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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 29/09/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3679/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3679 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione l'8.05.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Vicopisano, Via G. Parte_1 C.F._1
D'Annunzio n. 1, presso lo studio dell'Avv. Elena Nesti, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attore opponente contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e per essa, quale mandataria, – già Controparte_2 CP_3 elettivamente domiciliata in Verona, via lo S. Bernardino n. 5°, presso lo studio dell'Avv. Marco
Rossi, che la rappresenta e la difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta opposta
Oggetto: “Contratti bancari”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 10.10.2022 quale garante del debitore Parte_1 principale ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 1063 del Parte_2
18.07.2022 con il quale il Tribunale di Pisa ha ingiunto il pagamento di € 73.296,04 oltre interessi e spese di giudizio in favore della cessionaria del credito, (poi Controparte_4 [...]
n forza di conferimento d'azienda). Controparte_1 In via preliminare, ed in ragione della carenza di documentazione attestante l'avvenuta cessione, la difesa attrice ha contestato la legittimazione attiva di . CP_1
Nel merito, ha dedotto: - la nullità del contratto o la inefficacia delle clausole Parte_1 onerose ivi contenute per essere state queste ultime sottoscritte in blocco ed in difetto dei requisiti necessari per la loro efficacia a norma dell'art. 1341 c.c.; - la necessità di interpretare dette clausole secondo il disposto normativo di cui all'art. 1370 c.c. trattandosi di accordo contrattuale raggiunto mediante l'adesione a moduli o formulari ex adverso redatti;
- l'avvenuta liberazione del fideiussore a norma dell'art. 1956 c.c. per avere l'istituto di credito finanziato il debitore principale senza comunicare al fideiussore il peggioramento delle condizioni economiche del soggetto garantito;
- la nullità della fideiussione prestata, in tesi conforme allo schema ABI violativo della legge Antitrust, ai sensi dell'art. 1419 c.c.; - in subordine, ritenendo la nullità in esame di tipo parziale, l'avvenuta decadenza della creditrice a norma dell'art. 1957 c.c. per essersi attivata tardivamente nei confronti del debitore principale e, certamente, ben oltre il termine semestrale;
- il difetto di prova scritta del credito, in quanto non è a ciò sufficiente la produzione del saldo conto, pur se certificata a norma dell'art. 50 T.U.B.; - l'applicazione di interessi usurari e anatocistici.
Per tali ragioni, l'opponente ha chiesto revocarsi il d.i. opposto e accertarsi che nulla è dovuto;
in subordine, ed in ogni caso previa revoca del provvedimento di ingiunzione, ha chiesto ricalcolarsi l'esatto dare/avere tra le parti, con eventuale condanna della parte opposta alla restituzione delle somme indebitamente ricevute.
Con comparsa depositata il 29.03.2023 si è costituita la quale ha Controparte_1 chiesto l'integrale rigetto dell'opposizione.
La difesa opposta ha replicato che la controparte qualifica come difetto di legittimazione passiva quello che avrebbe dovuto correttamente inquadrarsi in termini di carenza di titolarità del credito e, sul punto, ha dedotto di avere già allegato tutta la documentazione attestante l'avvenuta cessione dei crediti e la relativa pubblicazione in G.U.
Nel merito, ha eccepito: - di avere prodotto il titolo della propria pretesa e di avere allegato il relativo inadempimento;
- di avere fornito tutti i rendi conto integrali certificati;
- l'inapplicabilità dell'art. 1956 c.c. atteso che, nel caso di specie, la garanzia è stata offerta per obbligazioni esistenti, non già per crediti futuri e, in ogni caso, non può valersi della violazione dell'art. 1956 c.c. nei confronti della cessionaria che alcun finanziamento ha concesso al debitore principale;
- non vi è prova dell'asserito peggioramento di condizioni economiche della debitrice principale e, ove vi fosse stato, il garante doveva certamente esserne a conoscenza in quanto parte della società garantita;
- l'inapplicabilità della sanzione della nullità per violazione dello schema ABI trattandosi di fideiussione specifica;
che si tratterebbe, ove mai, di nullità parziale;
- l'infondatezza dell'eccezione relativa alla sottoscrizione delle clausole onerose, atteso che le stesse sono state oggetto di specifico richiamo e di apposita sottoscrizione;
- la genericità e l'infondatezza dell'eccezione relativa all'usurarietà dei tassi di interesse e della pratica anatocistica;
- il difetto di legittimazione passiva circa la domanda di pate attrice tesa alla eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite, atteso che alcunché è stato percepito dalla cessionaria.
Concesso il termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione ex art. 5, D.lgs. 28/2010, che si è concluso con verbale negativo, la causa è stata istruita per tabulas.
Le parti hanno dunque precisato le conclusioni all'udienza cartolare dell'8.05.2025; in pari data, il procedimento è stato trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. In limine litis, deve esaminarsi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva proposta dalla difesa opponente.
Sul punto, si precisa che la legittimazione attiva, quale condizione di proponibilità dell'azione, non attiene al merito della controversia e sussiste laddove il soggetto che agisca in giudizio alleghi di essere titolare di un diritto (con ciò distinguendosi nettamente il processo civile da quello di natura amministrativa, ove la legitimatio ad causam deve essere oggetto di puntuale accertamento da parte del giudice sulla scorta delle deduzioni offerte dalla parte). Diversa dalla legittimazione attiva è la effettiva titolarità della situazione dedotta in giudizio;
quest'ultima, quale vera e propria questione di merito, deve essere esaminata dal giudice nel rispetto dell'onere deduttivo e probatorio della parte
(Cfr. Cass. civ. sez. un., 16.02.2016, n. 2951).
Nella specie, le contestazioni della difesa opponente si fondano, in sintesi, sul (preteso) difetto di prova da parte della difesa opposta della titolarità del diritto di credito oggetto di ingiunzione;
detta eccezione deve essere qualificata in termini di difetto di titolarità del diritto sostanziale azionato (sin dalla fase monitoria) e per tale motivo è esaminata insieme al merito della lite.
2. Nel merito, la causa trae origine dall'esposizione debitoria maturata da Parte_2 nei confronti di NS S.p.a., nei confronti di BA MP S.p.a., nonché nei confronti di Banco
Popolare Soc. Coop.; non è contestato (art. 115 c.p.c.) che per dette obbligazioni l'odierno opponente abbia prestato garanzia fideiussoria. Ciò che è controverso tra le parti è l'avvenuta cessione dei menzionati diritto di credito da parte degli originari titolari ed in favore della cessionaria/odierna opposta. Ancora, le parti controvertono della validità e dell'efficacia del contratto di fideiussione e della prova del diritto credito a titolo di garanzia sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur.
3. Tale il thema decidendum, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata. 4. Innanzitutto, va confermata la titolarità dei diritti di credito in capo all'odierna opposta e va, in CP_ ogni caso, limitato l'oggetto del giudizio ai soli diritti di credito vantati da nei confronti del garante dunque ai crediti ceduti da BA MP S.p.a. e da NS. Parte_1
4.1. Con riguardo alla titolarità del primo diritto di credito (in ordine di esame), è dimostrata per tabulas l'avvenuta cessione del diritto di credito di verso Parte_3
infatti, dal contratto di cessione del 28.12.2018 (doc. 10 monitorio) Parte_2 emerge l'accordo tra cedente e cessionaria, che involge la pretesa oggetto di causa, come peraltro si ricava dalla lettura, al doc. 6, dell'elenco dei crediti nell'occasione ceduti da BA MP S.p.a., tra i quali è indicato il rapporto n. 201731133517001 riferito al codice cliente n. 116314275. Tale conclusione trova ulteriore riscontro nella certificazione dell'estratto conto rilasciata dalla banca cedente ai sensi dell'art. 50 T.U.B. (doc. 13 monitorio). Si aggiunga che per detta esposizione debitoria risulta l'avvenuta notifica al garante dell'avvenuta cessione (doc. 11-12 monitorio) da parte della cessionaria.
Ancora, risulta in via documentale che si tratta dell'esposizione debitoria maturata sul conto corrente n. 516011485.37, aperto da e al quale sono stati allegati i rapporti di Parte_2 anticipo del 05.02.2010 (doc. 4 opposta). Pt_4
In questa sede la difesa opponente non ha contestato l'avvenuto rilascio di garanzia fideiussoria a favore di MP S.p.a. per le obbligazioni facenti capo a di dette Parte_2 fideiussioni, in ogni caso, vi è prova in atti (doc. 9 monitorio e doc. 14 opposta); talchè non residuano dubbi sull'esistenza del rapporto di garanzia, e neppure sull'esistenza dell'effettiva cessione del relativo diritto di credito.
4.2. Con riguardo al diritto di credito acquistato da NS S.p.a., in atti sono presenti due contratti di finanziamento sottoscritti da entrambi volti all'acquisto di autovetture Parte_2
(doc. 3 e 14 monitorio); nel primo di essi figura quale garante terzo (doc. 15 Parte_1 opposta), mentre nel secondo l'opponente ha assunto direttamente la veste di coobbligato (doc. 14 monitorio cit.). Si tratta delle pratiche n. 1263958 e n. 1260881, che figurano – entrambe - tra i crediti CP_ ceduti da NS a (doc. 5 e 10 opposta).
Il relativo contratto di cessione del credito è depositato in atti (doc. 4 monitorio) e notificato al garante del debitore principale (doc. 5 e 6, 15 e 16 monitorio).
In ogni caso, va rilevato che per detti rapporti contrattuali l'odierno opponente si è pacificamente riconosciuto debitore nei confronti dell' opposta (doc. 16 opposta), con la quale ha previsto un piano di rientro del debito ed alla quale ha parzialmente corrisposto delle somme (doc. 18 opposta). La condotta dell'opponente, in violazione del divieto di venire contra factum proprium, assume valenza confessoria circa il riconoscimento della titolarità del diritto di credito in capo alla controparte. 4.3. Resta, infine, da esaminare la titolarità del diritto di credito in capo all'opposta con riguardo all'esposizione debitoria maturata nei confronti di Banco Popolare Soc. Coop.. Detto diritto di credito, pari a € 17.584,54, come certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B. (doc. 22 monitorio), trae origine dal contratto di conto corrente del marzo 2012 (doc. 18 monitorio) ed è stato oggetto di cessione nel 2016
(doc. 19 monitorio e doc. 7 opposta), debitamente notificata al debitore (doc. 20 e 21 monitorio). La posizione passiva, tuttavia, non riguarda l'odierno opponente, atteso che questi – come si evince dal ricorso monitorio e dalla documentazione tutta – per detto rapporto contrattuale non ha rilasciato alcuna garanzia.
5. Proseguendo nel merito, la difesa opponente ha eccepito l'inefficacia delle clausole onerose a norma dell'art. 1341 c.c. per difetto di doppia sottoscrizione, requisito prescritto dal legislatore a pena di invalidità.
In proposito, si rammenta che l'art. 1341 c.c., diversamente dalla disciplina dettata dal Codice del
Consumo, trova applicazione soggettiva più estesa – riferendosi anche a soggetti diversi dal consumatore – ma oggettivamente più ridotta, in quanto circoscritta alle clausole espressamente indicate dal comma 2. La sanzione disposta dall'ordinamento in caso di mancata sottoscrizione delle clausole onerose è quella dell'inefficacia, trattandosi di clausole di per sé valide ma annullabili.
Nel caso di specie, l'eccezione è infondata.
Infatti, con riguardo alla garanzia prestata nei confronti di BA MP S.p.a. è stata prodotta l'estensione della garanzia già prestata (doc. 9 monitorio): il documento non integra un contratto autonomo, riferendosi al mero aumento dell'importo garantito, salve e impregiudicate le precedenti condizioni contrattuali già pattuite, e neppure contiene condizioni contrattuali volte a disciplinare il rapporto tra le parti.
Per la garanzia prestata in data 11.07.2011 (doc. 14 opposta) è presente il regolamento contrattuale e, in calce all'atto negoziale, sono espressamente indicate le clausole da considerarsi onerose a mente dell'art. 1341 c.c., per le quali risulta apposta la doppia sottoscrizione richiesta ex lege per la loro efficacia.
Per la garanzia prestata alle obbligazioni assunte da nei confronti di Parte_2
NS, con riguardo al rapporto n. 1260881, l'odierno opponente figura quale coobbligato e quelle sottoscritte altro non sono che le condizioni del finanziamento (l'importo erogato, l'anticipo versato, il numero e l'importo delle rate pattuite). Dal la lettura del contratto non si ricava l'apposizione di clausole onerose (del resto, l'opponente nei propri scritti non ha mosso censure specifiche ad una clausola in particolare).
Quanto invece al rapporto n. 1263958, la garanzia è quella prodotta dall'opposta quale sub. doc. 15 e contiene le condizioni di operatività della fideiussione specifica prestata dal Anche in questo Pt_2 caso, tuttavia, non si ravvedono clausole onerose che necessitavano di doppia sottoscrizione, né
l'opponente, che pure era onerato in tal senso, ha indicato espressamente quali fossero le condizioni contrattuali a sé sfavorevoli e non debitamente sottoscritte. In assenza di una chiara contestazione sul punto, non è possibile per questo giudice pronunciarsi d'ufficio o autonomamente individuare dette clausole.
6. E' del pari infondata l'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 1370 c.c., atteso che per quanto emerso nel corso dell'istruttoria non vi è alcuna incertezza sul contenuto delle clausole contrattuali, né
l'opponente ne ha censurate alcune in modo specifico.
7. L'argomento difensivo che invoca la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. non è condivisibile.
Infatti, l'opponente ha censurato la condotta dei creditori-cedenti per avere gli stessi erogato finanziamenti senza darne avviso al garante, nondimeno l'art. 1956 c.c. non impone un generico obbligo di comunicazione dell'avvenuta erogazione di credito, bensì prevede, proprio a tutela del garante, di chiedere l'autorizzazione di quest'ultimo solo ove si intenda ulteriormente finanziare il debitore principale pur a fronte di condizioni patrimoniali dissestate, tali da far presumere l'inadempimento del finanziato garantito.
Nel caso in esame, non risulta dagli atti, né la difesa attrice ha assolto all'onere di puntuale allegazione, un peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale. Non è neppure emerso che, maturato l'eventuale dissesto patrimoniale di gli istituti di Parte_2 credito abbiano concesso a quest'ultimo somme ulteriori.
Non vi è quindi prova della ventilata condotta illegittima del cedente.
8. E' del pari infondata l'eccezione di integrale nullità del contratto di fideiussione per pretesa conformità dello stesso allo schema ABI.
8.1 Detta nullità, come di recente affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, è solo parziale ed esige, in ogni caso, il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 1419 c.c. (“I contratti di fideiussione
"a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” Cass. Civ. SS.UU., 30.12.2021, n. 41994).
Nel caso che ne occupa, l'attore ha allegato la sussistenza delle predette condizioni, invocando la nullità delle fideiussioni. Tuttavia, al fine di addivenire alla sanzione della nullità parziale, non è sufficiente dedurre la inscindibilità delle clausole potenzialmente nulle dal resto del testo contrattuale;
l'attore era infatti onerato di dimostrare che senza tali clausole (nulle) non avrebbe sottoscritto il contratto, prova che non è stata raggiunta.
8.2 In ogni caso, la invocata nullità per pretesa violazione della legge Antitrust è da escludersi con riferimento all'obbligazione assunta con il finanziamento n. 1260881 da nei Parte_1 confronti di NS, poiché, come detto, in questo specifico caso l'opponente è debitore principale coobbligato, non fideiussore.
8.3. Con riferimento alla garanzia prestata nei confronti di BA MP e di NS nel rapporto n.
1263958, pur essendo la richiamata nullità applicabile sia alle fideiussioni specifiche sia alle fideiussioni omnibus (“il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Cass. SU 30 dicembre 2021 n. 41994 si applica non solo alle clausole contenute nelle fideiussioni omnibus, ma
a tutte le fideiussioni stipulate a valle di intese anticoncorrenziali dichiarate parzialmente nulle, incluse le fideiussioni specifiche, ossia quelle prestate a garanzia di un determinato credito riferito
a uno specifico rapporto contrattuale. La nullità derivante da tali intese costituisce espressione del principio generale di tutela della libertà di concorrenza” Cass. civ., sez. III, 21/10/2024, n. 27243), si osserva che la sanzione irrogata dalla BA d'IA costituisce prova privilegiata solo per le fideiussioni collocate nel periodo temporale oggetto di istruttoria antitrust (2002/2005).
Diversamente, per le fideiussioni concesse in epoca successiva, come nel caso di specie ove le garanzie risalgono al 2011, l'azione della parte si connota per essere gravata di un diverso onere probatorio, proprio delle azioni stand alone. Ne deriva che può giungersi alla declaratoria di nullità parziale delle clausole violative della L. 287/1990 solo ove la parte dimostri l'effettivo ricorso, da parte degli istituti finanzianti, all'applicazione plurima dello schema contrattuale violativo della concorrenza.
Detta prova analitica non è stata raggiunta nel caso di specie, in cui l'opponente non ha neppure proposto istanze istruttorie finalizzate a dimostrare la condotta illegittima dell'istituto di credito (e neppure ha allegato documenti dai quali ricavare, anche in via presuntiva, la condotta anticoncorrenziale di altri istituti di credito per garanzie rilasciata nella medesima epoca).
Solo a fini di completezza, vale la pena evidenziare che la garanzia prestata dall'opponente per il finanziamento n. 1263958 concesso da NS non contiene nel testo contrattuale la clausola della reviviscenza né della sopravvivenza della garanzia;
né risulta derogato il disposto normativo di cui all'art. 1957 c.c. 9. Le ulteriori eccezioni dell'opponente, concernenti la carenza di prova dei diritti di credito e l'applicazione di interessi usurari e anatocistici non colgono nel segno, trattandosi di difese generiche e non supportate da elementi di prova.
Deve infatti considerarsi che oggetto di ingiunzione sono crediti diversi, originati da rapporti intrattenuti con soggetti distinti e ognuno disciplinato dal relativo titolo contrattuale. In questa sede, però, l'attore si è limitato a spiegare contestazioni senza indicare né a quale rapporto si riferiva, né quali sarebbero state le singole voci di costo indebitamente addebitate dalle cedenti, danti causa della opposta. La censura, così come articolata, non consente un'indagine sulla relativa fondatezza. E ciò
è ancor più vero se si considera che per alcuni dei crediti oggetto della presente controversia l'opponente si era già riconosciuto quale debitore nei confronti dell'odierna opposta.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono, il d.i. opposto va revocato;
va al contempo accertato CP_ il diritto di credito di nei confronti di per i soli diritti di credito derivanti dai Parte_1 rapporti con BA MP S.p.a. e con NS, non anche per quelli originati dal contratto intercorso con Banco Popolare Soc. Coop., posto che, con riferimento a quest'ultimo, l'opponente non ha prestato garanzia personale.
è dunque creditrice di per il minor importo di € Controparte_1 Parte_1
58.656,34 (pari alla somma tra € 41.142,62, € 10.371,18 ed € 7.142,54).
11. Le spese di lite, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio che ha visto il rigetto dei motivi di opposizione contestualmente alla riduzione dell'importo dovuto dall'opponente, devono essere compensate tra le parti (art. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
REVOCA il D.I. n. 1063 emesso dal Tribunale di Pisa in data 18.07.2022;
ACCERTA che è creditrice di quale garante della Controparte_1 Parte_1 debitrice per l'importo di € 58.656,34, oltre interessi legali dalla sentenza Parte_2
e sino al soddisfo;
per l'effetto, CONDANNA l'opponente al pagamento della suddetta somma in favore dell'opposta;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Pisa, 28 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3679 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione l'8.05.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Vicopisano, Via G. Parte_1 C.F._1
D'Annunzio n. 1, presso lo studio dell'Avv. Elena Nesti, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attore opponente contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e per essa, quale mandataria, – già Controparte_2 CP_3 elettivamente domiciliata in Verona, via lo S. Bernardino n. 5°, presso lo studio dell'Avv. Marco
Rossi, che la rappresenta e la difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuta opposta
Oggetto: “Contratti bancari”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 10.10.2022 quale garante del debitore Parte_1 principale ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 1063 del Parte_2
18.07.2022 con il quale il Tribunale di Pisa ha ingiunto il pagamento di € 73.296,04 oltre interessi e spese di giudizio in favore della cessionaria del credito, (poi Controparte_4 [...]
n forza di conferimento d'azienda). Controparte_1 In via preliminare, ed in ragione della carenza di documentazione attestante l'avvenuta cessione, la difesa attrice ha contestato la legittimazione attiva di . CP_1
Nel merito, ha dedotto: - la nullità del contratto o la inefficacia delle clausole Parte_1 onerose ivi contenute per essere state queste ultime sottoscritte in blocco ed in difetto dei requisiti necessari per la loro efficacia a norma dell'art. 1341 c.c.; - la necessità di interpretare dette clausole secondo il disposto normativo di cui all'art. 1370 c.c. trattandosi di accordo contrattuale raggiunto mediante l'adesione a moduli o formulari ex adverso redatti;
- l'avvenuta liberazione del fideiussore a norma dell'art. 1956 c.c. per avere l'istituto di credito finanziato il debitore principale senza comunicare al fideiussore il peggioramento delle condizioni economiche del soggetto garantito;
- la nullità della fideiussione prestata, in tesi conforme allo schema ABI violativo della legge Antitrust, ai sensi dell'art. 1419 c.c.; - in subordine, ritenendo la nullità in esame di tipo parziale, l'avvenuta decadenza della creditrice a norma dell'art. 1957 c.c. per essersi attivata tardivamente nei confronti del debitore principale e, certamente, ben oltre il termine semestrale;
- il difetto di prova scritta del credito, in quanto non è a ciò sufficiente la produzione del saldo conto, pur se certificata a norma dell'art. 50 T.U.B.; - l'applicazione di interessi usurari e anatocistici.
Per tali ragioni, l'opponente ha chiesto revocarsi il d.i. opposto e accertarsi che nulla è dovuto;
in subordine, ed in ogni caso previa revoca del provvedimento di ingiunzione, ha chiesto ricalcolarsi l'esatto dare/avere tra le parti, con eventuale condanna della parte opposta alla restituzione delle somme indebitamente ricevute.
Con comparsa depositata il 29.03.2023 si è costituita la quale ha Controparte_1 chiesto l'integrale rigetto dell'opposizione.
La difesa opposta ha replicato che la controparte qualifica come difetto di legittimazione passiva quello che avrebbe dovuto correttamente inquadrarsi in termini di carenza di titolarità del credito e, sul punto, ha dedotto di avere già allegato tutta la documentazione attestante l'avvenuta cessione dei crediti e la relativa pubblicazione in G.U.
Nel merito, ha eccepito: - di avere prodotto il titolo della propria pretesa e di avere allegato il relativo inadempimento;
- di avere fornito tutti i rendi conto integrali certificati;
- l'inapplicabilità dell'art. 1956 c.c. atteso che, nel caso di specie, la garanzia è stata offerta per obbligazioni esistenti, non già per crediti futuri e, in ogni caso, non può valersi della violazione dell'art. 1956 c.c. nei confronti della cessionaria che alcun finanziamento ha concesso al debitore principale;
- non vi è prova dell'asserito peggioramento di condizioni economiche della debitrice principale e, ove vi fosse stato, il garante doveva certamente esserne a conoscenza in quanto parte della società garantita;
- l'inapplicabilità della sanzione della nullità per violazione dello schema ABI trattandosi di fideiussione specifica;
che si tratterebbe, ove mai, di nullità parziale;
- l'infondatezza dell'eccezione relativa alla sottoscrizione delle clausole onerose, atteso che le stesse sono state oggetto di specifico richiamo e di apposita sottoscrizione;
- la genericità e l'infondatezza dell'eccezione relativa all'usurarietà dei tassi di interesse e della pratica anatocistica;
- il difetto di legittimazione passiva circa la domanda di pate attrice tesa alla eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite, atteso che alcunché è stato percepito dalla cessionaria.
Concesso il termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione ex art. 5, D.lgs. 28/2010, che si è concluso con verbale negativo, la causa è stata istruita per tabulas.
Le parti hanno dunque precisato le conclusioni all'udienza cartolare dell'8.05.2025; in pari data, il procedimento è stato trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. In limine litis, deve esaminarsi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva proposta dalla difesa opponente.
Sul punto, si precisa che la legittimazione attiva, quale condizione di proponibilità dell'azione, non attiene al merito della controversia e sussiste laddove il soggetto che agisca in giudizio alleghi di essere titolare di un diritto (con ciò distinguendosi nettamente il processo civile da quello di natura amministrativa, ove la legitimatio ad causam deve essere oggetto di puntuale accertamento da parte del giudice sulla scorta delle deduzioni offerte dalla parte). Diversa dalla legittimazione attiva è la effettiva titolarità della situazione dedotta in giudizio;
quest'ultima, quale vera e propria questione di merito, deve essere esaminata dal giudice nel rispetto dell'onere deduttivo e probatorio della parte
(Cfr. Cass. civ. sez. un., 16.02.2016, n. 2951).
Nella specie, le contestazioni della difesa opponente si fondano, in sintesi, sul (preteso) difetto di prova da parte della difesa opposta della titolarità del diritto di credito oggetto di ingiunzione;
detta eccezione deve essere qualificata in termini di difetto di titolarità del diritto sostanziale azionato (sin dalla fase monitoria) e per tale motivo è esaminata insieme al merito della lite.
2. Nel merito, la causa trae origine dall'esposizione debitoria maturata da Parte_2 nei confronti di NS S.p.a., nei confronti di BA MP S.p.a., nonché nei confronti di Banco
Popolare Soc. Coop.; non è contestato (art. 115 c.p.c.) che per dette obbligazioni l'odierno opponente abbia prestato garanzia fideiussoria. Ciò che è controverso tra le parti è l'avvenuta cessione dei menzionati diritto di credito da parte degli originari titolari ed in favore della cessionaria/odierna opposta. Ancora, le parti controvertono della validità e dell'efficacia del contratto di fideiussione e della prova del diritto credito a titolo di garanzia sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur.
3. Tale il thema decidendum, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata. 4. Innanzitutto, va confermata la titolarità dei diritti di credito in capo all'odierna opposta e va, in CP_ ogni caso, limitato l'oggetto del giudizio ai soli diritti di credito vantati da nei confronti del garante dunque ai crediti ceduti da BA MP S.p.a. e da NS. Parte_1
4.1. Con riguardo alla titolarità del primo diritto di credito (in ordine di esame), è dimostrata per tabulas l'avvenuta cessione del diritto di credito di verso Parte_3
infatti, dal contratto di cessione del 28.12.2018 (doc. 10 monitorio) Parte_2 emerge l'accordo tra cedente e cessionaria, che involge la pretesa oggetto di causa, come peraltro si ricava dalla lettura, al doc. 6, dell'elenco dei crediti nell'occasione ceduti da BA MP S.p.a., tra i quali è indicato il rapporto n. 201731133517001 riferito al codice cliente n. 116314275. Tale conclusione trova ulteriore riscontro nella certificazione dell'estratto conto rilasciata dalla banca cedente ai sensi dell'art. 50 T.U.B. (doc. 13 monitorio). Si aggiunga che per detta esposizione debitoria risulta l'avvenuta notifica al garante dell'avvenuta cessione (doc. 11-12 monitorio) da parte della cessionaria.
Ancora, risulta in via documentale che si tratta dell'esposizione debitoria maturata sul conto corrente n. 516011485.37, aperto da e al quale sono stati allegati i rapporti di Parte_2 anticipo del 05.02.2010 (doc. 4 opposta). Pt_4
In questa sede la difesa opponente non ha contestato l'avvenuto rilascio di garanzia fideiussoria a favore di MP S.p.a. per le obbligazioni facenti capo a di dette Parte_2 fideiussioni, in ogni caso, vi è prova in atti (doc. 9 monitorio e doc. 14 opposta); talchè non residuano dubbi sull'esistenza del rapporto di garanzia, e neppure sull'esistenza dell'effettiva cessione del relativo diritto di credito.
4.2. Con riguardo al diritto di credito acquistato da NS S.p.a., in atti sono presenti due contratti di finanziamento sottoscritti da entrambi volti all'acquisto di autovetture Parte_2
(doc. 3 e 14 monitorio); nel primo di essi figura quale garante terzo (doc. 15 Parte_1 opposta), mentre nel secondo l'opponente ha assunto direttamente la veste di coobbligato (doc. 14 monitorio cit.). Si tratta delle pratiche n. 1263958 e n. 1260881, che figurano – entrambe - tra i crediti CP_ ceduti da NS a (doc. 5 e 10 opposta).
Il relativo contratto di cessione del credito è depositato in atti (doc. 4 monitorio) e notificato al garante del debitore principale (doc. 5 e 6, 15 e 16 monitorio).
