Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 16/05/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai SIg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Domenico Provenzano Giudice
Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1947 Reg. Gen. anno 2024, vertente t r a
( elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Monica Uccelli, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
( ) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Adriana Tellini, dal quale è difeso e rappresentato, giusta procura in atti.
non comparso né rappresentato
RESISTENTE - CONTUMACE
e con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza dell'8.5.2025, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice relatore del Tribunale adito così statuire sulla regolamentazione dei rapporti personali e economici tra le parti nei riguardi del figlio minore alle seguenti condizioni Persona_1
congiunte e concordate: Firmato Da: CE ON Emesso Da: Firma Qualificata CP_2
Serial#: 2 1) che il figlio nato a [...] il [...], riconosciuto C.F._3 Persona_1
da entrambi i genitori all'atto di nascita, venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con pagina 1 di 5
Potrignano n. 3/C, e con disciplina graduale dei tempi di visita e di frequentazione del padre, tenuto conto della tenera età del bambino, secondo il seguente schema: - sino al compimento dei due anni di età del figlio , ovvero fino a Ottobre 2025, il padre frequenterà il bambino due pomeriggi alla Per_1
settimana e due fine settimana alternati al mese senza pernotto da Sabato mattina sino alle ore 19:00
circa della Domenica;
- dal compimento dei due anni di età del figlio , ovvero da Novembre 2025 Per_1
sarà introdotto il pernottamento di una notte, e dunque il padre frequenterà il bambino due pomeriggi alla settimana e due fine settimana alternati al mese dal Sabato mattina sino alle ore 19:00 circa della
Domenica, comprensivi di pernotto il Sabato;
- dal mese di Dicembre 2025 sarà introdotto il pernottamento di due notti, e dunque il padre frequenterà il bambino due pomeriggi alla settimana e due fine settimana alternati al mese dal Venerdì pomeriggio sino alle ore 19:00 circa della Domenica,
comprensivi di pernotto il Venerdì e il Sabato;
- dal mese di Giugno 2026 il padre frequenterà il bambino un pomeriggio alla settimana e tre fine settimana alternati (di cui uno nella prima settimana del mese e gli altri due nelle ultime due settimane del mese) a mesi alterni (ovvero un mese con due fine settimana alternati e un mese con tre fine settimana alternati), dal Venerdì pomeriggio sino alle ore 19:00 circa della Domenica, comprensivi di pernotto il Venerdì e il Sabato;
- ciò sempre salvo diverso accordo tra i genitori e salvo diverse esigenze volontà e desideri del figlio che i genitori si impegnano a rispettare sin da ora;
Firmato Da: CE ON Emesso Da: Firma CP_2
Qualificata Serial#:
3 - per le festività natalizie sarà seguito il criterio C.F._3
dell'alternanza, ovvero, a titolo esemplificativo il figlio trascorrerà la Vigilia di Natale con la Per_1
madre e il giorno di Natale con il padre, ad anni alterni;
ed anche le festività pasquali verranno trascorse dal figlio con il padre o con la madre secondo il criterio dell'alternanza, ovvero a Per_1
titolo esemplificativo la giornata di Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre ad anni alterni;
- per le vacanze estive: nel mese di Luglio 2025 il figlio trascorrerà con il padre un Per_1
periodo di vacanza di giorni quattro, con piena libertà della madre di recarsi a Calambrone a partecipare alla vacanza del figlio o per fargli visita;
da Giugno 2026, ciascun genitore potrà
trascorrere con il figlio due periodi di vacanza estiva (uno ad inizio estate e uno alla fine della Per_1
stagione) di 15 (quindici) giorni ciascuno;
i detti periodi di vacanza estiva dovranno essere concordati pagina 2 di 5 preventivamente tra i genitori e comunicati dall'uno all'altro genitore con un preavviso di almeno 30
(trenta) giorni, e gli stessi, comunque, dovranno comunicarsi rispettivamente località e recapito, anche telefonico, degli eventuali luoghi di soggiorno, ove dovessero portare il figlio;
2) che il SI. CP_1
contribuisca al mantenimento del figlio versando mensilmente alla SI.ra
[...] Per_1 Pt_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario la somma di Euro 300,00
[...]
(trecento), da rivalutarsi annualmente come per legge in base alla variazione degli indici Istat, oltre a rimborsare in favore della SI.ra il 50% delle spese straordinarie dalla stessa sostenute per il Pt_1
figlio ; per quanto riguarda le spese straordinarie, si applicherà la regolamentazione del Per_1
Protocollo approvato in materia dal Tribunale di Massa in data 19.07.2024, per cui per le spese straordinarie obbligatorie ivi indicate, ovvero non subordinate al consenso di entrambi i genitori, il
SI. rimborserà alla SI.ra il 50% delle dette spese dalla stessa sostenute Per_1 Pt_1
nell'interesse del figlio entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa;
per le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, come indicate nel detto Protocollo, in seguito alla loro Firmato Da: CE ON Emesso Da:
CA Firma Qualificata Serial#: 3680dea7c6fa8ed6 4 approvazione da parte di entrambi i CP_2
genitori, da comunicarsi all'altro anche a mezzo Sms o email, il SI. contribuirà al pagamento Per_1
del 50% delle dette spese;
3) che l'assegno unico universale spetterà e sarà percepito per intero dalla
SI.ra quale genitore collocatario in via prevalente del figlio , mentre che le Parte_1 Per_1
detrazioni fiscali saranno ripartite a metà tra i genitori come per legge;
4) che ciascun genitore avrà
l'obbligo di comunicare all'altro ogni cambio di residenza o di domicilio entro 30 (trenta) giorni;
5)
che i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione fra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, e si impegnino inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
6) che ciascun genitore potrà contattare telefonicamente i famigliari dell'altro in caso di irreperibilità dell'altro genitore per comunicazioni riguardanti il figlio;
7) che i genitori, nell'interesse preminente del figlio minore, si impegnano, fino a quando le eventuali nuove relazioni sentimentali non avranno il requisito della "stabilità" a non coinvolgere il bambino, una volta ufficializzata la relazione a fare conoscere il pagina 3 di 5 nuovo/la nuova compagno/a in maniera graduale e rispettando i tempi e le esigenze del minore e comunque fino al consolidamento del rapporto del minore con le figure genitoriali. Fatto salvo ogni ulteriore provvedimento che il Tribunale riterrà opportuno adottare nell'interesse superiore del minore
FATTO E DIRITTO
1.
con ricorso ritualmente depositato, esponeva che essa ricorrente aveva intrattenuto Parte_1
una relazione more uxorio dall'anno 2020; che da tale convivenza era nato il figlio Controparte_3
(21.11.2023); che il legame di convivenza si era irrimediabilmente rotto a distanza di poco Per_1
tempo dalla nascita del figlio;
che era interesse di essa ricorrente definire le condizioni di affidamento e di mantenimento quanto al minore;
tanto premesso, chiedeva che il Tribunale di Massa provvedesse ad adottare ogni idonea regolamentazione in merito.
Si costituiva la parte resistente, non opponendosi all'an della domanda.
Le parti, espletata l'udienza di comparizione, raggiungevano un accordo, rassegnando conclusioni congiunte.
2.
Le concordate conclusioni, trascritte in epigrafe, siccome rispondenti agli interessi del minore, possono essere integralmente recepite.
Va quindi recepito quanto concordato in punto di: affidamento del minore;
collocazione prevalente ed anagrafica del figlio;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre, in coerenza alla modulazione operata dalle parti in ragione dell'età del figlio;
contributo al mantenimento e regime di partecipazione alle spese straordinarie a carico del padre;
percezione ad opera della ricorrente dell'assegno unico;
obblighi di cui ai punti 4), 5) e 6).
3.
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede:
dispone come da motivazione in punto di: affidamento del minore;
diritto di visita e di permanenza in pagina 4 di 5 favore del padre;
contributo al mantenimento e partecipazione alle spese straordinarie a carico del padre;
assegno unico;
ulteriori obblighi;
spese compensate.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 15.5.2025
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli
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