Sentenza 14 febbraio 2007
Massime • 1
Ai sensi del novellato art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile; a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato i fatti dimostrativi della intollerabilità della convivenza in contrasti di vario genere e gravi litigi, evidenziati, tra l'altro, da una relazione del servizio sociale, nonchè dal comportamento processuale del marito in relazione ad una lettera della moglie che denunciava una condizione di forte insoddisfazione, delusione e sofferenza per il fallimento del matrimonio, e, in generale, alla dimostrazione della incapacità dell'uomo di comprendere e dare significato alle emozioni ed alle aspirazioni della moglie).
Commentari • 8
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di Paolo Spaziani Al mio caro Maestro, il Prof. Cesare Massimo Bianca, da cui ho appreso che il diritto, nella sua dimensione effettiva e vivente, trova fondamento nei valori eterni espressi dal sentimento umano. La sensazione che la normativa emergenziale, resa necessaria dall'esigenza di contenere la diffusione della pandemia, abbia determinato una incolmabile cesura tra le norme giuridiche e i valori morali del sentimento umano socialmente avvertiti, costituisce la ragione di una rinnovata indagine sui rapporti tra sentimento e diritto, che devono essere analizzati, con metodo dogmatico, sia con riguardo al diritto oggettivo che con riguardo al diritto in senso soggettivo. L'indagine …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2007, n. 3356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3356 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria ROria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PP AR, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA G. MAZZINI, 27, presso l'avvocato MOSTARDA MARCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato OREGLIA MASSIMO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ED OS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA V. VENETO 96, presso l'avvocato CITARELLA LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO DIONISIO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1454/03 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 14/11/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2007 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente l'Avvocato MOSTARDA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ED RO, con ricorso 7 aprile 2000 al tribunale di Torino, chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dal marito PP AR. Instaurato il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla pronuncia della separazione, chiedendo, in subordine, che questa fosse pronunciata con addebito alla moglie. Il tribunale pronunciava la separazione, rigettando la domanda di addebito e attribuendo un assegno di mantenimento di Euro 770,00 per la moglie e di Euro 520,00 per ciascuno dei due figli, rigettando ogni altra domanda. Il PP impugnava la sentenza dinanzi alla Corte di appello di Torino, sia quanto alla pronuncia di separazione, sia quanto al rigetto della domanda di addebito, sia quanto alla misura degli assegni. La Corte, con sentenza depositata il 14 novembre 2003, notificata il 10 dicembre 2003, rigettata ogni altra doglianza, riduceva l'assegno di mantenimento per la moglie ad Euro 250,00 mensili. Il PP ricorre avverso tale sentenza con atto notificato alla ED in data 4 febbraio 2004, formulando due motivi. La ED resiste con controricorso notificato il giorno 11 marzo 2004. Il ricorrente ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 151 cod. civ., per avere la sentenza impugnata accertato unicamente la sopravvenuta irrimediabile frattura avvenuta fra i coniugi, ma non i fatti generatori del dissidio ed il loro collegamento causale con la dichiarata intollerabilità della convivenza. Con la conseguenza che, in mancanza dell'accertamento di tali fatti, il giudice non ha deciso rottamente sulla domanda di addebito, proposta in relazione alla volontà della moglie di sottrarsi al vincolo matrimoniale pur in assenza di mancanze dell'altro coniuge o di serie ragioni oggettive. Secondo il ricorrente, infatti, la richiesta di separazione non giustificata., costituirebbe motivo di addebito, in quanto "il rifiuto di proseguire la convivenza in mancanza di un'accertata causa giustificativa rimane comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio ed è addebitabile ex art. 151 cod. civ., comma 2, anche se manifestato con una richiesta di separazione". Pertanto, l'affermazione della Corte di appello, che ha ritenuto giustificata la domanda di separazione in assenza di una condotta riprovevole dell'altro coniuge, concreterebbe violazione dell'art. 151 cod. civ., comma 2. Con il secondo motivo si denuncia insufficiente motivazione su un punto decisivo, in relazione alla esistenza di fatti idonei a generare l'intollerabilità della convivenza al momento della domanda di separazione e non solo successivamente, con la conseguente addebitabilità della separazione, per essere stata la domanda proposta in mancanza di uno stato d'intollerabilità della convivenza.
Si deduce al riguardo che la Corte di appello ha erroneamente dedotto l'intollerabilità della convivenza al momento della domanda: a) da dissapori relativi alla partecipazione all'attività societaria del ricorrente, che questi avrebbe ammesso facendone menzione nell'atto di appello, mentre negli atti non vi è traccia di tali dissapori;
b) dall'esistenza di contrasti in relazione al luogo dove stabilire il domicilio coniugale, non idonei ad evidenziare la intollerabilità della convivenza, in quanto mai dedotti prima del giudizio di appello;
c) dall'esistenza di litigi, che sarebbero stati ammessi in sede di udienza presidenziale dal ricorrente, mentre ciò non corrisponderebbe al vero;
d) da una relazione dei servizi sociali, prodotta dalla moglie, ma successiva al ricorso per separazione e quindi effetto e non causa di tale iniziativa;
e) dal comportamento processuale del ricorrente, che si sarebbe costantemente opposto alla pronuncia di separazione, evidenziando incomprensione nei confronti della moglie, mentre tale comportamento va correlato a una diversa concezione del matrimonio e dei relativi doveri, ed al convincimento che la immotivata richiesta della pronuncia di separazione costituisca motivo di addebito per il coniuge richiedente.
2. Il ricorrente nella memoria ha precisato di non intendere opporsi ulteriormente alla separazione, mentre ha insistito nelle doglianze relative al diniego di addebito.
Chiariti in tal senso i limiti del ricorso, esso deve essere dichiarato infondato.
L'art. 151 cod. civ., nel testo vigente, prevede che la separazione giudiziale possa essere chiesta quando si verifichino, "anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. La norma, innovativa del precedente regime della separazione - nel quale la separazione poteva essere richiesta solo in relazione a fattispecie tipiche, evidenzianti una colpa dell'altro coniuge, e solo dal coniuge incolpevole - è manifestazione di una concezione del matrimonio e della famiglia che, dal tempo dell'emanazione del codice civile, si era andata modificando, rendendone necessaria la riforma.
La possibilità attribuita a ciascun coniuge, a prescindere dalle responsabilità o dalle colpe nel fallimento del matrimonio, di richiedere la separazione, ne ha eliminato il carattere sanzionatorio ed ha modificato la posizione giuridica dei coniugi in relazione alla continuazione del rapporto quando l'affectio coniugalis sia venuta meno.
In tale ottica, con formula discussa, l'art. 151 c.c., ha attribuito a ciascun coniuge il diritto a chiedere la separazione quando si verifichino "fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza".
La formula, com'è noto, si è prestata a un'interpretazione di natura strettamente oggettivistica, che fonda il diritto alla separazione sull'accertamento di fatti che nella coscienza sociale e nella comune percezione rendano intollerabile il proseguimento della convivenza coniugale. Ha si presta anche a un'interpretazione aperta a valorizzare elementi di carattere soggettivo, costituendo la "intollerabilità" un fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno alla vita dei coniugi.
Questa Corte, pur partendo da una interpretazione prevalentemente oggettivistica della norma, alla quale ha ancorato il controllo giurisdizionale sulla "intollerabilità" della prosecuzione della convivenza (Cass. 1997, n. 6566; 7 dicembre 1994, n. 10512; 10 gennaio 1986, n. 67; 21 febbraio 1983, n. 1304), ha già avuto modo di affermare (Cass. 10 giugno 1992, n. 7148) che, pur dovendo, ai sensi del novellato art. 151 cod. civ., la separazione dei coniugi trovare causa e giustificazione in situazioni di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabili e giuridicamente controllabili, per la sua pronuncia non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti. In una visione evolutiva del rapporto coniugale - ritenuto, nello stadio attuale della società, incoercibile e collegato al perdurante consenso di ciascun coniuge - che secondo questo collegio deve adottarsi, ciò significa che il giudice, per pronunciare la separazione, deve vetrificare, in base ai fatti obbiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, la esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda, costituendo esercizio di un suo diritto, non può costituire ragione di addebito.
2. Esaminando, sulla base di tali principi, congiuntamente i due motivi, va considerato che la sentenza impugnata ha pronunciato la separazione ravvisando i fatti dimostrativi della intollerabilità della convivenza innanzitutto in contrasti di vario genere e gravi litigi. Ha quindi evidenziato l'emersione, sulla base di una relazione del servizio sociale effettuata in pendenza del giudizio di primo grado, di reciproci sentimenti di rabbia e di recriminazione. Ha rilevato l'esistenza di gravi incomprensioni, documentate fra l'altro dal comportamento processuale del marito in relazione a una lettera della moglie che denunciava una condizione di forte insoddisfazione, delusione e sofferenza per il fallimento del matrimonio. La sentenza ha, inoltre, posto l'accento sul comportamento processuale del marito, che avrebbe dimostrato una "profonda incapacità di comprendere e dare un significato" alle emozioni ed alle aspirazioni della moglie.
Il complesso di tali comportamenti processuali ed emergenze probatorie relative al giudizio di primo grado è stato valutato dalla Corte di appello, con giudizio di merito insindacabile in questa sede, come idoneo a dimostrare uno stato d'intollerabilità della convivenza, per la moglie, esistente al momento della domanda e protraentesi nel tempo.
Ne deriva che, essendo stata accertata una situazione d'intollerabilità della convivenza per l'attrice, al momento della domanda, con il suo conseguente diritto, sulla base dei principi sopra enunciati, a chiedere la separazione anche in mancanza di elementi di addebito per l'altro coniuge, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, che liquida nella misura di euro quattromilacento, di cui quattromila per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2007