In ogni caso, va rilevato che per detti rapporti contrattuali l'odierno opponente si è pacificamente riconosciuto debitore nei confronti dell' opposta (doc. 16 opposta), con la quale ha previsto un piano di rientro del debito ed alla quale ha parzialmente corrisposto delle somme (doc. 18 opposta). La condotta dell'opponente, in violazione del divieto di venire contra factum proprium, assume valenza confessoria circa il riconoscimento della titolarità del diritto di credito in capo alla controparte. 4.3. Resta, infine, da esaminare la titolarità del diritto di credito in capo all'opposta con riguardo all'esposizione debitoria maturata nei confronti di Banco Popolare Soc. Coop.. Detto diritto di credito, pari a € 17.584,54, come certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B. (doc. 22 monitorio), trae origine dal contratto di conto corrente del marzo 2012 (doc. 18 monitorio) ed è stato oggetto di cessione nel 2016
(doc. 19 monitorio e doc. 7 opposta), debitamente notificata al debitore (doc. 20 e 21 monitorio). La posizione passiva, tuttavia, non riguarda l'odierno opponente, atteso che questi – come si evince dal ricorso monitorio e dalla documentazione tutta – per detto rapporto contrattuale non ha rilasciato alcuna garanzia.
5. Proseguendo nel merito, la difesa opponente ha eccepito l'inefficacia delle clausole onerose a norma dell'art. 1341 c.c. per difetto di doppia sottoscrizione, requisito prescritto dal legislatore a pena di invalidità.
In proposito, si rammenta che l'art. 1341 c.c., diversamente dalla disciplina dettata dal Codice del
Consumo, trova applicazione soggettiva più estesa – riferendosi anche a soggetti diversi dal consumatore – ma oggettivamente più ridotta, in quanto circoscritta alle clausole espressamente indicate dal comma 2. La sanzione disposta dall'ordinamento in caso di mancata sottoscrizione delle clausole onerose è quella dell'inefficacia, trattandosi di clausole di per sé valide ma annullabili.
Nel caso di specie, l'eccezione è infondata.
Infatti, con riguardo alla garanzia prestata nei confronti di BA MP S.p.a. è stata prodotta l'estensione della garanzia già prestata (doc. 9 monitorio): il documento non integra un contratto autonomo, riferendosi al mero aumento dell'importo garantito, salve e impregiudicate le precedenti condizioni contrattuali già pattuite, e neppure contiene condizioni contrattuali volte a disciplinare il rapporto tra le parti.
Per la garanzia prestata in data 11.07.2011 (doc. 14 opposta) è presente il regolamento contrattuale e, in calce all'atto negoziale, sono espressamente indicate le clausole da considerarsi onerose a mente dell'art. 1341 c.c., per le quali risulta apposta la doppia sottoscrizione richiesta ex lege per la loro efficacia.
Per la garanzia prestata alle obbligazioni assunte da nei confronti di Parte_2
NS, con riguardo al rapporto n. 1260881, l'odierno opponente figura quale coobbligato e quelle sottoscritte altro non sono che le condizioni del finanziamento (l'importo erogato, l'anticipo versato, il numero e l'importo delle rate pattuite). Dal la lettura del contratto non si ricava l'apposizione di clausole onerose (del resto, l'opponente nei propri scritti non ha mosso censure specifiche ad una clausola in particolare).
Quanto invece al rapporto n. 1263958, la garanzia è quella prodotta dall'opposta quale sub. doc. 15 e contiene le condizioni di operatività della fideiussione specifica prestata dal Anche in questo Pt_2 caso, tuttavia, non si ravvedono clausole onerose che necessitavano di doppia sottoscrizione, né
l'opponente, che pure era onerato in tal senso, ha indicato espressamente quali fossero le condizioni contrattuali a sé sfavorevoli e non debitamente sottoscritte. In assenza di una chiara contestazione sul punto, non è possibile per questo giudice pronunciarsi d'ufficio o autonomamente individuare dette clausole.
6. E' del pari infondata l'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 1370 c.c., atteso che per quanto emerso nel corso dell'istruttoria non vi è alcuna incertezza sul contenuto delle clausole contrattuali, né
l'opponente ne ha censurate alcune in modo specifico.
7. L'argomento difensivo che invoca la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. non è condivisibile.
Infatti, l'opponente ha censurato la condotta dei creditori-cedenti per avere gli stessi erogato finanziamenti senza darne avviso al garante, nondimeno l'art. 1956 c.c. non impone un generico obbligo di comunicazione dell'avvenuta erogazione di credito, bensì prevede, proprio a tutela del garante, di chiedere l'autorizzazione di quest'ultimo solo ove si intenda ulteriormente finanziare il debitore principale pur a fronte di condizioni patrimoniali dissestate, tali da far presumere l'inadempimento del finanziato garantito.
Nel caso in esame, non risulta dagli atti, né la difesa attrice ha assolto all'onere di puntuale allegazione, un peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale. Non è neppure emerso che, maturato l'eventuale dissesto patrimoniale di gli istituti di Parte_2 credito abbiano concesso a quest'ultimo somme ulteriori.
Non vi è quindi prova della ventilata condotta illegittima del cedente.
8. E' del pari infondata l'eccezione di integrale nullità del contratto di fideiussione per pretesa conformità dello stesso allo schema ABI.
8.1 Detta nullità, come di recente affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, è solo parziale ed esige, in ogni caso, il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 1419 c.c. (“I contratti di fideiussione
"a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” Cass. Civ. SS.UU., 30.12.2021, n. 41994).
Nel caso che ne occupa, l'attore ha allegato la sussistenza delle predette condizioni, invocando la nullità delle fideiussioni. Tuttavia, al fine di addivenire alla sanzione della nullità parziale, non è sufficiente dedurre la inscindibilità delle clausole potenzialmente nulle dal resto del testo contrattuale;
l'attore era infatti onerato di dimostrare che senza tali clausole (nulle) non avrebbe sottoscritto il contratto, prova che non è stata raggiunta.
8.2 In ogni caso, la invocata nullità per pretesa violazione della legge Antitrust è da escludersi con riferimento all'obbligazione assunta con il finanziamento n. 1260881 da nei Parte_1 confronti di NS, poiché, come detto, in questo specifico caso l'opponente è debitore principale coobbligato, non fideiussore.
8.3. Con riferimento alla garanzia prestata nei confronti di BA MP e di NS nel rapporto n.
1263958, pur essendo la richiamata nullità applicabile sia alle fideiussioni specifiche sia alle fideiussioni omnibus (“il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Cass. SU 30 dicembre 2021 n. 41994 si applica non solo alle clausole contenute nelle fideiussioni omnibus, ma
a tutte le fideiussioni stipulate a valle di intese anticoncorrenziali dichiarate parzialmente nulle, incluse le fideiussioni specifiche, ossia quelle prestate a garanzia di un determinato credito riferito
a uno specifico rapporto contrattuale. La nullità derivante da tali intese costituisce espressione del principio generale di tutela della libertà di concorrenza” Cass. civ., sez. III, 21/10/2024, n. 27243), si osserva che la sanzione irrogata dalla BA d'IA costituisce prova privilegiata solo per le fideiussioni collocate nel periodo temporale oggetto di istruttoria antitrust (2002/2005).
Diversamente, per le fideiussioni concesse in epoca successiva, come nel caso di specie ove le garanzie risalgono al 2011, l'azione della parte si connota per essere gravata di un diverso onere probatorio, proprio delle azioni stand alone. Ne deriva che può giungersi alla declaratoria di nullità parziale delle clausole violative della L. 287/1990 solo ove la parte dimostri l'effettivo ricorso, da parte degli istituti finanzianti, all'applicazione plurima dello schema contrattuale violativo della concorrenza.
Detta prova analitica non è stata raggiunta nel caso di specie, in cui l'opponente non ha neppure proposto istanze istruttorie finalizzate a dimostrare la condotta illegittima dell'istituto di credito (e neppure ha allegato documenti dai quali ricavare, anche in via presuntiva, la condotta anticoncorrenziale di altri istituti di credito per garanzie rilasciata nella medesima epoca).
Solo a fini di completezza, vale la pena evidenziare che la garanzia prestata dall'opponente per il finanziamento n. 1263958 concesso da NS non contiene nel testo contrattuale la clausola della reviviscenza né della sopravvivenza della garanzia;
né risulta derogato il disposto normativo di cui all'art. 1957 c.c. 9. Le ulteriori eccezioni dell'opponente, concernenti la carenza di prova dei diritti di credito e l'applicazione di interessi usurari e anatocistici non colgono nel segno, trattandosi di difese generiche e non supportate da elementi di prova.
Deve infatti considerarsi che oggetto di ingiunzione sono crediti diversi, originati da rapporti intrattenuti con soggetti distinti e ognuno disciplinato dal relativo titolo contrattuale. In questa sede, però, l'attore si è limitato a spiegare contestazioni senza indicare né a quale rapporto si riferiva, né quali sarebbero state le singole voci di costo indebitamente addebitate dalle cedenti, danti causa della opposta. La censura, così come articolata, non consente un'indagine sulla relativa fondatezza. E ciò
è ancor più vero se si considera che per alcuni dei crediti oggetto della presente controversia l'opponente si era già riconosciuto quale debitore nei confronti dell'odierna opposta.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono, il d.i. opposto va revocato;
va al contempo accertato CP_ il diritto di credito di nei confronti di per i soli diritti di credito derivanti dai Parte_1 rapporti con BA MP S.p.a. e con NS, non anche per quelli originati dal contratto intercorso con Banco Popolare Soc. Coop., posto che, con riferimento a quest'ultimo, l'opponente non ha prestato garanzia personale.
è dunque creditrice di per il minor importo di € Controparte_1 Parte_1
58.656,34 (pari alla somma tra € 41.142,62, € 10.371,18 ed € 7.142,54).
11. Le spese di lite, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio che ha visto il rigetto dei motivi di opposizione contestualmente alla riduzione dell'importo dovuto dall'opponente, devono essere compensate tra le parti (art. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
REVOCA il D.I. n. 1063 emesso dal Tribunale di Pisa in data 18.07.2022;
ACCERTA che è creditrice di quale garante della Controparte_1 Parte_1 debitrice per l'importo di € 58.656,34, oltre interessi legali dalla sentenza Parte_2
e sino al soddisfo;
per l'effetto, CONDANNA l'opponente al pagamento della suddetta somma in favore dell'opposta;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Pisa, 28 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino