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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/02/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico
D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4656/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di accertamento, vertente
TRA
(già e per essa Parte_1 Parte_1 Pt_1 Controparte_1
(già , elettivamente domiciliata in Ravenna presso lo studio degli avv. Carlotta CP_2
Casamorata e ARna Vandini, le quali, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la rappresentano e difendono, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione;
ATTORE
E
residente in [...], Bagno A Ripoli (FI); CP_3
CONVENUTO/CONTUMACE
E
residente in [...], Bagno A Ripoli (FI). CP_4
CONVENUTO/CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice: in accoglimento della domanda accertare e dichiarare che, a seguito della Par cancellazione e conseguente estinzione della Officina Meccanica F.Lli AR SA Di AR AR
(C.F. , gli ex soci, sigg. (C.F. ) e P.IVA_1 CP_3 C.F._1 CP_4
(C.F. ), sono divenuti proprietari, per la quota di ½ ciascuno – in
[...] C.F._2 ragione delle quote societarie precedentemente appartenute – dell'immobile sito in Rignano sull'Arno, Via Primo Maggio snc distinto al Catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 1, part
80, sub 67. Con vittoria di spese e competenze.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 rappresentata in giudizio dalla ha richiesto con Parte_1 Controparte_5 ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. 19.4.24, l'accertamento dell'intervenuta estinzione della società
, cancellata dal registro delle imprese in data Parte_3
30/10/2019 e, per effetto dell'intervenuta successione a seguito della cancellazione, della titolarità in capo ai soci e della quota di ½ ciascuno in ragione delle quote CP_4 CP_3 societarie appartenute, dell'immobile sito in Rignano sull'Arno, via Primo maggio snc, distinto al
Catasto fabbricati al foglio 1, part. 80 sub 67.
Precisava di essere creditrice della suddetta società per effetto di intervenute cessioni del credito della originaria creditrice ipotecaria Centro leasing s.p.a., già titolare del credito in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3591/2010 del 25/06/2010, della somma complessiva di
64.134,68 oltre interessi, spese ed accessori di legge.
In seguito alla cancellazione dal registro delle imprese della società, in forza della riforma del diritto societario avvenuta con il D.lgs. n. 6/2003, i suoi soci erano divenuti titolari dell'immobile sopra identificato, sebbene ancora formalmente intestato alla stessa società. Ciò in quanto la cancellazione determina l'estinzione della società anche in pendenza di rapporti giuridici non ancora definiti, provocando nel contempo un fenomeno successorio dei soci nei rapporti attivi e passivi della società, inclusa l'acquisizione della contitolarità o comunione indivisa dei beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta.
Si poneva, tuttavia, un problema di continuità delle trascrizioni non potendosi procedere al pignoramento di un bene appartenente ad una società estinta. Occorreva, di conseguenza la pronuncia di una sentenza di accertamento volta a riconoscere la titolarità del bene immobile in capo ai soci non solo per esigenze esecutive, ma anche di certezza del diritto.
I resistenti, pur ritualmente evocati in giudizio, non si costituivano per cui ne veniva dichiarata la contumacia e all'udienza del 11/02/2025, all'esito della discussione orale, il giudice riservava la causa in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc.
****
Tanto premesso la domanda è fondata e va accolto per quanto di ragione.
Può ritenersi provata la titolarità del credito, originariamente in capo a Centro leasing s.p.a. (e divenuto oggetto del decreto ingiuntivo n. 3591/2010 emesso dal Tribunale di Firenze in data
25/06/2010 - doc. 15 -, sulla base del quale è stata iscritta ipoteca sul bene immobile sopra precisato
- doc. 16 -) in capo a parte attrice, derivante dal mancato pagamento, da parte di Officina meccanica f.lli AR sas, dei canoni relativi al contratto di locazione finanziaria n. 453229 del 15/04/2004, in forza di atto di cessione del credito, come documentato in atti (doc.
5-14 allegati all'atto di citazione, e tra questi soprattutto doc. 7 ed 8).
Non vi è dubbio, trattandosi di azione di mero accertamento, in merito al fatto che la società attrice in quanto attuale titolare di un credito nei confronti della Parte_3
, abbia interesse ad agire al fine dell'individuazione dell'attuale proprietario dei beni
[...] descritti, ai fini dell'esercizio dell'esecuzione forzata.
2 Nel merito emerge dagli atti di causa che la società ingiunta è stata cancellata dal registro delle imprese in data 30/10/2019 (doc. 17), per cui a partire da quel momento si è verificata l'estinzione della società (Cass. n. 5605 del 2021). Risulta, altresì, che in qualità di socio CP_3 liquidatore e in qualità di socio accomandatario, fossero gli unici soci al momento della CP_4 cancellazione (doc. 17 cit.).
Al momento della cancellazione la società risultava ancora intestataria, al catasto e dalla visura ipotecaria, dell'immobile descritto in epigrafe (doc. 20 e 21).
Tanto premesso, secondo i noti principi espressi dalla Corte di Cassazione SU con le sentenze n.
6070, 6071 e 6072 del 2013 qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale, per quanto in questa sede rileva, si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o di comunione indivisa, anche i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta. Tra le due ipotesi, vale a dire quella di una successione dei soci, e quella che i beni ed i diritti non liquidati vengano a costituire un patrimonio adespota, assimilabile alla figura dell'eredità giacente, per la gestione e la rappresentanza del quale qualunque interessato potrebbe chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale in applicazione analogica dell'art. 528 c.c. e segg., la Suprema Corte ha dunque indicato la prima, visto che “se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabili a coloro che della società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che sparita la società
s'instauri tra i soci, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa”.
Sulla scorta di ciò può dunque accertarsi che la proprietà dell'immobile oggetto di domanda, in capo ad Officina meccanica f.lli AR sas si è trasferita, a seguito e per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese e conseguente sua estinzione, in capo ai soci CP_3
e Nello stesso senso si è, del resto, già espressa la giurisprudenza di merito in
[...] CP_4 tema di società di capitali (Trib. Milano n. 4088 del 2017), e la situazione deve ritenersi essere la medesima in tema di società di persone, stante che i principi espressi dalla Suprema Corte, come sopra citati, sono applicabili in modo identico anche per tale tipologia di società.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di una fase propriamente istruttoria, della non complessità della causa e della struttura semplificata del procedimento, privo di memorie difensive, anche finali, e risoltosi in una sola udienza.
P.Q.M.
1) in accoglimento del ricorso, preso atto dell'intervenuta estinzione di officina meccanica
[...]
, accerta e dichiara che nel diritto di proprietà sul bene immobile di Parte_3
3 proprietà della predetta società all'epoca dell'estinzione, come descritto in epigrafe, sono oggi subentrati i soci e nella misura del 50% ciascuno;
CP_3 CP_4
2) Condanna e al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_3 CP_4 complessivi € 6.000,00 (di cui € 786,00 per esborsi), oltre RSG, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 20/02/2025
Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
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