TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/04/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5475/22 R.G. e vertente TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Giulio Parte_1
- ricorrente –
E
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanni CP_1
Tufariello;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.8.2022 la società ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo:
- Che, in data 19.03.2021 verso le ore 18:15, il dipendente assunto con CP_1 la qualifica di operaio elettricista di livello 2, trovandosi a bordo del veicolo Volkswagen Transporter tg FJ 853 ZD di proprietà della ricorrente, veniva coinvolto in un sinistro stradale nei pressi di San Nicola la Strada (CE);
- Che il provocava il suddetto sinistro a conclusione del turno lavorativo (ore CP_1
17:00), allontanandosi dal posto di lavoro con il furgone aziendale senza alcuna autorizzazione in merito l'utilizzo dello stesso che, al contrario, era stato assegnato ad altri dipendenti che avrebbero dovuto recarsi presso un diverso cantiere;
- Che, pur provvedendo a comunicare l'evento, il continuava ad utilizzare il CP_1 veicolo senza riportarlo immediatamente presso la sede della società;
- Che il veicolo in questione riportava ingenti danni, sia meccanici che alla carrozzeria per una somma pari ad euro 13.048,00 al netto dell'IVA, ivi compreso il costo per fermo reperimento altro mezzo;
- Che la società ricorrente veniva costituita in mora per il pagamento dei danni causati dal veicolo in proprietà in occasione del sinistro e successivamente anche citata in giudizio dalla proprietaria dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente, per CP_2 il ristoro dei danni subiti a causa della asserita condotta lesiva e contra legem realizzata dal . CP_1
Tanto premesso, parte ricorrente concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi la responsabilità del dipendente convenuto ex art. 2104 c.c. nella causazione del sinistro stradale e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni subiti come quantificati in ricorso. Vinte le spese, con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il sig. deducendo CP_1
l'inammissibilità, nonché l'infondatezza dell'avverso ricorso e offrendo una differente ricostruzione degli eventi rispetto a quelli narrati in ricorso. Evidenziava, in particolare, che la società ricorrente lo aveva espressamente autorizzato al prelievo del veicolo aziendale e, in ogni caso, deduceva la mancata prova del rapporto di derivazione causale tra l'evento dannoso e la condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e con distrazione a favore del procuratore antistatario. La causa è stata istruita mediante espletamento della prova per testi ed acquisizione della documentazione prodotta, e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto. Il ricorso non può trovare accoglimento. INQUADRAMENTO DELLA VICENDA – RESPONSABILITÀ EX ART. 2104 C.C. Il presente giudizio risulta incardinato dalla società ricorrente, ex datrice di lavoro del convenuto, al fine di accertare la responsabilità ex art. 2104 c.c. di quest'ultimo nella causazione dei danni occorsi al veicolo Volkswagen Transporter tg FJ 853 ZD, di proprietà della stessa, in occasione del sinistro del 19.03.21. Va premesso, allora, che la responsabilità del lavoratore nell'ipotesi di danno arrecato al bene affidatogli dal datore di lavoro per lo svolgimento della prestazione ha natura contrattuale (ex plurimis Cass. n. 13530/08). L'inosservanza dei doveri di diligenza, infatti, comporta non solo l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ma anche l'obbligo del risarcimento del danno cagionato all'azienda per responsabilità contrattuale, previo accertamento, non essendo possibile addossare al lavoratore subordinato una responsabilità che costituisca assunzione del rischio proprio dell'attività svolta dallo imprenditore, che l'evento dannoso subito dall'azienda sia correlato ad una condotta colposa del prestatore di lavoro;
occorre, in altri termini, una ipotesi ricollegabile, sulla base di un rapporto di causalità, ad una condotta colposa del dipendente sotto i profili della negligenza, dell'imprudenza o della violazione di specifici obblighi contrattuali o istruzioni legittimamente impartitegli dal datore di lavoro (Cass., n. 22965/13). Nel ricercare il nesso di causalità tra il comportamento addebitato al lavoratore ed il danno risentito dal datore di lavoro per effetto delle prestazioni del primo, occorre, inoltre, valutare la posizione del dipendente con riferimento alla sua qualifica professionale, alla natura delle incombenze specifiche affidategli ed ai correlati obblighi, nonché alle situazioni ambientali e tipiche delle mansioni espletate, tenendo conto che il dovere di custodia, di conservazione e di non danneggiamento degli strumenti di lavoro affidati dall'imprenditore per l'esecuzione della prestazione lavorativa ha carattere accessorio, ma non per questo del tutto marginale, rispetto alla obbligazione principale del prestatore di lavoro, consistente nel mettere a disposizione dell'imprenditore medesimo le proprie energie fisiche o intellettuali dietro corrispettivo (C. App. Firenze n. 321/21). La violazione del cennato dovere di custodia, pertanto, è da valutare non alla stregua della disciplina della responsabilità del depositario, bensì nell'ambito del più ampio dovere di diligenza nella esecuzione della prestazione posta a carico del lavoratore subordinato dall'art. 2104 c.c.. Invero, nel rapporto di lavoro subordinato la diligenza espressamente prevista dall'art. 2104 c.c. è solo specificazione normativa di quanto (art. 1176 c.c.) è richiesto in ogni altro rapporto obbligatorio (Cass., n. 13530/08). Il danno (causato dal lavoratore) è, di per sé, inadempimento, e, in tale ipotesi, “provati, da parte del datore, il danno (in cui assume consistenza lo stesso inadempimento, quale mancanza od inesattezza della prestazione) ed il rapporto di causalità fra il danno e la materiale (anche omissiva) condotta del lavoratore, il lavoratore ha l'onere di provare (per l'art. 2697 c.c., comma 2) la negazione dell'inadempimento”. GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITÀ DI CP_1
[...]
Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, occorre allora verificare se la ricorrente abbia offerto prova:
- Del danno patito;
- Dell'inadempimento del resistente;
- Del nesso causale tra i primi due elementi. Solo a fronte dell'esito positivo della verifica a tre fasi appena descritta, sarà possibile esaminare la prova negativa dell'inadempimento, a carico esclusivo del lavoratore. Ebbene, ritiene il Tribunale che l'inadempimento di risulti provato. CP_1
DELL'INADEMPIMENTO DEL LAVORATORE Invero, i testi escussi e hanno confermato che Tes_1 Testimone_2 il resistente, nella data del sinistro, fece uso non autorizzato del veicolo aziendale poi rimasto coinvolto nel sinistro. Tanto il teste , responsabile dell'ufficio manutenzione, quanto il teste Tes_1 Tes_2
, anch'egli dipendente con qualifica di progettista, hanno confermato al
[...] Pt_1 circostanza in parola. Non hanno reso, invece, dichiarazioni sul punto gli altri due testi escussi, sicché deve ritenersi raggiunta idonea prova della mancanza di diligenza del lavoratore, nel servirsi di un veicolo aziendale in assenza della prescritta autorizzazione. DEL DANNO PATITO Non possono, invece, raggiungersi medesime conclusioni in ordine alla effettiva sussistenza di un danno patito dalla ricorrente. L'azienda, in particolare, lamenta di aver subito un danno pari ad euro 13.048,00 al netto dell'IVA, ivi compreso il costo per fermo reperimento altro mezzo. Deduce, inoltre, l'aumento del premio assicurativo. A supporto del proprio assunto produce:
- Modello CAI, sottoscritto dal solo CP_1
- Atto di citazione relativo al giudizio instaurato dalla società proprietaria dell'altro mezzo;
- Fatture relative agli interventi di riparazione. Negli scritti difensivi autorizzati (note del 3 aprile 2025) sostiene, inoltre, che “la Pt_1
, compagnia assicuratrice del veicolo coinvolto nel sinistro, (…) provvedeva a risarcire i danni CP_3 sofferti soltanto in misura parziale, ritenendo sussistente una responsabilità concorsuale dei conducenti coinvolti nel sinistro ex art 2054 c.civ. (…) la compagnia assicurativa rimborsava soltanto un importo pari ad € 4.282,00, come da documentazione in atti. Inoltre, la stessa ricorrente doveva provvedere al noleggio di un altro veicolo per permettere l'adempimento della prestazione contrattuale di completamento lavori presso un cantiere di Trapani, in Sicilia”. Ebbene, ritiene il Tribunale che il compendio probatorio raccolto (ivi comprese le risultanze della prova per testi) non consenta di ritenere provato il danno subito dalla ricorrente. Le risultanze della prova per testi sono assai scarne, poiché i testi e hanno Tes_1 Tes_3 genericamente riferito di danni, ma senza descriverli e senza quantificarli. Dall'esame della documentazione in atti non risulta prova del pagamento di un premio assicurativo superiore in seguito all'incidente (non c'è prova del pagamento per l'anno precedente e successivo, sì da poterli confrontare). Del pari, non vi è prova dell'avvenuto noleggio di altro furgone per fronteggiare il fermo tecnico di quello coinvolto nel sinistro: in ricorso non si deduce nemmeno per quanto tempo è durato il fermo, che tipo di veicolo è stato noleggiato, per quanto tempo e quale è stato il relativo costo. Manca, inoltre, la prova di qualsiasi esborso, non solo relativo al noleggio, ma anche alle riparazioni. A tale ultimo proposito, rileva il Tribunale che sono versate in atti due fatture recanti l'elencazione dei prodotti e il prezzo della manodopera, ma non vi è prova dell'avvenuto pagamento. Per giurisprudenza consolidata (Cass. n. 3293/18), in caso di sinistro stradale, la fattura del carrozziere prodotta in giudizio non è sufficiente a dimostrare il danno cagionato al veicolo incidentato, tanto più se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla e se non è accompagnata da una quietanza. Nel caso di specie, bisogna aggiungere che i danni non sono documentati da produzione fotografica, ma solo dal modello CAI in atti, che evidenzia in maniera assolutamente generica i danni patiti. Non è noto se nell'ambito del giudizio instaurato per il risarcimento nei confronti di sia stata espletata una perizia da parte della compagnia assicurativa CP_2
(in ogni caso, la perizia in questione, non risulta agli atti di causa). Bisogna, poi, sottolineare che, per come sostenuto proprio da il giudizio instaurato Pt_1 dalla proprietaria dell'altro veicolo coinvolto si è concluso con il pagamento da parte della compagnia assicurativa di una somma ben inferiore a quella oggetto di questo giudizio. Peraltro, è versato in atti solo l'atto di citazione, ma non è noto come si sia concluso il giudizio. Va, tuttavia, rimarcato che l'avvenuto pagamento da parte della compagnia assicurativa, di un importo largamente inferiore a quello richiesto, è elemento che aggiunge ulteriore incertezza in ordine alla effettiva entità del danno patito. Non è possibile, allora, raggiungere altra conclusione se non quella per cui, nel presente giudizio, la ricorrente non ha offerto prova del danno patito. Il ricorso, allora, deve necessariamente essere rigettato, a fronte della totale incertezza del quantum del risarcimento che, in aderenza ai principi cardine del nostro ordinamento, non può essere ristorato indipendentemente dalla prova dell'effettiva esistenza di conseguenze dannose. SPESE DI LITE Residua unicamente la regolamentazione delle spese di lite, che sono compensate per 2/3 tra le parti, tenuto conto dell'accertamento dell'uso del veicolo in assenza di autorizzazione. Esse per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa per 2/3 le spese di lite e condanna parte ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 900,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5475/22 R.G. e vertente TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Giulio Parte_1
- ricorrente –
E
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanni CP_1
Tufariello;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.8.2022 la società ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo:
- Che, in data 19.03.2021 verso le ore 18:15, il dipendente assunto con CP_1 la qualifica di operaio elettricista di livello 2, trovandosi a bordo del veicolo Volkswagen Transporter tg FJ 853 ZD di proprietà della ricorrente, veniva coinvolto in un sinistro stradale nei pressi di San Nicola la Strada (CE);
- Che il provocava il suddetto sinistro a conclusione del turno lavorativo (ore CP_1
17:00), allontanandosi dal posto di lavoro con il furgone aziendale senza alcuna autorizzazione in merito l'utilizzo dello stesso che, al contrario, era stato assegnato ad altri dipendenti che avrebbero dovuto recarsi presso un diverso cantiere;
- Che, pur provvedendo a comunicare l'evento, il continuava ad utilizzare il CP_1 veicolo senza riportarlo immediatamente presso la sede della società;
- Che il veicolo in questione riportava ingenti danni, sia meccanici che alla carrozzeria per una somma pari ad euro 13.048,00 al netto dell'IVA, ivi compreso il costo per fermo reperimento altro mezzo;
- Che la società ricorrente veniva costituita in mora per il pagamento dei danni causati dal veicolo in proprietà in occasione del sinistro e successivamente anche citata in giudizio dalla proprietaria dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente, per CP_2 il ristoro dei danni subiti a causa della asserita condotta lesiva e contra legem realizzata dal . CP_1
Tanto premesso, parte ricorrente concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi la responsabilità del dipendente convenuto ex art. 2104 c.c. nella causazione del sinistro stradale e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni subiti come quantificati in ricorso. Vinte le spese, con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il sig. deducendo CP_1
l'inammissibilità, nonché l'infondatezza dell'avverso ricorso e offrendo una differente ricostruzione degli eventi rispetto a quelli narrati in ricorso. Evidenziava, in particolare, che la società ricorrente lo aveva espressamente autorizzato al prelievo del veicolo aziendale e, in ogni caso, deduceva la mancata prova del rapporto di derivazione causale tra l'evento dannoso e la condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e con distrazione a favore del procuratore antistatario. La causa è stata istruita mediante espletamento della prova per testi ed acquisizione della documentazione prodotta, e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto. Il ricorso non può trovare accoglimento. INQUADRAMENTO DELLA VICENDA – RESPONSABILITÀ EX ART. 2104 C.C. Il presente giudizio risulta incardinato dalla società ricorrente, ex datrice di lavoro del convenuto, al fine di accertare la responsabilità ex art. 2104 c.c. di quest'ultimo nella causazione dei danni occorsi al veicolo Volkswagen Transporter tg FJ 853 ZD, di proprietà della stessa, in occasione del sinistro del 19.03.21. Va premesso, allora, che la responsabilità del lavoratore nell'ipotesi di danno arrecato al bene affidatogli dal datore di lavoro per lo svolgimento della prestazione ha natura contrattuale (ex plurimis Cass. n. 13530/08). L'inosservanza dei doveri di diligenza, infatti, comporta non solo l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ma anche l'obbligo del risarcimento del danno cagionato all'azienda per responsabilità contrattuale, previo accertamento, non essendo possibile addossare al lavoratore subordinato una responsabilità che costituisca assunzione del rischio proprio dell'attività svolta dallo imprenditore, che l'evento dannoso subito dall'azienda sia correlato ad una condotta colposa del prestatore di lavoro;
occorre, in altri termini, una ipotesi ricollegabile, sulla base di un rapporto di causalità, ad una condotta colposa del dipendente sotto i profili della negligenza, dell'imprudenza o della violazione di specifici obblighi contrattuali o istruzioni legittimamente impartitegli dal datore di lavoro (Cass., n. 22965/13). Nel ricercare il nesso di causalità tra il comportamento addebitato al lavoratore ed il danno risentito dal datore di lavoro per effetto delle prestazioni del primo, occorre, inoltre, valutare la posizione del dipendente con riferimento alla sua qualifica professionale, alla natura delle incombenze specifiche affidategli ed ai correlati obblighi, nonché alle situazioni ambientali e tipiche delle mansioni espletate, tenendo conto che il dovere di custodia, di conservazione e di non danneggiamento degli strumenti di lavoro affidati dall'imprenditore per l'esecuzione della prestazione lavorativa ha carattere accessorio, ma non per questo del tutto marginale, rispetto alla obbligazione principale del prestatore di lavoro, consistente nel mettere a disposizione dell'imprenditore medesimo le proprie energie fisiche o intellettuali dietro corrispettivo (C. App. Firenze n. 321/21). La violazione del cennato dovere di custodia, pertanto, è da valutare non alla stregua della disciplina della responsabilità del depositario, bensì nell'ambito del più ampio dovere di diligenza nella esecuzione della prestazione posta a carico del lavoratore subordinato dall'art. 2104 c.c.. Invero, nel rapporto di lavoro subordinato la diligenza espressamente prevista dall'art. 2104 c.c. è solo specificazione normativa di quanto (art. 1176 c.c.) è richiesto in ogni altro rapporto obbligatorio (Cass., n. 13530/08). Il danno (causato dal lavoratore) è, di per sé, inadempimento, e, in tale ipotesi, “provati, da parte del datore, il danno (in cui assume consistenza lo stesso inadempimento, quale mancanza od inesattezza della prestazione) ed il rapporto di causalità fra il danno e la materiale (anche omissiva) condotta del lavoratore, il lavoratore ha l'onere di provare (per l'art. 2697 c.c., comma 2) la negazione dell'inadempimento”. GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITÀ DI CP_1
[...]
Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, occorre allora verificare se la ricorrente abbia offerto prova:
- Del danno patito;
- Dell'inadempimento del resistente;
- Del nesso causale tra i primi due elementi. Solo a fronte dell'esito positivo della verifica a tre fasi appena descritta, sarà possibile esaminare la prova negativa dell'inadempimento, a carico esclusivo del lavoratore. Ebbene, ritiene il Tribunale che l'inadempimento di risulti provato. CP_1
DELL'INADEMPIMENTO DEL LAVORATORE Invero, i testi escussi e hanno confermato che Tes_1 Testimone_2 il resistente, nella data del sinistro, fece uso non autorizzato del veicolo aziendale poi rimasto coinvolto nel sinistro. Tanto il teste , responsabile dell'ufficio manutenzione, quanto il teste Tes_1 Tes_2
, anch'egli dipendente con qualifica di progettista, hanno confermato al
[...] Pt_1 circostanza in parola. Non hanno reso, invece, dichiarazioni sul punto gli altri due testi escussi, sicché deve ritenersi raggiunta idonea prova della mancanza di diligenza del lavoratore, nel servirsi di un veicolo aziendale in assenza della prescritta autorizzazione. DEL DANNO PATITO Non possono, invece, raggiungersi medesime conclusioni in ordine alla effettiva sussistenza di un danno patito dalla ricorrente. L'azienda, in particolare, lamenta di aver subito un danno pari ad euro 13.048,00 al netto dell'IVA, ivi compreso il costo per fermo reperimento altro mezzo. Deduce, inoltre, l'aumento del premio assicurativo. A supporto del proprio assunto produce:
- Modello CAI, sottoscritto dal solo CP_1
- Atto di citazione relativo al giudizio instaurato dalla società proprietaria dell'altro mezzo;
- Fatture relative agli interventi di riparazione. Negli scritti difensivi autorizzati (note del 3 aprile 2025) sostiene, inoltre, che “la Pt_1
, compagnia assicuratrice del veicolo coinvolto nel sinistro, (…) provvedeva a risarcire i danni CP_3 sofferti soltanto in misura parziale, ritenendo sussistente una responsabilità concorsuale dei conducenti coinvolti nel sinistro ex art 2054 c.civ. (…) la compagnia assicurativa rimborsava soltanto un importo pari ad € 4.282,00, come da documentazione in atti. Inoltre, la stessa ricorrente doveva provvedere al noleggio di un altro veicolo per permettere l'adempimento della prestazione contrattuale di completamento lavori presso un cantiere di Trapani, in Sicilia”. Ebbene, ritiene il Tribunale che il compendio probatorio raccolto (ivi comprese le risultanze della prova per testi) non consenta di ritenere provato il danno subito dalla ricorrente. Le risultanze della prova per testi sono assai scarne, poiché i testi e hanno Tes_1 Tes_3 genericamente riferito di danni, ma senza descriverli e senza quantificarli. Dall'esame della documentazione in atti non risulta prova del pagamento di un premio assicurativo superiore in seguito all'incidente (non c'è prova del pagamento per l'anno precedente e successivo, sì da poterli confrontare). Del pari, non vi è prova dell'avvenuto noleggio di altro furgone per fronteggiare il fermo tecnico di quello coinvolto nel sinistro: in ricorso non si deduce nemmeno per quanto tempo è durato il fermo, che tipo di veicolo è stato noleggiato, per quanto tempo e quale è stato il relativo costo. Manca, inoltre, la prova di qualsiasi esborso, non solo relativo al noleggio, ma anche alle riparazioni. A tale ultimo proposito, rileva il Tribunale che sono versate in atti due fatture recanti l'elencazione dei prodotti e il prezzo della manodopera, ma non vi è prova dell'avvenuto pagamento. Per giurisprudenza consolidata (Cass. n. 3293/18), in caso di sinistro stradale, la fattura del carrozziere prodotta in giudizio non è sufficiente a dimostrare il danno cagionato al veicolo incidentato, tanto più se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla e se non è accompagnata da una quietanza. Nel caso di specie, bisogna aggiungere che i danni non sono documentati da produzione fotografica, ma solo dal modello CAI in atti, che evidenzia in maniera assolutamente generica i danni patiti. Non è noto se nell'ambito del giudizio instaurato per il risarcimento nei confronti di sia stata espletata una perizia da parte della compagnia assicurativa CP_2
(in ogni caso, la perizia in questione, non risulta agli atti di causa). Bisogna, poi, sottolineare che, per come sostenuto proprio da il giudizio instaurato Pt_1 dalla proprietaria dell'altro veicolo coinvolto si è concluso con il pagamento da parte della compagnia assicurativa di una somma ben inferiore a quella oggetto di questo giudizio. Peraltro, è versato in atti solo l'atto di citazione, ma non è noto come si sia concluso il giudizio. Va, tuttavia, rimarcato che l'avvenuto pagamento da parte della compagnia assicurativa, di un importo largamente inferiore a quello richiesto, è elemento che aggiunge ulteriore incertezza in ordine alla effettiva entità del danno patito. Non è possibile, allora, raggiungere altra conclusione se non quella per cui, nel presente giudizio, la ricorrente non ha offerto prova del danno patito. Il ricorso, allora, deve necessariamente essere rigettato, a fronte della totale incertezza del quantum del risarcimento che, in aderenza ai principi cardine del nostro ordinamento, non può essere ristorato indipendentemente dalla prova dell'effettiva esistenza di conseguenze dannose. SPESE DI LITE Residua unicamente la regolamentazione delle spese di lite, che sono compensate per 2/3 tra le parti, tenuto conto dell'accertamento dell'uso del veicolo in assenza di autorizzazione. Esse per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa per 2/3 le spese di lite e condanna parte ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 900,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli