Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg 27887 /2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
2) Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice. –
3) Dott. ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27887 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2017, avente per oggetto: separazione
[...]
[...]
(c.f. rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. LUCIA CARCIULLO presso il quale elettivamente domicilia in Via Papa Giovanni XIII n.39, Afragola (NA)
RICORRENTE
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. ANNUNZIATA GAGLIARDI presso il quale elettivamente domicilia in Via E. Gianturco n. 69,LI
RESISTENTE
NONCHE'
nato a [...] il [...]
INTERVENTORE EX LEGE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di LI
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.10.2024 le difese delle parti e il curatore del minore hanno concluso come da note di trattazione scritta dell'udienza.
Il Pubblico Ministero ha aderito alle richieste formulate dal curatore speciale del minore;
in subordine ha chiesto regolamentare i rapporti tra le parti ed il figlio minore confermando la disciplina in atto ma con trasmissione degli atti al Giudice per vigilanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso il Tribunale di LI, in data 16/10/2017, Parte_1
, premetteva che aveva contratto matrimonio concordatario con
[...] [...]
il 12 maggio 2012 a LI;
che dal matrimonio era nato il 3 gennaio CP_1
2015 il figlio;
che dopo un primo periodo di armonia e reciproco sostegno Per_1
l'unione matrimoniale si era andata deteriorando a causa del comportamento della che subito dopo la nascita del bambino erano iniziati i primi contrasti;
che al CP_1
piccolo fu diagnosticata la bronchiolite, forse causata anche dalla circostanza che la madre durante la gestazione aveva continuato a fumare;
che la stessa era molto possessiva nei confronti del figlio impedendo anche al padre di prenderlo in braccio;
che egli era impiegato presso la società Edil Card s.r.l.. Tutto ciò premesso il ricorrente chiedeva: pronunciarsi la separazione con addebito alla resistente, disporre l'affido condiviso del figlio ad entrami i coniugi, con collocamento presso la madre, Per_1
determinare attraverso la definizione dettagliata di un calendario di incontri i tempi e le modalità di permanenza del minore presso il padre, stabilire a suo carico un contributo al mantenimento del figlio di €300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva eccependo che la crisi coniugale era stata causata dal Controparte_1
comportamento egoistico violento e prevaricatore del ricorrente il quale, sin dal secondo mese di matrimonio, ella scoprì essere iscritto ad un sito web di incontri per single, non era mai presente in casa, quando rientrava spesso era ubriaco e quando aveva saputo della gravidanza della moglie le aveva chiesto di abortire;
che inevitabilmente, dopo la nascita del bambino, i rapporti erano peggiorati per cui essi erano separati di fatto dal 2015; che soffriva di un ritardo delle tappe di Per_1
acquisizione dello sviluppo psicomotorio, irritabilità e ipertono distale degli arti inferiori;
ciò premesso chiedeva l'affido esclusivo del minore nonché determinarsi a carico del ricorrente un assegno di euro 300,00 per il proprio mantenimento è di euro
400,00 per il mantenimento del figlio.
All'esito dell'udienza presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, con provvedimento del 22 Marzo 2018, il Presidente autorizzava le parti a vivere separatamente, disponeva l'affido condiviso del figlio minore e nei disciplinava i tempi di permanenza presso il padre ogni 15 giorni tenuto conto che il medesimo all'epoca lavorava a Modena, poneva a carico del ricorrente un assegno mensile di euro 400,00 per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di euro 250,00 per la moglie e nominava il G.I..
Innanzi al G.I. veniva disposta ed espletata CTU e all'esito, all'udienza del 1/10/2019, il G.I. così disponeva: “preso atto dell'adesione delle parti come sopra rappresentata, ritenuta la necessità, dispone che le parti seguano percorsi di sostegno alla genitorialità preferibilmente congiunti, nonché un percorso di mediazione familiare nonché ogni ulteriore percorso che possa essere attivato dai Servizi competenti a sostegno loro e del minore. In particolare dispone che le visite padre figlio avvengano presso lo spazio di facilitazione offerto dai Servizi medesimi e con l'aiuto di personale specializzato che monitori l'andamento delle stesse;
dispone che le visite avvengano bisettimanalmente e che i Servizi valutino la possibilità di introdurre anche visite padre figlio esterne monitorate ad esempio con l'attivazione di un tutoraggio parentale. Affida ai SS territorialmente competenti sul luogo di residenza del minore il compito di coordinare i vari interventi tenendo conto anche del percorso di neuropsichiatria infantile seguito dal minore ”. Per_1
Con successivo provvedimento del 23/05/2020, rilevato, tra l'altro che: “dalla relazione pervenuta dai Servizi incaricati in data 26.4.2020 emergeva che il percorso di sostegno alla genitorialità era iniziato con ritardo a causa dei lunghi tempi di attesa tanto che si era concordato che lo stesso fosse svolto presso le strutture offerte in collaborazione con i Servizi sociali di LL;
che vi erano stati incontri con la scuola frequentata da anche con i Maestri di Strada ivi operanti per spiegare le Per_1 problematiche del minore che mostrava difficoltà a restare a scuola senza la madre;
che era stata richiesta attivazione al Polo per le Famiglie municipalità VI la presa in carico del nucleo per l'attivazione del percorso di mediazione, facilitazione degli incontri e successivo tutoraggio parentale;
che sin da subito era emerso che Per_1
aveva continuato a manifestare disagio a staccarsi dalla madre e che quest'ultima mostrava altresì disagio a staccarsi dal figlio e ad affidarlo agli operatori specializzati;
che nella riunione di equipe era stata decisa quindi una nuova modalità di approccio con la presenza della madre;
che tuttavia vi era stato un solo incontro secondo le nuove modalità in febbraio ma che poi le parti avevano congiuntamente chiesto la sospensione degli interventi per l'emergenza COVID 19; rilevato che gli stessi servizi delegati indicavano la necessità di dover attendere la ripresa degli interventi al fine di poter valutare adeguatamente il loro andamento;
… ritenuto piuttosto che appare urgente che riprenda le terapie prescritte presso struttura Per_1
pubblica o convenzionata o privata al più presto e che francamente appare assolutamente sterile la polemica in ordine a additata dalla difesa della Controparte_2
come struttura non neutra, come se un intervento medico o terapeutico possa CP_1
colorarsi di partigianeria. Pertanto le parti sono ammonite a collaborare fattivamente affinché possa al più presto riprendere o iniziare le terapie;
… dispone la Per_1
ripresa dei percorsi come già disposti in ordine ai quali i Servizi sociali territorialmente competenti delegati riferiranno a questa A.G. entro e non oltre la data del 12.11.2020 ammonisce i genitori a stemperare la conflittualità e ad individuare struttura sanitaria presso la quale al più presto potrà iniziare o riprendere le Per_1 terapie prescritte;
rinvia quindi all'udienza del 24.11.2020”
Attivati i percorsi di neuropsichiatria infantile e di psicomotricità per il piccolo
, emessa sentenza sullo status, la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva Per_1
nominato un curatore per il minore.
Con comparsa depositata in data 8/06/2022 si costituiva l'avv. Maria Giovanna
Castaldo, nella qualità di Curatrice Speciale del minore , la quale Persona_1 dava atto di aver “mantenuto un contatto costante con le parti, con incontri anche da remoto al fine di rinvenire le strategie necessarie al fine dell'abbassamento dei toni del conflitto tra loro ed ha avuto contatti anche con la scuola del bambino. In tutto questo periodo la sottoscritta si è imbattuta, altresì, nelle carenze strutturali dei Servizi
Sociali territorialmente competenti e della ASL, carenze che hanno impedito l'attivazione del percorso di sostegno alla genitorialità previsto dal Tribunale di
LI. In particolare, i Servizi Sociali di LI, compulsati dalla scrivente hanno riportato una nota della ASL, che riferisce la mancanza di risorse per attivare sul territorio un percorso di sostegno alla genitorialità per i sig.ri e Per_1 CP_1
Inoltre hanno specificato che per il percorso di sostegno alla genitorialità è competente la ASL, che non ha risorse spendibili, mentre presso il Polo territoriale è possibile effettuare solo degli “incontri di facilitazione” della relazione padre-figlio, che in passato non hanno avuto esiti positivi per il piccolo . Per_1
La sottoscritta , a seguito di un incontro da remoto con le parti, che Parte_2
si sono dichiarate disponibili, ha contattato altresì il presso Controparte_3
l'Ospedale Annunziata ed ha interloquito con la dott.ssa la quale ha spiegato Tes_1
l'impossibilità di attivare presso il suo centro il richiesto percorso.
Inoltre la scrivente ha interloquito con il dott. , il quale ha spiegato di Persona_2
non lavorare più presso il centro che aveva in carico il piccolo ed ha riferito le Per_1
criticità della situazione relazionale relativa al suddetto minore.
Infine la sottoscritta, d'accordo con le parti, ha preso contatti con il dott. Per_3
, neuropsichiatra infantile presso l'Ospedale Santobono di LI, per una visita
[...]
al minore per verificare le sue attuali condizioni di salute, e lo specialista ha manifestato tutta la sua disponibilità.
Allo stato proseguono gli incontri padre – figlio, ma con grande difficoltà. Il sig. percepisce “l'inutilità” di tali incontri poiché non riesce a creare un Per_1
canale di comunicazione con il figlio incolpando la moglie. La madre, a sua volta, riferisce che è il padre a non riuscire a creare un dialogo con il figlio. … Tuttavia, in presenza di evidenti carenze strutturali, frutto di un welfare in dismissione, l'unica soluzione per il bene di è rappresentata dalle persone di buona volontà: il dott. Per_1
il dott. , che hanno accordato la loro piena disponibilità, e gli stessi Per_3 CP_4
genitori, che stanno seguendo i percorsi di sostegno alla genitorialità e che si dichiarano disponibili ad intraprendere un percorso di mediazione familiare per il bene del figlio. Infatti c'è da dire che sia il sig. che la sig.ra stanno Per_1 CP_1
seguendo un percorso privato disgiunto di sostegno alla genitorialità ed hanno trovato un accordo per consentire al minore la frequenza dei prescritti percorsi. In particolare, il bambino frequenta il centro Givoa di Casoria quattro volte a settimana: due volte per la logopedia e due volte per la psicomotricità.”.
All'esito dell'udienza del 9/06/2022 il Collegio “Rilevato che va positivamente accolta la decisione delle parti di raccogliere la proposta offerta dal curatore speciale di mediazione familiare e al consulto presso il dott. ritenuto di contro di dover Per_3 stigmatizzare la inadempienza da parte dell'ASL in ordine all'attivazione dei percorsi di genitorialità congiunti come da note fatta pervenire dai SS delegati : in sostanza, nonostante gli anni trascorsi, veri e propri percorsi congiunti non sono stati mai attivati se non per un breve periodo e grazie alle strutture un tempo offerte dal
Comune di LLa mentre nulla veniva predisposto dall'UOMI dell' centro Parte_3
DS 32 posto che non era presente figura professionale che potesse farsene carico (cfr. nota del dott. responsabile UOSMI distretto 32 Asl LI 1 centro Persona_4
allegata dai SS di LI VI municipalità);
ritenuto che parte ricorrente ha avanzato richiesta di modifica dei provvedimenti vigenti dal punto di vista economico evidenziando che nelle more egli ha avuto un'altra figlia;
che la stessa vive a Modena ed è purtroppo affetta da problemi di salute che rendono necessario un intervento;
rilevato che il curatore speciale e il P.M. si sono opposti alla modifica dei provvedimenti economici relativi al minore e che la difesa della resistente ha chiesto darsi conferma dell'assegno previsto in sede presidenziale ex art 156 comma 1 c.c.;
ritenuto che non vi è dubbio che la nascita di un altro figlio e la costituzione di un nuovo nucleo non possono non influire sulla capacità economica del ricorrente, ma che allo stesso tempo considerate le condizioni di salute del figlio delle parti non è possibile ritenere la resistente colpevolmente inerte nella ricerca di una occupazione;
ritenuto che occorre considerare che la donna comunque gode dell'appoggio della propria famiglia di origine come ammesso dalla stessa in atti sicché ben può essere disposta una riduzione dell'assegno previsto in sede presidenziale in una dimensione meramente alimentare;
ritenuto che quanto al minore va rigettata la richiesta di modifica poste Per_1
proprio le difficoltà di salute del minore e le necessità cui si deve provvedere le quali rendono altresì opportuno disporre che l'assegno unico per la prole sia integralmente assegnato alla resistente quale genitore collocatario, con facoltà per la parte ove la domanda non sia stata già presentata all'INPS di presentarla da sola;
ritenuto che a questo punto vada disposto un rinvio della causa onde verificare l'esito della mediazione e dei percorsi disposti dovendosi comunque già registrare le richieste del curatore speciale di cui al verbale del 9.6.2022;
ritenuto inoltre sul punto di rammentare ali enti delegati la assoluta necessità ed indifferibilità dell'attuazione dei provvedimenti disposti con particolare riferimento ai percorsi congiunti di genitorialità rammentandosi che la mancata sollecita evasione comporterà un effetto paralizzante il giudizio pendente tra le parti, ben potendo anche integrare gli estremi del reato p e p dall'art 328 cp, trattandosi di richiesta che proviene dall'Autorità giudiziaria.
P.Q.M.
A parziale modifica dei provvedimenti vigenti dispone che a far data dalla richiesta di modifica l'assegno previsto ex art 156 comma 1 c.c. in favore della resistente sia ridotto ad euro 100,00 mensili;
dispone che l'assegno unico per il minore sia integralmente corrisposto alla resistente Per_1
quale genitore collocatario;
sollecita i Servizi già delegati di LI LI a procedere all'attuazione dei provvedimenti già trasmessi quanto all'attivazione di percorsi congiunti di genitorialità, disponendo che il presente provvedimento, oscurato degli aspetti relativi alla modifica dei provvediti economici in atto, sia trasmesso in copia, unitamente al presente provvedimento, anche al Direttore generale dell' , al Direttore sanitario dell' al Parte_4 Parte_4
Responsabile della struttura di staff presso la direzione sanitaria
[...]
, nonché al Direttore responsabile del Parte_5
distretto sanitario 32 affinché provvedano senza ritardo e con la Parte_4
massima priorità ad individuare nel proprio ambito ufficio e/o struttura in convenzione munita di personale competente a dare attuazione a quanto determinato dal Tribunale;
rinvia la causa all'udienza del 29.11.2022”
Alla successiva udienza, preso atto che l'intervento di sostegno alla genitorialità congiunto presso il Centro per le famiglie Presidio dell'Annunziata di LI era ancora in corso mentre quanto alla mediazione familiare l'equipe aveva deciso di posporre la presa in carico, su richiesta delle parti venivano assegnati i termini di cui all'art 183 comma VI c.p. e la causa veniva rinviata al 23/03/2023.
All'udienza del 23/03/2023 venivano esaminate in contraddittorio tra le parti le relazioni inviate dai Servizi Sociali e gli interventi da porre in essere, entrambe le parti, allo scopo di ridurre la conflittualità giudiziaria evidenziata dagli operatori, rinunciavano alle richieste istruttorie avanzate, il Tribunale riservava la decisione.
Il Collegio, sciogliendo la riserva, così provvedeva: “ Occorre in primo luogo osservare che dalle valutazioni riportate nel verbale dell'equipe socio sanitaria in atti
, pur se in trattamento abilitativo presso il Nucleo operativo di Neuropsichiatria Per_1
Infantile DS 32 (NONPI), continua a presentare comportamenti aggressivi rispetto ai cambiamenti tanto che le terapiste del Centro riabilitativo di riferimento che seguono consigliavano un percorso di psicoterapia individuale. Dal medesimo verbale Per_1
si legge che il NONPI avrebbe valutato la necessità di una visita di controllo NPI per l'inserimento di in un percorso di psicoterapia. In particolare, la dott.ssa Per_1
del NONPI DS 32 ha riferito che il minore all'inizio del percorso si era Tes_2
presentato con disturbi comportamentali reattivi ad una situazione ambientale familiare “forte”. Nel corso degli interventi è apparso un quadro di disregolazione comportamentale con emersione dei disturbi alla presenza contemporanea di entrambi i genitori. Per un periodo si era osservato anche un miglioramento del quadro clinico del minore con recupero degli apprendimenti scolastici tramite opportuni trattamenti.
Alcuni accertamenti (EEG e valutazione genetica) praticati al bambino sono risultati positivi senza tuttavia un significativo riverbero clinico.
Nell'ambito dei vari interventi che sono stati promossi nel corso della procedura è stato disposto un percorso congiunto di genitorialità allo scopo di avviare una riflessione condivisa e promuovere con lo scambio tra i genitori e la costruzione di strategie condivise, uno sviluppo di modalità più autonome di visita connesse ad una crescita della relazione padre figlio, disponendo contemporaneamente che gli incontri padre figlio potessero avvenire in un contesto libero. Tuttavia, come emerso anche dalle comparizioni personali svolte, non vi sono stati significativi sviluppi: il bambino incontra il padre presso un bar, ma non acconsente a che la madre si allontani. Si chiude e mostra difficoltà a relazionarsi e dopo poco diventa insofferente, insiste per andare via e la situazione diventa “ingestibile” come entrambi i genitori concordano nel riferire. Sebbene, a seguito dei vari interventi e delle comparizioni effettuate i genitori abbiano affermato di aver acquisito la consapevolezza di dover trovare un modo affinché lasci la sua “presa” verso la madre, ciascuno adottando i Per_1
comportamenti più funzionali a tale evoluzione, essi tuttavia non sono stati capaci di assumere una uniformità di vedute, di effettuare una sintesi, continuando a fornire letture che non si integrano. La sente che sono stati fatti in avanti dal momento CP_1
in cui non sopportava nemmeno la presenza del padre, il quale continuerebbe Per_1
ad essere poco propositivo, scaricando su lei incapacità proprie in ragione di una ostilità ancora persistente. Il ritiene invece che la situazione è da troppo Per_1
tempo ferma e che la non sostenga adeguatamente gli sforzi durante gli CP_1
incontri. La non vorrebbe effettivamente staccarsi dal figlio per rancori che CP_1
ella nutrirebbe ancora nei suoi confronti. Occorre poi osservare che la CP_1
lamenta di sentirsi costantemente sotto accusa anche da parte degli operatori che agiscono in tale vicenda, tutti concordi nel sottolineare una fusionalità materna senza guardare gli sforzi che ella compie per agevolare il rapporto padre figlio. Sul punto, anche durante il percorso di genitorialità la è apparsa completamente CP_1
immedesimata nel disagio del figlio e allo stesso tempo molto sofferente per l'insofferenza mostrata da . Dal canto suo, il padre ha mostrato di saper Per_1
accogliere la reticenza del figlio e si è rapportato a lui con dolcezza e atteggiamento supportivo. Durante la visita svolta presso la NPI dell'Ospedale Santobono il profilo clinico nel minore di un attaccamento molto forte con la figura materna è stato nuovamente evidenziato, unitamente ad aspetti di controllo, di manipolazione della madre e degli adulti in generale da parte di e di una evidente disregolazione Per_1
emotivo comportamentale con facile irritabilità e soglia alle frustrazioni molto basse con facile reattività, progressivamente maggiormente scomposta in un bambino che assume depakin250 mg per due volte al giorno su indicazione di neurologo per sospetto e crisi di assenza.
Ciò posto, va senza dubbio accolta l'indicazione proveniente dall'equipe sociosanitaria di attivazione di un percorso di educativa domiciliare per l'osservazione di in tale contesto in presenza della madre. Inoltre, andranno Per_1
predisposte anche visite padre figlio in spazio neutro allo scopo di costruire il rapporto del minore con il senza la necessità della intermediazione Per_1 materna. E' chiaro che ha bisogno di un setting conosciuto e personalizzato, Per_1
ha bisogno di sicurezza e di una routine ben definita. Occorre, quindi, una adeguata preparazione ed organizzazione degli interventi: per tale motivo va demandata all'equipe che ha in carico il nucleo la definizione dei tempi per l'attivazione di ciascun intervento. Fondamentale per il lavoro di rete da compiersi il coinvolgimento anche della NPI dell'Ospedale Santobono nella persona del dott. presso il Per_3
quale è stato intrapreso un percorso che i genitori hanno acconsentito in udienza a far proseguire al minore. Tuttavia, posta la mancanza di fiducia reciproca tra le parti che limita la possibilità di costruire una alleanza genitoriale (la soluzione in ordine al percorso con il dott. è stata trovata solo all'esito di una lunga comparizione Per_3 personale) giustifica l'adozione di misure idonee volte a superare tale situazione allo scopo di evitare che persistenti contrasti tra le parti risultino di pregiudizio per il minore, in particolare impedendo ovvero rendendo particolarmente difficile l'assunzione di decisioni relative ai bisogni essenziali e non di . Tale misura va, Per_1
allo stato, individuata nel conferimento al curatore speciale di poteri sostanziali come disposto dall'art 80 c.c. come richiesto anche dal P.M. In particolare, il curatore speciale interverrà in rapporto alle decisioni di ordinaria amministrazione se esse registrano il disaccordo tra i genitori, comprese le interlocuzioni con i SS deputati ad organizzare gli incontri padre figlio in spazio neutro. Il curatore provvederà ad interfacciarsi con l'equipe che ha in carico il nucleo e coadiuverà i genitori nelle scelte in tema di salute del minore, previa interlocuzione con il pediatra di base e gli specialisti che seguono il minore, di educazione (scelte scolastiche) e formative, guidando i genitori a negoziare ed accordarsi con conseguente riduzione del conflitto genitoriale, e nel caso di persistente e insormontabile contrasto, assumendo direttamente la decisione e rendendo edotto il Tribunale.
In attesa dell'acquisizione di relazione di aggiornamento sugli interventi disposti, preso atto che le parti hanno in udienza rinunciato alle richieste istruttorie cogliendo l'indicazione della riduzione della conflittualità anche giudiziaria il giudizio va quindi rinviato all'udienza che si indica in dispositivo.
P.Q.M.
A parziale modifica dei provvedimenti vigenti dispone quanto alle visite padre figlio che esse avvengano presso lo spazio neutro offerto dal centro per le famiglie individuato dai SS delegati al coordinamento dei vari tipi di intervento per il nucleo;
dispone l'attivazione di un percorso di educativa domiciliare per l'osservazione di in tale contesto in presenza della madre, delegando ai SS e comunque Per_1 all'equipe sociosanitaria che ha in carico il nucleo la definizione dei tempi per l'attivazione di ciascun intervento;
dispone che il curatore speciale del minore
[...]
sia dotato altresì di rappresentanza sostanziale e che lo stessa interverrà in Per_1
rapporto alle decisioni di ordinaria amministrazione per il minore se esse registrano il disaccordo tra i genitori, comprese le interlocuzioni con i SS deputati ad organizzare gli incontri padre figlio in spazio neutro. Il curatore provvederà ad interfacciarsi con l'equipe che ha in carico il nucleo e coadiuverà i genitori nelle scelte in tema di salute del minore, previa interlocuzione con il pediatra di base e gli specialisti che seguono il minore, di educazione (scelte scolastiche) e formative, guidando i genitori a negoziare ed accordarsi con conseguente riduzione del conflitto genitoriale, e nel caso di persistente e insormontabile contrasto, assumendo direttamente la decisione e rendendo edotto il Tribunale;
rinvia quindi all'udienza del 26.10.2023 per la valutazione della relazione di aggiornamento che dovrà pervenire entro il 18.10.2023”.
Alla successiva udienza del 26/10/2023, il Giudice “ rilevato che rispetto a quanto disposto con provvedimento del 7/04/2023, gli incontri padre-figlio in spazio neutro sono stati interrotti (di fatto non si sono mai concretizzati) come si legge nella relazione dei Servizi Sociali di Pomigliano d'Arco dell'11/10/2023, per tutelare la precaria stabilità mentale del bambino che ha da subito manifestato un'oggettiva difficoltà ad allontanarsi fisicamente dalla madre e una profonda difficoltà a trovarsi in quella situazione;
il percorso di educativa domiciliare non è stato attivato;
considerato che il dott. neuropsichiatra infantile del Santobono Pausillipon, Per_3
nella relazione depositata in data 10/10/2023 consiglia psicoterapia individuale;
DISPONE che i Servizi Sociali territorialmente competenti, delegati al coordinamento dei vari tipi di intervento per il nucleo, attivino ad horas il percorso di educativa domi- ciliare già disposto con provvedimento del 7/04/2023, valutando al contempo la possibi-lità di riprendere gli incontri in spazio neutro, laddove se ne ravvisino le condizioni;
che il minore venga immediatamente avviato ad un percorso di psicoterapia individuale dai genitori, in caso di insanabile contrasto, dal curatore speciale, già dotato di poteri sostanziali alla stregua del provvedimento del 7/04/2023,
rinvia all'udienza del 15/02/2024 ore 10,00 per verificare l'esito dei suddetti percorsi, invitando i Servizi Sociali a relazionare entro il 7/02/2024”.
Alla successiva udienza del 15/02/2024 comparivano spontaneamente anche le assistenti sociali le quali davano atto che per il successivo 7 marzo era stato convocato un incontro d'equipe da remoto, con la partecipazione anche della curatrice, della
Neuropsichiatra infantile, della referente del Polo territoriale delle famiglie per valutare la strategia da adottare per operare un sano distacco del minore dalla figura materna e consentire l'instaurazione di una relazione con il padre. Le parti davano atto che gli incontri tra e il padre avvenivano una volta a settimana il giovedì al bar alle Per_1
17,30 con la madre e che dopo circa dieci minuti si spazientiva e dovevano Per_1
salutarsi. Il Giudice rinviava al 14/03/2024 al fine di verificare le proposte del tavolo d'equipe.
Nel frattempo la curatrice si impegnava per individuare un Centro che fosse confacente alle esigenze di , riusciva così a trovare il centro il Piccolo Bambù, con sede a Per_1
San Giorgio a Cremano, ma il Comune di LI riferiva di non poter far partire la convenzione per tale centro.
All'udienza del 14/03/2024 dopo ampia discussione con le parti, nel corso della quale veniva anche descritta dalla madre la giornata di tra impegni scolastici, centro Per_1
polifunzionale, amichetti, catechismo, compiti, preso atto della consapevolezza acquisita dalle parti circa la necessità di comunicare quotidianamente in ordine alle esigenze di e in generale dell'adesione delle stesse ad un progetto di Per_1
cambiamento che potesse portare ad un coinvolgimento del padre nella vita quotidiana del figlio, attraverso telefonate, videochiamate, incontri fuori scuola, in chiesa, al centro , letto il verbale d'equipe dell'11/03/2024, “preso atto della necessità Pt_6
di far prendere in carico il minore da un centro polifunzionale convenzionato con il
Comune di LI che dovrà favorire un inserimento graduale attraverso l'individuazione di un “educatore prevalente” almeno nella fase iniziale, preso atto della disponibilità manifestata dal dott. a partecipare in maniera diretta al Per_3
progetto educativo che si andrà ad implementare, preso atto della disponibilità manifestata dalle parti di intraprendere un percorso di mediazione familiare che potrà essere avviato presso il Polo territoriale per le famiglie del Comune di LI-
LI, dove il mediatore familiare è anche psicologo, ritenuta l'opportunità che il minore continui il suo percorso psicoterapico presso il Centro GIFOA”, il procedimento veniva rinviato al 4/04/2024.
All'udienza del 4/04/2024, sentite lungamente le parti sull'andamento dei rapporti, il
Giudice “ rilevato che all'udienza u.s. i Servizi Sociale erano stati invitati, tra l'altro,
a dare corso a quanto concordato nel verbale d'equipe;
considerato che
nel verbale di equipe dell'11/03/2024 gli specialisti coinvolti avevano considerato opportuno che la coppia genitoriale intraprendesse un percorso di mediazione familiare, prevedendo che lo stesso fosse avviato presso il Polo territoriale per le famiglie del Comune di
LI-LI, dove il mediatore familiare è anche psicologo, così come richiesto dal dott. nella sua relazione;
considerato, invece, che nella relazione del Per_3
3/04/2024 i Servizi Sociali hanno proposto un percorso di accompagnamento alla genitorialità in luogo di quello di mediazione;
ritenuto che
, alla luce della disponibilità manifestata dalle parti, appare opportuno che le stesse intraprendano al più presto il percorso di mediazione con un mediatore che sia anche psicologo come suggerito nel verbale di equipe dell'11/03/2024 ed eventualmente in aggiunta anche un percorso di accompagnamento alla genitorialità; ritenuto di dover sollecitare i Servizi
Sociali a provvedere al più presto alla presa in carico di presso un centro Per_1
diurno, rinvia al 16/05/2024 ore 13,00 per monitorare l'andamento dei rapporti tra le parti e il minore, invitando i Servizi Sociali a dare corso a quanto concordato nel verbale d'equipe dell'11/03/2024 prevedendo in aggiunta anche un percorso di accompagnamento alla genitorialità.”
Individuato il centro diurno polifunzionale Fiumadea, prima dell'estate l'inserimento del minore non andava a buon fine.
All'udienza del 10/10/2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio previo parere del PM e assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Nella comparsa conclusionale la difesa del ricorrente ha così concluso:
“In via preliminare
Si reitera la richiesta di CTU , al fine di verificare la situazione attuale , atteso il tempo trascorso dalla precedente CTU , sia per accertare e verificare le competenze e capacità genitoriali nonché la presenza di patologie che possono incidere sull'idoneità genitoriale ed eventuali cause del rifiuto e disagio manifestato dal minore nella Per_1
sua relazione con la figura paterna;
All'esito della CTU disporre :
2 - Disporre l'affidamento del minore ai servizi sociali ai sensi dell'art 5 bis Per_1
della legge 184 del 1983 e successive modifiche con il collocamento del minore Per_1
in comunità di tipo familiare, affinchè lo stesso possa essere avviato ad un percorso di sostegno psicologico individuale , al fine di aiutarlo nel distaccarsi dal legame simbiotico dalla madre che impedisce il suo sviluppo emotivo e la sua autonomia;
3 -Disporre il diritto del sig. , previo avvio del minore al Parte_1 Per_1
percorso di sostegno psicologico , di incontrare in forma protetta il figlio , ai fini di una ripresa graduale dei rapporti padre -figlio , secondo i tempi e le modalità che l'Ill.mo Tribunale riterrà opportuno;
In via gradata
4-Qualora l'Ill.mo Giudice adito non riterrà opportuno, nel preminente interesse del minore pronunciare provvedimenti ablativi e limitativi della responsabilità genitoriale a carico della sig.ra , e quindi disporre ai sensi dell'art 5 bis della Controparte_1 legge n. 184 del 1983 l'affidamento del minore ai servizi Sociali Per_1
territorialmente competenti , al fine di poter assumere tutte le decisioni nel preminente interesse del minore ( scuola , salute ) nonché avviare lo stesso al percorso di Per_1
psicoterapia individuale , con collocamento prevalente presso la residenza materna , con trasmissione del fascicolo al Giudice Tutelare affinchè ai sensi dell'art 337 del c.c. possa svolgere la dovuta vigilanza;
5-Disporre che il minore debba frequentare il centro polifunzionale, come Per_1
disposto dal Tribunale nei vari provvedimenti sopra indicati , onerando i Servizi
Sociali Territorialmente competenti all'osservanza .
6-Confermare l'assegno di mantenimento di euro 300,00 a carico del sig. Parte_1
in favore della sig.ra , a titolo di concorso per il
[...] Controparte_1
mantenimento del figlio , somma che dovrà essere annualmente ed Per_1
automaticamente rivalutata , oltre il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate;
7-Confermare che l'assegno unico verrà percepito solo ed esclusivamente dalla sig.ra
; Controparte_1
8- Si reitera la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della sig.ra immacolata , atteso che la stessa non ha mai depositato alcun CP_1 attestazione dei suoi redditi e ad oggi potrebbe usufruire dei benefici assistenziali
(REI) a carico dello Stato;
Con vittoria di spese e di onorari di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
Nella comparsa conclusionale parte resistente si è riportata alle conclusioni in atti chiedendo quantificarsi nella misura complessiva di € 800,00 (di cui € 200 per il proprio mantenimento, ed € 600 per il mantenimento del figlio ) l'assegno a Per_1
carico del ricorrente.
Nella comparsa conclusionale la curatrice speciale del minore ha così concluso:
“chiede che il Tribunale voglia disporre, nel supremo interesse di , la Per_1
prosecuzione dei percorsi già intrapresi, con affido condiviso ad entrambi i genitori e invio degli atti al Giudice Tutelare per il monitoraggio”.
Preliminarmente, considerato che tra le parti è già intervenuta pronuncia sullo status, deve rilevarsi che oggetto della presente decisione sono solo le questioni accessorie.
Sempre in via preliminare deve darsi atto che rinunciando alle istanze istruttorie articolate nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 VI co. c.p.c. e non riproponendo la specifica domanda nelle proprie conclusioni, parte ricorrente ha sostanzialmente rinunciato alla domanda di addebito della separazione alla resistente.
In ordine alla disciplina della responsabilità genitoriale, la consulenza tecnica disposta immediatamente dal G.I. ed espletata in corso di causa dalla dott.ssa Persona_5 ha evidenziato che: “a causa della mancanza di comunicazione sana tra i coniugi, in una situazione così complessa, come quella di genitori di un bambino con disturbo del comportamento con immaturità psicoaffettiva-relazionale e discontrollo degli impulsi, verosimilmente attribuibile ad un quadro clinico caratterizzato dalla delezione della regione 15q11.2, in cui si richiede un comportamento ancor più responsabile che in altre circostanze, il disagio del minore, anziché richiamarli al loro dovere di condivisione genitoriale, ne ha amplificato la litigiosità.
Tale atteggiamento è annoverabile a entrambi.
Questo CTU, sul punto evidenzia che la nascita di un bambino è un evento carico di significati, di aspettative, a volte di vicissitudini e verosimilmente i problemi, già preesistenti in questa relazione di coppia, si sono acuiti nel momento in cui si è incominciato a capire che il nuovo membro della famiglia era un bambino che avrebbe avuto qualche problema di salute.
In casi come questi, le reazioni, spesso, variano tra i due estremi del rifiuto (più o meno inconscio) e dell'iperprotezione. Nel caso del rifiuto più o meno nascosto, nei confronti del figlio, i genitori sembrano incapaci di contenerlo e i sentimenti misti di rabbia, risentimento e senso di colpa, veicolano la sua crescita sviluppando l'oscura sensazione di non essere pienamente desiderato e amato;
mentre, nell'atteggiamento di iperprotezione, le premure asfissianti prendono il posto delle consuete cure materne quale principale mezzo per tenere a bada i sensi di colpa. Il senso di colpa, cioè, può essere denegato soltanto a prezzo di una incessante vigilanza, ma, in queste condizioni, il bambino non potrà mai sviluppare tutta l'autonomia che gli è possibile.
Per questo motivo, è fondamentale che i genitori conoscano a fondo la realtà obiettiva in cui il figlio si trova, le specificità della sua difficoltà e le caratteristiche della sua personalità. Questi devono essere aiutati a trovare un giusto equilibrio tra i fatti soggettivi (sentimenti dei genitori) e i fatti obiettivi (situazione reale del bambino) che, nella maggioranza dei casi, presentano una notevole discrepanza.
Nel caso specie, la signora resta bloccata sulla sua versione dei fatti, non CP_1 credendo al cambiamento dell'ex coniuge che ha dichiarato, in più occasioni durante la CTU, che vuole fare il possibile per recuperare il suo rapporto con il figlio. La signora insiste nel ritenerlo inadeguato e privo di capacità genitoriali adatte a prendersi cura del figlio, inoltre hanno visioni totalmente opposte su come si impartisca l'educazione al figlio e sulle “tecniche” da adottare.
Il sig. dall'altro lato, semplifica la situazione non riconoscendo le Per_1
difficoltà della sig.ra nella gestione del figlio, accusandola di essere troppo protettiva e di non fargli vivere una vita normale. Entrambi i genitori a più riprese esprimono preoccupazione per il figlio, la madre che tenta di seguire scrupolosamente e alla lettera le indicazioni datele dai medici, a vario titolo incontrati nel necessario percorso di prevenzione e riabilitazione che il figlio segue a causa delle sue problematiche di salute. Il padre che, in contraddizione con le modalità adottate dalla madre, la critica e la svaluta come madre e come persona.
In sintesi, sembra, che nessuno dei coniugi sia in grado di vedere la propria parte di responsabilità, ma ciascuno denega e proietta nell'altro ogni colpa in un gioco al massacro in cui a farne le spese è sempre , il figlio minore. Per_1
La coppia in esame, a parere di questo CTU, manca di quella che viene definita
“intersoggettività familiare” ovvero quella capacità dei componenti del gruppo familiare di comunicare e di comprendere le intenzioni, le motivazioni e i significati dell'altro che è alla base del raggiungimento di quella coordinazione a livello dei comportamenti che caratterizza le alleanze familiari collaborative che favoriscono il contatto affettivo fra i membri della famiglia e il raggiungimento di obiettivi evolutivi
(Fivaz-Depeursinge, Corboz-Warney, 1999). Entrambi i membri della coppia appantanati nel conflitto coniugale interpretano in modo malevolo qualsiasi affermazione o comportamento dell'altro attribuendogli significati che sono, in realtà, frutto di personali proiezioni.
La principale conseguenza di un simile atteggiamento è l'impossibilità di comunicare tra gli ex coniugi, anche rispetto alle necessità del loro ruolo genitoriale, comportando nel tempo la triangolazione di interlocutori certamente non adeguati, quale è il figlio minore della coppia.
La dinamica disfunzionale, infatti, si abbatte di riflesso sul figlio minore che sperimenta un senso d'impotenza di fronte ai comportamenti dei genitori. …
È d'uopo sottolineare che al momento il bambino sembra presentare gravi problematicità, evidenti nelle aree di funzionamento, è percepibile che viva un disagio psico-emotivo legato allo stile relazionale di attaccamento insicuro con ansia da separazione che ha sviluppato a causa della situazione familiare che si è creata a seguito della separazione, aggravata certamente dall'atteggiamento di entrambi i genitori che in modi diversi contribuiscono a creare un contesto, dove il rischio, in questo tipo di situazioni, è che il minore possa consolidare, anche in futuro, le difficoltà nell'area dello sviluppo relazionale, che già manifesta rispetto al contesto familiare, nella relazione con il padre e nel contesto scolastico non volendo andare a scuola.
Al momento il minore presenta segni di tale disagio psichico che a lungo andare, se non risolti, si stabilizzerebbero e radicalizzerebbero nello sviluppo della sua personalità. Inoltre, manifesta anche un lieve ritardo del linguaggio per cui è consigliabile un approfondimento diagnostico ed un eventuale attivazione di un percorso di logopedia. … Dove la madre mostra, un atteggiamento protettivo che, seppur con una apparente buona intesa con lui, con capacità empatica ed affettiva, capace di cura e protezione, mostra difficoltà ad uscire da sola dall'impasse che si è creato nella situazione tra e il padre e tra il minore e la scuola, per cui Per_1
necessita di un aiuto sullo sviluppo di maggiori competenze organizzative per il futuro del minore, per favorire le opportunità educative e di socializzazione, per riuscire nel dare regole e norme di comportamento congruenti con la fase evolutiva del figlio, e che il contesto della separazione, la mancanza di una comunicazione funzionale e le problematiche di salute evidenziate da nel tempo non hanno permesso o Per_1
favorito, lo sviluppo di tali competenze.
Nel contempo, il sig. sembra incapace di intervenire in un modo adeguato Per_1
alla situazione, non avendo gli strumenti per poter interpretare ciò che sta accadendo, riversa sulla ex moglie tutte le responsabilità e anch'egli, da questo punto di vista, mostra un'espressione estremamente carente.
Questi genitori presentano dei limiti nelle competenze genitoriali che non possono ridursi alle capacità di attenzione e cura, ma si sostanziano nella incapacità di comprendere i bisogni emotivi del figlio e di porsi in una posizione critica, continuando ad assumere gli stessi atteggiamenti nei confronti del minore, che non ha via di uscita in una relazione che gli crea insicurezza e angoscia.
La loro incapacità di gestire le richieste emotive del minore li spinge all'incomunicabilità tra loro, creando un sempre maggiore distacco anche rispetto al figlio che è un bambino in crescita e non permette loro di comprenderne i bisogni evolutivi. Detto comportamento inasprisce anche il confronto tra le parti rendendo insanabile il conflitto che trova nella gestione del minore terreno fertile di scontro, aperto e senza limiti.
D'altro canto, va evidenziato che rispetto al criterio dell'accesso all'altro genitore e nella promozione del ruolo dell'altro genitore, la madre, durante il percorso delle operazioni peritali, sebbene si è resa disponibile, nonostante la conflittualità con l'ex coniuge, a creare momenti di incontro, favorendolo nella partecipazione alla vita del figlio, di fatto ciò non ha dato frutti, poiché il minore, a dire della stessa, si è ritratto alla presenza del padre mettendo in atto comportamenti di evidente rifiuto e protesta.
Cosa sia accaduto, dalla offerta disponibilità al promosso accesso, non è dato sapere e resta in contrasto con quanto costatato da questo CTU in sede di consulenza durante l'accesso del minore, dove a parte qualche incertezza iniziale, il bambino, posto nel terreno neutro, non ha manifestato particolari difficoltà a relazionarsi con il padre, ancorché alla presenza della mamma. …
Sul punto, il CTU, evidenzia l'importanza da parte degli adulti di assumere d'ora in poi comportamenti più responsabili. Si rimanda agli ex coniugi che ognuno di loro ha un ruolo e una funzione importante all'interno di questa situazione, ma soprattutto che la sig.ra è un po' il punto di snodo della matassa, in quanto ciò che lei pensa e CP_1
trasmette al figlio, al di là della consapevolezza o meno, è fondamentale.
Per questo i percorsi devono focalizzarsi, anche ad aiutare la sig.ra affinché pratichi questa operazione di separatezza tra i due piani relazionali, quello giudiziale e quello genitoriale, affinché possa remare insieme all'ex coniuge per il recupero completo della figura paterna per il benessere del figlio, già penalizzata dalla separazione e dalla sua situazione clinica.
Di contro, il sig. deve lavorare sullo sviluppo di una maggiore Per_1
comprensione delle esigenze emotive del figlio e avvicinarsi gradualmente per il pieno recupero del rapporto….
Rispetto alle capacità genitoriali, è d'uopo sottolineare, che entrambi pur mostrando lacune nelle loro competenze, individualmente sembrerebbero mostrare migliori livelli di competenza genitoriale, ovviamente in relazione ai differenti stili affettivi e relazionali, ma con scarse capacità di cooperazione, che li limitano nella loro espressione di una matura genitorialità nel rapporto con il figlio.
Mostrano grosse difficoltà nel condividere le proprie funzioni, anche se entrambi mostrano sufficienti risorse, acquisite dalle loro esperienze infantili, vissute all'interno del loro nucleo familiare, arrivando ad esprimere la loro genitorialità.
Infatti, sono entrambi in grado di esprimere la capacità di cura e di affetto, per cui il vero problema è nella condivisione di una linea retta in questa genitorialità, cioè come se, entrambi, volessero obbligare l'altro a seguire il proprio criterio.
La madre che essendo completamente immersa nel rapporto simbiotico con il figlio, seppur questo sembra andare nella direzione di aiutarlo nella complessa situazione del minore, non solo non lo facilita realmente, ma lo esclude da esperienze importanti per la sua crescita. Verosimilmente, la madre inconsapevole dei propri limiti, non comprende che le soluzioni da mettere in campo devono necessariamente essere diverse dall'iper-protezione che sta attuando nei confronti del figlio. Dall'altro lato,
c'è l'altro genitore, il padre che, nella difficoltà di accettare a pieno la complessa situazione clinica del figlio, cerca in tutti i modi di fargli avere esperienze di vita, quanto più vicine alla normalità per un bambino della sua età, proponendo talvolta attività che vanno nella direzione della sperimentazione, non sempre in suo favore, ad esempio propinando al minore anche cibi sconsigliati dai medici.
La Signora rappresenta per il minore sicuramente un punto di riferimento CP_1
maggiore rispetto al padre, pur restando carente la relazione con il figlio. Di contro, il sig. mostra mediocri competenze genitoriali che si manifestano, Per_1
soprattutto, nel non riconoscimento dei bisogni del minore a causa della sua costante preoccupazione di essere estromesso dalla vita del figlio.
In conclusione, i sigg. e durante il periodo delle operazioni Per_1 CP_1
peritali, pur riuscendo ad organizzare degli incontri congiunti con il bambino, in diverse occasioni, precedenti alla regolamentazione degli incontri in via sperimentale predisposti dal CTU, entrambi, hanno mostrato scarse capacità di cooperazione e importanti difficoltà nel condividere le proprie funzioni.
L'attuale condizione psicologica del minore al momento presenta una diagnosi clinica di disturbi del comportamento con immaturità psicoaffettiva-relazionale, una diagnosi funzionale di disregolazione emotivo-comportamentale e una condizione familiare sfavorevole dovuta a separazione della coppia genitoriale. Presenta, inoltre, uno stile di attaccamento insicuro con ansia da separazione e un disagio rispetto alla situazione familiare dovuto, in parte, all'alta conflittualità in essere tra i genitori per cui si ritiene che sussistano indicatori di alta raccomandazione ad avviare al più presto i percorsi neuro psicomotori di supporto già indicati dai neuropsichiatri della Asl e dell'Ospedale (cfr doc. in allegato). Inoltre, si segnala che il linguaggio verbale pur essendo di adeguata efficacia comunicativa, presenta qualche alterazione fonetico- fonologica e morfo-sintattica per cui è consigliabile un approfondimento diagnostico ed un eventuale attivazione di un percorso supportivo. Necessario monitoraggio clinico con particolare attenzione riguardo alla possibile insorgenza di crisi convulsive ed eventuale programma di sostegno scolastico in caso di difficoltà di apprendimento. Ciò posto, si deduce che, al momento, entrambi non favoriscono il figlio nella riuscita di ricostituire un clima definitivamente sereno, per questo motivo, a sostegno di una continuità affettiva e relazionale del minore con il padre, a salvaguardia del minore dal coinvolgimento in dinamiche triangolari Per_1
disfunzionali, dal conflitto di lealtà e dalla squalifica del genitore non allocatario, per garantire relazioni soddisfacenti che guardino verso il benessere del minore, propone la presa in carico da parte dei servizi sociali dell'intero nucleo familiare per mobilitare le risorse che già sono presenti nella rete (famiglia, scuola, ecc.). È, inoltre, consigliabile, al fine di spostare l'attenzione dal conflitto all'espressione di una matura gestione della genitorialità, attivare per entrambi un efficace percorso di sostegno alla genitorialità congiunto con incontri assistiti tra il padre e il minore presso i servizi sociali con frequenza di due incontri a settimana, e di considerare, in aggiunta, l'opportunità per il sig. di essere supportato con un tutoraggio Per_1
esterno, nei weekend alternati in cui dovrà incontrare il minore, per un periodo di almeno tre mesi”. Questo spazio può dare l'opportunità ai genitori di trovare, ad esempio, risposte a dubbi ed interrogativi sulle scelte educative, sulla difficoltà di comunicare in modo funzionale ed efficace. Inoltre, sarebbe utile un adeguato monitoraggio da parte dei servizi sociali per almeno 6 mesi con comunicazioni periodiche al Tribunale – relazionati con cadenza mensile, dovranno essere accurate in ordine alla descrizione del grado di disponibilità, impegno, volontà e cambiamenti concretamente dimostrati da entrambi i genitori- che verifichino nel concreto l'andamento delle condizioni di cooperazione genitoriale che consenta al padre e alla madre di riabilitare le proprie risorse e affrontare le situazioni complesse della vita e di valutare con uno specialista i tempi e i modi in maniera da tranquillizzarsi entrambi, soprattutto, in considerazione del fatto che il minore in questione è portatore di sindrome da delezione del cromosoma 15q11.2.
Relativamente alle modalità di affido, appare opportuno, mantenere il regime di affido condiviso, al fine di garantire al minore la bi-genitorialità e la residenza privilegiata del minore presso la casa della madre, per quanto su innanzi valutato e dedotto.”
Il Tribunale, ritenute condivisibili le indicazioni fornite dalla CTU, con l'adesione delle parti, ha immediatamente disposto l'attivazione dei percorsi di sostegno alla genitorialità, di un percorso di mediazione familiare nonché di ogni ulteriore percorso che potesse essere attivato dai Servizi competenti a sostegno dei genitori e del minore;
ha disposto che le visite padre figlio avvenissero presso lo spazio di facilitazione offerto dai Servizi medesimi e con l'aiuto di personale specializzato, affidando ai SS territorialmente competenti sul luogo di residenza del minore il compito di coordinare i vari interventi tenendo conto anche del percorso di neuropsichiatria infantile seguito dal minore . Per_1
Sin da subito è emerso che continuava a manifestare disagio a staccarsi dalla Per_1 madre e che quest'ultima mostrava altresì disagio a staccarsi dal figlio e ad affidarlo agli operatori specializzati;
che nella riunione di equipe era stata decisa quindi una nuova modalità di approccio con la presenza della madre;
che tuttavia vi era stato un solo incontro secondo le nuove modalità in febbraio ma che poi le parti avevano congiuntamente chiesto la sospensione degli interventi per l'emergenza COVID 19.
Successivamente, nonostante gli svariati tentativi di ripresa degli incontri in spazio- neutro tra il padre e questi sostanzialmente non si erano mai concretizzati per Per_1
difficoltà oggettiva del minore di allontanarsi fisicamente dalla madre (relazione dei
Servizi Sociali di Pomigliano d'Arco 11/10/2023).
Nella relazione del dottor del dipartimento di Scienze neurologiche Per_3 dell' del 14 settembre 2023 si legge: “in un profilo Controparte_5 Per_1
ambivalente. Infatti da un lato tende ad avere un atteggiamento verso le prove caratterizzato da rifiuto, scarsa collaborazione e poco piacere a parlare di sé.
Dall'altro nelle prove emerge una forte pulsionalità caratterizzata da un affettività scarsamente elaborata con vissuti di rabbia e solitudine con tendenza all'utilizzo di sistemi difensivi quali negazione rimozione e spostamento. Si evidenzia affettività coartata, con resistenza all'accesso al suo mondo interno infatti le risposte fornite restano superficiali e lasciano trasparire un'immaturità sia dal punto di vista relazionale sia affettivo con tendenze regressive e difficoltà nella fase di separazione individuazione dalle figure di riferimento. l'adulto infatti non rappresenterebbe una base sicura con capacità contenitive sia in ambito normativo sia emotivo ma appare angoscioso, inerme di fronte alle difficoltà o inesistente e il bambino sembra in difficoltà ad integrarne le funzioni. La struttura dell'io appare debole e immatura”.
Sulla scorta di tali conclusioni il dr ha diagnosticato: “disturbo di regolazione Per_3
emotivo comportamentale con quota impulsivo-ipercinetica. Disturbo d'ansia di separazione ed ansietà sociale (profilo a rischio per quadri psicopatologici più articolati )”.
Nonostante le numerose sollecitazioni del Tribunale a trovare modalità alternative per tentare di rendere partecipe il padre della vita del figlio con rinvii di udienza anche molto ravvicinati nel tentativo di fornire un supporto alle parti in questo delicato compito, con l'ausilio di tutti i soggetti esterni già coinvolti, ha continuato ad Per_1
incontrare il padre solo per una decina di minuti una volta alla settimana al bar.
Nel verbale di equipe dell'11 Marzo 2024, riunione alla quale hanno partecipato le assistenti sociali di LI LI, il neuropsichiatra infantile dell'
[...]
la curatrice speciale del minore, la neuropsichiatra Controparte_6
infantile dell'ASL e l'assistente sociale del medesimo DS 32 si Parte_7 legge: “si è proceduto ad un'attenta disamina della situazione sia clinica che in relazionale del minore In particolare il dottor ha Persona_1 Per_3
evidenziato che il bambino è come intrappolato in una dinamica diadica con la madre, rispetto alla quale non riesce ad emanciparsi e che, come confermato dai servizi sociali, non è praticabile l'ipotesi di un educativa domiciliare in quanto l'equipe del polo territoriale per le famiglie non contempla personale con competenze specialistiche relative a situazioni cliniche minorili. Pertanto vista la situazione di estremo disagio nella quale si trova il minore, che appare incapace di evolvere dal rapporto fusionale con la madre, e che appare ultra fobico, tanto che uso ancora la mascherina, impedendo anche al padre di vedere il suo volto ormai da quattro anni ed inficiando il processo di socializzazione nel contesto scolastico, il dottor Per_3
propone l'iscrizione ad un centro polifunzionale dove il minore possa costruire relazioni anche con soggetti diversi dalla madre. Il dottor unitamente alla Per_3
dottoressa esclude almeno per adesso, il collocamento in casa famiglia Tes_2
perché produrrebbe un dannosissimo strappo dalla figura genitoriale di riferimento.
Entrambi gli specialisti fanno presente inoltre che il bambino non ha più bisogno della psicomotricità e che gradatamente dovrà abbandonare anche la logopedia “.
Il Tribunale ha sollecitato le parti all'inserimento di nel centro polifunzionale Per_1
diurno Fiumadea individuato dai Servizi Sociali e dalla curatrice, ma fino a settembre tale inserimento non era riuscito. Né i genitori sono riusciti durante tutta la durata del processo e nonostante tutte le sollecitazioni ricevute dall'organo giudicante, tutti gli strumenti di sostegno attivati e le varie figure professionali coinvolte - senza considerare che gli stessi ben avrebbero potuto avvalersi anche di professionisti privati
- a lavorare su sé stessi e sulla coppia al fine di elaborare il vissuto della separazione, per meglio comprendere le dinamiche disfunzionali che rendono il conflitto ancora vivo, a sviluppare una capacità di riflessione sulle proprie responsabilità per quanto sta accadendo e sulle conseguenze della loro condotta sulla stabilità e sullo sviluppo del figlio, e tanto meno a lavorare su alcuni aspetti di rigidità della loro personalità che limitano la relazione con il minore e impediscono loro di riconoscere i bisogni emotivi del figlio.
In tale contesto, il Tribunale ritiene assolutamente condivisibile la decisione del G.I. di non procedere ad una nuova consulenza tecnica, nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dalla prima espletata nel 2019, istanza sulla quale la difesa del ricorrente ha insistito negli scritti conclusionali, per la dirimente ragione che tale attività istruttoria sarebbe del tutto incompatibile con la durata del processo ormai non più accettabile, e in ogni caso perché la condizione del minore è stata comunque monitorata dai vari professionisti coinvolti tra cui in particolare il neuropsichiatra infantile dell'
[...]
e la neuropsichiatra infantile dell' 32 Controparte_6 Controparte_7
dott.ssa Persona_6
Alla stregua di quanto fin qui rappresentato il Tribunale ritiene che l'affidamento condiviso sia l'unico modo per garantire al minore la bigenitorialità, con collocazione del minore presso la madre, non essendo praticabile altra soluzione per quanto di seguito si esporrà.
Diritto fondamentale del minore è in primo luogo al diritto di crescere nella propria famiglia e di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente e materialmente dai suoi genitori, salvo che quest'ultimi si rivelino inadeguati, malgrado gli interventi di sostegno ed aiuto che devono essere disposti in favore del nucleo familiare (art.315 bis c.c.; art 1 legge 184/1983). Nel caso di specie pur rilevandosi, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, notevoli limiti nelle competenze genitoriali delle parti, non si ritiene di poter formulare un giudizio di inadeguatezza in relazione a nessuna delle due figure genitoriali che certamente devono continuare ad essere supportate. Ai genitori va, infatti, affiancato il servizio sociale - che non deriva i suoi poteri solo dal provvedimento del giudice, ma ha compiti suoi propri, derivanti dalla legge, segnatamente dalla legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare dall'art. 16
(“valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari”) - con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti (sia pure nel rispetto del diritto di autodeterminazione, sul punto v. Cass. n. 17903 del 22/06/2023), nonché con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare una funzione di vigilanza;
in questo caso nulla viene tolto a quell'insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interest of the child.
Il Collegio non ignora che in varie occasioni la Corte EDU ha evidenziato che godere della reciproca presenza, di quotidianità o, comunque, di continuità ed assiduità di relazione, costituisce per figli e genitori uno degli elementi fondamentali del diritto alla Con vita familiare secondo l'art. 8 della Convenzione;
lo Stato infatti , e per esso l' , ha obblighi positivi tra i quali certamente quello di implementare e di proteggere i rapporti e le relazioni tra i componenti della famiglia e di renderli effettivi attivandosi in modo funzionale allo sviluppo del legame genitore/figlio.
Certamente però gli obblighi dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione non sono obblighi di risultato ma di mezzi (Pascal c. Romania, n. 805/09, , 17 aprile 2012)
e il Tribunale nel corso del giudizio ha adottato ogni provvedimento necessario a non lasciare nulla di intentato per consentire la costruzione di una relazione tra il padre e
. Tuttavia, pur non ignorando che - come anche affermato dalla giurisprudenza Per_1
europea (ex plurimis V.A.M c. Serbia), - nei casi di rifiuto radicato del figlio minore a incontrare il genitore non siano esperibili rimedi coercitivi nei confronti del figlio stesso, ciò non può esonerare l'Ag da esperire tutti i rimedi percorribili (ex plurimis
A.V. c. Italia sentenza 10 dicembre 2020 ricorso n. 36936/18 e 7 ottobre 2021 -
Ricorso n. 29786/19 - Causa T.M.
contro
Italia).
Ciò posto, ferma restando la prosecuzione degli incontri tra e il padre come Per_1
attualmente in corso, non si dispone alcun calendario, non essendo allo stato praticabile tale soluzione, pur sollecitandosi le parti, come costantemente fatto in corso di causa, a sperimentare qualunque forma di avvicinamento di al padre. In Per_1
particolare si intende “richiamare” la madre, in ragione del rapporto fusionale che ha con ella, all'osservanza dei doveri che la legge le assegna sollecitandola ad Per_1
una condotta improntata al rispetto del ruolo genitoriale paterno ed ad astenersi da tenere condotte non agevolanti la costruzione della relazione con il padre.
Nell'ambito del su richiamato ruolo di affiancamento e supporto del Servizio Sociale, sopra evidenziato, esso viene investito nuovamente affinchè:
- predisponga un percorso di psicoterapia individuale per EL;
- favorisca la prosecuzione del percorso presso il Centro “Fiumadea” o altro con analoghe caratteristiche;
- previa disponibilità delle parti, attivi la presa in carico psicologica delle stesse per un percorso di sostegno e costruzione della genitorialità condivisa, di natura sanitaria, e di comprensione delle criticità nell'assolvimento del proprio ruolo genitoriale volto a favorire le dinamiche di svincolo e le spinte evolutive.
Pertanto ex art 337 ter cc (che consente all'autorità giudiziaria di adottare ogni altro provvedimento relativo alla prole) si investe il SS per quanto di sua competenza in ordine alla elaborazione e realizzazione del progetto di superamento delle criticità dell'interazione familiare, progetto che ha necessariamente dei tempi che non coincidono con quelli del giudizio e che si reputa allo stato non necessiti più di una cornice giuridica, rimettendosi gli atti al giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c. per l'attività di vigilanza.
In ordine agli aspetti di carattere economico, va osservato che l'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore va quantificato sia in relazione al reddito del genitore non collocatario, tenuto conto che quello collocatario vi provvede in via diretta, che delle presumibili esigenze del figlio in relazione all'età ed all'ambiente sociale al quale appartiene. Orbene, la ha chiesto quantificarsi il CP_1 contributo a carico del padre, all'atto della costituzione in giudizio, in € 400,00 e in comparsa conclusionale in € 600,00. Il ricorrente ha chiesto determinarsi in € 300,00
l'assegno a suo carico, confermando la disponibilità alla percezione per intero dell'assegno unico per il minore da parte della CP_1
Il ricorrente è geometra, lavora alle dipendenze di un'impresa con uno stipendio netto di circa € 1.500,00 al mese e ha avuto un'altra figlia, tenuto conto di tali elementi, e della percezione per intero da parte della madre dell'assegno unico per il figlio, appare congruo confermare l'importo stabilito in sede di udienza presidenziale che all'attualità ammonta ad € 470,00 con rivalutazione annuale secondo Indici Istat dal mese di febbraio 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo sottoscritto in data 7 marzo 2018 dalla Presidenza del Tribunale e dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di LI.
La ha formulato poi domanda diretta ad ottenere un contributo al proprio CP_1
mantenimento.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass.
4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione. In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione”
(Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592). Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche
(In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto)
(ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016). A ciò si aggiunga che il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali
(Cass. n. 11686/2013). Inoltre va evidenziato che “A norma dell'art. 156 cod. civ., il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio. Nel valutare tale presupposto, tuttavia, il giudice dovrà tenere conto di ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente, ivi compresi quelli derivanti da elargizioni da parte di familiari che erano in corso durante il matrimonio e che si protraggano in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato.(cfr. Cass. 13026/2014).
Orbene, venendo al caso di specie, pacifico tra le parti che le stesse in costanza di convivenza hanno vissuto in una casa di proprietà della famiglia della dove CP_1 ora ella vive con il figlio, alcuna prova l'istante, laureata in scienze dei beni culturali, ha fornito, come era suo onere, circa il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, né circa i mezzi economici a sua disposizione, presumibilmente provenienti da elargizioni da parte di familiari;
inoltre non essendo emerse oggettive e concrete limitazioni della sua capacità di lavorare era suo onere “dimostrare di essersi inutilmente attivata e proposta sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, come previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (cfr. Cass. nn.
20866/2021; 24049/21; 234/20215).
Dal che il rigetto della domanda.
Le spese processuali, tenuto conto del complessivo esito del giudizio e della pronuncia senza addebito, vanno compensate interamente tra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, tenuto conto che l'indagine è servita per definire entrambi i profili genitoriali, vanno definitivamente poste al 50%
a carico di ciascuna parte.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre;
b) disciplina gli incontri padre figlio come in parte motiva riportato;
c) ex articolo 337 ter cc investe i servizi sociali territorialmente competenti per gli interventi di sostegno indicati in parte motiva in ossequio all'art 8 CEDU;
d) pone a carico di , l'assegno mensile di € 470,00 a titolo di contributo Parte_1
nel mantenimento del figlio, da versare a entro il giorno 5 di ciascun Controparte_1
mese, importo da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da febbraio
2026;
e) pone a carico di entrambe le parti le spese straordinarie nella misura del 50%, nei termini di cui all'art. 5 del Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Presidente del Tribunale e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di LI;
f) rigetta la domanda proposta da volta al riconoscimento di un assegno Controparte_1
per sé;
g) pone definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura del 50% le spese di CTU già liquidate con separato decreto;
h) dispone che copia del presente provvedimento sia inviata a cura della Cancelleria al
Giudice tutelare territorialmente competente sul luogo di residenza del minore per la vigilanza ex art 337 c.c.;
i) compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in LI, 10/01/2025 in camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara dott. Raffaele Sdino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - La decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti della sig.ra
[...]
ai sensi dell'art 330 e 333 del c.c. per aver posto in esser comportamenti CP_1
gravemente pregiudizievoli nei confronti del figlio;