Decreto cautelare 31 ottobre 2025
Sentenza breve 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 04/12/2025, n. 21896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21896 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21896/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12911/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12911 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Caggegi, Domenico Strangio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia A Beirut, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Beirut di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio nr. 9611 del 06/08/2025, comunicato in data 01/09/2025, nonché di ogni ulteriore atto presupposto e consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia A Beirut;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. NI CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il Collegio,
lette le memorie depositate dal ricorrente in data 25 e 26 novembre 2025 nelle quali si dà atto dell’avvenuto rilascio del visto con richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere e condanna della resistente al rimborso delle spese legali;
ritenuto che atteso il sostanziale soddisfacimento dell’interesse del ricorrente debba essere dichiarata cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34 c. 5 c.p.a.
ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il MAECI alla refusione delle spese di lite che liquida forfettariamente in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato se effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC ZI, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario
NI CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI CA | NC ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.