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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7693/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei signori magistrati
Concetta Potito Presidente relatore
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 7693/2017 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Joseph Splendido ed elettivamente domiciliato come in atti,
RICORRENTE contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Assunta Marcella Stasulli ed elettivamente domiciliata come in atti,
RESISTENTE
Con l'intervento del
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede
INTERVENTORE EX LEGE
Nonché pagina 1 di 11 avv. Raffaella Troiano (C.F.: , nata a [...] il [...], quale C.F._3
curatrice speciale del minore Persona_1
CURATRICE SPECIALE DEL MINORE
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni alla udienza del 14 ottobre 2024, come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. (da intendersi in questa sede integralmente richiamate), il G.I. ha riservato di riferire al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
Il Pubblico Ministero in sede ha reso il parere di sua competenza, con nota del 16 ottobre 2024.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20 ottobre 2017 ha adito questo Tribunale, Parte_1
esponendo quanto segue: in data 28 ottobre 2010 ha contratto matrimonio con e CP_1
dalla unione è nato il figlio in data 14 dicembre 2012; i coniugi sono separati in forma Pt_1
consensuale ed i patti hanno previsto l'affidamento del figlio minore ad entrambi i coniugi, con collocamento presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa coniugale e la regolamentazione del diritto di visita del padre, a carico del quale è stato posto l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole nella misura di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ricorrono i presupposti per la pronuncia divorzile;
a seguito della separazione, egli ha dovuto sottoscrivere un contratto di locazione, per euro 370,00 mensili, alla quale somma si aggiunge la rata del mutuo per l'acquisto della casa coniugale e l'importo per il mantenimento della prole;
per le difficoltà economiche che ha attraversato, ha dovuto fare rientro presso la abitazione di sua madre, mentre la resistente ed il minore non hanno mai abitato nella casa coniugale;
il suo reddito ha subito un importante decremento a far data dalla pronuncia di separazione coniugale;
tutto ciò premesso, ha chiesto di fissare l'udienza di comparizione personale delle parti innanzi al Presidente del Tribunale, per il tentativo di conciliazione e per l'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e quindi di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con previsione del suo rientro in pagina 2 di 11 possesso della casa coniugale, la fissazione in euro 200,00 mensili del contributo per il mantenimento del figlio e l'emissione dei provvedimenti di conseguenza.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente delegato, si è costituita in giudizio la resistente che, non opponendosi alla pronuncia divorzile, ha dedotto quanto segue: le condizioni reddituali del ricorrente non sono mutate ed egli ha locato una abitazione solo per occuparla saltuariamente con la sua nuova compagna, di fatto continuando a risiedere presso i suoi genitori;
al contrario, ella è stata licenziata nell'anno 2015 ed è in cerca di occupazione, e sussiste una notevole disparità reddituale tra le parti;
il minore percepisce, per la condizione di disabilità, una piccola indennità; il bambino assiste ai comportamenti negativi del padre dal quale è stato, peraltro, più volte deluso;
non risponde al vero che ella abbia abbandonato la casa coniugale, non potendo dirsi completa la indagine investigativa prodotta dal ricorrente (in quanto limitata ad un breve arco della giornata); il marito, nei cui confronti ella ha sporto denuncia, tenta di sottrarre l'assegnazione della casa coniugale e di ridurre ad euro 200,00 il contributo per la prole, nonostante il minore necessiti di particolare assistenza;
ella è disoccupata e, se pure iscritta nelle liste di collocamento, non riesce a trovare una occupazione lavorativa;
tanto premesso, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di assegnare a lei la casa coniugale, di fissare in euro 600,00 il contributo per il mantenimento della prole (oltre al 50% delle spese straordinarie) e di riconoscere in suo favore la somma mensile di euro 400,00, quale assegno divorzile, con vittoria delle spese di lite.
All'esito della udienza di comparizione delle parti, innanzi al Presidente delegato, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 22 marzo 2018 (confermata in sede di reclamo innanzi alla Corte di Appello di Bari), sono stati emessi i provvedimenti ex art. 4, comma 8, legge n. 898/1970 (segnatamente, è stato così disposto: “-visto l'art. 4, comma 8, L. n. 898 del
1970, così provvede in via temporanea ed urgente: • affida il figlio minore ad entrambi i genitori, prevedendo che resti collocato stabilmente presso la madre;
• la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
• autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio/i
pagina 3 di 11 figli minore/i previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio/i vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle
21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
• assegna a la casa familiare, con le relative CP_1
pertinenze, perché continui ad abitarla insieme ai figli, atteso che non può assumersi con la necessaria certezza che abbia provveduto ad abbandonarla in relazione agli esiti delle indagini disposte dal ricorrente in un ambito temporale circoscritto;
• pone a carico del
(tenuto conto della contrazione reddituale documentate, dell'assegnazione della Parte_1
casa coniugale alla moglie e valutato anche il fatto che non sopporta spese per l'abitazione, vivendo con la madre) l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, versando alla moglie immediatamente la somma mensile di € 350,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli;
nulla spetta, invece, alla moglie risulta disporre di capacità lavorativa;
rileva l'affermazione di recente operata dalla giurisprudenza secondo cui l'assegno di divorzio può essere riconosciuto solo in favore della parte richiedente che disponga di redditi insufficienti a condurre un'esistenza libera e dignitosa o che non sia in grado di procurarseli, che deve essere contenuto nella misura che permette il raggiungimento dello scopo, senza provocare illegittime locupletazioni, per effetto della natura assistenziale dello stesso (cfr.
Cass. 2017/n. 11504)”).
Con lo stesso provvedimento sono state date disposizioni in ordine al prosieguo del giudizio, con nomina del Giudice istruttore, innanzi al quale le parti sono state rimesse per l'udienza del
18 novembre 2018.
Sono state depositate le memorie integrative e quindi fissato il thema decidendum.
pagina 4 di 11 Con sentenza non definitiva n. 3024/2018 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con contestuale ordinanza, sono state date disposizioni per il prosieguo del giudizio.
Nel corso del procedimento, con provvedimento del 17 marzo 2022, è stata nominata la curatrice speciale del minore, a causa del conflitto familiare esistente, la quale ha evidenziato le criticità esistenti nel nucleo familiare e la conseguente necessità di intervenire per riequilibrare i rapporti tra le parti, al fine di curare il benessere del minore.
Istruita la causa a mezzo di prove orali e documentali, oltre che con l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio, alla udienza del 14 ottobre 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ed il Giudice ha riservato di riferire al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
Il Pubblico Ministero ha reso il parere di competenza, con la nota del 16 ottobre 2024.
*****
Esaurita la questione dello status coniugale, restano da esaminare le residue domande, concernenti le questioni accessorie al divorzio.
I provvedimenti sulla prole.
In primo luogo, va analizzata la questione dell'affidamento della prole.
Sul punto, giova precisare che nella decisione occorre individuare il genitore che, prospetticamente, possa dare maggiori garanzie per una crescita sana ed equilibrata della prole e, dopo la legge n. 54/2006, valutare se entrambi i genitori possano svolgere la loro funzione nella direzione sopra descritta, dovendo sempre essere privilegiato l'affidamento condiviso che soddisfa il diritto del minore ad avere accesso ad entrambi i genitori, pur nella fase patologica della famiglia.
Solo ove ricorrano elementi (quali episodi di violenze o gravi inadempienze dell'uno o dell'altro genitore nello svolgimento del ruolo) occorrerà disporre l'affidamento esclusivo della prole a quel genitore che potrà garantire al figlio un ambiente di vita sereno.
Nel caso di specie, la lunga e complessa attività istruttoria svolta (che ha comportato il coinvolgimento del servizio sociale e del consultorio famigliare di Foggia, oltre che pagina 5 di 11 l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio) ha pienamente dimostrato che entrambi i genitori presentano sufficienti capacità genitoriali per gestire congiuntamente la prole.
Sul punto, si rimanda alla esaustiva relazione di consulenza tecnica di ufficio, redatta da una professionista in materia di psicologia, a seguito di indagine che ha coinvolto le parti ed il minore, relazione che risulta scevra da vizi logico scientifici e che può essere posta a base della presente decisione, non essendovi alcuna necessità di rinnovarla.
Si evince dalla stessa che, sebbene il minore presenti difficoltà nella interazione con il padre, assumendo un ruolo di protezione della madre e risultando pienamente triangolato nel conflitto tra i suoi genitori, non v'è alcun dubbio che manchino del tutto i presupposti per stabilire il suo affidamento esclusivo ad uno dei genitori.
Prova ne è il fatto che, nel prosieguo, i rapporti tra ed il padre sono decisamente Per_1
migliorati, riuscendo la diade a trascorrere insieme momenti di svago ed avendo entrambi i genitori partecipato ad un evento conviviale con il figlio (cfr. relazione del consultorio familiare di Foggia del 5 gennaio 2024).
Se non v'è alcun dubbio in ordine alla necessità di disporre l'affidamento condiviso del minore ai genitori (peraltro tenendo presenti le difese della curatrice speciale dello stesso), occorre però proseguire l'attività di monitoraggio dei genitori, ad opera del consultorio familiare di
Foggia, come disposta con provvedimento dell'8 gennaio 2024, proprio per garantire un rafforzamento delle loro capacità in vista di una migliore co-gestione della genitorialità.
Né ha alcun rilievo in questa sede l'indagine sul se le criticità dei rapporti siano state determinate dai comportamenti dell'uno o dell'altro genitore, posto che quel che è necessario valutare è proprio la soluzione migliore per assicurare benessere al minore.
Sicché va concluso nel senso dell'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_1
attività di monitoraggio, come già peraltro disposta.
Stante la convivenza in atto che non è opportuno interrompere, va confermato il collocamento del minore presso la madre.
Ricorrono gli estremi per l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, in quanto genitore convivente con la prole, come dettati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, cui questo pagina 6 di 11 Collegio aderisce (cfr. Cass. civ. n. 33610/2021, secondo la quale: “Nei giudizi separativi,
l'assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa familiare è dettata dall'esclusivo interesse della prole e risponde all'esigenza di conservare l'"habitat" domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare. Tale assegnazione non può, pertanto, essere revocata per il solo fatto che il genitore collocatario abbia intrapreso nella casa una convivenza "more uxorio", essendo la relativa statuizione subordinata esclusivamente ad una valutazione di rispondenza all'interesse del minore”).
E dunque, non è provato che il minore si sia allontanato dalla casa coniugale, vuoi perché nel senso della sua permanenza ha deposto il teste , vuoi perché il ricorrente nulla ha Testimone_1
provato in merito (la relazione investigativa prodotta agli atti – peraltro circoscritta ad un limitato periodo di tempo e quindi poco indicativa- non è supportata da alcuna deposizione testimoniale e vale, pertanto, come mero indizio, valutabile insieme agli altri elementi di prova, nel caso di specie contrari alle affermazioni del ricorrente – cfr. Corte di cassazione n.
4038/2024).
Ne consegue che la casa coniugale va assegnata alla resistente.
Quanto al diritto di visita, essendo emerso un netto miglioramento delle relazioni familiari e tenuto conto dell'età del minore, ormai in grado di porsi nei rapporti con i genitori con un sufficiente grado di autonomia, non v'è dubbio che esso possa essere disciplinato secondo quanto indicato dalla ordinanza del 22 marzo 2018, resa ai sensi dell'art. 4, comma 8, legge n.
898/1970.
Quanto poi al mantenimento del minore, va detto che esso è sicuramente dovuto, sul presupposto della certa non autosufficienza dello stesso.
Per la sua quantificazione non possono essere tralasciati alcuni dati: innanzi tutto, il ricorrente ha omesso di depositare le dichiarazioni dei redditi, come pure richiesto dalla ordinanza del 15 ottobre 2024, sì non consentendo al Collegio di avere una completa visione della sua condizione patrimoniale. In secondo luogo, va evidenziato che le esigenze di vita del minore, come valutate dalla ordinanza del 22 marzo 2018, sono sicuramente accresciute, poiché egli pagina 7 di 11 all'epoca aveva poco più di cinque anni ed oggi è invece quasi tredicenne e si trova, quindi, in piena età adolescenziale, come noto foriera di maggiori esborsi economici.
Il Collegio ritiene che sia equo riconoscere l'importo di euro 450,00 mensili, per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Stante l'affidamento condiviso del minore ai genitori, a costoro spetterà l'AUU nella misura del 50% ciascuno.
L'assegno divorzile.
Quanto alla richiesta di stabilire l'assegno in favore della moglie, vanno posti alcuni principi.
Giova premettere, in punto di diritto, che a partire dalla sentenza n. 11490 del 1990 delle S.U. della Corte di cassazione, la giurisprudenza ha affermato il carattere esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, individuandone il presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, e prevedendo che la relativa liquidazione dovesse essere effettuata in base alla valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. Tale orientamento, rimasto fermo per un trentennio, è stato modificato con la sentenza n. 11504 del 2017, con cui la Corte di Cassazione, muovendo sempre dalla premessa sistematica relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha affermato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere valutato al lume del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascun coniuge ormai "persona singola" e che, all'esito dell'accertamento della condizione di non autosufficienza economica, vanno esaminati in funzione determinativa del quantum i criteri indicati dalla norma.
Con la recente sentenza n. 18287 del 2018, sul tema, sono nuovamente intervenute le Sezioni
Unite della Suprema Corte, che, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla pagina 8 di 11 ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La Corte di cassazione è ritornata sul punto, con le ordinanze n. 21926/2019 e n. 6982/2020, confermando quanto in precedenza statuito.
Ora, applicando questi principi al caso di specie, vanno messi in rilievo alcuni dati.
pagina 9 di 11 La ricorrente, prossima ai 45 anni di età, ha svolto attività lavorativa, e ciò pure in costanza di matrimonio (circostanza che ha portato in sede di separazione al mancato riconoscimento del mantenimento in suo favore).
E' quindi dotata di sicura capacità lavorativa e di produrre reddito, essendo peraltro in possesso di un titolo di studio che ha speso nel mondo del lavoro.
Ella sostiene di essere disoccupata dall'anno 2015 e di non avere trovato nessuna possibilità occupazionale.
Dunque, il Collegio ritiene che non vi siano gli estremi per ritenere sussistente il diritto della donna a percepire l'assegno divorzile, posto che ella è sicuramente in grado di potersi procurare i mezzi per vivere, oltre alla indiscutibile circostanza della minima durata del rapporto matrimoniale e della convivenza (limitata a pochissimi anni), il che induce a ritenere il mancato apporto alla crescita patrimoniale della famiglia e del coniuge.
L'istanza va quindi rigettata.
Le spese di lite.
Le spese del giudizio, stante l'esito dello stesso, vanno interamente compensate tra le parti (ciò vale anche per la fase di reclamo per la quale può ravvisarsi una soccombenza reciproca, avendo il reclamato proposto domanda ex art. 96 c.p.c., della quale sono indubbiamente inesistenti i presupposti, atteso che non si ravvisa alcun abuso del processo nella proposizione del mezzo di impugnazione).
P Q M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il giorno 20 ottobre 2017, da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 CP_1
del Pubblico Ministero;
sentiti i procuratori delle parti ed il PM;
così provvede:
1) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, prevedendo che resti collocato stabilmente presso la madre;
2) la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per il figlio dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
pagina 10 di 11 3) autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
5) assegna a la casa familiare, con le relative pertinenze, perché continui ad CP_1
abitarla insieme al figlio;
6) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 minore, versando alla moglie immediatamente la somma mensile di € 450,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse del figlio, rimandando al
Protocollo di intesa sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia e dal
Tribunale di Foggia in data 18 marzo 2016;
7) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da;
CP_1
8) dispone che l'Assegno Unico Universale spetti alle parti in misura del 50% ciascuno;
9) incarica il Consultorio Familiare di Foggia di continuare a svolgere le attività di cui al provvedimento dell'8 gennaio 2024;
10) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso il 10 gennaio 2025, nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati Magistrati.
Il Presidente estensore
Concetta Potito
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei signori magistrati
Concetta Potito Presidente relatore
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 7693/2017 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Joseph Splendido ed elettivamente domiciliato come in atti,
RICORRENTE contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Assunta Marcella Stasulli ed elettivamente domiciliata come in atti,
RESISTENTE
Con l'intervento del
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede
INTERVENTORE EX LEGE
Nonché pagina 1 di 11 avv. Raffaella Troiano (C.F.: , nata a [...] il [...], quale C.F._3
curatrice speciale del minore Persona_1
CURATRICE SPECIALE DEL MINORE
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni alla udienza del 14 ottobre 2024, come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. (da intendersi in questa sede integralmente richiamate), il G.I. ha riservato di riferire al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
Il Pubblico Ministero in sede ha reso il parere di sua competenza, con nota del 16 ottobre 2024.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20 ottobre 2017 ha adito questo Tribunale, Parte_1
esponendo quanto segue: in data 28 ottobre 2010 ha contratto matrimonio con e CP_1
dalla unione è nato il figlio in data 14 dicembre 2012; i coniugi sono separati in forma Pt_1
consensuale ed i patti hanno previsto l'affidamento del figlio minore ad entrambi i coniugi, con collocamento presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa coniugale e la regolamentazione del diritto di visita del padre, a carico del quale è stato posto l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole nella misura di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ricorrono i presupposti per la pronuncia divorzile;
a seguito della separazione, egli ha dovuto sottoscrivere un contratto di locazione, per euro 370,00 mensili, alla quale somma si aggiunge la rata del mutuo per l'acquisto della casa coniugale e l'importo per il mantenimento della prole;
per le difficoltà economiche che ha attraversato, ha dovuto fare rientro presso la abitazione di sua madre, mentre la resistente ed il minore non hanno mai abitato nella casa coniugale;
il suo reddito ha subito un importante decremento a far data dalla pronuncia di separazione coniugale;
tutto ciò premesso, ha chiesto di fissare l'udienza di comparizione personale delle parti innanzi al Presidente del Tribunale, per il tentativo di conciliazione e per l'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e quindi di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con previsione del suo rientro in pagina 2 di 11 possesso della casa coniugale, la fissazione in euro 200,00 mensili del contributo per il mantenimento del figlio e l'emissione dei provvedimenti di conseguenza.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente delegato, si è costituita in giudizio la resistente che, non opponendosi alla pronuncia divorzile, ha dedotto quanto segue: le condizioni reddituali del ricorrente non sono mutate ed egli ha locato una abitazione solo per occuparla saltuariamente con la sua nuova compagna, di fatto continuando a risiedere presso i suoi genitori;
al contrario, ella è stata licenziata nell'anno 2015 ed è in cerca di occupazione, e sussiste una notevole disparità reddituale tra le parti;
il minore percepisce, per la condizione di disabilità, una piccola indennità; il bambino assiste ai comportamenti negativi del padre dal quale è stato, peraltro, più volte deluso;
non risponde al vero che ella abbia abbandonato la casa coniugale, non potendo dirsi completa la indagine investigativa prodotta dal ricorrente (in quanto limitata ad un breve arco della giornata); il marito, nei cui confronti ella ha sporto denuncia, tenta di sottrarre l'assegnazione della casa coniugale e di ridurre ad euro 200,00 il contributo per la prole, nonostante il minore necessiti di particolare assistenza;
ella è disoccupata e, se pure iscritta nelle liste di collocamento, non riesce a trovare una occupazione lavorativa;
tanto premesso, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di assegnare a lei la casa coniugale, di fissare in euro 600,00 il contributo per il mantenimento della prole (oltre al 50% delle spese straordinarie) e di riconoscere in suo favore la somma mensile di euro 400,00, quale assegno divorzile, con vittoria delle spese di lite.
All'esito della udienza di comparizione delle parti, innanzi al Presidente delegato, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 22 marzo 2018 (confermata in sede di reclamo innanzi alla Corte di Appello di Bari), sono stati emessi i provvedimenti ex art. 4, comma 8, legge n. 898/1970 (segnatamente, è stato così disposto: “-visto l'art. 4, comma 8, L. n. 898 del
1970, così provvede in via temporanea ed urgente: • affida il figlio minore ad entrambi i genitori, prevedendo che resti collocato stabilmente presso la madre;
• la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
• autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio/i
pagina 3 di 11 figli minore/i previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio/i vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle
21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
• assegna a la casa familiare, con le relative CP_1
pertinenze, perché continui ad abitarla insieme ai figli, atteso che non può assumersi con la necessaria certezza che abbia provveduto ad abbandonarla in relazione agli esiti delle indagini disposte dal ricorrente in un ambito temporale circoscritto;
• pone a carico del
(tenuto conto della contrazione reddituale documentate, dell'assegnazione della Parte_1
casa coniugale alla moglie e valutato anche il fatto che non sopporta spese per l'abitazione, vivendo con la madre) l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, versando alla moglie immediatamente la somma mensile di € 350,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli;
nulla spetta, invece, alla moglie risulta disporre di capacità lavorativa;
rileva l'affermazione di recente operata dalla giurisprudenza secondo cui l'assegno di divorzio può essere riconosciuto solo in favore della parte richiedente che disponga di redditi insufficienti a condurre un'esistenza libera e dignitosa o che non sia in grado di procurarseli, che deve essere contenuto nella misura che permette il raggiungimento dello scopo, senza provocare illegittime locupletazioni, per effetto della natura assistenziale dello stesso (cfr.
Cass. 2017/n. 11504)”).
Con lo stesso provvedimento sono state date disposizioni in ordine al prosieguo del giudizio, con nomina del Giudice istruttore, innanzi al quale le parti sono state rimesse per l'udienza del
18 novembre 2018.
Sono state depositate le memorie integrative e quindi fissato il thema decidendum.
pagina 4 di 11 Con sentenza non definitiva n. 3024/2018 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con contestuale ordinanza, sono state date disposizioni per il prosieguo del giudizio.
Nel corso del procedimento, con provvedimento del 17 marzo 2022, è stata nominata la curatrice speciale del minore, a causa del conflitto familiare esistente, la quale ha evidenziato le criticità esistenti nel nucleo familiare e la conseguente necessità di intervenire per riequilibrare i rapporti tra le parti, al fine di curare il benessere del minore.
Istruita la causa a mezzo di prove orali e documentali, oltre che con l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio, alla udienza del 14 ottobre 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ed il Giudice ha riservato di riferire al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
Il Pubblico Ministero ha reso il parere di competenza, con la nota del 16 ottobre 2024.
*****
Esaurita la questione dello status coniugale, restano da esaminare le residue domande, concernenti le questioni accessorie al divorzio.
I provvedimenti sulla prole.
In primo luogo, va analizzata la questione dell'affidamento della prole.
Sul punto, giova precisare che nella decisione occorre individuare il genitore che, prospetticamente, possa dare maggiori garanzie per una crescita sana ed equilibrata della prole e, dopo la legge n. 54/2006, valutare se entrambi i genitori possano svolgere la loro funzione nella direzione sopra descritta, dovendo sempre essere privilegiato l'affidamento condiviso che soddisfa il diritto del minore ad avere accesso ad entrambi i genitori, pur nella fase patologica della famiglia.
Solo ove ricorrano elementi (quali episodi di violenze o gravi inadempienze dell'uno o dell'altro genitore nello svolgimento del ruolo) occorrerà disporre l'affidamento esclusivo della prole a quel genitore che potrà garantire al figlio un ambiente di vita sereno.
Nel caso di specie, la lunga e complessa attività istruttoria svolta (che ha comportato il coinvolgimento del servizio sociale e del consultorio famigliare di Foggia, oltre che pagina 5 di 11 l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio) ha pienamente dimostrato che entrambi i genitori presentano sufficienti capacità genitoriali per gestire congiuntamente la prole.
Sul punto, si rimanda alla esaustiva relazione di consulenza tecnica di ufficio, redatta da una professionista in materia di psicologia, a seguito di indagine che ha coinvolto le parti ed il minore, relazione che risulta scevra da vizi logico scientifici e che può essere posta a base della presente decisione, non essendovi alcuna necessità di rinnovarla.
Si evince dalla stessa che, sebbene il minore presenti difficoltà nella interazione con il padre, assumendo un ruolo di protezione della madre e risultando pienamente triangolato nel conflitto tra i suoi genitori, non v'è alcun dubbio che manchino del tutto i presupposti per stabilire il suo affidamento esclusivo ad uno dei genitori.
Prova ne è il fatto che, nel prosieguo, i rapporti tra ed il padre sono decisamente Per_1
migliorati, riuscendo la diade a trascorrere insieme momenti di svago ed avendo entrambi i genitori partecipato ad un evento conviviale con il figlio (cfr. relazione del consultorio familiare di Foggia del 5 gennaio 2024).
Se non v'è alcun dubbio in ordine alla necessità di disporre l'affidamento condiviso del minore ai genitori (peraltro tenendo presenti le difese della curatrice speciale dello stesso), occorre però proseguire l'attività di monitoraggio dei genitori, ad opera del consultorio familiare di
Foggia, come disposta con provvedimento dell'8 gennaio 2024, proprio per garantire un rafforzamento delle loro capacità in vista di una migliore co-gestione della genitorialità.
Né ha alcun rilievo in questa sede l'indagine sul se le criticità dei rapporti siano state determinate dai comportamenti dell'uno o dell'altro genitore, posto che quel che è necessario valutare è proprio la soluzione migliore per assicurare benessere al minore.
Sicché va concluso nel senso dell'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_1
attività di monitoraggio, come già peraltro disposta.
Stante la convivenza in atto che non è opportuno interrompere, va confermato il collocamento del minore presso la madre.
Ricorrono gli estremi per l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, in quanto genitore convivente con la prole, come dettati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, cui questo pagina 6 di 11 Collegio aderisce (cfr. Cass. civ. n. 33610/2021, secondo la quale: “Nei giudizi separativi,
l'assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa familiare è dettata dall'esclusivo interesse della prole e risponde all'esigenza di conservare l'"habitat" domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare. Tale assegnazione non può, pertanto, essere revocata per il solo fatto che il genitore collocatario abbia intrapreso nella casa una convivenza "more uxorio", essendo la relativa statuizione subordinata esclusivamente ad una valutazione di rispondenza all'interesse del minore”).
E dunque, non è provato che il minore si sia allontanato dalla casa coniugale, vuoi perché nel senso della sua permanenza ha deposto il teste , vuoi perché il ricorrente nulla ha Testimone_1
provato in merito (la relazione investigativa prodotta agli atti – peraltro circoscritta ad un limitato periodo di tempo e quindi poco indicativa- non è supportata da alcuna deposizione testimoniale e vale, pertanto, come mero indizio, valutabile insieme agli altri elementi di prova, nel caso di specie contrari alle affermazioni del ricorrente – cfr. Corte di cassazione n.
4038/2024).
Ne consegue che la casa coniugale va assegnata alla resistente.
Quanto al diritto di visita, essendo emerso un netto miglioramento delle relazioni familiari e tenuto conto dell'età del minore, ormai in grado di porsi nei rapporti con i genitori con un sufficiente grado di autonomia, non v'è dubbio che esso possa essere disciplinato secondo quanto indicato dalla ordinanza del 22 marzo 2018, resa ai sensi dell'art. 4, comma 8, legge n.
898/1970.
Quanto poi al mantenimento del minore, va detto che esso è sicuramente dovuto, sul presupposto della certa non autosufficienza dello stesso.
Per la sua quantificazione non possono essere tralasciati alcuni dati: innanzi tutto, il ricorrente ha omesso di depositare le dichiarazioni dei redditi, come pure richiesto dalla ordinanza del 15 ottobre 2024, sì non consentendo al Collegio di avere una completa visione della sua condizione patrimoniale. In secondo luogo, va evidenziato che le esigenze di vita del minore, come valutate dalla ordinanza del 22 marzo 2018, sono sicuramente accresciute, poiché egli pagina 7 di 11 all'epoca aveva poco più di cinque anni ed oggi è invece quasi tredicenne e si trova, quindi, in piena età adolescenziale, come noto foriera di maggiori esborsi economici.
Il Collegio ritiene che sia equo riconoscere l'importo di euro 450,00 mensili, per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Stante l'affidamento condiviso del minore ai genitori, a costoro spetterà l'AUU nella misura del 50% ciascuno.
L'assegno divorzile.
Quanto alla richiesta di stabilire l'assegno in favore della moglie, vanno posti alcuni principi.
Giova premettere, in punto di diritto, che a partire dalla sentenza n. 11490 del 1990 delle S.U. della Corte di cassazione, la giurisprudenza ha affermato il carattere esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, individuandone il presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, e prevedendo che la relativa liquidazione dovesse essere effettuata in base alla valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. Tale orientamento, rimasto fermo per un trentennio, è stato modificato con la sentenza n. 11504 del 2017, con cui la Corte di Cassazione, muovendo sempre dalla premessa sistematica relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha affermato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere valutato al lume del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascun coniuge ormai "persona singola" e che, all'esito dell'accertamento della condizione di non autosufficienza economica, vanno esaminati in funzione determinativa del quantum i criteri indicati dalla norma.
Con la recente sentenza n. 18287 del 2018, sul tema, sono nuovamente intervenute le Sezioni
Unite della Suprema Corte, che, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla pagina 8 di 11 ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La Corte di cassazione è ritornata sul punto, con le ordinanze n. 21926/2019 e n. 6982/2020, confermando quanto in precedenza statuito.
Ora, applicando questi principi al caso di specie, vanno messi in rilievo alcuni dati.
pagina 9 di 11 La ricorrente, prossima ai 45 anni di età, ha svolto attività lavorativa, e ciò pure in costanza di matrimonio (circostanza che ha portato in sede di separazione al mancato riconoscimento del mantenimento in suo favore).
E' quindi dotata di sicura capacità lavorativa e di produrre reddito, essendo peraltro in possesso di un titolo di studio che ha speso nel mondo del lavoro.
Ella sostiene di essere disoccupata dall'anno 2015 e di non avere trovato nessuna possibilità occupazionale.
Dunque, il Collegio ritiene che non vi siano gli estremi per ritenere sussistente il diritto della donna a percepire l'assegno divorzile, posto che ella è sicuramente in grado di potersi procurare i mezzi per vivere, oltre alla indiscutibile circostanza della minima durata del rapporto matrimoniale e della convivenza (limitata a pochissimi anni), il che induce a ritenere il mancato apporto alla crescita patrimoniale della famiglia e del coniuge.
L'istanza va quindi rigettata.
Le spese di lite.
Le spese del giudizio, stante l'esito dello stesso, vanno interamente compensate tra le parti (ciò vale anche per la fase di reclamo per la quale può ravvisarsi una soccombenza reciproca, avendo il reclamato proposto domanda ex art. 96 c.p.c., della quale sono indubbiamente inesistenti i presupposti, atteso che non si ravvisa alcun abuso del processo nella proposizione del mezzo di impugnazione).
P Q M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il giorno 20 ottobre 2017, da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 CP_1
del Pubblico Ministero;
sentiti i procuratori delle parti ed il PM;
così provvede:
1) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, prevedendo che resti collocato stabilmente presso la madre;
2) la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per il figlio dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
pagina 10 di 11 3) autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
5) assegna a la casa familiare, con le relative pertinenze, perché continui ad CP_1
abitarla insieme al figlio;
6) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 minore, versando alla moglie immediatamente la somma mensile di € 450,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse del figlio, rimandando al
Protocollo di intesa sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia e dal
Tribunale di Foggia in data 18 marzo 2016;
7) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da;
CP_1
8) dispone che l'Assegno Unico Universale spetti alle parti in misura del 50% ciascuno;
9) incarica il Consultorio Familiare di Foggia di continuare a svolgere le attività di cui al provvedimento dell'8 gennaio 2024;
10) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso il 10 gennaio 2025, nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati Magistrati.
Il Presidente estensore
Concetta Potito
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