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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
CC IA RI, Relatore
STRINATI CARLO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 35/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Marche - Via Gentile Da Fabriano N. 3 60100 Ancona AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli N. 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06320249004835254000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Assente.
Resistente: Gli Uffici si riportano agli atti e insistono per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Rag. Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 063 2024 90048352 54/000, notificata il 21 ottobre 2024 via PEC, per un valore complessivo di € 118.973,87, si riferisce a sei cartelle di pagamento notificate tra il 2022 e il 2023, relative a:
Cinque cartelle dell'Agenzia delle Entrate di Macerata
Una cartella della Regione Marche per tassa automobilistica
Motivi di Impugnazione
1. Inesistenza della notifica per indirizzo PEC non certificato
Il ricorrente contesta la validità della notifica dell'intimazione evidenziando che è stata effettuata dall'indirizzo
"Email_5"
non presente negli elenchi IPA, REGINDE e INIPEC. Inoltre, l'atto è stato allegato in formato PDF privo di firma digitale.
2. Mancata conoscenza delle cartelle di pagamento
Il ricorrente eccepisce di non aver mai ricevuto le sei cartelle di pagamento sottostanti l'intimazione, richiedendo la produzione delle copie e delle prove di notifica.
3. Decadenza delle pretese fiscali
Viene invocata la decadenza per tre cartelle relative agli anni 2003, 2015 e 2011, sostenendo il decorso dei termini di prescrizione e decadenza.
4. Assenza del calcolo degli interessi
Si contesta la mancanza di indicazioni specifiche sui criteri di calcolo degli interessi, richiamando l'art. 7 dello Statuto del contribuente.
CONTRODEDUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
A) Validità della notifica PEC
L'Agenzia sostiene la regolarità della notifica richiamando l'art. 26 del D.P.R. 602/1973 e producendo documentazione attestante la pubblicazione dell'indirizzo utilizzato. B) Principio del ne bis in idem
Viene eccepita l'esistenza di precedenti giudizi (RG 48/2023 e RG 435/2024) relativi alle medesime cartelle di pagamento, con richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
CONTRODEDUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'Agenzia eccepisce preliminarmentel'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, poiché tutti i titoli dell'intimazione impugnata sono già stati oggetto di impugnazione con ricorso avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 06384202400000077001, pendente innanzi alla stessa Corte
(procedimento n. 435/2024), per il quale è già stata rigettata l'istanza cautelare.
Sulle eccezioni di merito
L'Agenzia contesta fermamente questa la non conoscenza degli atti sottostanti, evidenziando che:
Le cartelle derivano da procedimenti giudiziari conclusi o da mancati versamenti di imposte dichiarate dal contribuente stesso
Il ricorrente contesta atti già da lui impugnati con giudizi definiti o atti di recupero di imposte da lui dichiarate
Per i controlli automatizzati su omessi/tardivi versamenti, l'art. 36-bis D.P.R. 600/73 non prevede l'invio dell'avviso bonario
Comunque, sono stati inviati gli avvisi bonari per alcune delle cartelle
L'Agenzia respinge l'eccezione di intervenuta decadenza delle pretese fiscali evidenziando che i tributi sono stati oggetto di pronunce dell'Autorità Giudiziaria tributaria con sentenze rese in date specifiche, per cui si applica la prescrizione decennale dei crediti contenuti nei titoli giudiziali ex art. 2953 c.c., con effetto interruttivo derivante sia dalla notificazione degli atti che dalla proposizione dei ricorsi.
CONTRODEDUZIONI DELLA REGIONE MARCHE
La Regione Marche si costituisce limitatamente alla cartella n. 06320210005384827000 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2015, producendo:
Avviso di accertamento n. 509518012703 del 24/04/2019
Visura ACI-PRA del veicolo targa Targa_1 Relata di notifica dell'avviso di accertamento
La Regione evidenzia che l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato il 9 luglio 2019, interrompendo la prescrizione, e che la notifica è avvenuta nei termini prorogati dalla normativa emergenziale sismica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.
In primo luogo sussiste violazione del principio del ne bis in idem. Come consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, "è inammissibile l'opposizione a intimazione di pagamento avente ad oggetto cartelle esattoriali già impugnate in precedente giudizio conclusosi con sentenza sfavorevole al ricorrente, confermata in appello e pendente in Cassazione, quando vengono riproposte le medesime questioni ed eccezioni già esaminate e respinte" (cfr. Trib. Lavoro Lucca sent. n. 148/2025).
Nel caso di specie, tutti i titoli esecutivi contenuti nell'intimazione impugnata sono già stati oggetto di impugnazione con ricorso avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 06384202400000077001.
Quanto alla contestata validità della notifica via PEC, la giurisprudenza ha chiarito che "in tema di notificazione a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, rileva esclusivamente che l'atto sia notificato all'indirizzo PEC del destinatario risultante dagli appositi elenchi pubblici, essendo irrilevante l'indirizzo PEC utilizzato dall'agente della riscossione mittente" (cfr. Trib. Lavoro
Roma sent. n. 8524/2024).
Inoltre, "l'estraneità dell'indirizzo PEC del mittente dal registro INI-PEC non determina di per sé la nullità o l'inesistenza della notifica, non inficiando la presunzione di riferibilità dell'atto al soggetto da cui esso risulta provenire, quando tale provenienza sia testualmente ricavabile dall'indirizzo stesso" (cfr. Corte App. Lavoro
Brescia sent. n. 179/2025).
Relativamente alla dedotta prescrizione per le cartelle relative agli anni 2003, 2011 e 2015 la stessa deve ritenersi comunque infondata, considerando:
Gli atti interruttivi prodotti dalle amministrazioni
Le sospensioni previste dalla normativa emergenziale sismica
Le sospensioni COVID-19
La documentazione prodotta dalla Regione Marche dimostra la regolare notifica dell'avviso di accertamento per la tassa automobilistica 2015, avvenuta nei termini prorogati dalla normativa emergenziale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite determinate in
€ 5.000,00 (cinquemila/00) in favore dell'Agenzia delle Entrate e Agenzia della Riscossione, ed
€ 1.000,00 ( mille/OO) in favore della Regione Marche.
Macerata li, 30 Gennaio 2026
Il Relatore
AR NA PU
Il Presidente
DE OL
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
CC IA RI, Relatore
STRINATI CARLO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 35/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Marche - Via Gentile Da Fabriano N. 3 60100 Ancona AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli N. 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06320249004835254000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Assente.
Resistente: Gli Uffici si riportano agli atti e insistono per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Rag. Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 063 2024 90048352 54/000, notificata il 21 ottobre 2024 via PEC, per un valore complessivo di € 118.973,87, si riferisce a sei cartelle di pagamento notificate tra il 2022 e il 2023, relative a:
Cinque cartelle dell'Agenzia delle Entrate di Macerata
Una cartella della Regione Marche per tassa automobilistica
Motivi di Impugnazione
1. Inesistenza della notifica per indirizzo PEC non certificato
Il ricorrente contesta la validità della notifica dell'intimazione evidenziando che è stata effettuata dall'indirizzo
"Email_5"
non presente negli elenchi IPA, REGINDE e INIPEC. Inoltre, l'atto è stato allegato in formato PDF privo di firma digitale.
2. Mancata conoscenza delle cartelle di pagamento
Il ricorrente eccepisce di non aver mai ricevuto le sei cartelle di pagamento sottostanti l'intimazione, richiedendo la produzione delle copie e delle prove di notifica.
3. Decadenza delle pretese fiscali
Viene invocata la decadenza per tre cartelle relative agli anni 2003, 2015 e 2011, sostenendo il decorso dei termini di prescrizione e decadenza.
4. Assenza del calcolo degli interessi
Si contesta la mancanza di indicazioni specifiche sui criteri di calcolo degli interessi, richiamando l'art. 7 dello Statuto del contribuente.
CONTRODEDUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
A) Validità della notifica PEC
L'Agenzia sostiene la regolarità della notifica richiamando l'art. 26 del D.P.R. 602/1973 e producendo documentazione attestante la pubblicazione dell'indirizzo utilizzato. B) Principio del ne bis in idem
Viene eccepita l'esistenza di precedenti giudizi (RG 48/2023 e RG 435/2024) relativi alle medesime cartelle di pagamento, con richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
CONTRODEDUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'Agenzia eccepisce preliminarmentel'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, poiché tutti i titoli dell'intimazione impugnata sono già stati oggetto di impugnazione con ricorso avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 06384202400000077001, pendente innanzi alla stessa Corte
(procedimento n. 435/2024), per il quale è già stata rigettata l'istanza cautelare.
Sulle eccezioni di merito
L'Agenzia contesta fermamente questa la non conoscenza degli atti sottostanti, evidenziando che:
Le cartelle derivano da procedimenti giudiziari conclusi o da mancati versamenti di imposte dichiarate dal contribuente stesso
Il ricorrente contesta atti già da lui impugnati con giudizi definiti o atti di recupero di imposte da lui dichiarate
Per i controlli automatizzati su omessi/tardivi versamenti, l'art. 36-bis D.P.R. 600/73 non prevede l'invio dell'avviso bonario
Comunque, sono stati inviati gli avvisi bonari per alcune delle cartelle
L'Agenzia respinge l'eccezione di intervenuta decadenza delle pretese fiscali evidenziando che i tributi sono stati oggetto di pronunce dell'Autorità Giudiziaria tributaria con sentenze rese in date specifiche, per cui si applica la prescrizione decennale dei crediti contenuti nei titoli giudiziali ex art. 2953 c.c., con effetto interruttivo derivante sia dalla notificazione degli atti che dalla proposizione dei ricorsi.
CONTRODEDUZIONI DELLA REGIONE MARCHE
La Regione Marche si costituisce limitatamente alla cartella n. 06320210005384827000 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2015, producendo:
Avviso di accertamento n. 509518012703 del 24/04/2019
Visura ACI-PRA del veicolo targa Targa_1 Relata di notifica dell'avviso di accertamento
La Regione evidenzia che l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato il 9 luglio 2019, interrompendo la prescrizione, e che la notifica è avvenuta nei termini prorogati dalla normativa emergenziale sismica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.
In primo luogo sussiste violazione del principio del ne bis in idem. Come consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, "è inammissibile l'opposizione a intimazione di pagamento avente ad oggetto cartelle esattoriali già impugnate in precedente giudizio conclusosi con sentenza sfavorevole al ricorrente, confermata in appello e pendente in Cassazione, quando vengono riproposte le medesime questioni ed eccezioni già esaminate e respinte" (cfr. Trib. Lavoro Lucca sent. n. 148/2025).
Nel caso di specie, tutti i titoli esecutivi contenuti nell'intimazione impugnata sono già stati oggetto di impugnazione con ricorso avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 06384202400000077001.
Quanto alla contestata validità della notifica via PEC, la giurisprudenza ha chiarito che "in tema di notificazione a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, rileva esclusivamente che l'atto sia notificato all'indirizzo PEC del destinatario risultante dagli appositi elenchi pubblici, essendo irrilevante l'indirizzo PEC utilizzato dall'agente della riscossione mittente" (cfr. Trib. Lavoro
Roma sent. n. 8524/2024).
Inoltre, "l'estraneità dell'indirizzo PEC del mittente dal registro INI-PEC non determina di per sé la nullità o l'inesistenza della notifica, non inficiando la presunzione di riferibilità dell'atto al soggetto da cui esso risulta provenire, quando tale provenienza sia testualmente ricavabile dall'indirizzo stesso" (cfr. Corte App. Lavoro
Brescia sent. n. 179/2025).
Relativamente alla dedotta prescrizione per le cartelle relative agli anni 2003, 2011 e 2015 la stessa deve ritenersi comunque infondata, considerando:
Gli atti interruttivi prodotti dalle amministrazioni
Le sospensioni previste dalla normativa emergenziale sismica
Le sospensioni COVID-19
La documentazione prodotta dalla Regione Marche dimostra la regolare notifica dell'avviso di accertamento per la tassa automobilistica 2015, avvenuta nei termini prorogati dalla normativa emergenziale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite determinate in
€ 5.000,00 (cinquemila/00) in favore dell'Agenzia delle Entrate e Agenzia della Riscossione, ed
€ 1.000,00 ( mille/OO) in favore della Regione Marche.
Macerata li, 30 Gennaio 2026
Il Relatore
AR NA PU
Il Presidente
DE OL