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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/08/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Calabria, nella persona del giudice unico Dott.
Liborio Fazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 867 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 29 aprile 2025 a seguito di note scritte depositate dalle parti e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Antonio
Condello, sito in Reggio Calabria alla via Marsala n. 10/C, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(P. IVA ) - in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Filippo Lo Giudice, nella qualità di Responsabile del Settore
Dipartimentale Recupero Crediti di Palermo della suddetta
[...]
e rappresentante della medesima giusta Controparte_2 procura del 24/06/2013 ai rogiti Dott. Notaio in Persona_1 CP_1
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Parisi giusta procura stesa su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Rossi, sito in Reggio Calabria alla via E. Cuzzocrea n. 27.
CONVENUTA
NONCHÉ
(P.IVA ), rappresentata da Controparte_3 P.IVA_2
P.IVA , giusta procura rilasciata Controparte_4 P.IVA_3 dal Sig. nella sua qualità di Amministratore Unico ed Controparte_5 autenticata dal Notaio rep. N. 56183/28336, Persona_2 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via G. Spagnolio n.
14/a presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mazzitelli che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione
INTERVENUTA
OGGETTO: Bancario
CONCLUSIONI: come da conclusioni scritte ex art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La posizione di parte attrice
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 26 febbraio 2018, il Sig. evocava in giudizio la , Pt_1 Controparte_6 assumendo di essere titolare del rapporto di conto corrente n. 852.22, acceso presso la filiale di Bova Marina in data 15.01.1985.
2 Rilevava che, in data 02 settembre 1996, l'Istituto di credito convenuto gli aveva concesso due affidamenti ed ovvero uno di Lire 300.000.000 ed uno di Lire 450.000.000, entrambi validi sino a revoca, con tasso al
13% annuo con capitalizzazione trimestrale degli interessi;
nulla era stato previsto quanto a tasso di mora annuo e commissione di massimo scoperto.
Evidenziava che, in data 30 gennaio 2008, con atto a rogito Notaio
n. 81524 rep e 19664 racc., era stato stipulato un Persona_3 contratto di mutuo di credito fondiario ex art. 38 D.lgs. 385/1993 di originari € 350.000,00; alla stipula aveva partecipato anche la sig.ra quale terzo datore di ipoteca sino all'importo massimo Persona_4 di € 700.000,00.
Esponeva che a seguito della perizia espletata sui conti correnti era emerso un saldo a proprio credito pari ad € 603.067,78, quale somma ottenuta dalla differenza tra il saldo reale del conto corrente (€ -
89.116,96) ed il saldo risultante dal riconteggio effettuato (€
+513.950,82).
Gli esiti della perizia sul mutuo ipotecario n. 741385524/71 rilevavano che un tasso di mora pari al tasso soglia usura rilevato dalla Banca
d'Italia per il periodo e la classe di operazioni a cui si riferiva, nonché un ISC non conforme a quello reale con violazione dell'art. 6 della
Delibera CICR 09.02.2000, dell'art. 1284 e del comma 4 art. 117 TUB, atteso che dette norme richiedevano l'indicazione del “tasso di interesse” effettivo di cui alla disciplina del prestito.
Evidenziava, poi, che: in data 04 febbraio 2016 la
[...] gli aveva notificato un atto di precetto, intimando Controparte_2 unicamente il pagamento del credito nascente dall'atto di mutuo stipulato nel 2008; in data 24 febbraio 2016 aveva avviato due diverse procedure di mediazione l'una per il recupero delle somme oggetto di ricalcolo del conto corrente n. 852.22 e dei conti correnti collegati e l'altra avente ad oggetto la rilevazione della cause di nullità,
3 annullabilità e/o altre cause di invalidità del contratto di mutuo ipotecario n. 741385524/71, che, tuttavia, si concludevano con verbale di mediazione negativo, atteso che la senza giustificato motivo, CP_2 non aveva aderito alle procedure.
Rilevava che, in data 22 febbraio 2018, aveva comunicato all'Istituto di voler chiudere il rapporto di conto corrente ed insisteva nel rilascio di copia del contratto di apertura del conto corrente bancario.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, In via preliminare:
Sospendere la condanna del debitore al pagamento del credito liquido, così come vantato dall'Istituto di Credito, fino all'accertamento del credito vantato dal sig. e di cui al presente atto di citazione Pt_1 trattandosi, tenuto conto del consolidato orientamento della Suprema
Corte di Cassazione in materia bancaria, di credito di facile e pronta liquidazione;
Con riferimento al c/c: Accertare e dichiarare in relazione al rapporto di conto corrente n. 852.22 la mancata pattuizione per iscritto della misura degli interessi ultra legali così come previsto dall'art. 1284 del
c.c. e dall'art. 117 del T.U.B e per l'effetto condannare la al CP_2 pagamento della somma risultante dal ricalcolo degli interessi applicati dall'Istituto Bancario con l'applicazione del tasso legale ex art. 1284
c.c. per il periodo antecedente l'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria ovvero, per i periodi successivi, al tasso B.O.T. così come previsto dall'art. 117 comma 7 del T.U.B stante la mancata pattuizione per iscritto della misura degli interessi ultra legali;
in ogni caso accertare e dichiarare la violazione del precetto di cui all'art. 117 comma 4 e comma 6 per ciò che attiene alla nullità delle clausole contrattuali e conseguentemente applicato il comma 7 dell'art. 117 del
T.U.B. così come meglio esplicitato nel corpo dell'atto; Accertare e dichiarare e, quindi, ricalcolare l'esatto dare avere tra la ed il CP_2 correntista non tenendo conto ex art. 118 T.U.B. nel ricalcolo delle
4 modifiche unilaterali sfavorevoli al correntista, poste in essere in violazione di legge e/o di contratto e per l'effetto condannare l'Istituto di credito alla restituzione delle somme che risultino illegittimamente versate in più dal cliente;
Accertare e dichiarare l'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi (anatocismo)
e per l'effetto condannare l'Istituto di credito alla restituzione delle somme che risultino illegittimamente versate in più dal correntista;
Accertare e dichiarare l'illegittimità della Commissione di massimo scoperto siccome non pattuita per iscritto ed in ogni caso da considerarsi nulla per la mancata pattuizione tra le parti dei criteri di calcolo, della periodicità e della percentuale del tasso e per l'effetto condannare l'Istituto di credito alla restituzione delle somme che risultino illegittimamente versate in più dal correntista;
Accertare
l'usurarietà dei tassi di interesse praticati dalla ex art. 2 della CP_2 legge 108/1996 e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto all'Istituto di credito a titolo di interessi;
in subordine accertare e dichiarare che per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge 108/1996 il tasso convenuto è sostituito con i tassi soglia;
Accertare nell'ambito del rapporto di conto corrente n. 852.22 l'esatto dare avere tra il correntista e la banca e per l'effetto condannare l' al Controparte_7 pagamento di euro 513.950,82 (quale saldo finale a seguito di ricalcolo
e/e derivante dalla differenza tra il saldo positivo per il correntista di euro 603.067,78 e quello negativo per euro -89.116,96) di cui euro
417.906,45 per interessi a credito del correntista così come risultati a seguito di ricalcolo;
euro 106.207,20 per commissioni di massimo scoperto ed euro 13.445,91 per spese ed oneri non dovuti;
euro
65.498,21 per competenze e commissioni conti anticipi;
In ogni caso determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base al ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico bancaria che sin da ora si richiede
e che verrà espletata sull'intera documentazione già in atti e relativa al rapporto di apertura di credito con condanna della Banca alla
5 restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite in più anche per gestione delle valute;
Con riferimento al Mutuo Fondiario: Accertare e dichiarare l'usurarietà del tasso di mora già al momento di stipula dell'atto nonché la circostanza che l'ISC indicato in contratto non è conforme a quello effettivo siccome non tiene conto delle spese incasso rata;
Accertare e dichiarare la violazione delle norme civilistiche che conformemente agli orientamenti giurisprudenziali citati nel presente atto impongono il divieto di anatocismo anche sui mutui bancari;
Accertare l'inesistenza del diritto di credito della convenuta, pari all'importo precettato per euro 248.033,13, per tutti i motivi di cui al presente atto e per
l'intervenuta estinzione del credito per compensazione con le somme che la Banca deve al correntista e per l'effetto condannare la convenuta
a versare al sig. , al netto della somma Parte_1 compensata, la differenza di quanto a lui effettivamente dovuto a seguito del ricalcolo operato sul c/c n. 852.22 c/c; Condanni la società opposta alla rifusione delle competenze e spese di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c. oltre a quelle per la fase della mediazione. Con sentenza immediatamente esecutiva come per legge”.
In sede di memorie conclusive parte attrice, rilevava, con riferimento all'importo precettato, che la procedura esecutiva pendente si era estinta, i beni erano stati venduti all'asta e “ad (già Controparte_4
venivano assegnati complessivi euro 151.219,54”. CP_8
Evidenziava come tutte le ipotesi di ricalcolo effettuate dal CTU nel corso del giudizio fossero favorevoli all'attore. Ribadiva le proprie conclusioni e depositava documentazione inerente alla procedura esecutiva conclusasi nel dicembre 2024.
6
2. La posizione di parte convenuta
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 25 maggio 2018, si costituiva, tempestivamente,
[...]
ritenendo le domande di parte attrice Controparte_2 inammissibili ed infondate, nonché sprovviste di prove a sostegno.
Contestava la denunciata nullità del contratto 852.22 ed evidenziava che il relativo rapporto risaliva al 21.12.1981 per come poteva evincersi dall'allegato contratto. Rilevava che quanto alla misura degli interessi convenuti nel contratto, la clausola di rinvio alle condizioni praticate usualmente sulla piazza fosse pienamente legittima. Sul punto, evidenziava che, in tema di trasparenza delle operazioni bancarie, la previsione della nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione degli interessi dovuti dal cliente, per come sancita dalla legge 154/1992, non aveva risolto il problema relativo ai contratti stipulati anteriormente, come nel caso de quo, all'entrata in vigore della legge, attesa l'irretroattività della norma per come previsto dall'art. 161 comma 6 D.Lgs. 385/93. Pertanto, anche in virtù di quanto sancito dalla giurisprudenza, la clausola doveva ritenersi valida, “poiché, una volta che la pattuizione relativa agli interessi sia stata effettuata con la forma scritta richiesta ad substantiam, non sarebbe necessario che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso di interesse pattuito, trattandosi di obbligo che può essere soddisfatto anche per relationem, purché le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale obiettivamente individuabili, tali da consentire la concreta determinazione del tasso convenzionale
d'interesse senza lasciarlo all'arbitrio del creditore (Cass. 18.5.1996
n.1405)”.
Evidenziava, ancora, che il correntista era a conoscenza delle condizioni applicate al rapporto dalla anche in ragione della CP_2 circostanza che riceveva periodicamente l'estratto dei conti correnti dai
7 quali emergevano le condizioni del rapporto ed il saggio di interesse applicato, senza trascurare che vi erano dei precisi vincoli normativi e delle tassative regole di concorrenza che la obbligavano ad applicare tassi di interesse predeterminate. A tutto ciò doveva aggiungersi anche che, in ossequio alla vigente normativa, venivano pubblicati periodicamente, presso tutti gli sportelli, gli avvisi con i quali si informava la clientela delle condizioni praticate ai rapporti.
Ne conseguiva la piena legittimità del proprio operato, con l'ulteriore specificazione che tutte le condizioni e le clausole applicate al rapporto oggetto di causa erano state tutte espressamente convenute.
Eccepiva, poi, l'infondatezza di quanto dedotto in ordine all'inosservanza del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.
Eccepiva, poi, l'infondatezza di quanto dedotto dall'attore con riferimento alla commissione di massimo scoperto. Evidenziava, in primo luogo, come la stipula del contratto di conto corrente fosse intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge 2/2009, con conseguente impossibilità di applicarla al caso di specie.
In ordine agli addebiti intervenuti sul conto corrente n. 855.22 e relativi ad interessi, costi e prezzi - che l'attore assumeva derivare da altri rapporti - rilevava come la domanda fosse nulla anche ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., atteso che appariva generica ed indeterminata.
Contestava la domanda attorea circa l'applicazione di interessi che avrebbero superato la soglia antiusura, rilevando che controparte aveva confuso “la pattuizione di interessi determinati in misura superiore al tasso soglia con il caso in cui il tasso d'interesse sia divenuto superiore al tasso soglia nel perdurare del contratto (c.d. usura sopravvenuta)”.
Rilevava che alcuna contestazione poteva muoversi poiché sia il contratto di conto corrente che gli affidamenti concessi erano stati
8 stipulati tutti in data antecedente (rispettivamente 21.12.1981 e
02.09.1996) all'entrata in vigore della legge antiusura n. 108/1996.
Ma soprattutto, assumeva che il tasso soglia non risultava mai superato, così come non potevano considerarsi superati i limiti imposti dalla L. 108/1996 con riferimento al cumulo tra interessi e C.M.S.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale del diritto azionato da parte attrice con riferimento alle somme addebitate, “per effetto dell'applicazione delle clausole contrattuali che si assumono illegittime, per il periodo anteriore al decennio rispetto alla data di notifica della citazione in oggetto”. Evidenziava che il dies a quo del termine di prescrizione decennale decorreva dalle singole operazioni del rapporto di conto corrente bancario e non dalla data di chiusura del rapporto.
In sede di memorie conclusive ribadiva le proprie deduzioni e contestava le conclusioni cui era giunto il CTU, ritenendo che lo stesso avesse errato a rielaborare il rapporto al tasso legale, poiché i rapporti erano espressamente regolati dalle parti, con esplicitazione accettazione del correntista.
Ed ancora, confutava la CTU riportandosi integralmente ai rilievi evidenziati dal proprio esperto.
Ripercorreva tutto quanto dedotto nei propri scritti e nel proprio atto costitutivo.
3. L'intervento della nella qualità di Controparte_3 cessionaria del rapporto bancario – la domanda riconvenzionale.
In data 24 maggio 2018 interveniva in giudizio la Controparte_3 depositando telematicamente comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale.
9 In premessa, illustrava di aver acquisito la titolarità "pro-soluto" di un portafoglio di crediti pecuniari aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data
20 dicembre 2017 e di aver dato notizia dell'intervenuta cessione a mezzo pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n. 151 del 23 dicembre
2017. Precisava, altresì, di aver conferito incarico ai fini della riscossione dei crediti all' tra i crediti per i quali Controparte_4 quest'ultima intendeva agire, vi era anche quello oggetto di giudizio.
Quanto alla domanda attorea, riteneva la stessa palesemente infondata in fatto ed in diritto e comunque generica e non provata.
Specificava come la - e per essa Controparte_2 la – vantasse un credito nei confronti dell'attore Controparte_3
e dei suoi fideiussori di € 514.080,74, di cui “Euro 103.711,84 per saldo debitore di c/c bancario n. 852 giusta certificazione del credito ex art.
50 t.u.b. allegata in atti;
Euro 145.254,77 per rapporto anticipi
1683997 chiuso il 20/1/15; Euro 247.830,13 per finanziamento ipotecario n. 741385524 del 30/1/2008 di originari euro 350.000,00=;
Euro 17.0000 per n. 2 effetti cambiari oltre ad euro 284,00 per spese
e/o commissioni”.
Per recuperare l'esposizione relativa al finanziamento esecutivo, la aveva avviato la procedura esecutiva immobiliare recante il NRG CP_2
64/2016, che era ancora pendente dinnanzi al Tribunale di Reggio
Calabria con udienza fissata al 28.05.2019 ed in relazione alla quale l'attore aveva avanzato opposizione che era stata rigettata per infondatezza. Nelle more era intervenuta l'introduzione del giudizio de quo.
Rilevava di vantare un titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo esecutivo stipulato in data 30.01.2008, nonché di vantare un credito pari ad € 103.711,84 quale saldo debitore di cui al conto corrente n.
852 per come poteva evincersi dall'estratto conto offerto in comunicazione. Dacché, riservando separata azione per i crediti
10 ulteriori nascenti dalla lettera di messa in mora che aveva indirizzato all'attore, intendeva spiegare domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento della somma di € 103.711,84 “per saldo debitore di c/c 852 intrattenuto presso l'Agenzia di Bova Marina della
[...]
e determinato al 2/1/15 oltre interessi Controparte_2 successivi al tasso legale e fino al soddisfo;
ovvero comunque la diversa somma che sarà determinata in corso di causa per il rapporto in oggetto”.
Riteneva le domande attoree infondate per i seguenti motivi. Quanto al conto corrente n. 852 evidenziava come lo stesso fosse stato stipulato in data 21.12.1981 alle condizioni indicate nel contratto e chiuso in data 02.01.2015 con un saldo dare di € 103.711,84.
Nell'anzidetto contratto, le parti avevano pattuito interessi convenzionali al tasso c.d. “uso piazza determinato in base ai criteri di cui alle C.G.C. allegate ed in particolare all'art. 7”. Richiamava la clausola di cui al contratto stipulato nel 1981 in virtù della quale “Gli interessi dovuti dal Correntista all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura. Secondo gli stessi criteri sono applicate e rese note le commissioni sul massimo scoperto e le spese di tenuta del conto” e pertanto, alla stregua di detto principio, la aveva applicato CP_2 legittimamente un tasso di interesse per relationem, secondo quanto abitualmente praticato sulla piazza.
Evidenziava la legittimità della clausola nel momento di stipula del contratto, nonché la piena liceità ed efficacia del patto scritto tra banca e cliente – prima dell'entrata in vigore della legge 154/1992 - circa la misura degli interessi con riferimento a quelli praticati su piazza, per come ribadito dalla giurisprudenza in applicazione del principio tempus regit actum.
11 Tanto esposto, in via preliminare eccepiva la prescrizione del diritto e/o dell'azione dell'attore per il periodo antecedente al 26.02.2008 ed ovvero il periodo antecedente il decennio dalla ricezione della notifica dell'atto di citazione intervenuta in data 26.02.2018.
Rilevava come la domanda attorea, spiegata con riferimento all'usura bancaria ed all'asserito superamento del tasso soglia, limitata ad un generico richiamo a principi di diritto e giurisprudenziali, fosse generica e senza specifica contestazione, atteso che “chi agisce invocando
l'usura bancaria che deve non solo dimostrare quali interessi siano stati applicati ma anche quale sia il tasso soglia di riferimento tempo per tempo”. Precisava, sul punto, che la lacuna probatoria non poteva essere sanata da un'eventuale consulenza tecnica di ufficio.
In sede di memorie conclusive rilevava che il contratto di cessione riguardava solo crediti e pertanto laddove risultassero non crediti ma debiti della nei confronti Controparte_2 dell'attore per essi avrebbe continuato a rispondere la cedente e non la cessionaria, la quale non poteva, pertanto, essere condannata solidalmente alla refusione.
4. Le ragioni della decisione
Il procedimento è stato posto in decisione all'esito della seconda CTU svolta dal dott. disposta con ordinanza del 25 agosto Persona_5
2022, a seguito della dichiarazione di nullità della CTU svolta dalla dott.ssa Persona_6
Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di nullità della domanda giudiziale avanzate dalle controparti. La domanda giudiziale, infatti, risulta completa in tutti i suoi elementi di fatto e di diritto e supportata da consulenza tecnica di parte.
Con riferimento al merito della domanda, giova premettere che il Sig.
, titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1
12 deduce in giudizio due rapporti bancari con Controparte_2
: un rapporto di conto corrente ordinario n. 852.22 acceso in data
[...]
21 dicembre 1981 ed un contratto di mutuo fondiario stipulato in data
30 gennaio 2008.
Chiede che il Tribunale ridetermini i rapporti di dare e avere tra le parti assumendo:
- con riferimento al rapporto di conto corrente, che la propria esposizione debitoria del conto corrente, pari ad € ‐89.116,96 (a debito per il correntista) alla data del 31 marzo 2014, è stata influenzata dall'applicazione di (i) interessi ultra legali non pattuiti per iscritto come previsto dall'art. 1284 del codice civile e dall'articolo 117 del T.U.B., (ii) modifiche unilaterali sfavorevoli al correntista e (iii) commissione di massimo scoperto senza alcuna pattuizione e definizione dei criteri di calcolo;
- con riferimento al rapporto di mutuo fondiario, che l'esposizione debitoria del Mutuo pari ad € 248.033,13 alla data del 31 Parte_2 marzo 2014, era legata all'usurarietà del tasso di mora già al momento della stipula dell'atto, nonché alla circostanza che l'ISC (indicatore sintetico di costo) indicato in contratto non risulta essere conforme a quello effettivo, in quanto non considera le spese dell'incasso della rata.
La contesta la fondatezza della domanda Controparte_2 giudiziale, di cui chiede il rigetto, sostenendo in merito al conto corrente n. 852.22 di non avere operato alcun anatocismo illegittimo nel corso del rapporto di conto corrente ed eccependo la prescrizione delle rimesse per il periodo antecedente il decennio dalla ricezione della notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 26 febbraio 2018.
La interviene nel presente giudizio in qualità di Controparte_3 cessionaria del rapporto bancario di cui era titolare l'odierno attore, aderendo alle ragioni della convenuto e chiedendo in via riconvenzionale la condanna del sig. a Parte_1 pagare in suo favore la somma di euro 103.711,84 per il saldo debitore
13 del c/c n.852 intrattenuto presso l'Agenzia di Bova Marina della
[...]
e determinato al 2/1/15, oltre interessi Controparte_2 successivi al tasso legale e fino al soddisfo;
ovvero la diversa somma che sarà determinata in corso di causa per il rapporto in oggetto
4.1. La carenza di legittimazione passiva della Controparte_3
[...]
Va preliminarmente rilevata la carenza di legittimazione della
[...]
quale cessionaria pro soluto dei crediti ceduti dalla Controparte_3 in forza di un contratto di cessione di Controparte_2 crediti, concluso in data 20/12/2017, a cui è stata data pubblicità mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 151 del 23 dicembre 2017.
Ritiene, infatti, questo giudicante che la non abbia Controparte_3 fornito adeguata prova della titolarità del diritto fatto valere in giudizio, quale successore della Controparte_2
In caso di cessione di credito, secondo consolidata giurisprudenza, la parte che assume di essere successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione
(cfr. Cass. Civile Sentenza n. 24798/2020).
A tal fine la si è limitata a produrre l'avviso di Controparte_3 cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non specificando con esattezza i requisiti e i criteri dei crediti di interesse.
Ritiene, peraltro, questo giudice che la documentazione prodotta non sia sufficiente a dimostrare l'inclusione del credito derivante dal contratto stipulato tra l'opponente e la Controparte_2 nell'operazione di cessione in blocco ex art.58 d.lgs. n.385/1993 in favore della non essendo possibile individuare Controparte_3
14 con certezza il credito oggetto del presente giudizio tra quelli oggetto di cessione, neanche mediante l'accesso al sito indicato in Gazzetta
(https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html).
In particolare dal contratto di cessione e dall'avviso pubblicato in
Gazzetta non è possibile stabilire in termini di certezza che il diritto di credito oggetto di giudizio sia stato effettivamente trasferito in favore della società, atteso che detto documento fa riferimento, ai fini della individuazione dei crediti cartolarizzati, ad una serie di criteri oggettivi ma comunque generici, tali cioè da non consentire di individuare la titolarità e l'ammontare delle singole e specifiche posizioni debitorie cedute.
In definitiva, le carenze probatorie rilevate non permettono di riconoscere alcuna legittimazione in capo alla ad Controparte_3 agire per il recupero dei crediti di interesse con la conseguenza che ne va dichiarata la carenza di legittimazione.
Pertanto, stante in difetto di legitimatio ad causam, non sussistono i presupposti per il vaglio della domanda riconvenzionale.
4.2. Il rapporto di conto corrente bancario dedotto in giudizio.
4.2.1. Il tasso di interesse e la capitalizzazione trimestrale
Il contratto di conto corrente n.852.22, stipulato in data 21/12/1981 prevedeva un tasso di interesse passivo determinato in modo generico mediante rinvio alle condizioni su piazza.
Nel corso del rapporto contrattuale le parti in data 02/09/1996 stipularono un contratto di concessione di affidamenti, con il quale l'istituto di credito mise a disposizione del correntista i seguenti affidamenti: Lire 300.000.000 valido sino a revoca da utilizzarsi mediante apertura di credito in conto corrente;
lire 450.000.000 valido sino a revoca da utilizzarsi mediante anticipo fatture commerciali o
15 ricevute bancarie SBF. Venne concordato, inoltre, un tasso di interesse passivo al 13% annuo con capitalizzazione trimestrale.
Ora, è ormai pacifico in giurisprudenza che una tale clausola contrattuale è nulla anche se inerente ad un contratto stipulato in data anteriore all'entrata in vigore del D.lgs. n.385/1993, atteso che la clausola relativa agli interessi deve necessariamente contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua esatta individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come i cd. usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (cfr. per tutte Cass. n.22179/2015).
Va, pertanto, dichiarata la nullità della clausola contrattuale che determinava gli interessi facendo rinvio alle condizioni su piazza.
La nullità dell'originaria clausola contrattuale in materia di interessi comporta che nella ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti si dovrà calcolare un interesse legale nel periodo compreso tra l'01.01.1985 ed il 31.12.1993; dal periodo 01.01.1994 all'01.09.1996 dovrà applicarsi il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione (ex art.117 comma 7 lett.a) del D.lgs.
n.385/1993); e dal periodo 02.09.1996 al 07.04.2014 dovrà essere applicato il tasso nominale annuo del 13% indicato nel contratto del
02.09.1996.
Con riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, dalla documentazione in atti risulta che tale clausola non prevede analoga periodicità per la capitalizzazione degli interessi attivi.
16 Orbene, com'è noto, se la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è prevista da clausole stipulate, come nella specie, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 342/1999 e della delibera del CICR, emanata il 09.02.2020 in attuazione dell'art. 25, comma 2, di tale decreto, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, inaugurato con la pronuncia n. 2374 del 1999, deve attestarsene l'illegittima derivante dalla nullità di dette clausole per violazione di norma imperativa in ragione del carattere negoziale e non normativo – cui si riferisce l'inciso iniziale “In mancanza di usi contrari” contenuto nell'art. 1283 c.c. – degli usi bancari fondanti tali previsioni (fra le altre, si veda C.SU 21095/2004), con conseguente rideterminazione del saldo del conto senza alcuna capitalizzazione e, quindi, senza la possibilità di applicare, in via sostitutiva, una diversa modalità di capitalizzazione degli interessi debitori (si veda sul punto Cass. n.
24156/2017).
Il rapporto, di dare e avere tra le parti, pertanto, dovrà essere ricostruito escludendo la capitalizzazione degli interessi per tutta la durata del rapporto.
4.2.2. – Valute – commissione di massimo scoperto e spese
Con riferimento alle “valute”, in contratto e negli altri documenti in atti non vi è alcuna pattuizione contrattuale. Quindi nella ricostruzione del rapporto sarà utilizzata la “data operazione”.
Con riferimento alla commissione di massimo scoperto, va accolta l'eccezione di nullità dedotta da parte attrice, atteso che nei contratti presenti in atti non vi è alcuna indicazione su criteri di calcolo della stessa, né tali criteri possono essere ricavati dall'interpretazione complessiva del contratto. Deve, infatti, ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la
17 misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (cfr. Cass.
n.19825/2022). Nel ricalcolo del rapporto, pertanto, la commissione di massimo scoperto dovrà essere esclusa.
Per quanto riguarda, infine, le spese applicate, dai contratti presenti in atti, non si ricava alcuna pattuizione;
ne consegue che le spese di tenuta conto dovranno essere escluse dal conteggio.
4.2.3. – Le rimesse sul conto corrente
Con la sentenza n. 24418/2010 le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno espresso il seguente principio di diritto: "Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati".
Si osserva al riguardo che con l'apertura di credito la banca pone a disposizione del cliente una determinata somma di denaro che il cliente potrà utilizzare anche in più riprese, con facoltà di ripristinarne in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti, entro il limite complessivo del credito accordatogli.
Se, durante l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, è indiscutibile – secondo le Sezioni
Unite ‐ che non vi possa essere alcun “pagamento” da parte del correntista, prima del momento in cui ‐ “chiuso” il rapporto ‐ egli abbia
18 provveduto a restituire alla banca il denaro messo a sua disposizione e concretamente utilizzato.
Per tale motivo, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'azione di ripetizione dell'indebito potrà essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione.
Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), se abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (c.d. "scoperto"), cui non acceda alcuna apertura di credito a favore del correntista, oppure quando i versamenti siano stati destinati a coprire il passivo eccedente i limiti dell'accreditamento concesso.
Non è così invece qualora i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, rappresentino unicamente atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
Con riferimento alla controversia in esame, deve rammentarsi che la stessa nasce con atto di citazione, notificato in data 26 febbraio 2018.
Tuttavia, in data 24 febbraio 2016, il correntista avviava la procedura di mediazione presso l' avente ad oggetto il Controparte_9 recupero delle somme risultanti dal ricalcolo del conto corrente n.
852.22. Pertanto, il momento interruttivo del termine decennale di prescrizione deve necessariamente essere considerato dalla data di avvio della procedura di mediazione, in quanto atto interruttivo anteriore rispetto la notifica dell'atto di citazione.
19 Tale circostanza determina che per la ricostruzione del rapporto occorrerà riesaminare esclusivamente il periodo antecedente al 24 febbraio 2006. Ciò in quanto per il periodo successivo e fino alla data dell'atto di citazione il diritto alla ripetizione non può risultare prescritto. Per il periodo precedente, invece, ricadendo lo stesso in un lasso di tempo superiore al termine prescrizionale, la rielaborazione dei calcoli dovrà necessariamente essere preceduta dall'esame dei movimenti bancari e dei relativi saldi riguardanti il conto corrente ordinario al fine di verificare tutte quelle circostanze nelle quali la rimessa sul conto genera quello che le S.U. della Cassazione hanno definito come “pagamento solutorio” e che secondo il principio su riportato determina il dies a quo per il decorso del termine prescrizionale.
Orbene, il conto corrente bancario n. 852.22 usufruiva di una apertura di credito in conto corrente concessa con il contratto del 2 settembre
1996 per euro 154.937,07 (il contratto è in lire – 300.000.000 milioni).
I principi sopra richiamati, pertanto, dovranno essere applicati ai movimenti registrati tenendo conto della prevista apertura di credito, al fine di verificare la natura solutoria o meno delle singole rimesse.
4.2.4 – La ricostruzione del rapporto di conto corrente bancario in applicazione dei criteri suindicati
Il CTU, dott. ha proceduto al ricalcolo del rapporto Persona_5 contrattuale sulla base delle indicazioni e dei criteri sopra richiamati, giungendo alle seguenti conclusioni, che possono essere fatte proprie in quanto definite all'esito di indagine compiuta secondo corretta metodologia ed in assenza di vizi logici.
La rielaborazione del conto corrente bancario, che prevedeva un saldo finale al 07/04/2014 pari a € -89.116,96, eseguita attraverso il calcolo
20 degli interessi sulla base delle indicazioni sopra, comporta un credito a favore del correntista al 07/04/2014 pari ad € 101.721,31.
La va, pertanto, condannata al pagamento a Controparte_2 favore di parte attrice della somma di € 101.721,31, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
4.3. – Il contratto di mutuo fondiario dedotto in giudizio
In merito al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 30 gennaio
2008, parte attrice ha eccepito il carattere usurario dell'interesse applicato.
Invero, le condizioni economiche applicate dalla banca al mutuo in oggetto prevedevano:
- il rimborso del capitale entro 10 anni, mediante il pagamento di numero
120 rate mensili;
- un tasso variabile così composto: aggiungendo ad una componente fissa di 1,3 punti annui una componente variabile rilevata dai dati pubblicati dal quotidiano “Il sole 24 Ore” o da altro quotidiano finanziario equipollente corrispondente al seguente parametro: Euribor
1 mese tasso 360, rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente la fine di ogni mese per la rata scadente l'ultimo giorno del mese immediatamente successivo;
- un interesse nominale annuo al momento della stipula del 5,776 %;
- un tasso di mora stabilito semestralmente, maggiorato di 2,849 punti annui il tasso convenzionale e tempo per tempo applicato (quindi un tasso di mora al momento della stipula dell'8,625%).
L'indicatore sintetico di costo (I.S.C.), ovvero il costo totale dell'operazione, espresso in percentuale annua del finanziamento è del
5,99%.
Orbene, alla luce dei suindicati parametri, il CTU dott. Persona_5 ha concluso che al momento della pattuizione e con riferimento alle 21 rate successive, il tasso di interesse applicato era inferiore al c.d. “tasso soglia” ai sensi della L. 108/1996.
Questo giudicante ritiene di condividere dette conclusioni, con la conseguenza che sotto questo profilo la domanda attorea deve essere disattesa.
5. – Conclusioni e spese del giudizio
In definitiva, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della mentre la in Controparte_3 Controparte_2 parziale accoglimento della domanda attorea, va condannata al pagamento a favore di parte attrice della somma di € 101.721,31, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
Il parziale accoglimento della domanda attorea legittima la condanna della alla refusione delle spese processuali a Controparte_2 favore di parte attrice nella misura del 50%, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi per la non significativa complessità del procedimento, da distrarre a favore del difensore antistatario, Avv. Antonio Condello.
Vanno integralmente compensate le spese del giudizio tra la parte attrice e la Controparte_3
Le spese di CTU vanno, invece, poste definitivamente in capo alla
Monte dei Paschi di Siena.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Liborio Fazzi, definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale promossa Parte_1 nei confronti della con
[...] Controparte_2
l'intervento della disattesa ogni contraria Controparte_3 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
22 1) Dichiara la carenza di legittimazione passiva della Controparte_3
2) Condanna, per le causali di cui in parte motiva, la Controparte_2 al pagamento a favore di della
[...] Parte_1 somma di € 101.721,31, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
3) Condanna la alla refusione delle spese Controparte_2 processuali a favore di nella misura del 50%, Parte_1 che liquida in complessive € 4.000,00 (già ridotte del 50%), oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre a favore del difensore antistatario, Avv.
Antonio Condello.
4) Pone definitivamente le spese di CTU a carico della Controparte_2
[...]
5) Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra parte attrice e la Controparte_3
Così deciso in Reggio Calabria il 02/08/2025
Il Giudice monocratico
Liborio Fazzi
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Calabria, nella persona del giudice unico Dott.
Liborio Fazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 867 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 29 aprile 2025 a seguito di note scritte depositate dalle parti e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Antonio
Condello, sito in Reggio Calabria alla via Marsala n. 10/C, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(P. IVA ) - in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Filippo Lo Giudice, nella qualità di Responsabile del Settore
Dipartimentale Recupero Crediti di Palermo della suddetta
[...]
e rappresentante della medesima giusta Controparte_2 procura del 24/06/2013 ai rogiti Dott. Notaio in Persona_1 CP_1
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Parisi giusta procura stesa su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Rossi, sito in Reggio Calabria alla via E. Cuzzocrea n. 27.
CONVENUTA
NONCHÉ
(P.IVA ), rappresentata da Controparte_3 P.IVA_2
P.IVA , giusta procura rilasciata Controparte_4 P.IVA_3 dal Sig. nella sua qualità di Amministratore Unico ed Controparte_5 autenticata dal Notaio rep. N. 56183/28336, Persona_2 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via G. Spagnolio n.
14/a presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mazzitelli che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione
INTERVENUTA
OGGETTO: Bancario
CONCLUSIONI: come da conclusioni scritte ex art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La posizione di parte attrice
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 26 febbraio 2018, il Sig. evocava in giudizio la , Pt_1 Controparte_6 assumendo di essere titolare del rapporto di conto corrente n. 852.22, acceso presso la filiale di Bova Marina in data 15.01.1985.
2 Rilevava che, in data 02 settembre 1996, l'Istituto di credito convenuto gli aveva concesso due affidamenti ed ovvero uno di Lire 300.000.000 ed uno di Lire 450.000.000, entrambi validi sino a revoca, con tasso al
13% annuo con capitalizzazione trimestrale degli interessi;
nulla era stato previsto quanto a tasso di mora annuo e commissione di massimo scoperto.
Evidenziava che, in data 30 gennaio 2008, con atto a rogito Notaio
n. 81524 rep e 19664 racc., era stato stipulato un Persona_3 contratto di mutuo di credito fondiario ex art. 38 D.lgs. 385/1993 di originari € 350.000,00; alla stipula aveva partecipato anche la sig.ra quale terzo datore di ipoteca sino all'importo massimo Persona_4 di € 700.000,00.
Esponeva che a seguito della perizia espletata sui conti correnti era emerso un saldo a proprio credito pari ad € 603.067,78, quale somma ottenuta dalla differenza tra il saldo reale del conto corrente (€ -
89.116,96) ed il saldo risultante dal riconteggio effettuato (€
+513.950,82).
Gli esiti della perizia sul mutuo ipotecario n. 741385524/71 rilevavano che un tasso di mora pari al tasso soglia usura rilevato dalla Banca
d'Italia per il periodo e la classe di operazioni a cui si riferiva, nonché un ISC non conforme a quello reale con violazione dell'art. 6 della
Delibera CICR 09.02.2000, dell'art. 1284 e del comma 4 art. 117 TUB, atteso che dette norme richiedevano l'indicazione del “tasso di interesse” effettivo di cui alla disciplina del prestito.
Evidenziava, poi, che: in data 04 febbraio 2016 la
[...] gli aveva notificato un atto di precetto, intimando Controparte_2 unicamente il pagamento del credito nascente dall'atto di mutuo stipulato nel 2008; in data 24 febbraio 2016 aveva avviato due diverse procedure di mediazione l'una per il recupero delle somme oggetto di ricalcolo del conto corrente n. 852.22 e dei conti correnti collegati e l'altra avente ad oggetto la rilevazione della cause di nullità,
3 annullabilità e/o altre cause di invalidità del contratto di mutuo ipotecario n. 741385524/71, che, tuttavia, si concludevano con verbale di mediazione negativo, atteso che la senza giustificato motivo, CP_2 non aveva aderito alle procedure.
Rilevava che, in data 22 febbraio 2018, aveva comunicato all'Istituto di voler chiudere il rapporto di conto corrente ed insisteva nel rilascio di copia del contratto di apertura del conto corrente bancario.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, In via preliminare:
Sospendere la condanna del debitore al pagamento del credito liquido, così come vantato dall'Istituto di Credito, fino all'accertamento del credito vantato dal sig. e di cui al presente atto di citazione Pt_1 trattandosi, tenuto conto del consolidato orientamento della Suprema
Corte di Cassazione in materia bancaria, di credito di facile e pronta liquidazione;
Con riferimento al c/c: Accertare e dichiarare in relazione al rapporto di conto corrente n. 852.22 la mancata pattuizione per iscritto della misura degli interessi ultra legali così come previsto dall'art. 1284 del
c.c. e dall'art. 117 del T.U.B e per l'effetto condannare la al CP_2 pagamento della somma risultante dal ricalcolo degli interessi applicati dall'Istituto Bancario con l'applicazione del tasso legale ex art. 1284
c.c. per il periodo antecedente l'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria ovvero, per i periodi successivi, al tasso B.O.T. così come previsto dall'art. 117 comma 7 del T.U.B stante la mancata pattuizione per iscritto della misura degli interessi ultra legali;
in ogni caso accertare e dichiarare la violazione del precetto di cui all'art. 117 comma 4 e comma 6 per ciò che attiene alla nullità delle clausole contrattuali e conseguentemente applicato il comma 7 dell'art. 117 del
T.U.B. così come meglio esplicitato nel corpo dell'atto; Accertare e dichiarare e, quindi, ricalcolare l'esatto dare avere tra la ed il CP_2 correntista non tenendo conto ex art. 118 T.U.B. nel ricalcolo delle
4 modifiche unilaterali sfavorevoli al correntista, poste in essere in violazione di legge e/o di contratto e per l'effetto condannare l'Istituto di credito alla restituzione delle somme che risultino illegittimamente versate in più dal cliente;
Accertare e dichiarare l'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi (anatocismo)
e per l'effetto condannare l'Istituto di credito alla restituzione delle somme che risultino illegittimamente versate in più dal correntista;
Accertare e dichiarare l'illegittimità della Commissione di massimo scoperto siccome non pattuita per iscritto ed in ogni caso da considerarsi nulla per la mancata pattuizione tra le parti dei criteri di calcolo, della periodicità e della percentuale del tasso e per l'effetto condannare l'Istituto di credito alla restituzione delle somme che risultino illegittimamente versate in più dal correntista;
Accertare
l'usurarietà dei tassi di interesse praticati dalla ex art. 2 della CP_2 legge 108/1996 e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto all'Istituto di credito a titolo di interessi;
in subordine accertare e dichiarare che per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge 108/1996 il tasso convenuto è sostituito con i tassi soglia;
Accertare nell'ambito del rapporto di conto corrente n. 852.22 l'esatto dare avere tra il correntista e la banca e per l'effetto condannare l' al Controparte_7 pagamento di euro 513.950,82 (quale saldo finale a seguito di ricalcolo
e/e derivante dalla differenza tra il saldo positivo per il correntista di euro 603.067,78 e quello negativo per euro -89.116,96) di cui euro
417.906,45 per interessi a credito del correntista così come risultati a seguito di ricalcolo;
euro 106.207,20 per commissioni di massimo scoperto ed euro 13.445,91 per spese ed oneri non dovuti;
euro
65.498,21 per competenze e commissioni conti anticipi;
In ogni caso determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base al ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico bancaria che sin da ora si richiede
e che verrà espletata sull'intera documentazione già in atti e relativa al rapporto di apertura di credito con condanna della Banca alla
5 restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite in più anche per gestione delle valute;
Con riferimento al Mutuo Fondiario: Accertare e dichiarare l'usurarietà del tasso di mora già al momento di stipula dell'atto nonché la circostanza che l'ISC indicato in contratto non è conforme a quello effettivo siccome non tiene conto delle spese incasso rata;
Accertare e dichiarare la violazione delle norme civilistiche che conformemente agli orientamenti giurisprudenziali citati nel presente atto impongono il divieto di anatocismo anche sui mutui bancari;
Accertare l'inesistenza del diritto di credito della convenuta, pari all'importo precettato per euro 248.033,13, per tutti i motivi di cui al presente atto e per
l'intervenuta estinzione del credito per compensazione con le somme che la Banca deve al correntista e per l'effetto condannare la convenuta
a versare al sig. , al netto della somma Parte_1 compensata, la differenza di quanto a lui effettivamente dovuto a seguito del ricalcolo operato sul c/c n. 852.22 c/c; Condanni la società opposta alla rifusione delle competenze e spese di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c. oltre a quelle per la fase della mediazione. Con sentenza immediatamente esecutiva come per legge”.
In sede di memorie conclusive parte attrice, rilevava, con riferimento all'importo precettato, che la procedura esecutiva pendente si era estinta, i beni erano stati venduti all'asta e “ad (già Controparte_4
venivano assegnati complessivi euro 151.219,54”. CP_8
Evidenziava come tutte le ipotesi di ricalcolo effettuate dal CTU nel corso del giudizio fossero favorevoli all'attore. Ribadiva le proprie conclusioni e depositava documentazione inerente alla procedura esecutiva conclusasi nel dicembre 2024.
6
2. La posizione di parte convenuta
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 25 maggio 2018, si costituiva, tempestivamente,
[...]
ritenendo le domande di parte attrice Controparte_2 inammissibili ed infondate, nonché sprovviste di prove a sostegno.
Contestava la denunciata nullità del contratto 852.22 ed evidenziava che il relativo rapporto risaliva al 21.12.1981 per come poteva evincersi dall'allegato contratto. Rilevava che quanto alla misura degli interessi convenuti nel contratto, la clausola di rinvio alle condizioni praticate usualmente sulla piazza fosse pienamente legittima. Sul punto, evidenziava che, in tema di trasparenza delle operazioni bancarie, la previsione della nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione degli interessi dovuti dal cliente, per come sancita dalla legge 154/1992, non aveva risolto il problema relativo ai contratti stipulati anteriormente, come nel caso de quo, all'entrata in vigore della legge, attesa l'irretroattività della norma per come previsto dall'art. 161 comma 6 D.Lgs. 385/93. Pertanto, anche in virtù di quanto sancito dalla giurisprudenza, la clausola doveva ritenersi valida, “poiché, una volta che la pattuizione relativa agli interessi sia stata effettuata con la forma scritta richiesta ad substantiam, non sarebbe necessario che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso di interesse pattuito, trattandosi di obbligo che può essere soddisfatto anche per relationem, purché le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale obiettivamente individuabili, tali da consentire la concreta determinazione del tasso convenzionale
d'interesse senza lasciarlo all'arbitrio del creditore (Cass. 18.5.1996
n.1405)”.
Evidenziava, ancora, che il correntista era a conoscenza delle condizioni applicate al rapporto dalla anche in ragione della CP_2 circostanza che riceveva periodicamente l'estratto dei conti correnti dai
7 quali emergevano le condizioni del rapporto ed il saggio di interesse applicato, senza trascurare che vi erano dei precisi vincoli normativi e delle tassative regole di concorrenza che la obbligavano ad applicare tassi di interesse predeterminate. A tutto ciò doveva aggiungersi anche che, in ossequio alla vigente normativa, venivano pubblicati periodicamente, presso tutti gli sportelli, gli avvisi con i quali si informava la clientela delle condizioni praticate ai rapporti.
Ne conseguiva la piena legittimità del proprio operato, con l'ulteriore specificazione che tutte le condizioni e le clausole applicate al rapporto oggetto di causa erano state tutte espressamente convenute.
Eccepiva, poi, l'infondatezza di quanto dedotto in ordine all'inosservanza del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.
Eccepiva, poi, l'infondatezza di quanto dedotto dall'attore con riferimento alla commissione di massimo scoperto. Evidenziava, in primo luogo, come la stipula del contratto di conto corrente fosse intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge 2/2009, con conseguente impossibilità di applicarla al caso di specie.
In ordine agli addebiti intervenuti sul conto corrente n. 855.22 e relativi ad interessi, costi e prezzi - che l'attore assumeva derivare da altri rapporti - rilevava come la domanda fosse nulla anche ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., atteso che appariva generica ed indeterminata.
Contestava la domanda attorea circa l'applicazione di interessi che avrebbero superato la soglia antiusura, rilevando che controparte aveva confuso “la pattuizione di interessi determinati in misura superiore al tasso soglia con il caso in cui il tasso d'interesse sia divenuto superiore al tasso soglia nel perdurare del contratto (c.d. usura sopravvenuta)”.
Rilevava che alcuna contestazione poteva muoversi poiché sia il contratto di conto corrente che gli affidamenti concessi erano stati
8 stipulati tutti in data antecedente (rispettivamente 21.12.1981 e
02.09.1996) all'entrata in vigore della legge antiusura n. 108/1996.
Ma soprattutto, assumeva che il tasso soglia non risultava mai superato, così come non potevano considerarsi superati i limiti imposti dalla L. 108/1996 con riferimento al cumulo tra interessi e C.M.S.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale del diritto azionato da parte attrice con riferimento alle somme addebitate, “per effetto dell'applicazione delle clausole contrattuali che si assumono illegittime, per il periodo anteriore al decennio rispetto alla data di notifica della citazione in oggetto”. Evidenziava che il dies a quo del termine di prescrizione decennale decorreva dalle singole operazioni del rapporto di conto corrente bancario e non dalla data di chiusura del rapporto.
In sede di memorie conclusive ribadiva le proprie deduzioni e contestava le conclusioni cui era giunto il CTU, ritenendo che lo stesso avesse errato a rielaborare il rapporto al tasso legale, poiché i rapporti erano espressamente regolati dalle parti, con esplicitazione accettazione del correntista.
Ed ancora, confutava la CTU riportandosi integralmente ai rilievi evidenziati dal proprio esperto.
Ripercorreva tutto quanto dedotto nei propri scritti e nel proprio atto costitutivo.
3. L'intervento della nella qualità di Controparte_3 cessionaria del rapporto bancario – la domanda riconvenzionale.
In data 24 maggio 2018 interveniva in giudizio la Controparte_3 depositando telematicamente comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale.
9 In premessa, illustrava di aver acquisito la titolarità "pro-soluto" di un portafoglio di crediti pecuniari aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data
20 dicembre 2017 e di aver dato notizia dell'intervenuta cessione a mezzo pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n. 151 del 23 dicembre
2017. Precisava, altresì, di aver conferito incarico ai fini della riscossione dei crediti all' tra i crediti per i quali Controparte_4 quest'ultima intendeva agire, vi era anche quello oggetto di giudizio.
Quanto alla domanda attorea, riteneva la stessa palesemente infondata in fatto ed in diritto e comunque generica e non provata.
Specificava come la - e per essa Controparte_2 la – vantasse un credito nei confronti dell'attore Controparte_3
e dei suoi fideiussori di € 514.080,74, di cui “Euro 103.711,84 per saldo debitore di c/c bancario n. 852 giusta certificazione del credito ex art.
50 t.u.b. allegata in atti;
Euro 145.254,77 per rapporto anticipi
1683997 chiuso il 20/1/15; Euro 247.830,13 per finanziamento ipotecario n. 741385524 del 30/1/2008 di originari euro 350.000,00=;
Euro 17.0000 per n. 2 effetti cambiari oltre ad euro 284,00 per spese
e/o commissioni”.
Per recuperare l'esposizione relativa al finanziamento esecutivo, la aveva avviato la procedura esecutiva immobiliare recante il NRG CP_2
64/2016, che era ancora pendente dinnanzi al Tribunale di Reggio
Calabria con udienza fissata al 28.05.2019 ed in relazione alla quale l'attore aveva avanzato opposizione che era stata rigettata per infondatezza. Nelle more era intervenuta l'introduzione del giudizio de quo.
Rilevava di vantare un titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo esecutivo stipulato in data 30.01.2008, nonché di vantare un credito pari ad € 103.711,84 quale saldo debitore di cui al conto corrente n.
852 per come poteva evincersi dall'estratto conto offerto in comunicazione. Dacché, riservando separata azione per i crediti
10 ulteriori nascenti dalla lettera di messa in mora che aveva indirizzato all'attore, intendeva spiegare domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento della somma di € 103.711,84 “per saldo debitore di c/c 852 intrattenuto presso l'Agenzia di Bova Marina della
[...]
e determinato al 2/1/15 oltre interessi Controparte_2 successivi al tasso legale e fino al soddisfo;
ovvero comunque la diversa somma che sarà determinata in corso di causa per il rapporto in oggetto”.
Riteneva le domande attoree infondate per i seguenti motivi. Quanto al conto corrente n. 852 evidenziava come lo stesso fosse stato stipulato in data 21.12.1981 alle condizioni indicate nel contratto e chiuso in data 02.01.2015 con un saldo dare di € 103.711,84.
Nell'anzidetto contratto, le parti avevano pattuito interessi convenzionali al tasso c.d. “uso piazza determinato in base ai criteri di cui alle C.G.C. allegate ed in particolare all'art. 7”. Richiamava la clausola di cui al contratto stipulato nel 1981 in virtù della quale “Gli interessi dovuti dal Correntista all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura. Secondo gli stessi criteri sono applicate e rese note le commissioni sul massimo scoperto e le spese di tenuta del conto” e pertanto, alla stregua di detto principio, la aveva applicato CP_2 legittimamente un tasso di interesse per relationem, secondo quanto abitualmente praticato sulla piazza.
Evidenziava la legittimità della clausola nel momento di stipula del contratto, nonché la piena liceità ed efficacia del patto scritto tra banca e cliente – prima dell'entrata in vigore della legge 154/1992 - circa la misura degli interessi con riferimento a quelli praticati su piazza, per come ribadito dalla giurisprudenza in applicazione del principio tempus regit actum.
11 Tanto esposto, in via preliminare eccepiva la prescrizione del diritto e/o dell'azione dell'attore per il periodo antecedente al 26.02.2008 ed ovvero il periodo antecedente il decennio dalla ricezione della notifica dell'atto di citazione intervenuta in data 26.02.2018.
Rilevava come la domanda attorea, spiegata con riferimento all'usura bancaria ed all'asserito superamento del tasso soglia, limitata ad un generico richiamo a principi di diritto e giurisprudenziali, fosse generica e senza specifica contestazione, atteso che “chi agisce invocando
l'usura bancaria che deve non solo dimostrare quali interessi siano stati applicati ma anche quale sia il tasso soglia di riferimento tempo per tempo”. Precisava, sul punto, che la lacuna probatoria non poteva essere sanata da un'eventuale consulenza tecnica di ufficio.
In sede di memorie conclusive rilevava che il contratto di cessione riguardava solo crediti e pertanto laddove risultassero non crediti ma debiti della nei confronti Controparte_2 dell'attore per essi avrebbe continuato a rispondere la cedente e non la cessionaria, la quale non poteva, pertanto, essere condannata solidalmente alla refusione.
4. Le ragioni della decisione
Il procedimento è stato posto in decisione all'esito della seconda CTU svolta dal dott. disposta con ordinanza del 25 agosto Persona_5
2022, a seguito della dichiarazione di nullità della CTU svolta dalla dott.ssa Persona_6
Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di nullità della domanda giudiziale avanzate dalle controparti. La domanda giudiziale, infatti, risulta completa in tutti i suoi elementi di fatto e di diritto e supportata da consulenza tecnica di parte.
Con riferimento al merito della domanda, giova premettere che il Sig.
, titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1
12 deduce in giudizio due rapporti bancari con Controparte_2
: un rapporto di conto corrente ordinario n. 852.22 acceso in data
[...]
21 dicembre 1981 ed un contratto di mutuo fondiario stipulato in data
30 gennaio 2008.
Chiede che il Tribunale ridetermini i rapporti di dare e avere tra le parti assumendo:
- con riferimento al rapporto di conto corrente, che la propria esposizione debitoria del conto corrente, pari ad € ‐89.116,96 (a debito per il correntista) alla data del 31 marzo 2014, è stata influenzata dall'applicazione di (i) interessi ultra legali non pattuiti per iscritto come previsto dall'art. 1284 del codice civile e dall'articolo 117 del T.U.B., (ii) modifiche unilaterali sfavorevoli al correntista e (iii) commissione di massimo scoperto senza alcuna pattuizione e definizione dei criteri di calcolo;
- con riferimento al rapporto di mutuo fondiario, che l'esposizione debitoria del Mutuo pari ad € 248.033,13 alla data del 31 Parte_2 marzo 2014, era legata all'usurarietà del tasso di mora già al momento della stipula dell'atto, nonché alla circostanza che l'ISC (indicatore sintetico di costo) indicato in contratto non risulta essere conforme a quello effettivo, in quanto non considera le spese dell'incasso della rata.
La contesta la fondatezza della domanda Controparte_2 giudiziale, di cui chiede il rigetto, sostenendo in merito al conto corrente n. 852.22 di non avere operato alcun anatocismo illegittimo nel corso del rapporto di conto corrente ed eccependo la prescrizione delle rimesse per il periodo antecedente il decennio dalla ricezione della notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 26 febbraio 2018.
La interviene nel presente giudizio in qualità di Controparte_3 cessionaria del rapporto bancario di cui era titolare l'odierno attore, aderendo alle ragioni della convenuto e chiedendo in via riconvenzionale la condanna del sig. a Parte_1 pagare in suo favore la somma di euro 103.711,84 per il saldo debitore
13 del c/c n.852 intrattenuto presso l'Agenzia di Bova Marina della
[...]
e determinato al 2/1/15, oltre interessi Controparte_2 successivi al tasso legale e fino al soddisfo;
ovvero la diversa somma che sarà determinata in corso di causa per il rapporto in oggetto
4.1. La carenza di legittimazione passiva della Controparte_3
[...]
Va preliminarmente rilevata la carenza di legittimazione della
[...]
quale cessionaria pro soluto dei crediti ceduti dalla Controparte_3 in forza di un contratto di cessione di Controparte_2 crediti, concluso in data 20/12/2017, a cui è stata data pubblicità mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 151 del 23 dicembre 2017.
Ritiene, infatti, questo giudicante che la non abbia Controparte_3 fornito adeguata prova della titolarità del diritto fatto valere in giudizio, quale successore della Controparte_2
In caso di cessione di credito, secondo consolidata giurisprudenza, la parte che assume di essere successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione
(cfr. Cass. Civile Sentenza n. 24798/2020).
A tal fine la si è limitata a produrre l'avviso di Controparte_3 cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non specificando con esattezza i requisiti e i criteri dei crediti di interesse.
Ritiene, peraltro, questo giudice che la documentazione prodotta non sia sufficiente a dimostrare l'inclusione del credito derivante dal contratto stipulato tra l'opponente e la Controparte_2 nell'operazione di cessione in blocco ex art.58 d.lgs. n.385/1993 in favore della non essendo possibile individuare Controparte_3
14 con certezza il credito oggetto del presente giudizio tra quelli oggetto di cessione, neanche mediante l'accesso al sito indicato in Gazzetta
(https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html).
In particolare dal contratto di cessione e dall'avviso pubblicato in
Gazzetta non è possibile stabilire in termini di certezza che il diritto di credito oggetto di giudizio sia stato effettivamente trasferito in favore della società, atteso che detto documento fa riferimento, ai fini della individuazione dei crediti cartolarizzati, ad una serie di criteri oggettivi ma comunque generici, tali cioè da non consentire di individuare la titolarità e l'ammontare delle singole e specifiche posizioni debitorie cedute.
In definitiva, le carenze probatorie rilevate non permettono di riconoscere alcuna legittimazione in capo alla ad Controparte_3 agire per il recupero dei crediti di interesse con la conseguenza che ne va dichiarata la carenza di legittimazione.
Pertanto, stante in difetto di legitimatio ad causam, non sussistono i presupposti per il vaglio della domanda riconvenzionale.
4.2. Il rapporto di conto corrente bancario dedotto in giudizio.
4.2.1. Il tasso di interesse e la capitalizzazione trimestrale
Il contratto di conto corrente n.852.22, stipulato in data 21/12/1981 prevedeva un tasso di interesse passivo determinato in modo generico mediante rinvio alle condizioni su piazza.
Nel corso del rapporto contrattuale le parti in data 02/09/1996 stipularono un contratto di concessione di affidamenti, con il quale l'istituto di credito mise a disposizione del correntista i seguenti affidamenti: Lire 300.000.000 valido sino a revoca da utilizzarsi mediante apertura di credito in conto corrente;
lire 450.000.000 valido sino a revoca da utilizzarsi mediante anticipo fatture commerciali o
15 ricevute bancarie SBF. Venne concordato, inoltre, un tasso di interesse passivo al 13% annuo con capitalizzazione trimestrale.
Ora, è ormai pacifico in giurisprudenza che una tale clausola contrattuale è nulla anche se inerente ad un contratto stipulato in data anteriore all'entrata in vigore del D.lgs. n.385/1993, atteso che la clausola relativa agli interessi deve necessariamente contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua esatta individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come i cd. usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (cfr. per tutte Cass. n.22179/2015).
Va, pertanto, dichiarata la nullità della clausola contrattuale che determinava gli interessi facendo rinvio alle condizioni su piazza.
La nullità dell'originaria clausola contrattuale in materia di interessi comporta che nella ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti si dovrà calcolare un interesse legale nel periodo compreso tra l'01.01.1985 ed il 31.12.1993; dal periodo 01.01.1994 all'01.09.1996 dovrà applicarsi il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione (ex art.117 comma 7 lett.a) del D.lgs.
n.385/1993); e dal periodo 02.09.1996 al 07.04.2014 dovrà essere applicato il tasso nominale annuo del 13% indicato nel contratto del
02.09.1996.
Con riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, dalla documentazione in atti risulta che tale clausola non prevede analoga periodicità per la capitalizzazione degli interessi attivi.
16 Orbene, com'è noto, se la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è prevista da clausole stipulate, come nella specie, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 342/1999 e della delibera del CICR, emanata il 09.02.2020 in attuazione dell'art. 25, comma 2, di tale decreto, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, inaugurato con la pronuncia n. 2374 del 1999, deve attestarsene l'illegittima derivante dalla nullità di dette clausole per violazione di norma imperativa in ragione del carattere negoziale e non normativo – cui si riferisce l'inciso iniziale “In mancanza di usi contrari” contenuto nell'art. 1283 c.c. – degli usi bancari fondanti tali previsioni (fra le altre, si veda C.SU 21095/2004), con conseguente rideterminazione del saldo del conto senza alcuna capitalizzazione e, quindi, senza la possibilità di applicare, in via sostitutiva, una diversa modalità di capitalizzazione degli interessi debitori (si veda sul punto Cass. n.
24156/2017).
Il rapporto, di dare e avere tra le parti, pertanto, dovrà essere ricostruito escludendo la capitalizzazione degli interessi per tutta la durata del rapporto.
4.2.2. – Valute – commissione di massimo scoperto e spese
Con riferimento alle “valute”, in contratto e negli altri documenti in atti non vi è alcuna pattuizione contrattuale. Quindi nella ricostruzione del rapporto sarà utilizzata la “data operazione”.
Con riferimento alla commissione di massimo scoperto, va accolta l'eccezione di nullità dedotta da parte attrice, atteso che nei contratti presenti in atti non vi è alcuna indicazione su criteri di calcolo della stessa, né tali criteri possono essere ricavati dall'interpretazione complessiva del contratto. Deve, infatti, ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la
17 misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (cfr. Cass.
n.19825/2022). Nel ricalcolo del rapporto, pertanto, la commissione di massimo scoperto dovrà essere esclusa.
Per quanto riguarda, infine, le spese applicate, dai contratti presenti in atti, non si ricava alcuna pattuizione;
ne consegue che le spese di tenuta conto dovranno essere escluse dal conteggio.
4.2.3. – Le rimesse sul conto corrente
Con la sentenza n. 24418/2010 le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno espresso il seguente principio di diritto: "Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati".
Si osserva al riguardo che con l'apertura di credito la banca pone a disposizione del cliente una determinata somma di denaro che il cliente potrà utilizzare anche in più riprese, con facoltà di ripristinarne in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti, entro il limite complessivo del credito accordatogli.
Se, durante l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, è indiscutibile – secondo le Sezioni
Unite ‐ che non vi possa essere alcun “pagamento” da parte del correntista, prima del momento in cui ‐ “chiuso” il rapporto ‐ egli abbia
18 provveduto a restituire alla banca il denaro messo a sua disposizione e concretamente utilizzato.
Per tale motivo, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'azione di ripetizione dell'indebito potrà essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione.
Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), se abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (c.d. "scoperto"), cui non acceda alcuna apertura di credito a favore del correntista, oppure quando i versamenti siano stati destinati a coprire il passivo eccedente i limiti dell'accreditamento concesso.
Non è così invece qualora i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, rappresentino unicamente atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.
Con riferimento alla controversia in esame, deve rammentarsi che la stessa nasce con atto di citazione, notificato in data 26 febbraio 2018.
Tuttavia, in data 24 febbraio 2016, il correntista avviava la procedura di mediazione presso l' avente ad oggetto il Controparte_9 recupero delle somme risultanti dal ricalcolo del conto corrente n.
852.22. Pertanto, il momento interruttivo del termine decennale di prescrizione deve necessariamente essere considerato dalla data di avvio della procedura di mediazione, in quanto atto interruttivo anteriore rispetto la notifica dell'atto di citazione.
19 Tale circostanza determina che per la ricostruzione del rapporto occorrerà riesaminare esclusivamente il periodo antecedente al 24 febbraio 2006. Ciò in quanto per il periodo successivo e fino alla data dell'atto di citazione il diritto alla ripetizione non può risultare prescritto. Per il periodo precedente, invece, ricadendo lo stesso in un lasso di tempo superiore al termine prescrizionale, la rielaborazione dei calcoli dovrà necessariamente essere preceduta dall'esame dei movimenti bancari e dei relativi saldi riguardanti il conto corrente ordinario al fine di verificare tutte quelle circostanze nelle quali la rimessa sul conto genera quello che le S.U. della Cassazione hanno definito come “pagamento solutorio” e che secondo il principio su riportato determina il dies a quo per il decorso del termine prescrizionale.
Orbene, il conto corrente bancario n. 852.22 usufruiva di una apertura di credito in conto corrente concessa con il contratto del 2 settembre
1996 per euro 154.937,07 (il contratto è in lire – 300.000.000 milioni).
I principi sopra richiamati, pertanto, dovranno essere applicati ai movimenti registrati tenendo conto della prevista apertura di credito, al fine di verificare la natura solutoria o meno delle singole rimesse.
4.2.4 – La ricostruzione del rapporto di conto corrente bancario in applicazione dei criteri suindicati
Il CTU, dott. ha proceduto al ricalcolo del rapporto Persona_5 contrattuale sulla base delle indicazioni e dei criteri sopra richiamati, giungendo alle seguenti conclusioni, che possono essere fatte proprie in quanto definite all'esito di indagine compiuta secondo corretta metodologia ed in assenza di vizi logici.
La rielaborazione del conto corrente bancario, che prevedeva un saldo finale al 07/04/2014 pari a € -89.116,96, eseguita attraverso il calcolo
20 degli interessi sulla base delle indicazioni sopra, comporta un credito a favore del correntista al 07/04/2014 pari ad € 101.721,31.
La va, pertanto, condannata al pagamento a Controparte_2 favore di parte attrice della somma di € 101.721,31, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
4.3. – Il contratto di mutuo fondiario dedotto in giudizio
In merito al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 30 gennaio
2008, parte attrice ha eccepito il carattere usurario dell'interesse applicato.
Invero, le condizioni economiche applicate dalla banca al mutuo in oggetto prevedevano:
- il rimborso del capitale entro 10 anni, mediante il pagamento di numero
120 rate mensili;
- un tasso variabile così composto: aggiungendo ad una componente fissa di 1,3 punti annui una componente variabile rilevata dai dati pubblicati dal quotidiano “Il sole 24 Ore” o da altro quotidiano finanziario equipollente corrispondente al seguente parametro: Euribor
1 mese tasso 360, rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente la fine di ogni mese per la rata scadente l'ultimo giorno del mese immediatamente successivo;
- un interesse nominale annuo al momento della stipula del 5,776 %;
- un tasso di mora stabilito semestralmente, maggiorato di 2,849 punti annui il tasso convenzionale e tempo per tempo applicato (quindi un tasso di mora al momento della stipula dell'8,625%).
L'indicatore sintetico di costo (I.S.C.), ovvero il costo totale dell'operazione, espresso in percentuale annua del finanziamento è del
5,99%.
Orbene, alla luce dei suindicati parametri, il CTU dott. Persona_5 ha concluso che al momento della pattuizione e con riferimento alle 21 rate successive, il tasso di interesse applicato era inferiore al c.d. “tasso soglia” ai sensi della L. 108/1996.
Questo giudicante ritiene di condividere dette conclusioni, con la conseguenza che sotto questo profilo la domanda attorea deve essere disattesa.
5. – Conclusioni e spese del giudizio
In definitiva, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della mentre la in Controparte_3 Controparte_2 parziale accoglimento della domanda attorea, va condannata al pagamento a favore di parte attrice della somma di € 101.721,31, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
Il parziale accoglimento della domanda attorea legittima la condanna della alla refusione delle spese processuali a Controparte_2 favore di parte attrice nella misura del 50%, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi per la non significativa complessità del procedimento, da distrarre a favore del difensore antistatario, Avv. Antonio Condello.
Vanno integralmente compensate le spese del giudizio tra la parte attrice e la Controparte_3
Le spese di CTU vanno, invece, poste definitivamente in capo alla
Monte dei Paschi di Siena.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Liborio Fazzi, definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale promossa Parte_1 nei confronti della con
[...] Controparte_2
l'intervento della disattesa ogni contraria Controparte_3 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
22 1) Dichiara la carenza di legittimazione passiva della Controparte_3
2) Condanna, per le causali di cui in parte motiva, la Controparte_2 al pagamento a favore di della
[...] Parte_1 somma di € 101.721,31, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
3) Condanna la alla refusione delle spese Controparte_2 processuali a favore di nella misura del 50%, Parte_1 che liquida in complessive € 4.000,00 (già ridotte del 50%), oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre a favore del difensore antistatario, Avv.
Antonio Condello.
4) Pone definitivamente le spese di CTU a carico della Controparte_2
[...]
5) Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra parte attrice e la Controparte_3
Così deciso in Reggio Calabria il 02/08/2025
Il Giudice monocratico
Liborio Fazzi
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