Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 23154/2023
BBLI ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino
- Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti
- Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23154 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
Parte 1 (nato a [...] il [...] - C.F. Codice Fiscale 1 elettivamente domiciliato in '
Arzano (NA) alla via Alfredo Pecchia nr. 71, presso lo studio dell'avv. Elpidio Capasso, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
'rapp.ta e difesa (nata a [...] il [...] - C.F. C.F. 2 Controparte_1 dall'Avv. Cristiano Ceriello presso il cui studio in Polla (SA) alla via Della Noce n.ro 05 è elettivamente domiciliata, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 8.11.2023 Parte 1
, deduceva che aveva contratto matrimonio con
Controparte_1 in Napoli il 21.06.2021; che dalla predetta unione non erano nati figli;
che egli era impiegato presso l'Agenzia delle Entrate nella sede di Roma, mentre la moglie svolgeva la libera professione nel settore dell'organizzazione degli eventi;
che al termine della pandemia egli aveva ripreso assiduamente il suo lavoro facendo il pendolare per cui rientrava in tarda serata e questa situazione aveva comportato continue discussioni con la moglie, che tuttavia era anch'ella impegnata spesso fuori Napoli per lavoro;
che l'unione affettiva era ormai venuta meno e la convivenza era divenuta impossibile;
che egli aveva tentato di raggiungere un accordo con la moglie sottoscrivendo una separazione consensuale ma ciò non era stato accettato dalla resistente. Concludeva chiedendo la dichiarazione della separazione con addebito alla resistente, l'assegnazione a sé della casa coniugale con vittoria le spese di lite
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis 21 c.p.c. per il giorno 6/02/2024. Si costituiva Controparte_1 la quale eccepiva che la causa della separazione era da ricondurre ai comportamenti del ricorrente che si era reso responsabile di gravissime mancanze nei suoi confronti oltre che dell'abbandono della casa e dell'affetto coniugale;
che ella lo aveva sempre sostenuto e aiutato, aveva gestito la casa mentre egli si recava a Roma a lavorare per tre giorni a settimana;
che successivamente il marito aveva iniziato a non fare più ritorno a casa anche nei giorni in cui non doveva lavorare in presenza a Roma;
che ella avrebbe tanto desiderato avere un figlio, desiderio inizialmente condiviso dal marito il quale poi aveva cambiato idea;
che il culmine della situazione si era raggiunto il
28 gennaio 2023 allorquando, a seguito di un ennesimo tentativo da parte sua di avvicinamento al marito, quest'ultimo le disse di voler restare in casa da solo, la obbligò a fare le valigie e la accompagnò
a San Giuseppe Vesuviano presso i suoi genitori;
che ella, pur disponendo delle chiavi di casa, non vi fece ritorno per il senso di smarrimento e frustrazione subito;
che, solo a seguito delle sue preghiere, in data 8/02/2023 rientrò, ma solo dopo aver organizzato con il ricorrente i tempi di reciproca permanenza nella stessa in modo da non doversi incontrare;
che da quel momento ella non aveva più saputo nulla della vita che egli facesse;
che per mero caso rinveniva una sim con un numero a lei sconosciuto;
che per tutto quanto detto si veniva a trovare in uno stato di profondo sconforto e malessere. Tutto ciò premesso la resistente chiedeva addebitarsi la separazione al ricorrente, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni nei limiti della somma di euro
100.000,99, in via subordinata chiedeva la condanna alla restituzione dell'importo di € 38.600,00 per versamenti effettuati in favore del ricorrente.
All'udienza del 6.02.2024, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il giudice autorizzava le parti a vivere separatamente, rilevata l'inammissibilità della domanda di ripetizione di somme, rigettate le richieste di prove orali articolate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, su richiesta dei procuratori rinviava il procedimento per discussione orale all'udienza del
21/11/2024, allorquando i procuratori discutevano la causa che era rimessa al Collegio per la decisione previa acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle difese delle parti, dall'esito negativo tentativo di conciliazione, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito.
In linea generale deve rilevarsi che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che
"in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Ciò premesso, nel caso di specie deve osservarsi con riguardo alla domanda di addebito proposta dal ricorrente, che il ricorso è assolutamente privo di allegazioni specifiche in ordine ad eventuali comportamenti della resistente che possano aver inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, riportando solo in maniera generica l'incompatibilità venutasi a creare nella coppia.
Quanto alla domanda di addebito proposta dalla resistente, non sono state offerte prove suscettive di consentire a questo Tribunale di valutare se, ed in quale misura, il comportamento della controparte abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, e per vero, a monte, neanche allegazioni sufficientemente circostanziate, come richiesto dal caso di specie alla luce della brevissima durata dell'unione coniugale, atteso che il matrimonio è stato contratto a giugno 2021 e a gennaio 2023 la convivenza era ormai di fatto già cessata. Le prove orali articolate vertevano su circostanze assolutamente generiche e valutative, come già rilevato dal giudice delegato in prima udienza con valutazione condivisa dal Collegio.
Dal che il rigetto di entrambe le domande di addebito.
Venendo alla richiesta avanzata da entrambe le parti e tesa ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale, la stessa non può trovare accoglimento.
Ed invero, l'assegnazione della casa coniugale non costituisce una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, come risulta dai previgenti art. 155 c.c. e art. 155 quater c.c., comma 1, (quest'ultimo introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54) e dall'attuale art. 337 sexies c.c., comma 1, (introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) che, facendo riferimento all'interesse dei figli", subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori (v. Cass. n. 21334 e n. 18440 del 2013). Nel caso di specie, in mancanza di figli, alcun provvedimento di assegnazione va adottato.
Infine va rigettata anche la domanda di risarcimento danni proposta da parte resistente, attesa la mancanza assoluta di prova dei fatti costitutivi della stessa e va ribadita l'inammissibilità della domanda di ripetizione di somme avanzata dalla stessa parte, già rilevata in prima udienza, per mancanza di connessione forte con la domanda principale
Venendo alle spese di lite, attesa la natura, l'esito del giudizio e la reciproca soccombenza, sussistono le ragioni per dichiararle interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
(atto n. 17, pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Controparte_1
p.II s.A sez. reg. Atti Matrimonio anno 2021);
rigetta le domande di addebito, di assegnazione della casa e di risarcimento danni;
dichiara inammissibile la domanda di ripetizione somme;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 29.11.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino