Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/05/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 30/05/2025, alle ore 12,15 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. MARCHETTI MARTA per la parte ricorrente e l'Avv. BIAGINI DANIELE per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12,30.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 314/2023 promossa da:
rappresentata da Avv. MARTA MARCHETTI Parte_1
CONTRO
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/05/2023 Parte_2 deducendo di aver lavorato alle dipendenze della società dal 16.01.2013 al 15.02.2020 con contratto Controparte_1 part time (inizialmente al 50%, poi al 25% ed infine al
43,75%) e con mansioni di impiegata amministrativa inquadrata nel 3° livello, CCNL -settore Commercio e Terziario, chiedeva la condanna della al pagamento della Controparte_1 complessiva somma lorda di € 10.469,34 a titolo di lavoro supplementare svolto e non retribuito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
4/09/2023 si costituiva in giudizio la Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto, contestando sia la prestazione nei termini esposti dalla ricorrente, sia la relativa quantificazione perché effettuata in base a conteggi elaborati senza tener conto delle assenze ed effettuando errate contabilizzazioni sui ratei di 13° e 14° ed eccependo la prescrizione dei diritti azionati.
I – IL LAVORO SUPPLEMENTARE
Parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della resistente con contratto part-time orizzontale al CP_2
50% dal 16/1/2013 al 31/1/2017, part-time orizzontale al 25% dall'1/2/2014 al 30/6/2019 e part-time orizzontale al 43,75% dall'1/7/2019 al 15/3/2020.
Tale circostanza è pacifica, in quanto dedotta anche dal resistente.
La ricorrente sostiene di aver sempre svolto il seguente orario di lavoro: tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 19,30 (16,00/20,00 nel periodo estivo).
Parte resistente nega lo svolgimento di lavoro supplementare da parte della , sostenendo di aver sempre pagato le Pt_1 ore lavorate in eccedenza e, a conferma dell'assunto, richiama
2 le buste paga dell'anno 2013 dalle quali emergono effettivamente lo svolgimento ed il pagamento del lavoro supplementare.
Secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c. incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all'orario contrattuale l'onere di fornire la prova rigorosa di tale tempo supplementare.
La teste che ha lavorato per Testimone_1 CP_1
dal 01.04.2003 al 03.08.2020 con mansioni di
[...] impiegata e che ha proposto una causa davanti al
Tribunale di Massa contro la (proc. Controparte_1
56/21), ha riferito: “Io lavoravo tutto il giorno dal lunedì al sabato mentre la ricorrente lavorava solo al pomeriggio dal lunedì al venerdì”. Sul cap. b (“Vero che la ricorrente ha sempre svolto il seguente orario di lavoro: tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 19,30 (16,00/20,00 nel periodo estivo): “Si è vero, confermo quanto di cui al capitolo. Quando al pomeriggio arrivava al lavoro la ricorrente, ero io che aprivo il cancello e la porta d'ingresso e quindi vedevo la ricorrente che passava davanti al mio bancone”. …
“L'orario di entrata ed uscita non veniva rilevato da nessuno”… “Al pomeriggio io e la ricorrente entravamo nello stesso orario. Io e la ricorrente, in linea generale, avevamo lo stesso orario di uscita ma poteva capitare che io uscissi dopo rispetto alla ricorrente per motivi di necessità legate all'autosalone”…. “Le chiavi d'ingresso le aveva anche il titolare, così come il meccanico per accedere all'officina e, per esigenze particolari, le chiavi venivano consegnate anche alla ricorrente che, in genere, non aveva in uso le chiavi”… “Non c'era una data precisa in cui veniva variato l'orario ma era che ci CP_1 diceva quando si doveva cambiare l'orario. Nel periodo
3 estivo si chiudeva anche alle 20.00 e si apriva alle
16.30, per evitare le ore più calde. Nel resto dell'anno non si chiudeva mai prima delle 19.30 e si iniziava alle 15.30”… “Io rimanevo a volte anche fino alle 20.30 o
21.00. Se c'era gente in salone, l'orario poteva anche andare oltre l'orario di apertura stabilito dal cartello. Nella normalità si usciva all'orario di chiusura”.
Dalla sentenza 81/2024 che ha definito il precitato proc. n.
56/211 si rileva che il rapporto lavorativo della è Tes_1 stato formalizzato come part-time, per quanto qui di interesse, al 45% nel periodo dal 01.02.2014 al 03.08.2020.
Il teste dipendente di dal Testimone_2 Controparte_1 febbraio 2010 al 07.11.2022 con mansioni di collaudatore auto, ha riferito dapprima che il pomeriggio lavorava dalle
15.30 e finiva alle 19.00 (“dopo la pausa pranzo ricominciavo alle 15.30 e finivo alle 19.00. Nel periodo estivo l'orario era slittato in avanti di mezz'ora”).
Poi ha riferito: “…Si è vero, quando si chiudeva si usciva tutti tranne la che a volte si Testimone_1 fermava oltre l'orario di chiusura perché diceva che doveva sistemare le sue cose.. "… “Si è vero, la ricorrente faceva solo il pomeriggio. Io uscivo sempre alle
19.30 e molte volte usciva con me. A volte io uscivo dal retro e non so dire se la ricorrente uscisse anche lei o si fermasse. L'orario di uscita nel periodo estivo era comunque 19.30 per tutti”.
Si tratta di tre ore e mezzo.
Su domanda del difensore di parte resistente il teste dichiarava: “…Io facevo sei ore totali, tre ore al pomeriggio e tre alla mattina”…. “Il salone nel pomeriggio era aperto tre ore. Per un periodo l'orario di apertura del salone è stato dalle 17.00 alle 20.00. In 13 anni in
4 cui ho lavorato lì, l'orario è sempre stato un po' variabile”.
Si ritiene maggiormente attendibile la prima risposta piuttosto che quella resa a seguito della domanda formulata a istanza di parte.
Peraltro, nella sentenza n. 181/24 resa da questo G.L. nel proc. 56/21 promosso da nei confronti Testimone_1 dell'odierna parte resistente, ha confermato gli orari Tes_2 di apertura dell'autosalone, in quanto quelli indicati erano anche i suoi orari di lavoro: dal lunedì al sabato, dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30, nel periodo invernale (dal 15.09. al 31.05.) e dalle ore 16:30 alle 20:00 nel periodo estivo. Si tratta di 4 ore pomeridiane e di 3,5 ore nel periodo estivo.
Il teste dipendente tutto-fare della società Testimone_3 resistente dal mese di ottobre 2017 per circa un anno e poi per tutto l'anno successivo, fino al dicembre 2019, venditore di auto con Partita IVA, ha dapprima confermato che la faceva il suo orario e ha riferito in ordine Pt_1 all'orario pomeridiano: “Rientravo alle 15.30 se non ricordo male e terminavo alle 19.00 o 19.30. In genere nel pomeriggio facevo 4 ore. Alla sera, quando si usciva dal lavoro, richiudeva il cancello e si Tes_2 usciva tutti. Io vedevo in ufficio la ricorrente solo al pomeriggio ma non conosco i suoi orari precisi di lavoro. Quando andavo in ufficio non mi rapportavo con la ricorrente ma con il titolare o con l'altra impiegata di nome che seguiva le pratiche Tes_1 ordinarie, le vendite, i contratti o i finanziamenti, le consegne delle macchine. La ricorrente era un'amministrativa”…” “Per quanto riguarda gli orari dell'autosalone, ricordo che nel periodo estivo, rispetto all'orario del resto dell'anno, facevamo un orario sfalsato in avanti, penso di mezz'ora. Non mi
5 ricordo, di preciso, comunque se fosse una mezz'ora o un'ora in avanti. Nel mese di agosto, penso ma non me lo ricordo di preciso, facevamo un periodo di chiusura in genere di una settimana, a cavallo di Ferragosto”… “Il personale amministrativo era costituito dalla ricorrente e da
. Quando si chiudeva il cancello, all'interno Per_2 dell'autosalone non rimaneva nessuno”.
Il teste nel proc. 56/21 sugli orari ha Testimone_4 riferito: “I miei orari erano i seguenti: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00 circa. Facevo 7 ore al giorno dal lunedì al venerdì…." “…Le chiavi del cancello le avevamo sia io, che la ricorrente che il meccanico
Le chiavi per entrare negli uffici le Testimone_2 aveva sicuramente ed apriva quasi sempre lei Tes_1
l'ufficio. Penso che le avesse anche perché Tes_2
l'ho visto qualche volta aprire l'ufficio con le chiavi… Io mi occupavo di aprire i cancelli. Più o meno, io e la ricorrente abbiamo fatto sempre lo stesso orario di lavoro, sia quando ero dipendente che quando lavoravo con P.
IVA…”.
Il teste che ha lavorato per parte resistente Testimone_5 con mansioni di meccanico per un periodo di sei mesi circa nell'anno 2018 o 2019, ha riferito: “Il mio orario era dalle 9.00 (orario di apertura della concessionaria) alle 12.00 o 12.30. Dopo la pausa pranzo, si rientrava al lavoro alle 15 o 15.30 e si finiva alle 18.30. Bene
o male questo era l'orario di tutti. La ricorrente era presente sicuramente nel pomeriggio. Questo dal lunedì al venerdì. Noi dell'officina lavoravamo anche sabato mattina”… “Io ho lavorato nei sei mesi a cavallo tra l'inverno e l'estate. Confermo che l'orario di lavoro nel periodo estivo era differente, soprattutto nei mesi di luglio e agosto”.
6 La teste consulente esterno che dal 2015 al Testimone_6
2018 si è occupata della contabilità della società resistente, ha riferito: “Quando elaboravo le buste paga ho sempre avuto contatti e mi sono sempre rapportata, sia telefonicamente che per mail, con la sig.ra Parte_1
. Il sig. l'ho visto fisicamente per
[...] CP_1 la prima volta solo oggi in udienza… Nella gestione mensile sono sicura di aver sempre chiamato la e Pt_1 comunque al telefono mi ha sempre risposto lei… Quando le buste paga erano pronte le inviavo ad un indirizzo mail che però non ricordo se fosse un indirizzo mail personale o aziendale”.
Dalla predetta deposizione non si può trarre la conclusione, come suggerito da parte resistente nelle note autorizzate, che le buste paga fossero immediatamente controllate dal personale dipendente, che le riceveva. La circostanza poi che le buste paga fossero predisposte su indicazione diretta della ricorrente, non significa che le indicazioni in ordine all'orario corrispondessero alla realtà, considerato che si deve presumere che la fosse tenuta a seguire le Pt_1 disposizioni aziendali.
In base all'istruttoria orale nella sentenza n. 81/24 emessa nei confronti di e la stessa odierna Testimone_1 resistente si era arrivati alla conclusione che “possono ritenersi provati orario supplementare e straordinario soltanto con riferimento al periodo ottobre 2017 - dicembre
2019.
In quel periodo la ricorrente ha lavorato almeno 7 ore al giorno dal lunedì al venerdì, compreso il sabato in inverno e
3 ore il sabato mattina d'estate.”
Si consideri poi che nell'odierno giudizio parte resistente ha sostenuto che l'esercizio fosse aperto 3,5 ore, dalle 15,30 alle 19 in inverno e dalle 16 alle 19,30 in estate, così come
7 si evince dalla foto allegata alla memoria di costituzione
(doc. 8); che, tenuto conto dei compiti della lavoratrice, pare inverosimile che fossero sufficienti solo 2 ore pomeridiane per svolgerli.
Concludendo, sulla base della lettura coordinata delle risulte istruttorie, può ritenersi che la ricorrente almeno nel periodo ottobre 2017 - dicembre 2019 (in cui è risultato che anche la ha lavorato nel pomeriggio 3,5 ore) abbia Tes_1 lavorato durante l'orario di apertura dell'esercizio per tre ore e mezzo.
Pertanto, (anche) nel predetto periodo la ricorrente ha osservato 17,5 ORE SETTIMANALI, di cui 7,5 supplementari, e 76
MENSILI: si tratta di un PART TIME al 43,75%, la stessa percentuale espressamente formalizzata nel successivo periodo di lavoro dal 1-07-2019.
II - QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO
Il CCNL per i dipendenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi all'art. 84 disciplina lo svolgimento del lavoro supplementare per i lavoratori part time, disponendo la maggiorazione del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, sulla quota oraria della retribuzione di fatto.
Per quanto riguarda l'eccezione sollevata da parte resistente in relazione al fatto che i conteggi sindacali prodotti non tengono conto delle assenze della si rileva che Pt_1 parte resistente avrebbe dovuto puntualmente allegarle, limitandosi invece a produrre le buste paga relative a tutto il periodo lavorativo.
Comunque, possono detrarsi le ore relative ai permessi e ferie goduti, rilevabili dalle buste paga, non avendo la ricorrente lamentato di non averne usufruito.
8 Devono essere utilizzati gli importi della retribuzione di fatto oraria indicati nelle buste paga, in quanto comprensiva degli scatti di anzianità (e quindi superiore a quella riportata nei conteggi sindacali): € 10,899 da ottobre 2017 e
€ 11,03 da febbraio 2019.
Le ore supplementari da conteggiare ammontano a: ore 85,5 nel
2017 [(7,5 X 4,33 X 3) – 12 ore per ferie e permessi]; ore
357,5 nel 2018 (7,5 X 4,33 X 11); ore 195 nel 2019 [(7,5 X
4,33 X 6) – 32,5 di ferie e permessi).
Pertanto il credito ammonta a € 8908,19: [(10,899 + 35%) X
85,5 = € 1257,70] + [(10,899 + 35%) X 357,5 = 5260,12] +
[(10,899 + 35%) x (32,5 - 6) = € 389,81] + [(11,03 + 35%) x
(32,50 x 5) - 26,5 ) = 2000,56].
Da precisare che nel periodo in questione non è stato percepito alcunché a titolo di lavoro supplementare (i conteggi dopo aver calcolato un importo di oltre 40.000,00 a titolo di lavoro supplementare, inspiegabilmente hanno defalcato oltre 30.000,00 a titolo di percepito nella sintesi finale, dato del tutto svincolato da quanto riportato nei conteggi analitici, mese per mese).
III - PRESCRIZIONE
Non merita accoglimento, infine, la sollevata eccezione di prescrizione, considerati la non decorrenza del termine prescrizionale durante il rapporto lavorativo nelle società con meno di 15 dipendenti e la fine del rapporto nel 2020.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, condanna
(P.I , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore Signor Parte_3
, a pagare alla ricorrente, a titolo di lavoro
[...] supplementare, la somma lorda di € 8908,19, oltre agli
9 interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Condanna inoltre parte resistente alla rifusione delle spese di causa sostenute da parte ricorrente, che liquida in €
Spese € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Massa, 30/05/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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