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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/10/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
DISPOSITIVO DELLA SENTENZA (artt. 279 e 438 C.P.C.)
R.G. 144/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. Antonio Matano Presidente
2) Dott.ssa Giuseppina Finazzi Consigliere rel.
3) Dott.ssa Silvia Mossi Consigliere
All'udienza del 30/10/2025, in esito alla camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
tra
Parte_1
contro
Controparte_1
PQM
Riforma parzialmente la sentenza n.643/2025 del Tribunale di Brescia e riduce le somme riconosciute a a titolo di risarcimento del danno a n.6 Parte_1 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado al saldo;
respinge per il resto l'appello incidentale del;
CP_1 condanna il al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite di CP_1 entrambi i gradi di giudizio nella misura della metà, liquidandole per l'intero e per il primo grado, in complessivi € 2.100,00 e, sempre per l'intero e per il presente grado di giudizio, in complessivi € 1.800,00, oltre accessori di legge su entrambe le somme;
dichiara compensata tra le parti la residua metà; distrae le spese in favore del procuratore antistatario dell'appellata.
Il Presidente
R.G. 144/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. Antonio Matano Presidente
2) Dott.ssa Giuseppina Finazzi Consigliere rel.
3) Dott.ssa Silvia Mossi Consigliere
All'udienza del 30/10/2025, in esito alla camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
tra
Parte_1
contro
Controparte_1
PQM
Riforma parzialmente la sentenza n.643/2025 del Tribunale di Brescia e riduce le somme riconosciute a a titolo di risarcimento del danno a n.6 Parte_1 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado al saldo;
respinge per il resto l'appello incidentale del;
CP_1 condanna il al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite di CP_1 entrambi i gradi di giudizio nella misura della metà, liquidandole per l'intero e per il primo grado, in complessivi € 2.100,00 e, sempre per l'intero e per il presente grado di giudizio, in complessivi € 1.800,00, oltre accessori di legge su entrambe le somme;
dichiara compensata tra le parti la residua metà; distrae le spese in favore del procuratore antistatario dell'appellata.
Il Presidente