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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/02/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7983/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7983/2020 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti GALLO GABRIELE e RICCIO ALESSIA Parte_1
presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE contro
, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.09.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CA (CE) il 2.05.1999 con parte resistente, dalla cui unione sono Per nati i figli (il 3.03.2000) e (il 3.02.2006). Per_1
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa del 30.09.2016, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di separazione e, pertanto, disporre che i figli continuassero a vivere con la madre;
l'obbligo per il sig. di versare, a titolo di mantenimento CP_1
e in favore dei figli, la somma mensile di euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla Per chiedeva in ordine al diritto di visita del padre nei confronti della minore in quanto il sig. , CP_1
oltre ad essere stato sospeso temporaneamente dalla responsabilità genitoriale con provvedimento del Tribunale dei minorenni, si trovava agli arresti domiciliari.
Parte resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza dell'8.02.2021 il Presidente del Tribunale, ritenuta l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente e vista la documentazione in atti e, in particolare, il provvedimento con cui il T.M., in via provvisoria, aveva sospeso la responsabilità genitoriale del sig. con divieto di avvicinamento alla minore per gravi reati in danno della CP_1
ricorrente, autorizzava i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto alle condizioni della separazione con la previsione, però, dell'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre e la sospensione del diritto di visita da parte del sig. . Fissava l'udienza di comparizione e CP_1
trattazione innanzi al G.I., dott.ssa Rossella Di Palo, per l'udienza del 21.09.2021.
Acquisiti i provvedimenti del Tribunale per i minorenni nonché tutti gli atti del giudizio penale, il g.i. fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
24.09.2024 il difensore per parte ricorrente, si riportava ai propri atti e scritti difensivi, alla documentazione allegata agli atti nonché a quella successivamente depositata nel fascicolo telematico come richiesto dall'Adito Giudice. il g.i., lette le note, riservava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale del 23.11.2024 il difensore per parte ricorrente rappresentava il Per raggiungimento della maggiore età della figlia e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 2.5.1999 a CA con il sig. ; CP_1
l'autorizzazione al rilascio del passaporto per espatrio, vittoria di spese e diritti del presente giudizio con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia del sig. che ritualmente evocato CP_1
in giudizio non ha inteso costituirsi.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ed invero appaiono sussistenti i presupposti di legge e, segnatamente, la cessazione effettiva della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituirla, come evidenziato dagli stessi nei rispettivi atti giudiziari.
Il decorso dei termini di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione personale, senza la ripresa della convivenza, completa la fattispecie di riferimento, integrando l'ulteriore requisito prescritto dalla legge per la pronuncia di divorzio (art 3 L. 898/1970
n.2, lett. b, modificato dalla L. del 6.5.2015 n. 55).
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
02.05.1999 in CA (CE) ed ordinata all'ufficiale dello stato civile competente la trascrizione della presente sentenza.
Nessuna disposizione sarà assunta in ordine all'affido e al diritto di visita del padre in quanto anche Per la figlia ha raggiunto la maggiore età.
Quanto all'assegno di mantenimento in favore dei figli e al pagamento delle spese straordinarie, in sede di separazione, le parti si accordavano prevedendo l'obbligo per il resistente di versare alla ricorrente a titolo di mantenimento dei due figli la somma complessiva di euro 200,00 mensili oltre al pagamento delle spese straordinarie. A tal proposito, questo Collegio rileva che, per quanto riguarda il figlio maggiorenne, parte ricorrente non ha provato che il figlio venticinquenne abbia intrapreso corsi di studio o formazione o abbia svolto qualche attività lavorativa né risulta provato che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia stato determinato da causa lui non imputabile. Pertanto, deve essere revocato il mantenimento disposto in suo favore a carico del Per padre. Per quanto concerne il mantenimento della figlia , rilevato che la stessa ha appena raggiunto la maggiore età deve essere confermato l'obbligo di mantenimento a carico del padre che va individuato nella somma mensile di euro 200,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
La natura del giudizio e la contumacia di parte resistente determinano la non ripetibilità delle spese di giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Dichiara la contumacia di parte resistente;
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 2.05.1999 in
CA (CE) da nata il [...] in [...] Parte_1
D'AMERICA) e nato il [...] in [...]; CP_1
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CA (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (atto n°10 parte II, serie A, registro atti matrimonio anno 1999);
- Revoca l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne,
; Per_1
Per
- Dispone l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della figlia versando alla ricorrente la somma mensile di euro 200,00, da versare entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile in base agli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie
- Spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 6.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7983/2020 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti GALLO GABRIELE e RICCIO ALESSIA Parte_1
presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE contro
, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.09.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CA (CE) il 2.05.1999 con parte resistente, dalla cui unione sono Per nati i figli (il 3.03.2000) e (il 3.02.2006). Per_1
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa del 30.09.2016, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di separazione e, pertanto, disporre che i figli continuassero a vivere con la madre;
l'obbligo per il sig. di versare, a titolo di mantenimento CP_1
e in favore dei figli, la somma mensile di euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla Per chiedeva in ordine al diritto di visita del padre nei confronti della minore in quanto il sig. , CP_1
oltre ad essere stato sospeso temporaneamente dalla responsabilità genitoriale con provvedimento del Tribunale dei minorenni, si trovava agli arresti domiciliari.
