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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3108 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 37094/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Cosmai Presidente
Dott. ssa Fulvia De UC Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 23/10/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 09/04/2024, promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elena Pagani presso il cui studio sito in Milano, Corso Sempione
n. 36, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 25.11.2024
OGGETTO: Regolamentazione della responsabilità genitoriale su figli minori pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per : conferma dei provvedimenti provvisori vigenti Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 24 ottobre 2024 la sig.ra Parte_1 premesso di aver intrattenuto dal 2018 una relazione more uxorio con Controparte_1
interrottasi nel 2024, da cui era nato in data [...] il figlio UC, chiedeva a questo Tribunale di disporne l'affido condiviso a entrambi i genitori, ovvero in subordine l'affido super-esclusivo alla madre, il collocamento presso la madre, la regolamentazione delle frequentazioni paterne come in atti e un contributo paterno al mantenimento del figlio della somma mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese di tipo straordinario.
All'udienza del 10.02.2025, alla quale nessuno compariva per il convenuto, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo eseguita ex art. 139 c.p.c. presso l'indirizzo di residenza e dichiarata la contumacia del convenuto, sentiva parte attrice che così dichiarava: “il padre vive ancora con noi;
lui va al bar a bere birra, non ha niente da fare da anni, si occupa di curare l'orto comunale. È appassionato di piante. la mattina porta il bambino a scuola tutti i giorni, poi lo vado a prendere io quando finisco di lavorare alle 15.00; io esco di casa la mattina alle 6.30 perché inizio a lavorare alle 7.00; il bambino sta con il papà da quando si sveglio fino a quando non va a scuola, lui si occupa di fargli fare colazione e di prepararlo per la scuola dove poi lo accompagna in macchina. Io sono tranquilla perché lui si agita al pomeriggio quando va al bar e beve. Del ricorso abbiamo parlato, sapeva anche dell'udienza ma non vuole separarsi. Dieci giorni fa sono venuti i CC perché lui l'aveva chiamati perché gli dava fastidio la musica, ma era ubriaco. Lui è troppo aggressivo
e i CC sono venuti a casa e gli hanno detto di cercarsi una casa. Lui dice a tutti che sta cercando, ma non è vero, non se ne vuole andare, lui ha una figlia grande a Pieve Emanuele, un'altra a SA. Lui ha 73 anni ma sta bene, soffre solo di diabete. Mio figlio parla appena, lui ha un'invalidità per ritardo psicomotorio globale di grado severo genetico, percepisce invalidità INPS di € 527,00 al mese circa che verso io su un c/c intestato al bambino mensilmente, in base alle necessità e su cui sono delegata ad operare io soltanto;
l'assegno unico è di 300 € che però prende tutto il padre;
al momento, è seguito da logopedista al e sta frequentando un corso di psicomotricità presso il Centro La Per_1
Sacra Famiglia, dove fa anche fisioterapia, io lo accompagno alla logopedia e il padre al resto, perché
pagina 2 di 9 ci va la mattina. frequenta regolarmente la scuola maternità e ha insegnante di sostegno all'asilo dalle
8,30 alle 13 (orario scolastico fino alle 16,00) non credo che sia un cattivo padre, però è aggressivo con me, mi urla addosso tutti i giorni , da quando lui ha saputo della situazione del bambino, lui non la vuole accettare prima non beveva. Questo succede anche davanti al bambino, che si agita e inizia a piangere;
io non credo che lui possa tenere il bambino da solo, lui non cela fa fisicamente a gestirlo, lui sa prendersene cura ma è faticoso;
io penso che al più lo potrebbe tenere fino al pomeriggio finché non rientro. Casa nostra è in locazione con contratto intestato ad entrambi di circa 750,00 euro di media al mese spese comprese;
prima lo pagavamo insieme, io davo la mia quota a lui ma poi il proprietario ci ha scritto e ho scoperto che non lo pagava piu pagare da maggio 2024. I soldi se li prendeva lui né me li ha più ha ridati;
io da sola non cel'ho fatta più a pagarlo. È partito il procedimento per sfratto è stato rinviato al 27/02/2025, è stata rinviata con l'aiuto degli assistenti sociali;
al momento stiamo li, è stata fatta la domanda per l'intero nucleo familiare che CP_2
dovrebbe esserci assegnato a fine mese. Io allora mi sono rivolta ai servizi sociali da aprile 2024, per
l'aggressività del padre e per questa situazione della casa;
so che adesso ci è andato anche il padre, per chiedere un aiuto per la casa per sé. Il bambino non è stato mai seguito dai Servizi perché mi faccio carico di tutto io;
le spese degli interventi per il bambino sono tutti a carico del SSN”.
