Art. 4.
Il fondo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 , e' ridotto, per l'anno 1970, a lire 4 miliardi. A partire dall'anno finanziario 1971 il fondo stesso e' fissato nell'importo annuo di lire 500 milioni. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 27 maggio 1977 n. 284 ha disposto (con l'art. 5 comma 2) che "Il limite di spesa di cui all'ultima parte dell' articolo 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e' elevato a lire 1.500 milioni."
Il fondo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 , e' ridotto, per l'anno 1970, a lire 4 miliardi. A partire dall'anno finanziario 1971 il fondo stesso e' fissato nell'importo annuo di lire 500 milioni. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 27 maggio 1977 n. 284 ha disposto (con l'art. 5 comma 2) che "Il limite di spesa di cui all'ultima parte dell' articolo 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e' elevato a lire 1.500 milioni."