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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/09/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
PUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1272/2025 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ESPOSITO Parte_1
ACHILLE FRANCESCO;
Ricorrente
E
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. AVENA GILDA;
rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv. MARTORELLI MAURIZIO
Resistenti OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 03420249017266402000 notificata in data 27.2.2025 da
Controparte_2 relativamente agli di addebito meglio indicati nell'atto avvisi introduttivo.
Lamentava la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti vantati. Si costituiva in giudizio l' CP_1 nel merito, contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza .
Cont nel merito chiedendo il rigetto delSi costituiva ricorso.
Superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva
decisa all'esito del deposito delle note ex art.127 ter
срс.
Relativamente all' eccezione relativa alla mancata notifica degli atti prodromici, va osservato come l' CP_1 costituendosi ha provato la avvenuta regolare notifica degli avvisi di addebito sicchè l'eccezione di prescrizione oggi non può essere fatta valere atteso che trattasi di eccezione che doveva essere fatte valere con l'impugnativa degli avvisi.
Né è maturata la prescrizione successivamente а dette notifiche ove si consideri la sospensione della
prescrizione per la legislazione emergenziale e la
presenza di atti interruttivi.
Controparte_2 ha infatti dedotto e provato di notificato in data 23.10.2021 l'intimazione di aver pagamento n. 03420219000849731000.
Nessuna prescrizione si è dunque verificata.
Il ricorso va rigettato e parte ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite che liquida come in
dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1312,00 oltre accessori se dovuti per ciascuna delle parti costituite con distrazione ove richiesta.
Cosenza, 15.9.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D. Ferrentino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1272/2025 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ESPOSITO Parte_1
ACHILLE FRANCESCO;
Ricorrente
E
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. AVENA GILDA;
rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv. MARTORELLI MAURIZIO
Resistenti OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 03420249017266402000 notificata in data 27.2.2025 da
Controparte_2 relativamente agli di addebito meglio indicati nell'atto avvisi introduttivo.
Lamentava la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti vantati. Si costituiva in giudizio l' CP_1 nel merito, contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza .
Cont nel merito chiedendo il rigetto delSi costituiva ricorso.
Superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva
decisa all'esito del deposito delle note ex art.127 ter
срс.
Relativamente all' eccezione relativa alla mancata notifica degli atti prodromici, va osservato come l' CP_1 costituendosi ha provato la avvenuta regolare notifica degli avvisi di addebito sicchè l'eccezione di prescrizione oggi non può essere fatta valere atteso che trattasi di eccezione che doveva essere fatte valere con l'impugnativa degli avvisi.
Né è maturata la prescrizione successivamente а dette notifiche ove si consideri la sospensione della
prescrizione per la legislazione emergenziale e la
presenza di atti interruttivi.
Controparte_2 ha infatti dedotto e provato di notificato in data 23.10.2021 l'intimazione di aver pagamento n. 03420219000849731000.
Nessuna prescrizione si è dunque verificata.
Il ricorso va rigettato e parte ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite che liquida come in
dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1312,00 oltre accessori se dovuti per ciascuna delle parti costituite con distrazione ove richiesta.
Cosenza, 15.9.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D. Ferrentino