TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/07/2025, n. 6144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6144 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15462/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15462/2023 promossa da:
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DUVA CRISTIANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA MARCONI 1 CREMA presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ) in persona del Presidente della Giunta pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. PUJATTI PIERA, elettivamente domiciliato in PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA, 1 20124 MILANO presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 22 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con la comparsa di riassunzione del 12.4.2023 il espone che, dopo avere Parte_1 ottenuto un finanziamento dal Fondo Regionale di Efficienza Energetica “Free”, ha eseguito opere di efficientamento presso immobili di proprietà municipale, avviando a tal fine due procedure ad evidenza pubblica: quella per l'affidamento della progettazione e direzione dei lavori e quella per l'esecuzione dei medesimi, le cui relative opere sono da tempo terminate.
2. A seguito di controlli interni, la ha contestato alcune irregolarità nelle procedure di CP_1 affidamento e provveduto alla revoca parziale del contributo a fondo perduto in misura di € 55.544,40, disponendo l'anticipata restituzione del finanziamento nella misura di € 74.059,20: la revoca, dunque, ha riguardato un importo complessivo di € 129.603,60. Il procedimento amministrativo che ha portato alla concessione del finanziamento e alla successiva procedura di controllo con conseguente provvedimento di revoca è analiticamente descritto dalla nel suo atto di costituzione. CP_1
2.1. In primo luogo, la contesta al di non avere motivato adeguatamente, secondo CP_1 Pt_1 quanto sarebbe stato suo onere ex art. 51 cod. app. 2016, in ordine alla mancata suddivisione in lotti, sia con riferimento alla gara per l'affidamento dei lavori che rispetto a quella per l'affidamento di servizi.
2.1.1. Sul punto, il rileva che la motivazione emerge dall'art. 1 del Capitolato e dalla Pt_1
Relazione Tecnica, in ragione del fatto che la commessa riguardava la gestione complessiva di due componenti di un unico polo scolastico;
ciò avrebbe consentito di evitare le interferenze, garantendo al contempo una migliore gestione dei costi e dei tempi, anche con riferimento a quanto previsto dal
Disciplinare di gara (p. 31 della comparsa di riassunzione;
p. 4 della seconda memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.; p. 7 della comparsa conclusionale). Sinteticamente, il rileva che la Pt_1 motivazione richiesta per la mancata suddivisione in lotti può essere desunta dal tenore complessivo degli atti di gara, essendo contrario ai principi di buon andamento e ragionevolezza dell'azione amministrativa ritenere che l'onere di motivazione sia stato disatteso solo perché le ragioni non sono state riassunte o ripetute nel bando (p. 5 della prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.).
Sarebbe inoltre irragionevole il provvedimento assunto dalla in quanto eccedente rispetto allo CP_1 scopo di garantire la partecipazione delle piccole e medie imprese, già pacificamente ammesse sulla pagina 2 di 22 base degli atti di gara (tale finalità pro-concorrenziale della disciplina dei lotti è ulteriormente approfondita nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., p. 4 nonché nella seconda memoria ex art. 171- ter c.p.c., pp. 3ss.). Altro profilo di illegittimità è dedotto in relazione alla dedotta contraddittorietà dell'azione amministrativa della la quale dapprima ha dato indicazione nel senso di effettuare CP_1 la gara in un unico lotto per rispettare i tempi previsti e, successivamente, ha posto proprio tale circostanza alla base del provvedimento di revoca del finanziamento.
2.1.2. Sul punto, (pp. 11 ss. della comparsa di costituzione;
pp. 1 ss. della prima memoria ex CP_2 art. 171-ter c.p.c.; pp. 5 ss. della comparsa conclusionale) controdeduce ritenendo non congruamente motivata la scelta di non procedere alla suddivisione in lotti, prassi che, sulla base delle norme di riferimento, dovrebbe costituire la regola suscettibile di eccezione solo previo espletamento di un onere rafforzato e specifico di motivazione, non soddisfatto nel caso di specie. A riprova dell'incongruità del modulo procedimentale prescelto, la (p. 2ss. della prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.; p. 2 CP_1 della terza memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.) evidenzia altresì la contraddittorietà della scelta di non suddividere in lotti una gara caratterizzata dall'esistenza di due autonomi progetti, uno per l'Asilo ed uno per la Scuola materna, ciascuno caratterizzato da propria documentazione endoprocedimentale ed irragionevolmente riuniti in un unico progetto dalla Stazione Appaltante in sede di indizione della gara.
2.2. Un secondo elemento posto dalla alla base del provvedimento di ritiro si riferisce al CP_1 mancato accertamento dell'insussistenza delle cause ostative relative ai commissari di cui all'art. 77 cod. app..
2.2.1. Sul punto, il deduce (pp. 7 ss. e 31 comparsa di riassunzione;
pp. 6ss. della prima Pt_1 memoria ex art. 171-ter c.p.c.; p. 9 della seconda memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.; pp. 7ss. della comparsa conclusionale) la legittimità della propria scelta di non provvedere ad ulteriori verifiche rispetto all'autodichiarazione prodotta, in quanto pienamente legittimata sulla base dell'art. 216 cod. app. 2016, che prevede un sistema di verifiche solo a campione, lasciando alla stazione appaltante un ampio margine di discrezionalità rispetto al concreto svolgimento delle medesime.
Co
2.2.2. viceversa, argomenta (pp. 15ss. della comparsa di costituzione;
pp. 11ss. della CP_1 comparsa conclusionale) a partire dalla distinzione fra iscrizione nell'albo dei commissari e possesso pagina 3 di 22 dei requisiti per il conferimento dell'incarico di membro esperto di una commissione: solo con riferimento al primo ambito è sufficiente l'attività di autocertificazione;
viceversa, l'art. 77 cod. app.
2016 richiede, al co. 9, il positivo accertamento dell'insussistenza delle cause di incompatibilità prima del conferimento dell'incarico, attraverso il puntuale riscontro delle dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni se, come nel caso di specie, i soggetti non fossero già stati iscritti all'Albo previsto dall'art. 78. Né, d'altra parte, è conferente il riferimento alla previsione dell'art. 216 cod. app. 2016 che consente il controllo a campione, in quanto in tale ipotesi la fase obbligatoria di controllo è stata del tutto pretermessa (cfr. pp. 3ss. della prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.; p. 4 della terza memoria integrativa ex art. 171-ter).
2.2.3. Su questo punto, il (p. 6 della prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.) rileva l'incongruità Pt_1 della deduzione della nella parte in cui associa all'introduzione dell'Albo la possibilità di CP_1 effettuare verifiche a campione che, invece, costituiva una prassi pienamente legittima e normativamente prevista al tempo in cui si è svolta la procedura di gara.
2.3. Ancora, la addebita al di non avere adeguatamente verificato la congruità dei CP_1 Pt_1 costi della manodopera in sede di verifica di anomalia in relazione alla gara per l'affidamento dei lavori.
2.3.1. Sotto questo profilo, il (pp. 9ss. e 32 della comparsa di riassunzione;
pp. 7ss. della Pt_1 prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.; pp. 9ss. della seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c.; pp. 8ss. della comparsa conclusionale) rileva che l'aggiudicatario ha accuratamente esposto le procedure e le disponibilità che hanno reso disponibile lo sconto, senza ridurre il costo della manodopera già verificato e stimato come congruo in sede di predisposizione degli atti di gara. Inoltre, non corrisponde al vero che la Stazione appaltante si sia limitata alla verifica dell'incidenza percentuale del costo complessivo della manodopera sulle singole lavorazioni attraverso il confronto con quella riscontrabile nell'ambito del mercato di riferimento, in quanto il progetto esecutivo ha quantificato in modo dettagliato ed esaustivo le ore occorrenti per ciascuna lavorazione, considerando il numero di persone necessario ed i relativi trattamenti salariali: da tale accurata quantificazione risulta l'assenza di qualsiasi scostamento, nonostante l'acquisizione di prove positive rispetto alla sussistenza di metodologie di calcolo che pure lo avrebbero consentito. Costituisce, perciò, un eccesso di potere la pagina 4 di 22 scelta di considerare illegittimo l'operato della Stazione appaltante sul rilievo della mera menzione all'interno del verbale del fatto che i costi sono stati ritenuti congrui. Quanto, più nello specifico, alla contestata assenza di verifica puntuale degli oneri della sicurezza, il rileva che tale verifica è Pt_1 già inclusa in quella di anomalia contestualmente alla quale, nel caso di specie, è stata legittimamente svolta.
2.3.2. La NE (pp. 17ss. della comparsa di costituzione;
pp. 4ss. della prima memoria ex art. 171- ter c.p.c.; p. 4 della terza memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.; pp. 14ss. della comparsa conclusionale), rifacendosi a quanto già osservato in sede di controllo, contesta la legittimità dell'equiparazione tra procedimento di verifica dell'anomalia (art. 97 cod. app. 2016) e procedimento di valutazione della congruità dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza (art. 95 cod. app.
2016). Infatti, pur trattandosi di adempimenti riuniti in un unico procedimento (art. 97 cod. app. 2016), essi rimangono comunque irriducibili ad unità, dovendo la verifica dei costi per la manodopera essere sempre effettuata in concreto e non solo, come nel caso di specie si deduce sia avvenuto, attraverso la semplice quantificazione dell'ammontare complessivo delle voci di costo sulla base di dichiarazioni ricevute dallo stesso concorrente. Secondo quanto eccepito dalla è quindi è stato CP_1 indebitamente omesso il segmento procedimentale descritto dall'art. 95 co. 7 cod. app. 2016, che prevede uno specifico e puntuale contraddittorio scritto fra la stazione appaltante ed il concorrente con riferimento ai costi della manodopera ed agli oneri per la sicurezza.
2.4. Altra omissione rilevata dalla (pp. 21 ss. della comparsa di costituzione, p. 18 della CP_1 comparsa conclusionale) è di non avere richiesto l'informativa antimafia ex art. 91 cod. antimafia, prevista per i subappalti di importo superiore ad € 150.000,00. Sul punto, come evidenziato dalla stessa il non ha articolato alcun motivo di doglianza né in sede di controdeduzioni al CP_1 Pt_1 rapporto di audit provvisorio, né nel ricorso.
2.5. Ulteriore contestazione della si riferisce al non aver effettuato i controlli obbligatori in CP_1 merito ai requisiti di idoneità morale a contrarre con la P.A. in capo agli affidatari di alcuni dei servizi aggiudicati. Essa è analiticamente esposta dalla (cfr. pp. 22ss. della comparsa di costituzione;
CP_1 pp. 18ss. della comparsa conclusionale), con riferimento a sei aggiudicatari ( Controparte_3
dott. 4 e ).
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 Controparte_8
pagina 5 di 22 2.5.1. Sul punto, il (p. 11 della comparsa di riassunzione) rileva l'incongruità del vizio in Pt_1 quanto riferito ad un ente (SCPR) interamente partecipato da Enti locali e perciò assoggettato a tutte le verifiche ed i controlli di legge. La (p. 24 della comparsa di costituzione) ritiene priva di CP_1 fondamento giuridico la tesi secondo cui l'art. 80 cod. app. 2016 non si applicherebbe a società per azioni pubbliche e deduce, inoltre, che nessuna osservazione è stata formulata dal con Pt_1 riguardo alle altre omissioni rilevate e contestate.
2.6. Altre contestazioni della attengono ai requisiti di capacità tecnica ed economica CP_1 dell'aggiudicatario e alla loro distribuzione all'interno dell'ATI.
2.6.1. La difesa comunale (pp. 14ss. e 33ss. della comparsa di riassunzione;
pp. 9ss. della prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.; pp. 2ss. della seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c.; pp. 10ss. della comparsa conclusionale) eccepisce la violazione e/o falsa applicazione delle norme di riferimento (artt.
56 co. 1 lett. a) Dir. 2014/24/UE; art. 94 co. 1 lett. a cod. app.; Punti B.II) e C) del Disciplinare). In primo luogo, mette in evidenza che, in base al Disciplinare, i requisiti di capacità tecnica ed economica devono essere posseduti in modo preponderante dalla mandataria, a garanzia della sua solidità e capacità. Nel caso di specie, quanto ai requisiti di capacità economica si deduce che essi sono stati assorbiti per intero dalla mandataria, rendendo con ciò superflua la verifica dei medesimi rispetto alle mandanti;
quanto a quelli di capacità tecnica, la mandataria ha ampiamente soddisfatto il requisito di preponderanza, avendo garantito nel triennio precedente l'impiego di sei tecnici a fronte del
Disciplinare di gara che ne richiedeva, complessivamente in capo all'aggiudicatario, cioè mandataria e mandanti, almeno sette. È perciò incorsa in travisamento della norma la nella misura in cui ha CP_1 riferito il requisito della preponderanza dell'impiego dei tecnici non al numero minimo previsto dal
Disciplinare di gara (n. 7 unità), bensì al complesso della forza lavoro manifestata dall'ATI (n. 43 unità).
2.6.2. Secondo la (pp. 24ss. della comparsa di costituzione;
pp. 6ss, della prima memoria ex CP_1 art. 171-ter c.p.c.; pp. 12ss. della seconda memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.; pp. 21ss. della comparsa conclusionale), si tratta di un'interpretazione contrastante con l'art. 56 co. 1 lett. a) Dir.
, in quanto l'operato del RUP si è posto in contrasto con il tenore letterale del bando (p. 5 CP_9 della terza memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.). Infatti, secondo quanto già osservato nel rapporto pagina 6 di 22 conclusivo dell'autorità di controllo, il Disciplinare di gara prevede che “i requisiti di capacità economica-finanziaria di cui alla lettera B, punto II) devono essere posseduti e dimostrati in misura maggioritaria dalla mandataria e per il restante dalle mandanti, mentre il requisito di cui al punto III), che non è frazionabile deve essere posseduto da uno solo dei componenti del RTI”. In base a tale previsione, dunque, il RUP avrebbe dovuto accertare una quota dei requisiti anche in capo alle mandanti. È inoltre inconferente il riferimento operato dal al gruppo di lavoro rispetto alla Pt_1 valutazione del requisito di capacità tecnico-professionale, poiché riferito all'appaltatore: l'oggetto della contestazione, infatti, si riferisce alla diversa ipotesi delle risorse a disposizione del singolo concorrente, a cui si richiedevano dimensioni desunte dal numero di tecnici impiegati nel triennio precedente, da riferire in misura maggiore alla capogruppo.
A parere della NE, il precipitato sostanziale di tale rilievo si desume dalla natura “verticale” dell'ATI costituito dall'aggiudicatario: tale particolare forma di aggregazione, infatti, essendo caratterizzata dal fatto che ognuno dei componenti esegue una parte specifica della prestazione dedotta nell'oggetto di gara, rende indefettibile l'accertamento che ogni membro del raggruppamento possegga di per sé le capacità economiche per eseguire quella parte di prestazioni che gli competono.
2.7. Ulteriore profilo di censura mosso dalla si riferisce al mancato svolgimento della CP_1 procedura di verifica di anomalia in relazione alla Gara Progettazione.
2.7.1. La difesa del (pp. 16ss. e 37ss. della comparsa di riassunzione;
pp. 10ss. della prima Pt_1 memoria ex art. 171-ter c.p.c.; pp. 14ss. della seconda memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.; pp.
13ss. della comparsa conclusionale) deduce la congruità della motivazione addotta dalla Stazione appaltante in ragione di quanto evidenziato nel verbale n. 4, dove è evidenziato che: 1) i partecipanti erano solo due;
2) le offerte erano praticamente sovrapponibili, ciò integrando un indizio di congruità;
3) in esito ad istruttoria si è verificato che le condizioni erano in linea con altre gare. Ciò, a parere del determina la piena legittimità della scelta di valutare come congrua l'offerta, scelta che, Pt_1 peraltro, si argomenta come insindacabile se non per ragioni di macroscopica illogicità, nel caso di specie non sussistente anche in considerazione della necessità di stipulare il contratto entro i termini concessi per la fruizione dei contributi.
pagina 7 di 22 2.7.2. La viceversa, considera (pp. 31ss. della comparsa di costituzione;
p. 5 della terza CP_1 memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.; pp. 26ss. della comparsa conclusionale) insufficiente la ritenuta urgenza della procedura rispetto alla scelta di derogare al subprocedimento di cui all'art. 97 co.
1 e co. 5 cod. app. 2016 relativo alla verifica di anomalia nella Gara Progettazione. Ciò anche in considerazione del fatto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa renderebbe insufficiente l'argomento del mero confronto con altri bandi come elemento da cui desumere la congruità dell'offerta, essendo in tale fattispecie sempre necessario riferirsi anche alla qualità dell'offerta tecnica. Né, d'altra parte, potrebbe utilmente addursi la circostanza che i partecipanti fossero solo due e che essi abbiano presentato offerte sostanzialmente analoghe: la prima in quanto tale fattispecie di esenzione, prevista dall'art. 97 co. 3 come modificato dal D.L. 32/2019, non era applicabile ratione temporis, la seconda perché ben potrebbe darsi che entrambe le offerte fossero da considerare anomale. In sintesi, ciò che eccepisce la è la totale assenza dell'istruttoria che CP_1 sarebbe stata necessaria per motivare l'esercizio di discrezionalità tecnica.
2.8. Il allega inoltre che il provvedimento regionale è affetto da eccesso di potere per Pt_1 violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità ed equo contemperamento degli interessi pubblici, in quanto sacrifica in modo sproporzionato i propri interessi finanziari, mettendone a rischio la possibilità di perseguire le finalità istituzionali, a fronte di violazioni che, per contro, non avrebbero avuto alcun impatto sull'integrità delle finanze dell'UE (pp. 17ss. della comparsa di riassunzione, p. 4 della prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.; terza memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.; pp. 3ss. della comparsa conclusionale). Il inoltre, deduce che nessuna irregolarità potrebbe riscontrarsi in Pt_1 capo all'Ente per l'asserito mancato espletamento di tutti i passaggi indicati dalla trattandosi CP_1 di un documento mai prodotto e comunque privo di efficacia vincolante perché sempre rimesso alla discrezionalità interpretativa ed applicativa dell'autorità di controllo (p. 15 della comparsa conclusionale).
2.8.1. Sul punto, la deduce (pp. 5ss. della comparsa di costituzione) di avere doverosamente CP_1 agito nella propria attività di controllo (seconda memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.; pp. 4ss. e 29 ss. della comparsa conclusionale) secondo quanto prescritto dal Reg. 2013/1303/UE e dal Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020, adottato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2015) 923 del 12.2.2015. Essi, peraltro, sono anche stati pagina 8 di 22 espressamente indicati nel bando, anche con riguardo ai relativi provvedimenti conseguenti le accertate eventuali irregolarità. Tali considerazioni sono ulteriormente approfondite (pp. 34ss. della comparsa di costituzione;
p. 3 della prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.), evidenziando la congruità con cui l'Autorità di controllo ha individuato le tipologie di irregolarità previste, senza residui margini di discrezionalità per l'autorità nazionale, dalla Decisione Commissione UE C(2019) 3452 del 14.5.2019 ed applicato le corrispondenti rettifiche finanziarie facendo buon uso del principio di proporzionalità che, peraltro, non potrebbe considerarsi violato nemmeno in rapporto alla tutela degli interessi finanziari del il quale risulta assegnatario di un contributo di € 964.362,10 da parte di GSE Pt_1
s.p.a..
3. Per tutto quanto sopra, riassumendo davanti al G.O. il giudizio precedentemente instaurato innanzi al
TAR Lombardia, sez. Milano, il conclude, nel merito, chiedendo (pp. 40ss. Parte_1 della comparsa di riassunzione) di “disapplicare e/o dichiarare inefficace il decreto n. 17340 del 29 novembre 2022 (atto n. 1338) della , Direzione Generale Ambiente e Clima, avente Controparte_1 ad oggetto: “ – asse IV, Azione IV.C.1.1. – DGR 5146 del 9 CodiceFiscale_1 maggio 2016 “Fondo Regionale Efficienza Energetica (FREE)” per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici di proprietà degli Enti Locali – Determinazioni in ordine all'agevolazione concessa al
per il progetto ID 321725: e contestuale accertamento del recupero degli Parte_1 importi dovuti per parziale revoca a seguito dell'esito del rapporto di Audit”, siccome gli altri atti oggetto di impugnazione avanti il TAR;
accertare e dichiarare, in ogni caso, la inesistenza del diritto in capo alla NE : 1) a revocare parzialmente il contributo a fondo perduto e richiedere CP_1 la restituzione di € 55.544,40; 2) a revocare e richiedere il rimborso anticipato, nella misura di €
74.059,20, del finanziamento deliberato per gli interventi di causa;
e dei relativi diritti di credito in capo alla;
e per l'effetto assolvere il da qualsiasi Controparte_1 Parte_1 pretesa, domanda, richiesta o diritto affermati dalla nel decreto n. 17340 del 29 Controparte_1 novembre 2022 (identificativo atto n. 1338) della , Direzione Generale Ambiente e Controparte_1
Clima; condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 ripetere e/o restituire e/o rimborsare al gli importi da questo eventualmente Parte_1 corrisposti alla per il provvedimento e/o i fatti id causa, con interessi legali dalla data di CP_1
pagina 9 di 22 avvenuto versamento a quella di effettiva restituzione;
con vittoria di spese e compensi oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario nella misura del 15%, sia per la fase cautelare che per quella di merito”.
3.1. Costituitasi in giudizio, la chiede (p. 43 della comparsa di costituzione), “nel merito in via CP_1 principale, dichiarare infondate tutte le domande avanzate e respingerle integralmente e per l'effetto dichiari dovute le somme individuate nel decreto Dirigenziale della n. 1730 del 1° CP_1 CP_1 febbraio 2023, con interessi e rivalutazione. In subordine: nella denegata ipotesi in cui codesto ecc.mo
Tribunale ritenesse di respingere le conclusioni sopra formulate, in tutto o in parte, accettare la debenza della diversa somma eventualmente ritenuta in corso di causa”.
4. A scioglimento della riserva assunta, il 18.7.2022 il Tribunale di Milano ha accolto l'istanza di sospensiva ex art. 700 c.p.c.
***
1. Si rileva preliminarmente che, data la natura della controversia, al G.O., cui essa è stata rinviata dal
TAR Lombardia, pertiene solo un potere di disapplicazione, senza poter intervenire nell'esercizio della potestà amministrativa. Tale assetto è fissato dagli artt. 103 e 113 Cost. e confermato dall'art. 4 L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E. In questi termini, infatti, è stata posta la domanda, che ha ad oggetto la disapplicazione 1) del decreto n. 17340 del 29 novembre 2022 (identificativo atto n. 1338) della
Direzione Generale Ambiente e Clima, avente ad oggetto: Controparte_1
– asse IV, Azione IV.C.1.1. – DGR 5146 del 9 maggio 2016 CodiceFiscale_1
“Fondo Regionale Efficienza Energetica (FREE)” per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici di proprietà degli Enti Locali – Determinazione in ordine all'agevolazione concessa al
per il progetto ID 321725: e contestuale accertamento e recupero degli Parte_1 importi dovuti per parziale revoca a seguito dell'esito del rapporto di Audit”; 2) della comunicazione di avvio del procedimento per parziale revoca della agevolazione concessa e recupero degli importi a seguito del Rapporto di Audit del 5 novembre 2021; 3) del Rapporto Definitivo sull'Audit delle operazioni del 5 novembre 2021 ID321725; 4) del Rapporto di Audit Preliminare del 24 agosto 2021, nonché di ogni altro provvedimento o atto presupposto, inerente o conseguente. Da tale disapplicazione conseguirebbe l'insussistenza del credito vantato da nei confronti del Controparte_1 Pt_1
pagina 10 di 22 1.1. Oggetto della domanda è, dunque, l'accertamento negativo in merito al credito restitutorio vantato dalla nei confronti del in ragione di violazioni riscontrate Controparte_1 Parte_1 nell'ambito dell'attività di controllo interno rispetto alla procedura di appalto susseguente all'erogazione dei contributi pubblici.
1.2. La giurisprudenza è consolidata nel senso di ritenere che “il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell'Autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell'amministrazione di annullare i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità ovvero di revocarli per contrasto originario con l'interesse pubblico) quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere); pertanto, il giudice ordinario è competente a conoscere delle controversie instaurate o per ottenere gli importi dovuti, ovvero per contrastare l'Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo”. Tale principio, sancito da Cons. St., Sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3264, si è poi consolidato nella giurisprudenza successiva (tra le più recenti, TAR Napoli, Sez. III, 14 ottobre 2024,
n. 5400; TAR Napoli, Sez. III, 4 dicembre 2023, n. 6600; TAR Milano, sez. IV, 6 luglio 2021, n. 1654;
Cass. civ., Sez. Un., 30 luglio 2020, ord. n. 16457; TAR Bologna, sez. I, 19 marzo 2020, n. 220; TAR
Roma, Sez. I, 14 gennaio 2020). Ritualmente, dunque, a seguito della pronuncia del TAR Milano, la causa è stata riassunta davanti al G.O..
1.3. La colloca la propria azione per il recupero delle somme nell'ambito dell'attività di CP_1 controllo prevista dall'art. 125 Reg. 2013/1303/UE, che definisce il perimetro del controllo che gli Stati membri devono svolgere sulla regolarità delle procedure di erogazione dei fondi di coesione. Al comma 1 esso prevede che “l'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria”, nell'ambito di una regolamentazione ispirata a principi di trasparenza della rendicontazione delle spese ed efficienza di risultato. Come rilevato dalla convenuta, le procedure di controllo sono affidate all'autorità di audit che, a mente dell'art. 127 co. 1 Reg. 2013/103/UE, “garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo e su un campione pagina 11 di 22 adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate”, predisponendo (co. 5 lett. b) “una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte […] comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate”.
1.4. Al Regolamento europeo è seguita l'adozione del Programma Operativo Regionale, approvato dalla Commissione europea con decisione, vincolante per l'Italia, C(2015) 923 del 12 febbraio 2015, nell'ambito del quale si inserisce l'iniziativa di finanziamento deliberata dalla Giunta regionale lombarda con Delibera del 9.5.2016, n. 5146. Al § 16.2 del relativo Bando è previsto che “nel caso in cui tutta o parte della documentazione di cui sopra non fosse accessibile o ne venisse accertata l'irregolarità, l'Amministrazione Regionale avrà la facoltà di revocare tutta o parte dell'agevolazione.
Qualora si accertasse la mancata rispondenza delle opere realizzate al progetto presentato, comprensivo delle varianti approvate, l'Amministrazione Regionale procederà alla decadenza dell'agevolazione”.
Utile è, altresì, per inquadrare il caso in esame, quanto previsto al § 18 dello stesso Bando: il punto 2, infatti, prevede cause di decadenza riferite, in sintesi, al mancato rispetto degli obblighi del Bando stesso, mentre il punto 3 descrive le cause di revoca, parziale o totale, dell'agevolazione, riferite o al beneficiario privato (lett. a) o all'ipotesi di mancato pagamento di due rate consecutive di finanziamento.
1.5. Nel caso di specie, il diritto di credito vantato dalla si fonda sulle contestazioni raccolte CP_1 nel Decreto n. 17340 del 29.11.2022 recante “Determinazioni in ordine all'agevolazione concessa al per il progetto id 321725 e contestuale accertamento e recupero degli importi Parte_1 dovuti per parziale revoca a seguito dell'esito del rapporto di audit”. Di esso il domandando Pt_1 al G.O. l'accertamento negativo del proprio debito restitutorio, invoca la disapplicazione: è necessario dunque verificarne la legittimità, precondizione per l'accertamento della sussistenza del credito vantato, tenendo comunque presente che tutti gli atti di gara di cui si controverte sono ormai definitivi perché mai impugnati.
***
2. Il primo ordine di contestazioni mosso dalla si riferisce all'asserita mancata motivazione CP_1 sulla suddivisione in lotti della gara, dedotta dalla a base della propria pretesa creditizia e CP_1 contestata dal nei termini già descritti. Pt_1
pagina 12 di 22 2.1. Il principio della suddivisione in lotti è desunto dall'art. 51 cod. app. 2016, norma applicabile ratione temporis, ribadito dall'art. 58 cod. app. 2023: si tratta di una previsione grazie alla quale il legislatore mira a favorire l'accesso alle gare delle piccole-medie imprese attraverso il frazionamento dei contratti oggetto di assegnazione. Tale obiettivo è perseguito onerando la stazione appaltante, secondo quanto suggerito anche dal Considerando n. 78 della Dir. 2014/24/UE, di un onere di motivazione rafforzata per il caso in cui decidesse di non dividere la gara. La norma, pur prevedendo tale onere di motivazione, lascia ampio margine discrezionale alla stazione appaltante rispetto alle ragioni che dovrebbero suggerire di non optare per la divisione: esso è stato solo parzialmente ridotto dal consolidamento della giurisprudenza, che considera necessario che tale scelta risponda ad esigenze connesse alla funzionalità organizzativa e sia giustificata alla luce della convenienza economica per la stazione appaltante (Cons. St., Sez. III, 21 marzo 2019, n. 1857, Cons. St., Sez. III, 13 novembre 2017,
n. 5224).
2.2. In linea di principio, dunque, una volta adempiuto l'onere motivazionale, all'interessato e, di riflesso, al giudice, rimarrebbero solo margini di sindacato estrinseco sulla palese irragionevolezza della scelta, conservando l'amministrazione, per il resto, un ampio margine di discrezionalità (Cons.
St., Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2044).
2.3. Nel caso di specie, la non contesta l'esercizio dell'ambito di discrezionalità del CP_1 Pt_1 nella scelta di non suddividere in lotti ma, piuttosto, l'omissione di un'adeguata istruttoria e motivazione, che ne costituiscono presupposto di legittimità.
2.4. In proposito è necessario rifarsi ai principi generali elaborati in materia di motivazione del provvedimento amministrativo (art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241). Sebbene solo accennata negli atti di gara, la scelta di non procedere alla suddivisione in lotti è, viceversa, ampiamente argomentata negli atti processuali. La giurisprudenza amministrativa (Cons. St., Sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3376) ha da tempo fatto leva sulla natura sostanziale del giudizio amministrativo, centrato sul rapporto e non solo sull'atto, per temperare il tradizionale principio del divieto di integrazione postuma della motivazione, per evitare un esito processuale che comporti una vittoria meramente virtuale, tale per cui sussista per la P.A. la possibilità di rieditare l'attività amministrativa con lo stesso tenore dispositivo del pagina 13 di 22 provvedimento, corredato con una più analitica motivazione, specialmente nei casi in cui, in fase infraprocedimentale, risultino percepibili le ragioni sottese all'emissione del provvedimento contestato.
2.5. Tali principi, almeno in parte recepiti anche dal legislatore all'art. 21-ocites co. 2 L. 241/1990, valgono a maggior ragione nel giudizio civile ordinario il quale, privo delle valenze costitutivo- caducatorie del giudizio amministrativo, si fonda sull'accertamento sostanziale del modo d'essere del rapporto giuridico. Si devono pertanto richiamare sul punto le motivazioni, ampiamente esposte dal sottese alla propria decisione, con riferimento, di base, alla presenza di un unico polo Pt_1 scolastico.
2.6. Risulta, perciò, congruamente motivata la scelta di non procedere con la suddivisione in lotti, in modo che le contestazioni della convenuta paiono ricondursi a violazioni formali sul modo di conduzione dell'istruttoria. È, quindi, fondata la contestazione del Comune mossa sul punto al provvedimento regionale che può considerarsi, in parte qua, illegittimo e, perciò, oggetto di disapplicazione.
***
3. Altro tema discusso è quello relativo alla verifica sui requisiti dei commissari di gara: la CP_1 contesta al di averla pretermessa, contravvenendo all'art. 77 co. 9 cod. app. 2016; il Pt_1 Pt_1 si difende invocando la norma che ammette la verifica a campione (art. 216 cod. app. 2016).
3.1. Sul punto, si rileva che l'art. 77 co. 9, II periodo cod. app. 2016 effettivamente prevedeva che “le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice”. Per contro, l'art. 216 co. 12, II periodo, nel dettare disposizioni transitorie, prevedeva che “fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo
78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari”.
3.2. È condivisibile l'assunto della secondo cui l'obbligo di verifica puntuale fosse gravante CP_1 sul – Stazione Appaltante al tempo della gara, successiva all'entrata in vigore, il 20.5.2017, Pt_1 della modifica dell'art. 77 co. 9, che lo prevede.
pagina 14 di 22 3.3. Tuttavia, come correttamente rilevato da parte attrice, la giurisprudenza (Cons. St., Sez. V, 5 aprile
2022, n. 2519) ha chiarito che tale adempimento formale concretizza un precetto di ottimizzazione dalla cui omissione può derivare al più una mera irregolarità e non certo l'illegittimità della nomina della Commissione, a condizione che, ovviamente, i componenti posseggano i requisiti sostanziali per essere tali. Non vi è motivo per cui tale principio, affermatosi con riferimento alla dichiarazione dei commissari, non debba applicarsi anche all'attività di controllo sulle dichiarazioni stesse: quest'ultimo adempimento, infatti, ha solo aggiunto il contenuto del precetto di ottimizzazione previsto dal
Legislatore del 2016 senza, certo, mutarne la natura.
3.4. Nel caso di specie non è in contestazione la sussistenza dei requisiti di nomina in capo ai
Commissari, né è mai stato gravato il relativo atto di investitura: la Commissione si è, perciò, ritualmente costituita e come tale ha operato.
3.5. Dall'omissione procedimentale ascrivibile al in relazione alla quale si deve peraltro Pt_1 considerare il contesto di incertezza normativa in cui ha operato (l'art. 216 che prevedeva la verifica a campione era pur sempre vigente) non può certo desumersi l'illegittimità dell'atto di investitura né, tantomeno, l'irregolarità complessiva della gara che giustificherebbe un'azione recuperatoria dei fondi per essa erogati.
***
4. Si è, poi, discusso, in ordine alla verifica di anomalie rispetto alla congruità dei costi per la manodopera nella gara per l'appalto di lavori, che secondo la prospettazione della non è stata CP_1 ritualmente espletata in base alle scansioni previste dagli artt. 95 e 97 cod. app. 2016. La prima tra le due disposizioni prevedeva, al co. 10 II periodo, che “le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo
97, comma 5, lettera d)”, disposizione che stabiliva le procedure per la verifica delle offerte anormalmente basse. La allega che il ha pretermesso tale fase di verifica, non CP_1 Pt_1 svolgendo un'istruttoria sufficientemente analitica sul punto e, di conseguenza, non motivando in sede di aggiudicazione.
4.1. I rilievi della sono finalizzati a mettere in discussione la correttezza di singoli segmenti CP_1 sub-procedimentali, eccependo la mancanza di specifici passaggi da parte della Stazione appaltante, pagina 15 di 22 omettendo, tuttavia, di considerare unitariamente ed in modo sistematico la procedura di gara come unica vicenda orientata ad un risultato.
4.2. La verifica dell'anomalia e della congruità dei costi della manodopera costituisce, senza dubbio, un passaggio fondamentale ed irrinunciabile nell'assegnazione di commesse pubbliche. Essa, proprio per questo, non può risolversi in una mera scansione procedimentale più o meno articolata, ma deve intendersi come centrata sul dialogo tra l'impresa e la stazione appaltante, che ne costituisce il vero momento ineliminabile e funzionale a garantire all'offerente il diritto di illustrare le peculiarità della propria offerta, considerata in modo unitario e non parcellizzato (Cons. St., Sez. III, 27 marzo 2014, n.
1487; Cons. St., Sez. V, 23 gennaio 2018, n. 430; Cons. St., Sez. III, 29 gennaio 2019, n. 726).
4.3. Tale fase sub-procedimentale, dunque, è rispettata non in virtù dell'adozione di formule corrette sul piano meramente formale, ma se ed in quanto risulti dagli atti di gara, eventualmente anche alla luce delle legittime integrazioni illustrate in sede processuale, che la Stazione Appaltante abbia adeguatamente e motivatamente deliberato sulla serietà dell'offerta prima di procedere all'aggiudicazione. Nel caso di specie, la verifica dell'anomalia pare congruamente svolta, anche con riferimento ai costi della manodopera;
di ciò si ha riscontro dalla lettura complessiva degli atti della gara, specialmente del progetto esecutivo, da cui risulta che l'Aggiudicataria ha fatto CP_10 proprie le valutazioni sui costi già adottate dalla Stazione Appaltante negli atti di gara, fatto che assolve alla funzione sia logica che pratica della verifica di anomalia.
4.4. Alla luce di ciò, anche quest'ordine di rilievi della pare centrato su aspetti di tipo più CP_1 formalistico che sostanziale, appuntandosi su scelte di gestione del procedimento che non si sono risolte in alcuna illegittimità degli atti di gara assunti, tutti, peraltro, definitivamente consolidatisi in ragione dell'assenza di qualsiasi impugnazione.
***
5. In tutti i propri atti processuali, riprendendo un rilievo già espresso in sede di contraddittorio procedimentale, la contesta al di non avere adempiuto agli obblighi di informazione CP_1 Pt_1 antimafia previsti dall'art. 91 cod. antimafia. La disposizione onera le stazioni appaltanti di acquisire l'informazione antimafia (art. 84 co. 3 cod. antimafia) prima di stipulare, approvare o autorizzare determinate tipologie di contratti, tra cui quelli per un valore superiore ad € 150.000,00; il successivo pagina 16 di 22 co. 3 dettaglia le modalità di adempimento di tale onere, prevedendo che tale richiesta “deve essere effettuata attraverso la banca dati nazionale unica al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto”, indicando, poi, al comma 4 i contenuti specifici che tale richiesta deve presentare. Unitamente a questo rilievo, può anche essere considerato quello relativo alla dedotta omessa verifica dei requisiti di idoneità morale in capo a taluni degli affidatari di servizi.
5.1. Quanto all'informativa antimafia, il tenore della disposizione pare inequivoco nel senso di descrivere un obbligo positivo in capo alla stazione appaltante rispetto all'acquisizione della documentazione antimafia, dettagliando altresì le modalità attraverso le quali essa deve avvenire: ciò che, peraltro, è logico se si considerano i rilevantissimi interessi pubblicistici che la normativa antimafia presidia, con l'obiettivo di escludere che un imprenditore entri in rapporti con la P.A. allorché sussista, anche solo in via induttiva, il pericolo di un'infiltrazione mafiosa nell'attività economica che esercita (ex multis, Cons. St., Sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758). Così anche per la verifica dell'idoneità morale, che l'art. 80 cod. app. 2016, per come integrato dalle Linee Guida n. 4 e n. 6 di che costituisce un preciso obbligo della Stazione Appaltante. Pt_2
5.2. Il fatto storico dell'omissione deve considerarsi pacifico, perché non contestato dalla Stazione
Appaltante costituita in giudizio, che non ha effettivamente acquisito l'informativa antimafia relativa ad un contratto di subappalto dal valore di € 200.000,00. Del pari, non risulta adeguatamente documentata la procedura di verifica dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 80 cod. app. 2016.
5.3. Il nesso di presupposizione tra tali omissioni e l'invalidità degli atti di gara, tuttavia, non sussiste.
È ormai acquisizione consolidata quella secondo cui nel valutare la legittimità dell'azione pubblica devono considerarsi non tanto le singole azioni, come fossero distinti elementi segmentati ma, piuttosto, il complesso dell'attività e la sua legittimità sostanziale anche in funzione dei risultati. Da ciò il principio giurisprudenziale per cui “si realizza […] l'effetto caducante solo qualora il rapporto di presupposizione che avvince i due provvedimenti sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l'atto successivo si ponga, nell'ambito dello stesso contesto procedimentale, come conseguenza ineluttabile rispetto all'atto precedente, senza necessità di nuove valutazioni di interessi” (Cons. St.,
Sez. V, 7 febbraio 2024, n. 1263; Cons. St., Sez. V, 26 maggio 2015, n. 2611); deve tenersi conto dell'introduzione dell'art. 21-decies l. 241/1990, che descrive l'ipotesi della riedizione di atti pagina 17 di 22 endoprocedimentali illegittimi con salvezza degli effetti dispositivi, sostanzialmente legittimi, dell'atto finale adottato.
5.4. In tema di obblighi infraprocedimentali in materia di contratti, può essere valorizzato l'art. 222 co.
13 del cod. app. 2023, il quale prevede specifiche fattispecie sanzionatorie riservate al potere dell' per sanzionare le omissioni informative delle Stazioni Appaltanti. Da ciò si desume che Pt_2
l'ordinamento tende, e tendeva, a tipizzare come illeciti omissivi autonomamente sanzionati quelli che si riconducono a carenze, ritardi o pretermissioni delle fasi di verifica, senza che ciò si riverberi ex se sulla legittimità della gara nel suo complesso e degli atti che la compongono.
5.5. Quanto sopra vale, ancor di più, in vicende del tipo di quella qui esaminata in cui nessuna contestazione o rilievo è stato mosso da alcuno degli operatori controinteressati alla procedura e in cui, ex post, si può constatare l'efficace spendita delle risorse finanziarie stanziate conformemente alle finalità del finanziamento.
5.6. Si è, dunque, trattato, al più, di inadempimenti meramente formali peraltro occasionatisi in un contesto normativo in cui tali obblighi erano declinati in via generale, lasciando ampia discrezionalità alla Stazione Appaltante sulla scelta in ordine al come adempierli: non erano infatti in alcun modo specificate le modalità attraverso cui le verifiche si sarebbero dovute svolgere. Anche sotto questo aspetto, dunque, i rilievi del sono fondati. Pt_1
***
6. Si esaminano unitariamente anche i profili relativi al possesso del Requisito BII nell'ambito della
Gara Progettazione e del Requisito CII nell'ambito della Gara Progettazione, già precedentemente delineati nella parte in fatto in quanto implicanti la trattazione di analoghe questioni giuridiche.
6.1. La contesta al di essersi discostato dal disposto del Bando, avendo il RUP CP_1 Pt_1 provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti di capacità tecnica ed economica solo in capo alla mandataria dell'ATI aggiudicataria, trascurando la previsione che analogo accertamento sarebbe stato richiesto, almeno in parte, anche rispetto alle mandanti.
6.2. Si rileva preliminarmente che l'art. 48 cod. app. 2016 distingueva tra i raggruppamenti di tipo verticale, ove a uno degli operatori economici era riservata l'esecuzione di specifiche prestazioni di pagina 18 di 22 natura predeterminata e agli altri le prestazioni diverse;
di tipo orizzontale, ove, viceversa, una tale differenziazione non sussisteva e gli operatori riuniti assumevano l'esecuzione di prestazioni equivalenti. Da tale differenziazione discendevano conseguenze in ordine all'ampio margine di discrezionalità lasciato alla stazione appaltante nel prevedere soglie obbligatorie di ripartizione dei requisiti all'interno dell'ATI. Tale assetto è stato profondamente mutato a seguito della sentenza della
Corte di giustizia dell'UE, Sez. IV, 28 aprile 2022, causa C-642/2020, che ha sancito che “imponendo all'impresa mandataria del raggruppamento di operatori economici di eseguire le prestazioni “in misura maggioritaria” rispetto a tutti i membri del raggruppamento […] l'articolo 83, comma 8 del Codice dei contratti pubblici fissa una condizione più rigorosa di quella prevista dalla Direttiva 2014/24, la quale si limita ad autorizzare l'amministrazione aggiudicatrice a prevedere, nel bando di gara, che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente da un partecipante al raggruppamento di operatori economici. Secondo il regime istituito da tale direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di esigere che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente dall'offerente stesso o, se l'offerta è presentata da un raggruppamento, […] da un partecipante a detto raggruppamento”.
6.3. Recependo tale orientamento, il legislatore del 2023 si è risolto nel senso di superare la distinzione tra ATI verticale, orizzontale e misto eliminando, altresì, l'obbligo di prestazione maggioritaria da parte della mandante, così da consentire al raggruppamento la presentazione di un'offerta senza particolari requisiti, ma sulla base del solo mandato collettivo, a condizione che sia comunque indicato quale mandatario con rappresentanza stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 68 co. 1 cod. app. 2023).
6.4. La specificazione in ordine alla ripartizione dei requisiti, seppur legittimamente contenuta nel
Bando di gara al momento in cui essa è stata indetta e si è celebrata, costituisce pertanto una scelta contraria all'approccio pro-concorrenziale e partecipativo adottato dal diritto unionale, esplicitato dalla
Corte di giustizia e, infine, recepito dal legislatore in sede di riforma del Codice degli appalti.
Accogliere la tesi della dunque, avallerebbe un'interpretazione contraria a quella comunitaria CP_1 della normativa primaria, anche di quella vigente ratione temporis al momento della gara.
6.5. Sono, perciò, condivisibili le considerazioni spese da parte attrice volte a sottolineare come la
Stazione Appaltante, mantenendosi nei limiti dell'interpretazione delle clausole del bando, abbia pagina 19 di 22 correttamente optato per l'interpretazione più favorevole all'ampliamento della platea dei concorrenti, provvedendo all'aggiudicazione in favore di un RTI che, nel suo complesso, presentava idonei requisiti di solidità economica e capacità tecnica.
6.6. Tale circostanza, peraltro, al di là della conferma empirica che ha ricevuto dall'assenza di ogni impugnazione da parte dei legittimati e dall'avvenuta esecuzione dell'appalto, viene suffragata negli stessi scritti difensivi della che affrontano profili interpretativi riferiti alla lettura delle CP_1 clausole del Bando di gara senza mai mettere in discussione che il RTI possedesse effettivamente i requisiti per concorrere ad ottenere una commessa a cui poi ha in effetti adempiuto senza contestazioni di sorta.
6.7. Appare, perciò, certamente viziata l'azione provvedimentale della nella parte in cui CP_1 associa a violazioni al più meramente formali l'esercizio di poteri di controllo e sanzione riferibili ad un cattivo uso di pubblici finanziamenti, soprattutto se si considera, come è ben possibile fare nel giudizio ordinario, naturalmente vocato all'esame del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che il vincolo di destinazione impresso agli stanziamenti pubblici è stato, nel caso di specie, non solo rispettato ma pienamente adempiuto.
***
7. Ultimo nucleo di contestazioni si riferisce alla mancata verifica di congruità dell'offerta presentata dal RTI aggiudicatario. Anche in questo caso l'addebito mosso dalla è di tipo procedimentale, CP_1 in quanto si riferisce ad una violazione delle prescrizioni di cui all'art. 97 co. 1 e co. 5 cod. app. 2016.
7.1. Anche su questo punto, si ritiene che il abbia congruamente dato conto, sia, seppur in Pt_1 modo molto sintetico, negli atti di gara che in quelli processuali delle considerazioni svolte rispetto alla verifica di congruità e delle ragioni che lo hanno indotto ad optare per moduli di accertamento più celeri.
7.2. Come rilevato dalla giurisprudenza, anche tale sub-procedimento non è fine a sé stesso, ma ha un valore sostanziale consistente “nella finalità […] di evitare che offerte troppo basse espongano l'amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme, con la conseguente pagina 20 di 22 concreta probabilità di far sorgere contenziosi e ricorsi. L'amministrazione deve, infatti, aggiudicare l'appalto a soggetti che abbiano presentato offerte che, avuto riguardo alle caratteristiche della prestazione richiesta, risultino complessivamente proporzionate sotto il profilo economico all'insieme dei costi, rischi ed oneri che l'esecuzione della prestazione comporta a carico dell'appaltatore con l'aggiunta del normale utile di impresa, affinché la stessa possa rimanere sul mercato” (Cons. St., Sez.
V, 27 settembre 2022, n. 8330). Si tratta, quindi, di una verifica che mira sul piano generale “a garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente perseguito dall'amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell'esecuzione dell'appalto, così che l'esclusione dalla gara dell'offerente per l'anomalia della sua offerta è l'effetto della valutazione (operata dall'amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza rispetto a tale fine da raggiungere” (Cons. St., Sez. V, 23 gennaio 2018, n. 230).
7.3. Non, dunque, un insieme formale e predeterminato di adempimenti cui dare seguito, ma una procedura discrezionale in cui la Stazione Appaltante, con responsabilità definita dall'obbligo di motivazione, agisce in un'ottica di risultato in funzione del rapido ed efficace espletamento della procedura. Da questo punto di vista, è significativo rilevare che il legislatore della riforma ha proprio inteso investire sulla responsabilizzazione delle stazioni appaltanti, superando la disciplina delle soglie di anomalia e prevedendo ampio margine di discrezionalità rispetto all'elaborazione dei criteri per la verifica dell'anomalia stessa (art. 110 co. 1 cod. app. 2023).
7.4. Non merita, dunque, censura, né, a maggior ragione, sanzione la scelta del di procedere Pt_1 con celerità nel passaggio della verifica dell'anomalia, risultando logicamente priva di vizi la motivazione addotta in tal senso negli atti di gara e poi ulteriormente approfondita in quelli processuali, ossia che i partecipanti erano solo due e, soprattutto, che le offerte erano praticamente sovrapponibili ed in linea con altre gare simili.
7.5. Richiedere non meglio precisati, ulteriori e specifici adempimenti formali di controllo appare, perciò, incongruo e contrario al principio generale di divieto di aggravamento dell'istruttoria procedimentale cui il legislatore, sancendolo all'art. 1 L. 241/1990, ha inteso affidare ampia parte nella declinazione del principio costituzionale di buon andamento.
***
pagina 21 di 22 8. Quanto alle spese processuali, pur a fronte della ritenuta fondatezza della domanda attorea, si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese processuali ex art. 92 co. 2 c.p.c..
La ha infatti, a prescindere dai risultati, esperito la propria attività di controllo secondo quanto CP_1 prescritto, muovendo contestazioni che, sia pure in buona parte meramente formali e non incidenti sulla legittimità dell'attività del si sono inserite nell'ambito di questioni giuridiche complesse, Pt_1 declinate in un contesto normativo frastagliato, in evoluzione e non privo di significative e recenti evoluzioni interpretative. Ciò integra il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni con cui Corte cost.
19 aprile 2018, n. 77 ha integrato il disposto dell'art. 92 co. 2 c.p.c. per superare il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento delle domande del accerta e dichiara l'insussistenza del Parte_1 diritto della nei confronti del Controparte_1 Pt_1
a) a revocare parzialmente il contributo a fondo perduto e richiedere la restituzione di € 55.544,40;
b) a revocare e richiedere il rimborso anticipato, nella misura di € 74.059,20, del finanziamento deliberato, e di ogni diritto di credito della nei confronti del Controparte_1 Parte_1 conseguente al decreto n. 17340 del 29.11.2022 (identificativo atto n. 1338) della NE
[...]
Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima, oggetto di disapplicazione.
2) Compensa le spese processuali.
Milano, 23 luglio 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Mario Nicolini, M.O.T. nominato con d.m. 04.04.2025.
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15462/2023 promossa da:
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DUVA CRISTIANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA MARCONI 1 CREMA presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ) in persona del Presidente della Giunta pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. PUJATTI PIERA, elettivamente domiciliato in PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA, 1 20124 MILANO presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 22 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con la comparsa di riassunzione del 12.4.2023 il espone che, dopo avere Parte_1 ottenuto un finanziamento dal Fondo Regionale di Efficienza Energetica “Free”, ha eseguito opere di efficientamento presso immobili di proprietà municipale, avviando a tal fine due procedure ad evidenza pubblica: quella per l'affidamento della progettazione e direzione dei lavori e quella per l'esecuzione dei medesimi, le cui relative opere sono da tempo terminate.
2. A seguito di controlli interni, la ha contestato alcune irregolarità nelle procedure di CP_1 affidamento e provveduto alla revoca parziale del contributo a fondo perduto in misura di € 55.544,40, disponendo l'anticipata restituzione del finanziamento nella misura di € 74.059,20: la revoca, dunque, ha riguardato un importo complessivo di € 129.603,60. Il procedimento amministrativo che ha portato alla concessione del finanziamento e alla successiva procedura di controllo con conseguente provvedimento di revoca è analiticamente descritto dalla nel suo atto di costituzione. CP_1
2.1. In primo luogo, la contesta al di non avere motivato adeguatamente, secondo CP_1 Pt_1 quanto sarebbe stato suo onere ex art. 51 cod. app. 2016, in ordine alla mancata suddivisione in lotti, sia con riferimento alla gara per l'affidamento dei lavori che rispetto a quella per l'affidamento di servizi.
2.1.1. Sul punto, il rileva che la motivazione emerge dall'art. 1 del Capitolato e dalla Pt_1
Relazione Tecnica, in ragione del fatto che la commessa riguardava la gestione complessiva di due componenti di un unico polo scolastico;
ciò avrebbe consentito di evitare le interferenze, garantendo al contempo una migliore gestione dei costi e dei tempi, anche con riferimento a quanto previsto dal
Disciplinare di gara (p. 31 della comparsa di riassunzione;
p. 4 della seconda memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.; p. 7 della comparsa conclusionale). Sinteticamente, il rileva che la Pt_1 motivazione richiesta per la mancata suddivisione in lotti può essere desunta dal tenore complessivo degli atti di gara, essendo contrario ai principi di buon andamento e ragionevolezza dell'azione amministrativa ritenere che l'onere di motivazione sia stato disatteso solo perché le ragioni non sono state riassunte o ripetute nel bando (p. 5 della prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.).
Sarebbe inoltre irragionevole il provvedimento assunto dalla in quanto eccedente rispetto allo CP_1 scopo di garantire la partecipazione delle piccole e medie imprese, già pacificamente ammesse sulla pagina 2 di 22 base degli atti di gara (tale finalità pro-concorrenziale della disciplina dei lotti è ulteriormente approfondita nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., p. 4 nonché nella seconda memoria ex art. 171- ter c.p.c., pp. 3ss.). Altro profilo di illegittimità è dedotto in relazione alla dedotta contraddittorietà dell'azione amministrativa della la quale dapprima ha dato indicazione nel senso di effettuare CP_1 la gara in un unico lotto per rispettare i tempi previsti e, successivamente, ha posto proprio tale circostanza alla base del provvedimento di revoca del finanziamento.
2.1.2. Sul punto, (pp. 11 ss. della comparsa di costituzione;
pp. 1 ss. della prima memoria ex CP_2 art. 171-ter c.p.c.; pp. 5 ss. della comparsa conclusionale) controdeduce ritenendo non congruamente motivata la scelta di non procedere alla suddivisione in lotti, prassi che, sulla base delle norme di riferimento, dovrebbe costituire la regola suscettibile di eccezione solo previo espletamento di un onere rafforzato e specifico di motivazione, non soddisfatto nel caso di specie. A riprova dell'incongruità del modulo procedimentale prescelto, la (p. 2ss. della prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.; p. 2 CP_1 della terza memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.) evidenzia altresì la contraddittorietà della scelta di non suddividere in lotti una gara caratterizzata dall'esistenza di due autonomi progetti, uno per l'Asilo ed uno per la Scuola materna, ciascuno caratterizzato da propria documentazione endoprocedimentale ed irragionevolmente riuniti in un unico progetto dalla Stazione Appaltante in sede di indizione della gara.
2.2. Un secondo elemento posto dalla alla base del provvedimento di ritiro si riferisce al CP_1 mancato accertamento dell'insussistenza delle cause ostative relative ai commissari di cui all'art. 77 cod. app..
2.2.1. Sul punto, il deduce (pp. 7 ss. e 31 comparsa di riassunzione;
pp. 6ss. della prima Pt_1 memoria ex art. 171-ter c.p.c.; p. 9 della seconda memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.; pp. 7ss. della comparsa conclusionale) la legittimità della propria scelta di non provvedere ad ulteriori verifiche rispetto all'autodichiarazione prodotta, in quanto pienamente legittimata sulla base dell'art. 216 cod. app. 2016, che prevede un sistema di verifiche solo a campione, lasciando alla stazione appaltante un ampio margine di discrezionalità rispetto al concreto svolgimento delle medesime.
Co
2.2.2. viceversa, argomenta (pp. 15ss. della comparsa di costituzione;
pp. 11ss. della CP_1 comparsa conclusionale) a partire dalla distinzione fra iscrizione nell'albo dei commissari e possesso pagina 3 di 22 dei requisiti per il conferimento dell'incarico di membro esperto di una commissione: solo con riferimento al primo ambito è sufficiente l'attività di autocertificazione;
viceversa, l'art. 77 cod. app.
2016 richiede, al co. 9, il positivo accertamento dell'insussistenza delle cause di incompatibilità prima del conferimento dell'incarico, attraverso il puntuale riscontro delle dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni se, come nel caso di specie, i soggetti non fossero già stati iscritti all'Albo previsto dall'art. 78. Né, d'altra parte, è conferente il riferimento alla previsione dell'art. 216 cod. app. 2016 che consente il controllo a campione, in quanto in tale ipotesi la fase obbligatoria di controllo è stata del tutto pretermessa (cfr. pp. 3ss. della prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.; p. 4 della terza memoria integrativa ex art. 171-ter).
2.2.3. Su questo punto, il (p. 6 della prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.) rileva l'incongruità Pt_1 della deduzione della nella parte in cui associa all'introduzione dell'Albo la possibilità di CP_1 effettuare verifiche a campione che, invece, costituiva una prassi pienamente legittima e normativamente prevista al tempo in cui si è svolta la procedura di gara.
2.3. Ancora, la addebita al di non avere adeguatamente verificato la congruità dei CP_1 Pt_1 costi della manodopera in sede di verifica di anomalia in relazione alla gara per l'affidamento dei lavori.
2.3.1. Sotto questo profilo, il (pp. 9ss. e 32 della comparsa di riassunzione;
pp. 7ss. della Pt_1 prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.; pp. 9ss. della seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c.; pp. 8ss. della comparsa conclusionale) rileva che l'aggiudicatario ha accuratamente esposto le procedure e le disponibilità che hanno reso disponibile lo sconto, senza ridurre il costo della manodopera già verificato e stimato come congruo in sede di predisposizione degli atti di gara. Inoltre, non corrisponde al vero che la Stazione appaltante si sia limitata alla verifica dell'incidenza percentuale del costo complessivo della manodopera sulle singole lavorazioni attraverso il confronto con quella riscontrabile nell'ambito del mercato di riferimento, in quanto il progetto esecutivo ha quantificato in modo dettagliato ed esaustivo le ore occorrenti per ciascuna lavorazione, considerando il numero di persone necessario ed i relativi trattamenti salariali: da tale accurata quantificazione risulta l'assenza di qualsiasi scostamento, nonostante l'acquisizione di prove positive rispetto alla sussistenza di metodologie di calcolo che pure lo avrebbero consentito. Costituisce, perciò, un eccesso di potere la pagina 4 di 22 scelta di considerare illegittimo l'operato della Stazione appaltante sul rilievo della mera menzione all'interno del verbale del fatto che i costi sono stati ritenuti congrui. Quanto, più nello specifico, alla contestata assenza di verifica puntuale degli oneri della sicurezza, il rileva che tale verifica è Pt_1 già inclusa in quella di anomalia contestualmente alla quale, nel caso di specie, è stata legittimamente svolta.
2.3.2. La NE (pp. 17ss. della comparsa di costituzione;
pp. 4ss. della prima memoria ex art. 171- ter c.p.c.; p. 4 della terza memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.; pp. 14ss. della comparsa conclusionale), rifacendosi a quanto già osservato in sede di controllo, contesta la legittimità dell'equiparazione tra procedimento di verifica dell'anomalia (art. 97 cod. app. 2016) e procedimento di valutazione della congruità dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza (art. 95 cod. app.
2016). Infatti, pur trattandosi di adempimenti riuniti in un unico procedimento (art. 97 cod. app. 2016), essi rimangono comunque irriducibili ad unità, dovendo la verifica dei costi per la manodopera essere sempre effettuata in concreto e non solo, come nel caso di specie si deduce sia avvenuto, attraverso la semplice quantificazione dell'ammontare complessivo delle voci di costo sulla base di dichiarazioni ricevute dallo stesso concorrente. Secondo quanto eccepito dalla è quindi è stato CP_1 indebitamente omesso il segmento procedimentale descritto dall'art. 95 co. 7 cod. app. 2016, che prevede uno specifico e puntuale contraddittorio scritto fra la stazione appaltante ed il concorrente con riferimento ai costi della manodopera ed agli oneri per la sicurezza.
2.4. Altra omissione rilevata dalla (pp. 21 ss. della comparsa di costituzione, p. 18 della CP_1 comparsa conclusionale) è di non avere richiesto l'informativa antimafia ex art. 91 cod. antimafia, prevista per i subappalti di importo superiore ad € 150.000,00. Sul punto, come evidenziato dalla stessa il non ha articolato alcun motivo di doglianza né in sede di controdeduzioni al CP_1 Pt_1 rapporto di audit provvisorio, né nel ricorso.
2.5. Ulteriore contestazione della si riferisce al non aver effettuato i controlli obbligatori in CP_1 merito ai requisiti di idoneità morale a contrarre con la P.A. in capo agli affidatari di alcuni dei servizi aggiudicati. Essa è analiticamente esposta dalla (cfr. pp. 22ss. della comparsa di costituzione;
CP_1 pp. 18ss. della comparsa conclusionale), con riferimento a sei aggiudicatari ( Controparte_3
dott. 4 e ).
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7 Controparte_8
pagina 5 di 22 2.5.1. Sul punto, il (p. 11 della comparsa di riassunzione) rileva l'incongruità del vizio in Pt_1 quanto riferito ad un ente (SCPR) interamente partecipato da Enti locali e perciò assoggettato a tutte le verifiche ed i controlli di legge. La (p. 24 della comparsa di costituzione) ritiene priva di CP_1 fondamento giuridico la tesi secondo cui l'art. 80 cod. app. 2016 non si applicherebbe a società per azioni pubbliche e deduce, inoltre, che nessuna osservazione è stata formulata dal con Pt_1 riguardo alle altre omissioni rilevate e contestate.
2.6. Altre contestazioni della attengono ai requisiti di capacità tecnica ed economica CP_1 dell'aggiudicatario e alla loro distribuzione all'interno dell'ATI.
2.6.1. La difesa comunale (pp. 14ss. e 33ss. della comparsa di riassunzione;
pp. 9ss. della prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.; pp. 2ss. della seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c.; pp. 10ss. della comparsa conclusionale) eccepisce la violazione e/o falsa applicazione delle norme di riferimento (artt.
56 co. 1 lett. a) Dir. 2014/24/UE; art. 94 co. 1 lett. a cod. app.; Punti B.II) e C) del Disciplinare). In primo luogo, mette in evidenza che, in base al Disciplinare, i requisiti di capacità tecnica ed economica devono essere posseduti in modo preponderante dalla mandataria, a garanzia della sua solidità e capacità. Nel caso di specie, quanto ai requisiti di capacità economica si deduce che essi sono stati assorbiti per intero dalla mandataria, rendendo con ciò superflua la verifica dei medesimi rispetto alle mandanti;
quanto a quelli di capacità tecnica, la mandataria ha ampiamente soddisfatto il requisito di preponderanza, avendo garantito nel triennio precedente l'impiego di sei tecnici a fronte del
Disciplinare di gara che ne richiedeva, complessivamente in capo all'aggiudicatario, cioè mandataria e mandanti, almeno sette. È perciò incorsa in travisamento della norma la nella misura in cui ha CP_1 riferito il requisito della preponderanza dell'impiego dei tecnici non al numero minimo previsto dal
Disciplinare di gara (n. 7 unità), bensì al complesso della forza lavoro manifestata dall'ATI (n. 43 unità).
2.6.2. Secondo la (pp. 24ss. della comparsa di costituzione;
pp. 6ss, della prima memoria ex CP_1 art. 171-ter c.p.c.; pp. 12ss. della seconda memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.; pp. 21ss. della comparsa conclusionale), si tratta di un'interpretazione contrastante con l'art. 56 co. 1 lett. a) Dir.
, in quanto l'operato del RUP si è posto in contrasto con il tenore letterale del bando (p. 5 CP_9 della terza memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.). Infatti, secondo quanto già osservato nel rapporto pagina 6 di 22 conclusivo dell'autorità di controllo, il Disciplinare di gara prevede che “i requisiti di capacità economica-finanziaria di cui alla lettera B, punto II) devono essere posseduti e dimostrati in misura maggioritaria dalla mandataria e per il restante dalle mandanti, mentre il requisito di cui al punto III), che non è frazionabile deve essere posseduto da uno solo dei componenti del RTI”. In base a tale previsione, dunque, il RUP avrebbe dovuto accertare una quota dei requisiti anche in capo alle mandanti. È inoltre inconferente il riferimento operato dal al gruppo di lavoro rispetto alla Pt_1 valutazione del requisito di capacità tecnico-professionale, poiché riferito all'appaltatore: l'oggetto della contestazione, infatti, si riferisce alla diversa ipotesi delle risorse a disposizione del singolo concorrente, a cui si richiedevano dimensioni desunte dal numero di tecnici impiegati nel triennio precedente, da riferire in misura maggiore alla capogruppo.
A parere della NE, il precipitato sostanziale di tale rilievo si desume dalla natura “verticale” dell'ATI costituito dall'aggiudicatario: tale particolare forma di aggregazione, infatti, essendo caratterizzata dal fatto che ognuno dei componenti esegue una parte specifica della prestazione dedotta nell'oggetto di gara, rende indefettibile l'accertamento che ogni membro del raggruppamento possegga di per sé le capacità economiche per eseguire quella parte di prestazioni che gli competono.
2.7. Ulteriore profilo di censura mosso dalla si riferisce al mancato svolgimento della CP_1 procedura di verifica di anomalia in relazione alla Gara Progettazione.
2.7.1. La difesa del (pp. 16ss. e 37ss. della comparsa di riassunzione;
pp. 10ss. della prima Pt_1 memoria ex art. 171-ter c.p.c.; pp. 14ss. della seconda memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.; pp.
13ss. della comparsa conclusionale) deduce la congruità della motivazione addotta dalla Stazione appaltante in ragione di quanto evidenziato nel verbale n. 4, dove è evidenziato che: 1) i partecipanti erano solo due;
2) le offerte erano praticamente sovrapponibili, ciò integrando un indizio di congruità;
3) in esito ad istruttoria si è verificato che le condizioni erano in linea con altre gare. Ciò, a parere del determina la piena legittimità della scelta di valutare come congrua l'offerta, scelta che, Pt_1 peraltro, si argomenta come insindacabile se non per ragioni di macroscopica illogicità, nel caso di specie non sussistente anche in considerazione della necessità di stipulare il contratto entro i termini concessi per la fruizione dei contributi.
pagina 7 di 22 2.7.2. La viceversa, considera (pp. 31ss. della comparsa di costituzione;
p. 5 della terza CP_1 memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.; pp. 26ss. della comparsa conclusionale) insufficiente la ritenuta urgenza della procedura rispetto alla scelta di derogare al subprocedimento di cui all'art. 97 co.
1 e co. 5 cod. app. 2016 relativo alla verifica di anomalia nella Gara Progettazione. Ciò anche in considerazione del fatto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa renderebbe insufficiente l'argomento del mero confronto con altri bandi come elemento da cui desumere la congruità dell'offerta, essendo in tale fattispecie sempre necessario riferirsi anche alla qualità dell'offerta tecnica. Né, d'altra parte, potrebbe utilmente addursi la circostanza che i partecipanti fossero solo due e che essi abbiano presentato offerte sostanzialmente analoghe: la prima in quanto tale fattispecie di esenzione, prevista dall'art. 97 co. 3 come modificato dal D.L. 32/2019, non era applicabile ratione temporis, la seconda perché ben potrebbe darsi che entrambe le offerte fossero da considerare anomale. In sintesi, ciò che eccepisce la è la totale assenza dell'istruttoria che CP_1 sarebbe stata necessaria per motivare l'esercizio di discrezionalità tecnica.
2.8. Il allega inoltre che il provvedimento regionale è affetto da eccesso di potere per Pt_1 violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità ed equo contemperamento degli interessi pubblici, in quanto sacrifica in modo sproporzionato i propri interessi finanziari, mettendone a rischio la possibilità di perseguire le finalità istituzionali, a fronte di violazioni che, per contro, non avrebbero avuto alcun impatto sull'integrità delle finanze dell'UE (pp. 17ss. della comparsa di riassunzione, p. 4 della prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.; terza memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.; pp. 3ss. della comparsa conclusionale). Il inoltre, deduce che nessuna irregolarità potrebbe riscontrarsi in Pt_1 capo all'Ente per l'asserito mancato espletamento di tutti i passaggi indicati dalla trattandosi CP_1 di un documento mai prodotto e comunque privo di efficacia vincolante perché sempre rimesso alla discrezionalità interpretativa ed applicativa dell'autorità di controllo (p. 15 della comparsa conclusionale).
2.8.1. Sul punto, la deduce (pp. 5ss. della comparsa di costituzione) di avere doverosamente CP_1 agito nella propria attività di controllo (seconda memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.; pp. 4ss. e 29 ss. della comparsa conclusionale) secondo quanto prescritto dal Reg. 2013/1303/UE e dal Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020, adottato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2015) 923 del 12.2.2015. Essi, peraltro, sono anche stati pagina 8 di 22 espressamente indicati nel bando, anche con riguardo ai relativi provvedimenti conseguenti le accertate eventuali irregolarità. Tali considerazioni sono ulteriormente approfondite (pp. 34ss. della comparsa di costituzione;
p. 3 della prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.), evidenziando la congruità con cui l'Autorità di controllo ha individuato le tipologie di irregolarità previste, senza residui margini di discrezionalità per l'autorità nazionale, dalla Decisione Commissione UE C(2019) 3452 del 14.5.2019 ed applicato le corrispondenti rettifiche finanziarie facendo buon uso del principio di proporzionalità che, peraltro, non potrebbe considerarsi violato nemmeno in rapporto alla tutela degli interessi finanziari del il quale risulta assegnatario di un contributo di € 964.362,10 da parte di GSE Pt_1
s.p.a..
3. Per tutto quanto sopra, riassumendo davanti al G.O. il giudizio precedentemente instaurato innanzi al
TAR Lombardia, sez. Milano, il conclude, nel merito, chiedendo (pp. 40ss. Parte_1 della comparsa di riassunzione) di “disapplicare e/o dichiarare inefficace il decreto n. 17340 del 29 novembre 2022 (atto n. 1338) della , Direzione Generale Ambiente e Clima, avente Controparte_1 ad oggetto: “ – asse IV, Azione IV.C.1.1. – DGR 5146 del 9 CodiceFiscale_1 maggio 2016 “Fondo Regionale Efficienza Energetica (FREE)” per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici di proprietà degli Enti Locali – Determinazioni in ordine all'agevolazione concessa al
per il progetto ID 321725: e contestuale accertamento del recupero degli Parte_1 importi dovuti per parziale revoca a seguito dell'esito del rapporto di Audit”, siccome gli altri atti oggetto di impugnazione avanti il TAR;
accertare e dichiarare, in ogni caso, la inesistenza del diritto in capo alla NE : 1) a revocare parzialmente il contributo a fondo perduto e richiedere CP_1 la restituzione di € 55.544,40; 2) a revocare e richiedere il rimborso anticipato, nella misura di €
74.059,20, del finanziamento deliberato per gli interventi di causa;
e dei relativi diritti di credito in capo alla;
e per l'effetto assolvere il da qualsiasi Controparte_1 Parte_1 pretesa, domanda, richiesta o diritto affermati dalla nel decreto n. 17340 del 29 Controparte_1 novembre 2022 (identificativo atto n. 1338) della , Direzione Generale Ambiente e Controparte_1
Clima; condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 ripetere e/o restituire e/o rimborsare al gli importi da questo eventualmente Parte_1 corrisposti alla per il provvedimento e/o i fatti id causa, con interessi legali dalla data di CP_1
pagina 9 di 22 avvenuto versamento a quella di effettiva restituzione;
con vittoria di spese e compensi oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario nella misura del 15%, sia per la fase cautelare che per quella di merito”.
3.1. Costituitasi in giudizio, la chiede (p. 43 della comparsa di costituzione), “nel merito in via CP_1 principale, dichiarare infondate tutte le domande avanzate e respingerle integralmente e per l'effetto dichiari dovute le somme individuate nel decreto Dirigenziale della n. 1730 del 1° CP_1 CP_1 febbraio 2023, con interessi e rivalutazione. In subordine: nella denegata ipotesi in cui codesto ecc.mo
Tribunale ritenesse di respingere le conclusioni sopra formulate, in tutto o in parte, accettare la debenza della diversa somma eventualmente ritenuta in corso di causa”.
4. A scioglimento della riserva assunta, il 18.7.2022 il Tribunale di Milano ha accolto l'istanza di sospensiva ex art. 700 c.p.c.
***
1. Si rileva preliminarmente che, data la natura della controversia, al G.O., cui essa è stata rinviata dal
TAR Lombardia, pertiene solo un potere di disapplicazione, senza poter intervenire nell'esercizio della potestà amministrativa. Tale assetto è fissato dagli artt. 103 e 113 Cost. e confermato dall'art. 4 L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E. In questi termini, infatti, è stata posta la domanda, che ha ad oggetto la disapplicazione 1) del decreto n. 17340 del 29 novembre 2022 (identificativo atto n. 1338) della
Direzione Generale Ambiente e Clima, avente ad oggetto: Controparte_1
– asse IV, Azione IV.C.1.1. – DGR 5146 del 9 maggio 2016 CodiceFiscale_1
“Fondo Regionale Efficienza Energetica (FREE)” per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici di proprietà degli Enti Locali – Determinazione in ordine all'agevolazione concessa al
per il progetto ID 321725: e contestuale accertamento e recupero degli Parte_1 importi dovuti per parziale revoca a seguito dell'esito del rapporto di Audit”; 2) della comunicazione di avvio del procedimento per parziale revoca della agevolazione concessa e recupero degli importi a seguito del Rapporto di Audit del 5 novembre 2021; 3) del Rapporto Definitivo sull'Audit delle operazioni del 5 novembre 2021 ID321725; 4) del Rapporto di Audit Preliminare del 24 agosto 2021, nonché di ogni altro provvedimento o atto presupposto, inerente o conseguente. Da tale disapplicazione conseguirebbe l'insussistenza del credito vantato da nei confronti del Controparte_1 Pt_1
pagina 10 di 22 1.1. Oggetto della domanda è, dunque, l'accertamento negativo in merito al credito restitutorio vantato dalla nei confronti del in ragione di violazioni riscontrate Controparte_1 Parte_1 nell'ambito dell'attività di controllo interno rispetto alla procedura di appalto susseguente all'erogazione dei contributi pubblici.
1.2. La giurisprudenza è consolidata nel senso di ritenere che “il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell'Autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell'amministrazione di annullare i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità ovvero di revocarli per contrasto originario con l'interesse pubblico) quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere); pertanto, il giudice ordinario è competente a conoscere delle controversie instaurate o per ottenere gli importi dovuti, ovvero per contrastare l'Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo”. Tale principio, sancito da Cons. St., Sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3264, si è poi consolidato nella giurisprudenza successiva (tra le più recenti, TAR Napoli, Sez. III, 14 ottobre 2024,
n. 5400; TAR Napoli, Sez. III, 4 dicembre 2023, n. 6600; TAR Milano, sez. IV, 6 luglio 2021, n. 1654;
Cass. civ., Sez. Un., 30 luglio 2020, ord. n. 16457; TAR Bologna, sez. I, 19 marzo 2020, n. 220; TAR
Roma, Sez. I, 14 gennaio 2020). Ritualmente, dunque, a seguito della pronuncia del TAR Milano, la causa è stata riassunta davanti al G.O..
1.3. La colloca la propria azione per il recupero delle somme nell'ambito dell'attività di CP_1 controllo prevista dall'art. 125 Reg. 2013/1303/UE, che definisce il perimetro del controllo che gli Stati membri devono svolgere sulla regolarità delle procedure di erogazione dei fondi di coesione. Al comma 1 esso prevede che “l'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria”, nell'ambito di una regolamentazione ispirata a principi di trasparenza della rendicontazione delle spese ed efficienza di risultato. Come rilevato dalla convenuta, le procedure di controllo sono affidate all'autorità di audit che, a mente dell'art. 127 co. 1 Reg. 2013/103/UE, “garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo e su un campione pagina 11 di 22 adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate”, predisponendo (co. 5 lett. b) “una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte […] comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate”.
1.4. Al Regolamento europeo è seguita l'adozione del Programma Operativo Regionale, approvato dalla Commissione europea con decisione, vincolante per l'Italia, C(2015) 923 del 12 febbraio 2015, nell'ambito del quale si inserisce l'iniziativa di finanziamento deliberata dalla Giunta regionale lombarda con Delibera del 9.5.2016, n. 5146. Al § 16.2 del relativo Bando è previsto che “nel caso in cui tutta o parte della documentazione di cui sopra non fosse accessibile o ne venisse accertata l'irregolarità, l'Amministrazione Regionale avrà la facoltà di revocare tutta o parte dell'agevolazione.
Qualora si accertasse la mancata rispondenza delle opere realizzate al progetto presentato, comprensivo delle varianti approvate, l'Amministrazione Regionale procederà alla decadenza dell'agevolazione”.
Utile è, altresì, per inquadrare il caso in esame, quanto previsto al § 18 dello stesso Bando: il punto 2, infatti, prevede cause di decadenza riferite, in sintesi, al mancato rispetto degli obblighi del Bando stesso, mentre il punto 3 descrive le cause di revoca, parziale o totale, dell'agevolazione, riferite o al beneficiario privato (lett. a) o all'ipotesi di mancato pagamento di due rate consecutive di finanziamento.
1.5. Nel caso di specie, il diritto di credito vantato dalla si fonda sulle contestazioni raccolte CP_1 nel Decreto n. 17340 del 29.11.2022 recante “Determinazioni in ordine all'agevolazione concessa al per il progetto id 321725 e contestuale accertamento e recupero degli importi Parte_1 dovuti per parziale revoca a seguito dell'esito del rapporto di audit”. Di esso il domandando Pt_1 al G.O. l'accertamento negativo del proprio debito restitutorio, invoca la disapplicazione: è necessario dunque verificarne la legittimità, precondizione per l'accertamento della sussistenza del credito vantato, tenendo comunque presente che tutti gli atti di gara di cui si controverte sono ormai definitivi perché mai impugnati.
***
2. Il primo ordine di contestazioni mosso dalla si riferisce all'asserita mancata motivazione CP_1 sulla suddivisione in lotti della gara, dedotta dalla a base della propria pretesa creditizia e CP_1 contestata dal nei termini già descritti. Pt_1
pagina 12 di 22 2.1. Il principio della suddivisione in lotti è desunto dall'art. 51 cod. app. 2016, norma applicabile ratione temporis, ribadito dall'art. 58 cod. app. 2023: si tratta di una previsione grazie alla quale il legislatore mira a favorire l'accesso alle gare delle piccole-medie imprese attraverso il frazionamento dei contratti oggetto di assegnazione. Tale obiettivo è perseguito onerando la stazione appaltante, secondo quanto suggerito anche dal Considerando n. 78 della Dir. 2014/24/UE, di un onere di motivazione rafforzata per il caso in cui decidesse di non dividere la gara. La norma, pur prevedendo tale onere di motivazione, lascia ampio margine discrezionale alla stazione appaltante rispetto alle ragioni che dovrebbero suggerire di non optare per la divisione: esso è stato solo parzialmente ridotto dal consolidamento della giurisprudenza, che considera necessario che tale scelta risponda ad esigenze connesse alla funzionalità organizzativa e sia giustificata alla luce della convenienza economica per la stazione appaltante (Cons. St., Sez. III, 21 marzo 2019, n. 1857, Cons. St., Sez. III, 13 novembre 2017,
n. 5224).
2.2. In linea di principio, dunque, una volta adempiuto l'onere motivazionale, all'interessato e, di riflesso, al giudice, rimarrebbero solo margini di sindacato estrinseco sulla palese irragionevolezza della scelta, conservando l'amministrazione, per il resto, un ampio margine di discrezionalità (Cons.
St., Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2044).
2.3. Nel caso di specie, la non contesta l'esercizio dell'ambito di discrezionalità del CP_1 Pt_1 nella scelta di non suddividere in lotti ma, piuttosto, l'omissione di un'adeguata istruttoria e motivazione, che ne costituiscono presupposto di legittimità.
2.4. In proposito è necessario rifarsi ai principi generali elaborati in materia di motivazione del provvedimento amministrativo (art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241). Sebbene solo accennata negli atti di gara, la scelta di non procedere alla suddivisione in lotti è, viceversa, ampiamente argomentata negli atti processuali. La giurisprudenza amministrativa (Cons. St., Sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3376) ha da tempo fatto leva sulla natura sostanziale del giudizio amministrativo, centrato sul rapporto e non solo sull'atto, per temperare il tradizionale principio del divieto di integrazione postuma della motivazione, per evitare un esito processuale che comporti una vittoria meramente virtuale, tale per cui sussista per la P.A. la possibilità di rieditare l'attività amministrativa con lo stesso tenore dispositivo del pagina 13 di 22 provvedimento, corredato con una più analitica motivazione, specialmente nei casi in cui, in fase infraprocedimentale, risultino percepibili le ragioni sottese all'emissione del provvedimento contestato.
2.5. Tali principi, almeno in parte recepiti anche dal legislatore all'art. 21-ocites co. 2 L. 241/1990, valgono a maggior ragione nel giudizio civile ordinario il quale, privo delle valenze costitutivo- caducatorie del giudizio amministrativo, si fonda sull'accertamento sostanziale del modo d'essere del rapporto giuridico. Si devono pertanto richiamare sul punto le motivazioni, ampiamente esposte dal sottese alla propria decisione, con riferimento, di base, alla presenza di un unico polo Pt_1 scolastico.
2.6. Risulta, perciò, congruamente motivata la scelta di non procedere con la suddivisione in lotti, in modo che le contestazioni della convenuta paiono ricondursi a violazioni formali sul modo di conduzione dell'istruttoria. È, quindi, fondata la contestazione del Comune mossa sul punto al provvedimento regionale che può considerarsi, in parte qua, illegittimo e, perciò, oggetto di disapplicazione.
***
3. Altro tema discusso è quello relativo alla verifica sui requisiti dei commissari di gara: la CP_1 contesta al di averla pretermessa, contravvenendo all'art. 77 co. 9 cod. app. 2016; il Pt_1 Pt_1 si difende invocando la norma che ammette la verifica a campione (art. 216 cod. app. 2016).
3.1. Sul punto, si rileva che l'art. 77 co. 9, II periodo cod. app. 2016 effettivamente prevedeva che “le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice”. Per contro, l'art. 216 co. 12, II periodo, nel dettare disposizioni transitorie, prevedeva che “fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo
78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari”.
3.2. È condivisibile l'assunto della secondo cui l'obbligo di verifica puntuale fosse gravante CP_1 sul – Stazione Appaltante al tempo della gara, successiva all'entrata in vigore, il 20.5.2017, Pt_1 della modifica dell'art. 77 co. 9, che lo prevede.
pagina 14 di 22 3.3. Tuttavia, come correttamente rilevato da parte attrice, la giurisprudenza (Cons. St., Sez. V, 5 aprile
2022, n. 2519) ha chiarito che tale adempimento formale concretizza un precetto di ottimizzazione dalla cui omissione può derivare al più una mera irregolarità e non certo l'illegittimità della nomina della Commissione, a condizione che, ovviamente, i componenti posseggano i requisiti sostanziali per essere tali. Non vi è motivo per cui tale principio, affermatosi con riferimento alla dichiarazione dei commissari, non debba applicarsi anche all'attività di controllo sulle dichiarazioni stesse: quest'ultimo adempimento, infatti, ha solo aggiunto il contenuto del precetto di ottimizzazione previsto dal
Legislatore del 2016 senza, certo, mutarne la natura.
3.4. Nel caso di specie non è in contestazione la sussistenza dei requisiti di nomina in capo ai
Commissari, né è mai stato gravato il relativo atto di investitura: la Commissione si è, perciò, ritualmente costituita e come tale ha operato.
3.5. Dall'omissione procedimentale ascrivibile al in relazione alla quale si deve peraltro Pt_1 considerare il contesto di incertezza normativa in cui ha operato (l'art. 216 che prevedeva la verifica a campione era pur sempre vigente) non può certo desumersi l'illegittimità dell'atto di investitura né, tantomeno, l'irregolarità complessiva della gara che giustificherebbe un'azione recuperatoria dei fondi per essa erogati.
***
4. Si è, poi, discusso, in ordine alla verifica di anomalie rispetto alla congruità dei costi per la manodopera nella gara per l'appalto di lavori, che secondo la prospettazione della non è stata CP_1 ritualmente espletata in base alle scansioni previste dagli artt. 95 e 97 cod. app. 2016. La prima tra le due disposizioni prevedeva, al co. 10 II periodo, che “le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo
97, comma 5, lettera d)”, disposizione che stabiliva le procedure per la verifica delle offerte anormalmente basse. La allega che il ha pretermesso tale fase di verifica, non CP_1 Pt_1 svolgendo un'istruttoria sufficientemente analitica sul punto e, di conseguenza, non motivando in sede di aggiudicazione.
4.1. I rilievi della sono finalizzati a mettere in discussione la correttezza di singoli segmenti CP_1 sub-procedimentali, eccependo la mancanza di specifici passaggi da parte della Stazione appaltante, pagina 15 di 22 omettendo, tuttavia, di considerare unitariamente ed in modo sistematico la procedura di gara come unica vicenda orientata ad un risultato.
4.2. La verifica dell'anomalia e della congruità dei costi della manodopera costituisce, senza dubbio, un passaggio fondamentale ed irrinunciabile nell'assegnazione di commesse pubbliche. Essa, proprio per questo, non può risolversi in una mera scansione procedimentale più o meno articolata, ma deve intendersi come centrata sul dialogo tra l'impresa e la stazione appaltante, che ne costituisce il vero momento ineliminabile e funzionale a garantire all'offerente il diritto di illustrare le peculiarità della propria offerta, considerata in modo unitario e non parcellizzato (Cons. St., Sez. III, 27 marzo 2014, n.
1487; Cons. St., Sez. V, 23 gennaio 2018, n. 430; Cons. St., Sez. III, 29 gennaio 2019, n. 726).
4.3. Tale fase sub-procedimentale, dunque, è rispettata non in virtù dell'adozione di formule corrette sul piano meramente formale, ma se ed in quanto risulti dagli atti di gara, eventualmente anche alla luce delle legittime integrazioni illustrate in sede processuale, che la Stazione Appaltante abbia adeguatamente e motivatamente deliberato sulla serietà dell'offerta prima di procedere all'aggiudicazione. Nel caso di specie, la verifica dell'anomalia pare congruamente svolta, anche con riferimento ai costi della manodopera;
di ciò si ha riscontro dalla lettura complessiva degli atti della gara, specialmente del progetto esecutivo, da cui risulta che l'Aggiudicataria ha fatto CP_10 proprie le valutazioni sui costi già adottate dalla Stazione Appaltante negli atti di gara, fatto che assolve alla funzione sia logica che pratica della verifica di anomalia.
4.4. Alla luce di ciò, anche quest'ordine di rilievi della pare centrato su aspetti di tipo più CP_1 formalistico che sostanziale, appuntandosi su scelte di gestione del procedimento che non si sono risolte in alcuna illegittimità degli atti di gara assunti, tutti, peraltro, definitivamente consolidatisi in ragione dell'assenza di qualsiasi impugnazione.
***
5. In tutti i propri atti processuali, riprendendo un rilievo già espresso in sede di contraddittorio procedimentale, la contesta al di non avere adempiuto agli obblighi di informazione CP_1 Pt_1 antimafia previsti dall'art. 91 cod. antimafia. La disposizione onera le stazioni appaltanti di acquisire l'informazione antimafia (art. 84 co. 3 cod. antimafia) prima di stipulare, approvare o autorizzare determinate tipologie di contratti, tra cui quelli per un valore superiore ad € 150.000,00; il successivo pagina 16 di 22 co. 3 dettaglia le modalità di adempimento di tale onere, prevedendo che tale richiesta “deve essere effettuata attraverso la banca dati nazionale unica al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto”, indicando, poi, al comma 4 i contenuti specifici che tale richiesta deve presentare. Unitamente a questo rilievo, può anche essere considerato quello relativo alla dedotta omessa verifica dei requisiti di idoneità morale in capo a taluni degli affidatari di servizi.
5.1. Quanto all'informativa antimafia, il tenore della disposizione pare inequivoco nel senso di descrivere un obbligo positivo in capo alla stazione appaltante rispetto all'acquisizione della documentazione antimafia, dettagliando altresì le modalità attraverso le quali essa deve avvenire: ciò che, peraltro, è logico se si considerano i rilevantissimi interessi pubblicistici che la normativa antimafia presidia, con l'obiettivo di escludere che un imprenditore entri in rapporti con la P.A. allorché sussista, anche solo in via induttiva, il pericolo di un'infiltrazione mafiosa nell'attività economica che esercita (ex multis, Cons. St., Sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758). Così anche per la verifica dell'idoneità morale, che l'art. 80 cod. app. 2016, per come integrato dalle Linee Guida n. 4 e n. 6 di che costituisce un preciso obbligo della Stazione Appaltante. Pt_2
5.2. Il fatto storico dell'omissione deve considerarsi pacifico, perché non contestato dalla Stazione
Appaltante costituita in giudizio, che non ha effettivamente acquisito l'informativa antimafia relativa ad un contratto di subappalto dal valore di € 200.000,00. Del pari, non risulta adeguatamente documentata la procedura di verifica dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 80 cod. app. 2016.
5.3. Il nesso di presupposizione tra tali omissioni e l'invalidità degli atti di gara, tuttavia, non sussiste.
È ormai acquisizione consolidata quella secondo cui nel valutare la legittimità dell'azione pubblica devono considerarsi non tanto le singole azioni, come fossero distinti elementi segmentati ma, piuttosto, il complesso dell'attività e la sua legittimità sostanziale anche in funzione dei risultati. Da ciò il principio giurisprudenziale per cui “si realizza […] l'effetto caducante solo qualora il rapporto di presupposizione che avvince i due provvedimenti sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l'atto successivo si ponga, nell'ambito dello stesso contesto procedimentale, come conseguenza ineluttabile rispetto all'atto precedente, senza necessità di nuove valutazioni di interessi” (Cons. St.,
Sez. V, 7 febbraio 2024, n. 1263; Cons. St., Sez. V, 26 maggio 2015, n. 2611); deve tenersi conto dell'introduzione dell'art. 21-decies l. 241/1990, che descrive l'ipotesi della riedizione di atti pagina 17 di 22 endoprocedimentali illegittimi con salvezza degli effetti dispositivi, sostanzialmente legittimi, dell'atto finale adottato.
5.4. In tema di obblighi infraprocedimentali in materia di contratti, può essere valorizzato l'art. 222 co.
13 del cod. app. 2023, il quale prevede specifiche fattispecie sanzionatorie riservate al potere dell' per sanzionare le omissioni informative delle Stazioni Appaltanti. Da ciò si desume che Pt_2
l'ordinamento tende, e tendeva, a tipizzare come illeciti omissivi autonomamente sanzionati quelli che si riconducono a carenze, ritardi o pretermissioni delle fasi di verifica, senza che ciò si riverberi ex se sulla legittimità della gara nel suo complesso e degli atti che la compongono.
5.5. Quanto sopra vale, ancor di più, in vicende del tipo di quella qui esaminata in cui nessuna contestazione o rilievo è stato mosso da alcuno degli operatori controinteressati alla procedura e in cui, ex post, si può constatare l'efficace spendita delle risorse finanziarie stanziate conformemente alle finalità del finanziamento.
5.6. Si è, dunque, trattato, al più, di inadempimenti meramente formali peraltro occasionatisi in un contesto normativo in cui tali obblighi erano declinati in via generale, lasciando ampia discrezionalità alla Stazione Appaltante sulla scelta in ordine al come adempierli: non erano infatti in alcun modo specificate le modalità attraverso cui le verifiche si sarebbero dovute svolgere. Anche sotto questo aspetto, dunque, i rilievi del sono fondati. Pt_1
***
6. Si esaminano unitariamente anche i profili relativi al possesso del Requisito BII nell'ambito della
Gara Progettazione e del Requisito CII nell'ambito della Gara Progettazione, già precedentemente delineati nella parte in fatto in quanto implicanti la trattazione di analoghe questioni giuridiche.
6.1. La contesta al di essersi discostato dal disposto del Bando, avendo il RUP CP_1 Pt_1 provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti di capacità tecnica ed economica solo in capo alla mandataria dell'ATI aggiudicataria, trascurando la previsione che analogo accertamento sarebbe stato richiesto, almeno in parte, anche rispetto alle mandanti.
6.2. Si rileva preliminarmente che l'art. 48 cod. app. 2016 distingueva tra i raggruppamenti di tipo verticale, ove a uno degli operatori economici era riservata l'esecuzione di specifiche prestazioni di pagina 18 di 22 natura predeterminata e agli altri le prestazioni diverse;
di tipo orizzontale, ove, viceversa, una tale differenziazione non sussisteva e gli operatori riuniti assumevano l'esecuzione di prestazioni equivalenti. Da tale differenziazione discendevano conseguenze in ordine all'ampio margine di discrezionalità lasciato alla stazione appaltante nel prevedere soglie obbligatorie di ripartizione dei requisiti all'interno dell'ATI. Tale assetto è stato profondamente mutato a seguito della sentenza della
Corte di giustizia dell'UE, Sez. IV, 28 aprile 2022, causa C-642/2020, che ha sancito che “imponendo all'impresa mandataria del raggruppamento di operatori economici di eseguire le prestazioni “in misura maggioritaria” rispetto a tutti i membri del raggruppamento […] l'articolo 83, comma 8 del Codice dei contratti pubblici fissa una condizione più rigorosa di quella prevista dalla Direttiva 2014/24, la quale si limita ad autorizzare l'amministrazione aggiudicatrice a prevedere, nel bando di gara, che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente da un partecipante al raggruppamento di operatori economici. Secondo il regime istituito da tale direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di esigere che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente dall'offerente stesso o, se l'offerta è presentata da un raggruppamento, […] da un partecipante a detto raggruppamento”.
6.3. Recependo tale orientamento, il legislatore del 2023 si è risolto nel senso di superare la distinzione tra ATI verticale, orizzontale e misto eliminando, altresì, l'obbligo di prestazione maggioritaria da parte della mandante, così da consentire al raggruppamento la presentazione di un'offerta senza particolari requisiti, ma sulla base del solo mandato collettivo, a condizione che sia comunque indicato quale mandatario con rappresentanza stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 68 co. 1 cod. app. 2023).
6.4. La specificazione in ordine alla ripartizione dei requisiti, seppur legittimamente contenuta nel
Bando di gara al momento in cui essa è stata indetta e si è celebrata, costituisce pertanto una scelta contraria all'approccio pro-concorrenziale e partecipativo adottato dal diritto unionale, esplicitato dalla
Corte di giustizia e, infine, recepito dal legislatore in sede di riforma del Codice degli appalti.
Accogliere la tesi della dunque, avallerebbe un'interpretazione contraria a quella comunitaria CP_1 della normativa primaria, anche di quella vigente ratione temporis al momento della gara.
6.5. Sono, perciò, condivisibili le considerazioni spese da parte attrice volte a sottolineare come la
Stazione Appaltante, mantenendosi nei limiti dell'interpretazione delle clausole del bando, abbia pagina 19 di 22 correttamente optato per l'interpretazione più favorevole all'ampliamento della platea dei concorrenti, provvedendo all'aggiudicazione in favore di un RTI che, nel suo complesso, presentava idonei requisiti di solidità economica e capacità tecnica.
6.6. Tale circostanza, peraltro, al di là della conferma empirica che ha ricevuto dall'assenza di ogni impugnazione da parte dei legittimati e dall'avvenuta esecuzione dell'appalto, viene suffragata negli stessi scritti difensivi della che affrontano profili interpretativi riferiti alla lettura delle CP_1 clausole del Bando di gara senza mai mettere in discussione che il RTI possedesse effettivamente i requisiti per concorrere ad ottenere una commessa a cui poi ha in effetti adempiuto senza contestazioni di sorta.
6.7. Appare, perciò, certamente viziata l'azione provvedimentale della nella parte in cui CP_1 associa a violazioni al più meramente formali l'esercizio di poteri di controllo e sanzione riferibili ad un cattivo uso di pubblici finanziamenti, soprattutto se si considera, come è ben possibile fare nel giudizio ordinario, naturalmente vocato all'esame del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che il vincolo di destinazione impresso agli stanziamenti pubblici è stato, nel caso di specie, non solo rispettato ma pienamente adempiuto.
***
7. Ultimo nucleo di contestazioni si riferisce alla mancata verifica di congruità dell'offerta presentata dal RTI aggiudicatario. Anche in questo caso l'addebito mosso dalla è di tipo procedimentale, CP_1 in quanto si riferisce ad una violazione delle prescrizioni di cui all'art. 97 co. 1 e co. 5 cod. app. 2016.
7.1. Anche su questo punto, si ritiene che il abbia congruamente dato conto, sia, seppur in Pt_1 modo molto sintetico, negli atti di gara che in quelli processuali delle considerazioni svolte rispetto alla verifica di congruità e delle ragioni che lo hanno indotto ad optare per moduli di accertamento più celeri.
7.2. Come rilevato dalla giurisprudenza, anche tale sub-procedimento non è fine a sé stesso, ma ha un valore sostanziale consistente “nella finalità […] di evitare che offerte troppo basse espongano l'amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme, con la conseguente pagina 20 di 22 concreta probabilità di far sorgere contenziosi e ricorsi. L'amministrazione deve, infatti, aggiudicare l'appalto a soggetti che abbiano presentato offerte che, avuto riguardo alle caratteristiche della prestazione richiesta, risultino complessivamente proporzionate sotto il profilo economico all'insieme dei costi, rischi ed oneri che l'esecuzione della prestazione comporta a carico dell'appaltatore con l'aggiunta del normale utile di impresa, affinché la stessa possa rimanere sul mercato” (Cons. St., Sez.
V, 27 settembre 2022, n. 8330). Si tratta, quindi, di una verifica che mira sul piano generale “a garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente perseguito dall'amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell'esecuzione dell'appalto, così che l'esclusione dalla gara dell'offerente per l'anomalia della sua offerta è l'effetto della valutazione (operata dall'amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza rispetto a tale fine da raggiungere” (Cons. St., Sez. V, 23 gennaio 2018, n. 230).
7.3. Non, dunque, un insieme formale e predeterminato di adempimenti cui dare seguito, ma una procedura discrezionale in cui la Stazione Appaltante, con responsabilità definita dall'obbligo di motivazione, agisce in un'ottica di risultato in funzione del rapido ed efficace espletamento della procedura. Da questo punto di vista, è significativo rilevare che il legislatore della riforma ha proprio inteso investire sulla responsabilizzazione delle stazioni appaltanti, superando la disciplina delle soglie di anomalia e prevedendo ampio margine di discrezionalità rispetto all'elaborazione dei criteri per la verifica dell'anomalia stessa (art. 110 co. 1 cod. app. 2023).
7.4. Non merita, dunque, censura, né, a maggior ragione, sanzione la scelta del di procedere Pt_1 con celerità nel passaggio della verifica dell'anomalia, risultando logicamente priva di vizi la motivazione addotta in tal senso negli atti di gara e poi ulteriormente approfondita in quelli processuali, ossia che i partecipanti erano solo due e, soprattutto, che le offerte erano praticamente sovrapponibili ed in linea con altre gare simili.
7.5. Richiedere non meglio precisati, ulteriori e specifici adempimenti formali di controllo appare, perciò, incongruo e contrario al principio generale di divieto di aggravamento dell'istruttoria procedimentale cui il legislatore, sancendolo all'art. 1 L. 241/1990, ha inteso affidare ampia parte nella declinazione del principio costituzionale di buon andamento.
***
pagina 21 di 22 8. Quanto alle spese processuali, pur a fronte della ritenuta fondatezza della domanda attorea, si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese processuali ex art. 92 co. 2 c.p.c..
La ha infatti, a prescindere dai risultati, esperito la propria attività di controllo secondo quanto CP_1 prescritto, muovendo contestazioni che, sia pure in buona parte meramente formali e non incidenti sulla legittimità dell'attività del si sono inserite nell'ambito di questioni giuridiche complesse, Pt_1 declinate in un contesto normativo frastagliato, in evoluzione e non privo di significative e recenti evoluzioni interpretative. Ciò integra il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni con cui Corte cost.
19 aprile 2018, n. 77 ha integrato il disposto dell'art. 92 co. 2 c.p.c. per superare il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento delle domande del accerta e dichiara l'insussistenza del Parte_1 diritto della nei confronti del Controparte_1 Pt_1
a) a revocare parzialmente il contributo a fondo perduto e richiedere la restituzione di € 55.544,40;
b) a revocare e richiedere il rimborso anticipato, nella misura di € 74.059,20, del finanziamento deliberato, e di ogni diritto di credito della nei confronti del Controparte_1 Parte_1 conseguente al decreto n. 17340 del 29.11.2022 (identificativo atto n. 1338) della NE
[...]
Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima, oggetto di disapplicazione.
2) Compensa le spese processuali.
Milano, 23 luglio 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Mario Nicolini, M.O.T. nominato con d.m. 04.04.2025.
pagina 22 di 22