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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/05/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Emanuela Foggetti, ha pronunziato all'udienza del 12/5/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n.1774/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. F. L. De Cesare Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
C. La Gatta;
Resistente
OGGETTO: indebito assistenziale
*******
Con ricorso depositato in data 17/2/2022, ritualmente notificato, la ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere titolare di assegno sociale n. AS-04062045 con decorrenza 1/4/2015 per un importo di € 294,52 mensili, esponeva che, in data
19/4/2021, l' le notificava nota con la quale le chiedeva la restituzione della CP_1
somma di € 1.800,87, indebitamente percepita con riferimento al periodo dall'1/1/2017 al 31/5/2021, “a causa del possesso di redditi, da assegno alimentare da ex coniuge, non dichiarati …” .
Lamentava di essere soggetto impossidente e nullatenente, come da certificazione di
Agenzia delle Entrate di Bari del 14/9/2021 e deduceva che, nonostante la sentenza del
Tribunale di Lecce, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio della ricorrente con il sig. , celebrato nella contumacia Controparte_2 di quest'ultimo, avesse stabilito, a carico del coniuge, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno alimentare pari ad € 180,00 mensili circa, tale somma non veniva percepita dalla in quanto l'ex coniuge non le aveva mai versato quanto Parte_1
dovuto, tanto è vero che in data 24/2/2016 la predetta sentenza veniva munita di formula esecutiva, senza tuttavia alcun esito.
Evidenziava, pertanto, che la ragione per la quale non avesse dichiarato la percezione dell'assegno di mantenimento all' risiedeva nella predetta circostanza di non aver CP_1
mai percepito alcuna somma a tale titolo.
Ritenuta l'illegittimità delle determinazioni dell' , proponeva ricorso CP_1 amministrativo in data 18/11/2021, respinto dal provinciale dell' con CP_3 CP_1
delibera del 21/12/2021, n. 2125104; di tal che, adiva il Tribunale di Bari, sezione lavoro, invocando l'accertamento l'insussistenza del credito vantato dall' CP_4
resistente pari ad € 1.800,87 di cui alla nota del 19/4/2021. Allegava CP_1
documentazione.
L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato. CP_1
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale prodotta dalle parti.
All'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento.
La Corte di Cassazione, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziata (cfr. Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021, n. 13915) sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, trattandosi di beneficio assistenziale, “non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale”.
Il Supremo Collegio, nelle indicate pronunzie, ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle
Pag. 2 di 8 prestazioni assistenziali indebite (ivi compreso l'assegno sociale), in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Secondo la Corte di legittimità, “In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e
l'erogazione indebita non gli sia addebitabile”.
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche, sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del
DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' la CP_1
propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'Istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente
Pag. 3 di 8 dall' e che quindi l' già conosce: l'affidamento riposto dal pensionato nella CP_1 CP_4
legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso (“Infine va osservato che in casi simili (secondo una CP_4
considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante dell'indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n.
11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale d'incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)”.
Ciò posto, come reiteratamente affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez.
VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n.
13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/02/2022, n. 5983; Cass. civ. Sent. n. 5606 del
23 febbraio 2023) “[..] l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che
l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Alla luce di tali princìpi che questo Giudice condivide pienamente, nel caso in esame, il provvedimento dell'ente previdenziale datato 19 aprile 2021 non può che essere dichiarato illegittimo avendo disposto il recupero delle somme erogate a titolo
Pag. 4 di 8 di assegno sociale per un periodo antecedente alla sua comunicazione (da gennaio 2017 sino al mese di maggio 2021).
In ogni caso, emerge ex actis che:
- la sentenza n. 1083/2013 con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla ricorrente è stata pronunciata nella contumacia del coniuge ed è stata munita di formula esecutiva in data 24/2/2016 (cfr. all. ricorso); CP_2
- dal certificato storico di residenza del emerge che egli risulta irreperibile CP_2
sino al 3/5/2018 e che a decorrere dal 3/5/2018 è residente a [...](cfr. certificato storico di residenza, all. ricorso);
- la certificazione dell'Agenzia delle Entrate di Bari attesta l'assenza di redditi da parte della ricorrente nel corso delle annualità oggetto del presente giudizio (cfr. all. ricorso).
A fronte di tale compendio probatorio, nulla ha dedotto né provato parte resistente.
Come ormai chiarito dalla Suprema Corte in molteplici pronunzie è la stessa disposizione legislativa che prevede l'erogazione dell'assegno sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Pertanto, (cfr. Cass. civ. Sez. Lavoro, Sent. n. 6570 del 18 marzo 2010) è lo stesso legislatore [..] che collegando il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti attesta che
[..] non è irrilevante la concreta "percezione" del reddito. Conseguentemente essendo il conguaglio strettamente connesso, non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva "percezione", è da ritenere che il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito. Tanto è, del resto, conforme ad una lettura costituzionalmente orientata della norma, non potendo l'assegno in esame essere negato a quei soggetti che, pur essendo titolari di un reddito incompatibile con l'assegno sociale, si vengono a trovare, per non percepire di fatto tale reddito incompatibile, nella stessa situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale. Ciò è, altresì, conforme alla stessa funzione "assistenziale" dell'assegno in parola che resterebbe frustrata ove si dovesse escludere il beneficio sulla base della mera titolarità di un reddito incompatibile senza tener conto anche della sua effettiva percezione. Né vi è contrasto con il principio sancito da questa Corte, con sentenza del 4 giugno 1985 n. 3343, [..] secondo la quale "L'assegno periodico
(cosiddetto assegno di divorzio) corrisposto all'ex coniuge ai sensi della L. 1 dicembre
Pag. 5 di 8 1970, n. 898, art. 5, comma 4, (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) - [..] assimilato al reddito da lavoro dipendente ai fini dell'assoggettabilità all'imposta sul reddito delle persone fisiche, [..] rientra fra i "redditi propri" dei quali, [..] occorre tener conto al fine di accertare, in relazione al limite massimo stabilito dalla legge, la sussistenza o meno, in capo all'ex coniuge che percepisce l'assegno stesso, del diritto alla pensione sociale e la misura di tale beneficio, che integra una prestazione assistenziale di natura meramente sussidiaria, volta a soccorrere i cittadini
(ultrasessantacinquenni) sprovvisti dei mezzi necessari per vivere”.
Diversamente da quanto sostenuto dall' , dalle dichiarazioni reddituali nonché dal CP_1
compendio probatorio emerso in giudizio, non emerge che la ricorrente, negli anni in questione, abbia percepito somme tali da giustificare la revoca/riduzione dell'assegno sociale che avrebbero generato l'indebito contestato.
Oltretutto, come recentemente precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. VI -
Lavoro, Ord. del 26/07/2022, n. 23305) “Non vi è né nella lettera né nella ratio dell'art.
3, comma 6, L. n. 335 del 1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole, mentre la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato
[...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti effettivamente percepito, aggiungendosi, assai incisivamente, che tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli
Pag. 6 di 8 alimenti in grado di provvedervi. Pertanto, è erronea la sentenza impugnata che rigetti la domanda sul rilievo che l'accettazione, in sede di separazione consensuale, di un assegno di mantenimento non adeguato equivalga ad ammissione dell'insussistenza dello stato di bisogno o comunque valga ad escludere la configurabilità del predetto requisito”.
Ed ancora i Giudici di legittimità, con la recente pronuncia n. 7235/2023 (cfr. Cass. civ.,
Sez. lavoro, Sent. N. 7235 del 13/03/2023), hanno ribadito che “Non vi è, né nella lettera né nella ratio della l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n. 14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che
l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (così Cass. n. 24954 del 2021, cit., in motivazione)”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono ed assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, nella persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
Pag. 7 di 8 nei confronti di , disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, Parte_1 CP_1
così provvede: accerta l'irripetibilità delle somme di cui al provvedimento del 19/4/2021 e, per CP_1
l'effetto, dichiara che non è dovuta da all' la Parte_1 Controparte_5 somma di € 1.800,87, richiesta in restituzione con il predetto provvedimento;
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare alla CP_1
ricorrente le spese processuali che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Bari, 12/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Emanuela Foggetti, ha pronunziato all'udienza del 12/5/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n.1774/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. F. L. De Cesare Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
C. La Gatta;
Resistente
OGGETTO: indebito assistenziale
*******
Con ricorso depositato in data 17/2/2022, ritualmente notificato, la ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere titolare di assegno sociale n. AS-04062045 con decorrenza 1/4/2015 per un importo di € 294,52 mensili, esponeva che, in data
19/4/2021, l' le notificava nota con la quale le chiedeva la restituzione della CP_1
somma di € 1.800,87, indebitamente percepita con riferimento al periodo dall'1/1/2017 al 31/5/2021, “a causa del possesso di redditi, da assegno alimentare da ex coniuge, non dichiarati …” .
Lamentava di essere soggetto impossidente e nullatenente, come da certificazione di
Agenzia delle Entrate di Bari del 14/9/2021 e deduceva che, nonostante la sentenza del
Tribunale di Lecce, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio della ricorrente con il sig. , celebrato nella contumacia Controparte_2 di quest'ultimo, avesse stabilito, a carico del coniuge, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno alimentare pari ad € 180,00 mensili circa, tale somma non veniva percepita dalla in quanto l'ex coniuge non le aveva mai versato quanto Parte_1
dovuto, tanto è vero che in data 24/2/2016 la predetta sentenza veniva munita di formula esecutiva, senza tuttavia alcun esito.
Evidenziava, pertanto, che la ragione per la quale non avesse dichiarato la percezione dell'assegno di mantenimento all' risiedeva nella predetta circostanza di non aver CP_1
mai percepito alcuna somma a tale titolo.
Ritenuta l'illegittimità delle determinazioni dell' , proponeva ricorso CP_1 amministrativo in data 18/11/2021, respinto dal provinciale dell' con CP_3 CP_1
delibera del 21/12/2021, n. 2125104; di tal che, adiva il Tribunale di Bari, sezione lavoro, invocando l'accertamento l'insussistenza del credito vantato dall' CP_4
resistente pari ad € 1.800,87 di cui alla nota del 19/4/2021. Allegava CP_1
documentazione.
L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato. CP_1
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale prodotta dalle parti.
All'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento.
La Corte di Cassazione, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziata (cfr. Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021, n. 13915) sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, trattandosi di beneficio assistenziale, “non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale”.
Il Supremo Collegio, nelle indicate pronunzie, ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle
Pag. 2 di 8 prestazioni assistenziali indebite (ivi compreso l'assegno sociale), in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Secondo la Corte di legittimità, “In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e
l'erogazione indebita non gli sia addebitabile”.
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche, sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del
DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' la CP_1
propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'Istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente
Pag. 3 di 8 dall' e che quindi l' già conosce: l'affidamento riposto dal pensionato nella CP_1 CP_4
legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso (“Infine va osservato che in casi simili (secondo una CP_4
considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante dell'indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n.
11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale d'incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)”.
Ciò posto, come reiteratamente affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez.
VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n.
13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/02/2022, n. 5983; Cass. civ. Sent. n. 5606 del
23 febbraio 2023) “[..] l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che
l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Alla luce di tali princìpi che questo Giudice condivide pienamente, nel caso in esame, il provvedimento dell'ente previdenziale datato 19 aprile 2021 non può che essere dichiarato illegittimo avendo disposto il recupero delle somme erogate a titolo
Pag. 4 di 8 di assegno sociale per un periodo antecedente alla sua comunicazione (da gennaio 2017 sino al mese di maggio 2021).
In ogni caso, emerge ex actis che:
- la sentenza n. 1083/2013 con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla ricorrente è stata pronunciata nella contumacia del coniuge ed è stata munita di formula esecutiva in data 24/2/2016 (cfr. all. ricorso); CP_2
- dal certificato storico di residenza del emerge che egli risulta irreperibile CP_2
sino al 3/5/2018 e che a decorrere dal 3/5/2018 è residente a [...](cfr. certificato storico di residenza, all. ricorso);
- la certificazione dell'Agenzia delle Entrate di Bari attesta l'assenza di redditi da parte della ricorrente nel corso delle annualità oggetto del presente giudizio (cfr. all. ricorso).
A fronte di tale compendio probatorio, nulla ha dedotto né provato parte resistente.
Come ormai chiarito dalla Suprema Corte in molteplici pronunzie è la stessa disposizione legislativa che prevede l'erogazione dell'assegno sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Pertanto, (cfr. Cass. civ. Sez. Lavoro, Sent. n. 6570 del 18 marzo 2010) è lo stesso legislatore [..] che collegando il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti attesta che
[..] non è irrilevante la concreta "percezione" del reddito. Conseguentemente essendo il conguaglio strettamente connesso, non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva "percezione", è da ritenere che il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito. Tanto è, del resto, conforme ad una lettura costituzionalmente orientata della norma, non potendo l'assegno in esame essere negato a quei soggetti che, pur essendo titolari di un reddito incompatibile con l'assegno sociale, si vengono a trovare, per non percepire di fatto tale reddito incompatibile, nella stessa situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale. Ciò è, altresì, conforme alla stessa funzione "assistenziale" dell'assegno in parola che resterebbe frustrata ove si dovesse escludere il beneficio sulla base della mera titolarità di un reddito incompatibile senza tener conto anche della sua effettiva percezione. Né vi è contrasto con il principio sancito da questa Corte, con sentenza del 4 giugno 1985 n. 3343, [..] secondo la quale "L'assegno periodico
(cosiddetto assegno di divorzio) corrisposto all'ex coniuge ai sensi della L. 1 dicembre
Pag. 5 di 8 1970, n. 898, art. 5, comma 4, (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) - [..] assimilato al reddito da lavoro dipendente ai fini dell'assoggettabilità all'imposta sul reddito delle persone fisiche, [..] rientra fra i "redditi propri" dei quali, [..] occorre tener conto al fine di accertare, in relazione al limite massimo stabilito dalla legge, la sussistenza o meno, in capo all'ex coniuge che percepisce l'assegno stesso, del diritto alla pensione sociale e la misura di tale beneficio, che integra una prestazione assistenziale di natura meramente sussidiaria, volta a soccorrere i cittadini
(ultrasessantacinquenni) sprovvisti dei mezzi necessari per vivere”.
Diversamente da quanto sostenuto dall' , dalle dichiarazioni reddituali nonché dal CP_1
compendio probatorio emerso in giudizio, non emerge che la ricorrente, negli anni in questione, abbia percepito somme tali da giustificare la revoca/riduzione dell'assegno sociale che avrebbero generato l'indebito contestato.
Oltretutto, come recentemente precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. VI -
Lavoro, Ord. del 26/07/2022, n. 23305) “Non vi è né nella lettera né nella ratio dell'art.
3, comma 6, L. n. 335 del 1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole, mentre la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato
[...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti effettivamente percepito, aggiungendosi, assai incisivamente, che tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli
Pag. 6 di 8 alimenti in grado di provvedervi. Pertanto, è erronea la sentenza impugnata che rigetti la domanda sul rilievo che l'accettazione, in sede di separazione consensuale, di un assegno di mantenimento non adeguato equivalga ad ammissione dell'insussistenza dello stato di bisogno o comunque valga ad escludere la configurabilità del predetto requisito”.
Ed ancora i Giudici di legittimità, con la recente pronuncia n. 7235/2023 (cfr. Cass. civ.,
Sez. lavoro, Sent. N. 7235 del 13/03/2023), hanno ribadito che “Non vi è, né nella lettera né nella ratio della l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n. 14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che
l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (così Cass. n. 24954 del 2021, cit., in motivazione)”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono ed assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, nella persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
Pag. 7 di 8 nei confronti di , disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, Parte_1 CP_1
così provvede: accerta l'irripetibilità delle somme di cui al provvedimento del 19/4/2021 e, per CP_1
l'effetto, dichiara che non è dovuta da all' la Parte_1 Controparte_5 somma di € 1.800,87, richiesta in restituzione con il predetto provvedimento;
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare alla CP_1
ricorrente le spese processuali che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Bari, 12/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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