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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/07/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10656/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 10656/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Marco Barbiero Controparte_1
e con il patrocinio dell'avv. Anna Laura Cosi Controparte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1. La responsabilità genitoriale resta condivisa tra entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente dei minori presso la madre;
conseguenza di tale scelta sarà l'esercizio effettivo e consapevole della responsabilità genitoriale in via disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione, che comporterà la condivisione delle scelte di istruzione, educazione e crescita dei minori, ed il padre potrà vedere e tenere i figli con sé, con possibilità di modificare le visite previo accordo dei genitori che provvederanno a comunicare i rispettivi turni lavorativi, e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori: - due pomeriggi infrasettimanali, individuati orientativamente nelle giornate del martedì e del giovedì dall'uscita di scuola/asilo e con rientro presso l'abitazione materna entro le 21.30; - un fine settimana ogni quindici giorni dal termine della scuola del sabato, o in assenza pagina 1 di 5 di scuola dalle ore 9.00 del sabato, alla domenica sera entro le ore 21.30; - una settimana durante il periodo natalizio, alternando annualmente Natale e l'ultimo dell'anno dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al
6.01; - tre giorni nel periodo pasquale, alternando annualmente il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; - almeno quindici giorni anche non continuativi durante le vacanze estive, con impegno per entrambi i coniugi di comunicarsi il periodo feriale prescelto e concordarlo entro il giorno 30.05 di ogni anno;
- le ulteriori festività saranno trascorse dai figli alternativamente con l'uno e l'altro genitore e, nel caso di ponte, con il genitore con cui è previsto che trascorrano il fine settimana. Al fine di consentire ai bambini di continuare ad intrattenere il rapporto con i nonni paterni, il signor potrà CP_2 condurli con sé nel Salento nei periodi in cui avrà diritto di visita, nonchè in altri periodi anche al di fuori dalle modalità di visita standard purchè vi sia il previo accordo con la sig.ra e ciò sia CP_1 nell'interesse dei minori.
2. Disporre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_2 dei figli versando alla sig.ra la somma mensile di € 500,00= (euro 250,00= per ciascun Controparte_1 figlio) entro il giorno 27 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate già note , che sarà soggetta a rivalutazione ISTAT annuale.
3. I sigg.ri e contribuiranno paritariamente, nella misura Controparte_2 Controparte_1 del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie per i figli , come da Protocollo del Tribunale di
DO, da intendersi qui integralmente richiamato;
per , il contributo al 50% per le spese Per_1 straordinarie relative alla sua disabilità sarà determinato al netto del contributo elargito dall'INPS che il minore percepisce a titolo di “indennità di frequenza”(cfr.docc.5-6). Le Parti espressamente concordano nel considerare la spesa della mensa scolastica (buoni pasto) per i due figli compresa nell'assegno di mantenimento ordinario per i minori che il Sig. corrisponde mensilmente alla CP_2 coniuge.
4. L'indennità di frequenza elargita dall'INPS a favore del figlio e accreditata sul Persona_2 libretto postale n. 000051799037 intestato al minore, resterà nella disponibilità della sola madre collocataria, sig.ra e così pure ogni tipo di indennità dovesse in futuro essere elargita a Controparte_1 favore del piccolo . La sig.ra , inoltre, godrà in via esclusiva di tutte le agevolazioni Per_1 CP_1
(permessi retribuiti, congedi, etc.) previsti dalla L. 104/92 in favore del minore disabile e subentrerà al
Sig. nella qualità di caregiver. CP_2
5. I sigg.ri e percepiranno nella misura del 50% ciascuno Controparte_2 Controparte_1
l'importo dell'Assegno unico e universale per i figli a carico erogato dall'INPS.
pagina 2 di 5 6. La casa coniugale situata in RO (PD) alla via Giovanni XXIII n.70, è assegnata alla signora con le suppellettili e i mobili che la arredano, con subentro della sola sig.ra Controparte_1 CP_1
che ivi continuerà a vivere con i figli, quale parte conduttrice nel contratto di locazione 03.11.22,
[...] che si farà carico in via esclusiva del pagamento del canone di locazione e di tutti gli oneri e spese relative.
7. I sig.ri e si scambiano sin da ora reciproco consenso al Controparte_2 Controparte_1 rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di altri documenti equipollenti dei figli minori e . Per_3 Per_1
8. I sig.ri e dichiarano di aver definitivamente regolato tra Controparte_2 Controparte_1 loro ogni pregresso rapporto economico e/o patrimoniale, immobiliare e/o mobiliare, nessuno escluso,
e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro.
9. La proprietà dell'autovettura Modello Fiat 500 L targata EX682EG telaio A066546VE23, carta di circolazione BU , intestata al Sig. in forza degli accordi di Nume_1 Controparte_2 separazione, rimarrà intestata a quest'ultimo in via esclusiva.
10. La proprietà dell'autovettura Modello Citroen Picasso, targata ET244KJ telaio A253445RM13, carta di circolazione CM 0107980, intestata alla signora in forza degli accordi di Controparte_1 separazione, rimarrà intestata a quest'ultima in via esclusiva.
11. I coniugi si danno vicendevolmente atto di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento o a qualsiasi altro titolo di natura economica, patrimoniale e finanziaria.
12. Spese e competenze professionali del presente procedimento integralmente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e , nata a [...]_2 Controparte_1 il 13.5.1981, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 23.8.2018 a PO (LE), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 7, parte II, serie A, anno
2018.
Dalla loro unione nascevano due figli: , il 23.12.2017, e il 31.7.2019. Per_1 Per_3
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 16.9.2024, le parti formulavano consensualmente domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
Con sentenza n. 838/2024 del 18.11.2024 il Tribunale di DO pronunciava sentenza non definitiva di separazione personale tra le parti omologando le condizioni di cui al ricorso suddetto - così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 5.11.2024, trattata ai sensi dell'art.
pagina 3 di 5 127 ter c.p.c.- e, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa sul ruolo.
Per l'udienza del 4.7.2025, trattata in modalità cartolare, le parti depositavano congiuntamente note scritte chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Ciò premesso la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale del 9.4.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1, 2, 3, 5, 6, 11 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse. Quanto alle altre condizioni sub 4, 7, 8, 9, 10 espressione dell'autonomia negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Controparte_2 CP_1
, contratto in data 23.8.2018 a PO (LE) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato
[...]
Civile dello stesso Comune, al n. 7, parte II, serie A, anno 2018;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni sub 1, 2, 3, 5, 6, 11 riportate in epigrafe;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in DO, nella camera di consiglio del 9.07.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 10656/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Marco Barbiero Controparte_1
e con il patrocinio dell'avv. Anna Laura Cosi Controparte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1. La responsabilità genitoriale resta condivisa tra entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente dei minori presso la madre;
conseguenza di tale scelta sarà l'esercizio effettivo e consapevole della responsabilità genitoriale in via disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione, che comporterà la condivisione delle scelte di istruzione, educazione e crescita dei minori, ed il padre potrà vedere e tenere i figli con sé, con possibilità di modificare le visite previo accordo dei genitori che provvederanno a comunicare i rispettivi turni lavorativi, e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori: - due pomeriggi infrasettimanali, individuati orientativamente nelle giornate del martedì e del giovedì dall'uscita di scuola/asilo e con rientro presso l'abitazione materna entro le 21.30; - un fine settimana ogni quindici giorni dal termine della scuola del sabato, o in assenza pagina 1 di 5 di scuola dalle ore 9.00 del sabato, alla domenica sera entro le ore 21.30; - una settimana durante il periodo natalizio, alternando annualmente Natale e l'ultimo dell'anno dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al
6.01; - tre giorni nel periodo pasquale, alternando annualmente il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; - almeno quindici giorni anche non continuativi durante le vacanze estive, con impegno per entrambi i coniugi di comunicarsi il periodo feriale prescelto e concordarlo entro il giorno 30.05 di ogni anno;
- le ulteriori festività saranno trascorse dai figli alternativamente con l'uno e l'altro genitore e, nel caso di ponte, con il genitore con cui è previsto che trascorrano il fine settimana. Al fine di consentire ai bambini di continuare ad intrattenere il rapporto con i nonni paterni, il signor potrà CP_2 condurli con sé nel Salento nei periodi in cui avrà diritto di visita, nonchè in altri periodi anche al di fuori dalle modalità di visita standard purchè vi sia il previo accordo con la sig.ra e ciò sia CP_1 nell'interesse dei minori.
2. Disporre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_2 dei figli versando alla sig.ra la somma mensile di € 500,00= (euro 250,00= per ciascun Controparte_1 figlio) entro il giorno 27 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate già note , che sarà soggetta a rivalutazione ISTAT annuale.
3. I sigg.ri e contribuiranno paritariamente, nella misura Controparte_2 Controparte_1 del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie per i figli , come da Protocollo del Tribunale di
DO, da intendersi qui integralmente richiamato;
per , il contributo al 50% per le spese Per_1 straordinarie relative alla sua disabilità sarà determinato al netto del contributo elargito dall'INPS che il minore percepisce a titolo di “indennità di frequenza”(cfr.docc.5-6). Le Parti espressamente concordano nel considerare la spesa della mensa scolastica (buoni pasto) per i due figli compresa nell'assegno di mantenimento ordinario per i minori che il Sig. corrisponde mensilmente alla CP_2 coniuge.
4. L'indennità di frequenza elargita dall'INPS a favore del figlio e accreditata sul Persona_2 libretto postale n. 000051799037 intestato al minore, resterà nella disponibilità della sola madre collocataria, sig.ra e così pure ogni tipo di indennità dovesse in futuro essere elargita a Controparte_1 favore del piccolo . La sig.ra , inoltre, godrà in via esclusiva di tutte le agevolazioni Per_1 CP_1
(permessi retribuiti, congedi, etc.) previsti dalla L. 104/92 in favore del minore disabile e subentrerà al
Sig. nella qualità di caregiver. CP_2
5. I sigg.ri e percepiranno nella misura del 50% ciascuno Controparte_2 Controparte_1
l'importo dell'Assegno unico e universale per i figli a carico erogato dall'INPS.
pagina 2 di 5 6. La casa coniugale situata in RO (PD) alla via Giovanni XXIII n.70, è assegnata alla signora con le suppellettili e i mobili che la arredano, con subentro della sola sig.ra Controparte_1 CP_1
che ivi continuerà a vivere con i figli, quale parte conduttrice nel contratto di locazione 03.11.22,
[...] che si farà carico in via esclusiva del pagamento del canone di locazione e di tutti gli oneri e spese relative.
7. I sig.ri e si scambiano sin da ora reciproco consenso al Controparte_2 Controparte_1 rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di altri documenti equipollenti dei figli minori e . Per_3 Per_1
8. I sig.ri e dichiarano di aver definitivamente regolato tra Controparte_2 Controparte_1 loro ogni pregresso rapporto economico e/o patrimoniale, immobiliare e/o mobiliare, nessuno escluso,
e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro.
9. La proprietà dell'autovettura Modello Fiat 500 L targata EX682EG telaio A066546VE23, carta di circolazione BU , intestata al Sig. in forza degli accordi di Nume_1 Controparte_2 separazione, rimarrà intestata a quest'ultimo in via esclusiva.
10. La proprietà dell'autovettura Modello Citroen Picasso, targata ET244KJ telaio A253445RM13, carta di circolazione CM 0107980, intestata alla signora in forza degli accordi di Controparte_1 separazione, rimarrà intestata a quest'ultima in via esclusiva.
11. I coniugi si danno vicendevolmente atto di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento o a qualsiasi altro titolo di natura economica, patrimoniale e finanziaria.
12. Spese e competenze professionali del presente procedimento integralmente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e , nata a [...]_2 Controparte_1 il 13.5.1981, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 23.8.2018 a PO (LE), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 7, parte II, serie A, anno
2018.
Dalla loro unione nascevano due figli: , il 23.12.2017, e il 31.7.2019. Per_1 Per_3
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 16.9.2024, le parti formulavano consensualmente domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
Con sentenza n. 838/2024 del 18.11.2024 il Tribunale di DO pronunciava sentenza non definitiva di separazione personale tra le parti omologando le condizioni di cui al ricorso suddetto - così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 5.11.2024, trattata ai sensi dell'art.
pagina 3 di 5 127 ter c.p.c.- e, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa sul ruolo.
Per l'udienza del 4.7.2025, trattata in modalità cartolare, le parti depositavano congiuntamente note scritte chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Ciò premesso la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale del 9.4.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1, 2, 3, 5, 6, 11 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse. Quanto alle altre condizioni sub 4, 7, 8, 9, 10 espressione dell'autonomia negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Controparte_2 CP_1
, contratto in data 23.8.2018 a PO (LE) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato
[...]
Civile dello stesso Comune, al n. 7, parte II, serie A, anno 2018;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni sub 1, 2, 3, 5, 6, 11 riportate in epigrafe;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in DO, nella camera di consiglio del 9.07.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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