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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/12/2024, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI PARMA
SEZ. I così composto: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena giudice relatore-estensore dott.ssa Angela Casalini giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2171/2021 R.G. vertente tra
, elettivamente domiciliato in Pavia, Viale Libertà n. 25, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Michele Iacovone, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso
- ricorrente -
e
, elettivamente domiciliata in Parma, via G. e G. Sicuri n. 60/A, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Laura Fragni, che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- resistente - con l'intervento del PM presso il Tribunale di Parma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI:
All'udienza del 9 ottobre 2024, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni che devono intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento, richiamando, quanto alla parte in fatto, lo svolgimento del processo già riportato nella sentenza parziale n. 191/2022 pronunciata da questo
Tribunale in data 26 gennaio 2022, pubblicata il successivo 11 febbraio 2022, e ripercorrendo anche l'iter processuale successivo alla pronuncia della predetta sentenza.
1 Con ricorso depositato in data 3 giugno 2021, – premesso che aveva contratto Parte_1
matrimonio con in CO EL GA (FG) il 30 ottobre 2003, dalla cui unione era Controparte_1
nato in data [...] il figlio – chiedeva che fosse pronunciata la separazione Per_1
personale dei coniugi con addebito a carico della moglie.
A sostegno del ricorso, lo esponeva che il rapporto matrimoniale era entrato in crisi nel 2020, Pt_1
anno in cui la moglie aveva manifestato un palese cambiamento nel proprio stile di vita, iniziando a curare in maniera maniacale il proprio aspetto fisico, ad intrattenersi in lunghe telefonate sul proprio cellulare anche in orario serale, a fare largo uso dei social network (Facebook e Instagram). La situazione era degenerata allorché nel mese di maggio 2020 egli aveva ascoltato un messaggio vocale ambiguo inviato al cellulare della moglie da parte di un collega. Nella medesima occasione aveva scoperto che la moglie aveva creato con alcuni colleghi di lavoro, tra cui tale un Persona_2
gruppo whatsapp su cui venivano scambiati numerosi messaggi, dal contenuto non proprio amicale.
Sempre nella medesima occasione aveva anche rinvenuto sul cellulare della moglie una foto che la ritraeva abbracciata con il collega di lavoro Allegava il ricorrente che la moglie non Persona_2
aveva manifestato alcuna volontà di ritornare sui suoi passi, ma anzi, dopo la scoperta da parte sua del tradimento, si era mostrata determinata a separarsi, tanto da chiedergli più volte di lasciare la casa coniugale.
Tanto esposto, il ricorrente concludeva chiedendo, oltre alla pronuncia di separazione personale dei coniugi con addebito alla l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione CP_1 prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale sita in Parma, via De Filippo n.2, la corresponsione da parte della moglie di un contributo di mantenimento per il figlio di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la resistente , associandosi alla domanda di separazione, ma instando per Controparte_1
il rigetto della domanda di addebito. La negava di aver mai tradito il marito e allegava che il CP_1
matrimonio era entrato in crisi ormai da diversi anni, a causa della profonda incompatibilità caratteriale sussistente tra i coniugi. A dire della resistente, la causa del fallimento del matrimonio andava individuata nel carattere prepotente e irascibile del marito, avvezzo a scaricare le proprie tensioni lavorative sul nucleo familiare e a imporre la propria volontà. La coppia, per imposizione del marito, aveva sempre fatto le vacanze presso l'abitazione dei genitori dello creando in lei un grave Pt_1
disagio, in quanto non si sentiva libera di togliere la protesi che portava, poiché focomelica. Addirittura il marito, durante il look down, mentre era intento nello studio per la preparazione di un concorso, le aveva imposto di andare a lavorare in smart working in cantina, in quanto era disturbato dalla sua presenza in casa.
2 Esponeva la resistente che nell'aprile 2021, ella era rimasta turbata alla vista di un messaggio sul cellulare del marito, inviato dalla dott.ssa psicoterapeuta. Richieste delle spiegazioni al Persona_3
marito, questi aveva negato di aver iniziato il percorso di terapia e aveva dunque lasciato spazio all'ipotesi che intrattenesse una relazione extraconiugale.
Tanto esposto, la domandava che fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio minore, con CP_1
collocazione prevalente presso di sé; che la casa coniugale fosse a lei assegnata;
che fosse posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 450,00 per il mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese di carattere straordinario. Domandava infine che fosse Per_1 previsto l'obbligo in capo a ciascun coniuge di provvedere al pagamento del 50% delle rate del mutuo della casa coniugale.
All'udienza presidenziale comparivano entrambi i coniugi e veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione.
Con provvedimento depositato in data 19 ottobre 2021, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori nell'interesse della prole e dei coniugi ed in particolare disponeva l'affidamento condiviso del minore con collazione prevalente presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale sita in via De Filippo n.2, Parma. Poneva a carico dello l'obbligo di Pt_1
corrispondere la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento per il figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Nominato il Giudice Istruttore, all'udienza del 19 gennaio 2022 le parti concordemente chiedevano che la causa venisse rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione.
Il Tribunale, con sentenza parziale n. 191/2022, dichiarava la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Assunte le prove testimoniali articolate dalle parti e acquisita la documentazione fiscale delle stesse, all'udienza del 9 ottobre 2024 la causa veniva nuovamente rimessa alla decisione del Collegio, con concessione del termine ridotto di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di un ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle repliche.
*****
Il Tribunale ha già emesso sentenza di separazione tra le parti, sicché il thema decidendum è oggi circoscritto alle questioni relative all'addebito della separazione, all'assegnazione della casa coniugale e al mantenimento del figlio , divenuto maggiorenne nelle more del presente giudizio. Sicchè Per_1
nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento e alla sua collocazione.
1. Sulla domanda di addebito della separazione.
3 Quanto alla domanda di addebito formulata dallo va rammentato in linea generale e astratta Pt_1 che grava sulla parte richiedente l'onere di dimostrare la violazione degli obblighi coniugali (nel caso di specie l'obbligo di fedeltà), mentre l'altra parte, che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, deve provare le circostanze su cui si fonda tale eccezione (Cass. ordinanz,
18 dicembre 2023, n. 35296). Inoltre, va evidenziato che l'addebitabilità della separazione è subordinata alla prova del collegamento tra la crisi coniugale e il comportamento oggettivamente trasgressivo di uno dei coniugi;
pertanto, deve essere dimostrato il nesso di causalità tra tali violazioni ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza (Cass. sentenza, 28 settembre 2001, n.12130;
Cass. sent., 14 febbraio 2012, n.2059). Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Fatta tale precisazione, nella specie i coniugi hanno offerto al giudizio del Collegio versioni assolutamente contrastanti circa i motivi che hanno determinato l'impossibilità di prosecuzione della convivenza.
Lo l'ha motivata adducendo che nel corso della vita matrimoniale la moglie avrebbe Pt_1
intrapreso una relazione extraconiugale con un collega di lavoro, tale Persona_2
A supporto dei propri assunti lo ha prodotto una relazione investigativa redatta dalla “PG Pt_1
Investigazioni di ” da cui si evince che nelle giornate del 30 settembre 2020, del Persona_4
3 ottobre 2020, del 10 ottobre 2020, la si è recata presso lo stabile condominiale di via Bruno CP_1
Visentini n. 6, presso cui vive il presunto amante , ove si è intrattenuta per circa 30/40 Persona_2
minuti per volta. Inoltre, lo ha prodotto la registrazione di una conversazione intercorsa tra Pt_1
lui e la moglie, nel corso della quale quest'ultima ha affermato di non essersi mai recata presso la casa dell' dichiarando di non conoscere neppure l'indirizzo di residenza dello stesso e sostenendo Per_2 che l' conviva con la propria ragazza. Per_2
Quanto documentato nella relazione investigativa è stato confermato dall'investigatore privato
, il quale, nel corso dell'escussione testimoniale, ha altresì affermato di aver Persona_4 visto, in occasione degli appostamenti, l'auto di proprietà dell parcheggiata nello spazio Per_2
adiacente allo stabile condominiale di via Bruno Visentini n.
6. La teste psicoterapeuta, Persona_3
ha dichiarato che lo si è rivolto a lei per capire come meglio comportarsi con il figlio, a Pt_1
seguito della scoperta dell'adulterio della moglie.
La resistente, dal canto suo, ha negato di aver tradito il marito, asserendo di avere un mero rapporto di amicizia con un collega di lavoro e ha inoltre sostenuto che la crisi matrimoniale sarebbe in realtà
l'inevitabile epilogo di un rapporto coniugale ormai logorato nel tempo a causa dell'atteggiamento
4 impositivo e prevaricatore assunto dal marito, tale da far venire meno l'intesa tra i coniugi e da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza. Sul punto sono state assunte le testimonianze di Tes_1
e , le quali hanno dichiarato di aver raccolto le confidenze della sorella, che si
[...] Testimone_2 lamentava con loro per essere stata costretta dal marito a lavorare in cantina durante l'epidemia da
Covid. Inoltre, le stesse hanno riferito che, allorché la sorella rientrava a casa, la stessa era solita interrompere bruscamente le telefonate in corso, per evitare che il marito si arrabbiasse.
Ritiene il Collegio, alla luce delle acquisite emergenze processuali, che non possa ritenersi adeguatamente provata la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della nemmeno nella sua CP_1
accezione più lata, intesa quale dovere di lealtà e di reciproca fiducia.
Se è vero che l'essere fedele al partner si risolve non soltanto nell'impegno di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale sussistente tra i coniugi, ma anche nell'impegno di non tradire la fiducia reciproca, è anche vero che non può essere considerata una condotta contraria al dovere di lealtà l'aver instaurato un rapporto di amicizia con un collega di lavoro.
Lo non ha offerto elementi decisivi comprovanti la relazione extra-coniugale intrattenuta Pt_1
dalla moglie con un collega di lavoro. Le foto allegate alla relazione investigativa rappresentano la recarsi in tre diverse occasioni in via Visentini n.6, a Parma, ove risiede l' varcare la CP_1 Per_2
soglia di ingresso dello stabile condominiale;
intrattenersi all'interno per circa 30/40 minuti e allontanarsi in auto. Tali circostanze appaiono inconferenti, posto che non comprovano affatto l'esistenza di una sospetta intimità tra la e l' tale fa far presumere che tra i due ci CP_1 Per_2
fosse una relazione amorosa. Così come nessuna valenza probatoria in ordine al presunto comportamento fedifrago della può riconoscersi al fatto che la stessa, nel corso della CP_1 conversazione intercorsa con il marito, abbia negato di conoscere l'indirizzo di residenza dell' l'atteggiamento reticente assunto dalla può trovare una giustificazione nel Per_2 CP_1
timore della stessa di una possibile reazione dello Pt_1
Sulla base delle risultanze processuali, deve escludersi che la crisi coniugale sia eziologicamente ricollegabile alla relazione sentimentale asseritamente intrapresa dalla Sgherzi.
2. Sull'assegnazione della casa coniugale.
Quanto alla casa coniugale, inizialmente il ricorrente aveva chiesto la collocazione del figlio Per_1
presso di sé e l'assegnazione della casa coniugale.
In sede di precisazione delle conclusioni, entrambe le parti hanno chiesto che l'ex casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, venisse assegnata alla resistente, con cui vive tuttora il figlio , Per_1
divenuto nelle more del giudizio maggiorenne.
5 In materia di separazione e divorzio, il disposto dell'art.155 quater c.c., facendo espresso riferimento all'interesse dei figli, conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela dei predetti. Ed invero la “ratio” della norma è quella di salvaguardare il preminente interesse della prole, onde evitare che i figli minori di età o maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, incolpevoli vittime della separazione dei genitori, abbiano a subire, oltre al trauma psicologico derivante dalla rottura del “consortium” familiare, ulteriori disagi in conseguenza del forzato sradicamento dall'ambiente in cui si sono formati gli affetti ed hanno vissuto fino allora.
Nel caso di specie, stante la stabile convivenza del ragazzo con la madre, deve essere assegnata a quest'ultima la casa coniugale, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio.
In capo a ciascun genitore, essendo entrambi comproprietari dell'abitazione, permane l'obbligo di contribuire al pagamento del mutuo, acceso per il suo acquisto in data 21 novembre 2014, nella misura del 50% cadauno.
3. Sul mantenimento del figlio (nato il [...]) Per_1
In merito alle questioni patrimoniali relative al mantenimento del figlio dei coniugi , ormai Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, il ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha insistito per la conferma dei provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza presidenziale, con la quale era stato posto a carico dello l'obbligo di versare un contributo di Pt_1
mantenimento per il figlio di euro 300,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie.
La resistente, invece, ha chiesto che fosse quantificato nella maggior somma di euro 450,00 mensili l'assegno di mantenimento per il figlio, ferma restando la partecipazione nella misura della metà alle spese straordinarie.
Ai fini della determinazione dei doveri di mantenimento dei coniugi nei riguardi del figlio, occorre delineare le complessive condizioni economiche delle parti.
Quanto al ricorrente, dagli atti di causa emerge che lo lavora come Assistente Capo della Pt_1
Polizia di Stato in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Parma ed ha percepito un reddito annuo netto pari a euro 25.670,00 nell'anno di imposta 2021 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 2.139,17), pari a euro 26.328,00 nell'anno di imposta 2022 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 2.194,00), pari a euro 27.089,00 nell'anno di imposta 2023
(reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 2.257,42).
Consta, inoltre, che il ricorrente vive in un'unità immobiliare sita in Parma, via Aldo Moro, n.4, di cui è risultato assegnatario, in qualità di appartenente alla Polizia di Stato, sulla base del provvedimento di assegnazione dell'alloggio emesso dal Prefetto di Parma. In forza del contratto di locazione di edilizia sovvenzionata registrato all'Agenzia delle Entrate di Parma al n.007476 – Serie 3T, lo stesso è tenuto al
6 pagamento di euro 134,93 a titolo di canone, oltre a euro 36,34 a titolo di spese condominiali;
inoltre, per l'acquisto dell'arredamento dell'abitazione, ha richiesto nel mese di ottobre 2023 un prestito tramite l'istituto Inpdap di euro 15.887,36 con rate di rimborso di euro 366,49, avente scadenza ad ottobre 2027.
Quanto alla resistente, dagli atti di causa emerge che la lavora come impiegata presso la società CP_1
Mahle, con un reddito annuo netto pari a euro 20.099,00 nell'anno di imposta 2021 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 1.675,00), pari a euro 22.734,00 nell'anno di imposta 2022 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 1.894,5), pari a euro
22.854,00 nell'anno di imposta 2023 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro
1.904,5).
La vive nell'ex casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, i quali risultano tuttora CP_1
gravati dalle rate di rimborso del mutuo contratto per il suo acquisto, pari a complessivi euro 610,00 mensili (ciascun coniuge provvede a versare euro 305,00 mensili).
Orbene, ritiene il Collegio, alla luce delle condizioni economiche e personali delle parti, che sia equo confermare l'importo del contributo di mantenimento per il figlio previsto in sede di Per_1
provvedimenti provvisori. Invero, se pure la capacità reddituale dello risulta sensibilmente Pt_1
superiore a quella della moglie (appare sussistere un differenza reddituale di circa euro 600,00 mensili), non si può prescindere dal considerare che lo deve sostenere degli oneri aggiuntivi per far Pt_1 fronte alle proprie esigenze abitative, a seguito dell'assegnazione della casa coniugale alla Sul CP_1 punto, la Corte di Cassazione ha ribadito che: “In tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico – corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile – del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli.”
(Cass. sent. n.4203 del 2006; Cass. ord. n.25420 del 2015).
Pertanto, viene posto a carico dello l'obbligo di corrispondere alla a far data dal Pt_1 CP_1
mese di luglio 2021 (data in cui è cessata la coabitazione tra i coniugi) ed entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio , oltre al pagamento del 50% delle spese Per_1 straordinarie sostenute nell'interesse dello stesso, come di seguito indicate.
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
7 esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal
SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate.
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purché di costo unitario non superiore ad euro 150,00;
le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno).
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
8 baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia del figlio e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare.
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia);
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate.
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola d'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
corsi di musica e strumenti musicali;
9 un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi: quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero del figlio che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
quando si tratta di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
L'assegno unico relativo a dovrà essere percepito nella misura della metà da parte di ciascun Per_1
genitore.
4. Sulle spese di lite.
Attesa la reciproca parziale soccombenza, le spese di lite devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta la domanda di addebito avanzata da . Parte_1
2) Nulla dispone in ordine all'affidamento e alla collocazione del figlio , in quanto ormai Per_1
maggiorenne.
3) Assegna a la casa coniugale. Controparte_1
4) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a favore di , a titolo Parte_1 Controparte_1
di contributo di mantenimento per il figlio , a far data dal mese di luglio 2021 ed entro il Per_1
giorno dieci di ogni mese, la somma di euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dello stesso, come indicate in parte motiva.
5) Dispone che l'assegno unico per il figlio venga percepito nella misura del 50% da parte di Per_1
ciascun genitore.
6) Compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 12 dicembre2024
Il Giudice relatore-estensore
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena) Il Presidente
(dott. Simone Medioli Devoto)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI PARMA
SEZ. I così composto: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena giudice relatore-estensore dott.ssa Angela Casalini giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2171/2021 R.G. vertente tra
, elettivamente domiciliato in Pavia, Viale Libertà n. 25, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Michele Iacovone, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso
- ricorrente -
e
, elettivamente domiciliata in Parma, via G. e G. Sicuri n. 60/A, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Laura Fragni, che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- resistente - con l'intervento del PM presso il Tribunale di Parma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI:
All'udienza del 9 ottobre 2024, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni che devono intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento, richiamando, quanto alla parte in fatto, lo svolgimento del processo già riportato nella sentenza parziale n. 191/2022 pronunciata da questo
Tribunale in data 26 gennaio 2022, pubblicata il successivo 11 febbraio 2022, e ripercorrendo anche l'iter processuale successivo alla pronuncia della predetta sentenza.
1 Con ricorso depositato in data 3 giugno 2021, – premesso che aveva contratto Parte_1
matrimonio con in CO EL GA (FG) il 30 ottobre 2003, dalla cui unione era Controparte_1
nato in data [...] il figlio – chiedeva che fosse pronunciata la separazione Per_1
personale dei coniugi con addebito a carico della moglie.
A sostegno del ricorso, lo esponeva che il rapporto matrimoniale era entrato in crisi nel 2020, Pt_1
anno in cui la moglie aveva manifestato un palese cambiamento nel proprio stile di vita, iniziando a curare in maniera maniacale il proprio aspetto fisico, ad intrattenersi in lunghe telefonate sul proprio cellulare anche in orario serale, a fare largo uso dei social network (Facebook e Instagram). La situazione era degenerata allorché nel mese di maggio 2020 egli aveva ascoltato un messaggio vocale ambiguo inviato al cellulare della moglie da parte di un collega. Nella medesima occasione aveva scoperto che la moglie aveva creato con alcuni colleghi di lavoro, tra cui tale un Persona_2
gruppo whatsapp su cui venivano scambiati numerosi messaggi, dal contenuto non proprio amicale.
Sempre nella medesima occasione aveva anche rinvenuto sul cellulare della moglie una foto che la ritraeva abbracciata con il collega di lavoro Allegava il ricorrente che la moglie non Persona_2
aveva manifestato alcuna volontà di ritornare sui suoi passi, ma anzi, dopo la scoperta da parte sua del tradimento, si era mostrata determinata a separarsi, tanto da chiedergli più volte di lasciare la casa coniugale.
Tanto esposto, il ricorrente concludeva chiedendo, oltre alla pronuncia di separazione personale dei coniugi con addebito alla l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione CP_1 prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale sita in Parma, via De Filippo n.2, la corresponsione da parte della moglie di un contributo di mantenimento per il figlio di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la resistente , associandosi alla domanda di separazione, ma instando per Controparte_1
il rigetto della domanda di addebito. La negava di aver mai tradito il marito e allegava che il CP_1
matrimonio era entrato in crisi ormai da diversi anni, a causa della profonda incompatibilità caratteriale sussistente tra i coniugi. A dire della resistente, la causa del fallimento del matrimonio andava individuata nel carattere prepotente e irascibile del marito, avvezzo a scaricare le proprie tensioni lavorative sul nucleo familiare e a imporre la propria volontà. La coppia, per imposizione del marito, aveva sempre fatto le vacanze presso l'abitazione dei genitori dello creando in lei un grave Pt_1
disagio, in quanto non si sentiva libera di togliere la protesi che portava, poiché focomelica. Addirittura il marito, durante il look down, mentre era intento nello studio per la preparazione di un concorso, le aveva imposto di andare a lavorare in smart working in cantina, in quanto era disturbato dalla sua presenza in casa.
2 Esponeva la resistente che nell'aprile 2021, ella era rimasta turbata alla vista di un messaggio sul cellulare del marito, inviato dalla dott.ssa psicoterapeuta. Richieste delle spiegazioni al Persona_3
marito, questi aveva negato di aver iniziato il percorso di terapia e aveva dunque lasciato spazio all'ipotesi che intrattenesse una relazione extraconiugale.
Tanto esposto, la domandava che fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio minore, con CP_1
collocazione prevalente presso di sé; che la casa coniugale fosse a lei assegnata;
che fosse posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 450,00 per il mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese di carattere straordinario. Domandava infine che fosse Per_1 previsto l'obbligo in capo a ciascun coniuge di provvedere al pagamento del 50% delle rate del mutuo della casa coniugale.
All'udienza presidenziale comparivano entrambi i coniugi e veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione.
Con provvedimento depositato in data 19 ottobre 2021, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori nell'interesse della prole e dei coniugi ed in particolare disponeva l'affidamento condiviso del minore con collazione prevalente presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale sita in via De Filippo n.2, Parma. Poneva a carico dello l'obbligo di Pt_1
corrispondere la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento per il figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Nominato il Giudice Istruttore, all'udienza del 19 gennaio 2022 le parti concordemente chiedevano che la causa venisse rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione.
Il Tribunale, con sentenza parziale n. 191/2022, dichiarava la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Assunte le prove testimoniali articolate dalle parti e acquisita la documentazione fiscale delle stesse, all'udienza del 9 ottobre 2024 la causa veniva nuovamente rimessa alla decisione del Collegio, con concessione del termine ridotto di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di un ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle repliche.
*****
Il Tribunale ha già emesso sentenza di separazione tra le parti, sicché il thema decidendum è oggi circoscritto alle questioni relative all'addebito della separazione, all'assegnazione della casa coniugale e al mantenimento del figlio , divenuto maggiorenne nelle more del presente giudizio. Sicchè Per_1
nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento e alla sua collocazione.
1. Sulla domanda di addebito della separazione.
3 Quanto alla domanda di addebito formulata dallo va rammentato in linea generale e astratta Pt_1 che grava sulla parte richiedente l'onere di dimostrare la violazione degli obblighi coniugali (nel caso di specie l'obbligo di fedeltà), mentre l'altra parte, che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, deve provare le circostanze su cui si fonda tale eccezione (Cass. ordinanz,
18 dicembre 2023, n. 35296). Inoltre, va evidenziato che l'addebitabilità della separazione è subordinata alla prova del collegamento tra la crisi coniugale e il comportamento oggettivamente trasgressivo di uno dei coniugi;
pertanto, deve essere dimostrato il nesso di causalità tra tali violazioni ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza (Cass. sentenza, 28 settembre 2001, n.12130;
Cass. sent., 14 febbraio 2012, n.2059). Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Fatta tale precisazione, nella specie i coniugi hanno offerto al giudizio del Collegio versioni assolutamente contrastanti circa i motivi che hanno determinato l'impossibilità di prosecuzione della convivenza.
Lo l'ha motivata adducendo che nel corso della vita matrimoniale la moglie avrebbe Pt_1
intrapreso una relazione extraconiugale con un collega di lavoro, tale Persona_2
A supporto dei propri assunti lo ha prodotto una relazione investigativa redatta dalla “PG Pt_1
Investigazioni di ” da cui si evince che nelle giornate del 30 settembre 2020, del Persona_4
3 ottobre 2020, del 10 ottobre 2020, la si è recata presso lo stabile condominiale di via Bruno CP_1
Visentini n. 6, presso cui vive il presunto amante , ove si è intrattenuta per circa 30/40 Persona_2
minuti per volta. Inoltre, lo ha prodotto la registrazione di una conversazione intercorsa tra Pt_1
lui e la moglie, nel corso della quale quest'ultima ha affermato di non essersi mai recata presso la casa dell' dichiarando di non conoscere neppure l'indirizzo di residenza dello stesso e sostenendo Per_2 che l' conviva con la propria ragazza. Per_2
Quanto documentato nella relazione investigativa è stato confermato dall'investigatore privato
, il quale, nel corso dell'escussione testimoniale, ha altresì affermato di aver Persona_4 visto, in occasione degli appostamenti, l'auto di proprietà dell parcheggiata nello spazio Per_2
adiacente allo stabile condominiale di via Bruno Visentini n.
6. La teste psicoterapeuta, Persona_3
ha dichiarato che lo si è rivolto a lei per capire come meglio comportarsi con il figlio, a Pt_1
seguito della scoperta dell'adulterio della moglie.
La resistente, dal canto suo, ha negato di aver tradito il marito, asserendo di avere un mero rapporto di amicizia con un collega di lavoro e ha inoltre sostenuto che la crisi matrimoniale sarebbe in realtà
l'inevitabile epilogo di un rapporto coniugale ormai logorato nel tempo a causa dell'atteggiamento
4 impositivo e prevaricatore assunto dal marito, tale da far venire meno l'intesa tra i coniugi e da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza. Sul punto sono state assunte le testimonianze di Tes_1
e , le quali hanno dichiarato di aver raccolto le confidenze della sorella, che si
[...] Testimone_2 lamentava con loro per essere stata costretta dal marito a lavorare in cantina durante l'epidemia da
Covid. Inoltre, le stesse hanno riferito che, allorché la sorella rientrava a casa, la stessa era solita interrompere bruscamente le telefonate in corso, per evitare che il marito si arrabbiasse.
Ritiene il Collegio, alla luce delle acquisite emergenze processuali, che non possa ritenersi adeguatamente provata la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della nemmeno nella sua CP_1
accezione più lata, intesa quale dovere di lealtà e di reciproca fiducia.
Se è vero che l'essere fedele al partner si risolve non soltanto nell'impegno di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale sussistente tra i coniugi, ma anche nell'impegno di non tradire la fiducia reciproca, è anche vero che non può essere considerata una condotta contraria al dovere di lealtà l'aver instaurato un rapporto di amicizia con un collega di lavoro.
Lo non ha offerto elementi decisivi comprovanti la relazione extra-coniugale intrattenuta Pt_1
dalla moglie con un collega di lavoro. Le foto allegate alla relazione investigativa rappresentano la recarsi in tre diverse occasioni in via Visentini n.6, a Parma, ove risiede l' varcare la CP_1 Per_2
soglia di ingresso dello stabile condominiale;
intrattenersi all'interno per circa 30/40 minuti e allontanarsi in auto. Tali circostanze appaiono inconferenti, posto che non comprovano affatto l'esistenza di una sospetta intimità tra la e l' tale fa far presumere che tra i due ci CP_1 Per_2
fosse una relazione amorosa. Così come nessuna valenza probatoria in ordine al presunto comportamento fedifrago della può riconoscersi al fatto che la stessa, nel corso della CP_1 conversazione intercorsa con il marito, abbia negato di conoscere l'indirizzo di residenza dell' l'atteggiamento reticente assunto dalla può trovare una giustificazione nel Per_2 CP_1
timore della stessa di una possibile reazione dello Pt_1
Sulla base delle risultanze processuali, deve escludersi che la crisi coniugale sia eziologicamente ricollegabile alla relazione sentimentale asseritamente intrapresa dalla Sgherzi.
2. Sull'assegnazione della casa coniugale.
Quanto alla casa coniugale, inizialmente il ricorrente aveva chiesto la collocazione del figlio Per_1
presso di sé e l'assegnazione della casa coniugale.
In sede di precisazione delle conclusioni, entrambe le parti hanno chiesto che l'ex casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, venisse assegnata alla resistente, con cui vive tuttora il figlio , Per_1
divenuto nelle more del giudizio maggiorenne.
5 In materia di separazione e divorzio, il disposto dell'art.155 quater c.c., facendo espresso riferimento all'interesse dei figli, conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela dei predetti. Ed invero la “ratio” della norma è quella di salvaguardare il preminente interesse della prole, onde evitare che i figli minori di età o maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, incolpevoli vittime della separazione dei genitori, abbiano a subire, oltre al trauma psicologico derivante dalla rottura del “consortium” familiare, ulteriori disagi in conseguenza del forzato sradicamento dall'ambiente in cui si sono formati gli affetti ed hanno vissuto fino allora.
Nel caso di specie, stante la stabile convivenza del ragazzo con la madre, deve essere assegnata a quest'ultima la casa coniugale, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio.
In capo a ciascun genitore, essendo entrambi comproprietari dell'abitazione, permane l'obbligo di contribuire al pagamento del mutuo, acceso per il suo acquisto in data 21 novembre 2014, nella misura del 50% cadauno.
3. Sul mantenimento del figlio (nato il [...]) Per_1
In merito alle questioni patrimoniali relative al mantenimento del figlio dei coniugi , ormai Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, il ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha insistito per la conferma dei provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza presidenziale, con la quale era stato posto a carico dello l'obbligo di versare un contributo di Pt_1
mantenimento per il figlio di euro 300,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie.
La resistente, invece, ha chiesto che fosse quantificato nella maggior somma di euro 450,00 mensili l'assegno di mantenimento per il figlio, ferma restando la partecipazione nella misura della metà alle spese straordinarie.
Ai fini della determinazione dei doveri di mantenimento dei coniugi nei riguardi del figlio, occorre delineare le complessive condizioni economiche delle parti.
Quanto al ricorrente, dagli atti di causa emerge che lo lavora come Assistente Capo della Pt_1
Polizia di Stato in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Parma ed ha percepito un reddito annuo netto pari a euro 25.670,00 nell'anno di imposta 2021 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 2.139,17), pari a euro 26.328,00 nell'anno di imposta 2022 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 2.194,00), pari a euro 27.089,00 nell'anno di imposta 2023
(reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 2.257,42).
Consta, inoltre, che il ricorrente vive in un'unità immobiliare sita in Parma, via Aldo Moro, n.4, di cui è risultato assegnatario, in qualità di appartenente alla Polizia di Stato, sulla base del provvedimento di assegnazione dell'alloggio emesso dal Prefetto di Parma. In forza del contratto di locazione di edilizia sovvenzionata registrato all'Agenzia delle Entrate di Parma al n.007476 – Serie 3T, lo stesso è tenuto al
6 pagamento di euro 134,93 a titolo di canone, oltre a euro 36,34 a titolo di spese condominiali;
inoltre, per l'acquisto dell'arredamento dell'abitazione, ha richiesto nel mese di ottobre 2023 un prestito tramite l'istituto Inpdap di euro 15.887,36 con rate di rimborso di euro 366,49, avente scadenza ad ottobre 2027.
Quanto alla resistente, dagli atti di causa emerge che la lavora come impiegata presso la società CP_1
Mahle, con un reddito annuo netto pari a euro 20.099,00 nell'anno di imposta 2021 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 1.675,00), pari a euro 22.734,00 nell'anno di imposta 2022 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 1.894,5), pari a euro
22.854,00 nell'anno di imposta 2023 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro
1.904,5).
La vive nell'ex casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, i quali risultano tuttora CP_1
gravati dalle rate di rimborso del mutuo contratto per il suo acquisto, pari a complessivi euro 610,00 mensili (ciascun coniuge provvede a versare euro 305,00 mensili).
Orbene, ritiene il Collegio, alla luce delle condizioni economiche e personali delle parti, che sia equo confermare l'importo del contributo di mantenimento per il figlio previsto in sede di Per_1
provvedimenti provvisori. Invero, se pure la capacità reddituale dello risulta sensibilmente Pt_1
superiore a quella della moglie (appare sussistere un differenza reddituale di circa euro 600,00 mensili), non si può prescindere dal considerare che lo deve sostenere degli oneri aggiuntivi per far Pt_1 fronte alle proprie esigenze abitative, a seguito dell'assegnazione della casa coniugale alla Sul CP_1 punto, la Corte di Cassazione ha ribadito che: “In tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico – corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile – del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli.”
(Cass. sent. n.4203 del 2006; Cass. ord. n.25420 del 2015).
Pertanto, viene posto a carico dello l'obbligo di corrispondere alla a far data dal Pt_1 CP_1
mese di luglio 2021 (data in cui è cessata la coabitazione tra i coniugi) ed entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio , oltre al pagamento del 50% delle spese Per_1 straordinarie sostenute nell'interesse dello stesso, come di seguito indicate.
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
7 esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal
SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate.
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purché di costo unitario non superiore ad euro 150,00;
le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno).
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
8 baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia del figlio e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare.
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia);
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate.
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola d'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
corsi di musica e strumenti musicali;
9 un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi: quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero del figlio che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
quando si tratta di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
L'assegno unico relativo a dovrà essere percepito nella misura della metà da parte di ciascun Per_1
genitore.
4. Sulle spese di lite.
Attesa la reciproca parziale soccombenza, le spese di lite devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta la domanda di addebito avanzata da . Parte_1
2) Nulla dispone in ordine all'affidamento e alla collocazione del figlio , in quanto ormai Per_1
maggiorenne.
3) Assegna a la casa coniugale. Controparte_1
4) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a favore di , a titolo Parte_1 Controparte_1
di contributo di mantenimento per il figlio , a far data dal mese di luglio 2021 ed entro il Per_1
giorno dieci di ogni mese, la somma di euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dello stesso, come indicate in parte motiva.
5) Dispone che l'assegno unico per il figlio venga percepito nella misura del 50% da parte di Per_1
ciascun genitore.
6) Compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 12 dicembre2024
Il Giudice relatore-estensore
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena) Il Presidente
(dott. Simone Medioli Devoto)
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