Articolo 1 della Legge 11 agosto 1960, n. 821
Articolo 2
Versione
3 settembre 1960
Art. 1.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a prorogare fino a quattro mesi la durata dei contributi nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959, per la corresponsione di acconti ai conferenti, concessi a norma dell' art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 614 , limitatamente alla parte dei prestiti stessi riferibile alla quantita' di prodotto impiegata nella produzione del vino rimasto invenduto alla data del 31 ottobre 1960.
Entrata in vigore il 3 settembre 1960