Il Giudice delegato invitava la difesa ricorrente ad interloquire sulle domande e le istanze istruttorie formulate, che insisteva per l'accoglimento delle proprie domande in ricorso, chiedendo disporsi l'affido super esclusivo alla madre, stante l'aggravarsi della situazione familiare e rinunciava alle prove richieste, attesa la contumacia del convenuto.
All'esito della discussione il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“Dispone l'affido super esclusivo del minore alla madre, che eserciterà in via esclusiva ex art.
337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Dispone che il minore resti collocato presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica nell'abitazione che verrà autonomamente reperita dalla parte ricorrente;
Dispone che il padre veda il figlio minore: - tutte le mattine dal lunedì al venerdì, con accompagnamento a scuola e/o alle attività previste in orario diurno, come da richiesta materna;
nonché al sabato e alla domenica mattina, a weekend alternati, dalle 10.00 alle 16.00;
pagina 3 di 9 Rimette alla madre quale affidataria esclusiva del minore, la determinazione delle ulteriori frequentazioni padre-figlio, sia nel periodo ordinario che nel periodo extra-scolastico, in base alle condizioni del padre e del bambino;
Dispone che i Servizi Sociali del comune di residenza che già hanno in carico il nucleo provvedano:
- a mantenere un monitoraggio sul nucleo, attesa la situazione di fragilità del minore e la precaria situazione abitativa (a fronte della procedura di sfratto pendente), provvedendo anche a verificare possibili soluzioni abitative alternative per la diade madre/figlio;
- a monitorare l'andamento delle frequentazioni padre-figlio e l'effettivo reperimento da parte dello stesso di un'altra soluzione abitativa, segnalando all'A.G. competente ogni eventuale situazione per il minore nonché ogni ulteriore elemento utile in ordine al regime di affidamento in atto;
Dispone che il padre versi alla madre a titolo di concorso al mantenimento del minore, la somma di €
250,00 mensili, con decorrenza dal mese corrente, oltre alle spese straordinarie al 50% come da Linee
Guida della Corte di Appello di Milano, da intendersi in questa sede integralmente richiamate;
Dispone che l'assegno unico familiare per il minore sia corrisposto per l'intero alla madre, quale genitore affidatario esclusivo del minore;
Nulla dispone sulle richieste di prova, attesa la rinuncia della difesa;
”
Ritenuta quindi la causa matura per la decisione, invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Il difensore della ricorrente chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 8 Reg. CE 1111/2019 in quanto il figlio minore è nato e risiede abitualmente in Italia
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
pagina 4 di 9 La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
L'esercizio della responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene vadano confermati – anche alla luce del contegno processuale del convenuto rimasto contumace - i provvedimenti provvisori resi dal G.D. all'udienza del 10.02.2025.
Secondo le allegazioni della ricorrente, il padre ha pressoché sostanzialmente delegato la gestione, la cura e l'accudimento del minore alla madre;
la ricorrente ha peraltro rappresentato una situazione di elevata conflittualità familiare, esacerbatasi a causa della situazione di salute del figlio minore, in cui questi è da tempo esposto, nonostante lo stesso sia gravato da un ritardo psicomotorio globale di grado severo genetico, alle condotte aggressive del padre per cui la ricorrente ha provveduto a sporgere denuncia in data 2.08.2024 (cfr. doc. 5).
Dalle allegazioni della madre ne discende un giudizio di sostanziale inadeguatezza del padre ad affrontare le maggiori responsabilità proprie dell'affidamento condiviso della prole (cfr. Cass. 27/2017
e succ. conf.); per contro, la ricorrente ha dato prova di essersi saputa occupare con continuità e responsabilità del bambino sin dalla nascita, fronteggiandone adeguatamente anche l'importante disabilità e provvedendo a tutte le sue necessità di cura (essendo il bambino seguito con continuità sia presso il Centro La Sacra Famiglia, per la psicomotricità e la fisioterapia , nonché presso l'Ospedale
Buzzi di Milano, per la logopedia), dando riscontro quindi di capacità genitoriali adeguate.
Pertanto alla luce delle circostanze sopra esposte, dev'essere confermato l'affidamento super esclusivo del figlio alla madre, presso la quale lo stesso rimarrà collocato anche ai fini della residenza anagrafica;
dati i rilievi a carico del padre – dev'esser disposta la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche riguardo alle scelte più importanti da prendersi nell'interesse del minore
(residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio) – nelle forme del c.d. affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Conseguentemente deve confermarsi anche il collocamento del minore presso la madre, nell'abitazione familiare di SA BO dove la stessa attualmente vive o nella casa ove si trasferirà stante il procedimento di sfratto avviato
Le frequentazioni tra il minore e il padre devono restare demandate all'affidataria esclusiva che provvederà a definirne di volta in volta tempi e modalità opportune in base alle condizioni paterne e alla pagina 5 di 9 situazione psico-fisica del minore, fatto salvo comunque il calendario di frequentazioni già disposto dal
Giudice delegato su domanda dalla ricorrente, tenuto conto degli impegni lavorativi di quest'ultima, per cui il padre starà con il bambino tutte le mattine dal lunedì al venerdì, con accompagnamento a scuola e/o alle attività previste in orario diurno, nonché al sabato e alla domenica mattina, a weekend alternati, dalle 10.00 alle 16.00.
Alla luce della delicata situazione del nucleo, sia da un punto di vista abitativo che di relazione tra le parti, oltre che a tutela della condizione di fragilità del minore, devono essere confermati gli incarichi già demandati ai Servizi Sociali del comune di residenza di mantenere un monitoraggio sul nucleo, provvedendo anche a verificare possibili soluzioni abitative alternative per la diade madre/figlio e a monitorare l'andamento delle frequentazioni padre-figlio e l'effettivo reperimento da parte dello stesso di un'altra soluzione abitativa, segnalando all'A.G. competente ogni eventuale situazione per il minore nonché ogni ulteriore elemento utile in ordine al regime di affidamento in atto.
Il mantenimento del figlio minore
Devono altresì essere confermati i provvedimenti provvisori in punto economico, visto il breve tempo trascorso dalla loro emissione e la mancata allegazione di intervenute modifiche nelle situazioni economiche delle parti.
La ricorrente, cittadina cubana, è assunta con contratto a tempo indeterminato e guadagna circa
1.200,00 euro al mese nette (cfr. doc. 6 e 7). Secondo quanto riferito dalla ricorrente, il sig. CP_1 percepisce una pensione di circa 1.600,00 € (già al netto del pignoramento promosso dall' ex moglie) ed è gravato da alcuni finanziamenti per 150 € circa totali. Le parti coabitano tuttora presso l'immobile in locazione a SA BO (con contratto cointestato di circa 750,00 euro al mese) tuttavia allo stato oggetto di procedimento di sfratto.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, in assenza di dati precisi ed aggiornati sulla condizione economica e patrimoniale del resistente, che è tenuto tuttavia a contribuire al mantenimento del figlio minore;
tenuto conto che entrambe le parti dovranno sostenere oneri per reperire un'altra soluzione abitativa;
considerate altresì le necessità di accudimento e mantenimento proprie del minore (che è titolare di pensione di invalidità di circa 600 € mensili, amministrata dalla madre); tenuto altresì conto del tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, per come desumibile dalle capacità economiche complessive del nucleo e del fatto che il mantenimento diretto del minore sarà a far data dall'interruzione della convivenza integralmente a carico della madre, ritiene il Collegio di confermare il contributo al mantenimento del figlio minore UC già posto in via provvisoria a carico del padre di
€ 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigenti linee guida.
pagina 6 di 9 L'assegno unico familiare sarà invece erogato integralmente in favore della madre, quale affidatario esclusivo del minore.
Le spese di lite
Dichiara irripetibili le spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. nato a Milano il [...], in [...]-esclusiva alla madre, che Per_2 Persona_3
eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2. Dispone che il minore resti collocato presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica nell'abitazione che verrà autonomamente reperita dalla parte ricorrente;
3. Dispone che il padre veda il figlio minore: tutte le mattine dal lunedì al venerdì, con accompagnamento a scuola e/o alle attività previste in orario diurno, come da richiesta materna;
nonché al sabato e alla domenica mattina, a weekend alternati, dalle 10.00 alle 16.00;
4. Rimette alla madre quale affidataria esclusiva del minore, la determinazione di ulteriori frequentazioni padre-figlio, sia nel periodo ordinario che nel periodo extra-scolastico, in base alle condizioni del padre e del bambino e alle condizioni abitative e psico-fisiche del padre;
5. Dispone che i Servizi Sociali del comune di residenza – SA BO (MI) - che già hanno in carico il nucleo, provvedano:
- a mantenere un monitoraggio sul nucleo, attesa la situazione di fragilità del minore e la precaria situazione abitativa (a fronte della procedura di sfratto pendente), provvedendo altresì a verificare possibili soluzioni abitative alternative per la diade madre/figlio;
- a monitorare l'andamento delle frequentazioni padre-figlio e l'effettivo reperimento da parte dello stesso di un'altra soluzione abitativa, segnalando all'A.G. competente ogni eventuale situazione per il minore nonché ogni ulteriore elemento utile in ordine al regime di affidamento in atto;
pagina 7 di 9 6. Dispone che il padre versi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento del minore, la somma di € 250,00 mensili, con decorrenza dal mese di febbraio
2025, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT;
7. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e pagina 8 di 9 ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito integralmente dalla madre;
9. Dichiara irripetibili le spese di lite
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9/04/2025
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di
SA BO (MI).
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Laura Cosmai
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Cosmai Presidente
Dott. ssa Fulvia De UC Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 23/10/2024, discussa nella Camera di Consiglio del 09/04/2024, promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elena Pagani presso il cui studio sito in Milano, Corso Sempione
n. 36, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 25.11.2024
OGGETTO: Regolamentazione della responsabilità genitoriale su figli minori pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per : conferma dei provvedimenti provvisori vigenti Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 24 ottobre 2024 la sig.ra Parte_1 premesso di aver intrattenuto dal 2018 una relazione more uxorio con Controparte_1
interrottasi nel 2024, da cui era nato in data [...] il figlio UC, chiedeva a questo Tribunale di disporne l'affido condiviso a entrambi i genitori, ovvero in subordine l'affido super-esclusivo alla madre, il collocamento presso la madre, la regolamentazione delle frequentazioni paterne come in atti e un contributo paterno al mantenimento del figlio della somma mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese di tipo straordinario.
All'udienza del 10.02.2025, alla quale nessuno compariva per il convenuto, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo eseguita ex art. 139 c.p.c. presso l'indirizzo di residenza e dichiarata la contumacia del convenuto, sentiva parte attrice che così dichiarava: “il padre vive ancora con noi;
lui va al bar a bere birra, non ha niente da fare da anni, si occupa di curare l'orto comunale. È appassionato di piante. la mattina porta il bambino a scuola tutti i giorni, poi lo vado a prendere io quando finisco di lavorare alle 15.00; io esco di casa la mattina alle 6.30 perché inizio a lavorare alle 7.00; il bambino sta con il papà da quando si sveglio fino a quando non va a scuola, lui si occupa di fargli fare colazione e di prepararlo per la scuola dove poi lo accompagna in macchina. Io sono tranquilla perché lui si agita al pomeriggio quando va al bar e beve. Del ricorso abbiamo parlato, sapeva anche dell'udienza ma non vuole separarsi. Dieci giorni fa sono venuti i CC perché lui l'aveva chiamati perché gli dava fastidio la musica, ma era ubriaco. Lui è troppo aggressivo
e i CC sono venuti a casa e gli hanno detto di cercarsi una casa. Lui dice a tutti che sta cercando, ma non è vero, non se ne vuole andare, lui ha una figlia grande a Pieve Emanuele, un'altra a SA. Lui ha 73 anni ma sta bene, soffre solo di diabete. Mio figlio parla appena, lui ha un'invalidità per ritardo psicomotorio globale di grado severo genetico, percepisce invalidità INPS di € 527,00 al mese circa che verso io su un c/c intestato al bambino mensilmente, in base alle necessità e su cui sono delegata ad operare io soltanto;
l'assegno unico è di 300 € che però prende tutto il padre;
al momento, è seguito da logopedista al e sta frequentando un corso di psicomotricità presso il Centro La Per_1
Sacra Famiglia, dove fa anche fisioterapia, io lo accompagno alla logopedia e il padre al resto, perché
pagina 2 di 9 ci va la mattina. frequenta regolarmente la scuola maternità e ha insegnante di sostegno all'asilo dalle
8,30 alle 13 (orario scolastico fino alle 16,00) non credo che sia un cattivo padre, però è aggressivo con me, mi urla addosso tutti i giorni , da quando lui ha saputo della situazione del bambino, lui non la vuole accettare prima non beveva. Questo succede anche davanti al bambino, che si agita e inizia a piangere;
io non credo che lui possa tenere il bambino da solo, lui non cela fa fisicamente a gestirlo, lui sa prendersene cura ma è faticoso;
io penso che al più lo potrebbe tenere fino al pomeriggio finché non rientro. Casa nostra è in locazione con contratto intestato ad entrambi di circa 750,00 euro di media al mese spese comprese;
prima lo pagavamo insieme, io davo la mia quota a lui ma poi il proprietario ci ha scritto e ho scoperto che non lo pagava piu pagare da maggio 2024. I soldi se li prendeva lui né me li ha più ha ridati;
io da sola non cel'ho fatta più a pagarlo. È partito il procedimento per sfratto è stato rinviato al 27/02/2025, è stata rinviata con l'aiuto degli assistenti sociali;
al momento stiamo li, è stata fatta la domanda per l'intero nucleo familiare che CP_2
dovrebbe esserci assegnato a fine mese. Io allora mi sono rivolta ai servizi sociali da aprile 2024, per
l'aggressività del padre e per questa situazione della casa;
so che adesso ci è andato anche il padre, per chiedere un aiuto per la casa per sé. Il bambino non è stato mai seguito dai Servizi perché mi faccio carico di tutto io;
le spese degli interventi per il bambino sono tutti a carico del SSN”.
Il Giudice delegato invitava la difesa ricorrente ad interloquire sulle domande e le istanze istruttorie formulate, che insisteva per l'accoglimento delle proprie domande in ricorso, chiedendo disporsi l'affido super esclusivo alla madre, stante l'aggravarsi della situazione familiare e rinunciava alle prove richieste, attesa la contumacia del convenuto.
All'esito della discussione il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“Dispone l'affido super esclusivo del minore alla madre, che eserciterà in via esclusiva ex art.
337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Dispone che il minore resti collocato presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica nell'abitazione che verrà autonomamente reperita dalla parte ricorrente;
Dispone che il padre veda il figlio minore: - tutte le mattine dal lunedì al venerdì, con accompagnamento a scuola e/o alle attività previste in orario diurno, come da richiesta materna;
nonché al sabato e alla domenica mattina, a weekend alternati, dalle 10.00 alle 16.00;
pagina 3 di 9 Rimette alla madre quale affidataria esclusiva del minore, la determinazione delle ulteriori frequentazioni padre-figlio, sia nel periodo ordinario che nel periodo extra-scolastico, in base alle condizioni del padre e del bambino;
Dispone che i Servizi Sociali del comune di residenza che già hanno in carico il nucleo provvedano:
- a mantenere un monitoraggio sul nucleo, attesa la situazione di fragilità del minore e la precaria situazione abitativa (a fronte della procedura di sfratto pendente), provvedendo anche a verificare possibili soluzioni abitative alternative per la diade madre/figlio;
- a monitorare l'andamento delle frequentazioni padre-figlio e l'effettivo reperimento da parte dello stesso di un'altra soluzione abitativa, segnalando all'A.G. competente ogni eventuale situazione per il minore nonché ogni ulteriore elemento utile in ordine al regime di affidamento in atto;
Dispone che il padre versi alla madre a titolo di concorso al mantenimento del minore, la somma di €
250,00 mensili, con decorrenza dal mese corrente, oltre alle spese straordinarie al 50% come da Linee
Guida della Corte di Appello di Milano, da intendersi in questa sede integralmente richiamate;
Dispone che l'assegno unico familiare per il minore sia corrisposto per l'intero alla madre, quale genitore affidatario esclusivo del minore;
Nulla dispone sulle richieste di prova, attesa la rinuncia della difesa;
”
Ritenuta quindi la causa matura per la decisione, invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Il difensore della ricorrente chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 8 Reg. CE 1111/2019 in quanto il figlio minore è nato e risiede abitualmente in Italia
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
pagina 4 di 9 La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
L'esercizio della responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene vadano confermati – anche alla luce del contegno processuale del convenuto rimasto contumace - i provvedimenti provvisori resi dal G.D. all'udienza del 10.02.2025.
Secondo le allegazioni della ricorrente, il padre ha pressoché sostanzialmente delegato la gestione, la cura e l'accudimento del minore alla madre;
la ricorrente ha peraltro rappresentato una situazione di elevata conflittualità familiare, esacerbatasi a causa della situazione di salute del figlio minore, in cui questi è da tempo esposto, nonostante lo stesso sia gravato da un ritardo psicomotorio globale di grado severo genetico, alle condotte aggressive del padre per cui la ricorrente ha provveduto a sporgere denuncia in data 2.08.2024 (cfr. doc. 5).
Dalle allegazioni della madre ne discende un giudizio di sostanziale inadeguatezza del padre ad affrontare le maggiori responsabilità proprie dell'affidamento condiviso della prole (cfr. Cass. 27/2017
e succ. conf.); per contro, la ricorrente ha dato prova di essersi saputa occupare con continuità e responsabilità del bambino sin dalla nascita, fronteggiandone adeguatamente anche l'importante disabilità e provvedendo a tutte le sue necessità di cura (essendo il bambino seguito con continuità sia presso il Centro La Sacra Famiglia, per la psicomotricità e la fisioterapia , nonché presso l'Ospedale
Buzzi di Milano, per la logopedia), dando riscontro quindi di capacità genitoriali adeguate.
Pertanto alla luce delle circostanze sopra esposte, dev'essere confermato l'affidamento super esclusivo del figlio alla madre, presso la quale lo stesso rimarrà collocato anche ai fini della residenza anagrafica;
dati i rilievi a carico del padre – dev'esser disposta la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche riguardo alle scelte più importanti da prendersi nell'interesse del minore
(residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio) – nelle forme del c.d. affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Conseguentemente deve confermarsi anche il collocamento del minore presso la madre, nell'abitazione familiare di SA BO dove la stessa attualmente vive o nella casa ove si trasferirà stante il procedimento di sfratto avviato
Le frequentazioni tra il minore e il padre devono restare demandate all'affidataria esclusiva che provvederà a definirne di volta in volta tempi e modalità opportune in base alle condizioni paterne e alla pagina 5 di 9 situazione psico-fisica del minore, fatto salvo comunque il calendario di frequentazioni già disposto dal
Giudice delegato su domanda dalla ricorrente, tenuto conto degli impegni lavorativi di quest'ultima, per cui il padre starà con il bambino tutte le mattine dal lunedì al venerdì, con accompagnamento a scuola e/o alle attività previste in orario diurno, nonché al sabato e alla domenica mattina, a weekend alternati, dalle 10.00 alle 16.00.
Alla luce della delicata situazione del nucleo, sia da un punto di vista abitativo che di relazione tra le parti, oltre che a tutela della condizione di fragilità del minore, devono essere confermati gli incarichi già demandati ai Servizi Sociali del comune di residenza di mantenere un monitoraggio sul nucleo, provvedendo anche a verificare possibili soluzioni abitative alternative per la diade madre/figlio e a monitorare l'andamento delle frequentazioni padre-figlio e l'effettivo reperimento da parte dello stesso di un'altra soluzione abitativa, segnalando all'A.G. competente ogni eventuale situazione per il minore nonché ogni ulteriore elemento utile in ordine al regime di affidamento in atto.
Il mantenimento del figlio minore
Devono altresì essere confermati i provvedimenti provvisori in punto economico, visto il breve tempo trascorso dalla loro emissione e la mancata allegazione di intervenute modifiche nelle situazioni economiche delle parti.
La ricorrente, cittadina cubana, è assunta con contratto a tempo indeterminato e guadagna circa
1.200,00 euro al mese nette (cfr. doc. 6 e 7). Secondo quanto riferito dalla ricorrente, il sig. CP_1 percepisce una pensione di circa 1.600,00 € (già al netto del pignoramento promosso dall' ex moglie) ed è gravato da alcuni finanziamenti per 150 € circa totali. Le parti coabitano tuttora presso l'immobile in locazione a SA BO (con contratto cointestato di circa 750,00 euro al mese) tuttavia allo stato oggetto di procedimento di sfratto.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, in assenza di dati precisi ed aggiornati sulla condizione economica e patrimoniale del resistente, che è tenuto tuttavia a contribuire al mantenimento del figlio minore;
tenuto conto che entrambe le parti dovranno sostenere oneri per reperire un'altra soluzione abitativa;
considerate altresì le necessità di accudimento e mantenimento proprie del minore (che è titolare di pensione di invalidità di circa 600 € mensili, amministrata dalla madre); tenuto altresì conto del tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, per come desumibile dalle capacità economiche complessive del nucleo e del fatto che il mantenimento diretto del minore sarà a far data dall'interruzione della convivenza integralmente a carico della madre, ritiene il Collegio di confermare il contributo al mantenimento del figlio minore UC già posto in via provvisoria a carico del padre di
€ 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigenti linee guida.
pagina 6 di 9 L'assegno unico familiare sarà invece erogato integralmente in favore della madre, quale affidatario esclusivo del minore.
Le spese di lite
Dichiara irripetibili le spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. nato a Milano il [...], in [...]-esclusiva alla madre, che Per_2 Persona_3
eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2. Dispone che il minore resti collocato presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica nell'abitazione che verrà autonomamente reperita dalla parte ricorrente;
3. Dispone che il padre veda il figlio minore: tutte le mattine dal lunedì al venerdì, con accompagnamento a scuola e/o alle attività previste in orario diurno, come da richiesta materna;
nonché al sabato e alla domenica mattina, a weekend alternati, dalle 10.00 alle 16.00;
4. Rimette alla madre quale affidataria esclusiva del minore, la determinazione di ulteriori frequentazioni padre-figlio, sia nel periodo ordinario che nel periodo extra-scolastico, in base alle condizioni del padre e del bambino e alle condizioni abitative e psico-fisiche del padre;
5. Dispone che i Servizi Sociali del comune di residenza – SA BO (MI) - che già hanno in carico il nucleo, provvedano:
- a mantenere un monitoraggio sul nucleo, attesa la situazione di fragilità del minore e la precaria situazione abitativa (a fronte della procedura di sfratto pendente), provvedendo altresì a verificare possibili soluzioni abitative alternative per la diade madre/figlio;
- a monitorare l'andamento delle frequentazioni padre-figlio e l'effettivo reperimento da parte dello stesso di un'altra soluzione abitativa, segnalando all'A.G. competente ogni eventuale situazione per il minore nonché ogni ulteriore elemento utile in ordine al regime di affidamento in atto;
pagina 7 di 9 6. Dispone che il padre versi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento del minore, la somma di € 250,00 mensili, con decorrenza dal mese di febbraio
2025, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT;
7. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e pagina 8 di 9 ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito integralmente dalla madre;
9. Dichiara irripetibili le spese di lite
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9/04/2025
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di
SA BO (MI).
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Laura Cosmai
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