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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 03/07/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Rieti, in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 975 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, nata il [...] a [...] e residente a [...]
8, elettivamente domiciliata in Roma (RM), Via Nomentana n. 63, presso lo studio dell'Avv.
AC DI del foro di Roma, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della Sede di Rieti, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Ruperto;
CP_1
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, ha adito il Tribunale di Rieti, in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, deducendo di aver presentato in data 30 settembre 2021 domanda per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge n.
222/1984, istanza oggetto di respingimento amministrativo in data 13 giugno 2022.
Ritenuta ingiusta la determinazione dell' parte ricorrente ha depositato ricorso giudiziale CP_1 in sede di a.t.p. dove si è costituito l' contestando la sussistenza in capo all'istante del CP_1
requisito sanitario.
Nell'ambito del procedimento è stata disposta CTU medico legale che ha concluso per la insussistenza del relativo requisito.
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, di “Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 30.09.2021 o dalla data che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Si è costituito l' , il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancanza di CP_1 specifiche contestazioni sollevate dalla ricorrente;
sempre in via preliminare, l ha CP_1
eccepito l'intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3 del d.l. 269/03; nel merito, parte resistente ha dedotto la infondatezza della domanda ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice, sulla base delle contestazioni di cui al ricorso in opposizione, ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali.
In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall' tenuto conto CP_1
della formulazione di specifiche contestazioni da parte della ricorrente.
2 Parimenti, va rigettata l'eccezione di decadenza legale in quanto, a fronte di una determinazione amministrativa negativa del 13 giugno 2022, la ha depositato il Pt_1
ricorso giudiziale per a.t.p. in data 3 agosto 2022, entro il termine semestrale.
Nel merito, la domanda è infondata.
In via introduttiva deve essere ribadito che nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., sia nella fase di istruzione preventiva che nella successiva ed eventuale fase di merito, il thema decidendum è costituito esclusivamente dall'accertamento della sussistenza o meno del requisito sanitario che dà diritto alla prestazione richiesta (cfr. Cass. civ. sez. lav., 8 aprile 2019, n. 9755).
Ciò posto, la domanda va rigettata.
In sede di rinnovo delle operazioni peritali il c.t.u., premesso che la ricorrente è affetta da
“Anoressia Nervosa e Disturbo Depressivo reattivo con aspetti emozionali misti ed ansia non in terapia farmacologica (cod. 2205 punteggio fisso 25)” nonché da “Rachialgia Lombare con Ernia discale L1-L2 e aterolistesi L4 e spondilo-discoartrosi L1- L2-L3 e scoliosi gonalgia dx (cod.7010 punteggio Min-Max 31-40)”, ha affermato che la signora Parte_1
presenta un quadro morboso tale da poter essere valutato nella misura del 55% e
[...]
che tale menomazione non è di entità tale da integrare il requisito richiesto per la concessione dei benefici economici previsti dall'art. 1 della legge 222/1984.
Più in dettaglio, il consulente ha concluso come segue: “In considerazione dell'età della ricorrente e della sua storia lavorativa (Operatrice Ausiliare Asilo Nido) si può affermare che nessuna delle infermità rilevate appare interferire significativamente con l'attività lavorativa svolta.
Infatti, la signora presenta patologie osteoarticolari con modesta Parte_1 ripercussione funzionale anche per l'assenza di documentazione neurologiche e fisiatriche che comprovino una grave limitazione funzionale articolare nello svolge attività lavorative di tipo manuale o consone alle sue attitudini.
Inoltre, il Disturbo Depressivo non è una Depressione Endogeno ma reattiva ad una patologia di Disturbi Alimentari (Anoressia) per la quale la signora non è in cura Parte_1 presso specialisti e non assume alcuna terapia”.
3 Alla luce delle analitiche argomentazioni di cui sopra, dunque, la causa deve essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Pertanto, la domanda relativa al requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge n. 222/1984, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente rigettata.
Le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P . Q . M .
Il Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Rieti, 3 luglio 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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