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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 04/07/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati
Dott. M. TE Spanu Presidente Rel.
Dott. Donatella Aru Consigliere
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 431 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale erede unico della signora Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso il secondo domicilio Per_1 C.F._2
dell'avvocato Pietro Floris, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione in appello,
appellante
contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio dell'avv. CP_1 C.F._3
Giuseppe Carlo Satta per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in primo grado del 16 novembre 2017,
appellata
1 e
(C.F. ), (C.F. ), e CP_2 C.F._4 CP_3 CodiceFiscale_5 CP_4 [...]
, in qualità di eredi di CP_5 Persona_2
e
(CF , ( , Controparte_6 C.F._6 Controparte_7 C.F._7 [...]
CF e CF ), CP_8 C.F._8 Controparte_9 C.F._9
appellati contumaci
Oggetto: usucapione
All'udienza del 24-01-2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni diversa istanza,
eccezione e domanda. In via istruttoria Accogliere le istanze istruttorie disattese e formulate in primo
grado che devono qui intendersi integralmente riproposte. Nel merito Riformare parzialmente la
sentenza n. 36/2021 del 26.02.2021 emessa dal Tribunale di Lanusei nella parte in cui ha escluso la
esistenza del diritto di proprietà della signora sulla porzione di immobile distinta nel Foglio 38 Per_1
mappale 751 subalterno 2 e, per l'effetto, accogliere le domande proposte in primo grado. Con il favore
delle spese e del compenso di avvocato per entrambe i gradi di giudizio.”
Nell'interesse della appellata: “PIACCIA L'ILL.MA CORTE DI APPELLO ADITA Contrariis reiectis: - in via
preliminare: a) dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del presente R.G. n. 431/2021 per
mancata notifica della riassunzione nei confronti di tutti gli eredi. In subordine disporre l'integrazione
del contraddittorio;
b) sempre in via preliminare e subordinata disporre l'inammissibilità del presente giudizio anche per i
motivi di cui in espositiva;
c) disporre l'integrale stralcio di tutte le produzioni di parte appellante delle
nuove documentazioni nonché l'espunzione di tutte le parti di cui all'atto introduttivo di appello alle
stesse afferenti e ogni relativo argomento o motivazione ad esse collegate per la intervenuta violazione
CP_1 del divieto di anche per tutto i motivi di cui in espositiva;
- nel merito rigettare l'appello in toto
2 perché infondato in fatto ed in diritto anche per i motivi di cui in espositiva. Il tutto con vittoria di spese
competenze ed onorari, accessori, 15% spese accessorie comprese, come per legge vigente tempo per
tempo.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 36/2021, pubblicata il 26.02.2021, il Tribunale di Lanusei, accertato il compimento dell'usucapione ventennale, dichiarava l'attrice proprietaria dell'immobile sito in Persona_1
RZ, distinto in catasto al Foglio 38, mappale 751, sub. 1; rigettava la domanda con riferimento all'immobile sito in RZ, distinto in catasto al Foglio 38, mappale 751, sub.
2. Le spese di lite erano compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Con atto di citazione notificato il 13.08.2010 conveniva in giudizio Persona_1 Controparte_6
e quali intestatari catastali Persona_2 CP_1 CP_8 Controparte_7 Controparte_9
in forza di denuncia di successione trascritta in loro favore, per chiedere una pronuncia di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione della casa per civile abitazione sita in RZ, distinta in catasto al Foglio 38, mappale 751, sub 1 e sub 2.
A fondamento della propria domanda l'attrice esponeva: - di aver esercitato per vent'anni il possesso continuato e pacifico del bene dedotto in giudizio, commissionando lavori di ristrutturazione della facciata, facendo realizzare una scala interna e un muro con cui era stato chiuso il cortile;
- di aver occupato l'immobile durante le vacanze estive, utilizzando altresì il garage, che lei stessa aveva fatto realizzare;
- che aveva, inoltre, provveduto a pagare le bollette elettriche e idriche;
- che, con il progredire dell'età, aveva dato incarico alle sorelle e di occuparsi della pulizia e Per_3 Persona_4
della manutenzione della casa.
L'attrice affermava, altresì, di aver ricevuto il suddetto bene a titolo di legato dal cognato Persona_5
il quale a sua volta aveva ottenuto la quota del fratello (dante causa degli intestatari
[...] Parte_2
catastali convenuti) in virtù di una scrittura privata di permuta del 6.01.1968, invocando dunque anche l'acquisto a titolo derivativo del bene.
Nella contumacia degli altri convenuti, compresi gli eredi di e nei cui Controparte_7 Controparte_6
3 confronti era integrato il contraddittorio, si costituivano in giudizio e CP_1 Persona_2
deducendo a loro volta: - che il bene oggetto di causa non era un unico corpo, essendo composto da due unità distinte, identificate in catasto come sub 1 e sub 2 e ubicate rispettivamente in via Chiesa n.
39 e via Chiesa n. 37; - che l'immobile distinto con il sub. 2 sino al 1979 era stato abitato da CP_11
che, dal decesso del loro dante causa (in data 09-09-1996), o aveva
[...] Parte_2 Persona_2
utilizzato dal 1997 al 2000 come legnaia e magazzino, mentre a partire dal 2006 quest'ultima e
[...]
lo avevano fatto visionare a potenziali acquirenti, essendo loro intenzione vendere il bene;
- che CP_1
la scrittura privata di permuta prodotta dall'attrice era priva della sottoscrizione di e quindi CP_12
improduttiva di effetti, mentre la sottoscrizione riferita a non era da loro conosciuta. Parte_2
La causa veniva istruita con produzioni documentali e con prove testimoniali.
Il Tribunale di Lanusei rilevava in primo luogo che dalle visure storiche catastali dell'immobile emergeva chiaramente che oggetto di causa non era un unico corpo immobiliare, posto che la voce “subalterno”
identifica un'unità immobiliare autonoma, che assume un numero specifico, e che la autonomia delle due unità, allegata dai convenuti, era stata confermata da tutti i testi, compresi quelli dell'attrice, i quali riferivano che i due immobili non erano mai stati comunicanti e che avevano sempre avuto ingressi separati.
Il primo giudice dava atto, inoltre, dell'unicità della causa petendi, trattandosi di diritto autodeterminato, quantunque l'attrice avesse invocato sia l'acquisto a titolo derivativo che l'acquisto a titolo originario.
Nel merito, il giudicante riteneva non provato l'acquisto in capo all'attrice dell'intero immobile in virtù
del legato ricevuto da Persona_5
In particolare, osservava che la scrittura privata di permuta - prodotta in originale da parte attrice e della cui sottoscrizione da parte di non riconosciuta dagli eredi, veniva domandata la Parte_2
verificazione - anche ove verificata non consentiva di individuare in maniera precisa quale fosse il bene che i comproprietari intendevano trasferire ad descritto come “la porzione di loro Persona_5
spettanza della casa di abitazione posta in Vico Sebastiano Satta, con il relativo cortile, riportato in
4 catasto nel foglio 38 mappale 751”.
Parimenti non individuabile rimaneva l'oggetto del legato con cui il aveva lasciato Persona_5
all'attrice quanto a lui “spettante sulle case ed annessi site in Comune di RZ alla via Chiesa”, tanto più che il testamento di era datato 2.09.1965 ovvero tre anni prima della data in cui lo Persona_5
stesso avrebbe stipulato la permuta con il fratello mediante la scrittura privata Persona_5 Pt_2
del 6.01.1968. Per tali ragioni il giudice rigettava l'istanza di verificazione.
Di contro, il tribunale riteneva provati i fatti costitutivi della domanda di usucapione sull'unità sub 1,
avendo la prova orale confermato il possesso esclusivo ultraventennale di sulla porzione Persona_1
autonoma dell'immobile che la stessa aveva ristrutturato a proprie spese e abitato, pagando le utenze e provvedendo alla manutenzione del bene e curando l'orto anche per il tramite delle sorelle da ella incaricate.
La porzione contraddistinta dal sub 2, oggetto di contestazione da parte dei convenuti, era rimasta fuori
– secondo il primo giudice – dall'esercizio del possesso da parte della , la quale non aveva esteso Per_1
ad essa la ristrutturazione, tant'è che l'immobile, abitato fino al 1979 da nel tempo era Persona_6
divenuto fatiscente. Del resto, osservava il giudicante, l'attrice non allegava specifiche attività eseguite su tale immobile, mentre il mero pagamento delle utenze e la sostituzione della serratura del portoncino non concretavano atti di possesso uti dominus.
Avverso tale decisione ha proposto appello , quale unico erede di , Parte_1 Persona_1
deducendo: i) l'errata valutazione della prova documentale relativamente all'acquisto a titolo derivativo e segnatamente: a) il giudice era incorso in un errore di fatto nel ritenere che il signor Persona_5
(dante causa dell'attrice) avesse ricevuto in permuta l'intera proprietà del compendio immobiliare dal fratello , senza considerare che in realtà era già proprietario di una quota quale Pt_2 Persona_5
erede del padre e che con la permuta era divenuto unico proprietario, come si desumeva dalla locuzione
“quota di mia spettanza” contenuta nella scrittura privata;
b) era irrilevante, ai fini dell'acquisto per legato che il testamento fosse precedente alla permuta, atteso che il bene si trovava nella piena proprietà del testatore al momento della sua morte, ai sensi dell'art. 651 c.c., ed era determinato nel
5 genere, ai sensi dell'art. 653 c.c., non essendo necessaria l'indicazione dei confini;
c) la scrittura di permuta era prodotta in originale e conteneva la manifestazione di volontà di e Parte_2 CP_13
di cedere le proprie quote della casa di RZ e del cortile al fratello , la cui
[...] Per_5
sottoscrizione si doveva ritenere presumibilmente apposta su altra copia della scrittura;
ii) la violazione degli art. 2697 c.c. e dell'art. 922 c.c. laddove il giudice non riteneva sufficienti le prove con riferimento al subalterno 2, mentre il possesso era rimasto dimostrato anche su questa porzione, alla quale era espressamente riferita dai testi l'attività di custodia e gestione delle utenze;
per converso, i testi di parte convenuta dovevano ritenersi inattendibili e contraddittori.
Si è costituita per resistere e chiedere il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 21.01.2022, preso atto dell'intervenuto decesso della parte appellata , la Persona_2
Corte ha disposto l'interruzione del giudizio.
Ha proposto riassunzione , nella qualità in atti, notificando l'atto agli eredi di Parte_1 Per_2
, i quali non si sono costituiti, restando contumaci.
[...]
All'udienza del 14-02-2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dei nuovi documenti asseritamente prodotti dall'appellante per la prima volta nel presente grado.
In realtà, l'appellante ha depositato atti e documenti già versati nel giudizio di primo grado, tra cui la scrittura di permuta e il testamento nonché l'estratto di mappa (doc. 3 in primo grado e doc. 4 in appello)
e lo stralcio della dichiarazione di successione di (doc. 5) estrapolato dalla denuncia Parte_2
prodotta in primo grado.
Con il primo motivo l'appellante si è doluto dell'errore di fatto e di diritto in cui sarebbe incorso il primo giudice nell'interpretazione della permuta e del legato contenuto nel testamento di Persona_5
dante causa dell'attrice. In particolare, si è lamentato che il primo giudice non considerava che i fratelli e con la permuta del 09.01.1968 avevano trasferito al fratello Parte_2 CP_13 Per_5
soltanto la quota di loro spettanza perché quest'ultimo era pacificamente già proprietario di una quota,
6 quale coerede del padre, come risultava dalla stessa visura storica versata in atti in primo grado (doc. 7
e 8 di parte convenuta in primo grado), con la conseguenza che in forza della permuta era divenuto proprietario esclusivo di un bene determinato identificato catastalmente con la particella 751.
Inoltre, del tutto irrilevante - secondo l'appellante - sarebbe l'anteriorità della disposizione mortis causa
rispetto alla stipulazione della permuta, dovendo trovare applicazione il disposto dell'art. 651 c.c.,
mentre l'identificazione ivi contenuta mediante riferimento al genere sarebbe comunque valida a mente dell'art. 653 c.c.
