Articolo 3 della Legge 5 luglio 1964, n. 607
Articolo 2Articolo 4
Versione
31 luglio 1964
Art. 3.
Gli indennizzi di cui all'articolo 1 saranno corrisposti per i crediti sottoelencati che, pur essendo certi, liquidi ed esigibili ed essendo stati riconosciuti non sono stati soddisfatti a causa del blocco conseguente agli eventi dell'8 settembre 1943 o della preclusione derivante dalle disposizioni adottate dalla Repubblica Federale di Germania, in conseguenza dei suoi impegni internazionali:
a) saldo all'8 maggio 1945 del conto in Reichsmark intestato al Tesoro italiano (Italienisches Schatzamt) costituito presso la Deutsche Verrechnungskasse di Berlino concernente i risparmi salariali dei lavoratori italiani in Germania;
b) depositi in Reichsmark dello Stato italiano e di enti e cittadini italiani, esistenti presso banche, casse di risparmio, uffici postali ed enti pubblici e privati tedeschi, nel territorio della Repubblica Federale di Germania e del Land di Berlino;
c) crediti documentati non rientranti nella esclusione di cui all'articolo 1 e comunque non connessi con gli eventi bellici, i cui importi non furono trasferiti in Italia;
d) Titoli di debito pubblico tedesco stilati in Reichsmark, emessi dal Reich, dalla Reichsbank, dalla Reichspost e dallo Stato di Prussia e titoli del Reich in lire italiane (Prestiti Young e Dawes) che non siano stati riconosciuti, convertiti in Deutschemark, o rimborsati ai titolari, dall'Amministrazione Federale tedesca dei debiti per le causali di cui sopra. Restano esclusi dall'indennizzo i titoli che in base alla legge tedesca del 5 novembre 1957 sulle conseguenze della guerra sono stati dichiarati non riconoscibili, non convertibili e non rimborsabili;
e) banconote in Reichsmark il cui possesso sia stato denunciato a norma delle leggi vigenti, in quanto di pertinenza di cittadini italiani rimpatriati entro il 1 luglio 1946 dalla prigionia, dall'internamento o dal lavoro non volontario in Germania e che non poterono essere convertite in Deutschemark in base alle disposizioni del Governo militare alleato emanate nel 1952 in Germania, per fatti non imputabili ai possessori.
E' approvato lo statuto del Consorzio della provincia di Siracusa per la zona sud dell'area di sviluppo industriale della Sicilia orientale, Ente di diritto pubblico a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957.
Entrata in vigore il 31 luglio 1964
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