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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 13, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ORAZI MARCO, Presidente
RO MA, EL
MARGIOCCO MIRKO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 825/2023 depositato il 16/06/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 279/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
NELL'EMILIA sez. 1 e pubblicata il 23/12/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. THSCRBD00087/2021 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: vd. appello
Resistente/Appellato: vd. memoria di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento nasce dall'istanza presentata il 15 giugno 2020 da Resistente_1 S.r.l. per l'erogazione del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge
77/2020. Il contributo, pari a € 6.970,00, viene erogato il 25 giugno 2020.
Il 3 marzo 2021 la Prefettura di Reggio Emilia notifica alla società il preavviso di diniego di iscrizione nella
White List, motivato dal pericolo di infiltrazioni mafiose. Nonostante la presentazione di memorie difensive, il 5 maggio 2021 la Prefettura conferma l'esclusione dalla White List.
Sulla base del provvedimento prefettizio, il 30 settembre 2021 l'Agenzia delle Entrate notifica l'atto di recupero del contributo, irrogando anche la sanzione pari al 100% del contributo stesso, ai sensi dell'art. 13, comma
5, D.Lgs. 471/1997. La società presenta istanza di annullamento in autotutela, che viene rigettata.
La società impugna l'atto di recupero davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio
Emilia, sostenendo in via principale il diritto all'erogazione del contributo e, in via subordinata, l'illegittimità delle sanzioni per violazione del principio di collaborazione e buona fede (art. 10 L. 212/2000). L'Ufficio si costituisce contestando le doglianze e ribadendo la legittimità dell'atto.
La Corte, con sentenza n. 279/01/22 del 23 dicembre 2022, accoglie parzialmente il ricorso, annullando le sanzioni e compensando le spese di giudizio. La motivazione si fonda sulla successiva conoscenza da parte della società della mancata iscrizione nella White List, ritenendo che non vi fosse colpevolezza al momento della domanda di contributo.
L'Agenzia delle Entrate propone appello, contestando la motivazione della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992 (motivazione apparente) e dell'art. 25, comma 12,
D.L. 34/2020, che prevede l'irrogazione delle sanzioni anche in caso di mancato superamento della verifica antimafia. L'Ufficio evidenzia inoltre la gravità degli indizi a carico dei soci della società, ritenendo che la stessa potesse prevedere l'interdittiva antimafia.
La difesa della società, nelle proprie controdeduzioni, ribadisce l'infondatezza dei motivi di appello, richiamando la giurisprudenza di legittimità che distingue tra informativa antimafia (provvedimento amministrativo cautelare) e misure di prevenzione definitive, sottolineando che solo queste ultime precludono l'accesso ai contributi pubblici.
Il processo di appello veniva trattenuto in decisione all'udienza del 16 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 25 comma 12 D.L. 34/2020 stabilisce testualmente: “Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 …”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 124/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma
10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria.
Conseguentemente va dichiarata il difetto di giurisdizione della Corte a giudicare la controversia.
In considerazione della natura della decisione le spese vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. DICHIARA la carenza di giurisdizione, in favore del giudice ordinario.
2. RIASSUNZIONE entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
3. SPESE COMPENSATE.
Bologna, 16 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
(dott. Massimiliano Rossi)
IL PRESIDENTE
(dott. Marco D'Orazi)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 13, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ORAZI MARCO, Presidente
RO MA, EL
MARGIOCCO MIRKO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 825/2023 depositato il 16/06/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 279/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
NELL'EMILIA sez. 1 e pubblicata il 23/12/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. THSCRBD00087/2021 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: vd. appello
Resistente/Appellato: vd. memoria di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento nasce dall'istanza presentata il 15 giugno 2020 da Resistente_1 S.r.l. per l'erogazione del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge
77/2020. Il contributo, pari a € 6.970,00, viene erogato il 25 giugno 2020.
Il 3 marzo 2021 la Prefettura di Reggio Emilia notifica alla società il preavviso di diniego di iscrizione nella
White List, motivato dal pericolo di infiltrazioni mafiose. Nonostante la presentazione di memorie difensive, il 5 maggio 2021 la Prefettura conferma l'esclusione dalla White List.
Sulla base del provvedimento prefettizio, il 30 settembre 2021 l'Agenzia delle Entrate notifica l'atto di recupero del contributo, irrogando anche la sanzione pari al 100% del contributo stesso, ai sensi dell'art. 13, comma
5, D.Lgs. 471/1997. La società presenta istanza di annullamento in autotutela, che viene rigettata.
La società impugna l'atto di recupero davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio
Emilia, sostenendo in via principale il diritto all'erogazione del contributo e, in via subordinata, l'illegittimità delle sanzioni per violazione del principio di collaborazione e buona fede (art. 10 L. 212/2000). L'Ufficio si costituisce contestando le doglianze e ribadendo la legittimità dell'atto.
La Corte, con sentenza n. 279/01/22 del 23 dicembre 2022, accoglie parzialmente il ricorso, annullando le sanzioni e compensando le spese di giudizio. La motivazione si fonda sulla successiva conoscenza da parte della società della mancata iscrizione nella White List, ritenendo che non vi fosse colpevolezza al momento della domanda di contributo.
L'Agenzia delle Entrate propone appello, contestando la motivazione della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992 (motivazione apparente) e dell'art. 25, comma 12,
D.L. 34/2020, che prevede l'irrogazione delle sanzioni anche in caso di mancato superamento della verifica antimafia. L'Ufficio evidenzia inoltre la gravità degli indizi a carico dei soci della società, ritenendo che la stessa potesse prevedere l'interdittiva antimafia.
La difesa della società, nelle proprie controdeduzioni, ribadisce l'infondatezza dei motivi di appello, richiamando la giurisprudenza di legittimità che distingue tra informativa antimafia (provvedimento amministrativo cautelare) e misure di prevenzione definitive, sottolineando che solo queste ultime precludono l'accesso ai contributi pubblici.
Il processo di appello veniva trattenuto in decisione all'udienza del 16 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 25 comma 12 D.L. 34/2020 stabilisce testualmente: “Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 …”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 124/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma
10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria.
Conseguentemente va dichiarata il difetto di giurisdizione della Corte a giudicare la controversia.
In considerazione della natura della decisione le spese vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. DICHIARA la carenza di giurisdizione, in favore del giudice ordinario.
2. RIASSUNZIONE entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
3. SPESE COMPENSATE.
Bologna, 16 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
(dott. Massimiliano Rossi)
IL PRESIDENTE
(dott. Marco D'Orazi)