Parte resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza dell'8.02.2021 il Presidente del Tribunale, ritenuta l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente e vista la documentazione in atti e, in particolare, il provvedimento con cui il T.M., in via provvisoria, aveva sospeso la responsabilità genitoriale del sig. con divieto di avvicinamento alla minore per gravi reati in danno della CP_1
ricorrente, autorizzava i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto alle condizioni della separazione con la previsione, però, dell'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre e la sospensione del diritto di visita da parte del sig. . Fissava l'udienza di comparizione e CP_1
trattazione innanzi al G.I., dott.ssa Rossella Di Palo, per l'udienza del 21.09.2021.
Acquisiti i provvedimenti del Tribunale per i minorenni nonché tutti gli atti del giudizio penale, il g.i. fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
24.09.2024 il difensore per parte ricorrente, si riportava ai propri atti e scritti difensivi, alla documentazione allegata agli atti nonché a quella successivamente depositata nel fascicolo telematico come richiesto dall'Adito Giudice. il g.i., lette le note, riservava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale del 23.11.2024 il difensore per parte ricorrente rappresentava il Per raggiungimento della maggiore età della figlia e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 2.5.1999 a CA con il sig. ; CP_1
l'autorizzazione al rilascio del passaporto per espatrio, vittoria di spese e diritti del presente giudizio con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia del sig. che ritualmente evocato CP_1
in giudizio non ha inteso costituirsi.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ed invero appaiono sussistenti i presupposti di legge e, segnatamente, la cessazione effettiva della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituirla, come evidenziato dagli stessi nei rispettivi atti giudiziari.
Il decorso dei termini di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione personale, senza la ripresa della convivenza, completa la fattispecie di riferimento, integrando l'ulteriore requisito prescritto dalla legge per la pronuncia di divorzio (art 3 L. 898/1970
n.2, lett. b, modificato dalla L. del 6.5.2015 n. 55).
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
02.05.1999 in CA (CE) ed ordinata all'ufficiale dello stato civile competente la trascrizione della presente sentenza.
Nessuna disposizione sarà assunta in ordine all'affido e al diritto di visita del padre in quanto anche Per la figlia ha raggiunto la maggiore età.
Quanto all'assegno di mantenimento in favore dei figli e al pagamento delle spese straordinarie, in sede di separazione, le parti si accordavano prevedendo l'obbligo per il resistente di versare alla ricorrente a titolo di mantenimento dei due figli la somma complessiva di euro 200,00 mensili oltre al pagamento delle spese straordinarie. A tal proposito, questo Collegio rileva che, per quanto riguarda il figlio maggiorenne, parte ricorrente non ha provato che il figlio venticinquenne abbia intrapreso corsi di studio o formazione o abbia svolto qualche attività lavorativa né risulta provato che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia stato determinato da causa lui non imputabile. Pertanto, deve essere revocato il mantenimento disposto in suo favore a carico del Per padre. Per quanto concerne il mantenimento della figlia , rilevato che la stessa ha appena raggiunto la maggiore età deve essere confermato l'obbligo di mantenimento a carico del padre che va individuato nella somma mensile di euro 200,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
La natura del giudizio e la contumacia di parte resistente determinano la non ripetibilità delle spese di giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Dichiara la contumacia di parte resistente;
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 2.05.1999 in
CA (CE) da nata il [...] in [...] Parte_1
D'AMERICA) e nato il [...] in [...]; CP_1
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CA (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (atto n°10 parte II, serie A, registro atti matrimonio anno 1999);
- Revoca l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne,
; Per_1
Per
- Dispone l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della figlia versando alla ricorrente la somma mensile di euro 200,00, da versare entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile in base agli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie
- Spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 6.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso