CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 511/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI NZ FABIO, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 742/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12166/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 30/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239006140644000 IRPEF-ALIQUOTE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239006140644000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239006140644000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120040133120975000 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120019570457000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6065/2025 depositato il
14/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado notificato il 21.12.2023, Resistente_1 impugnò l'intimazione di pagamento n. 07120239006140644000 per Iva e Irap emesso dalla Agenzia delle Entrate della CO notificata il 3/11/2023 relativa a due cartelle di pagamento relative imposte anno 2000 e
2008, lamentando la mancata notifica delle cartelle presupposte asseritamente notificate in data 18/1/2005 per la cartella n. 07120040133120975000 ed in data 31/1/2012 per la cartella n. 07120120019570457000
e la loro intervenuta prescrizione.
Controdedusse l'ADER, sostenendo la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento, in quanto tempestivamente notificate in data 18/1/2005 e 31/1/2012, nonché il mancato decorso della prescrizione a fronte degli atti interruttivi della prescrizione con altro atto di intimazione n. 07120169043252930000 in data 3/5/2017 ed a seguire l'atto di intimazione oggetto di impugnativa nel presente giudizio.
Il Giudice di primo grado accolse il ricorso limitatamente alla cartella n. 07120040133120975000 ritenendo non provato il perfezionamento della notifica del 18.1.2005, in difetto di prova della notifica della raccomandata informativa a seguito di notifica avvenuta ai sensi dell'art. 139 del c.p.c. a persona addetta alla casa. Il Giudice di primo grado respinse il ricorso con riferimento alla cartella n. 07120120019570457000 ritenendo corretta la notifica, e compensò le spese.
Avverso tale sentenza l'Ufficio ha proposto appello per la parte in cui è risultato soccombente, cioè con riferimento alla cartella n. 07120040133120975000. L'Ufficio ha sostenuto che, essendo la cartella notificata in data 18/1/2005, non era ratione temporis applicabile il comma b-bis) dell'art. 60 dpr 600/73, inserito dall'articolo 37, comma 27, lettera a), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223. in base al quale «se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata». Quindi non occorreva l'invio della raccomandata informativa. Inoltre l'Ufficio ha sostenuto che non è decorsa la prescrizione decennale, in quanto è stata notificata intimazione di pagamento in data 3.5.2017.
Si è costituito il contribuente chiedendo il rigetto dell'appello.
All'esito della camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello è fondato.
In via preliminare, premesso che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato in data
21.12.2023 per cui non opera la preclusione della produzione di nuovi documenti in appello prevista dalla riforma entrata in vigore il 4.1.2024, va evidenziato che i documenti indispensabili per decidere sono stati comunque già prodotti in primo grado.
La cartella n. 07120040133120975000 è stata notificata in data 18/1/2005 ai sensi dell'art. 139 del c.p.c. a persona addetta alla casa. Solo con l'articolo 37, comma 27, lettera a), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 è stato inserito nell'art. 60 d.p.r. n. 600/73 il comma b-bis) dell'art. 60 dpr 600/73, in base al quale «se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata». Quindi il citato comma b-bis) non è ratione temporis applicabile alla notifica per cui è causa, effettuata in data 18.1.2005; piuttosto, nel caso in esame trova applicazione la regola ordinaria dell'art. 139 c.p.c., secondo cui l'invio della raccomandata informativa è necessario in caso di notifica al portiere, ma non in caso di notifica con consegna a persona convivente (cfr. la sentenza di questa Corte, udienza del 11.10.2019, RG 7947/18).
Inoltre, premessa la natura erariale del tributo, non è decorsa la prescrizione decennale, in quanto è stata notificata intimazione di pagamento in data 3.5.2017, non impugnata, così interrompendo la prescrizione, successivamente non maturata fino alla impugnata intimazione di pagamento notificata il 3.11.2023.
3. Dunque il Collegio accoglie l'appello, risultando quindi l'impugnata intimazione di pagamento integralmente valida.
4. Le spese di lite del doppio grado di giudizio di appello seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello e per l'effetto respinge integralmente l'originario ricorso;
condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellatnte, liquidandole in euro 1.000,00 per il primo grado e in euro 1.500,00 per il grado di appello, oltre accessori di legge.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI NZ FABIO, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 742/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12166/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 30/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239006140644000 IRPEF-ALIQUOTE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239006140644000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239006140644000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120040133120975000 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120019570457000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6065/2025 depositato il
14/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado notificato il 21.12.2023, Resistente_1 impugnò l'intimazione di pagamento n. 07120239006140644000 per Iva e Irap emesso dalla Agenzia delle Entrate della CO notificata il 3/11/2023 relativa a due cartelle di pagamento relative imposte anno 2000 e
2008, lamentando la mancata notifica delle cartelle presupposte asseritamente notificate in data 18/1/2005 per la cartella n. 07120040133120975000 ed in data 31/1/2012 per la cartella n. 07120120019570457000
e la loro intervenuta prescrizione.
Controdedusse l'ADER, sostenendo la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento, in quanto tempestivamente notificate in data 18/1/2005 e 31/1/2012, nonché il mancato decorso della prescrizione a fronte degli atti interruttivi della prescrizione con altro atto di intimazione n. 07120169043252930000 in data 3/5/2017 ed a seguire l'atto di intimazione oggetto di impugnativa nel presente giudizio.
Il Giudice di primo grado accolse il ricorso limitatamente alla cartella n. 07120040133120975000 ritenendo non provato il perfezionamento della notifica del 18.1.2005, in difetto di prova della notifica della raccomandata informativa a seguito di notifica avvenuta ai sensi dell'art. 139 del c.p.c. a persona addetta alla casa. Il Giudice di primo grado respinse il ricorso con riferimento alla cartella n. 07120120019570457000 ritenendo corretta la notifica, e compensò le spese.
Avverso tale sentenza l'Ufficio ha proposto appello per la parte in cui è risultato soccombente, cioè con riferimento alla cartella n. 07120040133120975000. L'Ufficio ha sostenuto che, essendo la cartella notificata in data 18/1/2005, non era ratione temporis applicabile il comma b-bis) dell'art. 60 dpr 600/73, inserito dall'articolo 37, comma 27, lettera a), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223. in base al quale «se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata». Quindi non occorreva l'invio della raccomandata informativa. Inoltre l'Ufficio ha sostenuto che non è decorsa la prescrizione decennale, in quanto è stata notificata intimazione di pagamento in data 3.5.2017.
Si è costituito il contribuente chiedendo il rigetto dell'appello.
All'esito della camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello è fondato.
In via preliminare, premesso che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato in data
21.12.2023 per cui non opera la preclusione della produzione di nuovi documenti in appello prevista dalla riforma entrata in vigore il 4.1.2024, va evidenziato che i documenti indispensabili per decidere sono stati comunque già prodotti in primo grado.
La cartella n. 07120040133120975000 è stata notificata in data 18/1/2005 ai sensi dell'art. 139 del c.p.c. a persona addetta alla casa. Solo con l'articolo 37, comma 27, lettera a), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 è stato inserito nell'art. 60 d.p.r. n. 600/73 il comma b-bis) dell'art. 60 dpr 600/73, in base al quale «se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata». Quindi il citato comma b-bis) non è ratione temporis applicabile alla notifica per cui è causa, effettuata in data 18.1.2005; piuttosto, nel caso in esame trova applicazione la regola ordinaria dell'art. 139 c.p.c., secondo cui l'invio della raccomandata informativa è necessario in caso di notifica al portiere, ma non in caso di notifica con consegna a persona convivente (cfr. la sentenza di questa Corte, udienza del 11.10.2019, RG 7947/18).
Inoltre, premessa la natura erariale del tributo, non è decorsa la prescrizione decennale, in quanto è stata notificata intimazione di pagamento in data 3.5.2017, non impugnata, così interrompendo la prescrizione, successivamente non maturata fino alla impugnata intimazione di pagamento notificata il 3.11.2023.
3. Dunque il Collegio accoglie l'appello, risultando quindi l'impugnata intimazione di pagamento integralmente valida.
4. Le spese di lite del doppio grado di giudizio di appello seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello e per l'effetto respinge integralmente l'originario ricorso;
condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellatnte, liquidandole in euro 1.000,00 per il primo grado e in euro 1.500,00 per il grado di appello, oltre accessori di legge.