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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 682/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 4 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato CARDIA ALESSANDRO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
è presente la parte personalmente;
Per la parte resistente compare l'avvocato BERTAZZOLI e PARADISI, le quali si riportano ai propri atti e insistono in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 6 N. R.G. 682/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 682/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CARDIA Parte_1
ALESSANDRO
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. PARADISI MONICA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava “A) accertare e Parte_1
dichiarare che la SI.ra ha lavorato senza regolare Parte_1
pagina 2 di 6 contratto dal 1.5.2018 al 8.7.2018 presso la SI.ra , quale titolare del CP_1
Buddha Bar, corrente a Fusignano (RA), Via Garibaldi n. 9, P. IVA , e per P.IVA_1
l'effetto, condannare la datrice di lavoro a regolarizzare il rapporto di lavoro come subordinato a tempo indeterminato a partire dal 1.5.2018; B) per l'effetto e per tutte le argomentazioni esposte, accertare e dichiarare illegittimi i successivi contratti di tirocinio dal 9.7.2018 al 8.7.2019, di lavoro intermittente dal 9.7.2019 al 30.6.2019 e di lavoro a tempo indeterminato part-time dal 28.9.2020 al 15.4.2022, intercorsi fra la ricorrente SI.ra e la SI.ra , quale titolare Parte_1 CP_1
del Buddha Bar, corrente a Fusignano (RA), Via Garibaldi n. 9, P. IVA e P.IVA_1
per l'effetto, dichiarare il rapporto di lavoro come subordinato a tempo indeterminato a partire dal 1.5.2018; C) accertare e dichiarare che la SI.ra Parte_1
effettuava la propria prestazione lavorativa alle dipendenze della SI.ra , CP_1
quale titolare del Buddha Bar, corrente a Fusignano (RA), Via Garibaldi n. 9, P. IVA
, per 23 ore settimanali nel periodo dal 1.5.2018 al 8.7.2018, per 38 ore P.IVA_1
settimanali nel periodo dal 9.7.2018 al 8.7.2019 e per 34 ore settimanali nel periodo dal
9.7.2019 al 30.6.2020, così come per 34 ore settimanali nel periodo dal 28.9.2020 al
15.4.2022 e per l'effetto, dichiarare il rapporto di lavoro come subordinato a tempo indeterminato part-time per 23 ore settimanali nel periodo dal 1.5.2018 al 8.7.2018, per
38 ore settimanali nel periodo dal 9.7.2018 al 8.7.2019 e per 34 ore settimanali nel periodo dal 9.7.2019 al 30.6.2020, così come per 34 ore settimanali nel periodo dal
28.9.2020 al 15.4.2022; D) accertare e dichiarare il diritto in capo alla SI.ra
all'inquadramento contrattuale al V° livello del CCNL Parte_1
Pubblici Esercizi, superiore a quello illegittimamente indicato dalla datrice di lavoro in tutti i contratti susseguitisi durante il rapporto lavorativo;
E) per l'effetto di tutto quanto sopra, condannare la SI.ra , quale titolare del Buddha Bar, CP_1
corrente a Fusignano (RA), Via Garibaldi n. 9, P. IVA , al pagamento in P.IVA_1
favore della SI.ra delle differenze retributive maturate dal Parte_1
1.5.2018 al 15.4.2022 pari alla somma complessiva di €. 35.898,00, o alla cifra,
pagina 3 di 6 maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa”.
resisteva al ricorso, negando un pregresso rapporto in nero rispetto CP_1
alle assunzioni formali, negando lo svolgimento di un orario maggiore rispetto a quello formalizzato e negando che la ricorrente avesse mai lavorato da sola nel proprio bar.
La causa era istruita con prove orali e c.t.u. (avente ad oggetto il seguente quesito:
“determini il C.T.U. – a partire dal 9.7.2019 e nei periodi nei quali la ricorrente è stata contrattualizzata alle dipendenze della resistente, ad eccezione del periodo in cui la stessa ha goduto della cassa integrazione covid – le spettanze della ricorrente, considerando un reale orario di lavoro di 34 ore settimanali, con 1 giorno di riposo la domenica, nonché applicando al rapporto l'inquadramento nel 5° livello del CCNL applicato al rapporto di lavoro;
calcolo al lordo di contributi e imposte e detratto quanto percepito in corso di rapporto (come ammesso dalla lavoratrice in ricorso e nei propri conteggi)”) e quindi, fallito il tentativo di conciliazione (quello post prove orali prevedeva la seguente proposta: “pagamento alla ricorrente di € 8.000,00 netti, oltre a contributo spese legali di € 2.500 per compensi oltre accessori di legge e abbandono della lite”), quindi posta in decisione.
Il ricorso è fondato solo in parte, ossia con riferimento al periodo contrattualizzato tra le parti (dalle prove orali svolte non è in particolare risultata sufficiente prova di un pregresso rapporto in nero), ma con un maggiore orario effettivo rispetto a quello formalmente previsto (quindi 34 ore settimanali, 1 giorno di riposo, la domenica, essendo risultata la presenza della ricorrente non solo per 2 ore al giorno, bensì per 6 ore al giorno, tra mattina e pomeriggio, dal lunedì al venerdì, oltre che anche 4 ore al sabato) ed un superiore inquadramento (5° livello in luogo del 6° posto che la ricorrente svolgeva la sua attività non solo in affiancamento del datore di lavoro, ma anche da sola ed in autonomia, preparando necessariamente le bevande e, dunque, la qualifica come aiuto barista di 6° livello non convince).
In particolare, il teste titolare di altro bar e che appare assolutamente Tes_1
disinteressato, ha confermato la presenza della ricorrente sempre da sola ed anche nei pagina 4 di 6 pomeriggi e che la ricorrente rifiutò la sua proposta di fare qualche ora anche nel suo bar in quanto già impegnata (evidentemente non per sole 2 ore al giorno, perché altrimenti avrebbe avuto sicuramente tempo libero per avere una seconda occupazione) nel bar della resistente.
La teste (che è l'unica ad avere collocato la ricorrente al lavoro anche prima Tes_2
dell'inizio formale in base ai contratti), al contrario, appare scarsamente attendibile, avendo ella stessa rivendicato la propria presenza nel bar quale ulteriore barista in nero, circostanza che tuttavia non risulta in quanto esclusa da tutti gli altri testi sentiti nel corso di quella stessa udienza.
Gli altri testi (frequentatori abituali del bar della resistente) sono scarsamente rilevanti, posto che gli stessi evidentemente soccombono di fronte al teste essendo Tes_1
peraltro risultati a tratti addirittura troppo preparati rispetto a quanto verosimilmente a loro conoscenza (come p.e. gli elementi orari del contratto intercorso tra le parti: teste
: “…io ci andavo verso le 10.30-11 e lei non c'era già più perché aveva fatto Tes_3
le sue due ore al mattino”).
Ne discende, pertanto, la conferma dell'assunto attoreo (6 ore al giorno (dalle 7:45 alle
10:45 e dalle 14:00 alle 17:00) dal lunedì al venerdì, oltre a 4 ore il sabato mattina) – complessivamente molto più convincente della tesi datoriale (2 ore al giorno solo al mattino per 6 giorni settimanali) che anzi esce fortemente screditata dall'istruttoria svolta – dello svolgimento delle 34 ore settimanali, parte delle quali al mattino e parte al pomeriggio, tenuto inoltre conto che tale divisione in due dell'orario rende scarsamente verosimile – per motivi organizzativi e di convenienza del rapporto – spezzoni orari inferiori alle 3 ore.
Il conteggio del C.T.U. ha evidenziato un credito della ricorrente, al netto di quanto già ricevuto, al lordo di contributi e imposte, di € 30.439,32, oltre interessi legali e rivalutazione con decorrenza equitativa mediana indicata nel 1.1.2021.
I contributi andranno a gravare esclusivamente sul datore di lavoro, atteso il ritardo nel pagamento del dovuto.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (petitum riconosciuto in sentenza, 4 fasi, parametri appena sopra il medio per la fase istruttoria, che ha visto una pluralità di incombenze, tra cui 2 sessioni di prove per testi piuttosto impegnative, oltre alla C.T.U.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 30.439,32, oltre interessi legali sulle somme via
[...]
via annualmente rivalutate con decorrenza 1.1.2021 e sino alla data odierna;
seguono gli interessi legali;
2) condanna a rimborsare al difensore antistatario di CP_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 10.000,00 per Parte_1
compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
3) pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico di parte resistente.
Ravenna, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 4 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato CARDIA ALESSANDRO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
è presente la parte personalmente;
Per la parte resistente compare l'avvocato BERTAZZOLI e PARADISI, le quali si riportano ai propri atti e insistono in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 6 N. R.G. 682/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 682/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CARDIA Parte_1
ALESSANDRO
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. PARADISI MONICA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava “A) accertare e Parte_1
dichiarare che la SI.ra ha lavorato senza regolare Parte_1
pagina 2 di 6 contratto dal 1.5.2018 al 8.7.2018 presso la SI.ra , quale titolare del CP_1
Buddha Bar, corrente a Fusignano (RA), Via Garibaldi n. 9, P. IVA , e per P.IVA_1
l'effetto, condannare la datrice di lavoro a regolarizzare il rapporto di lavoro come subordinato a tempo indeterminato a partire dal 1.5.2018; B) per l'effetto e per tutte le argomentazioni esposte, accertare e dichiarare illegittimi i successivi contratti di tirocinio dal 9.7.2018 al 8.7.2019, di lavoro intermittente dal 9.7.2019 al 30.6.2019 e di lavoro a tempo indeterminato part-time dal 28.9.2020 al 15.4.2022, intercorsi fra la ricorrente SI.ra e la SI.ra , quale titolare Parte_1 CP_1
del Buddha Bar, corrente a Fusignano (RA), Via Garibaldi n. 9, P. IVA e P.IVA_1
per l'effetto, dichiarare il rapporto di lavoro come subordinato a tempo indeterminato a partire dal 1.5.2018; C) accertare e dichiarare che la SI.ra Parte_1
effettuava la propria prestazione lavorativa alle dipendenze della SI.ra , CP_1
quale titolare del Buddha Bar, corrente a Fusignano (RA), Via Garibaldi n. 9, P. IVA
, per 23 ore settimanali nel periodo dal 1.5.2018 al 8.7.2018, per 38 ore P.IVA_1
settimanali nel periodo dal 9.7.2018 al 8.7.2019 e per 34 ore settimanali nel periodo dal
9.7.2019 al 30.6.2020, così come per 34 ore settimanali nel periodo dal 28.9.2020 al
15.4.2022 e per l'effetto, dichiarare il rapporto di lavoro come subordinato a tempo indeterminato part-time per 23 ore settimanali nel periodo dal 1.5.2018 al 8.7.2018, per
38 ore settimanali nel periodo dal 9.7.2018 al 8.7.2019 e per 34 ore settimanali nel periodo dal 9.7.2019 al 30.6.2020, così come per 34 ore settimanali nel periodo dal
28.9.2020 al 15.4.2022; D) accertare e dichiarare il diritto in capo alla SI.ra
all'inquadramento contrattuale al V° livello del CCNL Parte_1
Pubblici Esercizi, superiore a quello illegittimamente indicato dalla datrice di lavoro in tutti i contratti susseguitisi durante il rapporto lavorativo;
E) per l'effetto di tutto quanto sopra, condannare la SI.ra , quale titolare del Buddha Bar, CP_1
corrente a Fusignano (RA), Via Garibaldi n. 9, P. IVA , al pagamento in P.IVA_1
favore della SI.ra delle differenze retributive maturate dal Parte_1
1.5.2018 al 15.4.2022 pari alla somma complessiva di €. 35.898,00, o alla cifra,
pagina 3 di 6 maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa”.
resisteva al ricorso, negando un pregresso rapporto in nero rispetto CP_1
alle assunzioni formali, negando lo svolgimento di un orario maggiore rispetto a quello formalizzato e negando che la ricorrente avesse mai lavorato da sola nel proprio bar.
La causa era istruita con prove orali e c.t.u. (avente ad oggetto il seguente quesito:
“determini il C.T.U. – a partire dal 9.7.2019 e nei periodi nei quali la ricorrente è stata contrattualizzata alle dipendenze della resistente, ad eccezione del periodo in cui la stessa ha goduto della cassa integrazione covid – le spettanze della ricorrente, considerando un reale orario di lavoro di 34 ore settimanali, con 1 giorno di riposo la domenica, nonché applicando al rapporto l'inquadramento nel 5° livello del CCNL applicato al rapporto di lavoro;
calcolo al lordo di contributi e imposte e detratto quanto percepito in corso di rapporto (come ammesso dalla lavoratrice in ricorso e nei propri conteggi)”) e quindi, fallito il tentativo di conciliazione (quello post prove orali prevedeva la seguente proposta: “pagamento alla ricorrente di € 8.000,00 netti, oltre a contributo spese legali di € 2.500 per compensi oltre accessori di legge e abbandono della lite”), quindi posta in decisione.
Il ricorso è fondato solo in parte, ossia con riferimento al periodo contrattualizzato tra le parti (dalle prove orali svolte non è in particolare risultata sufficiente prova di un pregresso rapporto in nero), ma con un maggiore orario effettivo rispetto a quello formalmente previsto (quindi 34 ore settimanali, 1 giorno di riposo, la domenica, essendo risultata la presenza della ricorrente non solo per 2 ore al giorno, bensì per 6 ore al giorno, tra mattina e pomeriggio, dal lunedì al venerdì, oltre che anche 4 ore al sabato) ed un superiore inquadramento (5° livello in luogo del 6° posto che la ricorrente svolgeva la sua attività non solo in affiancamento del datore di lavoro, ma anche da sola ed in autonomia, preparando necessariamente le bevande e, dunque, la qualifica come aiuto barista di 6° livello non convince).
In particolare, il teste titolare di altro bar e che appare assolutamente Tes_1
disinteressato, ha confermato la presenza della ricorrente sempre da sola ed anche nei pagina 4 di 6 pomeriggi e che la ricorrente rifiutò la sua proposta di fare qualche ora anche nel suo bar in quanto già impegnata (evidentemente non per sole 2 ore al giorno, perché altrimenti avrebbe avuto sicuramente tempo libero per avere una seconda occupazione) nel bar della resistente.
La teste (che è l'unica ad avere collocato la ricorrente al lavoro anche prima Tes_2
dell'inizio formale in base ai contratti), al contrario, appare scarsamente attendibile, avendo ella stessa rivendicato la propria presenza nel bar quale ulteriore barista in nero, circostanza che tuttavia non risulta in quanto esclusa da tutti gli altri testi sentiti nel corso di quella stessa udienza.
Gli altri testi (frequentatori abituali del bar della resistente) sono scarsamente rilevanti, posto che gli stessi evidentemente soccombono di fronte al teste essendo Tes_1
peraltro risultati a tratti addirittura troppo preparati rispetto a quanto verosimilmente a loro conoscenza (come p.e. gli elementi orari del contratto intercorso tra le parti: teste
: “…io ci andavo verso le 10.30-11 e lei non c'era già più perché aveva fatto Tes_3
le sue due ore al mattino”).
Ne discende, pertanto, la conferma dell'assunto attoreo (6 ore al giorno (dalle 7:45 alle
10:45 e dalle 14:00 alle 17:00) dal lunedì al venerdì, oltre a 4 ore il sabato mattina) – complessivamente molto più convincente della tesi datoriale (2 ore al giorno solo al mattino per 6 giorni settimanali) che anzi esce fortemente screditata dall'istruttoria svolta – dello svolgimento delle 34 ore settimanali, parte delle quali al mattino e parte al pomeriggio, tenuto inoltre conto che tale divisione in due dell'orario rende scarsamente verosimile – per motivi organizzativi e di convenienza del rapporto – spezzoni orari inferiori alle 3 ore.
Il conteggio del C.T.U. ha evidenziato un credito della ricorrente, al netto di quanto già ricevuto, al lordo di contributi e imposte, di € 30.439,32, oltre interessi legali e rivalutazione con decorrenza equitativa mediana indicata nel 1.1.2021.
I contributi andranno a gravare esclusivamente sul datore di lavoro, atteso il ritardo nel pagamento del dovuto.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (petitum riconosciuto in sentenza, 4 fasi, parametri appena sopra il medio per la fase istruttoria, che ha visto una pluralità di incombenze, tra cui 2 sessioni di prove per testi piuttosto impegnative, oltre alla C.T.U.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 30.439,32, oltre interessi legali sulle somme via
[...]
via annualmente rivalutate con decorrenza 1.1.2021 e sino alla data odierna;
seguono gli interessi legali;
2) condanna a rimborsare al difensore antistatario di CP_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 10.000,00 per Parte_1
compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
3) pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico di parte resistente.
Ravenna, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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