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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/04/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1959/2025 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1959/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
24/02/2025 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Francesco Schioppa Parte_1
e ata a Camposampiero il 21.06.1984 con l'avv. Francesco Schioppa CP_1 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal sig. in data 09/03/2013, trascritto nel registro CP_1 Parte_1
degli atti di matrimonio presso il Comune di Villa del Conte (PD) al n. 1, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2013, alle seguenti condizioni:
1) Il figlio , minorenne e non economicamente autosufficiente, verrà affidato Persona_1
a entrambi i genitori e dimorerà con il padre presso la residenza di quest'ultimo;
2) La signora avrà il diritto di vedere il figlio minorenne, e di tenerlo con sé, CP_1
con le seguenti modalità:
a. un giorno a settimana, dall'uscita da scuola fino alla mattina del giorno seguente;
b. un fine settimana, sabato e domenica, alternato;
c. due settimane durante le vacanze scolastiche estive;
d. il giorno di Pasqua, ad anni alterni;
e. il giorno di Natale, o la Vigilia di Natale, ad anni alterni.
3) La signora continuerà a farsi obbligo del versamento, entro il giorno 10 di CP_1
ogni mese, del contributo per il mantenimento ordinario dei figli, maggiorenne ma Per_2 non economicamente indipendente) e , dell'importo di € 100,00, per ciascun Persona_1
figlio, oltre aggiornamento ISTAT.
4) I ricorrenti si impegnano, nella misura del 60% a carico del signor e nella Parte_1
misura del 40% a carico della signora , a sostenere le spese straordinarie, da CP_1 documentare, ove possibile, dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota parte di spettanza dell'altro genitore, per il mantenimento dei figli e , da Per_2 Persona_1
concordarsi di volta in volta tra i coniugi, mediante richiesta per iscritto dal genitore che le propone, considerando la mancata risposta scritta entro 15 giorni equivalente ad accettazione, con riferimento a:
- spese mediche: cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati da strutture che operino in regime non convenzionato;
farmaci e terapie di medicina non convenzionali;
- spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche: corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze;
spese di custodia, baby-sitter;
e senza preventivo accordo nei rimanenti casi (quali, a titolo esemplificativo, visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime convenzionato;
farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
ticket sanitari;
libri di testo richiesti dalla scuola, ecc), come da Protocollo del Tribunale di Padova, datato 17.01.2017.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver separatamente regolato i propri rapporti economici, non avendo reciproche pretese da rivolgersi in ordine al mantenimento.
6) I coniugi si prestano reciproco consenso, per quanto occorra, al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio del figlio minorenne”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 CP_1
09.03.2013 in Villa del Conte, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Villa del Conte al n. 1, Parte II, Serie A dell'anno 2013.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Padova all'udienza del 08.07.2020 e la separazione è stata omologata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli (nato il [...]), Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e (nato il [...]) minore Per_1
e non economicamente indipendente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CP_1
Villa del Conte al n. 1, Parte II, Serie A dell'anno 2013.;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1959/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
24/02/2025 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Francesco Schioppa Parte_1
e ata a Camposampiero il 21.06.1984 con l'avv. Francesco Schioppa CP_1 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal sig. in data 09/03/2013, trascritto nel registro CP_1 Parte_1
degli atti di matrimonio presso il Comune di Villa del Conte (PD) al n. 1, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2013, alle seguenti condizioni:
1) Il figlio , minorenne e non economicamente autosufficiente, verrà affidato Persona_1
a entrambi i genitori e dimorerà con il padre presso la residenza di quest'ultimo;
2) La signora avrà il diritto di vedere il figlio minorenne, e di tenerlo con sé, CP_1
con le seguenti modalità:
a. un giorno a settimana, dall'uscita da scuola fino alla mattina del giorno seguente;
b. un fine settimana, sabato e domenica, alternato;
c. due settimane durante le vacanze scolastiche estive;
d. il giorno di Pasqua, ad anni alterni;
e. il giorno di Natale, o la Vigilia di Natale, ad anni alterni.
3) La signora continuerà a farsi obbligo del versamento, entro il giorno 10 di CP_1
ogni mese, del contributo per il mantenimento ordinario dei figli, maggiorenne ma Per_2 non economicamente indipendente) e , dell'importo di € 100,00, per ciascun Persona_1
figlio, oltre aggiornamento ISTAT.
4) I ricorrenti si impegnano, nella misura del 60% a carico del signor e nella Parte_1
misura del 40% a carico della signora , a sostenere le spese straordinarie, da CP_1 documentare, ove possibile, dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota parte di spettanza dell'altro genitore, per il mantenimento dei figli e , da Per_2 Persona_1
concordarsi di volta in volta tra i coniugi, mediante richiesta per iscritto dal genitore che le propone, considerando la mancata risposta scritta entro 15 giorni equivalente ad accettazione, con riferimento a:
- spese mediche: cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati da strutture che operino in regime non convenzionato;
farmaci e terapie di medicina non convenzionali;
- spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche: corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze;
spese di custodia, baby-sitter;
e senza preventivo accordo nei rimanenti casi (quali, a titolo esemplificativo, visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime convenzionato;
farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
ticket sanitari;
libri di testo richiesti dalla scuola, ecc), come da Protocollo del Tribunale di Padova, datato 17.01.2017.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver separatamente regolato i propri rapporti economici, non avendo reciproche pretese da rivolgersi in ordine al mantenimento.
6) I coniugi si prestano reciproco consenso, per quanto occorra, al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio del figlio minorenne”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 CP_1
09.03.2013 in Villa del Conte, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Villa del Conte al n. 1, Parte II, Serie A dell'anno 2013.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Padova all'udienza del 08.07.2020 e la separazione è stata omologata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli (nato il [...]), Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e (nato il [...]) minore Per_1
e non economicamente indipendente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CP_1
Villa del Conte al n. 1, Parte II, Serie A dell'anno 2013.;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari