Articolo 3 della Legge 31 ottobre 1952, n. 1326
Articolo 2Articolo 4
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15 novembre 1952
Art. 3.
Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953 sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (Tabelle D ed E).
Entrata in vigore il 15 novembre 1952