TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 4928 /2023 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv.ti VILLANI - CROTTI) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(avv.ti DIRUTIGLIANO - ROPOLO)
RESISTENTE
1
Conclusioni di parte ricorrente : pagg. 37- 38 del ricorso
Conclusioni di parte resistente : pag. 50 della memoria difensiva
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 10/07/2023, il dott. , già Parte_1 dipendente della (ora con mansioni Controparte_2 Controparte_1 dirigenziali, ha convenuto in giudizio la predetta società, chiedendo di:
- dichiarare nullo ed inefficace il licenziamento intimatogli in data 27/12/2022;
- condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 19.898,76 trattenuta dalle competenze di fine rapporto, nonchè al pagamento in suo favore di :
€ 199.330,92 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
€ 265.775,00 a titolo di indennità supplementare;
€ 289.442,91, a titolo di retribuzione variabile maturata negli anni dal 2008 al
2020, oltre al pagamento dei relativi oneri contributivi e alla differenza sul T.F.R.;
- un importo pari all'ammontare del valore delle azioni che il ricorrente non ha potuto riscattare, a titolo risarcitorio.
II Resiste in giudizio rivendicando la legittimità del Controparte_1 provvedimento espulsivo e l'infondatezza di ogni avversaria pretesa.
III Con lettera in data 15/12/2022, il dott. veniva attinto da Parte_1 contestazione disciplinare (doc. 29 di ricorso) del seguente tenore:
“Con decorrenza dal 01.06.2021 Lei, dirigente della nostra Società, veniva inviato in distacco presso la consociata Free2Move eSolutions S.p.a., con sede in Milano, presso la quale Lei ha ricevuto l'incarico di Amministratore Delegato, chiamato a svolgere compiti caratterizzati da ampia delega fiduciaria, che ha mantenuto fino a novembre 2022, quando è stato avvicendato
2 nella carica. In esecuzione dell'incarico ricoperto presso la Free2Move eSolutions S.p.a. Lei ha assunto fa responsabilità di sviluppare le attività di impresa della Società distaccataria, con un mandato gestionale che sottendeva sia la preposizione al complesso delle attività commerciali e produttive, sia il dovere di garantire l'osservanza rigorosa delle disposizioni di legge anche per quanto attiene la regolarità delle annotazioni contabili e della redazione del bilancio.
Coerentemente il Suo trattamento retributivo prevedeva, oltre al riconoscimento del compenso corrispettivo, anche una rilevante componente variabile connessa al raggiungimento di obiettivi legati all'andamento di impresa della Free2Move eSolutions S.p.a. Per l'anno 2021 i Suoi obiettivi erano articolati su tre specifici ambiti, e, in particolare i Ricavi (con un peso relativo del 35%),
l'Ebit (con un peso relativo del 35%) e la realizzazione dei progetti di innovazione e di presentazione di nuovi prodotti da offrire al mercato (con un peso relativo del 30%). Il raggiungimento di tali obiettivi avrebbe determinato la liquidazione di un trattamento economico, soggetto appunto a indice variabile, con target fissato al 40%. In coincidenza con l'avvicendamento nel ruolo di Amministratore Delegato della Free2Move eSolutions S.p.a., veniva attivato un audit di carattere amministrativo e contabile che dava evidenza al fatto che negli ultimi 15 giorni di dicembre 2021 erano stati perfezionati due contratti di fornitura da parte di
Free2Move eSolutions S.p.a. di circa 10 mila apparecchiature per la ricarica di autoveicoli elettrici per un valore complessivo di circa 2.750.000, 00= euro oltre IVA.
A quasi un anno di distanza tali apparecchiature erano state consegnate solo in minima parte
(appena 816), mentre 6.198 risultavano prodotte e dichiarate in conto deposito all'11 novembre
2022. Le relative fatture di vendita erano però già state emesse in data 31.12.2021, con termini contrattuali di pagamento ampiamente scaduti, non risultava effettuato alcun incasso neppure parziale (se si esclude il versamento di appena 36 mila euro a ottobre 2022) né la Free2Move
eSolutions S.p.a. aveva attivato procedure specifiche per ottenere il pagamento (anzi, per un cliente era stato ipotizzato un piano di rientro, mai rispettato). Tali circostanze inducevano un ulteriore approfondimento anche in considerazione del fatto che nell'ambito del Bilancio sociale
2021 presentato dal Consiglio di Amministrazione della Free2Move eSolutions S.p.a. per l'approvazione all'Assemblea dei soci nel mese di aprile 2022 gli importi di cui a tali fatture risultavano inseriti tra i ricavi dell'esercizio 2021 e proprio a fronte di essi Lei aveva potuto raggiungere gli obiettivi di Ricavi e EBIT ai quali era collegata la Sua retribuzione variabile, effettivamente poi liquidata nel corrente anno per il valore di euro 139.070,00= lordi. All'esito dell'audit è cosi emerso che Lei ha operato in modo scorretto, esponendo la Società a gravissime conseguenze reputazionali ed economiche per effetto di una falsa rappresentazione dei dati di contabilità indicati nel bilancio 2021, traendo un indebito beneficio sulla retribuzione variabile e costringendo l'attivazione di una serie di onerose procedure al fine di valutare le corrette modalità con cui pervenire ad una rettifica dei documenti contabili inerenti alla scorsa annualità
e a quella in corso. Questi i fatti. A. Lei, in rappresentanza della Free2Move eSolutions S.p.a. sottoscriveva, quale fornitore, un “Supply Agreement” con la di Giaveno Controparte_3
(To), recante la data del 20 dicembre 2021, nel quale, facendo peraltro riferimento ad un primo
Ordine inviato dall'impresa cliente il 21 dicembre 2021 (in realtà datato 22 dicembre 2021 e successivo ad una Offerta da Lei inviata il 21 dicembre 2021), meglio regolava l'impegno di
3 “5.000 soluzioni per la ricarica residenziale di autoveicoli elettrici di nostra produzione
(easyWallbox)” verso il prezzo di euro 1.500.000,00= oltre IVA;
tale accordo, nella sostanza, prevedeva una vendita con consegna differita (cd. bill and hold) relativa ad un volume di prodotti che Lei perfettamente sapeva non essere disponibili né realizzabili entro la fine del 2021; in data
31 dicembre 2021 veniva emessa dalla Free2Move eSolutions S.p.a. fattura nr 210000484 del
31.12.2021 per l'importo di euro 1.488.000,00= oltre IVA, il cui pagamento era contrattualmente previsto a 150 giorni, data fattura fine mese.
in rappresentanza della Free2Move eSolutions S.p.a. in data 23 dicembre 2021 inviava Per_1 all'impresa cliente UNlCOENERGIA S.r.l. di Napoli una Offerta di fornitura di “5.000 soluzioni per la ricarica residenziale di autoveicoli elettrici di nostra produzione (easyWallbox)” verso il prezzo di euro 1.250.000,00=; tale Offerta, accettata il giorno stesso dal Cliente, nella sostanza, prevedeva una vendita con consegna differita (cd. bill and hold) relativa ad un volume di prodotti che Lei perfettamente sapeva non essere disponibili né realizzabili entro la fine del 2021, in data
31 dicembre 2021 veniva emessa dalla Free2Move eSolutions S.p.a. fattura nr 210000485 del
31.12.2021 per l'importo di euro 1.250.000,00= oltre IVA il cui pagamento era contrattualmente previsto a 180 giorni, data fattura fine mese. C. Data la natura delle operazioni di vendita sopra indicate in ragione delle peculiari clausole che definivano le obbligazioni secondo le specifiche regole prudenziali ai fini della esposizione a bilancio, in aderenza ai principi contabili internazionali IFRS 15, adottati dalla Free2Move eSolutions S.p.a. e condivisi dalla nostro Società
e dal gli importi di cui alle relative fatture avrebbero potuto essere iscritti a Controparte_4 ricavo solo nel momento in cui la Free2Move eSolutions S.p.a. avesse adempiuto l'obbligo di fabbricare e di porre i prodotti venduti nella disponibilità del cliente e ciò quand'anche, come previsto nei rapporti intervenuti con e con il cliente Controparte_5 Controparte_6 stesso avesse deciso di lasciare i prodotti nella disponibilità del venditore. D. Senonché gli importi di cui alle fatture nn. 210000484 e 210000485 del 31.12.2021, per circa 2.750.000,00= euro sono stati falsamente rappresentati tra i ricavi dell'anno 2021 nel bilancio presentato in data 11 Aprile 2022 per l'approvazione all'assemblea degli azionisti di Free2Move eSolutions
S.p.a., così alterando, tra l'altro, i dati relativi all'Ebit e fittiziamente attestando il livello di raggiungimento, da parte Sua, di due dei tre obiettivi cui era collegato il Suo trattamento economico variabile denominato MBO, che Lei ha di fatto indebitamente percepito nell'importo di euro 139.070,00= lordi. I gravi inadempimenti dei quali ella si è reso responsabile costituiscono vulnerazione degli obblighi di cui agli artt. 1218, 2104 e 2105 codice civile atteso il collegamento tra l'interesse organizzativo della nostra Società e l'esecuzione della Sua prestazione presso l'impresa distaccataria e Le vengono formalmente contestati per il loro contenuto oggettivo nonché per l'intensità dell'elemento soggettivo, che incide radicalmente sull'affidamento su di
Lei riposto, avuto riguardo a ruolo e mansioni affidateLe. La invitiamo a voler fornire Sue eventuali giustificazioni al riguardo entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della presente;
nel frattempo Ella è dispensato dal rendere l'attività lavorativa. Riserviamo ogni tutela in qualsiasi sede, anche in relazione all'esito degli ulteriori accertamenti in corso.”
4 III.1 Ritenendo non condivisibili le giustificazioni fornite dal dott. Parte_1 con lettera del 20/12/2022 (doc. 2 di ricorso), l'azienda intimava il licenziamento per giusta causa in data 27/12/2022 (doc. 3).
IV In punto di fatto, il ricorrente, assunto con la categoria di impiegato dalla
FIAT Auto S.p.A. il 18 aprile 1988, si vedeva riconosciuta la qualifica di dirigente dal 2 aprile 2001 (doc. 5). Cont IV.1 Nella seconda metà del 2020, costituiva una joint venture con la società ed il 19/11/2020 veniva costituita la società Controparte_7
Free2Move eSolutions S.p.A., avente ad oggetto la ideazione, realizzazione, commercializzazione e installazione di sistemi e servizi per l'accumulo, il trasporto
e la distribuzione di energia elettrica e soluzioni per l'alimentazione e ricarica di veicoli elettrici. Cont IV.2 Nel mese di marzo 2021 proponeva di conferire il ruolo di consigliere e CEO della Free2Move eSolutions al dott. ; il 03/05/2021 venivano Parte_1 nominati i componenti degli organi sociali della Free2Move eSolutions, ed il dott.
veniva nominato Amministratore Delegato. In relazione a ciò, il Parte_1
Cont 31/05/2021 comunicava all'odierno ricorrente il distacco presso la
Free2Move eSolutions per lo svolgimento della sua “prestazione di lavoro subordinato a contenuto dirigenziale, a decorrere dal 1° giugno 2021 sino al 31 maggio 2023 nell'interesse di , precisando che anche durante tale Controparte_2 periodo il rapporto di lavoro avrebbe continuato ad essere regolato dal contratto Cont individuale, dal Contratto Collettivo di Lavoro per i Dirigenti di Aziende e
CNH Industrial e dal Codice di Condotta . CP_1
IV.3 A partire dal mese di ottobre 2021, Free2Move eSolutions pianificava un programma di approvvigionamento e produzione diretto a realizzare un volume ipotetico di 23.000 unità di ricarica (easyWallbox e eProWallbox), successivamente ridotto a 18.000 unità, da produrre e consegnare entro la fine dell'anno 2021. Tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre 2021, Free2Move
eSolutions si attivava per cercare nuovi clienti, stipulando entro la fine dell'anno
2021 due contratti di fornitura, ognuno dei quali aventi ad oggetto l'acquisto di
5.000 pezzi di soluzioni di ricarica elettrica residenziale (easyWallbox): il primo con il cliente G. Engineering S.r.l., per un valore di € 1.500.000,00 oltre IVA, il secondo con per un valore di € 1.250.000,00 oltre IVA. Controparte_6
5 IV.4 I suddetti contratti seguivano lo schema del cd. “bill and hold”, ossia l'immediato trasferimento del titolo dei beni e del connesso rischio in capo alle acquirenti, con la pattuizione che, per ragioni logistiche, i beni sarebbero stati ritirati progressivamente, previa richiesta da comunicare entro il periodo di preavviso contrattualmente pattuito (doc.ti 27, 28, 29 e 30).
IV.5 Alla fine del mese di settembre 2022 veniva prospettato al dott.
[...]
un rientro anticipato dal periodo di distacco, per assumere un nuovo Pt_1 ruolo con responsabilità globale in nel settore Charging, Services and CP_1
Energy (Prodotti e Servizi per la ricarica dei veicoli elettrici e della gestione dell'energia ad essi dedicata); in conseguenza di ciò, l'odierno ricorrente rassegnava le proprie dimissioni dal ruolo di CEO a far data dal 1° novembre
2022, approvate dal Consiglio di Amministrazione di Free2Move eSolutions all'assemblea del 21 ottobre 2022 (doc. 33).
IV.6 A fine 2022 veniva avviato un audit interno a Free2Move eSolutions in relazione ai rapporti con i due clienti G. ENGINEERING S.r.l. e CP_6
che non avevano ancora pagato il corrispettivo delle fatture nn.
[...]
210000484/2021 e 210000485/2021, relative agli ordinativi effettuati a dicembre 2021.
IV.7 Seguiva il procedimento disciplinare a carico del dott. , Parte_1 sfociato nel licenziamento impugnato nel presente giudizio. Contestualmente al recesso, la Società comunicava al Dirigente che avrebbe trattenuto dalle competenze finali una somma pari ad € 19.898,76 a titolo di conguaglio per il recupero “dell'indebito correlato al trattamento economico variabile” (trattenuta poi effettuata con il cedolino di gennaio 2023: doc. 35).
V Ciò premesso, parte ricorrente denunzia, in via preliminare, la presunta carenza di legittimazione all'azione disciplinare del datore di lavoro e la non riconducibilità degli addebiti contestati al dirigente nel suo ruolo di direttore generale di Free2move e-Solutions.
V.1 Ad avviso del dott. , il datore di lavoro non avrebbe avuto alcun Parte_1 giuridico interesse ad avviare il procedimento disciplinare nei suoi confronti: i fatti contestati, anche qualora astrattamente configurabili, afferirebbero “a funzioni del dott. quale componente del consiglio di amministrazione di Parte_1
Cont Free2Move eSolutions, e non invece come dirigente in distacco da , come
6 Direttore Generale, e delle quali, in via di mera ipotesi, il dott. avrebbe Parte_1 dunque potuto e dovuto rispondere unicamente alla Free2Move eSolutions, unitamente agli altri componenti del consiglio di amministrazione. Dunque, Cont nonostante che conservasse formalmente la legittimazione all'esercizio del potere disciplinare anche durante il periodo di distacco, la medesima non aveva alcun giuridico interesse ad esercitare tale potere, stante l'assenza di ogni interazione tra le condotte oggetto della contestazione di addebiti ed il contenuto della prestazione contrattuale oggetto del rapporto di lavoro subordinato di cui la
Società rileva l'inadempimento (neppure ravvisabile, peraltro, anche sotto il profilo della violazione di norme contenute nel Codice di Condotta e del contratto collettivo applicabili al rapporto in costanza del periodo di distacco, cfr. docc. 19 e
20)”.
V.2 La tesi del ricorrente non appare convincente. Benchè operante – in posizione apicale – all'interno della Free2Move eSolutions, il ricorrente è pur sempre rimasto dipendente di , la quale di conseguenza ha mantenuto CP_2 il potere disciplinare sul sottoposto. Ciò che rileva - come sempre nelle ipotesi di recesso per giusta causa - è la presunta (ed accertanda) irrimediabile lesione del vincolo fiduciario fra le parti, lesione astrattamente configurabile anche quando il dipendente si renda responsabile di gravi inadempimenti nell'esercizio di funzioni che gli sono state assegnate su impulso – e nell'interesse – del datore di lavoro, sia pure nell'ambito operativo di una diversa compagine imprenditoriale.
VI Neppure coglie nel segno l'ulteriore doglianza di asserita (ma insussistente) violazione della procedura ex art. 7 Statuto dei Lavoratori e per carenza di motivazione. Infatti:
- la contestazione disciplinare è indubbiamente specifica, contenendo dettagliata descrizione dei presunti abusi/inadempimenti ascritti al ricorrente;
- il datore di lavoro ha concesso all'incolpato il termine a difesa, permettendogli di fornire la propria versione dei fatti;
- è pienamente assolto l'obbligo di motivazione del licenziamento, non essendo a tal fine necessaria – come vorrebbe la difesa del ricorrente – una dettagliata presa di posizione su tutte le
contro
-deduzioni del lavoratore: in altri termini, è nelle facoltà del datore di lavoro limitarsi a respingere le
7 avversarie asserzioni, fermo restando che in caso di successiva impugnazione del licenziamento egli si dovrà fare carico per intero dell'onere probatorio sancito dall'art. 5 L. 604/1966, nel contradditorio processuale delle parti assicurato dall'ordinamento processual civilistico.
VII E' altresì infondata l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare. pur riconoscendo che i fatti imputati al dott. Controparte_1 [...]
risalgono al periodo ottobre/dicembre 2021 (ossia poco meno di anno Pt_1 prima del formale addebito, datato 15/12/2022) obietta che i comportamenti contestati, ed il “coinvolgimento soggettivo del dirigente”, sarebbero emersi soltanto a partire dal mese di novembre 2022 al termine di un audit amministrativo avviato alla fine del mese di ottobre, di talchè la contestazione disciplinare sarebbe intervenuta entro un lasso di tempo del tutto ragionevole, tenuto conto della necessità di compiere una serie di verifiche interne.
VII.1 E' bene, innanzitutto, enucleare le circostanze di fatto pacifiche fra le parti, ovvero che:
a) negli ultimi 15 giorni di dicembre 2021 il ricorrente sottoscriveva con le società e due distinti contratti Controparte_3 Controparte_6 per la fornitura, da parte di Free2Move eSolutions S.p.a., di circa 10 mila apparecchiature di ricarica autoveicoli elettrici, per un valore complessivo di circa 2.750.000 € oltre IVA;
b) i contratti prevedevano la vendita con consegna differita (cd. bill and hold) di prodotti che non erano interamente disponibili né realizzabili entro la fine del 2021;
c) a quasi un anno di distanza le apparecchiature (cd. wallbox) erano state consegnate solo in minima parte (816), mentre 6.198 risultavano prodotte e dichiarate in conto deposito all'11 novembre 2022;
d) le relative fatture di vendita erano state emesse in data 31.12.2021, con termini contrattuali di pagamento scaduti, e risultava effettuato un solo incasso di 36.000,00 € a ottobre 2022;
e) Free2Move eSolutions S.p.a. non aveva attivato procedure specifiche per ottenere il pagamento (e per un cliente era stato ipotizzato un piano di rientro, mai rispettato);
f) tali circostanze venivano rilevate da un audit di carattere amministrativo e
8 contabile promosso in coincidenza con l'avvicendamento nel ruolo di
Amministratore Delegato della Free2Move eSolutions S.p.a., nel mese di ottobre 2022;
g) si evidenziava, inoltre, che nell'ambito del Bilancio sociale 2021 presentato dal Consiglio di Amministrazione della Free2Move eSolutions S.p.a. per l'approvazione all'Assemblea dei soci nel mese di aprile 2022, gli importi delle due fatture risultavano inseriti tra i ricavi dell'esercizio 2021.
VII.2 Ciò posto, occorre evidenziare, in prima battuta, che non Controparte_2 ha contestato al dirigente di avere posto in essere operazioni commerciali svantaggiose per Free2Move eSolutions S.p.A., bensì di avere scorrettamente imputato le stesse al bilancio del 2021, onde trarne un personale, sia pure indiretto, beneficio. Il che rende superfluo convogliare l'attenzione sull'utilità che Free2Move eSolutions S.p.A. abbia tratto, in termini di ricavi, dai due contratti, quanto piuttosto sulla consapevolezza che la società in allora amministrata dal avesse (o potesse avere) delle irregolarità del Parte_1 bilancio scaturite dalla contabilizzazione delle due fatture in esame.
VII.3 Inoltre, non è in discussione l'inserimento, nei contratti, della clausola bill and hold, e neppure dubita la società (salvo quanto si dirà a breve) della convenienza delle operazioni sotto il profilo strettamente commerciale: nei fatti,
l' aveva reperito due nuovi clienti, cui Free2Move eSolutions S.p.A. intendeva CP_8 assicurare la fornitura di un numero consistente di wallbox al momento non ancora a magazzino, nella consapevolezza dei contraenti che il ritiro della merce ed i correlati pagamenti sarebbero avvenuti gradualmente, consentendo così da un lato a Free2Move eSolutions S.p.A. di procurarsi dal proprio subfornitore
Fimer i quantitativi dei dispositivi necessari per soddisfare interamente gli ordinativi, dall'altro ai clienti di posticipare e frazionare gli oneri finanziari dell'operazione commerciale.
VII.4 I negozi giuridici in esame appaiono, dunque, finalizzati ad incrementare gli utili dell'azienda amministrata dal dirigente in distacco, del che non poteva evidentemente dolersi Semmai, l'odierna resistente sembra Controparte_2 lamentare, all'interno dell'articolata contestazione disciplinare, che i contratti sotto la lente d'ingrandimento si siano rivelati, a posteriori, problematici, in ragione degli inadempimenti delle controparti. Infatti, nel corso dell'anno 2022
Free2Move eSolutions S.p.A. ha “messo a magazzino” le wall box, ma i clienti non
9 le hanno, se non in minima parte, pagate e ritirate.
VII.5 Senonchè, come si è visto, non si spinge a Controparte_1 contestare sotto il profilo disciplinare al ricorrente una forma di mala gestio della duplice operazione commerciale (peraltro difficilmente ipotizzabile, se non si è in grado di provare che il dirigente potesse sospettare il futuro inadempimento delle controparti). Il focus della contestazione si concentra, come detto, sulla imputazione delle fatture al bilancio del 2021.
VII.6 Dati questi presupposti, è agevole constatare come la società abbia appreso delle presunte anomalie contabili soltanto nel mese di novembre 2022, all'esito dell'audit1: prima di allora, non poteva averne contezza, poiché il progetto di bilancio dell'esercizio 2021 non evidenziava alcuna criticità relativamente alla imputazione dei ricavi e crediti iscritti, e la società di revisione incaricata, aveva espresso un giudizio di correttezza sul Controparte_9 progetto di bilancio presentato e su tutti i documenti che lo componevano.
VII.7 Pertanto, deve ritenersi che abbia mosso la Controparte_2 contestazione disciplinare con la dovuta tempestività, essendosi attivata in tal senso non appena venuta in possesso degli elementi (a suo giudizio) comprovanti il grave inadempimento del dirigente.
VIII Nonostante la tempestività della contestazione disciplinare, nel merito l'impugnazione del licenziamento appare meritevole di accoglimento.
VIII.1 Come si è visto (par. III), l'addebito contiene la dettagliata descrizione delle condotte poste in essere dal ricorrente, reputate dalla società datrice di lavoro disciplinarmente rilevanti. Si imputa al dirigente, in particolare:
a) di avere raggiunto, anche grazie alla due fatture in questione, gli obiettivi di Ricavi e EBIT ai quali era collegata la Sua retribuzione variabile, liquidata in € 139.070,00 lordi;
b) di avere esposto la Società a “gravissime conseguenze reputazionali ed economiche per effetto di una falsa rappresentazione dei dati di contabilità indicati nel bilancio 2021”, determinando “un indebito beneficio sulla retribuzione variabile del dirigente e costringendo l'attivazione di una serie di onerose procedure al fine di valutare le corrette modalità con cui pervenire ad una rettifica dei documenti contabili inerenti alla scorsa 1 Si vedano le testimonianze degli auditors e (le deposizioni sono state registrate ai Testimone_1 Testimone_2 sensi dell'art. 422 c.p.c. nel corso dell'udienza del 12.12.2024) 10 annualità e a quella in corso”.
VIII.2 L'addebito è infondato. La resistente, onerata di provare la giusta causa del licenziamento, non è stata in grado di dimostrare che il dirigente abbia imposto l'iscrizione delle due fatture al bilancio 2021, nella consapevolezza della violazione delle regole contabili ed al solo fine di vedere incrementato il proprio
MBO. Più specificamente, deve escludersi, sulla base delle risultanze istruttorie, che il dott. abbia posto in essere alcun espediente volto ad occultare Parte_1 ai soci la regolarità della fatturazione, poiché la competenza in ordine alla compatibilità con i principi di accounting spettava al C.F.O. Persona_2 consultato dall'A.D. al momento di concludere le operazioni (cft. capo 28, pag.
14 di ricorso, non specificamente contestato dalla convenuta;
si veda anche, al riguardo, la testimonianza del Responsabile operazioni industriali, sig. Per_3
.
[...]
VIII.3 Peraltro, è pacifico (oltre che coerente con l'incarico ricoperto) che il progetto di bilancio di Free2Move eSolutions per il 2022 sia stato predisposto dal Cont CFO, avvalendosi anche della struttura amministrativa di (poi divenuta
NHOA), soggetto consolidante delle attività di Free2Move eSolutions (in conformità agli accordi presi dai soci NHOA e in sede Controparte_1 di costituzione della società). Ed infatti spettava proprio a NHOA il diritto di nominare il CFO, che riportava direttamente al dott. CEO di Persona_4
NHOA.
VIII.4 Si è già osservato (par. VII.6) che nel progetto di bilancio di esercizio 2021 non risultava evidenziata alcuna criticità relativamente alla imputazione dei ricavi e crediti iscritti, e la stessa società di revisione incaricata aveva rilasciato un parere positivo. In ogni caso, se la scelta di includere nel bilancio 2021 anche il risultato derivante dalle operazioni di cui alle fatture nn. 210000484/2021 e
210000485/2021 non è stata operata dal dott. , bensì dal CFO Parte_1
(espressione del socio NHOA, che avrebbe consolidato il bilancio), con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, in assenza di rilievi da parte del collegio sindacale e della società di revisione, non è dato ravvisare alcun inadempimento degli obblighi assunti nei confronti del datore di lavoro
[...]
di gravità tale da giustificare il recesso per giusta causa. CP_2 2 Minuto 25.15 della registrazione audio della deposizione del teste 11 IX In conseguenza dell'accertata illegittimità del licenziamento, tenuto conto dell'età al momento del recesso (superiore a 55 anni) e dell'anzianità lavorativa
(superiore a 25 anni), il dott. ha diritto, in primis, all'indennità Parte_1 sostitutiva del preavviso nella misura massima di 12 mensilità (art. 24 Contratto Cont collettivo di lavoro per i dirigenti di aziende e CNH INDUSTRIAL, sub doc. 19 di ricorso). Pertanto, non essendo contestata la retribuzione ai fini del calcolo indennità sostitutiva del preavviso (€ 37.062,30: cft. doc. 44 di ricorso), deve essere condannata al pagamento in favore di Controparte_1
, a tale titolo, di € 444.747,64, nonché di € 32.944,27 a titolo Parte_1 di incidenza sul T.F.R., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo.
X Spetta, altresì, al dirigente la reclamata Indennità supplementare pari a 24 mensilità, prevista dall'art. 25 del C.C.L., oltre incidenze sul T.F.R. ed accessori di legge. Contrariamente agli assunti della società resistente, infatti, l'indennità in questione non può ritenersi subordinata alla circostanza che il rapporto di lavoro si sia risolto «in maniera non litigiosa».
X.1 I primi due commi del citato art. 25 prevedono che
«Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a iniziativa dell'azienda - con esclusione dei licenziamenti riconducibili alla giusta causa ex art 2119 c. c. o di quelli disposti nel corso del periodo di prova - la stessa, ferma restando la preventiva sottoscrizione dello specifico verbale di conciliazione di cui al successivo comma 8 riconoscerà al dirigente un'indennità supplementare al preavviso correlata all'età del dirigente, pari al corrispettivo di: 8 mensilità in caso di età inferiore ai 35 anni;
12 mensilità in caso di età compresa tra i 35 anni e i 44 anni;
16 mensilità in caso di età compresa tra i 45 anni e i 55 anni;
18 mensilità in caso di età superiore ai 55 anni.
2. La predetta indennità supplementare sarà ridotta della metà in caso di dirigente con anzianità aziendale minore di 18 mesi e ridotta di un terzo in caso di anzianità aziendale inferiore a 24 mesi, non potendo in entrambi i casi eccedere un importo pari a cinque volte lo spettante
“trattamento minimo complessivo contrattuale” di cui all'art. 3, mentre sarà incrementata di 4 mensilità in caso di anzianità aziendale superiore a 25 anni o qualora l'età del dirigente sia superiore a 55 anni».
Il comma 8 dispone, a sua volta, che
«gli importi di cui al presente articolo saranno riconosciuti previa sottoscrizione di un apposito verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c. che attesti la rinuncia all'impugnazione della risoluzione del rapporto di lavoro a fronte del riconoscimento delle suddette spettanze».
X.2 Una volta accertata l'insussistenza della giusta causa di recesso, siamo al 12 cospetto di una (mera) risoluzione del rapporto di lavoro a iniziativa dell'azienda, che legittima la pretesa all'indennità supplementare, a condizione che le parti sottoscrivano un verbale di conciliazione che attesti la rinuncia all'impugnazione della risoluzione del rapporto di lavoro a fronte del riconoscimento delle suddette spettanze.
X.3 Nella lettera di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (doc. 4 ricorso) si legge, fra l'altro, che
Ciò significa che il dirigente ha sollecitato l'azienda alla composizione bonaria del contenzioso, senza ottenere tuttavia alcuna apertura in tal senso. Cont X.4 Il C.C.L. per i dirigenti di aziende e CNH prevede che le società del Cont Gruppo possano recedere liberamente dai rapporti di lavoro dirigenziali, senza alcun obbligo di motivazione e senza alcun requisito di giustificatezza del recesso;
il dirigente può ottenere l'indennità supplementare soltanto a condizione che rinunzi all'impugnazione del licenziamento, sottoscrivendo il verbale di conciliazione sindacale di cui al comma 8 dell'art. 25 cit. Ciò posto, è indubitabile che la sottoscrizione del verbale di conciliazione non possa prescindere dalla cooperazione di entrambe le parti, il cui comportamento deve essere improntato ai principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ.
X.5 E' stato condivisibilmente rilevato che «l'art. 25 CCL configur[a] un negozio giuridico sottoposto a condizione sospensiva (art. 1353 c.c.), in forza del quale le aziende del Gruppo FCA si impegnano a riconoscere al dirigente licenziato il diritto all'indennità supplementare, a condizione che egli rinunci all'impugnazione del licenziamento mediante la sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale;
colui che si è obbligato sotto condizione sospensiva – nel nostro caso,
l'azienda – “deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte” (art. 1358 c.c.), ossia non deve frapporre ostacoli alla sottoscrizione del verbale di conciliazione, ed anzi deve adoperarsi per renderla possibile» (Corte di Appello di Torino n. 341/2021).
X.6 Dal momento che “la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di 13 essa” (art. 1359 cod. civ.), occorre domandarsi se, nel caso di specie, il comportamento dell'azienda possa ritenersi improntato alla buona fede. La risposta non può che essere negativa: la mancata stipulazione del verbale di conciliazione in sede sindacale, infatti, è dipesa dalla totale indisponibilità di
(avente un indubitabile interesse contrario Controparte_1 all'avveramento della condizione) alla composizione bonaria della controversia, il che le ha consentito di sottrarsi - sino ad oggi - all'obbligo di versare al dirigente licenziato l'indennità supplementare. Secondo la poc'anzi ricordata giurisprudenza di merito, «sarebbe aberrante interpretare l'art. 25 CCL come se consentisse al datore di lavoro di decidere unilateralmente se partecipare o meno all'incontro in sede sindacale, facendo così dipendere dal suo arbitrio il venire ad esistenza del diritto del dirigente all'indennità supplementare;
d'altra parte, non si vede che cosa dovrebbe fare il dirigente licenziato – di fronte al persistente silenzio, o persino al comportamento ostruzionistico del datore di lavoro – se non impugnare stragiudizialmente il licenziamento nel termine di 60 giorni, sollecitando la fissazione di un incontro in sede sindacale nel quale gli sia consentito di formalizzare la rinuncia all'impugnazione ottenendo, quale contropartita, il riconoscimento del diritto all'indennità supplementare;
altrimenti, se il dirigente lasciasse scadere il termine di 60 giorni senza attivarsi stragiudizialmente (o il successivo termine di 180 giorni senza agire in giudizio), perderebbe definitivamente, per decadenza, la facoltà di impugnare il licenziamento, con la conseguenza che non sarebbe più possibile la sottoscrizione del verbale di conciliazione a cui l'art. 25 CCL condiziona l'insorgere del diritto all'indennità supplementare, perché sarebbe ormai estinto l'oggetto della rinuncia richiesta al lavoratore, non esistendo più, nel suo patrimonio giuridico, la facoltà di impugnare il licenziamento» (Corte di Appello di Torino cit.).
X.7 La domanda attorea di pagamento dell'indennità supplementare prevista dall'art. 25 del CCL deve quindi essere accolta come conseguenza, ex art. 1359
c.c., dell'imputabilità all'azienda del mancato avveramento della condizione a cui l'art. 25 CCL subordina l'acquisto del diritto.
X.8 Anche le note a verbale in calce all'articolo 25 («Le Parti confermano la Con permanente validità della consolidata prassi in atto nelle Società dei Gruppi e CNH
Industrial, volta, in via principale, a favorire la conciliazione tra azienda e dirigente in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, contemperando e componendo i rispettivi interessi in maniera non litigiosa. Conseguentemente si danno atto e confermano che l'indennità
14 supplementare di cui all'articolo 25, alle condizioni e nella misura ivi pattuite, spetta solo in caso di risoluzione del rapporto a iniziativa dell'azienda, con esclusione della sua applicazione in ogni ulteriore e diverso caso di risoluzione del rapporto di lavoro, fatta salva unicamente la specifica ipotesi di cui all'articolo 11 comma 3.
Le Parti, in questo senso, realizzeranno opportune iniziative e azioni affinché, tenuto conto della peculiarità del rapporto di lavoro del dirigente, l'eventuale risoluzione di tale rapporto avvenga preferenzialmente in maniera consensuale, su basi eque e adeguate, cosicché il licenziamento possa diventare una fattispecie del tutto residuale ed eccezionale di risoluzione del predetto rapporto»), invocate dalla società a sostegno della propria tesi, confermano in realtà la contrarietà a buona fede del comportamento tenuto dalla parte datoriale, nel momento in cui quest'ultima ha respinto al mittente l'invito ad intavolare una trattativa mirante al componimento bonario della controversia.
X.9 Pertanto, deve essere condannata al pagamento Controparte_1 in favore di di ulteriori € 889.465,27 a titolo di indennità Parte_1 supplementare (doc. 44 di ricorso), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo.
XI La società convenuta deve essere, poi, condannata a versare le somme indebitamente trattenute dalle competenze di fine rapporto, nella misura di €
19.898,76 (doc. 35 ricorso).
XII Il dott. , in aggiunta, lamenta l'insufficienza della retribuzione Parte_1 variabile percepita negli anni dal 2008 al 2021, rivendicando un residuo credito pari ad € 289.442,91, sul presupposto che, avendo la società omesso di comunicare per iscritto il sistema di retribuzione variabile connesso al raggiungimento degli obiettivi (come previsto dagli articoli 2 e 5 del Contratto collettivo), la retribuzione variabile debba essere quantificata in misura pari al
40% della retribuzione imponibile, secondo il criterio indicato dalla stessa società nella lettera di contestazione degli addebiti.
XII.1 Replica la società resistente che la lettera di promozione alla categoria di dirigente contemplava esclusivamente «un premio variabile collegato alla valutazione dei risultati di lavoro. Sulle caratteristiche del premio variabile e relative modalità applicative Le verranno date specifiche comunicazioni” (doc. 3): nella sostanza, il premio non era predeterminato e, tanto meno, necessario. Del resto, si osserva, il C.C.N.L. Dirigenti Industria applicato fino al 31.12.2011 non prevedeva alcun obbligo di riconoscimento di retribuzione variabile, mentre il 15 C.C.L. 23.12.2011, vigente dall'01.01.2012, dispone all'art. 5 che “le aziende, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e, successivamente, in caso di significativa modifica, comunicheranno al dirigente il sistema di retribuzione variabile, di regola correlato all'andamento economico dell'azienda e alla valutazione del livello di raggiungimento di obiettivi assegnati”.
XII.2 La domanda non può trovare accoglimento, atteso che l'entità del premio annuo non è stata predeterminata dai contraenti, e neppure è ricavabile dalla contrattazione collettiva o è stata altrimenti provata, se non per l'anno 2021 (si veda la lettera di contestazione disciplinare sub doc. 1 ricorso). Se, dunque, la fissazione degli obiettivi annuali (cft. doc. 30 memoria difensiva) e l'erogazione del premio erano rimessi alla valutazione discrezionale dell'azienda, è da respingere la tesi secondo la quale il premio in discussione sia sempre stato fissato – come nel 2021 – nella misura del 40% della retribuzione annua. A ulteriore conforto di tale ricostruzione, si consideri che nel corso del rapporto di lavoro la società ha regolarmente riconosciuto al dirigente un premio annuo di entità variabile, mai contestato, nell'an e nel quantum, dal beneficiario.
XIII Il dott. si duole, infine, del fatto che il licenziamento senza Parte_1 preavviso gli avrebbe impedito di esercitare, alla prevista scadenza dell'08/05/2023, il diritto al riscatto di un pacchetto di n. 18.854 azioni (doc.
43), per un valore alla data corrispondente ad € 276.310,08.
XIII.1 La società replica che il regolamento Restricted Share Unit (RSU) (doc. 42 di ricorso) connesso all'Equity Incentive Plan prevede la perdita di ogni diritto in capo al partecipante nel caso in cui, in qualsiasi momento, prima della data prevista per la maturazione del diritto alle azioni, cessi “per qualsiasi ragione” il rapporto di lavoro;
stessa clausola compare nel regolamento per le Performance
Share Unit (PSU) (doc. 42 cit.).
XIII.2 La domanda è fondata. Il dott. avrebbe potuto operare il Parte_1 riscatto delle azioni alla data dell'8/5/2023, se non fosse stato illegittimamente licenziato;
il licenziamento integra, ex art. 2043 cod. civ., un fatto illecito civile, che ha cagionato un danno ingiusto al lavoratore e che obbliga l'autore al risarcimento dei danni.
XIII.3 L'azienda osserva che «quand'anche il rapporto non fosse cessato al dicembre 2022, la valutazione conseguita dal ricorrente, alla luce dell'accaduto
16 che ne ha comportato il licenziamento per giusta causa, escluderebbe ogni possibilità di ottenere un giudizio di “accettabilità” delle sue performance professionali». L'obiezione non coglie nel segno, poiché il giudizio di accettabilità delle sue performance professionali deve essere necessariamente rivisto alla luce dell'accertata insussistenza di condotte rilevanti sul piano disciplinare.
XIII.4 Neppure è fondata la subordinata contestazione della quantificazione del credito operata dal ricorrente, «giacché basata su importi privi di supporto documentale, oltre che di coerenza rispetto alle previsioni di legge e di contratto collettivo, per le ragioni tutte già sopra illustrate»: l'estrema genericità della contestazione ne impedisce l'accoglimento, a fronte della puntuale indicazione delle previsioni contrattuali che attribuivano al manager il bonus incentivante.
XIII.5 Pertanto, deve essere condannata al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente di ulteriori € 276.310,08 a titolo risarcitorio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo.
XIV Le spese di lite sono poste a carico della convenuta in ragione della prevalente soccombenza e liquidate in dispositivo, avuto riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (art. 5, cc. 1 e 6,
d.m. 55/2014) ed alla complessità della controversia.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da Controparte_2
(oggi a in data 27/12/2022; Controparte_1 Parte_1
dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente di
- € 19.898,76 a titolo di competenze di fine rapporto;
- € 444.747,64 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso,
- € 32.944,27 a titolo di incidenza sul T.F.R.,
17 - € 889.465,27 a titolo di indennità supplementare, oltre al versamento dei relativi oneri contributivi;
- € 276.310,08 a titolo risarcitorio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole poste creditorie sino al saldo;
dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che liquida in complessivi € 32.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, C.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, il 27 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
18