Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/04/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, il 1.04.2025 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n RG. 4260/2021 promossa da:
, nata Tortorici il 14.05.1956 cf: ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, via Cristoforo Colombo, 5, presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.11.2021 la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricola e di aver svolto attività lavorativa nell'anno 2017 alle dipendenze della ditta CP_2
per 102 giornate.
[...]
CP_ Esponeva che, con note datate 12.05.2020 notificate in data nettamente successiva l' le comunicava che, nell'anno 2018 le erano stati corrisposti € 1.400,00 in più sulla sua prestazione di malattia e ne richiedeva l'immediata restituzione.
CP_ Eccepiva la nullità e illegittimità delle citate note, rilevando di non dovere restituire all' dette somme mai percepite e chiedendo l'annullamento delle predette note.
CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
Sia in fase amministrativa, che nel presente giudizio il resistente creditore ha omesso di allegare e provare di avere erogato le somme ritenute indebite e le ragioni della presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione.
A fronte dell'esplicita eccezione avanzata dalla ricorrente di non avere mai ricevuto le somme indicate negli CP_ atti impugnati, l' non prova di avere effettivamente erogato dette somme, né indica analiticamente le
CP_ Inoltre, l' non contesta tale circostanza non prendendo posizione in merito. Per cui alla luce della costante e pacifica giurisprudenza, (Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761; Cass sez I 31837/21; Cass.
19896/15: Cass 26908/20), qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico sui fatti posti dalla ricorrente a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova.
E' pacifico in giurisprudenza che, nell'azione di ripetizione di indebito, ex art 2033 cc, incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa petendi (Cass
3387/01; 7501/12).
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso e annullate le note impugnate e con essa ogni atto CP_ presupposto e consequenziale, con condanna dell' a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù dei predetti provvedimenti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore, complessità media, ridotta la fase istruttoria.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso 4260/2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione Parte_1 CP_3
e deduzione, così provvede:
- Annulla i provvedimenti di indebito impugnati ed ogni atto presupposto e consequenziale ed ordina all' in persona del legale rappresentante pro-tempore, la restituzione delle eventuali somme CP_3 trattenute e/o incassate in virtù di detti provvedimenti;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della CP_3 parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 886,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva
Patti, 1.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena