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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/12/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1230/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. CO AS Presidente
Dott.ssa NA Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott. Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1230/23 R.G.
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv Castiglione Giuseppe Donato come da mandato in atti
Appellante
contro
:
, nata a [...] il giorno 1 agosto 1955, c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall' avv. Renato LA ROSA, come da mandato in C.F._2 atti
Appellata
Controparte_2 appellato
In fatto e in diritto
Con atto di citazione del 21 settembre 2023, notificato il 3 ottobre 2023, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n°3693/2023 con cui il Tribunale di Catania:
- rigettava la sua domanda di accertamento del confine esistente tra il terreno di proprietà dei convenuti - e - e il fondo di proprietà di e tale Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
, rispettivamente identificati al catasto terreni del Comune di Sant'Agata Li TT al Persona_2 foglio 3, particella 560 e al foglio 3 particella 563;
- la condannava alle spese di lite che liquidava in complessivi € 3.809,00, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Con il primo motivo di gravame contestava l'assunto del primo giudice secondo il quale essa appellante non aveva fornito prova in ordine alla propria richiesta (rilevando che, anzi, che risultava palese l'assoluta certezza del confine tra i fondi oggetto di causa ) e con il secondo motivo si doleva che il primo giudice non avesse ammesso CTU ritenendola esplorativa.
Concludeva ribadendo la richiesta di accertamento del confine già dedotta in prime cure e la condanna dei convenuti Sig.ri e al rilascio in suo favore della porzione di Controparte_2 Controparte_1 terreno indebitamente occupata nonché al risarcimento del patito danno. In via istruttoria reiterava la richiesta di CTU.
Si costituiva che chiedeva la conferma della sentenza appellata atteso che Controparte_1
l'appellante aveva nei fatti confessato che il confine erada ritenere certo. Chiedeva quindi la declaratoria di inammissibilità del gravame nonché di infondatezza dello stesso e la condanna della ai sensi dell'art. 96, co. 3, del c.p.c., per lite temeraria da quantificare in E. 5000,00. Pt_1
Nessuno si costituiva per . Controparte_2
All'esito della prima udienza di comparizione la Corte con ordinanza del 16 maggio 2024:
- rilevava la nullità della notifica effettuata a (già contumace in primo grado) Controparte_2 dell'atto di citazione in appello eseguita con il rito degli irreperibili, senza dare prova dell'espletamento delle necessarie ricerche;
- ordinava il rinnovo della stessa dando prova dell'espletamento delle necessarie ricerche presso l'Ufficio consolare d'Italia in Svizzera, atteso che dall'allegato certificato di residenza storico del 18 ottobre 2023 del Comune di Sant'Agata Li TT emergeva che al momento della notifica il destinatario era già trasferito da diversi anni all'estero (in Svizzera) risultando cancellato dall'Anagrafe della popolazione residente nel detto Comune sin dal 18/02/1979;
- rinviava al 17 febbraio 2025. Tuttavia in data 15.1.2025 l'avvocato Vincenzo Drago difensore della appellante depositava istanza di interruzione del processo per l'intervenuta sua sospensione dall'esercizio della professione forense con efficacia dal 16/10/2024 per anni uno, di talchè la Corte con decreto del 24/1/2025 dichiarava l'interruzione del processo.
Indi in data 6/2/2025 l'avv.to Drago depositava altresì atto con il quale dichiarava di rinunciare al mandato e in data 13/2/2025 si costituiva per l'appellante il nuovo procuratore nella persona dell'Avv.to Giuseppe Donato Castiglione.
Nella medesima data del 13/2/2025 l'Avv.to Castiglione depositava l'atto di citazione in appello notificato dal precedente procuratore avv.to Drago in data 30 luglio 2024 presso l'ultimo domicilio di identificato in Sant'Agata Li TT. Controparte_2
Con atto del 10/3/2025 il nuovo procuratore dell'appellante depositava ricorso per la riassunzione del processo interrotto giusta provvedimento del 24 gennaio 2025 chiedendo di voler ordinare alla competente cancelleria di non tenere conto della comparsa di costituzione di nuovo procuratore da lui depositata il 13/02/2025, giacché avvenuta all'insaputa, anche da parte della predetta , Pt_1 dell'istanza di interruzione depositata dall'avv. Vincenzo Drago il 15.1.2025 con visibilità nel fascicolo dal giorno successivo.
Pertanto la Corte con decreto del 26 Marzo 2025 visto l'art 303 c.p.c. fissava per la comparizione delle parti innanzi al Collegio l'udienza del giorno 29 settembre 2025.
Con atto del 16 maggio 2025 il nuovo procuratore dell'appellante chiedeva alla Corte di differire il termine per la notifica dato con il predetto decreto del 26 Marzo 2025 onde consentire la notifica a con il rito degli irreperibili dato che le ricerche effettuate presso il in Controparte_2 Parte_2
Svizzera non avevano dato esito.
La Corte con provvedimento del 21 maggio 2025 specificava che l'atto riassuntivo non andava notificato al contumace, ferma restando la necessità all'udienza già fissata del 29 settembre 2025 di verificare se la notifica dell'atto di appello (o meglio il rinnovo della stessa) fosse stata eseguita correttamente al CP_2
In data 18 settembre l'udienza del 29 settembre veniva differita al 6 ottobre 2025.
In data 30 settembre l'avv.to Castiglione depositava l'atto di riassunzione notificato alla appellata.
Indi all'udienza del 6 ottobre 2025 la parte appellata eccepiva la nullità del rinnovo della notifica dell'atto di appello a . Controparte_2
La Corte concedeva dunque termine per note alle parti per interloquire sulla eccepita nullità e rinviava all'udienza del 1 dicembre 2025. All'udienza del 1 dicembre 2025 la causa veniva posta in riserva ordinanza e di poi rinviata per decisione all'udienza del 22 dicembre 2025 con termine per note conclusive, udienza in cui veniva posta in decisione.
Ciò posto in linea di fatto deve dirsi che la causa deve essere dichiarata estinta.
E, invero, il rinnovo della notifica è avvenuto in data 30 luglio 2024 presso il domicilio di sant'Agata
Li TT che tuttavia non era l'ultimo domicilio conosciuto dell'appellato poiché l'ultima residenza nota del destinatario, documentata dal certificato di residenza storico del 18 ottobre 2023 era in
SVIZZERA, nel Comune di RÜDERSWIL e non, sicuramente, a SANT'AGATA LI BATTIATI (CT) da cui risulta che il non risiede più da almeno trent'anni. CP_2
Tale conclusione emerge chiaramente dal certificato già in atti, che è certamente già utile ad acclarare tale dato atteso che – peraltro – la produzione di un nuovo certificato storico non è affatto necessaria in sede di rinnovo della notifica.
Peraltro anche la Corte nell'ordinare le nuove ricerche del destinatario (cfr: Ordinanza collegiale del
9 maggio 2024 /16 maggio 2024) aveva onerato l'odierna appellante ad espletare ulteriori ricerche presso il competente in SVIZZERA, così chiaramente indicando che Controparte_3 colà doveva essere individuato l'ultimo domicilio (elemento che emergeva inconfutabilmente dagli atti e che rendeva assolutamente prevedibile che una ulteriore notifica al domicilio di Sant'Agata li
TT sarebbe stato vano, come poi verificatosi).
Data la nullità del procedimento notificatorio sopra indicato e considerato che la rinnovazione della notifica non è stata di conseguenza effettuata entro il termine già concesso, la causa va dichiarata estinta.
E' infatti noto che il termine concesso dal giudice per il rinnovo della notifica nulla o mancate ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. ha natura perentoria, con l'effetto che la sua inosservanza non solo non
è suscettibile di ulteriore rinnovazione ma determina l'estinzione del processo, provvedimento che, nel giudizio di impugnazione relativo a cause inscindibili, si traduce nella pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 331, comma 2, cod. proc. civ. . (cfr. Cass. ordinanza n. 28080 del 5 ottobre 2023).
Infine, non può essere disposta la condanna dell'appellante ex art 96 cpc come chiesto dalla parte appellata atteso il tenore della decisione.
Le spese seguono la soccombenza della parte appellante.
Esse si liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex
D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), con l'esclusione della fase istruttoria che va liquidata seguendo i valori minimi della tariffa, in mancanza di una specifica attività istruttoria, e tenendo conto del valore della causa (compreso nello scaglione tra €. 5.201,00 ad €. 26.000,00). 9. - Atteso il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
Definitivamente decidendo
Dichiara l'estinzione del processo.
Condanna al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente giudizio che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato
(di cui euro 1.134,00 per fase di studio;
euro 921,00 per fase introduttiva;
euro 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 23.12.25
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa NA Lo Iacono Dott. CO AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. CO AS Presidente
Dott.ssa NA Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott. Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1230/23 R.G.
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv Castiglione Giuseppe Donato come da mandato in atti
Appellante
contro
:
, nata a [...] il giorno 1 agosto 1955, c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall' avv. Renato LA ROSA, come da mandato in C.F._2 atti
Appellata
Controparte_2 appellato
In fatto e in diritto
Con atto di citazione del 21 settembre 2023, notificato il 3 ottobre 2023, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n°3693/2023 con cui il Tribunale di Catania:
- rigettava la sua domanda di accertamento del confine esistente tra il terreno di proprietà dei convenuti - e - e il fondo di proprietà di e tale Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
, rispettivamente identificati al catasto terreni del Comune di Sant'Agata Li TT al Persona_2 foglio 3, particella 560 e al foglio 3 particella 563;
- la condannava alle spese di lite che liquidava in complessivi € 3.809,00, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Con il primo motivo di gravame contestava l'assunto del primo giudice secondo il quale essa appellante non aveva fornito prova in ordine alla propria richiesta (rilevando che, anzi, che risultava palese l'assoluta certezza del confine tra i fondi oggetto di causa ) e con il secondo motivo si doleva che il primo giudice non avesse ammesso CTU ritenendola esplorativa.
Concludeva ribadendo la richiesta di accertamento del confine già dedotta in prime cure e la condanna dei convenuti Sig.ri e al rilascio in suo favore della porzione di Controparte_2 Controparte_1 terreno indebitamente occupata nonché al risarcimento del patito danno. In via istruttoria reiterava la richiesta di CTU.
Si costituiva che chiedeva la conferma della sentenza appellata atteso che Controparte_1
l'appellante aveva nei fatti confessato che il confine erada ritenere certo. Chiedeva quindi la declaratoria di inammissibilità del gravame nonché di infondatezza dello stesso e la condanna della ai sensi dell'art. 96, co. 3, del c.p.c., per lite temeraria da quantificare in E. 5000,00. Pt_1
Nessuno si costituiva per . Controparte_2
All'esito della prima udienza di comparizione la Corte con ordinanza del 16 maggio 2024:
- rilevava la nullità della notifica effettuata a (già contumace in primo grado) Controparte_2 dell'atto di citazione in appello eseguita con il rito degli irreperibili, senza dare prova dell'espletamento delle necessarie ricerche;
- ordinava il rinnovo della stessa dando prova dell'espletamento delle necessarie ricerche presso l'Ufficio consolare d'Italia in Svizzera, atteso che dall'allegato certificato di residenza storico del 18 ottobre 2023 del Comune di Sant'Agata Li TT emergeva che al momento della notifica il destinatario era già trasferito da diversi anni all'estero (in Svizzera) risultando cancellato dall'Anagrafe della popolazione residente nel detto Comune sin dal 18/02/1979;
- rinviava al 17 febbraio 2025. Tuttavia in data 15.1.2025 l'avvocato Vincenzo Drago difensore della appellante depositava istanza di interruzione del processo per l'intervenuta sua sospensione dall'esercizio della professione forense con efficacia dal 16/10/2024 per anni uno, di talchè la Corte con decreto del 24/1/2025 dichiarava l'interruzione del processo.
Indi in data 6/2/2025 l'avv.to Drago depositava altresì atto con il quale dichiarava di rinunciare al mandato e in data 13/2/2025 si costituiva per l'appellante il nuovo procuratore nella persona dell'Avv.to Giuseppe Donato Castiglione.
Nella medesima data del 13/2/2025 l'Avv.to Castiglione depositava l'atto di citazione in appello notificato dal precedente procuratore avv.to Drago in data 30 luglio 2024 presso l'ultimo domicilio di identificato in Sant'Agata Li TT. Controparte_2
Con atto del 10/3/2025 il nuovo procuratore dell'appellante depositava ricorso per la riassunzione del processo interrotto giusta provvedimento del 24 gennaio 2025 chiedendo di voler ordinare alla competente cancelleria di non tenere conto della comparsa di costituzione di nuovo procuratore da lui depositata il 13/02/2025, giacché avvenuta all'insaputa, anche da parte della predetta , Pt_1 dell'istanza di interruzione depositata dall'avv. Vincenzo Drago il 15.1.2025 con visibilità nel fascicolo dal giorno successivo.
Pertanto la Corte con decreto del 26 Marzo 2025 visto l'art 303 c.p.c. fissava per la comparizione delle parti innanzi al Collegio l'udienza del giorno 29 settembre 2025.
Con atto del 16 maggio 2025 il nuovo procuratore dell'appellante chiedeva alla Corte di differire il termine per la notifica dato con il predetto decreto del 26 Marzo 2025 onde consentire la notifica a con il rito degli irreperibili dato che le ricerche effettuate presso il in Controparte_2 Parte_2
Svizzera non avevano dato esito.
La Corte con provvedimento del 21 maggio 2025 specificava che l'atto riassuntivo non andava notificato al contumace, ferma restando la necessità all'udienza già fissata del 29 settembre 2025 di verificare se la notifica dell'atto di appello (o meglio il rinnovo della stessa) fosse stata eseguita correttamente al CP_2
In data 18 settembre l'udienza del 29 settembre veniva differita al 6 ottobre 2025.
In data 30 settembre l'avv.to Castiglione depositava l'atto di riassunzione notificato alla appellata.
Indi all'udienza del 6 ottobre 2025 la parte appellata eccepiva la nullità del rinnovo della notifica dell'atto di appello a . Controparte_2
La Corte concedeva dunque termine per note alle parti per interloquire sulla eccepita nullità e rinviava all'udienza del 1 dicembre 2025. All'udienza del 1 dicembre 2025 la causa veniva posta in riserva ordinanza e di poi rinviata per decisione all'udienza del 22 dicembre 2025 con termine per note conclusive, udienza in cui veniva posta in decisione.
Ciò posto in linea di fatto deve dirsi che la causa deve essere dichiarata estinta.
E, invero, il rinnovo della notifica è avvenuto in data 30 luglio 2024 presso il domicilio di sant'Agata
Li TT che tuttavia non era l'ultimo domicilio conosciuto dell'appellato poiché l'ultima residenza nota del destinatario, documentata dal certificato di residenza storico del 18 ottobre 2023 era in
SVIZZERA, nel Comune di RÜDERSWIL e non, sicuramente, a SANT'AGATA LI BATTIATI (CT) da cui risulta che il non risiede più da almeno trent'anni. CP_2
Tale conclusione emerge chiaramente dal certificato già in atti, che è certamente già utile ad acclarare tale dato atteso che – peraltro – la produzione di un nuovo certificato storico non è affatto necessaria in sede di rinnovo della notifica.
Peraltro anche la Corte nell'ordinare le nuove ricerche del destinatario (cfr: Ordinanza collegiale del
9 maggio 2024 /16 maggio 2024) aveva onerato l'odierna appellante ad espletare ulteriori ricerche presso il competente in SVIZZERA, così chiaramente indicando che Controparte_3 colà doveva essere individuato l'ultimo domicilio (elemento che emergeva inconfutabilmente dagli atti e che rendeva assolutamente prevedibile che una ulteriore notifica al domicilio di Sant'Agata li
TT sarebbe stato vano, come poi verificatosi).
Data la nullità del procedimento notificatorio sopra indicato e considerato che la rinnovazione della notifica non è stata di conseguenza effettuata entro il termine già concesso, la causa va dichiarata estinta.
E' infatti noto che il termine concesso dal giudice per il rinnovo della notifica nulla o mancate ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. ha natura perentoria, con l'effetto che la sua inosservanza non solo non
è suscettibile di ulteriore rinnovazione ma determina l'estinzione del processo, provvedimento che, nel giudizio di impugnazione relativo a cause inscindibili, si traduce nella pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 331, comma 2, cod. proc. civ. . (cfr. Cass. ordinanza n. 28080 del 5 ottobre 2023).
Infine, non può essere disposta la condanna dell'appellante ex art 96 cpc come chiesto dalla parte appellata atteso il tenore della decisione.
Le spese seguono la soccombenza della parte appellante.
Esse si liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex
D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), con l'esclusione della fase istruttoria che va liquidata seguendo i valori minimi della tariffa, in mancanza di una specifica attività istruttoria, e tenendo conto del valore della causa (compreso nello scaglione tra €. 5.201,00 ad €. 26.000,00). 9. - Atteso il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
Definitivamente decidendo
Dichiara l'estinzione del processo.
Condanna al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente giudizio che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato
(di cui euro 1.134,00 per fase di studio;
euro 921,00 per fase introduttiva;
euro 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 23.12.25
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa NA Lo Iacono Dott. CO AS