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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/11/2025, n. 4166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4166 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, in persona del G.M. dott.ssa
NE ON, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10426/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a precetto e vertente
T R A
nato ad [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in AN
(CE) alla Via E. De Amicis, 26, presso lo studio dell'Avv. Antonio Di Cicco C.F.
che lo rappresenta e difende in questo procedimento, in forza C.F._2
di procura speciale in atti
OPPONENTE
E
QUI RAPPRESENTATA Controparte_1
DA ROCURA SPECIALE DEL 9/5/2019 CON Controparte_2
ATTO A FIRMA AUTENTICATA DAL NOTAIO PASQUALE MATAR1RESE IN MILANO, REP.
140483/35371, REGISTRATO IN DATA 20/5/2019 IN MILANO 2 ALLA SERIE 1T 25329, CON
SEDE LEGALE IN MILANO, VIA VALTELLINA, 15/17, CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 I.V.,
NUMERO DI ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO Parte_2
C.F. E P.IVA , IN PERSONA DELLA DOTT.SSA MARIALU1CIA LO GIUDICE
[...] P.IVA_1
NATA A REGGIO CALABRIA IL 17.12.1981 CF: , GIUSTA PROCURA C.F._3
DEL DOTT. ELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI Controparte_3
AMMINISTRAZIONE DELLA IN FORZA DI DELIBERA DEL Controparte_2
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13.05.2021, CON FIRMA AUTENTICATA DEL
24.05.2021 DAL NOTAIO IN MILANO, REP. 144391, RACC. 37236 E Persona_1 REGISTRATA IN DATA 27.05.2021 IN MILANO 2 ALLA SERIE 1T 54297, ELETTIVAMENTE
DOMICILIATO IN NAPOLI ALLA VIA M. CERVANTES N.55/5, PRESSO LO STUDIO
DELL'AVVOCATO ANTONIO FERRARA ( CF ) DAL QUALE È CodiceFiscale_4
RAPPRESENTATO E DIFESO, GIUSTA PROCURA ALLE LITI IN ATTI.
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con atto di citazione notificato regolarmente notificato ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli dall'odierna opposta, quale
ED , in data 2.11.2023 in forza di decreto ingiuntivo emesso Controparte_4
dal Tribunale di Avellino n. 496/2004 in data 28.04.2004 e depositato in data 06.05.2004,
la Banca della Campania S.p.A., emesso nei confronti di , titolare Controparte_5
dell'omonima impresa individuale con sede AN (CE) alla Via G. Matteotti e nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_4 C.F._5
).
[...]
Deduceva in particolare: di non essere erede di per intervenuta Controparte_4
rinuncia all'eredità e di essere, quindi, in carenza di legittimazione passiva rispetto al precetto opposto;
il difetto di ius postulandi in capo alla difesa di parte opposta;
l'intervenuta transazione in ordine al credito complessivo nella procedura esecutiva recante NRGE 127/2008 incardinata presso il Tribunale di SMCV;
l'intervenuta prescrizione.
Nel costituirsi l'opposta ha rinunciato all'atto di precetto opposto, prendendo atto dell'intervenuta rinuncia all'eredità della da parte dell'opponente, successiva CP_4
alla notifica del precetto stesso, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Orbene, nella specie non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo l'opposta rinunciato all'atto di precetto.
Ed infatti, stante la natura dell'atto di precetto di atto preliminare all'esecuzione con valenza stragiudiziale, la validità della rinuncia al precetto non richiede alcuna accettazione da parte del soggetto intimato (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 3736
del 09/06/1981: “L'atto di precetto - che consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo
risultante dal titolo esecutivo accompagnata dallo avvertimento che, in mancanza, si procederà
ad esecuzione forzata - non ha natura processuale, ma è atto che, come risulta dalla formulazione
del primo comma dell'art. 479 c.p.c., precede l'esecuzione; pertanto, l'eventuale rinuncia ad esso
da parte del creditore, avendo solo rilevanza sostanziale, non richiede, in pendenza di
opposizione, l'accettazione dell'intimato (v. 4284/79, mass. n. 400797; v. 252/79, mass. n.
396317; v. 4030/76, mass. n. 382694; v. 1840/76, mass. n. 380627; v. 94/76, mass. n. 378718; v.
2234/75, mass. n. 376029; v. 508/69, mass. n. 338630; v. 114/66, mass. n. 320222; nel medesimo
senso, sentenza n. 1985 del 10/03/1990)”.
Inoltre, dalla natura non processuale dell'atto di precetto deriva (anche) che in caso di rinuncia all'atto di precetto intervenuta nel corso del giudizio di opposizione esecutiva,
non si verifica l'estinzione del giudizio - con spese a carico del rinunciante - ma la cessazione della materia del contendere (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 5207 del
25/05/1998: “La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non
determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere,
senza che sia precluso, alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento
delle spese del giudizio”; sentenza n. 11407 del 17/10/1992).
3.Non resta, dunque, che provvedere in ordine alle spese del giudizio, da regolare secondo il principio c.d. della soccombenza virtuale.
In tale prospettiva, posto che l'opponente si è opposta alla compensazione delle spese di lite chiesta dall'opposta, si evidenzia che nel merito il primo motivo, per ragioni sopravvenute alla notifica del precetto, è fondato.
Ed invero, la rinuncia all'eredità, che fa venir meno la legittimazione passiva rispetto al precetto opposto è avvenuta, per come documentato dallo stesso opponente, in data
9.11.2023, sette giorni dopo la notifica del precetto, tant'è che l'opposta, nel prenderne atto, ha rinunciato allo stesso sin dalla prima difesa. Ne consegue che il precetto era stato validamente notificato e che la circostanza dedotta è si dirimente ma successiva alla sua notifica. Quanto alla procura conferita al difensore dell'opposta, si precisa che in questo giudizio, in forza di specifica procura in atti, è la Controparte_2
a rappresentare a sua volta mandataria della Controparte_1
(cfr. procura in atti). È, dunque, stata validamente conferita dalla Controparte_1
la procura al difensore costituito. Controparte_2
Quanto all'accordo in atti, posto che non ne è contestata l'esecuzione, peraltro documentata, dalla produzione offerta dall'opponente si evince testualmente che la proposta formulata da è a condizione della “rinuncia al credito Controparte_6
complessivo nei confronti di chi che sia” e per tale è stata accettata, con la clausola,
posta dalla Banca creditrice procedente in quella sede, di coltivare la procedura esecutiva attivata per il titolo qui sotteso al precetto “al solo fine di consentire il riparto dell'importo di euro 39.573,00 incassato dalla vendita dell'atro lotto esecutato, su cui la banca fruisce del privilegio ipotecario di I grado”.
Dalla combinazione dei punti suddetti, evincibili dal carteggio prodotto dall'opponente e non contestato da controparte, consegue che la coltivazione della procedura esecutiva,
proposta dall'opposta come argomento a supporto della non intervenuta transazione,
sia, in realtà, entrata nella stessa quale partita creditoria da incassare, conteggiata a fini di proficuo perfezionamento dell'accordo suddetto il quale ha, come contropartita, si è
detto, la rinuncia al credito complessivo nei confronti di chi che sia, dunque nei confronti di tutti i soggetti verso i quali poteva essere vantato: eredi di Controparte_5
ovvero debitori solidali dello stesso, nella specie . Controparte_4
Da ciò deriva che il motivo suddetto, proposto dall'opponente, appare, secondo la valutazione che qui s'impone a fini di soccombenza virtuale, fondato, con l'effetto di giustificare, stante la sua natura assorbente, la condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opponente per la sua costituzione e difesa, che si liquidano in relazione a tutte le fasi, ad eccezione che per quella istruttoria, non svoltasi,
nell'importo minimo, stante la scarna attività svolta in ragione dell'immediata rinuncia,
relativo ai giudizi ricompresi nello scaglione di valore pari al credito precettato. Si
precisa che il versamento del contributo unificato non è provato, non essendo versata in atti la relativa ricevuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del giudice monocratico, dott.ssa NE
ON, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 10426/2023 del
R.G.A.C., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Condanna l'opposta, come indicata in intestazione, al pagamento in favore dell'opponente delle spese sostenute per la sua costituzione e Parte_1
difesa nel presente giudizio, che si liquidano in euro 4.217,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge, con attribuzione al difensore avv. Antonio Di Cicco, antistatario.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa, il 26.11.2025
Il GIUDICE
dr.ssa NE ON