L'appellante ha altresì ribadito la piena valenza probatoria della permuta, prodotta in originale a seguito della contestazione di conformità della copia e non disconosciuta in tale formato.
Il motivo è complessivamente infondato.
Il tribunale, richiamata la natura autodeterminata del diritto di proprietà, escludeva che fosse rimasto provato l'acquisto a titolo derivativo, non essendo ricavabile dalla disposizione di legato e dalla successiva permuta quale fosse il bene attribuito da a . Persona_5 Persona_1
Invero, la disposizione di ultima volontà contenuta nel testamento del 2-09-1965 descrive genericamente il bene assegnato in legato alla cognata (“quanto a me spettante su case e annessi site
in Comune di RZ alla via Chiesa”) e soprattutto non consente di individuare a quale porzione di immobile si riferisse giacché il era comproprietario per successione ereditaria con i Persona_5
fratelli , e TE (v. la scheda di accertamento generale di proprietà immobiliare Pt_2 CP_13
urbana del 19 dicembre 1939, doc. 4 allegato alla comparsa di risposta dei convenuti in primo grado) di un compendio in cui erano ricomprese le due unità immobiliari site in via Chiesa (poi divenuta via Satta,
cfr. anche la dichiarazione della teste ) e contraddistinte dai subalterni 1 e 2. Testimone_1
Parimenti generica è la descrizione del bene (“La porzione di loro spettanza della casa di abitazione
posta in Vico Sebastiano Satta con il relativo cortile, riportato in catasto con il foglio 38, mappale 751”)
CP_1 che nel 1968 e attribuiscono al fratello (e alla coniuge Parte_2 CP_13 CP_14
), il cui consenso, elemento costitutivo del contratto, non risulta acquisito alla scrittura privata
[...]
prodotta in originale con apposita sottoscrizione. La porzione di spettanza di e di non Pt_2 CP_13
7 comprendeva, infatti, la quota di comproprietà di TE, la quale pacificamente aveva abitato l'appartamento distinto al sub 2, autonomo da quello distinto al sub 1, fino alla data della sua morte,
avvenuta il 2-06-1979.
Ne consegue l'irrilevanza della verificazione, sollecitata dall'attrice e poi dall'appellante, della scrittura di permuta, come già rilevato dal tribunale.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice riteneva provato l'esercizio del possesso utile all'usucapione soltanto sull'immobile distinto al subalterno 1,
oggetto di ristrutturazione a cura e spese dell'attrice, sostenendo che l'istruzione probatoria consentiva invece di accertare che la aveva posseduto in modo pacifico e continuativo anche l'unità Per_1
immobiliare distinta dal subalterno 2, custodendola e sostenendo i relativi costi di manutenzione.
La censura non può trovare accoglimento.
Il tribunale riconosceva che aveva esercitato un possesso esclusivo e continuato uti Persona_1
dominus sull'unità immobiliare sita in RZ, via Chiesa n. 37, distinta in catasto al foglio 38, mappale
751, sub 1 e tale capo della decisione non è stato impugnato.
Dall'istruttoria emergeva - e tale circostanza non era in contestazione tra le parti - che la porzione immobiliare distinta con il sub 2 era occupato da sorella di , e CP_11 Per_5 CP_13
fino alla morte della stessa avvenuta il 2-06-1979. Parte_2
allegava di aver posseduto l'intero immobile fin dal 1980, ristrutturandolo in parte e Persona_1
provvedendo al pagamento delle utenze sia personalmente che attraverso persone da lei incaricate.
Costituendosi, e assumevano di aver acquisito il possesso del bene Persona_2 CP_1
contrassegnato dal subalterno 2 all'indomani della morte del proprio dante causa ed, in Parte_2
particolare, che ER UN aveva utilizzato detto immobile come legnaia e deposito attrezzi fin dal
1997 e fino al 2000, dismettendolo nel momento in cui l'edificio era divenuto pericolante (v. capo 2.6
delle deduzioni istruttorie).
Le testi di parte attrice, e , dichiaravano di essersi occupate della Parte_3 Persona_4
manutenzione della casa, provvedendo altresì al pagamento delle utenze elettriche e idriche anche
8 dell'appartamento abitato da TE, su incarico della sorella , la quale nel frattempo si era Per_1
trasferita presso il figlio in Piemonte;
precisavano di aver dato disdetta all'utenza elettrica a servizio della porzione di cui al subalterno 2 dopo che si era verificato un crollo nell'edificio; riferivano, inoltre,
di aver disposto, sempre nell'interesse di , la riparazione della serratura del portoncino d'ingresso Per_1
dell'appartamento in cui abitava TE, successivamente asportato da terzi.
Il teste , falegname incaricato del lavoro, confermava di aver consegnato la nuova chiave Tes_2
alle sorelle . Per_1
Di seguito si riportano le dichiarazioni rese dai suddetti testi.
riferiva: “La casa era tutta di vi abitava anche la sorella di quest'ultimo Parte_3 CP_12
TE, che era solamente ospite in una parte della casa, quella non ristrutturata.” A.D.R. “Preciso che
TE custodiva le chiavi di una parte dell'abitazione che occupava sino alla sua malattia, quando
consegnò le chiavi a mia sorella perché si prendesse cura di lei.”; “è vero, anche se è stata CP_6
Per_ mia sorella ad occuparsi maggiormente della casa in questione. Ci andiamo anche attualmente
quando ci sentiamo un po' più in forze. Preciso che nella parte non aggiustata è stata tolta una porta,
non so chi è stato e non ricordo quando.”; “ , che è un falegname di RZ, ha riparato su Tes_2
incarico di mia sorella , la porta in legno di cui ho parlato in precedenza, mettendo il lucchetto e Per_1
consegnando a noi le chiavi. Noi abbiamo pagato il falegname e mia sorella ci dovrà rendere quanto
corrisposto”.
dichiarava: “ho sempre provveduto io a controllare l'abitazione fino a quando la mia Persona_4
salute me lo ha consentito. Ora al mio posto si reca una nipote che si chiama , che controlla Per_7
la casa”. ADR: “Sino a quando ci siamo recate nell'abitazione in questione, io spazzavo, provvedevo al
pagamento delle bollette di luce e acqua anche per la casa in cui abitava TE. Non c'erano piante e
quanto alla pulizia del terreno, di recente vi ha provveduto il Comune”; ha riparato la serratura Tes_2
della porta in legno. Non mi ricordo del cancello in ferro.”; “La porta in legno ora è sempre aperta da
circa cinque anni la casa, nella parte destra, è crollata.”; “Io e abbiamo slacciato l'utenza della Per_3
luce quando la parte destra della casa è crollata.”; possiede la casa di cui si tratta da quando è Per_1
9 morta che era sposata con , proprietario dell'intero stabile, TE era solo CP_6 Persona_5
ospite”.
Il teste ha confermato le dichiarazioni di : “Conosco i fatti di causa Tes_2 Parte_3
perché, essendo artigiano, sono stato chiamato da e ad effettuare Persona_8 Parte_3
dei lavori di sostituzione delle serratura nella loro casa sita in RZ” … “Posso riferire che io ho
provveduto a sostituire la serratura del portoncino contrassegnato con il n. 10 E e n. 10 F del fascicolo di
parte attrice, che mi vengono esibite e che riconosco. Successivamente alla riparazione ho provveduto a
consegnare le chiavi in numero di tre alla Signora e ”. Parte_3 Persona_4
Dalle dichiarazioni sopra riportate non emergono, come già rilevato dal tribunale, comportamenti espressivi dell'esercizio, da parte di , di un potere corrispondente a quello del Persona_1
proprietario sull'unità immobiliare, prima abitata da durante l'arco del ventennio (1980- Persona_6
2000) utile ad usucapire.
