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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/03/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2508/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2508/2023 promossa da:
, nata a [...]/SP (Brasile) in data 25.05.1971, CP_1 [...]
, nata a [...]/AM (Brasile) in data 30.09.1996, Controparte_2 CP_3
, nato a [...]/AM (Brasile) in data 23.02.2001; tutti rappresentati e difesi dall'avv.
[...]
Antonella Castellone, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, come da procure in calce al ricorso autenticate, tradotte e apostillate
-ricorrenti-
contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F. ) e domiciliato ope P.IVA_1 legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria
- resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 09.10.2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti
1 convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_4 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
[...] nato a [...], il [...], da e Persona_1 Persona_2 Parte_1
, come risultante dall'estratto di nascita (cfr. doc. 2) il quale, una volta emigrato in Brasile,
[...] aveva sposato in data 22.09.1923 (cfr. doc. 4), senza mai essersi Controparte_5 naturalizzato cittadino brasiliano né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. 3).
Dal loro matrimonio era nato il [...] (cfr. doc. 5), a sua volta, coniugatosi Persona_3 con il 20 ottobre 1962 (cfr. doc. 6). Da tale unione era nata, il 25 maggio 1971, Persona_4
(cfr. doc. 7) – ricorrente. In data 18 maggio 1996, quest'ultima era convolata a Persona_5 nozze con (cfr. doc. 8) e aveva dato alla luce i due Persona_6 ricorrenti: il 30 settembre 1996 (cfr. doc. 9) e Controparte_2
il 23 febbraio 2001 (cfr. doc. 10). Controparte_3
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con comparsa di costituzione del 19.07.2024, il chiedeva il rigetto del Controparte_4 ricorso, in quanto inammissibile e infondato.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza del 22.02.2025, a seguito dell'udienza cartolare del 23.01.2025, il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, gli errori nelle anagrafiche del capostipite e dei suoi discendenti, rinvenibili nelle certificazioni straniere versate agli atti, sono stati oggetto di rettifiche in forza di provvedimenti giurisdizionali pronunciati dall'autorità giudiziaria straniera (come si ricava dalle annotazioni in calce ai medesimi) e, pertanto devono essere considerati sanati ai fini della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo.
2 Ad ogni buon conto, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano emigrato, il rapporto di parentela in linea retta tra lo stesso e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_6 del 05/01/1952, ha sottolineato l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati;
ello stesso senso si è pronunciato il medesimo Ministero nella nota del 28/09/1998 (prot. 1/50-FG-84/3597). Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 13/1994, ha ritenuto che, “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte ha specificato, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana
l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale […]. Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della
Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
3 Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_4 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai
4 successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, evidenziavano le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n.
91 del 05.02.1992 in via amministrativa alla competente Ambasciata Generale d'Italia a Brasilia.
Lamentavano, infatti, l'impossibilità a fissare un apposito appuntamento presso gli uffici preposti, quale attività propedeutica alla successiva istanza, allegando, peraltro, le prove dei diversi tentativi di prenotazione effettuati in epoca recente sul portale ministeriale a ciò dedicato MI (nonché unica modalità prevista per l'accesso alla domanda) e la risposta automatica del sistema che segnalava l'impossibilità di procedere alla prenotazione.
Ebbene, è evidente che i medesimi si trovino in una situazione giuridica di incertezza in quanto l'Ambasciata, pur a fronte di molteplici accessi effettuati non risulta aver nemmeno preso in carico l'istanza dei ricorrenti, né ha indicato quando sarebbe stato in grado di avviare la pratica di cittadinanza o i tempi presumibili di espletamento della pratica stessa.
Se la fase dell'istruttoria è temporalmente indefinita, va da sé che la definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza sia anch'essa destinata ad un lasso temporale indefinito e comunque irragionevole, rispetto all'interesse vantato.
Dall'oggettiva incertezza sui tempi necessari al riconoscimento del proprio diritto soggettivo discende l'interesse ad agire per via giurisdizionale (ex art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990), sostanziandosi tali circostanze in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del
5 Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Giova pertanto richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne
l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ,
6 Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di una espressa rinuncia (non verificatasi)
o di altro atto interruttivo (diverso dalla naturalizzazione di massa), non allegato né provato da parte resistente.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa di padre in figlio, senza interruzione fino agli odierni ricorrenti, non avendo l'avo capostipite, , mai acquisito la cittadinanza brasiliana per Persona_1 naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento di Migrazione,
Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica del Brasile nel quale si legge quanto segue “NON RISULTA, sino alla presente data, registro di naturalizzazione a nome di
o o o Parte_2 Parte_2 Parte_2
o , figlio di e di Parte_3 Parte_4 Parte_1 Per_2
, nato in [...] il 30.04.1878” (cfr. doc. 3).
[...]
Pertanto, in quanto italiano, ha trasmesso “iure sanguinis” la Persona_1 cittadinanza ai propri figli e ai relativi discendenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda e per l'effetto i ricorrenti devono essere dichiarati cittadini italiani iure sanguinis, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_4 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed
7 eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nata a CP_1
Riberão Preto/SP (Brasile) in data 25.05.1971, , nata Controparte_2
a Manaus/AM (Brasile) in data 30.09.1996, nato a Controparte_3
Manaus/AM (Brasile) in data 23.02.2001, il diritto alla cittadinanza italiana;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso il 22.03.2025
Il giudice unico
Flavio Tovani
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2508/2023 promossa da:
, nata a [...]/SP (Brasile) in data 25.05.1971, CP_1 [...]
, nata a [...]/AM (Brasile) in data 30.09.1996, Controparte_2 CP_3
, nato a [...]/AM (Brasile) in data 23.02.2001; tutti rappresentati e difesi dall'avv.
[...]
Antonella Castellone, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, come da procure in calce al ricorso autenticate, tradotte e apostillate
-ricorrenti-
contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F. ) e domiciliato ope P.IVA_1 legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria
- resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 09.10.2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti
1 convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_4 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
[...] nato a [...], il [...], da e Persona_1 Persona_2 Parte_1
, come risultante dall'estratto di nascita (cfr. doc. 2) il quale, una volta emigrato in Brasile,
[...] aveva sposato in data 22.09.1923 (cfr. doc. 4), senza mai essersi Controparte_5 naturalizzato cittadino brasiliano né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. 3).
Dal loro matrimonio era nato il [...] (cfr. doc. 5), a sua volta, coniugatosi Persona_3 con il 20 ottobre 1962 (cfr. doc. 6). Da tale unione era nata, il 25 maggio 1971, Persona_4
(cfr. doc. 7) – ricorrente. In data 18 maggio 1996, quest'ultima era convolata a Persona_5 nozze con (cfr. doc. 8) e aveva dato alla luce i due Persona_6 ricorrenti: il 30 settembre 1996 (cfr. doc. 9) e Controparte_2
il 23 febbraio 2001 (cfr. doc. 10). Controparte_3
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con comparsa di costituzione del 19.07.2024, il chiedeva il rigetto del Controparte_4 ricorso, in quanto inammissibile e infondato.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza del 22.02.2025, a seguito dell'udienza cartolare del 23.01.2025, il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, gli errori nelle anagrafiche del capostipite e dei suoi discendenti, rinvenibili nelle certificazioni straniere versate agli atti, sono stati oggetto di rettifiche in forza di provvedimenti giurisdizionali pronunciati dall'autorità giudiziaria straniera (come si ricava dalle annotazioni in calce ai medesimi) e, pertanto devono essere considerati sanati ai fini della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo.
2 Ad ogni buon conto, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano emigrato, il rapporto di parentela in linea retta tra lo stesso e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_6 del 05/01/1952, ha sottolineato l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati;
ello stesso senso si è pronunciato il medesimo Ministero nella nota del 28/09/1998 (prot. 1/50-FG-84/3597). Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 13/1994, ha ritenuto che, “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte ha specificato, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana
l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale […]. Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della
Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
3 Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_4 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai
4 successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, evidenziavano le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n.
91 del 05.02.1992 in via amministrativa alla competente Ambasciata Generale d'Italia a Brasilia.
Lamentavano, infatti, l'impossibilità a fissare un apposito appuntamento presso gli uffici preposti, quale attività propedeutica alla successiva istanza, allegando, peraltro, le prove dei diversi tentativi di prenotazione effettuati in epoca recente sul portale ministeriale a ciò dedicato MI (nonché unica modalità prevista per l'accesso alla domanda) e la risposta automatica del sistema che segnalava l'impossibilità di procedere alla prenotazione.
Ebbene, è evidente che i medesimi si trovino in una situazione giuridica di incertezza in quanto l'Ambasciata, pur a fronte di molteplici accessi effettuati non risulta aver nemmeno preso in carico l'istanza dei ricorrenti, né ha indicato quando sarebbe stato in grado di avviare la pratica di cittadinanza o i tempi presumibili di espletamento della pratica stessa.
Se la fase dell'istruttoria è temporalmente indefinita, va da sé che la definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza sia anch'essa destinata ad un lasso temporale indefinito e comunque irragionevole, rispetto all'interesse vantato.
Dall'oggettiva incertezza sui tempi necessari al riconoscimento del proprio diritto soggettivo discende l'interesse ad agire per via giurisdizionale (ex art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990), sostanziandosi tali circostanze in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del
5 Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Giova pertanto richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne
l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ,
6 Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di una espressa rinuncia (non verificatasi)
o di altro atto interruttivo (diverso dalla naturalizzazione di massa), non allegato né provato da parte resistente.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa di padre in figlio, senza interruzione fino agli odierni ricorrenti, non avendo l'avo capostipite, , mai acquisito la cittadinanza brasiliana per Persona_1 naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento di Migrazione,
Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica del Brasile nel quale si legge quanto segue “NON RISULTA, sino alla presente data, registro di naturalizzazione a nome di
o o o Parte_2 Parte_2 Parte_2
o , figlio di e di Parte_3 Parte_4 Parte_1 Per_2
, nato in [...] il 30.04.1878” (cfr. doc. 3).
[...]
Pertanto, in quanto italiano, ha trasmesso “iure sanguinis” la Persona_1 cittadinanza ai propri figli e ai relativi discendenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda e per l'effetto i ricorrenti devono essere dichiarati cittadini italiani iure sanguinis, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_4 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed
7 eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nata a CP_1
Riberão Preto/SP (Brasile) in data 25.05.1971, , nata Controparte_2
a Manaus/AM (Brasile) in data 30.09.1996, nato a Controparte_3
Manaus/AM (Brasile) in data 23.02.2001, il diritto alla cittadinanza italiana;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso il 22.03.2025
Il giudice unico
Flavio Tovani
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