, così rideterminata:
- per l'anno scolastico 2020/2021 € 32,63 (€ 32,63 x 1);
- per l'anno scolastico 2021/2022€ 596,32 (€ 55,94 x 10,66);
- per l'anno scolastico 2022/2023€ 293,69(€ 55,94 x 5,25);
- per l'anno scolastico 2023/2024non residuano giorni di ferie, sulla quale sono dovuti interessi di legge e rivalutazione dalla maturazione del diritto, che va individuata nella cessazione del rapporto di lavoro al 30 giugno di ogni annualità.
7. Le spese di lite.
La parziale soccombenza reciproca e l'incertezza giurisprudenziale in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 658/2024 promossa da Parte_1 contro il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte ricorrente nei confronti dei convenuti Controparte_3
, che dichiara contumaci;
[...]
pagina 18 di 19 2) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla monetizzazione delle ferie non godute per i soli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 nella misura indicata in motivazione;
3) per l'effetto condanna il convenuto al pagamento alla ricorrente della CP_1 somma di € 922,64, oltre interessi di legge e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo;
4) compensa le spese.
Così deciso in Rovigo, in data 27 agosto 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 19 di 19