Ed invero - in disparte che la ristrutturazione parziale dell'immobile, che non aveva riguardato l'appartamento già occupato da TE, di per sé non è preclusiva dell'esercizio del possesso corrispondente al diritto di proprietà - la pulizia della casa e il pagamento delle utenze non costituiscono di per sé atti di dominio, trattandosi di attività compiute anche dal detentore. Della stessa portata il distacco dell'utenza idrica, avvenuto verosimilmente nel 2010 visto che la teste lo riferiva Persona_4
all'epoca del crollo parziale dell'appartamento, avvenuto circa cinque anni prima dell'udienza del 2015
in cui era sentita.
Neppure è dirimente la sostituzione della serratura del portoncino di ingresso, risalente al 2010, e la consegna della nuova chiave da parte dell'operaio incaricato dalla stessa , non essendo emerso Per_1
che la stessa avesse in via esclusiva la disponibilità della chiave precedente.
Al riguardo, la testimone di parte convenuta riferiva: “Conosco i fatti di CP_15 Testimone_3
causa perché sono amica di famiglia di e . … posso riferire che nell'occasione Persona_2 CP_1
in cui mi sono recata per visionare l'immobile si trovava un po' più ordinato, da un punto di vista
strutturale era fatiscente. Mi ricordo che l'immobile aveva bisogno di lavori strutturali importanti.
10 Preciso che mi sono recata nell'immobile nell'aprile 2006”;“mi ricordo che ha aperto con Persona_2
una chiave, non ricordo se si trattasse del cancello o un lucchetto, non ricordo se il cancello fosse dotato
di serratura. Posso solo riferire che hanno chiuso il cancello, ma non posso dire se la chiave ha aperto la
serratura del lucchetto o la serratura di cui era dotato il cancello. Posso dire di essere andata due volte
sempre nel mese di aprile 2006”.
La teste di parte convenuta riferiva: “… Dal 1962 mi sono trasferita a Ilbono, ma mi Testimone_4
reco spesso ad RZ. Cap.
2.3. L'immobile utilizzato da è quello che indico nella foto a Persona_2
destra (foto 10 B) fascicolo di parte convenuta) Cap. 2.4) Si è vero abitava nella porzione CP_11
di fabbricato che indico nella parte destra della foto che mi viene mostrata (foto 10 B del fascicolo di
parte convenuta). Cap. 2.5) si è vero conosco la circostanza perché mi è stato riferito;
cap. 2.6) si è vero,
conosco la circostanza perché essendo amica di ho avuto modo di conoscere detta Persona_2
circostanza; … si è vero conosco la circostanza perché ho visto aprire con le chiavi il Persona_2
lucchetto”.
Il teste di parte convenuta , coniugato con la nipote di , dichiarava: Testimone_5 Persona_2
“Ricordo di essere andato con la Signora e con la signora , ricordo che le Persona_2 CP_1
signore avevano aperto la porta d'ingresso della casa che era munita di lucchetto. … Cap. 2.8) Per_2
Ricordo che il lucchetto era nella porta di ingresso come risulta dalla fotografia 10/F, non ricordo se il
cancello avesse il lucchetto. Non posso riferire da quanto tempo le signore e Persona_2 CP_1
posseggano le chiavi. Posso dire che le ho viste aprire e chiudere la porta di ingresso del rudere”.
L'istruttoria probatoria espletata non consentiva dunque di individuare l'esercizio da parte di Per_1
di un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto sul bene identificato con il subalterno 2,
[...]
certamente non ravvisabile nel mero godimento della cosa, peraltro nella specie nemmeno allegato visto che la non aveva mai occupato per uso abitativo anche quella porzione di immobile. Per_1
L'appello deve dunque essere respinto, condannando l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, liquidate come in dispositivo al valore minimo dei parametri dello scaglione da
52.001 a 260.000, determinato a norma dell'art. 15 c.p.c. sulla base della rendita catastale risultante
11 dagli atti, tenuto conto della bassa complessità della controversia.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 36/2021 del Tribunale di Parte_1
Lanusei;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata le spese processuali, che liquida in euro 4.997,00 per compensi del presente grado, oltre quanto dovuto per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Cagliari, 5-06-2025
Il Presidente rel.
Dott. M.TE Spanu
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