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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3532 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 423 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere numero 146 pubblicata l'11 gennaio 2022 e non notificata, avente a oggetto responsabilità professionale medica e contratti di assicurazione e vertente tra
(cf ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 speciale, Dott. per atto Notaio in Parte_2 Persona_1
Bologna rep/racc 95917/11664 del 29 dicembre 2021, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Faustino Manfredonia (cf
) e Claudio Manfredonia (cf ), C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Napoli, Via Cervantes, 64, nello studio dei difensori, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
1 e
(cf ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del Direttore Generale, Dott. rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Giuseppe Merola (cf ) e con lo stesso elettivamente C.F._3 domiciliata in S. Maria Capua Vetere (CE) alla Via Luigi De Michele, 39, palazzo
Pinto, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
nonché
(cf e p. iva ), in persona del legale Parte_3 P.IVA_3 rappresentante, Avvocato , rappresentata e difesa, congiuntamente Controparte_3
e disgiuntamente, dagli Avv.ti Simona Ferrari (cf ) e Mario C.F._4
Iacone (cf ), elettivamente domiciliata in , Passaggio Pio C.F._5 CP_1
IX, 17, nello studio dell'Avv. Mario Iacone, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
nonché
(cf non indicato) e (cf non indicato), in Controparte_4 CP_5 proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore Persona_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Eleonora Chiariello (cf
[...]
), elettivamente domiciliati nello studio del difensore in C.F._6
Crispano (NA), Via S. Barbara, 53, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellati
nonché
, , , nella qualità di chiamati _6 Controparte_7 _8 all'eredità di , già domiciliati presso il difensore in primo grado, Persona_3
Avv. Roberto D'Alonzo, contumaci;
appellati
2 CONCLUSIONI
All'udienza del 28 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva la domanda formulata da e , genitori di , la quale alla Controparte_4 CP_5 Persona_2 nascita aveva subito, per fatto e colpa dei sanitari dell' Parte_4
, una lesione al plesso brachiale, condannando l'Ospedale al
[...] risarcimento dei danni liquidati in € 27.272,00 a titolo di danno biologico ed €
5.000,00 per danno morale, oltre alla refusione delle spese processuali. Il giudice, ritenuta la nullità della clausola claims made contenuta nel contratto di assicurazione intercorso con (già , condannava Parte_1 Controparte_9 quest'ultima, in accoglimento della domanda di manleva, a tenere indenne l'
[...]
delle spese liquidate nel dispositivo nei limiti della franchigia di € CP_1
20.000,00. Infine, il Tribunale riteneva il difetto di legittimazione passiva di _6
, e chiamati all'eredità del medico,
[...] Controparte_7 _8
, i quali vi avevano rinunciato, assorbita la domanda di Persona_3 manleva proposta nei confronti di . Parte_3
Avverso la decisione proponeva appello con atto di Parte_1 citazione notificato a mezzo pec il 26 gennaio 2022, invocandone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma e rassegnava le seguenti conclusioni: “rigettare, per
i motivi così come gradatamente esposti in premessa, la domanda di manleva che
l' aveva proposto nei suoi confronti, Controparte_10 anche, in subordine, previa riduzione delle somme che è stata condannata a pagare ai sigg. e , e, in via più subordinata e salvo gravame, CP_4 CP_5 limitarne l'accoglimento solo a somme eccedenti la franchigia di € 20.000,00, e, pertanto, anche in tal caso rigettandola fino a concorrenza della stessa.
In tutti i casi condannandola a pagarle le spese e le competenze del doppio grado di giudizio”.
3 Con comparsa depositata il 28 aprile 2022, si costituiva in giudizio Parte_3 chiedendo dichiararsi il passaggio in giudicato della sentenza nella parte in
[...] cui erano stati estromessi i chiamati all'eredità e respinta la domanda nei Per_3 propri confronti nonché riproponendo le eccezioni e difese rimaste assorbite.
Con comparse depositate rispettivamente il 5 e 11 maggio 2022 si costituivano in giudizio l' nonché e Controparte_1 Controparte_4 CP_5 chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 28 maggio 2022 la Corte, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 283 cpc, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza limitatamente alla condanna nei confronti di Parte_1
Il processo, già trattenuto in decisione, veniva rimesso sul ruolo per l'esigenza di comporre diversamente il collegio giudicante e all'udienza del 28 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la
Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e gli appellati depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
Giova premettere che il Tribunale, con riguardo alla domanda di manleva formulata dall' , ha così statuito: “Circa la domanda di manleva Controparte_1 avanzata nei confronti della da parte della struttura sanitaria Controparte_11 convenuta si osserva che la polizza assicurativa avente ad oggetto “Responsabilità
Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera”, veniva sottoscritta per un periodo di durata di due anni, decorrenti dal 31.10.2008 al
31.10.2010, per la quale si legge “la presente polizza assicurativa vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta al contraente durante il periodo di validità contrattuale, purché riferite ad eventi verificatisi in data non anteriore al 31.01.2003…la garanzia si intende, inoltre, estesa alle richieste di risarcimento pervenute nei termini di polizza e relative a fatti colposi posti in essere nel periodo 30.04.2000 - 31.01.2003; per questo periodo, tale estensione di garanzia è data fino a concorrenza di un massimale aggregato di € 1.5000,00” (art.
1.17 del contratto di assicurazione). Tale clausola va chiaramente definita quale
4 “claims made”.
Nel caso in esame, il risarcimento è stato chiesto per la prima volta in data
08.07.2010, sebbene gli effetti della polizza fossero cessati in data 30.06.2010 a seguito del recesso dal contratto in essere da parte dell'assicuratore.
Tuttavia, la clausola predetta va definita mista e/o impura e prevede
l'operatività della copertura assicurativa solo quando il fatto illecito e la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di vigenza del contratto, con retrodatazione della garanzia.
La giurisprudenza ha evidenziato che “le sole clausole c.d. impure, se sono prive di retroattività o se sono dotate di scarsa o scarsissima retroattività, possono presuntivamente ritenersi nulle per immeritevolezza, salvo prova contraria” (Trib.
Udine, 3.5.2017 n. 613), poiché è tutt'oggi discussa la compatibilità con l'art. 2965
c.c. secondo cui “è nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto”.
La domanda di manleva va, dunque, accolta limitatamente alla somma di cui alla franchigia di € 20.000,00”.
Con primo e principale motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza argomentando, in primis, che il Tribunale, nel riferirsi a polizza priva o dotata di scarsissima retroattività, avrebbe richiamato una datata e superata pronuncia di merito, non tenendo, peraltro, conto che, invece, la polizza contratta dall' , stipulata il 31 ottobre 2003, prevedeva, invece, una Controparte_1 retroattività sino al 30 aprile 2000.
Il Tribunale, in ogni caso, avrebbe errato, in via assorbente, nel ritenere che la validità della polizza o del patto fosse soggetta a o subordinata a verifica di meritevolezza, essendo invece pacifico che andrebbe esclusivamente vagliata la rispondenza del contratto alla volontà dei contraenti e il rispetto dell'equilibrio economico, richiamando sul punto Cass. SU 22347/2018.
Nessuna contestazione sul punto era stata formulata dall' e il Controparte_1 primo giudice neanche avrebbe potuto procedere a rilievo officioso di una nullità senza sottoporre la questione al contraddittorio tra le parti.
5 La polizza, in ogni caso, costituiva la riproduzione del bando che la stessa CP_1 aveva posto a base del concorso/appalto indetto, dovendosi, per tale ragione escludere che essa non fosse rispettosa della volontà dei contraenti ovvero dell'equilibrio del contratto, non configurandosi, nel caso di specie, un contratto per adesione bensì un contratto a cd relazione perfetta, frutto di una scelta concordata.
Inoltre, il patto non potrebbe considerarsi nullo per violazione dell'art. 2965 cc, sull'assunto che esso avrebbe stabilito termini di decadenza che rendevano eccessivamente difficile l'esercizio del diritto giacché, con sentenza 9140/2016, le SU della Cassazione avevano espressamente escluso la contrarietà delle pattuizioni all'art. 2965 cc, riferendosi l'istituto della decadenza a condotte imposte a uno dei soggetti del rapporto giuridico mentre la clausola in parola sottopone l'operatività della copertura all'iniziativa di un terzo che non incide sulla sorte del diritto sorto ma piuttosto sulla sua nascita.
Il primo giudice, poi, nel ritenere la nullità del patto avrebbe illegittimamente trasformato il modello contrattuale “claims made” in quello, mai concordato, di “loss occurrence”, sostituendosi alle parti nel regolamento pattizio.
Le doglianze sono fondate.
La decisione del Tribunale, come già rilevato (oltre che con gli altri provvedimenti richiamati dalla difesa appellante) con sentenza di questa Corte 2770/2024, resa tra le medesime parti e a oggetto il medesimo contratto assicurativo, si pone in contrasto
“… col prevalente orientamento di segno contrario della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 12908 del 22/04/2022; conf. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 6490 del 12/03/2024; Cass. sez. III, 02/02/2024, n. 3123), secondo il quale, in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio
"genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe.
6 In conformità a quanto ritenuto da Cass. n. 12908/2022, la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, e tale tipologia di contratto è riconducibile al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe.
La condizione racchiusa nella clausola in contestazione consente o preclude
l'operatività della garanzia in dipendenza dell'iniziativa di un terzo estraneo al contratto, iniziativa che peraltro incide non sulla sorte di un già insorto diritto all'indennizzo, quanto piuttosto sulla nascita del diritto stesso. Ne deriva che non v'è spazio per una verifica di compatibilità della clausola con il disposto dell'art. 2965
c.c. (Cass., S.U., n. 9140/2016, § 6.2)”.
L'accoglimento del primo motivo di gravame assorbe le ulteriori doglianze proposte in via subordinata.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'
[...]
e si liquidano con riguardo ai criteri di cui al dm 55/2014 e ss modifiche, CP_1 dunque, tenuto conto del valore della lite, ricompreso nello scaglione di valore da €
26.001,00 a € 52.000,00, dell'attività svolta dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione di valore tariffario, per il primo grado, in € 3.809,00 e, per il presente grado, in € 804,00 per esborsi ed €
4.996,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
L'esito della lite, con assorbimento dei motivi subordinati di appello, consente di compensare le spese del grado con riguardo alla posizione di e Controparte_4
mentre nulla va disposto con riguardo alle altre parti processuali, alle CP_5 quali il gravame è stato notificato a mero fine di litis denuntiatio.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere numero 146 pubblicata l'11 gennaio 2022, proposto da
7 nei confronti di Parte_1 E_
, ,
[...] Parte_3 CP_5 CP_4
e così dispone:
[...] _6 Controparte_7 _8
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, a parziale modifica dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di manleva formulata da
[...]
nei confronti di E_ [...] nonché la condanna alla refusione delle spese di lite del primo grado di Parte_1 giudizio;
conferma nel resto;
2) condanna , in persona E_ del legale rappresentante, alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate, per il primo grado, in € 3.809,00 e, per il presente grado, in €
804,00 per esborsi ed € 4.996,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 423 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere numero 146 pubblicata l'11 gennaio 2022 e non notificata, avente a oggetto responsabilità professionale medica e contratti di assicurazione e vertente tra
(cf ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 speciale, Dott. per atto Notaio in Parte_2 Persona_1
Bologna rep/racc 95917/11664 del 29 dicembre 2021, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Faustino Manfredonia (cf
) e Claudio Manfredonia (cf ), C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Napoli, Via Cervantes, 64, nello studio dei difensori, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
1 e
(cf ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del Direttore Generale, Dott. rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Giuseppe Merola (cf ) e con lo stesso elettivamente C.F._3 domiciliata in S. Maria Capua Vetere (CE) alla Via Luigi De Michele, 39, palazzo
Pinto, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
nonché
(cf e p. iva ), in persona del legale Parte_3 P.IVA_3 rappresentante, Avvocato , rappresentata e difesa, congiuntamente Controparte_3
e disgiuntamente, dagli Avv.ti Simona Ferrari (cf ) e Mario C.F._4
Iacone (cf ), elettivamente domiciliata in , Passaggio Pio C.F._5 CP_1
IX, 17, nello studio dell'Avv. Mario Iacone, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
nonché
(cf non indicato) e (cf non indicato), in Controparte_4 CP_5 proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore Persona_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Eleonora Chiariello (cf
[...]
), elettivamente domiciliati nello studio del difensore in C.F._6
Crispano (NA), Via S. Barbara, 53, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellati
nonché
, , , nella qualità di chiamati _6 Controparte_7 _8 all'eredità di , già domiciliati presso il difensore in primo grado, Persona_3
Avv. Roberto D'Alonzo, contumaci;
appellati
2 CONCLUSIONI
All'udienza del 28 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva la domanda formulata da e , genitori di , la quale alla Controparte_4 CP_5 Persona_2 nascita aveva subito, per fatto e colpa dei sanitari dell' Parte_4
, una lesione al plesso brachiale, condannando l'Ospedale al
[...] risarcimento dei danni liquidati in € 27.272,00 a titolo di danno biologico ed €
5.000,00 per danno morale, oltre alla refusione delle spese processuali. Il giudice, ritenuta la nullità della clausola claims made contenuta nel contratto di assicurazione intercorso con (già , condannava Parte_1 Controparte_9 quest'ultima, in accoglimento della domanda di manleva, a tenere indenne l'
[...]
delle spese liquidate nel dispositivo nei limiti della franchigia di € CP_1
20.000,00. Infine, il Tribunale riteneva il difetto di legittimazione passiva di _6
, e chiamati all'eredità del medico,
[...] Controparte_7 _8
, i quali vi avevano rinunciato, assorbita la domanda di Persona_3 manleva proposta nei confronti di . Parte_3
Avverso la decisione proponeva appello con atto di Parte_1 citazione notificato a mezzo pec il 26 gennaio 2022, invocandone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma e rassegnava le seguenti conclusioni: “rigettare, per
i motivi così come gradatamente esposti in premessa, la domanda di manleva che
l' aveva proposto nei suoi confronti, Controparte_10 anche, in subordine, previa riduzione delle somme che è stata condannata a pagare ai sigg. e , e, in via più subordinata e salvo gravame, CP_4 CP_5 limitarne l'accoglimento solo a somme eccedenti la franchigia di € 20.000,00, e, pertanto, anche in tal caso rigettandola fino a concorrenza della stessa.
In tutti i casi condannandola a pagarle le spese e le competenze del doppio grado di giudizio”.
3 Con comparsa depositata il 28 aprile 2022, si costituiva in giudizio Parte_3 chiedendo dichiararsi il passaggio in giudicato della sentenza nella parte in
[...] cui erano stati estromessi i chiamati all'eredità e respinta la domanda nei Per_3 propri confronti nonché riproponendo le eccezioni e difese rimaste assorbite.
Con comparse depositate rispettivamente il 5 e 11 maggio 2022 si costituivano in giudizio l' nonché e Controparte_1 Controparte_4 CP_5 chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 28 maggio 2022 la Corte, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 283 cpc, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza limitatamente alla condanna nei confronti di Parte_1
Il processo, già trattenuto in decisione, veniva rimesso sul ruolo per l'esigenza di comporre diversamente il collegio giudicante e all'udienza del 28 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la
Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e gli appellati depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
Giova premettere che il Tribunale, con riguardo alla domanda di manleva formulata dall' , ha così statuito: “Circa la domanda di manleva Controparte_1 avanzata nei confronti della da parte della struttura sanitaria Controparte_11 convenuta si osserva che la polizza assicurativa avente ad oggetto “Responsabilità
Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera”, veniva sottoscritta per un periodo di durata di due anni, decorrenti dal 31.10.2008 al
31.10.2010, per la quale si legge “la presente polizza assicurativa vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta al contraente durante il periodo di validità contrattuale, purché riferite ad eventi verificatisi in data non anteriore al 31.01.2003…la garanzia si intende, inoltre, estesa alle richieste di risarcimento pervenute nei termini di polizza e relative a fatti colposi posti in essere nel periodo 30.04.2000 - 31.01.2003; per questo periodo, tale estensione di garanzia è data fino a concorrenza di un massimale aggregato di € 1.5000,00” (art.
1.17 del contratto di assicurazione). Tale clausola va chiaramente definita quale
4 “claims made”.
Nel caso in esame, il risarcimento è stato chiesto per la prima volta in data
08.07.2010, sebbene gli effetti della polizza fossero cessati in data 30.06.2010 a seguito del recesso dal contratto in essere da parte dell'assicuratore.
Tuttavia, la clausola predetta va definita mista e/o impura e prevede
l'operatività della copertura assicurativa solo quando il fatto illecito e la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di vigenza del contratto, con retrodatazione della garanzia.
La giurisprudenza ha evidenziato che “le sole clausole c.d. impure, se sono prive di retroattività o se sono dotate di scarsa o scarsissima retroattività, possono presuntivamente ritenersi nulle per immeritevolezza, salvo prova contraria” (Trib.
Udine, 3.5.2017 n. 613), poiché è tutt'oggi discussa la compatibilità con l'art. 2965
c.c. secondo cui “è nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto”.
La domanda di manleva va, dunque, accolta limitatamente alla somma di cui alla franchigia di € 20.000,00”.
Con primo e principale motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza argomentando, in primis, che il Tribunale, nel riferirsi a polizza priva o dotata di scarsissima retroattività, avrebbe richiamato una datata e superata pronuncia di merito, non tenendo, peraltro, conto che, invece, la polizza contratta dall' , stipulata il 31 ottobre 2003, prevedeva, invece, una Controparte_1 retroattività sino al 30 aprile 2000.
Il Tribunale, in ogni caso, avrebbe errato, in via assorbente, nel ritenere che la validità della polizza o del patto fosse soggetta a o subordinata a verifica di meritevolezza, essendo invece pacifico che andrebbe esclusivamente vagliata la rispondenza del contratto alla volontà dei contraenti e il rispetto dell'equilibrio economico, richiamando sul punto Cass. SU 22347/2018.
Nessuna contestazione sul punto era stata formulata dall' e il Controparte_1 primo giudice neanche avrebbe potuto procedere a rilievo officioso di una nullità senza sottoporre la questione al contraddittorio tra le parti.
5 La polizza, in ogni caso, costituiva la riproduzione del bando che la stessa CP_1 aveva posto a base del concorso/appalto indetto, dovendosi, per tale ragione escludere che essa non fosse rispettosa della volontà dei contraenti ovvero dell'equilibrio del contratto, non configurandosi, nel caso di specie, un contratto per adesione bensì un contratto a cd relazione perfetta, frutto di una scelta concordata.
Inoltre, il patto non potrebbe considerarsi nullo per violazione dell'art. 2965 cc, sull'assunto che esso avrebbe stabilito termini di decadenza che rendevano eccessivamente difficile l'esercizio del diritto giacché, con sentenza 9140/2016, le SU della Cassazione avevano espressamente escluso la contrarietà delle pattuizioni all'art. 2965 cc, riferendosi l'istituto della decadenza a condotte imposte a uno dei soggetti del rapporto giuridico mentre la clausola in parola sottopone l'operatività della copertura all'iniziativa di un terzo che non incide sulla sorte del diritto sorto ma piuttosto sulla sua nascita.
Il primo giudice, poi, nel ritenere la nullità del patto avrebbe illegittimamente trasformato il modello contrattuale “claims made” in quello, mai concordato, di “loss occurrence”, sostituendosi alle parti nel regolamento pattizio.
Le doglianze sono fondate.
La decisione del Tribunale, come già rilevato (oltre che con gli altri provvedimenti richiamati dalla difesa appellante) con sentenza di questa Corte 2770/2024, resa tra le medesime parti e a oggetto il medesimo contratto assicurativo, si pone in contrasto
“… col prevalente orientamento di segno contrario della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 12908 del 22/04/2022; conf. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 6490 del 12/03/2024; Cass. sez. III, 02/02/2024, n. 3123), secondo il quale, in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio
"genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe.
6 In conformità a quanto ritenuto da Cass. n. 12908/2022, la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, e tale tipologia di contratto è riconducibile al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe.
La condizione racchiusa nella clausola in contestazione consente o preclude
l'operatività della garanzia in dipendenza dell'iniziativa di un terzo estraneo al contratto, iniziativa che peraltro incide non sulla sorte di un già insorto diritto all'indennizzo, quanto piuttosto sulla nascita del diritto stesso. Ne deriva che non v'è spazio per una verifica di compatibilità della clausola con il disposto dell'art. 2965
c.c. (Cass., S.U., n. 9140/2016, § 6.2)”.
L'accoglimento del primo motivo di gravame assorbe le ulteriori doglianze proposte in via subordinata.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'
[...]
e si liquidano con riguardo ai criteri di cui al dm 55/2014 e ss modifiche, CP_1 dunque, tenuto conto del valore della lite, ricompreso nello scaglione di valore da €
26.001,00 a € 52.000,00, dell'attività svolta dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione di valore tariffario, per il primo grado, in € 3.809,00 e, per il presente grado, in € 804,00 per esborsi ed €
4.996,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
L'esito della lite, con assorbimento dei motivi subordinati di appello, consente di compensare le spese del grado con riguardo alla posizione di e Controparte_4
mentre nulla va disposto con riguardo alle altre parti processuali, alle CP_5 quali il gravame è stato notificato a mero fine di litis denuntiatio.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere numero 146 pubblicata l'11 gennaio 2022, proposto da
7 nei confronti di Parte_1 E_
, ,
[...] Parte_3 CP_5 CP_4
e così dispone:
[...] _6 Controparte_7 _8
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, a parziale modifica dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di manleva formulata da
[...]
nei confronti di E_ [...] nonché la condanna alla refusione delle spese di lite del primo grado di Parte_1 giudizio;
conferma nel resto;
2) condanna , in persona E_ del legale rappresentante, alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate, per il primo grado, in € 3.809,00 e, per il presente grado, in €
804,00 per esborsi ed € 4.996,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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