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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7711/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso telematico depositato in data 03 luglio 2024 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesco PESCE del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email_1
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], piazza Carlo Mirabello n. 1 con l'Avv. Maria PINTUCCI del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Capoliveri (LI) in data 23/09/2006 (anno 2006 atto n. 10 parte II serie A)
separati con sentenza del Tribunale di Milano n. 2162/2024, pubblicata il 09.12.2024 del Tribunale di Milano (passata in giudicato in data 09/12/2024, v. documenti in atti) con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], cittadino italiano;
Persona_1
, nato a [...] il [...], cittadino italiano. Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03 luglio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Pt_3 con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, in Milano, via Vincenzo Monti n. 16;
2) La casa familiare sita in Milano, via Vincenzo Monti n. 16, condotta in locazione dalla Società CRESCITALIA SERVIZI IMPRESE S.R.L. quale fringe benefit riconosciuto al signor
[...] in qualità di Amministratore Delegato, con spese di locazione e Parte_2 condominiali a carico della suddetta Società e corrispondente decurtazione di Euro 47.000,00 annuali dall'emolumento di (importo che ove corrisposto quale Parte_2 emolumento alla cessazione del benefit sarà sottoposto agli oneri fiscali e previdenziali di legge), è assegnata a nell'interesse dei figli. Le Parti convengono che, Parte_1 qualora tale fringe benefit venisse meno per qualsivoglia motivo, il signor Parte_2
, nel precipuo interesse dei figli, garantirà una differente sistemazione abitativa, con
[...] locazione di altro immobile scelto di comune accordo con la IG Parte_1 anche con riferimento agli spazi abitativi ed alla zona, per il cui costo si dovrà tenere conto dell'emolumento percepito dal signor al netto degli oneri fiscali e Parte_2 previdenziali, da documentare ove richiesto. 3) e frequenteranno il padre secondo la seguente alternanza e fatti salvi Per_1 Pt_3 eventuali migliori accordi tra le parti:
➢ a fine settimana alternati: dal giovedì dalle ore 19:00-20:00 dopo le loro attività di studio o sportive, fino alla domenica con riaccompagnamento presso la loro residenza tra le ore 18:00 e le ore 20:00;
➢ nella settimana il cui week-end è di competenza materna: dal mercoledì dalle ore 19:00- 20:00 dopo le loro attività di studio o sportive, fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola, oppure con accompagnamento presso la loro residenza entro le ore 15:00 nel caso di chiusura scolastica. Le parti convengono che, qualora dovesse essere impegnato per la preparazione Pt_3 di una verifica o per il completamento dei compiti, lo stesso potrà stare presso la madre per studiare anche oltre l'orario sopra indicato per poi andare a pernottare dal padre, sempre fatti salvi diversi accordi tra le Parti.
➢ Vacanze natalizie: ad anni alterni i ragazzi trascorreranno con un genitore il giorno di Natale, con l'altro la vigilia e Santo Stefano;
per il periodo dal 27 dicembre al 5 gennaio, i figli staranno con il genitore con cui hanno trascorso il giorno di Natale.
➢ Vacanze pasquali: ad anni alterni i ragazzi le trascorreranno con la mamma o con il papà; i ricorrenti convengono sin d'ora che per la Pasqua 2025 i figli resteranno con la madre.
➢ Vacanze estive: i ragazzi trascorreranno con ciascun genitore una settimana a luglio e due settimane consecutive ad agosto.
➢ Ponti: secondo le chiusure scolastiche, da ripartire tra i genitori di anno in anno. Le Parti concorderanno ogni anno la ripartizione dei ponti scolastici e delle vacanze entro il 15 ottobre di ciascun anno avendo disponibile il calendario scolastico, con relativa comunicazione scritta, salvo differenti pattuizioni.
4) Le Parti potranno concordare ove richiesto che in occasione di gare sportive, feste, compleanni, eventi et cetera riguardanti i figli, il genitore a cui non spetti il tempo di frequentazione possa comunque presenziare agli stessi.
5) Nei tempi di frequentazione dei ragazzi ciascun genitore sarà libero di organizzare come crede il suo tempo anche con il coinvolgimento dei propri ascendenti. In ogni caso, i genitori si impegnano ad informare le rispettive famiglie di origine dei tempi di frequentazione dei ragazzi con ciascuno di loro così da evitare che i parenti di un ramo genitoriale possano interferire nei periodi di competenza dell'altro con proposte ai ragazzi di incontri e/o attività.
6) Il signor verserà alla IG , a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma di Euro 2.200,00 (Euro 1.100,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul conto bancario avente IBAN [...] intestato alla IG Parte_1
, somma che sarà corrisposta anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a
[...] decorrere dal mese di luglio 2024.
7) Il signor manterrà a proprio carico il 100% delle spese “extra Parte_2 assegno” relative ai figli secondo le Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14.11.2017 da intendersi integralmente richiamate e trascritte, ad eccezione delle rette del Collegio San Carlo di IC (ovvero di altro istituto privato che i genitori sceglieranno con impegno di spesa massima equivalente) per tutto il ciclo di studi secondari (medie e superiori), le quali resteranno a carico dei nonni materni come da loro impegno assunto con la figlia , la quale in caso di eventuale Parte_1 inadempimento si impegna a manlevare e tenere indenne il signor Parte_2 dai relativi costi.
8) Il signor nell'interesse dei figli terrà a proprio carico anche le Parte_2 utenze domestiche (elettricità e gas) della casa familiare, oltre agli abbonamenti televisivi, streaming e internet.
9) Il signor , tenuto conto che al momento non Parte_2 Parte_1 lavora, verserà alla stessa a titolo di assegno divorzile la somma mensile di Euro 800,00, annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul conto bancario avente IBAN [...] intestato alla stessa IG Parte_1
, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
[...]
10) Il signor continuerà a garantire altresì la copertura sanitaria Parte_2 assicurativa per i figli e per la IG . Parte_1
Prendere atto delle seguenti
ULTERIORI PATTUIZIONI 11) Il signor continuerà a pagare, fino all'estinzione, il mutuo n. 3671998 Parte_2 acceso presso UNICREDIT ed intestato alla IG e al di lei padre Parte_1 signor . Persona_2
12) Il cane IL seguirà i figli nei tempi di frequentazione con ciascun genitore, con disponibilità reciproca delle parti a tenerlo presso di sé in caso di partenza dell'altro previo accordo.
13) Il signor continuerà a tenere a proprio carico il 100% delle seguenti Parte_2 spese riferibili al cane IL le quali saranno da concordare preventivamente e documentare: costo dei farmaci e degli integratori;
pensione in caso di vacanza anche nel periodo di spettanza della IG qualora la stessa non riesca ad occuparsene personalmente;
cure Pt_1 veterinarie;
eventuali ricoveri e spese sanitarie straordinarie.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis 51 III co. c.p.c. In data 20.11.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capoliveri (LI) il 23/09/2006 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capoliveri (LI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione agli Ufficiali di Stato Civile dei Comuni di Milano e Saronno, ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 18.06.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso telematico depositato in data 03 luglio 2024 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesco PESCE del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email_1
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], piazza Carlo Mirabello n. 1 con l'Avv. Maria PINTUCCI del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Capoliveri (LI) in data 23/09/2006 (anno 2006 atto n. 10 parte II serie A)
separati con sentenza del Tribunale di Milano n. 2162/2024, pubblicata il 09.12.2024 del Tribunale di Milano (passata in giudicato in data 09/12/2024, v. documenti in atti) con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], cittadino italiano;
Persona_1
, nato a [...] il [...], cittadino italiano. Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03 luglio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Pt_3 con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, in Milano, via Vincenzo Monti n. 16;
2) La casa familiare sita in Milano, via Vincenzo Monti n. 16, condotta in locazione dalla Società CRESCITALIA SERVIZI IMPRESE S.R.L. quale fringe benefit riconosciuto al signor
[...] in qualità di Amministratore Delegato, con spese di locazione e Parte_2 condominiali a carico della suddetta Società e corrispondente decurtazione di Euro 47.000,00 annuali dall'emolumento di (importo che ove corrisposto quale Parte_2 emolumento alla cessazione del benefit sarà sottoposto agli oneri fiscali e previdenziali di legge), è assegnata a nell'interesse dei figli. Le Parti convengono che, Parte_1 qualora tale fringe benefit venisse meno per qualsivoglia motivo, il signor Parte_2
, nel precipuo interesse dei figli, garantirà una differente sistemazione abitativa, con
[...] locazione di altro immobile scelto di comune accordo con la IG Parte_1 anche con riferimento agli spazi abitativi ed alla zona, per il cui costo si dovrà tenere conto dell'emolumento percepito dal signor al netto degli oneri fiscali e Parte_2 previdenziali, da documentare ove richiesto. 3) e frequenteranno il padre secondo la seguente alternanza e fatti salvi Per_1 Pt_3 eventuali migliori accordi tra le parti:
➢ a fine settimana alternati: dal giovedì dalle ore 19:00-20:00 dopo le loro attività di studio o sportive, fino alla domenica con riaccompagnamento presso la loro residenza tra le ore 18:00 e le ore 20:00;
➢ nella settimana il cui week-end è di competenza materna: dal mercoledì dalle ore 19:00- 20:00 dopo le loro attività di studio o sportive, fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola, oppure con accompagnamento presso la loro residenza entro le ore 15:00 nel caso di chiusura scolastica. Le parti convengono che, qualora dovesse essere impegnato per la preparazione Pt_3 di una verifica o per il completamento dei compiti, lo stesso potrà stare presso la madre per studiare anche oltre l'orario sopra indicato per poi andare a pernottare dal padre, sempre fatti salvi diversi accordi tra le Parti.
➢ Vacanze natalizie: ad anni alterni i ragazzi trascorreranno con un genitore il giorno di Natale, con l'altro la vigilia e Santo Stefano;
per il periodo dal 27 dicembre al 5 gennaio, i figli staranno con il genitore con cui hanno trascorso il giorno di Natale.
➢ Vacanze pasquali: ad anni alterni i ragazzi le trascorreranno con la mamma o con il papà; i ricorrenti convengono sin d'ora che per la Pasqua 2025 i figli resteranno con la madre.
➢ Vacanze estive: i ragazzi trascorreranno con ciascun genitore una settimana a luglio e due settimane consecutive ad agosto.
➢ Ponti: secondo le chiusure scolastiche, da ripartire tra i genitori di anno in anno. Le Parti concorderanno ogni anno la ripartizione dei ponti scolastici e delle vacanze entro il 15 ottobre di ciascun anno avendo disponibile il calendario scolastico, con relativa comunicazione scritta, salvo differenti pattuizioni.
4) Le Parti potranno concordare ove richiesto che in occasione di gare sportive, feste, compleanni, eventi et cetera riguardanti i figli, il genitore a cui non spetti il tempo di frequentazione possa comunque presenziare agli stessi.
5) Nei tempi di frequentazione dei ragazzi ciascun genitore sarà libero di organizzare come crede il suo tempo anche con il coinvolgimento dei propri ascendenti. In ogni caso, i genitori si impegnano ad informare le rispettive famiglie di origine dei tempi di frequentazione dei ragazzi con ciascuno di loro così da evitare che i parenti di un ramo genitoriale possano interferire nei periodi di competenza dell'altro con proposte ai ragazzi di incontri e/o attività.
6) Il signor verserà alla IG , a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma di Euro 2.200,00 (Euro 1.100,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul conto bancario avente IBAN [...] intestato alla IG Parte_1
, somma che sarà corrisposta anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a
[...] decorrere dal mese di luglio 2024.
7) Il signor manterrà a proprio carico il 100% delle spese “extra Parte_2 assegno” relative ai figli secondo le Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14.11.2017 da intendersi integralmente richiamate e trascritte, ad eccezione delle rette del Collegio San Carlo di IC (ovvero di altro istituto privato che i genitori sceglieranno con impegno di spesa massima equivalente) per tutto il ciclo di studi secondari (medie e superiori), le quali resteranno a carico dei nonni materni come da loro impegno assunto con la figlia , la quale in caso di eventuale Parte_1 inadempimento si impegna a manlevare e tenere indenne il signor Parte_2 dai relativi costi.
8) Il signor nell'interesse dei figli terrà a proprio carico anche le Parte_2 utenze domestiche (elettricità e gas) della casa familiare, oltre agli abbonamenti televisivi, streaming e internet.
9) Il signor , tenuto conto che al momento non Parte_2 Parte_1 lavora, verserà alla stessa a titolo di assegno divorzile la somma mensile di Euro 800,00, annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul conto bancario avente IBAN [...] intestato alla stessa IG Parte_1
, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
[...]
10) Il signor continuerà a garantire altresì la copertura sanitaria Parte_2 assicurativa per i figli e per la IG . Parte_1
Prendere atto delle seguenti
ULTERIORI PATTUIZIONI 11) Il signor continuerà a pagare, fino all'estinzione, il mutuo n. 3671998 Parte_2 acceso presso UNICREDIT ed intestato alla IG e al di lei padre Parte_1 signor . Persona_2
12) Il cane IL seguirà i figli nei tempi di frequentazione con ciascun genitore, con disponibilità reciproca delle parti a tenerlo presso di sé in caso di partenza dell'altro previo accordo.
13) Il signor continuerà a tenere a proprio carico il 100% delle seguenti Parte_2 spese riferibili al cane IL le quali saranno da concordare preventivamente e documentare: costo dei farmaci e degli integratori;
pensione in caso di vacanza anche nel periodo di spettanza della IG qualora la stessa non riesca ad occuparsene personalmente;
cure Pt_1 veterinarie;
eventuali ricoveri e spese sanitarie straordinarie.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis 51 III co. c.p.c. In data 20.11.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capoliveri (LI) il 23/09/2006 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capoliveri (LI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione agli Ufficiali di Stato Civile dei Comuni di Milano e Saronno, ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 18.06.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG